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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/07/2025, n. 2944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2944 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.3017/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3017/2022 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], Cf: Parte_1 CodiceFiscale_1 omiciliato in Salerno alla Via Gelso n. Gianpaolo Durante dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso
RICORRENTE E
nata a [...] il [...], Cf.: , CP_1 CodiceFiscale_2 rappresentata e difesa dagli avv. Stefano Volpe e Clementina Tedesco, nonché elettivamente domiciliata in Battipaglia, alla via Palatucci – centro direzionale l'Urbe fabbr. D, presso lo studio dell'avv. Clementina Tedesco, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione RESISTENTE E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali e atti di causa FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 05.04.2022 Giudice , premesso di avere Pt_1 contratto matrimonio concordatario con 24 giugno 1989 nel CP_1
Comune di Salerno e che dall' union o nati due figli, (02.10.1990) e (10.01.1996), chiedeva pronunciarsi la cessazione Per_2 effetti civili de onio, precisando che, con sentenza nr. 2765/2021, il Tribunale di Salerno aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi. Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, il ricorrente chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, in particolare, senza nulla prevedere a titolo di assegno divorzile e con la revoca dell'assegnazione della casa coniugale sita alla via Achille Napoli nr. 11. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva che, CP_1 aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti civili del tava quanto allegato dal ricorrente e precisava che, sin dall'allontanamento dalla casa coniugale, il ricorrente non aveva più versato la rata di mutuo, comportando ciò una procedura espropriativa, con la conseguente aggiudicazione a terzi dell'immobile. Specificava inoltre di essere priva di reddito e di aver diritto, pertanto, all'assegno divorzile, anche alla luce del contributo fornito alla costruzione della famiglia in costanza di matrimonio e chiedeva, dunque, un assegno di divorzio pari ad almeno euro 700,00 mensili.
2. In data 6 dicembre 2022, le parti erano comparse dinanzi al Giudice Delegato che, ascoltate le parti, confermava le condizioni concordate in sede di separazione. Concessi i termini ex art. 183, co 6 c.p.c., il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
3. Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. In via preliminare, occorre rilevare che, con sentenza non definitiva n. 2226/2023, il Tribunale di Salerno ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria; pertanto, occorre unicamente valutare le richieste delle parti in merito ai provvedimenti accessori e conseguenziali alla citata pronuncia. Assegno Divorzile Al riguardo, occorre valutare la richiesta in merito all'assegno divorzile, avendone la resistente richiesto il riconoscimento in ragione della sperequazione reddituale tra gli ex coniugi ed avendo ormai perso l'abitazione familiare a causa del protratto inadempimento del ricorrente che ha comportato il sorgere di una procedura espropriativa, specificando altresì di avere sacrificato ogni occasione di lavoro al fine di contribuire alla conduzione della vita familiare con il lavoro domestico. Tanto premesso, occorre precisare che, il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, all'ex coniuge spetta l'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 898 del 1970, laddove emerga una situazione di bisogno economico, che imponga l'attribuzione allo stesso di un sostegno economico finalizzato a consentire di avere una vita quotidiana dignitosa. In questo senso l'assegno divorzile assume una funzione di natura assistenziale, in coerenza con il dovere di solidarietà previsto dall'art. 2 Cost. Un'ulteriore funzione dell'assegno divorzile è altresì quella di natura compensativa, avendo l'assegno altresì lo scopo di valorizzare il ruolo e il contributo del coniuge nella costituzione del patrimonio familiare e di quello personale dell'altro coniuge (cfr. Cass. Civ. n.5605/2020). Resta ormai estraneo all'assegno divorzile qualsiasi funzione volta al mantenimento del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio e ciò rende irrilevante, ai fini della valutazione della spettanza e dell'ammontare dell'assegno, la mera sproporzione tra i redditi dei coniugi ancorché considerevole (cfr. Cass. Civ. n. 21234/2019). Di contro, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, occorre "l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilita di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto" (Cass. Civ. S.U. n. 18287/2018). Nondimeno, la più recente giurisprudenza di legittimità ha comunque affermato la possibilità di riconoscere all'ex coniuge l'assegno divorzile laddove occorra garantire una ragionevole perequazione patrimoniale tra i coniugi, nel caso in cui lo stesso abbia dovuto rinunciare a concrete occasioni professionali - reddituali, profilo questo che risulta assorbente rispetto a quello assistenziale (cfr. Cass. Civ. n. 38362/2021), il cui onere di allegazione e probatorio e a carico del richiedente l'assegno. Orbene, l'applicazione di tali principi nel caso in esame conduce ad ammettere il riconoscimento in favore della resistente del diritto di ricevere una somma mensile a titolo di assegno divorzile tenuto conto di quanto emerso dall'istruttoria compiuta. Del resto, occorre rilevare che, all'udienza del 6 dicembre 2022, il ricorrente ha dichiarato di guadagnare circa € 1.600,00 – 1.700,00, ma di avere trattenute per circa €450,00, dovendo pagare €250,00 per il mantenimento della ex moglie e circa €200,00 per l'estinzione di un prestito. Dalla documentazione depositata, nello specifico, emerge che il ricorrente, nel 2021, abbia percepito un reddito di lavoro dipendente pari ad € 33.642,54 e nel 2022 il reddito lordo annuale ammontava ad € 36.93293 (cfr. verbale di udienza e documentazione in atti). La resistente, invece, in sede di prima audizione, ha dichiarato di non lavorare e di non aver mai lavorato durante il matrimonio, essendosi sempre dedicata alla famiglia e ha rappresentato, inoltre, di non poter più abitare nella casa familiare, vista la procedura espropriativa in corso. Dalla documentazione prodotta in atti, in particolare, risulta che, tra il 2018 ed il 2022, la resistente non ha percepito alcun reddito (cfr. verbale di udienza e documentazione in atti). Orbene, alla luce dei dati indicati e dell'istruttoria compiuta, deve riconoscersi la componente assistenziale dell'assegno divorzile, considerata la sproporzione economica-reddituale esistente tra gli ex coniugi e l'effettiva inadeguatezza delle risorse economiche della resistente che, ormai sessantenne, è sostanzialmente sprovvista di esperienza lavorativa e, dunque, difficilmente collocabile nel mondo del lavoro. Tra l'altro, sul punto, giova precisare che il nuovo legame dell'obbligato e la nascita di un figlio non costituiscono cause giustificative alla soppressione dell'assegno divorzile, essendo rimasti indimostrati il depauperamento delle sostanze dell'obbligato e dunque la circostanza che il mantenimento della nuova famiglia gravi esclusivamente su di lui. Al riguardo, infatti, la giurisprudenza in più occasioni ha stabilito che in tema di assegno divorzile, il giudice deve verificare se i nuovi oneri familiari dell'obbligato abbiano determinato un effettivo depauperamento delle sostanze di quest'ultimo, tale da postulare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale delle parti. (vd. Sez. I, ordinanza nr. 21818 del 29.7.2021). Per ciò che concerne la componente perequativa-compensativa, non è stato adeguatamente provato il contributo prestato dalla stessa alla conduzione della vita familiare o alla formazione del patrimonio comune e/o personale del marito, circostanza d'altra parte ex se non sufficiente in mancanza di un riscontro probatorio specifico di avere ricevuto in costanza di matrimonio concrete e realistiche occasioni di lavoro e di non averle potute realizzare a causa della scelta di occuparsi in via esclusiva della cura della famiglia durante gli anni di convivenza matrimoniale (cfr. Cassazione civile sez. I - 05/05/2023, n. 11832 <Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali.>> Cassazione civile sez. I - 20/04/2023, n. 10614 <L'assegno divorzile, nella sua componente compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali. In assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli.>> Cassazione civile sez. I - 20/04/2023, n. 10614 << L'assegno divorzile deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali e reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia (nella specie, ha sottolineato che è illogico ritenere acclarato, in automatico, il contributo fornito dalla moglie, attraverso la gestione della casa, alla crescita professionale e patrimoniale del marito>>); Pertanto, tenuto conto delle considerazioni che precedono, del riconoscimento della sola componente assistenziale e dell'impossibilità di tenere in considerazione il tenore di vita goduto durante il matrimonio nella determinazione del quantum dell'assegno divorzile, il Tribunale ritiene equo disporre l'obbligo di Giudice Mario di corrispondere a entro il CP_1 giorno 5 di ogni mese, la somma di € 150,00, oltre rival secondo gli indici ISTAT, a titolo di assegno divorzile con decorrenza dalla presente pronuncia. Spese di lite Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: A) dispone l'obbligo a carico di Giudice a corrispondere a Pt_1 CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese, la a di € 150,00, ol annuale secondo gli indici ISTAT, a titolo di assegno divorzile con decorrenza dalla presente pronuncia. B) dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 30 giugno 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
Il presente provvedimento è stato redatto in collaborazione del MOT dott. Aldo Di Dario
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3017/2022 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], Cf: Parte_1 CodiceFiscale_1 omiciliato in Salerno alla Via Gelso n. Gianpaolo Durante dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso
RICORRENTE E
nata a [...] il [...], Cf.: , CP_1 CodiceFiscale_2 rappresentata e difesa dagli avv. Stefano Volpe e Clementina Tedesco, nonché elettivamente domiciliata in Battipaglia, alla via Palatucci – centro direzionale l'Urbe fabbr. D, presso lo studio dell'avv. Clementina Tedesco, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione RESISTENTE E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali e atti di causa FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 05.04.2022 Giudice , premesso di avere Pt_1 contratto matrimonio concordatario con 24 giugno 1989 nel CP_1
Comune di Salerno e che dall' union o nati due figli, (02.10.1990) e (10.01.1996), chiedeva pronunciarsi la cessazione Per_2 effetti civili de onio, precisando che, con sentenza nr. 2765/2021, il Tribunale di Salerno aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi. Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, il ricorrente chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, in particolare, senza nulla prevedere a titolo di assegno divorzile e con la revoca dell'assegnazione della casa coniugale sita alla via Achille Napoli nr. 11. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva che, CP_1 aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti civili del tava quanto allegato dal ricorrente e precisava che, sin dall'allontanamento dalla casa coniugale, il ricorrente non aveva più versato la rata di mutuo, comportando ciò una procedura espropriativa, con la conseguente aggiudicazione a terzi dell'immobile. Specificava inoltre di essere priva di reddito e di aver diritto, pertanto, all'assegno divorzile, anche alla luce del contributo fornito alla costruzione della famiglia in costanza di matrimonio e chiedeva, dunque, un assegno di divorzio pari ad almeno euro 700,00 mensili.
2. In data 6 dicembre 2022, le parti erano comparse dinanzi al Giudice Delegato che, ascoltate le parti, confermava le condizioni concordate in sede di separazione. Concessi i termini ex art. 183, co 6 c.p.c., il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
3. Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. In via preliminare, occorre rilevare che, con sentenza non definitiva n. 2226/2023, il Tribunale di Salerno ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria; pertanto, occorre unicamente valutare le richieste delle parti in merito ai provvedimenti accessori e conseguenziali alla citata pronuncia. Assegno Divorzile Al riguardo, occorre valutare la richiesta in merito all'assegno divorzile, avendone la resistente richiesto il riconoscimento in ragione della sperequazione reddituale tra gli ex coniugi ed avendo ormai perso l'abitazione familiare a causa del protratto inadempimento del ricorrente che ha comportato il sorgere di una procedura espropriativa, specificando altresì di avere sacrificato ogni occasione di lavoro al fine di contribuire alla conduzione della vita familiare con il lavoro domestico. Tanto premesso, occorre precisare che, il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, all'ex coniuge spetta l'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 898 del 1970, laddove emerga una situazione di bisogno economico, che imponga l'attribuzione allo stesso di un sostegno economico finalizzato a consentire di avere una vita quotidiana dignitosa. In questo senso l'assegno divorzile assume una funzione di natura assistenziale, in coerenza con il dovere di solidarietà previsto dall'art. 2 Cost. Un'ulteriore funzione dell'assegno divorzile è altresì quella di natura compensativa, avendo l'assegno altresì lo scopo di valorizzare il ruolo e il contributo del coniuge nella costituzione del patrimonio familiare e di quello personale dell'altro coniuge (cfr. Cass. Civ. n.5605/2020). Resta ormai estraneo all'assegno divorzile qualsiasi funzione volta al mantenimento del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio e ciò rende irrilevante, ai fini della valutazione della spettanza e dell'ammontare dell'assegno, la mera sproporzione tra i redditi dei coniugi ancorché considerevole (cfr. Cass. Civ. n. 21234/2019). Di contro, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, occorre "l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilita di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto" (Cass. Civ. S.U. n. 18287/2018). Nondimeno, la più recente giurisprudenza di legittimità ha comunque affermato la possibilità di riconoscere all'ex coniuge l'assegno divorzile laddove occorra garantire una ragionevole perequazione patrimoniale tra i coniugi, nel caso in cui lo stesso abbia dovuto rinunciare a concrete occasioni professionali - reddituali, profilo questo che risulta assorbente rispetto a quello assistenziale (cfr. Cass. Civ. n. 38362/2021), il cui onere di allegazione e probatorio e a carico del richiedente l'assegno. Orbene, l'applicazione di tali principi nel caso in esame conduce ad ammettere il riconoscimento in favore della resistente del diritto di ricevere una somma mensile a titolo di assegno divorzile tenuto conto di quanto emerso dall'istruttoria compiuta. Del resto, occorre rilevare che, all'udienza del 6 dicembre 2022, il ricorrente ha dichiarato di guadagnare circa € 1.600,00 – 1.700,00, ma di avere trattenute per circa €450,00, dovendo pagare €250,00 per il mantenimento della ex moglie e circa €200,00 per l'estinzione di un prestito. Dalla documentazione depositata, nello specifico, emerge che il ricorrente, nel 2021, abbia percepito un reddito di lavoro dipendente pari ad € 33.642,54 e nel 2022 il reddito lordo annuale ammontava ad € 36.93293 (cfr. verbale di udienza e documentazione in atti). La resistente, invece, in sede di prima audizione, ha dichiarato di non lavorare e di non aver mai lavorato durante il matrimonio, essendosi sempre dedicata alla famiglia e ha rappresentato, inoltre, di non poter più abitare nella casa familiare, vista la procedura espropriativa in corso. Dalla documentazione prodotta in atti, in particolare, risulta che, tra il 2018 ed il 2022, la resistente non ha percepito alcun reddito (cfr. verbale di udienza e documentazione in atti). Orbene, alla luce dei dati indicati e dell'istruttoria compiuta, deve riconoscersi la componente assistenziale dell'assegno divorzile, considerata la sproporzione economica-reddituale esistente tra gli ex coniugi e l'effettiva inadeguatezza delle risorse economiche della resistente che, ormai sessantenne, è sostanzialmente sprovvista di esperienza lavorativa e, dunque, difficilmente collocabile nel mondo del lavoro. Tra l'altro, sul punto, giova precisare che il nuovo legame dell'obbligato e la nascita di un figlio non costituiscono cause giustificative alla soppressione dell'assegno divorzile, essendo rimasti indimostrati il depauperamento delle sostanze dell'obbligato e dunque la circostanza che il mantenimento della nuova famiglia gravi esclusivamente su di lui. Al riguardo, infatti, la giurisprudenza in più occasioni ha stabilito che in tema di assegno divorzile, il giudice deve verificare se i nuovi oneri familiari dell'obbligato abbiano determinato un effettivo depauperamento delle sostanze di quest'ultimo, tale da postulare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale delle parti. (vd. Sez. I, ordinanza nr. 21818 del 29.7.2021). Per ciò che concerne la componente perequativa-compensativa, non è stato adeguatamente provato il contributo prestato dalla stessa alla conduzione della vita familiare o alla formazione del patrimonio comune e/o personale del marito, circostanza d'altra parte ex se non sufficiente in mancanza di un riscontro probatorio specifico di avere ricevuto in costanza di matrimonio concrete e realistiche occasioni di lavoro e di non averle potute realizzare a causa della scelta di occuparsi in via esclusiva della cura della famiglia durante gli anni di convivenza matrimoniale (cfr. Cassazione civile sez. I - 05/05/2023, n. 11832 <Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali.>> Cassazione civile sez. I - 20/04/2023, n. 10614 <L'assegno divorzile, nella sua componente compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali. In assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli.>> Cassazione civile sez. I - 20/04/2023, n. 10614 << L'assegno divorzile deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali e reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia (nella specie, ha sottolineato che è illogico ritenere acclarato, in automatico, il contributo fornito dalla moglie, attraverso la gestione della casa, alla crescita professionale e patrimoniale del marito>>); Pertanto, tenuto conto delle considerazioni che precedono, del riconoscimento della sola componente assistenziale e dell'impossibilità di tenere in considerazione il tenore di vita goduto durante il matrimonio nella determinazione del quantum dell'assegno divorzile, il Tribunale ritiene equo disporre l'obbligo di Giudice Mario di corrispondere a entro il CP_1 giorno 5 di ogni mese, la somma di € 150,00, oltre rival secondo gli indici ISTAT, a titolo di assegno divorzile con decorrenza dalla presente pronuncia. Spese di lite Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: A) dispone l'obbligo a carico di Giudice a corrispondere a Pt_1 CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese, la a di € 150,00, ol annuale secondo gli indici ISTAT, a titolo di assegno divorzile con decorrenza dalla presente pronuncia. B) dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 30 giugno 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
Il presente provvedimento è stato redatto in collaborazione del MOT dott. Aldo Di Dario