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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/03/2025, n. 1485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1485 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7330/2024
TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy
All'udienza del 27/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.R.G. 7330 /2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dagli Avv. ti BORDONE ANDREA, Parte_1
PERONE FERDINANDO FELICE, PERUCCO PAOLO
ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa giusta delega in calce al presente atto dall'Avv. IOSCA PAOLO.
convenuta
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso di fronte a questo Tribunale, nel Parte_1 quale ha esposto di essere stato assunto alle dipendenze di il 12 maggio 2023 in qualità di dirigente, con sede Controparte_1 di lavoro presso gli uffici siti in viale Tiziano n. 32 a Milano, dove ha svolto
1 la sua attività lavorativa fino alla data del licenziamento per g.m.o intervenuto in data 10 novembre 2023 con effetto immediato.
Ha riferito che a decorrere dal mese di settembre del 2023, la società ha sospeso il pagamento delle retribuzioni dovutegli;
dal successivo mese di ottobre ha omesso anche di emettere i cedolini paga.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare il mancato pagamento delle somme dovute al lavoratore per le causali esposte in narrativa;
- di conseguenza, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma lorda di euro 158.836,00 di cui:
- euro 16.925,00 a titolo di retribuzione del mese di settembre 2023
- euro 16.925,00 a titolo di retribuzione del mese di ottobre 2023
- euro 6.510,00 a titolo di retribuzione del mese di novembre 2023 (1-10 novembre)
- euro 8.463,00 a titolo di retribuzione di rateo di tredicesima mensilità
2023
- euro 110.013,00 a titolo di indennità sostituiva del preavviso o, comunque, al pagamento delle maggiori o minore somme ritenute eque e di giustizia con riferimento a ciascuna delle ragioni di credito e, quindi, all'importo complessivamente dovuto. Con rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, da distrarsi a favore dei procuratori che si dichiarano anticipatari ex art. 93 c.p.c..
2. si è costituita in giudizio, ammettendo di non Controparte_1 avere corrisposto quanto dovuto per i titoli azionati in ricorso, per gli importi che chiede vengano correttamente determinati.
2 3. Il ricorso è fondato e dev'essere accolto.
4. La prova del rapporto di lavoro con le modalità e nei termini indicato in ricorso è fornita dalla documentazione prodotta, né sul punto è stata sollevata alcuna contestazione.
5. La parte convenuta ha ammesso di non avere corrisposto quanto dovuto per le normali spettanze retributive per le quali è fatta domanda.
Le stesse sono state quantificate nei conteggi allegati al ricorso in conformità con le busta paga prodotte e sulla base del CCNL Dirigenti industria applicato al rapporto di lavoro. Detti conteggi non sono stati specificamente contestati.
6. I crediti vanno riconosciuti al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge, considerato che, secondo gli univoci arresti di legittimità,
< differenze retributive devono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista dall'art. 19, legge 4 aprile 1952, n. 218 in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili -debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto
3 d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire» (v., ex plurimis, Cass. nn. 18584/2008; 6337/2003; 9198/2000; 13735/1992; nello stesso senso, Cass. nn. 18044/2015; 21010/2013).
7. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M.
n. 147 del 13.8.2022, con distrazione in favore dei difensori in ragione della dichiarata anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, condanna Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in
[...] favore del ricorrente della complessiva somma lorda di euro 158.836,00, di cui euro 110.013,00 a titolo di indennità sostituiva del preavviso, con rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
Condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi
€ 6.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, accessori di legge e rimborso c.u. ove versato, con distrazione in favore dei difensori.
Così deciso in Milano, il 27.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Ghinoy
4
TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy
All'udienza del 27/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.R.G. 7330 /2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dagli Avv. ti BORDONE ANDREA, Parte_1
PERONE FERDINANDO FELICE, PERUCCO PAOLO
ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa giusta delega in calce al presente atto dall'Avv. IOSCA PAOLO.
convenuta
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso di fronte a questo Tribunale, nel Parte_1 quale ha esposto di essere stato assunto alle dipendenze di il 12 maggio 2023 in qualità di dirigente, con sede Controparte_1 di lavoro presso gli uffici siti in viale Tiziano n. 32 a Milano, dove ha svolto
1 la sua attività lavorativa fino alla data del licenziamento per g.m.o intervenuto in data 10 novembre 2023 con effetto immediato.
Ha riferito che a decorrere dal mese di settembre del 2023, la società ha sospeso il pagamento delle retribuzioni dovutegli;
dal successivo mese di ottobre ha omesso anche di emettere i cedolini paga.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare il mancato pagamento delle somme dovute al lavoratore per le causali esposte in narrativa;
- di conseguenza, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma lorda di euro 158.836,00 di cui:
- euro 16.925,00 a titolo di retribuzione del mese di settembre 2023
- euro 16.925,00 a titolo di retribuzione del mese di ottobre 2023
- euro 6.510,00 a titolo di retribuzione del mese di novembre 2023 (1-10 novembre)
- euro 8.463,00 a titolo di retribuzione di rateo di tredicesima mensilità
2023
- euro 110.013,00 a titolo di indennità sostituiva del preavviso o, comunque, al pagamento delle maggiori o minore somme ritenute eque e di giustizia con riferimento a ciascuna delle ragioni di credito e, quindi, all'importo complessivamente dovuto. Con rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, da distrarsi a favore dei procuratori che si dichiarano anticipatari ex art. 93 c.p.c..
2. si è costituita in giudizio, ammettendo di non Controparte_1 avere corrisposto quanto dovuto per i titoli azionati in ricorso, per gli importi che chiede vengano correttamente determinati.
2 3. Il ricorso è fondato e dev'essere accolto.
4. La prova del rapporto di lavoro con le modalità e nei termini indicato in ricorso è fornita dalla documentazione prodotta, né sul punto è stata sollevata alcuna contestazione.
5. La parte convenuta ha ammesso di non avere corrisposto quanto dovuto per le normali spettanze retributive per le quali è fatta domanda.
Le stesse sono state quantificate nei conteggi allegati al ricorso in conformità con le busta paga prodotte e sulla base del CCNL Dirigenti industria applicato al rapporto di lavoro. Detti conteggi non sono stati specificamente contestati.
6. I crediti vanno riconosciuti al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge, considerato che, secondo gli univoci arresti di legittimità,
< differenze retributive devono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista dall'art. 19, legge 4 aprile 1952, n. 218 in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili -debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto
3 d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire» (v., ex plurimis, Cass. nn. 18584/2008; 6337/2003; 9198/2000; 13735/1992; nello stesso senso, Cass. nn. 18044/2015; 21010/2013).
7. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M.
n. 147 del 13.8.2022, con distrazione in favore dei difensori in ragione della dichiarata anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, condanna Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in
[...] favore del ricorrente della complessiva somma lorda di euro 158.836,00, di cui euro 110.013,00 a titolo di indennità sostituiva del preavviso, con rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
Condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi
€ 6.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, accessori di legge e rimborso c.u. ove versato, con distrazione in favore dei difensori.
Così deciso in Milano, il 27.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Ghinoy
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