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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/08/2025, n. 11542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11542 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVI civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Di
Salvo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 61820 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 11-3-2025 e vertente
TRA
Parte_1 con sede in Roma, via dei Galla e Sidama, 23 (C.F. e Partita IVA
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di citazione dall'avv. Silvio Carloni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Filippo Corridoni, 14
OPPONENTE
E
Controparte_1
(P.IVA. ), con sede legale in Roma, in persona del suo P.IVA_2 legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall'avv.
LU CH del Foro di Latina elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terracina, Via Achille Grandi n.12, giusta delega in atto firmata digitalmente e congiunta telematicamente.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Pag. 1 a 8 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 11-3-2025, le parti concludevano come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n.
n. 15196/2022, emesso dal Tribunale di Roma in data 18/23.08.2022
e notificato il 24.08.2022, ritualmente notificato, il Parte_1 conveniva in giudizio chiedendo
[...] Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Voglia il Tribunale, denegata la concessione della provvisoria esecutorietà, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 15196/2022 (R.G. 52015/2022) emesso dal Tribunale di Roma in data 18/23.08.2022 e notificato in data 24.08.2022. Con vittoria di spese di lite.
A sostegno delle proprie ragioni, l'opponente, premessa la sussistenza del rapporto tra e l'opponente CP_1 [...]
con contestuale esistenza Controparte_2 del credito in capo all'opposta attualmente tutti gli Appalti
Specifici hanno esaurito il loro corso, talché il non ha Parte_1 allo stato alcuna attività; per effetto della conclusione degli
Appalti oggetto dell'Accordo Quadro il ha incassato Parte_1 tutti i corrispettivi maturati, assumeva che tutti gli impegni assunti da , quale mandante del R.T.I. capeggiato da CP_1
erano stati assolti, ragione per cui il Parte_2 CP_2
aveva incassato il compenso dalla P.A. a seguito delle
[...] fatture emesse dallo stesso e le singole consorziate Parte_1 avevano emesso le fatture per la liquidazione della singola quota;
l'opponente riferiva che si era lamentata di non avere CP_1 ricevuto il dovuto che era stato indebitamente trattenuto dal
, il che aveva determinato l'emissione del decreto Parte_1 ingiuntivo opposto in questa sede.
Pag. 2 a 8 L'opponente sosteneva di non dover pagare le fatture di CP_1 in quanto “è sorta la necessità di avere la garanzia della propria solvibilità in caso di soccombenza (in un giudizio parallelo instaurato fra il Tribunale di Roma, Controparte_3
8^ Sezione, Dott. Lucarelli, n.R.G. 50212/2021) e della obbligatoria necessità di accantonare la relativa provvista, a termini di legge, di Statuto e di principi contabili” e per tali motivi “'ha deliberato di accantonare le somme giacenti sul conto corrente e, pertanto, di sospendere i pagamenti delle fatture emesse dalle Consorziate”.
Si costituiva in giudizio in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, contestando quanto ex adverso dedotto poiché infondato in fatto ed in diritto e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo
Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, a) in via preliminare, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
b) in subordine, concedere ordinanza ingiuntiva, condannando
[...]
con sede legale in Roma (RM) alla Via dei Galla e CP_2
Sidama, n. 23 CAP 00199 – C.f. e P.Iva. al pagamento P.IVA_3 dell'importo di € 331.598,20 (DICONSI EURO recentotrentunomilacinquecentonovantotto,20), oltre interessi di mora e spese legali come per legge;
c) nel merito, rigettare l'opposizione a Decreto Ingiuntivo promossa dal Controparte_2
, con sede legale in Roma (RM) alla Via dei Galla e Sidama, n.
[...]
23 CAP 00199 – C.f. e P.Iva. , in quanto inammissibile P.IVA_3
e/o improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
per l'effetto, accertato e dichiarato che è creditrice di Controparte_1 [...]
con sede legale in Roma (RM) alla Via dei Galla e CP_2
Sidama, n. 23 CAP 00199 – C.f. e P.Iva. condannarla P.IVA_3 al pagamento dell'importo di € 331.598,20 (DICONSI EURO trecentotrentunomilacinquecentonovantotto,20), oltre interessi di
Pag. 3 a 8 mora, le spese di procedura di ingiunzione liquidate in 3.000.00
(Euro tremila/00) per compensi ed € 634,00 (Euro seicentotrentaquattro/00), per esborsi, iva e cpa e oltre successive occorrende;
d) in via riconvenzionale meramente subordinata rispetto al capo
c) che precede, accertare e dichiarare che, per effetto delle attività, servizi e forniture rese da Controparte_1
con sede legale in Roma (RM) alla Via dei Controparte_2
Galla e Sidama, n. 23 CAP 00199 – C.f. e P.Iva. ha P.IVA_3 beneficiato di un arricchimento indebito pari all'importo ingiunto di € 331.598,20 (DICONSI EURO trecentotrentunomilacinquecentonovantotto,20) oltre interessi maturati e maturandi dalla data del dovuto al saldo;
per l'effetto condannare con sede legale in Roma (RM) Controparte_2 alla Via dei Galla e Sidama, n. 23 CAP 00199 – C.f. e P.Iva.
a indennizzare della correlativa P.IVA_3 Controparte_1 diminuzione patrimoniale ai sensi dell'art. 2041, in misura pari all'importo ingiunto di € 331.598,20 (DICONSI EURO trecentotrentunomilacinquecentonovantotto,20) oltre interessi maturati e maturandi dalla data del dovuto al saldo, ovvero al diverso, maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, a seguito dell'espletanda istruttoria;
e) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la nullità delibera consiglio direttivo del
17 giugno 2022 per abuso di diritto sub specie negozio in frode alla legge oltre che perché nulla per violazione dello Statuto e per violazione di norme imperative come esposto in narrativa;
f) condannare l'opponente con sede legale in Controparte_2
Roma (RM) alla Via dei Galla e Sidama, n. 23 CAP 00199 – C.f. e
P.Iva. al pagamento delle spese del giudizio di P.IVA_3 opposizione e, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da liquidare anche in via equitativa, per aver l'opponente agito in giudizio con mala fede e colpa grave.
Pag. 4 a 8 Con ogni più ampia riserva di articolare in seguito i mezzi istruttori. Con vittoria di spese di lite e onorari come per legge.”
La causa veniva istruita sulla base della documentazione versata in atti dalle parti;
all'udienza del 11-3-2025 le parti precisavano le conclusioni come da relativo verbale e la causa veniva trattenuta in decisione con i termini per il deposito delle conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta dal è fondata e, Parte_1 pertanto, deve essere accolta.
Preliminarmente giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass.
17371/2003; Cass. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità
e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005;
Cass. 15186/2003; Cass. 6663/2002); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/2011).
Pertanto, anche in seno al procedimento di opposizione si applicano le ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c., per cui il creditore (l'opposto) è tenuto a provare i fatti costitutivi della
Pag. 5 a 8 pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza -e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore (l'opponente) ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Orbene, alla luce delle emergenze in atti e in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", deve ritenersi che le argomentazioni di cui infra rendono assolutamente superfluo l'esame delle ulteriori deduzioni e contestazioni sollevate dalle parti.
Ed invero, secondo il più recente orientamento della Suprema
Corte, le controversie possono essere definite sulla base del principio della c.d. "ragione più liquida", in base al quale la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione assorbente senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre. Così la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 9936 dell'8.5.2014: “In applicazione del principio processuale della " ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato)”; ed ancora: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica,
Pag. 6 a 8 consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111
Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”, (Cass. 28/05/2014, n. 12002).
Ciò evidenziato, deve rilevarsi che è stato definito, con sentenza del Tribunale di Roma n°4095/2025 – n°RG 10823-2024, il giudizio che la opposta aveva instaurato nei Controparte_1 confronti del avente ad oggetto (tra le Parte_1 altre) la questione concernente la richiesta di pagamento avanzata dalla società con il decreto ingiuntivo in CP_1 questa sede contestato, al quale il si è Parte_1 opposto per la inesigibilità del credito, poi estinto nel corso del procedimento.
Il Tribunale di Roma – nel giudizio con il quale aveva CP_1 nuovamente formulato la stessa domanda di pagamento – ha rigettato detta domanda, dando atto che la somma è stata in effetti regolarmente ed integralmente versata e si è, per il resto, estinta per compensazione con il credito maturato dal Parte_1
Tale conclusione è dirimente nell'ambito del presente giudizio e delle conseguenze che ne discendono, facendo, evidentemente, venire meno il presupposto della pretesa monitoria originaria.
La domanda riconvenzionale svolta dall'opposta essendo rimasta del tutto sfornita di prova deve essere respinta.
Le spese di lite del procedimento di opposizione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza
P.Q.M
Pag. 7 a 8 Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
accoglie l'opposizione proposta dal e per Parte_1
l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 15196/2022, emesso dal
Tribunale di Roma in data 18/23.08.2022 e notificato il
24.08.2022;
respinge la domanda riconvenzionale proposta da CP_1
[...] condanna al pagamento in favore di Controparte_1 delle spese di lite che liquida in Parte_1 complessivi € 11.650,00 per compensi professionali, oltre spese generali come da tariffa forense, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, in data 3-7-2025
il Giudice Unico
dott. Giuseppe Di Salvo
Pag. 8 a 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVI civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Di
Salvo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 61820 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 11-3-2025 e vertente
TRA
Parte_1 con sede in Roma, via dei Galla e Sidama, 23 (C.F. e Partita IVA
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di citazione dall'avv. Silvio Carloni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Filippo Corridoni, 14
OPPONENTE
E
Controparte_1
(P.IVA. ), con sede legale in Roma, in persona del suo P.IVA_2 legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall'avv.
LU CH del Foro di Latina elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terracina, Via Achille Grandi n.12, giusta delega in atto firmata digitalmente e congiunta telematicamente.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Pag. 1 a 8 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 11-3-2025, le parti concludevano come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n.
n. 15196/2022, emesso dal Tribunale di Roma in data 18/23.08.2022
e notificato il 24.08.2022, ritualmente notificato, il Parte_1 conveniva in giudizio chiedendo
[...] Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Voglia il Tribunale, denegata la concessione della provvisoria esecutorietà, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 15196/2022 (R.G. 52015/2022) emesso dal Tribunale di Roma in data 18/23.08.2022 e notificato in data 24.08.2022. Con vittoria di spese di lite.
A sostegno delle proprie ragioni, l'opponente, premessa la sussistenza del rapporto tra e l'opponente CP_1 [...]
con contestuale esistenza Controparte_2 del credito in capo all'opposta attualmente tutti gli Appalti
Specifici hanno esaurito il loro corso, talché il non ha Parte_1 allo stato alcuna attività; per effetto della conclusione degli
Appalti oggetto dell'Accordo Quadro il ha incassato Parte_1 tutti i corrispettivi maturati, assumeva che tutti gli impegni assunti da , quale mandante del R.T.I. capeggiato da CP_1
erano stati assolti, ragione per cui il Parte_2 CP_2
aveva incassato il compenso dalla P.A. a seguito delle
[...] fatture emesse dallo stesso e le singole consorziate Parte_1 avevano emesso le fatture per la liquidazione della singola quota;
l'opponente riferiva che si era lamentata di non avere CP_1 ricevuto il dovuto che era stato indebitamente trattenuto dal
, il che aveva determinato l'emissione del decreto Parte_1 ingiuntivo opposto in questa sede.
Pag. 2 a 8 L'opponente sosteneva di non dover pagare le fatture di CP_1 in quanto “è sorta la necessità di avere la garanzia della propria solvibilità in caso di soccombenza (in un giudizio parallelo instaurato fra il Tribunale di Roma, Controparte_3
8^ Sezione, Dott. Lucarelli, n.R.G. 50212/2021) e della obbligatoria necessità di accantonare la relativa provvista, a termini di legge, di Statuto e di principi contabili” e per tali motivi “'ha deliberato di accantonare le somme giacenti sul conto corrente e, pertanto, di sospendere i pagamenti delle fatture emesse dalle Consorziate”.
Si costituiva in giudizio in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, contestando quanto ex adverso dedotto poiché infondato in fatto ed in diritto e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo
Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, a) in via preliminare, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
b) in subordine, concedere ordinanza ingiuntiva, condannando
[...]
con sede legale in Roma (RM) alla Via dei Galla e CP_2
Sidama, n. 23 CAP 00199 – C.f. e P.Iva. al pagamento P.IVA_3 dell'importo di € 331.598,20 (DICONSI EURO recentotrentunomilacinquecentonovantotto,20), oltre interessi di mora e spese legali come per legge;
c) nel merito, rigettare l'opposizione a Decreto Ingiuntivo promossa dal Controparte_2
, con sede legale in Roma (RM) alla Via dei Galla e Sidama, n.
[...]
23 CAP 00199 – C.f. e P.Iva. , in quanto inammissibile P.IVA_3
e/o improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
per l'effetto, accertato e dichiarato che è creditrice di Controparte_1 [...]
con sede legale in Roma (RM) alla Via dei Galla e CP_2
Sidama, n. 23 CAP 00199 – C.f. e P.Iva. condannarla P.IVA_3 al pagamento dell'importo di € 331.598,20 (DICONSI EURO trecentotrentunomilacinquecentonovantotto,20), oltre interessi di
Pag. 3 a 8 mora, le spese di procedura di ingiunzione liquidate in 3.000.00
(Euro tremila/00) per compensi ed € 634,00 (Euro seicentotrentaquattro/00), per esborsi, iva e cpa e oltre successive occorrende;
d) in via riconvenzionale meramente subordinata rispetto al capo
c) che precede, accertare e dichiarare che, per effetto delle attività, servizi e forniture rese da Controparte_1
con sede legale in Roma (RM) alla Via dei Controparte_2
Galla e Sidama, n. 23 CAP 00199 – C.f. e P.Iva. ha P.IVA_3 beneficiato di un arricchimento indebito pari all'importo ingiunto di € 331.598,20 (DICONSI EURO trecentotrentunomilacinquecentonovantotto,20) oltre interessi maturati e maturandi dalla data del dovuto al saldo;
per l'effetto condannare con sede legale in Roma (RM) Controparte_2 alla Via dei Galla e Sidama, n. 23 CAP 00199 – C.f. e P.Iva.
a indennizzare della correlativa P.IVA_3 Controparte_1 diminuzione patrimoniale ai sensi dell'art. 2041, in misura pari all'importo ingiunto di € 331.598,20 (DICONSI EURO trecentotrentunomilacinquecentonovantotto,20) oltre interessi maturati e maturandi dalla data del dovuto al saldo, ovvero al diverso, maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, a seguito dell'espletanda istruttoria;
e) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la nullità delibera consiglio direttivo del
17 giugno 2022 per abuso di diritto sub specie negozio in frode alla legge oltre che perché nulla per violazione dello Statuto e per violazione di norme imperative come esposto in narrativa;
f) condannare l'opponente con sede legale in Controparte_2
Roma (RM) alla Via dei Galla e Sidama, n. 23 CAP 00199 – C.f. e
P.Iva. al pagamento delle spese del giudizio di P.IVA_3 opposizione e, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da liquidare anche in via equitativa, per aver l'opponente agito in giudizio con mala fede e colpa grave.
Pag. 4 a 8 Con ogni più ampia riserva di articolare in seguito i mezzi istruttori. Con vittoria di spese di lite e onorari come per legge.”
La causa veniva istruita sulla base della documentazione versata in atti dalle parti;
all'udienza del 11-3-2025 le parti precisavano le conclusioni come da relativo verbale e la causa veniva trattenuta in decisione con i termini per il deposito delle conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta dal è fondata e, Parte_1 pertanto, deve essere accolta.
Preliminarmente giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass.
17371/2003; Cass. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità
e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005;
Cass. 15186/2003; Cass. 6663/2002); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/2011).
Pertanto, anche in seno al procedimento di opposizione si applicano le ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c., per cui il creditore (l'opposto) è tenuto a provare i fatti costitutivi della
Pag. 5 a 8 pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza -e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore (l'opponente) ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Orbene, alla luce delle emergenze in atti e in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", deve ritenersi che le argomentazioni di cui infra rendono assolutamente superfluo l'esame delle ulteriori deduzioni e contestazioni sollevate dalle parti.
Ed invero, secondo il più recente orientamento della Suprema
Corte, le controversie possono essere definite sulla base del principio della c.d. "ragione più liquida", in base al quale la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione assorbente senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre. Così la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 9936 dell'8.5.2014: “In applicazione del principio processuale della " ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato)”; ed ancora: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica,
Pag. 6 a 8 consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111
Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”, (Cass. 28/05/2014, n. 12002).
Ciò evidenziato, deve rilevarsi che è stato definito, con sentenza del Tribunale di Roma n°4095/2025 – n°RG 10823-2024, il giudizio che la opposta aveva instaurato nei Controparte_1 confronti del avente ad oggetto (tra le Parte_1 altre) la questione concernente la richiesta di pagamento avanzata dalla società con il decreto ingiuntivo in CP_1 questa sede contestato, al quale il si è Parte_1 opposto per la inesigibilità del credito, poi estinto nel corso del procedimento.
Il Tribunale di Roma – nel giudizio con il quale aveva CP_1 nuovamente formulato la stessa domanda di pagamento – ha rigettato detta domanda, dando atto che la somma è stata in effetti regolarmente ed integralmente versata e si è, per il resto, estinta per compensazione con il credito maturato dal Parte_1
Tale conclusione è dirimente nell'ambito del presente giudizio e delle conseguenze che ne discendono, facendo, evidentemente, venire meno il presupposto della pretesa monitoria originaria.
La domanda riconvenzionale svolta dall'opposta essendo rimasta del tutto sfornita di prova deve essere respinta.
Le spese di lite del procedimento di opposizione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza
P.Q.M
Pag. 7 a 8 Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
accoglie l'opposizione proposta dal e per Parte_1
l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 15196/2022, emesso dal
Tribunale di Roma in data 18/23.08.2022 e notificato il
24.08.2022;
respinge la domanda riconvenzionale proposta da CP_1
[...] condanna al pagamento in favore di Controparte_1 delle spese di lite che liquida in Parte_1 complessivi € 11.650,00 per compensi professionali, oltre spese generali come da tariffa forense, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, in data 3-7-2025
il Giudice Unico
dott. Giuseppe Di Salvo
Pag. 8 a 8