Sentenza 7 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/06/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
PROC. N. 7337 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione Quarta Civile
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Domenico Pellegrini - Presidente -
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro - Giudice relatore -
Dott.ssa Matteo Gatti – Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
( nato il [...] a [...] elett. dom. in Parte_1 C.F._1
VIA SAN BARTOLOMEO DELLA CERTOSA 2/2 16159 16159 ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONANNI DIEGO ( ) che lo rappresenta e difende come da C.F._2 mandato in atti
RICORRENTE
Avente ad oggetto l'adozione di: nata a [...] il [...] Parte_2
( C.F._3
E con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 291 e segg. c.c. depositato il 05.11.2024 il signor allegava Parte_1 che l'adottanda, attualmente ed autonomamente residente in [...], è nata dalla convivenza tra il padre biologico NO e la signora Persona_1 [...]
; che nel 2004 tale convivenza si interrompeva;
che a partire dal 14/12/2005 CP_1
veniva fissata residenza della famiglia di fatto, composta anche da , in allora Parte_2 di anni tre, in Genova, Via Di San Donato, n. 7/4; che in data 03/04/2009 il TM di Genova dichiarava la decadenza del NO dalla responsabilità genitoriale sulla figlia;
Persona_1 che dalla relazione intercorsa tra il NO e la NOa Parte_1 Controparte_1 non sono nati figli;
che il ricorrente non ha avuto, né in precedenza né successivamente, figli
[...] biologici;
che dal 24/11/2009 il predetto nucleo familiare di fatto spostava la residenza presso l'immobile, in comproprietà tra il ricorrente e la NOa sito in Genova, CP_1
Vico Vegetti, n. 4 int. 2; che nel 2014 la relazione tra il ricorrente e la NOa
si interrompeva, ma veniva mantenuto il rapporto affettivo tra il ricorrente CP_1 con la (all'epoca) minore , la quale frequentava la famiglia cioè il fratello del Parte_2 Pt_1 ricorrente con la sua famiglia e gli anziani genitori;
che il NO ha sempre trattato e Pt_1 considerato come una figlia e l'ha seguita in tutto il suo percorso di crescita;
anche oggi Parte_2 egli esercita appieno il ruolo genitoriale e rappresenta un punto di riferimento costante per la Pt_2 quale lavora presso la grande distribuzione e vive con il suo compagno NO Controparte_2
, il quale è d'accordo con l'adozione, così come l'attuale compagna del signor
[...] signora la quale ha, a propria volta, un ottimo rapporto con la ragazza;
Pt_1 Parte_3 che il ricorrente sente quindi l'esigenza, anche nell'interesse della ragazza ed assecondandone la precisa volontà, di coronare il percorso genitoriale di cui sopra anche giuridicamente, assicurando un titolo formale ed ostensibile all'effettività dei rapporti e dei legami che si sono intrecciati e consolidati nel corso degli anni;
che risultano soddisfatti tutti i requisiti di cui agli artt. 291 e segg.
c.c. in quanto il signor on ha discendenti e supera ampiamente il limite della differenza di Pt_1 diciotto anni tra l'età dell'adottante e l'età dell'adottanda; che non vi è alcun dubbio che l'adozione corrisponda all'interesse ed alla convenienza dell'adottanda in quanto l'adozione comporterà la riconnessione in capo alla predetta di tutti i diritti successori che competono in forza della filiazione;
che l'eventuale contrarietà all'adozione da parte della NOa non CP_1 costituisce un impedimento. Sulla base di quanto sopra, nonché di quanto meglio esposto in ricorso, il signor ormulava le conclusioni di cui in calce al ricorso. Pt_1
All'udienza del 11.03.2025 venivano sentiti l'adottante e l'adottanda i quali rendevano le seguenti dichiarazioni: “L'adottanda dichiara: ho conosciuto quando avevo due anni e mezzo perché Pt_1 era il compagno di mia mamma e da quel momento mi ha cresciuto siamo sempre stati insieme lui viveva con noi e poi si sono separati ma abbiamo continuato a mantenere il rapporto he c'è stato tra di noi, per me lui è sempre stato come un padre biologico la differenza non si è mai sentita. P Abbiamo abitato tutti e tre assieme più o meno a quando avevo tredici anni. ancora adesso continuiamo a frequentarci e per me è un punto di riferimento. Mia mamma biologica sa di Pt_1 questa procedura ci sono stati periodi in cui era disponibile e periodi in cui era meno disponibile e non si è mai completamente opposta in quanto sa che è mio desiderio. Esprimo il consenso. Chiedo di poter sostituire il mio attuale cognome con Il signor ichiara: ho sempre Pt_2 Pt_1 Pt_1 desiderato poter adottare un figlio e quando con la mia compagna si è creata questa possibilità mi sono subito calato nel ruolo. Per cui confermo che come nucleo abbiamo abitato assieme per oltre
10 anni e che tuttora continuiamo a frequentarci e a sentici. Per cui esprimo il consenso”. La signora non partecipava al procedimento nonostante rituale notifica CP_1
(l'atto risulta regolarmene ritirato dalla predetta.) e all'esito il GD si riservava di riferire in camera di consiglio.
***
Sulla base di tutto quanto sopra, verificata la sussistenza delle condizioni di legge, ritiene il
Tribunale che l'adozione sia conveniente per l'adottanda, in quanto dai fatti e circostanze del procedimento risulta come nel corso degli anni si sia creato un rapporto di natura essenzialmente filiale tra la medesima e l'adottante.
L'adottanda ha poi formulato specifica richiesta affinché possa sostituire il cognome e cioè Pt_2 il cognome del padre biologico, con il cognome Pt_1
Tale richiesta non può tuttavia essere, in questa sede, accolta alla luce della Sentenza della Corte
Costituzionale n. 53/2025 ove è stata dichiarata la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzione sollevate dal Tribunale di Reggio Emilia in relazione all'art.299 I comma c.c. in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione laddove tale norma non prevede la possibilità di sostituire il cognome del genitore biologico con quello dell'adottante, ma solo di anteporlo, ovvero di posporlo come da precedente Sentenza della stessa Corte n. 135/2023: come peraltro indicato nella motivazione della Sentenza medesima, sarà possibile ottenere la sostituzione del cognome attraverso la procedura amministrativa di cui all'art. 89 comma I DPR 396/2000 e cioè tramite domanda al Prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.
Nella presente sede può certamente essere accolta, in quanto conseguenza ex lege dell'art. 299 comma I c.c., la domanda di anteposizione del cognome dell'adottante rispetto a quello dell'adottata: . Persona_3
PQM
Dichiara di far luogo all'adozione di nata a [...] il [...] da parte di Parte_2 Pt_1 nato a [...] il [...];
[...]
Nulla sulle spese.
Così deciso in Genova nella Camera di Consiglio del giorno 06.05.2025.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza (art. 314 c.c.).
Il Giudice Estensore Il Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Domenico Pellegrini