Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 27/01/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00708/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00823/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 823 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Forio, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) – della ordinanza n. -OMISSIS-, notificata il -OMISSIS-, a firma del responsabile del Servizio Tecnico, con la quale è stata ingiunta, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/01, -OMISSIS-in Forio alla -OMISSIS-, in una alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi; b) - di tutti gli altri atti preordinati, connessi e consequenziali, comunque lesivi della posizione giuridica del ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 18/10/2021:
a) - dell’atto di cui al verbale prot. n. -OMISSIS-, con il quale la P.L. di Forio ha accertato, in danno del ricorrente, la inottemperanza alla ordinanza -OMISSIS- n. -OMISSIS-; b) - di tutti gli altri atti preordinati, connessi e consequenziali, comunque lesivi della posizione giuridica del ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 gennaio 2025 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato nelle forme e nei termini di rito, il ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, all’uopo allegando e deducendo che: a seguito di accertamento operato in data -OMISSIS-, la P.L. del Comune di Forio gli ha contestato la realizzazione in Forio,-OMISSIS-, ”di un manufatto allo stato grezzo avente una superficie di -OMISSIS- con struttura portante in laterizi tipo poroton e copertura in putrelle in ferro“, in assenza dei prescritti titoli abilitativi; a distanza di circa quattro anni, il Comune di Forio, sulla base del predetto accertamento, ha adottato l’impugnato provvedimento, il quale, però, non si sottrae a censura soprattutto perché contiene un “comando impossibile”, essendo le opere sanzionate tuttora assoggettate a -OMISSIS- ed anche perché ingiunge la eliminazione delle opere a persona completamente estranea all’addebito, la qualcosa non giustifica ovviamente il suo coinvolgimento nel procedimento repressivo alla luce dei principi affermati dalla Corte EDU, Grande Camera, nella nota sentenza G.I.E.M. del 28 giugno 2018.
Tanto premesso in fatto e sulla scorta delle descritte causali, ha invocato l’integrale accoglimento della domanda introduttiva.
2. Con ricorso per motivi aggiunti del 18.10.2021, il ricorrente ha, altresì, impugnato l’atto di cui al verbale prot. n. -OMISSIS-, con il quale la P.L. di Forio ha accertato la inottemperanza alla ordinanza -OMISSIS- n. -OMISSIS-, avanzando una pluralità di contestazioni sia di violazione di legge, che di eccesso di potere.
3. Ancorché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito il Comune resistente.
4. All’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento del 21.01.2025, tenuta in videoconferenza, il Collegio ha rilevato, ex art. 73, comma, 3, c.p.a., possibili profili d’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti.
All’esito, la causa è stata assegnata a sentenza.
DIRITTO
5. Il ricorso principale è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
6. In primo luogo, va detto che priva di pregio si rivela la doglianza con cui la parte ricorrente ha eccepito che l’ordinanza impugnata sarebbe viziata da nullità radicale poiché le opere sanzionate sono state assoggettate a -OMISSIS-.
Invero, non costituisce motivo di illegittimità dell'ordine -OMISSIS- la circostanza che l'area su cui insistono gli illeciti edilizi sia sottoposta a sequestro preventivo, in quanto, nel sistema delineato dalla normativa urbanistica, l'esercizio del potere repressivo -OMISSIS- costituisce un atto dovuto privo di discrezionalità e autonomo rispetto ad altri poteri repressivi rimessi ad altre autorità, rispetto al quale, dunque, la contestuale circostanza che-OMISSIS- sia oggetto di un provvedimento di sequestro -OMISSIS- resta irrilevante ai fini del corretto esercizio del potere sanzionatorio dell'autorità comunale. E ciò anche perché il provvedimento di sequestro di cui all'art. 321 c.p.p. è finalizzato a impedire l'ulteriore protrazione del reato e non preclude l'ottemperanza a un ordine di ripristino, sempre possibile, previa espressa autorizzazione del giudice penale competente. Di talché la parte ricorrente, siccome tenuta a eseguire l'ordine amministrativo, può richiedere -OMISSIS- finalizzato all'esecuzione dell'ordine -OMISSIS- e ripristino dello stato dei luoghi.
Il -OMISSIS- dell’immobile non incide sulla legittimità dell’ordine -OMISSIS- anche perché non sottrae definitivamente il bene alla disponibilità del destinatario del comando (effetto da ricondursi solo alla successiva, eventuale, confisca), ma pone un vincolo cautelare e temporaneo alla possibilità di disporne da parte del titolare” (Cons. Stato, sez. II, 9 maggio 2024, n. 4193; Cons. Stato, sez. VI, 27 marzo 2024, n. 2899; Cons. Stato, sez. VI, 4 dicembre 2023, n. 10495).
6.1. Deve essere respinta anche la seconda doglianza, con la quale parte ricorrente ha lamentato che l’ordinanza impugnata sarebbe illegittima anche perché ingiunge inopinatamente la eliminazione delle opere al solo ricorrente, il quale, tuttavia, come già sottolineato in narrativa, è completamente estraneo alla accertata e risalente intrapresa edilizia.
Com’è noto, l’art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001, al comma 2, prevede che: << Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità del medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’art. 32, ingiunge al proprietario e al responsabile -OMISSIS- la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l’area che sarà acquisita di diritto, ai sensi del comma 3 >>.
Orbene, pur evincendosi agevolmente dalla sopra emarginata normativa, che al fine di individuare i soggetti potenziali destinatari della sanzione demolitoria e, più in generale, dell’ordine di ripristino dello stato dei luoghi, non si opera alcuna distinzione fra proprietario e responsabile -OMISSIS- (ovviamente qualora le due qualifiche non si identifichino nello stesso soggetto), in tal modo essendosi venuta consolidando giurisprudenza, condivisa dal Collegio, per la quale: << L'ordinanza -OMISSIS- può legittimamente essere emanata nei confronti del proprietario dell'opera-OMISSIS-, anche se non responsabile della relativa esecuzione, trattandosi di illecito permanente sanzionato in via ripristinatoria, a prescindere dall'accertamento del dolo o della colpa del soggetto interessato >> (Consiglio di Stato Sez. VII n. 655 del 22 gennaio 2024; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 19.5.2015, n. 2770); << L'ordinanza -OMISSIS- di una costruzione-OMISSIS- può legittimamente essere emanata nei confronti del proprietario attuale, anche se non responsabile -OMISSIS-, atteso che-OMISSIS- edilizio costituisce illecito permanente e l'ordinanza stessa ha carattere ripristinatorio e non prevede l'accertamento del dolo o della colpa del soggetto cui si imputa la trasgressione; l'ordine -OMISSIS- e gli altri provvedimenti repressivi, quindi, devono considerarsi legittimamente rivolti nei confronti di chi abbia la disponibilità materiale dell'opera, indipendentemente dal fatto che l'abbia concretamente realizzata o ne sia proprietario >>. (T.A.R. Roma sez. I, 14/08/2015, n. 10829); << L'ordine -OMISSIS- ben può essere adottato nei confronti del proprietario attuale dell'immobile interessato dall'intervento -OMISSIS-, anche se non responsabile -OMISSIS-, giacché t-OMISSIS- costituisce illecito permanente e l'ordine -OMISSIS- ha carattere ripristinatorio e non prevede l'accertamento del dolo o della colpa del soggetto cui si imputa la realizzazione -OMISSIS- stesso, trattandosi di una sanzione di carattere reale. La condizione di estraneità alla commissione dell'illecito, riguardata in termini di buona fede soggettiva, può assumere rilievo unicamente ai fini dell'acquisizione gratuita al patrimonio comunale, ferma restando la possibilità dell'attuale proprietario di avvalersi, ricorrendone i presupposti, degli ordinari rimedi civilistici contro il suo dante causa >> (T.A.R. Napoli, sez. II, 06/03/2014, n. 1360).
Dunque, alla stregua di quanto sopra, il ricorso principale deve essere respinto.
7. Il ricorso per motivi aggiunti deve essere dichiarato inammissibile, come rilevato a verbale d’udienza ex art. 73, comma 3, c.p.a..
Ed infatti, il verbale che accerta l'inottemperanza all'ordine -OMISSIS- di un manufatto -OMISSIS- non è impugnabile, come anche confermato dalla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (da ultimo VI Sezione, sentenza n. 1434/2023): "l'atto dichiarativo dell'accertamento dell'inottemperanza è necessario ai fini dell'immissione in possesso e della trascrizione nei registri immobiliari e non è costitutivo dell'effetto acquisitivo (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2014, n. 2368; Cons. St., sez. IV, 15 dicembre 2017, n. 5914); la giurisprudenza ha altresì precisato che il verbale di accertamento dell'inottemperanza non assume portata lesiva degli interessi del privato, ne consegue la non impugnabilità di tale verbale e la sostanziale irrilevanza della sua notificazione (cfr. Cons. St., Sez. V, 17 giugno 2014, n. 3097)".
Tanto basta a rilevare l'inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti, atteso che esso ha ad oggetto un atto endo-procedimentale privo di qualsiasi lesività diretta.
8. Si dichiara il non luogo a provvedere in ordine alle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio dell’Ente intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato dal ricorso per motivi aggiunti, così provvede:
rigetta il ricorso principale;
dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti;
dichiara il non luogo a provvedere in ordine alle spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
Michele Di Martino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Di Martino | Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO