CA
Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/10/2025, n. 1769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1769 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2404/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Ludovico Delle Vergini Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere relatore
Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2404/2022 con OGGETTO: Altre controversie di competenza della Sez. Spec. dell'Impresa in materia societaria promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. BACICCHI GIAMPAOLO
APPELLANTE contro
(C.F. , rappresentato e di- Controparte_1 P.IVA_2 feso dagli avv.ti CEI LUCA, CARLI SILVIA, SPIZZAMIGLIO SERENA e ORLDANDINI
MATTEO
APPELLATA
1 PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 1496/2022 del Tribunale di Firenze – Sezione Imprese pubblicata il
18/05/2022
CONCLUSIONI
In data 17 giugno 2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni.
Per la parte appellante Parte_1
“In tesi: previo riconoscimento della competenza del Tribunale di Firenze – Sez. Impre- se, confermi il decreto ingiuntivo n. 4978/2016 – RG 12353/2016 Tribunale di Firenze
e, per l'effetto, condanni al pagamento di € 35.711,38 Controparte_1
a favore di a titolo di incompleto pagamento delle fatture Parte_1
e degli interessi moratori maturati sul residuo delle singole fatture e di interessi mora- tori maturati sul residuo delle singole fatture prodotte in atti fino alla data del 9 mag- gio 2016, come da prospetto riepilogativo di calcolo, precisando che esso è stato redato tenendo presente un termine entro cui doveva essere effettuato il pagamento di novan- ta giorni. Si precisa anche che con il presente ricorso per decreto ingiuntivo si chiede il risarcimento degli ulteriori interessi moratori fino all'effettivo saldo, previa revoca o modifica, per quanto occorrer possa dell'ordinanza 24 aprile 2018 del Tribunale di Fi- renze. Con ogni consequenziale provvedimento in tema di spese di entrambi i gradi di giudizio”; in ipotesi: “previo riconoscimento della competenza del Tribunale di Firenze – Sez. Im- prese, accertare e dichiarare che il credito di nei confronti Parte_1 dell' nella somma di € 35.711,38 valorizzata alla data Controparte_1 del 9 maggio 2017 oltre gli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dalla data del 9 mag- gio 2017 fino alla data dell'effettivo soddisfo, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi moratori fino alla data dell'effettivo soddisfo e, per l'effetto pronunciare la relativa statuizione di condanna nei confronti della predetta azienda, previa revoca o modifica, per quanto occorrer possa dell'ordinanza 24 aprile
2018 del Tribunale di Firenze. Con ogni consequenziale provvedimento in tema di spese di entrambi i gradi di giudizio”;
2 in via ulteriormente subordinata: “nella denegata ipotesi in cui la Corte di Appello con- fermasse la competenza del Tribunale di Pisa, modifichi il capo della sentenza impu- gnata nella parte in cui ha condannato già Parte_1 Parte_1
al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 7.254,00 per compensi
[...] ed € 1.036,00 per esborsi, oltre il 15% e accessori di legge, compensi le spese di giudi- zio”.
Per la parte appellata : Controparte_1
“in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto;
in via meramente subordinata rigettare la domanda attrice e confermare la sentenza impugnata;
In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo (ora Parte_1 [...]
depositato presso il Tribunale di Firenze, esponeva: Parte_2
- di aver sottoscritto contratti di appalto per la fornitura, nel periodo 2004- 2012, di materiale di consumo informatico fra cui toner cartucce nastri ed altri prodotti di li- stino da destinare alle associate facenti parte di Estav Nord Ovest, Controparte_2 comprendenti la Uls 1 di Massa Carrara la Usl 5 di Pisa, la Usl 6 di Livorno e la Usl 2 di
Lucca;
- che l' di Pisa provvedeva al pagamento delle fatture con gravi ritar- Parte_3 di e senza corrispondere gli interessi moratori ex D. Lgs 231/2002;
- di essere creditrice nei confronti della Controparte_1 quale successore della USL 5 di Pisa di € 35.711,38 a titolo di incompleto pagamento delle fatture e di interessi moratori.
Avverso il decreto del Tribunale di Firenze con il quale era ingiunto il pagamento di
€ 35.711,38 oltre interessi e spese proponeva opposizione la Controparte_1
eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale di
[...]
Firenze a favore del Tribunale di Pisa e contestando nel merito la pretesa.
3 Istruita la causa con documenti e CTU, il Tribunale di Firenze – Sezione Imprese, con sentenza n. 1496/2022 pubblicata il 18/05/2022, così statuiva:
“DICHIARA l'incompetenza del Tribunale di Firenze, Sezione Specializzata in ma- teria di Impresa, essendo competente il Tribunale di Pisa e per l'effetto
DICHIARA la nullità del decreto ingiuntivo concesso dal Tribunale di Firenze in favore della società per l'importo di € 35.711,38 in data 16/10/2016, Controparte_3
n. R.G. 12361/2016
CONDANNA già al paga- Parte_1 Parte_1 mento delle spese processuali che si liquidano in € 7.254,00 per compensi ed € 1.036,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, IVA e CAP sull'imponibile come per legge, ponendo definitivamente a carico solidale delle parti le spese di CTU”.
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“Deve essere esaminata preliminarmente, quale questione assorbente, l'eccezione di incompetenza del giudice adito in sede monitoria, riproposta dalla opponente nelle proprie conclusioni ed oggetto di ampia argomentazione nella comparsa conclusiona- le.
Come ricordato, nel corso della trattazione del presente giudizio, con ben tre or- dinanze […] è stata ritenuta la competenza del Tribunale delle Imprese di Firenze, e la causa rimessa a seguito della prima ordinanza alla Sezione specializzata dal Presiden- te del Tribunale […]
Ebbene, tale ragionamento viene ad essere sostanzialmente rettificato dalla Ordi- nanza n. 11787 del 18/06/2020, prodotta dall'opponente in allegato alla nota scritta
(preverbale) del 06/07/2021 di precisazione delle conclusioni, resa dalla Corte di Cas- sazione nel parallelo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo (verso altra beneficiaria del bando Estav Nord Ovest) in cui era stata pronunciata sentenza Pt_4 di incompetenza dal giudice fiorentino in favore del Tribunale di Pisa, impugnata con regolamento di competenza da […] Parte_1
L'ordinanza del supremo Collegio, pur non affrontando la tematica della “totaliz- zazione dei lotti”, aderisce sostanzialmente alla ricostruzione fatta dall'opponente in questa e in quella sede […]
4 Dunque, il principio di totalizzazione agisce nella fase di selezione del contraente, determinando l'importo complessivo della gara ed eventualmente la soglia che impone la gara europea, in ragione della funzione di garanzia cui è preposto a presidio della concorrenza nel mercato UE, e non invece in fase esecutiva, per i contratti di fornitura
"esecutivi" di un accordo quadro, stante l'autonomia tra i predetti negozi ed il fonda- mento della "causa petendi" dell'obbligazione creditoria nei singoli contratti di fornitu- ra, che assicurano i beni necessari agli enti beneficiari dell'appalto che ha già a monte garantito il pieno rispetto del principio di concorrenza. Con la chiara conseguenza che, trattandosi di una causa petendi relativa al credito per singoli contratti di fornitura ad una singola e dovendo solo essi considerare, fra l'altro di importo Parte_5 complessivamente sotto soglia, l'oggetto della lite rientra nella materia puramente con- trattuale e non può integrare i presupposti della competenza del Tribunale delle Impre- se.
Venuta dunque meno la competenza ratione materiae di questo giudice, indipen- dentemente alla eccepita illiquidità del credito (sulla quale le parti ugualmente dispu- tano), è dirimente rilevare, ai fini della statuizione della competenza territoriale, che alle Aziende Sanitarie Locali, aventi natura di persone giuridiche pubbliche, si applica- no le norme sulla contabilità di Stato, in virtù della previsione di cui all'art. 5, comma 1 Part del d.l. n. 382 del 1989, conv. dalla I. n. 8 del 1990. Le obbligazioni delle vanno adempiute in ogni caso al domicilio del debitore (c.d. obbligazioni "querable"), ovvero alla sede dell'ufficio di Tesoreria dell'Ente debitore […]
Deve pertanto essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Firenze, Sezione
Specializzata in materia di Impresa, essendo competente il Tribunale di Pisa, ove ha sede la tesoreria dell' e conseguentemente dichiarato Controparte_1 nullo il decreto ingiuntivo opposto […]
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo, mentre per quelle relative alla CTU, attinenti ad un merito rimasto estraneo alla presente decisio- ne e comunque parzialmente e reciprocamente utili ad entrambe le parti, ricorrono i presupposti per la conferma della solidarietà delle parti nel relativo debito già stabilita con ordinanza a verbale 23/10/2019”.
5 L'appello.
2. Proponeva appello ritenendo la sentenza Parte_1 gravata errata e ingiusta, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) violazione dell'art. 132, II comma, n. 4 cod. proc. civ., in relazione agli art. 5, comma I, d.l. 389 del 1989 convertito dalla l. 8 del 1990; Violazione degli artt. 2 e 4 d.lgs.
231/2002, in relazione agli artt. 19 e 20 cod. proc. civ.;
2) violazione dell'art. 132, II comma, n. 4 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 5, comma I, d.l. 389 del 1989 convertito dalla l. 8 del 1990. Violazione dell'art. 3, comma I,
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
3) violazione degli art. 132, II comma, n. 4 cod. in relazione all'art. 35 d.lgs. 50 del
2016 in tema di totalizzazione del valore dei lotti distinti nonché dell'art. 2 D.L. 1/2012 sulla competenza del Tribunale delle Imprese;
4) violazione dell'art. 132, II comma, n. 4 cod. proc. civ.; errata declaratoria della nullità del decreto ingiuntivo per violazione 35 d.lgs. 50 del 2016 in tema di totalizzazio- ne del valore dei lotti distinti nonché dell'art. 2 D.L. 1/2012 sulla competenza del Tribu- nale delle Imprese in relazione agli artt. 5, comma I, d.l. 389 del 1989 convertito dalla l.
8 del 1990 e 2 e 4 del d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231;
5) violazione dell'art. 132, II comma, n. 4 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 91 e
92 cod. proc. civ. in tema di spese del giudizio di primo grado;
6) violazione dell'art. 132, II comma, n. 4 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 91 e
92 cod. proc. civ. in tema di spese del giudizio di primo grado.
Per tali ragioni veniva formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della
contro
- parte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Con ordinanza del 20 settembre 2023 la Corte, rilevato che “l'appello ha ad oggetto una sentenza di revoca del decreto ingiuntivo opposto per incompetenza”, sottoponeva ex art. 101 secondo comma c.p.c. “la questione relativa all'ammissibilità dell'appello av- verso sentenza di incompetenza (vedi Cass. 21/07/2021 n. 20839, Rv. 661982 – 01;
Cass. 26/01/2016 n. 1372 Rv. 638491 – 01; Cass 08/08/2019, n.21185)”.
6 La si costituiva tardivamente in giudizio Controparte_1 il 25 gennaio 2024, chiedendo in via preliminare dichiararsi l'inammissibilità dell'appello e comunque il rigetto nel merito.
Dopo alcuni rinvii richiesti congiuntamente dalle parti per trattative la causa, senza attività istruttoria, veniva trattenuta in decisione in data 17 giugno 2025, sulle conclu- sioni delle parti, precisate come in epigrafe, a seguito di trattazione scritta, con assegna- zione dei termini ex 190 c.p.c..
Motivi della decisione
3. L'appello è inammissibile.
La sentenza impugnata è una sentenza che ha statuito unicamente sulla incompe- tenza, con revoca per tale motivo del decreto opposto;
i giudici di legittimità hanno chia- rito che “la sentenza con cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara la propria incompetenza per essere stato proposto il ricorso monitorio a giudice incompe- tente, cui segue automaticamente la caducazione del decreto medesimo, è impugnabile unicamente con il regolamento necessario di competenza, di cui all'art.42 c.p.c., e il ri- lievo dell'inammissibilità del diverso mezzo dell'appello e del correlativo passaggio in giudicato della sentenza di prime cure, indebitamente omesso da parte del giudice di secondo grado, deve essere effettuato d'ufficio in sede di legittimità, ai sensi dell'art.382 c.p.c.” (vedi Cass 21/07/2021, n.20839; vedi anche Cass. 12/12/2023
n.34820: “la sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, di- chiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competen- za funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché im- plicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso … tale pronuncia, pe- raltro, decidendo solo in ordine alla competenza ed alle spese, deve essere impugnata esclusivamente con il regolamento di competenza di cui all'art. 42 c.p.c.”; Cass.
18/06/2018, n.16089: “la sentenza di primo grado che abbia dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso da giudice territorialmente incompetente ha natura di decisione esclusivamente sulla competenza, essendo la dichiarazione di nullità un mero effetto di diritto di tale declaratoria;
essa, pertanto, è impugnabile solo con regolamento necessario di competenza, ex art. 42 c.p.c., e non mediante appello, la
7 cui inammissibilità, se non dichiarata dal giudice di secondo grado, è rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità”).
Deve quindi dichiararsi l'inammissibilità dell'appello.
4. Avuto riguardo alla pronunzia di mero rito, alla condanna di parte appellante al pagamento integrale alle spese di lite di primo grado, alla circostanza che la costituzione di parte appellata è avvenuta tardivamente e dopo che la Corte aveva già evidenziato ex art. 101 c.p.c. la questione relativa all'ammissibilità dell'impugnazione, sussistono i mo- tivi ex art. 92 c.p.c. come integrato dalla sentenza 77/2018 della Corte Costituzionale per compensare interamente tra le parti le spese del grado.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contri- buto unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da
[...] ei confronti di avverso Parte_1 Controparte_1 la sentenza n. 1496/2022 del Tribunale di Firenze – Sezione Imprese pubblicata il
18/05/2022, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di ap- pello;
- dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n.
228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio del l'8 ottobre 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Ludovico Delle Vergini Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere relatore
Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2404/2022 con OGGETTO: Altre controversie di competenza della Sez. Spec. dell'Impresa in materia societaria promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. BACICCHI GIAMPAOLO
APPELLANTE contro
(C.F. , rappresentato e di- Controparte_1 P.IVA_2 feso dagli avv.ti CEI LUCA, CARLI SILVIA, SPIZZAMIGLIO SERENA e ORLDANDINI
MATTEO
APPELLATA
1 PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 1496/2022 del Tribunale di Firenze – Sezione Imprese pubblicata il
18/05/2022
CONCLUSIONI
In data 17 giugno 2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni.
Per la parte appellante Parte_1
“In tesi: previo riconoscimento della competenza del Tribunale di Firenze – Sez. Impre- se, confermi il decreto ingiuntivo n. 4978/2016 – RG 12353/2016 Tribunale di Firenze
e, per l'effetto, condanni al pagamento di € 35.711,38 Controparte_1
a favore di a titolo di incompleto pagamento delle fatture Parte_1
e degli interessi moratori maturati sul residuo delle singole fatture e di interessi mora- tori maturati sul residuo delle singole fatture prodotte in atti fino alla data del 9 mag- gio 2016, come da prospetto riepilogativo di calcolo, precisando che esso è stato redato tenendo presente un termine entro cui doveva essere effettuato il pagamento di novan- ta giorni. Si precisa anche che con il presente ricorso per decreto ingiuntivo si chiede il risarcimento degli ulteriori interessi moratori fino all'effettivo saldo, previa revoca o modifica, per quanto occorrer possa dell'ordinanza 24 aprile 2018 del Tribunale di Fi- renze. Con ogni consequenziale provvedimento in tema di spese di entrambi i gradi di giudizio”; in ipotesi: “previo riconoscimento della competenza del Tribunale di Firenze – Sez. Im- prese, accertare e dichiarare che il credito di nei confronti Parte_1 dell' nella somma di € 35.711,38 valorizzata alla data Controparte_1 del 9 maggio 2017 oltre gli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dalla data del 9 mag- gio 2017 fino alla data dell'effettivo soddisfo, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi moratori fino alla data dell'effettivo soddisfo e, per l'effetto pronunciare la relativa statuizione di condanna nei confronti della predetta azienda, previa revoca o modifica, per quanto occorrer possa dell'ordinanza 24 aprile
2018 del Tribunale di Firenze. Con ogni consequenziale provvedimento in tema di spese di entrambi i gradi di giudizio”;
2 in via ulteriormente subordinata: “nella denegata ipotesi in cui la Corte di Appello con- fermasse la competenza del Tribunale di Pisa, modifichi il capo della sentenza impu- gnata nella parte in cui ha condannato già Parte_1 Parte_1
al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 7.254,00 per compensi
[...] ed € 1.036,00 per esborsi, oltre il 15% e accessori di legge, compensi le spese di giudi- zio”.
Per la parte appellata : Controparte_1
“in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto;
in via meramente subordinata rigettare la domanda attrice e confermare la sentenza impugnata;
In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo (ora Parte_1 [...]
depositato presso il Tribunale di Firenze, esponeva: Parte_2
- di aver sottoscritto contratti di appalto per la fornitura, nel periodo 2004- 2012, di materiale di consumo informatico fra cui toner cartucce nastri ed altri prodotti di li- stino da destinare alle associate facenti parte di Estav Nord Ovest, Controparte_2 comprendenti la Uls 1 di Massa Carrara la Usl 5 di Pisa, la Usl 6 di Livorno e la Usl 2 di
Lucca;
- che l' di Pisa provvedeva al pagamento delle fatture con gravi ritar- Parte_3 di e senza corrispondere gli interessi moratori ex D. Lgs 231/2002;
- di essere creditrice nei confronti della Controparte_1 quale successore della USL 5 di Pisa di € 35.711,38 a titolo di incompleto pagamento delle fatture e di interessi moratori.
Avverso il decreto del Tribunale di Firenze con il quale era ingiunto il pagamento di
€ 35.711,38 oltre interessi e spese proponeva opposizione la Controparte_1
eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale di
[...]
Firenze a favore del Tribunale di Pisa e contestando nel merito la pretesa.
3 Istruita la causa con documenti e CTU, il Tribunale di Firenze – Sezione Imprese, con sentenza n. 1496/2022 pubblicata il 18/05/2022, così statuiva:
“DICHIARA l'incompetenza del Tribunale di Firenze, Sezione Specializzata in ma- teria di Impresa, essendo competente il Tribunale di Pisa e per l'effetto
DICHIARA la nullità del decreto ingiuntivo concesso dal Tribunale di Firenze in favore della società per l'importo di € 35.711,38 in data 16/10/2016, Controparte_3
n. R.G. 12361/2016
CONDANNA già al paga- Parte_1 Parte_1 mento delle spese processuali che si liquidano in € 7.254,00 per compensi ed € 1.036,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, IVA e CAP sull'imponibile come per legge, ponendo definitivamente a carico solidale delle parti le spese di CTU”.
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“Deve essere esaminata preliminarmente, quale questione assorbente, l'eccezione di incompetenza del giudice adito in sede monitoria, riproposta dalla opponente nelle proprie conclusioni ed oggetto di ampia argomentazione nella comparsa conclusiona- le.
Come ricordato, nel corso della trattazione del presente giudizio, con ben tre or- dinanze […] è stata ritenuta la competenza del Tribunale delle Imprese di Firenze, e la causa rimessa a seguito della prima ordinanza alla Sezione specializzata dal Presiden- te del Tribunale […]
Ebbene, tale ragionamento viene ad essere sostanzialmente rettificato dalla Ordi- nanza n. 11787 del 18/06/2020, prodotta dall'opponente in allegato alla nota scritta
(preverbale) del 06/07/2021 di precisazione delle conclusioni, resa dalla Corte di Cas- sazione nel parallelo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo (verso altra beneficiaria del bando Estav Nord Ovest) in cui era stata pronunciata sentenza Pt_4 di incompetenza dal giudice fiorentino in favore del Tribunale di Pisa, impugnata con regolamento di competenza da […] Parte_1
L'ordinanza del supremo Collegio, pur non affrontando la tematica della “totaliz- zazione dei lotti”, aderisce sostanzialmente alla ricostruzione fatta dall'opponente in questa e in quella sede […]
4 Dunque, il principio di totalizzazione agisce nella fase di selezione del contraente, determinando l'importo complessivo della gara ed eventualmente la soglia che impone la gara europea, in ragione della funzione di garanzia cui è preposto a presidio della concorrenza nel mercato UE, e non invece in fase esecutiva, per i contratti di fornitura
"esecutivi" di un accordo quadro, stante l'autonomia tra i predetti negozi ed il fonda- mento della "causa petendi" dell'obbligazione creditoria nei singoli contratti di fornitu- ra, che assicurano i beni necessari agli enti beneficiari dell'appalto che ha già a monte garantito il pieno rispetto del principio di concorrenza. Con la chiara conseguenza che, trattandosi di una causa petendi relativa al credito per singoli contratti di fornitura ad una singola e dovendo solo essi considerare, fra l'altro di importo Parte_5 complessivamente sotto soglia, l'oggetto della lite rientra nella materia puramente con- trattuale e non può integrare i presupposti della competenza del Tribunale delle Impre- se.
Venuta dunque meno la competenza ratione materiae di questo giudice, indipen- dentemente alla eccepita illiquidità del credito (sulla quale le parti ugualmente dispu- tano), è dirimente rilevare, ai fini della statuizione della competenza territoriale, che alle Aziende Sanitarie Locali, aventi natura di persone giuridiche pubbliche, si applica- no le norme sulla contabilità di Stato, in virtù della previsione di cui all'art. 5, comma 1 Part del d.l. n. 382 del 1989, conv. dalla I. n. 8 del 1990. Le obbligazioni delle vanno adempiute in ogni caso al domicilio del debitore (c.d. obbligazioni "querable"), ovvero alla sede dell'ufficio di Tesoreria dell'Ente debitore […]
Deve pertanto essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Firenze, Sezione
Specializzata in materia di Impresa, essendo competente il Tribunale di Pisa, ove ha sede la tesoreria dell' e conseguentemente dichiarato Controparte_1 nullo il decreto ingiuntivo opposto […]
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo, mentre per quelle relative alla CTU, attinenti ad un merito rimasto estraneo alla presente decisio- ne e comunque parzialmente e reciprocamente utili ad entrambe le parti, ricorrono i presupposti per la conferma della solidarietà delle parti nel relativo debito già stabilita con ordinanza a verbale 23/10/2019”.
5 L'appello.
2. Proponeva appello ritenendo la sentenza Parte_1 gravata errata e ingiusta, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) violazione dell'art. 132, II comma, n. 4 cod. proc. civ., in relazione agli art. 5, comma I, d.l. 389 del 1989 convertito dalla l. 8 del 1990; Violazione degli artt. 2 e 4 d.lgs.
231/2002, in relazione agli artt. 19 e 20 cod. proc. civ.;
2) violazione dell'art. 132, II comma, n. 4 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 5, comma I, d.l. 389 del 1989 convertito dalla l. 8 del 1990. Violazione dell'art. 3, comma I,
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
3) violazione degli art. 132, II comma, n. 4 cod. in relazione all'art. 35 d.lgs. 50 del
2016 in tema di totalizzazione del valore dei lotti distinti nonché dell'art. 2 D.L. 1/2012 sulla competenza del Tribunale delle Imprese;
4) violazione dell'art. 132, II comma, n. 4 cod. proc. civ.; errata declaratoria della nullità del decreto ingiuntivo per violazione 35 d.lgs. 50 del 2016 in tema di totalizzazio- ne del valore dei lotti distinti nonché dell'art. 2 D.L. 1/2012 sulla competenza del Tribu- nale delle Imprese in relazione agli artt. 5, comma I, d.l. 389 del 1989 convertito dalla l.
8 del 1990 e 2 e 4 del d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231;
5) violazione dell'art. 132, II comma, n. 4 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 91 e
92 cod. proc. civ. in tema di spese del giudizio di primo grado;
6) violazione dell'art. 132, II comma, n. 4 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 91 e
92 cod. proc. civ. in tema di spese del giudizio di primo grado.
Per tali ragioni veniva formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della
contro
- parte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Con ordinanza del 20 settembre 2023 la Corte, rilevato che “l'appello ha ad oggetto una sentenza di revoca del decreto ingiuntivo opposto per incompetenza”, sottoponeva ex art. 101 secondo comma c.p.c. “la questione relativa all'ammissibilità dell'appello av- verso sentenza di incompetenza (vedi Cass. 21/07/2021 n. 20839, Rv. 661982 – 01;
Cass. 26/01/2016 n. 1372 Rv. 638491 – 01; Cass 08/08/2019, n.21185)”.
6 La si costituiva tardivamente in giudizio Controparte_1 il 25 gennaio 2024, chiedendo in via preliminare dichiararsi l'inammissibilità dell'appello e comunque il rigetto nel merito.
Dopo alcuni rinvii richiesti congiuntamente dalle parti per trattative la causa, senza attività istruttoria, veniva trattenuta in decisione in data 17 giugno 2025, sulle conclu- sioni delle parti, precisate come in epigrafe, a seguito di trattazione scritta, con assegna- zione dei termini ex 190 c.p.c..
Motivi della decisione
3. L'appello è inammissibile.
La sentenza impugnata è una sentenza che ha statuito unicamente sulla incompe- tenza, con revoca per tale motivo del decreto opposto;
i giudici di legittimità hanno chia- rito che “la sentenza con cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara la propria incompetenza per essere stato proposto il ricorso monitorio a giudice incompe- tente, cui segue automaticamente la caducazione del decreto medesimo, è impugnabile unicamente con il regolamento necessario di competenza, di cui all'art.42 c.p.c., e il ri- lievo dell'inammissibilità del diverso mezzo dell'appello e del correlativo passaggio in giudicato della sentenza di prime cure, indebitamente omesso da parte del giudice di secondo grado, deve essere effettuato d'ufficio in sede di legittimità, ai sensi dell'art.382 c.p.c.” (vedi Cass 21/07/2021, n.20839; vedi anche Cass. 12/12/2023
n.34820: “la sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, di- chiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competen- za funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché im- plicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso … tale pronuncia, pe- raltro, decidendo solo in ordine alla competenza ed alle spese, deve essere impugnata esclusivamente con il regolamento di competenza di cui all'art. 42 c.p.c.”; Cass.
18/06/2018, n.16089: “la sentenza di primo grado che abbia dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso da giudice territorialmente incompetente ha natura di decisione esclusivamente sulla competenza, essendo la dichiarazione di nullità un mero effetto di diritto di tale declaratoria;
essa, pertanto, è impugnabile solo con regolamento necessario di competenza, ex art. 42 c.p.c., e non mediante appello, la
7 cui inammissibilità, se non dichiarata dal giudice di secondo grado, è rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità”).
Deve quindi dichiararsi l'inammissibilità dell'appello.
4. Avuto riguardo alla pronunzia di mero rito, alla condanna di parte appellante al pagamento integrale alle spese di lite di primo grado, alla circostanza che la costituzione di parte appellata è avvenuta tardivamente e dopo che la Corte aveva già evidenziato ex art. 101 c.p.c. la questione relativa all'ammissibilità dell'impugnazione, sussistono i mo- tivi ex art. 92 c.p.c. come integrato dalla sentenza 77/2018 della Corte Costituzionale per compensare interamente tra le parti le spese del grado.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contri- buto unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da
[...] ei confronti di avverso Parte_1 Controparte_1 la sentenza n. 1496/2022 del Tribunale di Firenze – Sezione Imprese pubblicata il
18/05/2022, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di ap- pello;
- dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n.
228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio del l'8 ottobre 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
8