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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/10/2025, n. 5133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5133 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Nona sezione civile riunita in camera di consiglio nella persona dei magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente rel./est.
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
resa nel processo civile di appello iscritto al n. 3105/2020 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1023/2020
del 30.06.2020, avente ad oggetto giudizio di merito su opposizione ex art. 615,
comma II, c.p.c., riservata in decisione all'udienza collegiale del 3 giugno 2025,
svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n.
149 del 10/10/2022, con concessione alle parti del termine fino all'11/08/2025 per il deposito delle comparse conclusionali e fino al 1/09/2025 per il deposito delle memorie di replica, e pendente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura conferita ai sensi dell'art. 83 comma 2 c.p.c. su foglio separato da intendersi apposta in calce all'atto di appello, dall'Avv. Giulio di Gioia (C.F.
), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, al C.F._2
Centro Direzionale Is. F12 – Palazzo Unigest;
Appellante E
(C.F. e P. IVA Controparte_1 P.IVA_1
) in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione p.t. dott. P.IVA_2
rappresentato e difeso dal Prof. avv. Nicola Rocco di Torrepadula CP_2
(C.F.: ), in virtù di procura allegata al presente atto da C.F._3
considerarsi apposta in calce ex art. 83 c.p.c., elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla via Piazza Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone n.1;
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
§ 1. Con atto di precetto notificato in data 26.10.2015 e successiva esecuzione mobiliare del 23.11.2015, in qualità di ex socia e successore della Parte_1
D.R.I. – Distribuzione Ricambi Industriali S.r.l., (d'ora in avanti solo D.R.I.) pignorava ai sensi dell'art. 494, comma 3, c.p.c. alla (d'ora in Controparte_1
avanti solo , la somma di € 270.987,16, in virtù del titolo esecutivo CP_1
rappresentato dalla sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 3680/2014,
pubblicata l'11.09.2014, all'esito del giudizio incardinato nel 2001 dalla D.R.I. con cui, in riforma della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 31/2007
pubblicata il 2.02.2007, la è stata condannata al pagamento della somma di € CP_1
170.819,98, a favore della D.R.I., a titolo di somme indebitamente riscosse dalla per l'illegittimità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi CP_1
(oltre interessi, accessori e spese). Pendente iudicio di primo grado, e precisamente in data 13.06.2002, la D.R.I. procedeva alla propria cancellazione dal Registro delle
Imprese, evento che non veniva comunicato nel giudizio di primo grado dal procuratore della società.
Avverso l'esecuzione la proponeva opposizione con ricorso ex art. 615, CP_1
comma 2, c.p.c. chiedendo altresì la sospensione del processo esecutivo ai sensi dell'art. 624 c.p.c. ed eccependo: l'inesistenza del titolo esecutivo per inammissibilità dell'atto di appello e per nullità del giudizio di secondo grado
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3105/2020 r.g. – sentenza – pagina 2 di 17 essendosi formato il titolo esecutivo nei confronti della D.R.I., società già estinta durante lo svolgimento del giudizio di primo grado;
l'inesistenza del credito per la rinuncia allo stesso atteso che l'estinzione volontaria della società sarebbe stata indice della volontà di rinunciarvi;
la mancanza di apposita manifestazione di volontà della D.R.I. a trasferire il credito per cui è causa alla;
il difetto di Pt_1
titolarità e di legittimazione processuale della (socia con una quota del 3%); Pt_1
i vizi formali inerenti l'atto di precetto (mancata identificazione del titolo ed errato computo di interessi e altre spese).
Il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 16.02.2016, ritenuti i gravi motivi previsti dall'art. 624, comma 1, c.p.c., sospendeva l'esecuzione e concedeva i termini per l'introduzione del giudizio di merito.
L'ordinanza di accoglimento veniva reclamata e confermata dal Collegio con provvedimento del 20.05.2016; in particolare, il Tribunale di Torre Annunziata
condivideva la decisione del G.E. secondo cui l'avvenuta cancellazione della società, senza prima attendere l'esito del giudizio intrapreso nei confronti della
Banca poteva essere considerata come un'univoca volontà di rinunciare al credito,
incerto e comunque ancora illiquido, in vista di un rapido scioglimento del rapporto societario.
Con atto di citazione notificato in data 12.07.2016, introduceva Parte_1
il giudizio di merito deducendo l'infondatezza e la temerarietà dell'opposizione.
La Banca si costituiva con comparsa contenente le eccezioni e deduzioni già
formulate in sede di opposizione e chiedendo dichiararsi la nullità, l'inesistenza e/o inefficacia del titolo esecutivo, del precetto, del credito azionato e dell'esecuzione intrapresa dalla nonché l'inesistenza di alcuna valida Pt_1
pretesa (“in ogni caso dichiarare che la banca nulla deve alla ), con Parte_1
condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con provvedimento del 4.06.2019, il giudice assegnava la causa a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c., per poi formulare, con ordinanza del 3.10.2019, proposta transattiva ai sensi dell'art. 185 c.p.c. (“… la verserà alla sig.ra la CP_1 Pt_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3105/2020 r.g. – sentenza – pagina 3 di 17 somma di Euro 8.200,00 a tacitazione della propria pretesa;
la sig.ra pagherà in Pt_1
favore della banca 1/3 delle spese di lite che saranno liquidate dal Giudice in base ai
parametri di cui al d.m. 155/14 avuto riguardo ai valori medi…”), con conseguente rimessione sul ruolo e udienza di comparizione fissata al 5.11.2019; seguiva rinvio d'ufficio all'udienza del 23.01.2020, in cui stante il rifiuto della alla Pt_1
proposta, la causa veniva nuovamente assegnata a sentenza con i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 1023/2020, pubblicata il 30.06.2020, il Tribunale oplontino accoglieva l'opposizione dichiarando l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata della nei confronti della Banca e condannando la stessa Pt_1
alla refusione delle spese di lite del giudizio, oltre accessori, e al pagamento ex art. 96 cp.c. di € 5.000,00 in favore della Banca.
In particolare, il Tribunale, dopo aver ricostruito la vicenda dal punto di vista fattuale, dava atto che gli effetti costitutivi derivanti dalla cancellazione della
D.R.I. dal Registro delle Imprese andavano ascritti al 1° gennaio 2004, data in cui poteva considerarsi entrata in vigore la riforma di cui al d.lgs. n. 6/2003 e,
comunque, in un momento anteriore rispetto alla proposizione del gravame, con la conseguenza che il titolo in forza del quale la aveva intrapreso Pt_1
l'esecuzione forzata, cioè la sentenza n. 3680/2014 emessa dalla Corte d'Appello di
Napoli, si era formato nei confronti di un soggetto non più esistente,
determinando l'inesistenza del giudizio medesimo. Facendo applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, inquadrava la fattispecie sottoposta al suo esame nell'ambito delle questioni attinenti all'attuazione del
“principio dell'ultrattività del mandato” e delineati gli orientamenti delle Sezioni
Unite della Suprema Corte sul punto, reputava preclusa l'ultrattività sia per l'essersi verificato l'evento estintivo nel corso dello svolgimento del giudizio di primo grado con conseguente proposizione dell'impugnazione da parte di soggetto non legittimato (vale a dirsi la società estinta in persona del liquidatore,
in luogo degli unici veri legittimati, cioè, i successori della D.R.I.), sia per
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3105/2020 r.g. – sentenza – pagina 4 di 17 l'impossibilità di riconoscere la fictio della “prosecuzione processuale” alla procura difensiva già conferita in primo grado, posto che nel caso che occupa il liquidatore della società, ormai estinta, aveva conferito nuova procura per l'impugnazione, in difetto di poteri rappresentativi. Da ultimo, accoglieva la domanda ex art. 96 c.p.c.
in ragione del comportamento assunto dalla nel determinare la Pt_1
protrazione del processo a danno del sistema giudiziario e della parte opponente,
nonostante le statuizioni a lei sfavorevoli intervenute già in sede cautelare, e in ragione del rifiuto opposto senza motivazione alcuna alla proposta transattiva formulata dal giudice di primo grado.
§ 2. Avverso la detta sentenza, proponeva appello, con Parte_1
citazione tempestivamente e regolarmente notificata a mezzo p.e.c. in data
11.09.2020, articolato in due motivi e concludendo per l'accoglimento dello stesso e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 1023/2020 emessa dal Tribunale
di Torre Annunziata, per l'inammissibilità ovvero il rigetto dell'opposizione proposta siccome infondata in fatto ed in diritto, temeraria e speculativa e,
conseguentemente, per il riconoscimento del diritto della a procedere Pt_1
esecutivamente sulla base del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza della
Corte d'Appello di Napoli, n. 3680/2014, con condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
della al pagamento di una sanzione per lite temeraria, per evidente e CP_1
conclamata malafede processuale ovvero per colpa grave, con vittoria di spese e compensi.
L'appellata si costituiva con comparsa del 26.11.2020 (per l'udienza del CP_1
23.12.2020 poi differita d'ufficio al 13.01.2021), resistendo al gravame, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dello stesso per violazione dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 348 c.p.c., e chiedendone il rigetto, oltre la condanna ai sensi dell'art. 96
c.p.c. a titolo di risarcimento dei danni, con vittoria di spese.
Acquisito il fascicolo di primo grado, mutati la sezione e il relatore, all'esito dell'udienza di trattazione del 3.06.2025 in epigrafe indicata, precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza, con concessione dei termini per
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3105/2020 r.g. – sentenza – pagina 5 di 17 il deposito degli scritti conclusionali ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3. Esaminato l'appello proposto, va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dalla parte appellata, essendo il gravame rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a
pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questione e dei punti contestati
dalla sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte
volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragione addotte dal primo
giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un
progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto
della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale
mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass., SS.UU.,
n. 27199/2017).
Al riguardo, rileva questo Collegio come l'appellante non abbia omesso di indicare le ragioni per cui ritiene debba essere modificata la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, deducendo elementi di critica sufficienti per individuare la questione ed i punti contestati dalla sentenza impugnata, ciò anche previa trascrizione dei punti non condivisi e mediante l'esposizione dei motivi di dissenso che, alla stregua delle circostanze richiamate, imporrebbero una diversa decisione.
Occorre poi dare atto che, nel caso di specie, l'atto di appello, nonostante la prolissa e ridondante estensione di 86 pagine potenzialmente idonea ad integrare la violazione del dovere di chiarezza e sinteticità degli atti, da intendersi quale principio generale del diritto processuale a sua volta espressione di un principio generale di collaborazione tra le parti processuali anche a prescindere dall'art. 121
c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149/2022 – in questa sede non applicabile ratione
temporis –, non pregiudica l'intellegibilità delle questioni sottoposte al vaglio, in quanto consente di individuare gli specifici capi e passaggi argomentativi della
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3105/2020 r.g. – sentenza – pagina 6 di 17 sentenza oggetto di impugnazione, rendendo certo il petitum e la causa petenedi (ex
plurimis, Cass. Sez. II, ord. n. 7600/2023; Sez. 5, ord. n. 8009/2019).
§ 4. Del pari va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame formulata da parte appellata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'impugnazione. La delibazione sull'eccezione è
stata, infatti, già implicitamente operata, in senso reiettivo, all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. con l'ordinanza con la quale la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni (cfr. Cass., n. 10422/2019).
§ 5. Nel merito, l'appello è parzialmente fondato negli stretti limiti di cui in motivazione e va, pertanto, accolto per quanto di ragione.
§ 5.1. Con il primo motivo l'appellante censura la decisione di primo grado per avere ritenuto “inutiliter data” la sentenza n. 3680/2014 dalla Corte d'Appello di
Napoli e fondante il titolo esecutivo sulla base del quale la aveva Pt_1
intrapreso la procedura di esecuzione mobiliare, in quanto emessa all'esito di un giudizio di cognizione, in particolare il solo grado di appello, da considerarsi inesistente essendo stato instaurato da parte di un soggetto estinto.
In tal senso, a dire dell'appellante, il Tribunale oplontino avrebbe erroneamente accolto l'opposizione avanzata dalla sulla base di un'eccezione dalla stessa CP_1
sollevata, relativa al mandato conferito dalla D.R.I. nel giudizio di cognizione e di cui al titolo esecutivo opposto, che andava ritenuta invece inammissibile in quanto attinente ad un fatto anteriore alla formazione del titolo esecutivo ed alla sua definitività, il cui vaglio doveva considerarsi precluso al Giudice dell'opposizione,
integrando fatti invocabili esclusivamente nell'ambito del procedimento preordinato al titolo stesso, cioè davanti al Giudice della cognizione (cfr. pagg. 65
ss. dell'atto di appello).
Il motivo è infondato.
Con l'opposizione all'esecuzione, fondata su un titolo esecutivo giudiziale, in virtù del principio di intangibilità di tale provvedimento, possono, di regola, farsi valere soltanto i fatti posteriori alla formazione del provvedimento costituente
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3105/2020 r.g. – sentenza – pagina 7 di 17 titolo esecutivo, non essendo ammissibile un controllo a ritroso sulla legittimità o sulla fondatezza del provvedimento stesso al di fuori degli ordinari mezzi di impugnazione e del procedimento che ad essi ne consegue.
Infatti, quando una parte intende far valere le ragioni di nullità del titolo esecutivo di formazione giudiziale, ovvero gli errori in cui sia incorso il giudice nel fondare la decisione alla sua base, entrambi costituenti fatti “anteriori” alla formazione del titolo, è tenuto ad agire con gli ordinari mezzi di impugnazione del titolo stesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame e dovendo, in caso di impossibilità,
subirne la sua definitività (cfr. Cass. n. 3277/2015). In detto caso, infatti, opera il principio della conversione dei vizi di nullità della sentenza in motivi di impugnazione (art. 161 c.p.c.).
Diversamente accade quando a minare l'esecuzione sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo o la sua sopravvenuta caducazione. In tal caso, il giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto a compiere d'ufficio, e a prescindere da una opposizione del debitore, la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto a fondamento dell'azione esecutiva e della quale esso costituisce il presupposto.
L'inesistenza originaria del titolo esecutivo o la sua sopravvenuta caducazione,
che determinano l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto ex tunc, possono essere rilevate d'ufficio da parte del giudice dell'opposizione all'esecuzione in ogni stato e grado del processo e anche per la prima volta nel giudizio di
Cassazione, trattandosi di un presupposto ineludibile dell'azione esecutiva (cfr.
Cass. 17234/2022; Cass. 20789/2017; Cass. 15363/2011; Cass. 22430/2004; Cass.
12292/2001; Cass. 9293/2001).
Pertanto, la censura mossa dall'appellante contro la sentenza emessa dal giudice di primo grado non coglie nel segno, se si considera che – legittimamente –
il Tribunale ha ritenuto di avere i poteri per valutare l'esistenza o meno del titolo esecutivo di formazione giudiziale, vale a dire la sentenza della Corte d'appello di
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3105/2020 r.g. – sentenza – pagina 8 di 17 Napoli del 2014 emessa a favore della società estinta prima dell'instaurazione del giudizio di appello, in quanto posto alla base dell'esecuzione intrapresa dalla
, in qualità di ex socia della suddetta società, considerando detta questione Pt_1
assorbente, e quindi idonea a definire da sola la causa in virtù del principio processuale della “ragione più liquida”.
Ciò premesso, passando alla disamina della fattispecie, questa Corte ritiene di condividere il percorso motivazionale e le conclusioni cui perviene il Tribunale
nella pronuncia impugnata, con le seguenti ulteriori precisazioni, costituenti consentita integrazione del contenuto della decisione in esame.
Come noto, in tema di impugnazione, la legittimazione ad impugnare un provvedimento spetta, almeno di regola, solo a quei soggetti che abbiano assunto la veste di parti del giudizio che si è concluso con la sentenza impugnanda.
Tuttavia, laddove venga meno una parte per morte o per altra causa – ad esempio,
per estinzione di una persona giuridica – nella pendenza di un giudizio o al momento dell'impugnazione, si determina un evento interruttivo, disciplinato dall'art. 299 c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei successori, siano essi a titolo universale o a titolo particolare, in virtù
dei principi stabiliti dagli artt. 110, 111 c.p.c., dettati per il giudizio contenzioso ma applicabili anche al processo esecutivo. I successori, pertanto, diventano gli unici legittimati ad impugnare quella sentenza validamente emessa nei confronti di una parte che è venuta a mancare.
Ciononostante, l'incidenza sul processo di tali eventi interruttivi e del conseguente fenomeno successorio può incontrare, a sua volta, un'eccezione nel principio dell'ultrattività del mandato difensivo, in ragione del quale, nel caso in cui l'evento non sia dichiarato o notificato nei modi o nei tempi previsti dall'art. 300 c.p.c., il procuratore della parte deceduta o estinta, ove munito di valida procura per gli ulteriori gradi del processo, rilasciata prima dell'intervenuta morte della persona fisica o estinzione della persona giuridica, continua a rappresentare la parte ed è altresì legittimato a proporre impugnazione in rappresentanza della
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3105/2020 r.g. – sentenza – pagina 9 di 17 stessa, come se l'evento interruttivo non si fosse verificato, a garanzia della stabilizzazione della posizione giuridica della parte.
Ebbene, l'applicazione di questi principi in materia di effetti derivanti dalla cancellazione di una società dal Registro delle Imprese, ma anche più in generale dalla perdita della capacità processuale della parte ricorrente, che avvenga durante la fase attiva del processo o nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto con la proposizione di una impugnazione, è stata oggetto di una lunga querelle giurisprudenziale e dottrinale che ha visto succedersi nel tempo diversi orientamenti, anche in seno alle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, sempre tesi a trovare un equilibrio tra un'interpretazione rigorosa del sistema processuale, una tutela sostanziale volta a garantire certezza giuridica e stabilità al processo e il problema della conoscibilità dell'evento stesso in capo ai terzi.
La risposta alla questione sottoposta al vaglio della Corte passa necessariamente attraverso la messa a fuoco di due fondamentali arresti della giurisprudenza di legittimità, che si ritiene possano orientare utilmente la decisione.
In un primo intervento, le Sezioni Unite, con le note sentenze gemelle del 2003
(nn. 6070, 6071, 6072), riferendosi specificamente a un'ipotesi in cui la parte venuta meno era una società, hanno evidenziato che la cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, determinandone l'estinzione, impedisce, a partire dal momento in cui si verifica, che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio;
pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società; qualora l'evento non venga dedotto nei modi di legge o si sia verificato quando tali modi non siano più esperibili, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire dai soci o essere indirizzata nei confronti di essi, atteso che la stabilizzazione processuale di
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3105/2020 r.g. – sentenza – pagina 10 di 17 un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso, in difetto di indicazioni normative univoche sul punto. In altre parole, l'ultrattività del mandato non può eccedere il grado del giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso, cosicché il giudizio di impugnazione deve essere sempre promosso da e contro i soggetti effettivamente legittimati, che vanno così a costituire la “giusta parte”, con la conseguenza che un giudizio di impugnazione promosso da un soggetto ormai inesistente è strutturalmente inidoneo a realizzare il suo scopo.
Le Sezioni Unite del 2013 hanno quindi concluso per l'inammissibilità
dell'impugnazione che provenga dalla società cancellata o sia ad essa indirizzata,
in quanto non proveniente o non diretta nei confronti della “giusta parte”, tenuto altresì conto del fatto che la pubblicità legale cui l'evento estintivo è soggetto impone di ritenere che i terzi, e quindi anche le controparti processuali, ne siano a conoscenza.
Nel 2014, affrontando il caso specifico della morte di una persona fisica, le
Sezioni Unite si sono nuovamente pronunciate sul tema, prendendo le distanze dalla declaratoria di inammissibilità e, al contrario, ritenendo ammissibile, in virtù
dell'ultrattività del mandato, l'impugnazione proposta dal procuratore della società precedentemente estinta, qualora gli sia stata originariamente conferita procura valida anche per gli ulteriori gradi del processo (ad eccezione del ricorso per cassazione). Il difensore agirebbe in rappresentanza della parte che, pur deceduta o divenuta incapace, va considerata ancora in vita e capace nell'ambito del processo.
Nel tempo, si è assistito ad un “pendolarismo giurisprudenziale” che ha visto,
di volta in volta, esprimersi indirizzi tra loro dissonanti, cioè talvolta conformi alle pronunce del 2013 (cfr. Cass.nr. 24853/2018), e altre volte a quella del 2014 (cfr.
Cass. nr. 20964/2018 e Cass. 9213/2020).
Da ultimo, le Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi in ordine alle sorti del ricorso per cassazione notificato dopo l'estinzione della società ma con procura
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3105/2020 r.g. – sentenza – pagina 11 di 17 conferita prima di tale evento interruttivo, hanno tracciato una soluzione che si pone nel solco della pronuncia del 2014 – ergo avallando il principio di ultrattività
del mandato difensivo – sebbene abbiano riconosciuto in essa solo una parziale rimeditazione dei principi espressi nelle decisioni del 2013 (cfr. Cass. Sez. Unite n.
29812/2024).
Pertanto, per mera completezza in iure, giova osservare come in alcuna pronuncia si è ritenuto di considerare nullo, piuttosto che inammissibile, l'atto di impugnazione rivolto ad una parte ormai estinta anziché ai suoi successori. Tale
tesi appare, infatti, difficilmente condivisibile, ove si osservi che la nullità, in coerenza con la funzione anche informativa dell'atto introduttivo del giudizio, è
contemplata dagli artt. 163, comma 3, n. 2 e 164, comma 1, c.p.c. nel caso in cui la lettura dell'atto evidenzi l'omissione o l'assoluta incertezza degli elementi che occorrono per la corretta identificazione delle parti. Ed invero, lungi dall'esservi incertezza sull'identità di una parte, questa è ben chiara, essendo diversamente dubbia la stessa possibilità di assumere la veste di parte per la società estinta promotrice del giudizio di appello.
Ciò posto, venendo all'esame della fattispecie concreta, come correttamente ricostruito dal giudice di primo grado, la cancellazione della società D.R.I. è
intervenuta in data 13.06.2002, cioè prima della riforma di cui al d.lgs. n. 6/2003
sicché gli effetti costitutivi estintivi ascrivibili alla medesima vanno ricondotti al
1.1.2004, data in cui può ritenersi effettivamente persa la capacità processuale della
D.R.I., tenuto conto dell'affidamento generato dalla disciplina ante-riforma nei confronti dei consociati nonché dell'attuazione, costituzionalmente orientata,
dell'art. 2495, comma 2, c.c. (cfr. Sezioni Unite n. 4060/2010; Sez. Unite n.
6070/2013).
Detta cancellazione, idonea a determinare l'interruzione del processo di primo grado, instaurato in data 26.10.2001 e conclusosi in data 2.2.2007 con sentenza sfavorevole per la D.R.I., non veniva mai dichiarata nel procedimento e, in data
16.3.2008, il difensore della società, munendosi di nuova procura rilasciata
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3105/2020 r.g. – sentenza – pagina 12 di 17 dall'ormai ex liquidatore della stessa, tale sig. , proponeva Persona_1
gravame.
Ebbene, dalla documentazione presente in atti non è possibile verificare l'esistenza dell'originaria procura ad litem rilasciata dalla società D.R.I. per l'instaurazione del giudizio di primo grado e valida anche per la successiva fase di impugnazione.
L'allegazione di tale procura, laddove conferita anche per i successivi gradi di giudizio, avrebbe consentito – in astratto – in applicazione dei principi espressi dalle citate Sezioni Unite del 2014, l'operatività del principio di ultrattività del mandato, salvando l'impugnazione proposta dalla D.R.I. e il titolo esecutivo risultante dalla pronuncia della Corte d'Appello di Napoli n. 3680/2014.
Tuttavia, la sua mancanza in atti e la circostanza – non contestata dalla Pt_1
– che il procuratore abbia agito in sede di gravame in virtù di una nuova procura,
rilasciata dall'ormai – si ribadisce – ex legale rappresentante, come emerge dalla documentazione invece presente (cfr. produzione di primo grado CP_1
opponente, copia atto di citazione in appello del 16.2.2008), depongono in senso contrario all'ultrattività del mandato.
Del resto, anche la pronuncia del 2014 conferma il limite del grado di giudizio in pendenza del quale si è verificato l'evento interruttivo, laddove la parte abbia conferito procura per il solo giudizio di primo grado.
Ne deriva che la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 3680/2014 (dep.
11.09.2014) è inesistente perché la fase del gravame è stata intrapresa da un soggetto non più esistente, e per il quale il principio di ultrattività, per le ragioni esposte, non può operare. In relazione al titolo esecutivo per cui è causa, sono venuti a mancare, quindi, i presupposti per produrre quel minimo di elementi o di presupposti necessari per produrre l'effetto di certezza giuridica, costituente lo scopo del giudicato, considerato che la sentenza è stata resa nei confronti di soggetto già estinto al momento della notificazione dell'atto di impugnazione. Ciò
in maniera analoga a quanto la giurisprudenza ha stabilito nel caso di
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3105/2020 r.g. – sentenza – pagina 13 di 17 instaurazione del giudizio di primo grado, ove una parte sia deceduta o sia estinta prima dell'instaurazione del giudizio (cfr. Cass. 17234/2022; Cass. 14360/2013;
Cass. n. 2023/1993).
La circostanza che la in qualità di ex socia sia sostanzialmente Pt_1
succeduta, compiendo i successivi atti esecutivi, non è idonea a sanare l'originaria inesistenza del gravame, che si ribadisce è stato proposto da parte di un soggetto ormai privo della sua stessa soggettività processuale, quindi, non legittimato, e della conseguente sentenza emessa all'esito dello stesso.
Va da sé che laddove l'atto di impugnazione fosse stato notificato prima della cancellazione della società, nulla avrebbe ostacolato al riconoscimento della legittimazione a procedere all'esecuzione forzata in capo ai soggetti – persone fisiche sopravvissuti al suddetto evento, giacché l'espansione dell'efficacia del titolo esecutivo nei confronti dei successori (da individuare in base al titolo o al contratto di scioglimento) – dal lato passivo, come dal lato attivo – si sarebbe verificata ex lege.
Invece, l'invalida o, meglio, inesistente, instaurazione del rapporto processuale,
impedisce ontologicamente il prodursi di effetti giuridici da parte della conseguente pronuncia resa nel merito in base al noto principio Quod nullum est,
nullum producit effectum".
Di conseguenza, la Corte ritiene priva di pregio la censura mossa dall'appellante e non destituita di fondamento la decisione del Tribunale che ha accolto l'opposizione avanzata dalla pronunciandosi su una questione CP_1
assorbente da sola sufficiente a decidere la causa, aderendo ai principi – ad oggi consolidati – presenti in seno alla massima giurisprudenza di legittimità.
§ 5.2 Con il secondo motivo l'appellante contesta la statuizione con la quale il primo giudice ha condannato la al pagamento in favore dell'opponente Pt_1
della somma di € 5.000,00, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., ancorandola alla CP_1
ritenuta perseveranza con la quale, nonostante l'accoglimento delle doglianze dell'istituto in sede cautelare, ha perpetuato nella iniziativa giudiziaria,
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3105/2020 r.g. – sentenza – pagina 14 di 17 opponendosi, altresì, senza motivazione alcuna alla proposta transattiva formulata dal giudice con ordinanza del 3.10.2019, determinando un'ulteriore protrazione del processo in danno al sistema giudiziario e della parte opponente.
Deduce, in senso contrario, l'inammissibilità e l'infondatezza della sentenza in ordine a tale condanna che non terrebbe conto della legittimità, sia della mancata rinuncia alla decisione di merito relativa all'esecuzione intrapresa, sia del rifiuto opposto alla proposta transattiva (poiché ritenuta in deciso contrasto con la giurisprudenza di legittimità in materia) certamente non idoneo da solo a determinare una protrazione tale da incidere negativamente sull'effettivo svolgimento del procedimento, arrecando danno al sistema giudiziario e alla parte opponente.
Il motivo è fondato.
Osserva la Corte che l'esito non scontato del giudizio, in ragione della oggettiva complessità della causa, anche alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale e dottrinale non sempre univoca, a prescindere dalle omogenee posizioni sostenute dai giudicanti, nel caso in esame, in sede cautelare e in sede di reclamo, in uno ad una compiuta analisi delle fasi che hanno scandito il procedimento di primo grado, sono sufficienti ad escludere l'illecito processuale, in termini di abuso del diritto o abuso del processo, mancando gli estremi di una condotta oggettivamente valutabile in termini di azione intentata del tutto pretestuosamente e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione.
La sentenza appellata deve essere pertanto riformata sul punto, negli stretti limiti di cui in motivazione.
In considerazione del rigetto dell'appello nel merito, ogni altro motivo di censura resta assorbito perché dipendente dall'accoglimento del primo motivo di gravame.
§ 6. Relativamente alla domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c., avanzata dalla
per la prima volta nelle conclusioni del presente gravame al fine di sentir Pt_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3105/2020 r.g. – sentenza – pagina 15 di 17 condannare la al pagamento di una sanzione, per lite temeraria, per CP_1
evidente e conclamata malafede processuale ovvero per colpa grave (cfr. pag. 86
dell'atto di appello), la Corte ritiene di non poterla accogliere in quanto il rigetto nel merito dell'appello, preclude qualsiasi autonoma rilevanza a tale domanda. Ad
abundatiam, considerato che la domanda può essere proposta solo con riferimento a comportamenti della controparte posti in atto in tale grado di giudizio. (cfr. Cass.
n. 1115/2016), la Corte non ritiene comunque sussistenti condotte della che CP_1
possano giustificare detta sanzione di carattere pubblicistico.
§ 7. Resta da esaminare la domanda proposta dalla al fine di ottenere la CP_1
condanna della al pagamento di una somma a titolo di risarcimento dei Pt_1
danni, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per la perdita patrimoniale subita a causa dell'intrapresa procedura esecutiva.
Anche con riferimento a tale domanda, la Corte ritiene insussistenti i presupposti per addebitare una responsabilità aggravata in capo all'appellante che, si osserva, non ha prodotto allegazioni manifestamente generiche ed inconsistenti, difettando, quindi, nella specie, per le ragioni già ampiamente esposte, sia il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave in capo alla impugnante, ovvero di una sua condotta oggettivamente valutabile in termini di pretestuosa promozione dell'azione, sia qualsivoglia allegazione e prova che avrebbe dovuto fornire la parte appellata circa il subito danno ulteriore.
§ 8. Capitolo Spese
L'accoglimento solo parziale del gravame importa la rideterminazione delle spese del doppio grado atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. 30/12/2013, n. 28718; Cass. 22/12/2009,
n. 26985; Cass. 4/06/2007, n.12963; v. anche Cass. 1/06/2016, n. 11423).
Pertanto, ferma restando la liquidazione delle spese processuali del primo grado,
da ritenersi congrua anche all'esito della caducazione della condanna per lite temeraria, per quanto riguarda le spese dell'appello, l'accoglimento solo parziale
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3105/2020 r.g. – sentenza – pagina 16 di 17 del presente giudizio e la delicatezza delle questioni giuridiche oggetto di causa giustificano la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite (cfr. Cass., n.
333/2023).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Torre Annunziata n. 1023/2020, pubblicata il 30/06/2020, così
provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza appellata, revoca la condanna ex art. 96 c.p.c. comminata all'appellante
; Parte_1
- Rigetta nella restante parte ogni altra richiesta dell'appellante e, per Pt_1
quanto chiesto in questo grado, anche da parte della in punto di CP_1
condanna della suddetta ex art. 96 c.p.c.;
- Conferma, per il primo grado, la liquidazione delle spese processuali operata nella sentenza impugnata;
- Compensa integralmente tra le parti le spese processuali del secondo grado.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Eugenio Forgillo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3105/2020 r.g. – sentenza – pagina 17 di 17
dott. Eugenio Forgillo Presidente rel./est.
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
resa nel processo civile di appello iscritto al n. 3105/2020 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1023/2020
del 30.06.2020, avente ad oggetto giudizio di merito su opposizione ex art. 615,
comma II, c.p.c., riservata in decisione all'udienza collegiale del 3 giugno 2025,
svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n.
149 del 10/10/2022, con concessione alle parti del termine fino all'11/08/2025 per il deposito delle comparse conclusionali e fino al 1/09/2025 per il deposito delle memorie di replica, e pendente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura conferita ai sensi dell'art. 83 comma 2 c.p.c. su foglio separato da intendersi apposta in calce all'atto di appello, dall'Avv. Giulio di Gioia (C.F.
), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, al C.F._2
Centro Direzionale Is. F12 – Palazzo Unigest;
Appellante E
(C.F. e P. IVA Controparte_1 P.IVA_1
) in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione p.t. dott. P.IVA_2
rappresentato e difeso dal Prof. avv. Nicola Rocco di Torrepadula CP_2
(C.F.: ), in virtù di procura allegata al presente atto da C.F._3
considerarsi apposta in calce ex art. 83 c.p.c., elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla via Piazza Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone n.1;
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
§ 1. Con atto di precetto notificato in data 26.10.2015 e successiva esecuzione mobiliare del 23.11.2015, in qualità di ex socia e successore della Parte_1
D.R.I. – Distribuzione Ricambi Industriali S.r.l., (d'ora in avanti solo D.R.I.) pignorava ai sensi dell'art. 494, comma 3, c.p.c. alla (d'ora in Controparte_1
avanti solo , la somma di € 270.987,16, in virtù del titolo esecutivo CP_1
rappresentato dalla sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 3680/2014,
pubblicata l'11.09.2014, all'esito del giudizio incardinato nel 2001 dalla D.R.I. con cui, in riforma della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 31/2007
pubblicata il 2.02.2007, la è stata condannata al pagamento della somma di € CP_1
170.819,98, a favore della D.R.I., a titolo di somme indebitamente riscosse dalla per l'illegittimità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi CP_1
(oltre interessi, accessori e spese). Pendente iudicio di primo grado, e precisamente in data 13.06.2002, la D.R.I. procedeva alla propria cancellazione dal Registro delle
Imprese, evento che non veniva comunicato nel giudizio di primo grado dal procuratore della società.
Avverso l'esecuzione la proponeva opposizione con ricorso ex art. 615, CP_1
comma 2, c.p.c. chiedendo altresì la sospensione del processo esecutivo ai sensi dell'art. 624 c.p.c. ed eccependo: l'inesistenza del titolo esecutivo per inammissibilità dell'atto di appello e per nullità del giudizio di secondo grado
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3105/2020 r.g. – sentenza – pagina 2 di 17 essendosi formato il titolo esecutivo nei confronti della D.R.I., società già estinta durante lo svolgimento del giudizio di primo grado;
l'inesistenza del credito per la rinuncia allo stesso atteso che l'estinzione volontaria della società sarebbe stata indice della volontà di rinunciarvi;
la mancanza di apposita manifestazione di volontà della D.R.I. a trasferire il credito per cui è causa alla;
il difetto di Pt_1
titolarità e di legittimazione processuale della (socia con una quota del 3%); Pt_1
i vizi formali inerenti l'atto di precetto (mancata identificazione del titolo ed errato computo di interessi e altre spese).
Il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 16.02.2016, ritenuti i gravi motivi previsti dall'art. 624, comma 1, c.p.c., sospendeva l'esecuzione e concedeva i termini per l'introduzione del giudizio di merito.
L'ordinanza di accoglimento veniva reclamata e confermata dal Collegio con provvedimento del 20.05.2016; in particolare, il Tribunale di Torre Annunziata
condivideva la decisione del G.E. secondo cui l'avvenuta cancellazione della società, senza prima attendere l'esito del giudizio intrapreso nei confronti della
Banca poteva essere considerata come un'univoca volontà di rinunciare al credito,
incerto e comunque ancora illiquido, in vista di un rapido scioglimento del rapporto societario.
Con atto di citazione notificato in data 12.07.2016, introduceva Parte_1
il giudizio di merito deducendo l'infondatezza e la temerarietà dell'opposizione.
La Banca si costituiva con comparsa contenente le eccezioni e deduzioni già
formulate in sede di opposizione e chiedendo dichiararsi la nullità, l'inesistenza e/o inefficacia del titolo esecutivo, del precetto, del credito azionato e dell'esecuzione intrapresa dalla nonché l'inesistenza di alcuna valida Pt_1
pretesa (“in ogni caso dichiarare che la banca nulla deve alla ), con Parte_1
condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con provvedimento del 4.06.2019, il giudice assegnava la causa a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c., per poi formulare, con ordinanza del 3.10.2019, proposta transattiva ai sensi dell'art. 185 c.p.c. (“… la verserà alla sig.ra la CP_1 Pt_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3105/2020 r.g. – sentenza – pagina 3 di 17 somma di Euro 8.200,00 a tacitazione della propria pretesa;
la sig.ra pagherà in Pt_1
favore della banca 1/3 delle spese di lite che saranno liquidate dal Giudice in base ai
parametri di cui al d.m. 155/14 avuto riguardo ai valori medi…”), con conseguente rimessione sul ruolo e udienza di comparizione fissata al 5.11.2019; seguiva rinvio d'ufficio all'udienza del 23.01.2020, in cui stante il rifiuto della alla Pt_1
proposta, la causa veniva nuovamente assegnata a sentenza con i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 1023/2020, pubblicata il 30.06.2020, il Tribunale oplontino accoglieva l'opposizione dichiarando l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata della nei confronti della Banca e condannando la stessa Pt_1
alla refusione delle spese di lite del giudizio, oltre accessori, e al pagamento ex art. 96 cp.c. di € 5.000,00 in favore della Banca.
In particolare, il Tribunale, dopo aver ricostruito la vicenda dal punto di vista fattuale, dava atto che gli effetti costitutivi derivanti dalla cancellazione della
D.R.I. dal Registro delle Imprese andavano ascritti al 1° gennaio 2004, data in cui poteva considerarsi entrata in vigore la riforma di cui al d.lgs. n. 6/2003 e,
comunque, in un momento anteriore rispetto alla proposizione del gravame, con la conseguenza che il titolo in forza del quale la aveva intrapreso Pt_1
l'esecuzione forzata, cioè la sentenza n. 3680/2014 emessa dalla Corte d'Appello di
Napoli, si era formato nei confronti di un soggetto non più esistente,
determinando l'inesistenza del giudizio medesimo. Facendo applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, inquadrava la fattispecie sottoposta al suo esame nell'ambito delle questioni attinenti all'attuazione del
“principio dell'ultrattività del mandato” e delineati gli orientamenti delle Sezioni
Unite della Suprema Corte sul punto, reputava preclusa l'ultrattività sia per l'essersi verificato l'evento estintivo nel corso dello svolgimento del giudizio di primo grado con conseguente proposizione dell'impugnazione da parte di soggetto non legittimato (vale a dirsi la società estinta in persona del liquidatore,
in luogo degli unici veri legittimati, cioè, i successori della D.R.I.), sia per
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3105/2020 r.g. – sentenza – pagina 4 di 17 l'impossibilità di riconoscere la fictio della “prosecuzione processuale” alla procura difensiva già conferita in primo grado, posto che nel caso che occupa il liquidatore della società, ormai estinta, aveva conferito nuova procura per l'impugnazione, in difetto di poteri rappresentativi. Da ultimo, accoglieva la domanda ex art. 96 c.p.c.
in ragione del comportamento assunto dalla nel determinare la Pt_1
protrazione del processo a danno del sistema giudiziario e della parte opponente,
nonostante le statuizioni a lei sfavorevoli intervenute già in sede cautelare, e in ragione del rifiuto opposto senza motivazione alcuna alla proposta transattiva formulata dal giudice di primo grado.
§ 2. Avverso la detta sentenza, proponeva appello, con Parte_1
citazione tempestivamente e regolarmente notificata a mezzo p.e.c. in data
11.09.2020, articolato in due motivi e concludendo per l'accoglimento dello stesso e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 1023/2020 emessa dal Tribunale
di Torre Annunziata, per l'inammissibilità ovvero il rigetto dell'opposizione proposta siccome infondata in fatto ed in diritto, temeraria e speculativa e,
conseguentemente, per il riconoscimento del diritto della a procedere Pt_1
esecutivamente sulla base del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza della
Corte d'Appello di Napoli, n. 3680/2014, con condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
della al pagamento di una sanzione per lite temeraria, per evidente e CP_1
conclamata malafede processuale ovvero per colpa grave, con vittoria di spese e compensi.
L'appellata si costituiva con comparsa del 26.11.2020 (per l'udienza del CP_1
23.12.2020 poi differita d'ufficio al 13.01.2021), resistendo al gravame, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dello stesso per violazione dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 348 c.p.c., e chiedendone il rigetto, oltre la condanna ai sensi dell'art. 96
c.p.c. a titolo di risarcimento dei danni, con vittoria di spese.
Acquisito il fascicolo di primo grado, mutati la sezione e il relatore, all'esito dell'udienza di trattazione del 3.06.2025 in epigrafe indicata, precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza, con concessione dei termini per
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3105/2020 r.g. – sentenza – pagina 5 di 17 il deposito degli scritti conclusionali ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3. Esaminato l'appello proposto, va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dalla parte appellata, essendo il gravame rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a
pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questione e dei punti contestati
dalla sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte
volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragione addotte dal primo
giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un
progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto
della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale
mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass., SS.UU.,
n. 27199/2017).
Al riguardo, rileva questo Collegio come l'appellante non abbia omesso di indicare le ragioni per cui ritiene debba essere modificata la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, deducendo elementi di critica sufficienti per individuare la questione ed i punti contestati dalla sentenza impugnata, ciò anche previa trascrizione dei punti non condivisi e mediante l'esposizione dei motivi di dissenso che, alla stregua delle circostanze richiamate, imporrebbero una diversa decisione.
Occorre poi dare atto che, nel caso di specie, l'atto di appello, nonostante la prolissa e ridondante estensione di 86 pagine potenzialmente idonea ad integrare la violazione del dovere di chiarezza e sinteticità degli atti, da intendersi quale principio generale del diritto processuale a sua volta espressione di un principio generale di collaborazione tra le parti processuali anche a prescindere dall'art. 121
c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149/2022 – in questa sede non applicabile ratione
temporis –, non pregiudica l'intellegibilità delle questioni sottoposte al vaglio, in quanto consente di individuare gli specifici capi e passaggi argomentativi della
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3105/2020 r.g. – sentenza – pagina 6 di 17 sentenza oggetto di impugnazione, rendendo certo il petitum e la causa petenedi (ex
plurimis, Cass. Sez. II, ord. n. 7600/2023; Sez. 5, ord. n. 8009/2019).
§ 4. Del pari va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame formulata da parte appellata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'impugnazione. La delibazione sull'eccezione è
stata, infatti, già implicitamente operata, in senso reiettivo, all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. con l'ordinanza con la quale la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni (cfr. Cass., n. 10422/2019).
§ 5. Nel merito, l'appello è parzialmente fondato negli stretti limiti di cui in motivazione e va, pertanto, accolto per quanto di ragione.
§ 5.1. Con il primo motivo l'appellante censura la decisione di primo grado per avere ritenuto “inutiliter data” la sentenza n. 3680/2014 dalla Corte d'Appello di
Napoli e fondante il titolo esecutivo sulla base del quale la aveva Pt_1
intrapreso la procedura di esecuzione mobiliare, in quanto emessa all'esito di un giudizio di cognizione, in particolare il solo grado di appello, da considerarsi inesistente essendo stato instaurato da parte di un soggetto estinto.
In tal senso, a dire dell'appellante, il Tribunale oplontino avrebbe erroneamente accolto l'opposizione avanzata dalla sulla base di un'eccezione dalla stessa CP_1
sollevata, relativa al mandato conferito dalla D.R.I. nel giudizio di cognizione e di cui al titolo esecutivo opposto, che andava ritenuta invece inammissibile in quanto attinente ad un fatto anteriore alla formazione del titolo esecutivo ed alla sua definitività, il cui vaglio doveva considerarsi precluso al Giudice dell'opposizione,
integrando fatti invocabili esclusivamente nell'ambito del procedimento preordinato al titolo stesso, cioè davanti al Giudice della cognizione (cfr. pagg. 65
ss. dell'atto di appello).
Il motivo è infondato.
Con l'opposizione all'esecuzione, fondata su un titolo esecutivo giudiziale, in virtù del principio di intangibilità di tale provvedimento, possono, di regola, farsi valere soltanto i fatti posteriori alla formazione del provvedimento costituente
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3105/2020 r.g. – sentenza – pagina 7 di 17 titolo esecutivo, non essendo ammissibile un controllo a ritroso sulla legittimità o sulla fondatezza del provvedimento stesso al di fuori degli ordinari mezzi di impugnazione e del procedimento che ad essi ne consegue.
Infatti, quando una parte intende far valere le ragioni di nullità del titolo esecutivo di formazione giudiziale, ovvero gli errori in cui sia incorso il giudice nel fondare la decisione alla sua base, entrambi costituenti fatti “anteriori” alla formazione del titolo, è tenuto ad agire con gli ordinari mezzi di impugnazione del titolo stesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame e dovendo, in caso di impossibilità,
subirne la sua definitività (cfr. Cass. n. 3277/2015). In detto caso, infatti, opera il principio della conversione dei vizi di nullità della sentenza in motivi di impugnazione (art. 161 c.p.c.).
Diversamente accade quando a minare l'esecuzione sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo o la sua sopravvenuta caducazione. In tal caso, il giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto a compiere d'ufficio, e a prescindere da una opposizione del debitore, la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto a fondamento dell'azione esecutiva e della quale esso costituisce il presupposto.
L'inesistenza originaria del titolo esecutivo o la sua sopravvenuta caducazione,
che determinano l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto ex tunc, possono essere rilevate d'ufficio da parte del giudice dell'opposizione all'esecuzione in ogni stato e grado del processo e anche per la prima volta nel giudizio di
Cassazione, trattandosi di un presupposto ineludibile dell'azione esecutiva (cfr.
Cass. 17234/2022; Cass. 20789/2017; Cass. 15363/2011; Cass. 22430/2004; Cass.
12292/2001; Cass. 9293/2001).
Pertanto, la censura mossa dall'appellante contro la sentenza emessa dal giudice di primo grado non coglie nel segno, se si considera che – legittimamente –
il Tribunale ha ritenuto di avere i poteri per valutare l'esistenza o meno del titolo esecutivo di formazione giudiziale, vale a dire la sentenza della Corte d'appello di
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3105/2020 r.g. – sentenza – pagina 8 di 17 Napoli del 2014 emessa a favore della società estinta prima dell'instaurazione del giudizio di appello, in quanto posto alla base dell'esecuzione intrapresa dalla
, in qualità di ex socia della suddetta società, considerando detta questione Pt_1
assorbente, e quindi idonea a definire da sola la causa in virtù del principio processuale della “ragione più liquida”.
Ciò premesso, passando alla disamina della fattispecie, questa Corte ritiene di condividere il percorso motivazionale e le conclusioni cui perviene il Tribunale
nella pronuncia impugnata, con le seguenti ulteriori precisazioni, costituenti consentita integrazione del contenuto della decisione in esame.
Come noto, in tema di impugnazione, la legittimazione ad impugnare un provvedimento spetta, almeno di regola, solo a quei soggetti che abbiano assunto la veste di parti del giudizio che si è concluso con la sentenza impugnanda.
Tuttavia, laddove venga meno una parte per morte o per altra causa – ad esempio,
per estinzione di una persona giuridica – nella pendenza di un giudizio o al momento dell'impugnazione, si determina un evento interruttivo, disciplinato dall'art. 299 c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei successori, siano essi a titolo universale o a titolo particolare, in virtù
dei principi stabiliti dagli artt. 110, 111 c.p.c., dettati per il giudizio contenzioso ma applicabili anche al processo esecutivo. I successori, pertanto, diventano gli unici legittimati ad impugnare quella sentenza validamente emessa nei confronti di una parte che è venuta a mancare.
Ciononostante, l'incidenza sul processo di tali eventi interruttivi e del conseguente fenomeno successorio può incontrare, a sua volta, un'eccezione nel principio dell'ultrattività del mandato difensivo, in ragione del quale, nel caso in cui l'evento non sia dichiarato o notificato nei modi o nei tempi previsti dall'art. 300 c.p.c., il procuratore della parte deceduta o estinta, ove munito di valida procura per gli ulteriori gradi del processo, rilasciata prima dell'intervenuta morte della persona fisica o estinzione della persona giuridica, continua a rappresentare la parte ed è altresì legittimato a proporre impugnazione in rappresentanza della
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3105/2020 r.g. – sentenza – pagina 9 di 17 stessa, come se l'evento interruttivo non si fosse verificato, a garanzia della stabilizzazione della posizione giuridica della parte.
Ebbene, l'applicazione di questi principi in materia di effetti derivanti dalla cancellazione di una società dal Registro delle Imprese, ma anche più in generale dalla perdita della capacità processuale della parte ricorrente, che avvenga durante la fase attiva del processo o nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto con la proposizione di una impugnazione, è stata oggetto di una lunga querelle giurisprudenziale e dottrinale che ha visto succedersi nel tempo diversi orientamenti, anche in seno alle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, sempre tesi a trovare un equilibrio tra un'interpretazione rigorosa del sistema processuale, una tutela sostanziale volta a garantire certezza giuridica e stabilità al processo e il problema della conoscibilità dell'evento stesso in capo ai terzi.
La risposta alla questione sottoposta al vaglio della Corte passa necessariamente attraverso la messa a fuoco di due fondamentali arresti della giurisprudenza di legittimità, che si ritiene possano orientare utilmente la decisione.
In un primo intervento, le Sezioni Unite, con le note sentenze gemelle del 2003
(nn. 6070, 6071, 6072), riferendosi specificamente a un'ipotesi in cui la parte venuta meno era una società, hanno evidenziato che la cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, determinandone l'estinzione, impedisce, a partire dal momento in cui si verifica, che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio;
pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società; qualora l'evento non venga dedotto nei modi di legge o si sia verificato quando tali modi non siano più esperibili, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire dai soci o essere indirizzata nei confronti di essi, atteso che la stabilizzazione processuale di
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3105/2020 r.g. – sentenza – pagina 10 di 17 un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso, in difetto di indicazioni normative univoche sul punto. In altre parole, l'ultrattività del mandato non può eccedere il grado del giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso, cosicché il giudizio di impugnazione deve essere sempre promosso da e contro i soggetti effettivamente legittimati, che vanno così a costituire la “giusta parte”, con la conseguenza che un giudizio di impugnazione promosso da un soggetto ormai inesistente è strutturalmente inidoneo a realizzare il suo scopo.
Le Sezioni Unite del 2013 hanno quindi concluso per l'inammissibilità
dell'impugnazione che provenga dalla società cancellata o sia ad essa indirizzata,
in quanto non proveniente o non diretta nei confronti della “giusta parte”, tenuto altresì conto del fatto che la pubblicità legale cui l'evento estintivo è soggetto impone di ritenere che i terzi, e quindi anche le controparti processuali, ne siano a conoscenza.
Nel 2014, affrontando il caso specifico della morte di una persona fisica, le
Sezioni Unite si sono nuovamente pronunciate sul tema, prendendo le distanze dalla declaratoria di inammissibilità e, al contrario, ritenendo ammissibile, in virtù
dell'ultrattività del mandato, l'impugnazione proposta dal procuratore della società precedentemente estinta, qualora gli sia stata originariamente conferita procura valida anche per gli ulteriori gradi del processo (ad eccezione del ricorso per cassazione). Il difensore agirebbe in rappresentanza della parte che, pur deceduta o divenuta incapace, va considerata ancora in vita e capace nell'ambito del processo.
Nel tempo, si è assistito ad un “pendolarismo giurisprudenziale” che ha visto,
di volta in volta, esprimersi indirizzi tra loro dissonanti, cioè talvolta conformi alle pronunce del 2013 (cfr. Cass.nr. 24853/2018), e altre volte a quella del 2014 (cfr.
Cass. nr. 20964/2018 e Cass. 9213/2020).
Da ultimo, le Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi in ordine alle sorti del ricorso per cassazione notificato dopo l'estinzione della società ma con procura
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3105/2020 r.g. – sentenza – pagina 11 di 17 conferita prima di tale evento interruttivo, hanno tracciato una soluzione che si pone nel solco della pronuncia del 2014 – ergo avallando il principio di ultrattività
del mandato difensivo – sebbene abbiano riconosciuto in essa solo una parziale rimeditazione dei principi espressi nelle decisioni del 2013 (cfr. Cass. Sez. Unite n.
29812/2024).
Pertanto, per mera completezza in iure, giova osservare come in alcuna pronuncia si è ritenuto di considerare nullo, piuttosto che inammissibile, l'atto di impugnazione rivolto ad una parte ormai estinta anziché ai suoi successori. Tale
tesi appare, infatti, difficilmente condivisibile, ove si osservi che la nullità, in coerenza con la funzione anche informativa dell'atto introduttivo del giudizio, è
contemplata dagli artt. 163, comma 3, n. 2 e 164, comma 1, c.p.c. nel caso in cui la lettura dell'atto evidenzi l'omissione o l'assoluta incertezza degli elementi che occorrono per la corretta identificazione delle parti. Ed invero, lungi dall'esservi incertezza sull'identità di una parte, questa è ben chiara, essendo diversamente dubbia la stessa possibilità di assumere la veste di parte per la società estinta promotrice del giudizio di appello.
Ciò posto, venendo all'esame della fattispecie concreta, come correttamente ricostruito dal giudice di primo grado, la cancellazione della società D.R.I. è
intervenuta in data 13.06.2002, cioè prima della riforma di cui al d.lgs. n. 6/2003
sicché gli effetti costitutivi estintivi ascrivibili alla medesima vanno ricondotti al
1.1.2004, data in cui può ritenersi effettivamente persa la capacità processuale della
D.R.I., tenuto conto dell'affidamento generato dalla disciplina ante-riforma nei confronti dei consociati nonché dell'attuazione, costituzionalmente orientata,
dell'art. 2495, comma 2, c.c. (cfr. Sezioni Unite n. 4060/2010; Sez. Unite n.
6070/2013).
Detta cancellazione, idonea a determinare l'interruzione del processo di primo grado, instaurato in data 26.10.2001 e conclusosi in data 2.2.2007 con sentenza sfavorevole per la D.R.I., non veniva mai dichiarata nel procedimento e, in data
16.3.2008, il difensore della società, munendosi di nuova procura rilasciata
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3105/2020 r.g. – sentenza – pagina 12 di 17 dall'ormai ex liquidatore della stessa, tale sig. , proponeva Persona_1
gravame.
Ebbene, dalla documentazione presente in atti non è possibile verificare l'esistenza dell'originaria procura ad litem rilasciata dalla società D.R.I. per l'instaurazione del giudizio di primo grado e valida anche per la successiva fase di impugnazione.
L'allegazione di tale procura, laddove conferita anche per i successivi gradi di giudizio, avrebbe consentito – in astratto – in applicazione dei principi espressi dalle citate Sezioni Unite del 2014, l'operatività del principio di ultrattività del mandato, salvando l'impugnazione proposta dalla D.R.I. e il titolo esecutivo risultante dalla pronuncia della Corte d'Appello di Napoli n. 3680/2014.
Tuttavia, la sua mancanza in atti e la circostanza – non contestata dalla Pt_1
– che il procuratore abbia agito in sede di gravame in virtù di una nuova procura,
rilasciata dall'ormai – si ribadisce – ex legale rappresentante, come emerge dalla documentazione invece presente (cfr. produzione di primo grado CP_1
opponente, copia atto di citazione in appello del 16.2.2008), depongono in senso contrario all'ultrattività del mandato.
Del resto, anche la pronuncia del 2014 conferma il limite del grado di giudizio in pendenza del quale si è verificato l'evento interruttivo, laddove la parte abbia conferito procura per il solo giudizio di primo grado.
Ne deriva che la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 3680/2014 (dep.
11.09.2014) è inesistente perché la fase del gravame è stata intrapresa da un soggetto non più esistente, e per il quale il principio di ultrattività, per le ragioni esposte, non può operare. In relazione al titolo esecutivo per cui è causa, sono venuti a mancare, quindi, i presupposti per produrre quel minimo di elementi o di presupposti necessari per produrre l'effetto di certezza giuridica, costituente lo scopo del giudicato, considerato che la sentenza è stata resa nei confronti di soggetto già estinto al momento della notificazione dell'atto di impugnazione. Ciò
in maniera analoga a quanto la giurisprudenza ha stabilito nel caso di
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3105/2020 r.g. – sentenza – pagina 13 di 17 instaurazione del giudizio di primo grado, ove una parte sia deceduta o sia estinta prima dell'instaurazione del giudizio (cfr. Cass. 17234/2022; Cass. 14360/2013;
Cass. n. 2023/1993).
La circostanza che la in qualità di ex socia sia sostanzialmente Pt_1
succeduta, compiendo i successivi atti esecutivi, non è idonea a sanare l'originaria inesistenza del gravame, che si ribadisce è stato proposto da parte di un soggetto ormai privo della sua stessa soggettività processuale, quindi, non legittimato, e della conseguente sentenza emessa all'esito dello stesso.
Va da sé che laddove l'atto di impugnazione fosse stato notificato prima della cancellazione della società, nulla avrebbe ostacolato al riconoscimento della legittimazione a procedere all'esecuzione forzata in capo ai soggetti – persone fisiche sopravvissuti al suddetto evento, giacché l'espansione dell'efficacia del titolo esecutivo nei confronti dei successori (da individuare in base al titolo o al contratto di scioglimento) – dal lato passivo, come dal lato attivo – si sarebbe verificata ex lege.
Invece, l'invalida o, meglio, inesistente, instaurazione del rapporto processuale,
impedisce ontologicamente il prodursi di effetti giuridici da parte della conseguente pronuncia resa nel merito in base al noto principio Quod nullum est,
nullum producit effectum".
Di conseguenza, la Corte ritiene priva di pregio la censura mossa dall'appellante e non destituita di fondamento la decisione del Tribunale che ha accolto l'opposizione avanzata dalla pronunciandosi su una questione CP_1
assorbente da sola sufficiente a decidere la causa, aderendo ai principi – ad oggi consolidati – presenti in seno alla massima giurisprudenza di legittimità.
§ 5.2 Con il secondo motivo l'appellante contesta la statuizione con la quale il primo giudice ha condannato la al pagamento in favore dell'opponente Pt_1
della somma di € 5.000,00, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., ancorandola alla CP_1
ritenuta perseveranza con la quale, nonostante l'accoglimento delle doglianze dell'istituto in sede cautelare, ha perpetuato nella iniziativa giudiziaria,
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3105/2020 r.g. – sentenza – pagina 14 di 17 opponendosi, altresì, senza motivazione alcuna alla proposta transattiva formulata dal giudice con ordinanza del 3.10.2019, determinando un'ulteriore protrazione del processo in danno al sistema giudiziario e della parte opponente.
Deduce, in senso contrario, l'inammissibilità e l'infondatezza della sentenza in ordine a tale condanna che non terrebbe conto della legittimità, sia della mancata rinuncia alla decisione di merito relativa all'esecuzione intrapresa, sia del rifiuto opposto alla proposta transattiva (poiché ritenuta in deciso contrasto con la giurisprudenza di legittimità in materia) certamente non idoneo da solo a determinare una protrazione tale da incidere negativamente sull'effettivo svolgimento del procedimento, arrecando danno al sistema giudiziario e alla parte opponente.
Il motivo è fondato.
Osserva la Corte che l'esito non scontato del giudizio, in ragione della oggettiva complessità della causa, anche alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale e dottrinale non sempre univoca, a prescindere dalle omogenee posizioni sostenute dai giudicanti, nel caso in esame, in sede cautelare e in sede di reclamo, in uno ad una compiuta analisi delle fasi che hanno scandito il procedimento di primo grado, sono sufficienti ad escludere l'illecito processuale, in termini di abuso del diritto o abuso del processo, mancando gli estremi di una condotta oggettivamente valutabile in termini di azione intentata del tutto pretestuosamente e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione.
La sentenza appellata deve essere pertanto riformata sul punto, negli stretti limiti di cui in motivazione.
In considerazione del rigetto dell'appello nel merito, ogni altro motivo di censura resta assorbito perché dipendente dall'accoglimento del primo motivo di gravame.
§ 6. Relativamente alla domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c., avanzata dalla
per la prima volta nelle conclusioni del presente gravame al fine di sentir Pt_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3105/2020 r.g. – sentenza – pagina 15 di 17 condannare la al pagamento di una sanzione, per lite temeraria, per CP_1
evidente e conclamata malafede processuale ovvero per colpa grave (cfr. pag. 86
dell'atto di appello), la Corte ritiene di non poterla accogliere in quanto il rigetto nel merito dell'appello, preclude qualsiasi autonoma rilevanza a tale domanda. Ad
abundatiam, considerato che la domanda può essere proposta solo con riferimento a comportamenti della controparte posti in atto in tale grado di giudizio. (cfr. Cass.
n. 1115/2016), la Corte non ritiene comunque sussistenti condotte della che CP_1
possano giustificare detta sanzione di carattere pubblicistico.
§ 7. Resta da esaminare la domanda proposta dalla al fine di ottenere la CP_1
condanna della al pagamento di una somma a titolo di risarcimento dei Pt_1
danni, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per la perdita patrimoniale subita a causa dell'intrapresa procedura esecutiva.
Anche con riferimento a tale domanda, la Corte ritiene insussistenti i presupposti per addebitare una responsabilità aggravata in capo all'appellante che, si osserva, non ha prodotto allegazioni manifestamente generiche ed inconsistenti, difettando, quindi, nella specie, per le ragioni già ampiamente esposte, sia il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave in capo alla impugnante, ovvero di una sua condotta oggettivamente valutabile in termini di pretestuosa promozione dell'azione, sia qualsivoglia allegazione e prova che avrebbe dovuto fornire la parte appellata circa il subito danno ulteriore.
§ 8. Capitolo Spese
L'accoglimento solo parziale del gravame importa la rideterminazione delle spese del doppio grado atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. 30/12/2013, n. 28718; Cass. 22/12/2009,
n. 26985; Cass. 4/06/2007, n.12963; v. anche Cass. 1/06/2016, n. 11423).
Pertanto, ferma restando la liquidazione delle spese processuali del primo grado,
da ritenersi congrua anche all'esito della caducazione della condanna per lite temeraria, per quanto riguarda le spese dell'appello, l'accoglimento solo parziale
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3105/2020 r.g. – sentenza – pagina 16 di 17 del presente giudizio e la delicatezza delle questioni giuridiche oggetto di causa giustificano la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite (cfr. Cass., n.
333/2023).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Torre Annunziata n. 1023/2020, pubblicata il 30/06/2020, così
provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza appellata, revoca la condanna ex art. 96 c.p.c. comminata all'appellante
; Parte_1
- Rigetta nella restante parte ogni altra richiesta dell'appellante e, per Pt_1
quanto chiesto in questo grado, anche da parte della in punto di CP_1
condanna della suddetta ex art. 96 c.p.c.;
- Conferma, per il primo grado, la liquidazione delle spese processuali operata nella sentenza impugnata;
- Compensa integralmente tra le parti le spese processuali del secondo grado.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Eugenio Forgillo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3105/2020 r.g. – sentenza – pagina 17 di 17