Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 12/03/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati: dr. Lia DI BENEDETTO Presidente dr. Arturo PIZZELLA Consigliere relatore dr. Mariagrazia PISAPIA Consigliere ha pronunziato all'esito della discussione del presente procedimento ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.lgs. n. 149/2022 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 544 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2019
T R A
e , rappresentati e difesi come in atti dall'Avv. Roberta Landi, Parte_1 Parte_2 con domicilio eletto in Salerno alla Via Guglielmi n. 6
PARTE APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa come in atti dagli Avv. Emiliano Martino e Giovanni CP
Tortorelli, con domicilio eletto in Fisciano alla Via Tenente Nastri n. 73
PARTE APPELLATA
OGGETTO: differenze retributive;
appello avverso la sentenza n. 69/2019 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 8.4.2016 e notificato alle controparti in data 4.5.2016 CP
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore in funzione di Giudice del
[...] lavoro e al fine di sentirli condannare al pagamento della Parte_1 Parte_2 somma di € 87.009,66 a titolo di TFR, differenze retributive, maggiorazione per lavoro
A sostegno della propria domanda l'istante assumeva di aver prestato attività lavorativa riconducibile al livello C – super del vigente CCNL Collaboratori familiari presso l'abitazione dei resistenti in Baronissi alla via Salvatore Allende n. 19, tanto dal 20 luglio 2003 al 30 dicembre
2013 ed espletando la predetta attività con le modalità e secondo gli orari di lavoro indicati in ricorso nonché ricevendo la retribuzione specificata in atto introduttivo.
Instaurato il contraddittorio, e si costituivano in giudizio, contestando la Pt_1 Pt_2 domanda della e deducendo: l'insussistenza del rapporto lavorativo nei termini indicati CP in ricorso, atteso che l'istante aveva lavorato alle dipendenze dei resistenti nel solo periodo dal
25.10.2013 al 30.12.2013 con regolare inquadramento;
l'erroneità dei conteggi allegati all'atto introduttivo;
la prescrizione dei crediti vantati dall'istante; l'inammissibilità delle prove articolate da quest'ultima.
Espletata attività istruttoria, con sentenza n. 69/2019 depositata il 17.1.2019, il Tribunale, ritenuto che le risultanze istruttorie confortassero la complessiva prospettazione difensiva di parte ricorrente, statuiva nei seguenti termini: “1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna le parti resistenti al pagamento in favore della parte ricorrente, per i titoli di cui al ricorso, della complessiva somma di € 87.009,66, oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat e interessi nella misura legale sulle somme via via rivalutate, a far tempo dalla maturazione dei singoli crediti fino all'integrale soddisfo;
2) condanna le parti resistenti al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate in € 1.500,00 per compenso, oltre IVA e CPA come per legge”.
Con atto depositato il 17.7.2019 e proponevano appello Parte_1 Parte_2 avverso la predetta sentenza n. 69/2019 del Tribunale di Nocera Inferiore, censurando la stessa con riferimento ai suddetti profili: 1) nullità per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa della pronuncia impugnata, emessa a seguito dell'udienza di discussione del 17.01.2019, alla quale non aveva potuto prendere parte il difensore costituito dei resistenti in quanto lo stesso si trovava in periodo di astensione obbligatoria per maternità; 2) travisamento da parte del Tribunale delle risultanze istruttorie ed in ogni caso mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla ricorrente in primo grado. Concludevano chiedendo alla Corte, in riforma della sentenza di primo grado, di rigettare le domande della , con vittoria delle CP spese del doppio grado di giudizio. Instaurato nuovamente il contraddittorio, si costituiva nel presente giudizio di CP impugnazione, deducendo sulla base di articolate argomentazioni l'infondatezza dell'avversa impugnazione e chiedendo alla Corte di disattenderla, con vittoria di spese di lite.
Ricostruite dalla parte appellata, all'esito del provvedimento della Corte dell'11.7.2022, le risultanze istruttorie del giudizio di primo grado (cfr. allegato alle note difensive del 13.3.2023)
e disposta ed espletata c.t.u. contabile, alla data odierna, all'esito della discussione con modalità di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. ed art. 35 D.Lgs. n. 149/2022, la Corte, esaminati gli atti difensivi, decideva la causa come da dispositivo in atti.
Va preliminarmente disattesa la deduzione formulata da parte appellante circa la prospettata nullità della sentenza impugnata a cagione del periodo di astensione obbligatoria per maternità relativo al procuratore degli originari resistenti, non risultando dagli atti elementi che impedissero in termini assoluti al suddetto difensore la possibilità di delegare un proprio collega, al pari di quanto già avvenuto alla prima udienza del 7.7.2016 (cfr. verbale in atti). Come affermato da Cassazione civile sez. VI, 03/05/2018, n. 10546, la stessa istanza di rinvio dell'udienza di discussione per grave impedimento del difensore, ai sensi dell'art. 115 disp. att.
c.p.c. si risolve nella mera prospettazione di un problema attinente all'organizzazione professionale del difensore che non rileva ai fini del richiesto differimento allorché non faccia riferimento all'impossibilità di sostituzione mediante delega conferita ad un collega, facoltà ora confermata dall'art. 9, comma 2, della l. n. 247 del 2012 e tale da rendere riconducibile all'esercizio professionale del sostituito l'attività processuale svolta dal sostituto.
Venendo al merito della questione, l'appello appare accoglibile, essendo emersa dagli atti prova tranquillante della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la e gli odierni CP appellanti per il solo periodo dal 2010 al 2013 in relazione a 2 giorni alla settimana e ad un orario lavorativo di sette ore nei termini di cui all'incarico peritale conferito al c.t.u. nel presente grado di giudizio (dalle 9,00 alle 13,00, dalle 15,00 alle 16,00 e dalle 18,00 alle 20,00 in relazione al periodo non oggetto di inquadramento, e in relazione a 25 ore settimanali per il periodo oggetto della denuncia di rapporto di lavoro domestico del 24.10.2013; il tutto con riferimento all'espletamento di mansioni di lavoro domestico inquadrabili nel livello rivendicato in ricorso ed alle dipendenze degli appellati quali soggetti che hanno concretamente esercitato nel suddetto periodo i poteri direttivi del datore di lavoro (cfr. complessivo contenuto delle deposizioni testimoniali).
Con riferimento al periodo cronologico precedente al 2010 parte attrice, sulla quale gravava il relativo onere probatorio per effetto della specifica contestazione della ricostruzione di cui al ricorso operata da parte degli originari resistenti a pag. 2 della memoria di costituzione, non ha fornito in giudizio idonea dimostrazione di una prestazione lavorativa svolta in forma non saltuaria e contraddistinta in ogni caso dagli elementi caratterizzanti la subordinazione ex art. 2094 c.c. Come peraltro precisato da Cassazione civile sez. lav. 05/03/2004 n. 4556, nel rito del lavoro, la contestazione dei fatti costitutivi del diritto dedotti dal ricorrente può comunque essere effettuata entro il limite temporale previsto dall'art. 420, comma 1, c.p.c., per la modificazione delle domande, eccezioni e conclusioni, sicchè deve ritenersi rituale la contestazione operata dai convenuti nel proprio atto di costituzione.
Venendo ora all'esame delle risultanze istruttorie del precedente grado di giudizio, va osservato quanto segue.
La teste , dopo aver riferito di essere stata titolare di un non meglio identificato Tes_1 punto vendita situato in Baronissi alla via Salvatore Allende dal 2004 al 2014 e di aver notato “la ricorrente che si recava a lavorare” presso la parte resistente “in quanto il punto vendita del quale ho fatto menzione era situato nell'immobile sovrastante”, ha tuttavia precisato di non essersi
“mai recata presso l'abitazione dell'attuale parte resistente” (cfr. verbale di udienza del
15.12.2016). La predetta testimonianza non fornisce elementi univoci a sostegno della sussistenza di un rapporto lavorativo a partire dal 2004 e, con riferimento a tale specifico profilo, trova smentita nelle testi , e , non apportando in ogni caso TE CP Tes_3 elementi particolarmente significativi, per il periodo precedente, circa la natura e le stesse mansioni del contestato rapporto di lavoro. La stessa affermazione della teste secondo cui la predetta avrebbe visto “diverse volte” la accompagnare la sig.ra portandola “con CP Pt_2 la sedia a rotelle”, non contiene specifici riferimenti al periodo cronologico in cui ciò sarebbe avvenuto e neppure definisce sufficientemente le modalità di svolgimento di eventuali prestazioni lavorative poste in essere dalla ricorrente per il periodo maggiormente risalente nel tempo, in particolare se le stesse siano state effettuate in forma saltuaria o continuativa e, in particolare, se ciò sia avvenuto sotto il vincolo della subordinazione o in forma di collaborazione autonoma.
Generica risulta poi la deposizione di , il quale, nel riferire di “aver iniziato a Testimone_4 vedere la ricorrente lavorare per le attuali parti resistenti, sin dall'anno 2003”, ha aggiunto di abitare nello stabile “in cui erano residenti i sig.ri e e dove quindi Parte_2 Parte_1 lavorava la sig.ra ”, non ha aggiunto, al pari del teste precedente, elementi CP maggiormente concreti sul tipo di lavoro che la ricorrente avrebbe svolto nell'interesse dei resistenti, né ha circostanziato modalità, durata e tempi delle prestazioni effettuate dalla CP
(cfr. verbale di udienza del 26.5.2017). Analoghe considerazioni a quelle appena svolte possono essere effettuate anche con riferimento alla deposizione della teste , escussa alla medesima udienza del 26.5.2017. Testimone_5
Maggiormente probanti appaiono le testimonianze di persone vicine alla ricorrente, le quali hanno significativamente circoscritto l'arco cronologico temporale nell'ambito del quale la ricorrente avrebbe prestato attività lavorativa in favore dei convenuti, collocando la prestazione lavorativa espletata dalla alle dipendenze degli odierni appellanti in un arco cronologico CP tra il 2010 ed il 2013.
Va innanzitutto presa in considerazione la deposizione della teste , amica della Testimone_6 ricorrente ed in rapporti di assidua frequentazione con la stessa (“almeno una volta a settimana”), la quale, escussa all''udienza del 15.12.2017, ha riferito di essersi recata “diverse volte presso l'abitazione delle attuali parti resistenti” e di aver avuto modo di notare, tra l'altro, che “la attuale parte ricorrente provvedeva ad accudire la sig.ra e si occupava delle Per_1 esigenze del vitto”. Come rilevato dagli stessi appellanti nel proprio atto di impugnazione, la teste ha riferito una circostanza indubbiamente rilevante ai fini della decisione, ovvero che il presunto rapporto di lavoro del quale ha riferito si sarebbe svolto dal 2010 al 2013, e tale circostanza è stata richiamata dalla nel corso della sua deposizione (cfr. verbale di TE udienza del 15.12.2017), tanto in contrasto con l'ipotizzata decorrenza a far data dal 2003 del rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
In linea con le dichiarazioni rese dalla teste si colloca anche la deposizione della teste TE
, sorella della ricorrente ed escussa all'udienza del 18.5.2018, la quale ha riferito di Testimone_7 essersi recata 'diverse volte presso l'abitazione delle parti resistenti di aver avuto modo di notare, tra l'altro, che l'istante provvedeva “ad accudire la sig.ra e si occupava delle CP_2 esigenze del vitto”, precisando altresì di “aver visto lavorare la sig.ra negli anni 2010 fino CP al 2013”, tanto ad ulteriore conferma dell'arco cronologico del rapporto lavorativo già descritto dalla teste . TE
La predetta delimitazione temporale del rapporto emergente dalle dichiarazioni delle testi e certamente non animate da un atteggiamento “sfavorevole” nei confronti della TE CP ricorrente, risulta confermata anche dalle dichiarazioni della teste pure Testimone_8 escussa all'udienza del 18.05.2018, la quale ha riferito di essersi recata presso l'abitazione dei resistenti e di aver avuto modo di notare, tra l'altro, che l'istante si prendeva cura della , Pt_2 occupandosi anche “di tutte le faccende di casa”, precisando appunto di aver visto lavorare la ricorrente “dall'anno 2010 e sino alla fine dell'anno 2013”.
Quanto poi alle concrete modalità operative della prestazione lavorativa, dalla prova testimoniale in atti (cfr. in particolare deposizioni delle testi e della ), emerge un TE Tes_1 espletamento dell'attività da parte della ricorrente per 2 giorni alla settimana in relazione agli orari individuabili tra le 9,00 e le 13,00, tra le 15,00 e le 16,00 e tra le 18,00 alle 20,00 per il periodo non oggetto di inquadramento fino al 24 ottobre 2013, laddove invece per quello successivo può farsi tranquillante riferimento, in assenza di pregnanti elementi istruttori di segno contrario, al contenuto della denunzia di rapporto di lavoro domestico richiamata in precedenza.
Il c.t.u. chiamato a determinare le differenze retributive della ricorrente in relazione al periodo cronologico 2010-2013 ed agli orari lavorativi sopra indicati sulla base dell'inquadramento rivendicato in ricorso e tenuto conto del percepito così come indicato dalla stessa nel CP proprio atto introduttivo ha evidenziato, anche all'esito dei chiarimenti resi in seguito all'ordinanza della Corte dell'8.7.2024, come in relazione al detto periodo non emergano ragioni creditorie di segno positivo in favore di (cfr. in particolare risultanze della pagina 3 CP dei chiarimenti depositati il 19.12.2024, in cui si indica una differenza di euro 5.942,32 a debito della ricorrente).
La domanda proposta dalla con il ricorso introduttivo di primo grado va dunque CP complessivamente disattesa, non dovendosi peraltro procedere alla restituzione di somme eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, in assenza della relativa prova;
tanto emerge anche dal contenuto delle note difensive degli appellanti del 2.7.2024, in cui si fa riferimento alla necessità per la ricorrente di restituire la predetta differenza di euro
5.942,32 emergente dall'accertamento peritale disposto nel procedimento di appello, senza che però a tal riguardo sia stata formulata dai resistenti rituale domanda riconvenzionale nella precedente fase processuale.
Le spese del doppio grado di giudizio vengono compensate tra le parti costituite nel presente grado di giudizio, ravvisandosi le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 c.p.c.: quanto al primo profilo, si rammenta che controversia ha ad oggetto le spettanze connesse al rapporto di lavoro, la cui tutela è sancita a livello costituzionale dall'art. 36 Cost.; in merito alla eccezionalità, si osserva che la presente decisione deriva dalla completa rivisitazione e dalla nuova valutazione -ad opera della Corte- delle evidenze istruttorie già raccolte in prime cure, con esito contrario a quello cui è pervenuto il Tribunale.
Le spese di c.t.u., liquidate con separato provvedimento, cedono a carico dell'appellata, risultata sostanzialmente soccombente all'esito complessivo del presente giudizio.
Trattandosi di accoglimento del gravame, deve darsi atto che non sussistono i presupposti di cui all' art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 17.7.2019 da e nei confronti di avverso la sentenza del Parte_1 Parte_2 CP
Tribunale di Nocera Inferiore n. 69/2019, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: in accoglimento dell'appello di e ed in riforma dell'impugnata Parte_1 Parte_2 sentenza rigetta la domanda proposta da con il ricorso introduttivo del giudizio di CP primo grado;
compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
pone a carico dell'appellata le spese di c.t.u., liquidate con separato provvedimento;
dichiara la non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, 13.1.2025
Il CONS. EST.(Dott. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE (Dott. Lia Di Benedetto)