Articolo 35 della Legge 27 dicembre 1953, n. 968
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15 gennaio 1954
Art. 35. Pagamenti gia effettuati

Le liquidazioni gia effettuate dalle Intendenze di finanza prima della entrata in vigore della presente legge per danni ai beni indicati nella lettera a) dell'art. 4 si intendono definitive qualora avverso le medesime non sia prodotto reclamo entro il termine di 60 giorni dalla loro comunicazione agli interessati, da eseguirsi di ufficio dalle Intendenze stesse.
Nel caso in cui non sia proposto reclamo, le Intendenze di finanza provvederanno al pagamento dell'indennizzo, moltiplicando per due l'ammontare della liquidazione.
Nel caso di reclamo, le Intendenze provvederanno a rimuovere liquidazione nei modi e nelle misure previsti dalla presente legge.
Analogamente sara' provveduto dai competenti uffici per le liquidazioni effettuate per i danni verificatisi nel Territorio Libero di Trieste, nei territori gia' sottoposti alla sovranita' italiana, in Albania ed all'estero.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1954