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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/05/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6843/2013
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA
Il giorno 26 del mese di maggio dell'anno 2025 all'udienza tenuta dal Giudice Onorario presso la prima sezione civile del Tribunale di Messina Carolina La Torre viene chiamata alle ore 9.00 la causa civile iscritta al n. 6843/2013 R.G. vertente
TRA
, , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Parte_1 CodiceFiscale_1
Mantarro - attrice -
CONTRO
, già rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Russo CP_1
- Convenuto –
E' comparso per la parte attrice l'Avv. Giuseppe Melazzo il quale insiste nella istanza di estinzione del giudizio
Per la parte convenuta l'Avv. Rotini Lorena in sostituzione dell'Avv. Giovanni Russo la quale si associa alla richiesta di estinzione.
IL Giudice
DISPONE che si proceda alla discussione orale ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. in relazione alla domanda di estinzione del giudizio.
I procuratori discutono oralmente la causa.
Il Giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione alle ore 13.55
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 6/02/2024, preso atto della dichiarazione dell'avvenuto decesso della sig.ra veniva dichiarata l'interruzione del giudizio 6843/2013 R.G. CP_1
Il giudizio suddetto non veniva riassunto nei termini di legge.
pagina1 di 2 Con istanza depositata in data 24.03.2025 il sig. attore nel procedimento Parte_1 suddetto, chiedeva venisse dichiarata l'estinzione del giudizio in ragione della suddetta mancata riassunzione, nei termini perentori previsti dal codice di rito.
In data odierna la controparte ha dichiarato di aderire alla richiesta di estinzione.
In ragione di quanto sopra deve dichiararsi l'estinzione del procedimento.
Ai sensi dell'art. 310 ultimo comma c.p.c. le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del procedimento
Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Il Giudice
( Dott. ssa Carolina La Torre)
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
pagina2 di 2
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA
Il giorno 26 del mese di maggio dell'anno 2025 all'udienza tenuta dal Giudice Onorario presso la prima sezione civile del Tribunale di Messina Carolina La Torre viene chiamata alle ore 9.00 la causa civile iscritta al n. 6843/2013 R.G. vertente
TRA
, , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Parte_1 CodiceFiscale_1
Mantarro - attrice -
CONTRO
, già rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Russo CP_1
- Convenuto –
E' comparso per la parte attrice l'Avv. Giuseppe Melazzo il quale insiste nella istanza di estinzione del giudizio
Per la parte convenuta l'Avv. Rotini Lorena in sostituzione dell'Avv. Giovanni Russo la quale si associa alla richiesta di estinzione.
IL Giudice
DISPONE che si proceda alla discussione orale ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. in relazione alla domanda di estinzione del giudizio.
I procuratori discutono oralmente la causa.
Il Giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione alle ore 13.55
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 6/02/2024, preso atto della dichiarazione dell'avvenuto decesso della sig.ra veniva dichiarata l'interruzione del giudizio 6843/2013 R.G. CP_1
Il giudizio suddetto non veniva riassunto nei termini di legge.
pagina1 di 2 Con istanza depositata in data 24.03.2025 il sig. attore nel procedimento Parte_1 suddetto, chiedeva venisse dichiarata l'estinzione del giudizio in ragione della suddetta mancata riassunzione, nei termini perentori previsti dal codice di rito.
In data odierna la controparte ha dichiarato di aderire alla richiesta di estinzione.
In ragione di quanto sopra deve dichiararsi l'estinzione del procedimento.
Ai sensi dell'art. 310 ultimo comma c.p.c. le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del procedimento
Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Il Giudice
( Dott. ssa Carolina La Torre)
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
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