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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/05/2025, n. 2217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2217 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 8410/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado iscritta al ruolo al n. 8410/2018 R.G., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 208/2018, emessa dal Giudice di Pace di Eboli (Sa), vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta mandato rilasciato a margine dell'atto di Parte_1 comparsa di costituzione e risposta del primo grado di giudizio, dall'avv. Michele Marino, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via B. Freda n. 50;
APPELLANTE
E
“ , nella qualità di impresa deSInata per la Regione Campania alla Controparte_1
gestione dei sinistri a carico del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura alle liti per notaio el 18.12.2014, rep. n. 186905, dall'avv. Raffaele Per_1
Boninfante, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gianluca Divitiis sito in Salerno, alla via Piazza Sedile Campo n. 10;
APPELLATA
E
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
E
“ , evocata in giudizio in proprio. Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza del 11/12/2024, le parti costituite rassegnavano le proprie conclusioni come da rispettive note scritte (cfr., per l'appellante, la nota del 10/12/2024; per l'appellata costituita, la nota del 6/12/2024), qui da intendersi integralmente riportate e trascritte
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione notificato ritualmente notificato, proponeva appello avverso Parte_1
la sentenza n. 208/2018 del 26.2.2018, depositata in pari data e non notificata, emessa dal Giudice di
Pace di Eboli.
Ed invero, l'odierno appellante esponeva che la SI.ra , con atto di citazione Controparte_2
ritualmente notificato, lo aveva convenuto in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Eboli (SA) al fine di conseguire il risarcimento dei danni patiti con riguardo al veicolo di tipo Lancia Ypsilon tg.
DF322MG, subiti in occasione del sinistro verificatosi in data 26.2.2015, alle ore 12:55 circa, in
Battipaglia (SA), all'incrocio tra via Campania e viale Monte Rosa via Aldo Moro.
La stessa evidenziava che, in tali circostanze, il SI. , quale conducente, nonché proprietario PT del motociclo tipo Vespa Piaggio tg. AC09100, nell'effettuare una manovra di sorpasso sul lato destro della carreggiata, collideva con il veicolo condotto, in tali circostanze, dal SI. Parte_2 urtandolo nella fiancata destra, nel mentre quest'ultimo si immetteva nel viale Monte Rosa.
Evidenziando che il motociclo di controparte era sprovvisto di copertura assicurativa, concludeva instando affinché fosse dichiarato che il sinistro per cui è causa si era verificato per esclusiva responsabilità del SI. , e per l'effetto, chiedeva la condanna della Parte_1 Controparte_1
quale impresa deSInata in Campania per il Fondo vittime della strada, al risarcimento dei danni quantificati nella somma di € 831,52, ovvero nella somma minore o maggiore accertata in corso di causa, contenuta entro la somma di € 1.000,00, con vittoria delle spese di lite da attribuirsi al procuratore antistatario.
Così instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta del 20.3.2017, si costituiva in giudizio la , quale impresa deSInata ex art. 283 d.lgs. n. 209/2005, alla Controparte_1 gestione del F.G.V.S., che contestava integralmente l'avverso dedotto sia in ordine all'an che al quantum debeatur spiegando azione di rivalsa nei confronti del responsabile civile, PT
, nell'ipotesi di condanna alla refusione dei danni all'attrice.
[...]
Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda, e in subordine chiedeva la riduzione del quantum nei limiti del giusto e del provato, con vittoria delle spese di lite.
Così instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta del 20.3.2017, si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente che il motociclo condotto dallo stesso Parte_1 fosse, al momento del sinistro per cui è causa, assicurato presso la compagnia
[...]
, polizza n. 103065505, stipulata in data 14.5.2014, e con scadenza entro la stessa Controparte_3 data dell'anno successivo. Nel merito, parte convenuta contestava che il sinistro oggetto di causa si fosse verificato nelle modalità descritte dalla SI.ra . CP_2
In particolare, esponeva che il SI. conducente della Lancia Ypsilon di proprietà Parte_2
della SI.ra , il quale proveniva da via Adige con direzione via Monte Rosa, ometteva di CP_2
fermarsi al segnale di Stop, finendo per impattare con il motociclo condotto dal SI. , che PT riportava danni quantificati nella somma di € 2.978,17.
In conseguenza del sinistro, l'odierno appellante rovinava in terra e subiva lesioni personali per cui era necessario il trasporto presso il presidio ospedaliero di Battipaglia. Di poi, a seguito di visita medico-legale di parte veniva accertato un danno biologico del 2%, una ITT al 100% di 6 giorni, ed una ITP al 50% di 54 giorni.
Tanto premesso, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della Controparte_4
, compagnia assicurativa dell'originaria attrice, chiedendo, in via riconvenzionale, che fosse
[...] accertata l'esclusiva responsabilità della SI. ra nella causazione del sinistro oggetto di causa, Pt_2
con conseguente condanna della SI. , quale proprietaria del veicolo Lancia Ypsilon, in solido CP_2 con la , al risarcimento dei danni patiti, quantificati nella somma di € 5.128,14, Controparte_1
ovvero nella minore o maggiore somma accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazioni dal giorno del sinistro fino al soddisfo.
Nel merito, instava per il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria di spese di lite.
Autorizzata la chiamata in causa richiesta dal convenuto, la rimaneva Controparte_1 contumace. Inoltre, all'udienza del 14.4.2016, anche parte attrice veniva autorizzata alla chiamata in causa del predetto ente assicurativo, in proprio, che pure rimaneva contumace.
Svolta l'istruttoria orale, all'udienza del 15.1.2018, la causa veniva infine trattenuta per la decisione.
Con sentenza n. 208/2018, il Giudice di Pace di Eboli, ritenendo che i conducenti dei veicoli convolti nel sinistro avessero concorso, rispettivamente nella misura del settanta percento (Lancia Ypsilon) e del trenta percento ( ), a cagionare l'evento dannoso in applicazione dell'art. 2054, I e CP_5
II comma c.p.c., accoglieva parzialmente la domanda della SI.ra e condannava la CP_2 [...]
, nella qualità di impresa deSInata per la gestione del F.G.V.S., al pagamento in favore CP_1 dell'attrice della somma di € 312,90, a titolo di spese professionali, dichiarandole compensate per l'ulteriore 70%.
Ancora, accoglieva parzialmente la domanda di , e per l'effetto condannava la Parte_1
ed , in solido tra loro, al pagamento in favore del della Controparte_1 Controparte_2 PT somma di € 1.844,29, oltre interessi e rivalutazione, nonché al pagamento delle spese di lite in complessivi € 762,30. Sicché, impugnava la predetta sentenza deducendo l'incongruità della Parte_1
quantificazione del danno patrimoniale in relazione ai danni subiti con riguardo al motociclo Vespa
Piaggio, nonché, del danno biologico non patrimoniale operata dal giudice di prime cure.
Sotto tale specifico profilo, lamentava l'erronea quantificazione del danno così patito, tenuto conto dell'accertamento del danno biologico riconosciuto per l'importo pari all'1,5%.
Contestava inoltre il mancato riconoscimento, da parte del giudice di prime cure, della componente di sofferenza morale da lui patita in conseguenza del sinistro, che avrebbe invece meritato un'autonoma considerazione mediante una liquidazione quantificata in € 536,21 corrispondente ad
1/4 dell'intero danno biologico.
Infine, si doleva dell'illegittima liquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, quantificate nella misura complessiva di € 762,30, importo ritenuto incongruo rispetto all'attività effettivamente espletata dal difensore e descritta in apposita nota spese depositata in atti, con richiesta di liquidazione della somma di € 905,80, oltre maggiorazione del 15%, CNAP ed IVA, disattesa senza motivazione del Giudice di Pace.
Tanto premesso, concludeva instando perché, in accoglimento del proposto gravame e in riforma dell'impugnata sentenza, e la fossero condannate, in solido Controparte_2 Controparte_1 tra loro, al pagamento, in favore dell'appellante, dell'intera somma di € 2.483,26, a titolo di risarcimento di tutti i danni da lui subiti in conseguenza del sinistro oggetto di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento fino al soddisfo. Ancora, instava per la condanna della SI.ra e della , al pagamento delle competenze professionali CP_2 Controparte_1 sostenute nel primo grado di giudizio per la somma di € 905,80, con vittoria delle spese di lite da attribuirsi al procuratore antistatario.
Così instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione del 25.3.2019, si costituiva in giudizio la , contestando la fondatezza degli avversi motivi di gravame ed instando per Controparte_1 il rigetto dell'appello, con vittoria di spese di lite.
Revocata l'ordinanza del 17.4.2019, con cui veniva dichiarata la contumacia della SI.ra
[...]
, veniva dichiarata la nullità della notificazione dell'atto d'appello nei confronti di CP_2 quest'ultima. Di poi, acquisita la documentazione meglio descritta in sede di verbale d'udienza del
16.11.2023, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, da ultimo, all'udienza del
11.12.2024.
Disposta la sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva introitata in decisione con ordinanza del 30.12.2024, così concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione. In linea preliminare, va rilevata la tempestività dell'impugnazione: ed invero, a fronte della pubblicazione della sentenza in data 26.2.2018, l'atto di citazione in appello veniva spedito per la notifica in data 26.9.2018.
Sempre in via pregiudiziale, va rilevata l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. del presente gravame.
Sotto tale specifico profilo, invero, va ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui il disposto di cui all'art. 342 c.p.c., a seguito della modifica apportata con d.l. n. 83/2012, conv. in l. n. 134/2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, e con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
In tal senso, non occorrono particolari formule sacramentali, né tantomeno la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto del fatto che l'appello continua a mantenere la sua natura di impugnazione a critica libera (Cass. Civ., SS.UU., 16.11.2017,
n. 27199).
Nel caso di specie, dal tenore complessivo dell'atto di impugnazione emerge in maniera inequivoca come siano stati prospettati da parte dell'odierno appellante le specifiche doglianze avverso i punti della sentenza oggetto di contestazione, con contestuale esposizione delle ragioni critiche sottese alla motivazione dello stesso provvedimento giurisdizionale.
Inoltre, alcun dubbio può porsi in merito all'ammissibilità, ai sensi dell'art. 113, II comma e 339, III comma c.p.c., dell'impugnazione: sotto tale profilo, infatti, l'originaria domanda risarcitoria aveva ad oggetto il pagamento della somma sino ad € 5.200,00, così dovendosi senz'altro escludere che la predetta sentenza fosse stata emessa secondo equità.
Sempre in via pregiudiziale, va altresì revocata l'ordinanza del 4.5.2022, con la quale veniva dichiarata la nullità della notificazione dell'atto di appello nei confronti della SI.ra . Controparte_2
Si è invero avuto modo di rilevare che tale notifica veniva effettuata nelle forme di cui al combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 7 l. n. 890/1982.
Più in particolare, l'avviso di ricevimento attinente alla predetta notifica risultava sottoscritto, con riguardo allo spazio relativo alla “firma del destinatario o della persona abilitata”, da tale SInora
, come è altresì dato evincere anche dall'indicazione in stampatello di tale nome pure Persona_2
riportato nel predetto spazio.
La notifica, inoltre, era effettuata presso i procuratori costituiti per conto dell'originaria attrice
( e avv. Lucia Muscariello), presso lo studio legale sito in Battipaglia Controparte_6 (SA), alla via Serroni n. 46. Cionondimeno, non risultava barrata alcuna casella attinente alla specifica identificazione del destinatario della raccomandata.
Dagli allegati alle note del 30.5.2023 e del 12.12.2023 depositate da parte appellante, risulta anzitutto la corrispondenza a mezzo pec intercorsa tra l'avv. Marino e l'avv. risulta Controparte_6 documentato l'inoltro delle pec all'indirizzo corrispondente a Email_1
quello indicato dal medesimo procuratore in sede di atto di citazione per il primo grado di giudizio, nonché le mail di risposta provenienti da tale indirizzo. Più in particolare, dal messaggio di posta elettronica del 13.5.2022 proveniente dal predetto indirizzo, era precisato che “la SI.ra Per_2
è mia madre. Saluti. . Risulta in atti anche ulteriore dichiarazione,
[...] Controparte_6 digitalmente sottoscritta da parte dell' “avv. , in cui si precisava che la notifica Controparte_6 dell'atto di appello era stata ritirata a mani “da mia madre in data 27.9.2018”. Persona_2
Risulta altresì versato in atti il certificato di stato di famiglia attestante che presso il diverso indirizzo di via Serroni n. 18, in Battipaglia (SA), era iscritta la famiglia composta dai seguenti componenti:
n. il 6.1.1950; , n. il 23.5.1952; n. il 19.11.1981; Persona_3 Persona_2 Controparte_6
n. il 19.11.1981. Persona_4
Dai documenti in esame, pertanto, risulta sufficientemente provato che l'effettiva consegnataria dell'atto di citazione in appello fosse la SI.ra , madre dell'avv. Persona_2 Controparte_6 presso cui era domiciliata la SI.ra . Alcun dubbio può porsi in merito all'utilizzabilità Controparte_2
di tali documenti, di formazione sopravvenuta e finalizzati al mero riscontro della validità della notifica dell'atto di appello, in alcun modo attinenti, pertanto, agli elementi costitutivi della domanda risarcitoria.
Ne consegue, quindi, da un lato, come non sussista il requisito dell'incertezza assoluta nell'individuazione della persona a cui fu fatta la notifica, ai sensi dell'art. 160 c.p.c. (ex plurimis,
Cass. Civ., Sez. VI, 8.5.2014, n. 10030); per altro verso, a fronte della ricezione dell'atto da parte della madre del destinatario, deve ritenersi senz'altro riscontrato il requisito della convivenza, sia pure temporanea, della stessa, con il destinatario (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. V, 29.11.2017,
n. 28591).
A fronte di tali SInificativi elementi di prova, pertanto, la notifica dell'atto di appello nei confronti della SI.ra si è validamente perfezionata. Controparte_2
Occorre a questo punto soffermarsi, nel merito, sulle doglianze formulate da parte dell'odierno appellante.
Ed invero, deve evidenziarsi come alcuno specifico motivo di impugnazione, sia pure incidentale, veniva formulato con riguardo non solo all'effettiva fondatezza della domanda risarcitoria formulata da parte dell'odierno appellante, ma anche con riguardo alla quantificazione del suo concorso di responsabilità nella verificazione del fatto oggetto di contestazione.
Ne consegue, pertanto, come in questa sede dovrà esclusivamente aversi riguardo alle doglianze attinenti alla quantificazione dei danni così patiti da parte dell'odierno appellante.
Quanto al primo motivo d'appello, il SI. deduceva l'incongruità della quantificazione da PT
parte del Giudice di prime cure dei danni patiti con riguardo al motociclo Vespa Piaggio tg. AC09100,
a seguito del sinistro per cui è causa, in ragione del fatto che, a fronte di un preventivo di spesa di €
965,17, il giudice di prime cure provvedeva alla liquidazione della somma di € 500,00.
Va al riguardo evidenziato, in linea di principio, che il preventivo di spesa non è dotato, a differenza di una fattura in senso proprio, di un'autonoma efficacia probatoria: ne consegue, pertanto, che lo stesso non appare idoneo, di per sé solo, a riscontrare l'effettivo esborso delle somme necessarie per le riparazioni (Cass. Civ., Sez. III, 26.6.2024, n. 17670).
Tanto premesso, tenuto conto del fatto che il motociclo risultava immatricolato nell'anno 1983, e pertanto del presumibile valore del motociclo all'epoca dei fatti, nonché dei danni evidenziati dalla produzione fotografica, risulta equa la quantificazione del danno nell'importo di € 500,00.
Né risultano dedotti ulteriori elementi di prova atti a riscontare l'esistenza di conseguenze pregiudizievoli più gravi.
Ancora, l'appellante lamentava la mancata considerazione di alcune voci di spesa tra le quali: i costi sostenuti per la reimmatricolazione di un veicolo similare;
i costi necessari alla demolizione;
ed infine, i costi necessari per la ricerca sul mercato di un veicolo analogo.
Va rilevata la genericità delle deduzioni di parte appellante, non potendo pertanto riconoscersi la liquidazione del danno attinente alla spesa dovuta per l'immatricolazione di altro motociclo della stessa marca e modello.
Da un lato, infatti, non v'è prova di tale esborso, né tantomeno dell'avvenuta demolizione del predetto veicolo;
per altro verso, e a tutto voler concedere, avuto riguardo alla complessiva entità dei danni così riscontrati, deve evidenziarsi come l'importo così riconosciuto a titolo di danno patrimoniale debba ritenersi senz'altro idoneo a computare anche tali costi.
Ne consegue il rigetto del primo motivo di appello.
Con il secondo motivo di impugnazione, l'odierno appellante si doleva dell'erronea liquidazione del danno biologico permanente, mentre “l'invalidità temporanea totale e parziale è correttamente liquidata” (cfr. pag. 5 dell'atto di appello); riteneva altresì sussistenti i presupposti per la liquidazione della personalizzazione a titolo di sofferenza morale.
Più in particolare, era dedotta l'erronea liquidazione del danno biologico accertato nella percentuale dell'1,5%. Sul punto, occorre rilevare come dalla documentazione medica in atti, ed in particolare dal referto del pronto soccorso dell'Ospedale di Battipaglia (Sa) del 26.2.2015, si riscontrava che l'odierno appellante avesse riportato “una contusione alla spalla sinistra”.
Più in particolare, a seguito di esami diagnostici si accertava la “rottura dei legamenti conoide e trapezoide con lussazione e versamento in articolazione acromion-claveare; lesione di II grado di circa 2 cm dell'inserzione prossimale del ventre laterale del deltoide, con diffuso edema fasciale anteriore;
lesione I grado dell'inserzione acromiale del trapezio. Area di sofferenza, apparentemente neurogena, del ventre posteriore del muscolo deltoide. Da valutare con esame neurologico o eventuale RM a distanza di 40 gg. borsite subacromiondeltoidea. Nella norma le formazioni tendinee della cuffia dei rotatori. T. del capo lungo bicipite in sede, lievemente tendinosico. Non evidenzia, nei limiti risolutivi della metodica non artrografica, di lesione del cercine glenoideo e capsulo- legamentose. Modesta falda di versamento articolare gleno-omerale e nella guaina del CLB”.
Tali postumi così accertati integravano, secondo la valutazione del Giudice di prime cure, un danno biologico permanente valutabile nella misura complessiva dell'1,5%: a cui faceva seguito l'applicabilità della tabella delle micropermanenti ratione temporis applicabile, aggiornata alla tabella del Decreto del Ministero Sviluppo economico del 17.7.2017.
Veniva quindi riconosciuto, in favore del SI. , la somma di € 850,00, a titolo di risarcimento PT per il danno biologico da invalidità permanente, escludendosi l'ulteriore personalizzazione nella misura massima del 20%, prevista dall'art. 139, comma III, D.lgs. n.209/2005, non risultando emerse nel giudizio circostanze di fatto tali da permettere tale operazione.
Sotto tale profilo, alcuno specifico motivo di gravame veniva dedotto con riguardo alla correttezza dell'accertamento di tale percentuale di danno biologico permanente, che, pertanto, non può essere oggetto di rivalutazione in questa sede.
Deve rilevarsi che, venendo in giuoco la sussistenza di lesioni micropermanenti derivanti da un sinistro stradale, il relativo parametro di liquidazione del danno così patito risulta essere normativamente positivizzato, alla stregua della tabella prevista dall'art. 139, IV comma d.lgs. n.
209/2005.
Applicando pertanto la suddetta tabella, risulta l'effettiva erroneità della quantificazione compiuta dal Giudice di prime cure quanto al calcolo del valore da riconoscere al danno biologico permanente pari all'1,5%.
Ed invero, adottando la quantificazione media tra il valore dell'uno percento (€ 578,73) e del due percento (€ 1.273,20) con riguardo ad una persona di età di sessantasei anni al momento del sinistro, risultava effettivamente che l'importo corrispondente al danno biologico così patito, ammontasse ad
€ 925,97. L'appello è, quindi fondato, in parte qua.
Per altro verso, tenuto conto della vigente delle nuove tabelle adottate con D.M. 16.7.2024, dovrà aversi riguardo ai valori così maggiorati (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 22.11.2019, n. 30516).
Sicché, avuto riguardo al valore medio tra quello dell'uno percento (€ 682,06) e quello del due percento (€ 1.500,52), verrà in rilievo l'importo di € 1.091,29; dovrà infine applicarsi la decurtazione della quota del trenta percento, così ottenendosi il valore complessivo pari ad € 763,70.
Il predetto importo non può essere incrementato, in un'ottica di personalizzazione del danno, alla luce del principio contenuto nel comma 3 dell'art. 139 d.lgs. n. 209/2005, senz'altro applicabile ratione temporis (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. III, 11.11.2019, n. 28994).
Tale disposizione, infatti, prevede che, qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno può essere aumentato dal giudice con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato fino al venti percento.
Nel caso di specie non risulta in alcun modo allegata, prima ancora che provata, la circostanza che la menomazione in esame abbia inciso in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali, ovvero abbia cagionato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità patita da parte dell'appellante. ex plurimis, Cass. Civ., Sez. VI, 4.3.2021, n. 5865). Tra l'altro, deve rilevarsi la modesta entità delle lesioni riscontrate, in alcun modo idonee a riscontrare l'esistenza di una specifica sofferenza in parte qua. Né venivano offerti da parte dell'odierno appellante SInificativi elementi di prova atti, per contro, a riscontrare la sussistenza della sofferenza morale nel caso di specie.
Va pertanto confermata la statuizione del giudice di prime cure con riguardo a tale motivo di doglianza.
Ne consegue, pertanto che, trattandosi di debito di valore, va preliminarmente rilevato che, quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale, essendo stata la liquidazione effettuata all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla data del sinistro (26.2.2015), e rivalutata anno per anno secondo gli indici I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (Cass. Civ., SS.UU., 17.2.1995, n. 1712), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 26.2.2015, fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, che segna la conversione del debito di valore in debito di valuta, sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo.
Alcuna specifico motivo di impugnazione veniva invece dedotto con riguardo al danno da inabilità temporanea, che veniva complessivamente liquidato in € 1.218,88. Sicché, tenuto conto del grado di corresponsabilità del SI. (pari al trenta percento), si otteneva il complessivo importo pari PT ad € 853,48. Tale valutazione deve essere confermata pertanto in questa sede.
Quanto alla doglianza attinente all'erronea regolazione delle spese del primo grado di giudizio occorre anzitutto ribadire che, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, in presenza di nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione dei compensi, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione della riduzione o eliminazione delle voci da lui operata;
onere che si traduce nell'esporre le ragioni di fatto e diritto della pronuncia in modo conciso, ovvero, succinto ma non nel dovere di rispondere esplicitamente e pedissequamente ad ogni singola indicazione (Cass. Civ., Sez. II, 27.7.2023, n. 22762).
Ancora, si è avuto modo di precisare che l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo ed il massimo dei parametri previsti, sia senz'altro consentito, mentre è necessaria la motivazione allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere (Cass. Civ., Sez. II, 5.5.2022, n. 14198).
Nel caso di specie, invero, premesso che non risulta oggetto di contestazione la circostanza che lo scaglione di riferimento attenesse ai valori compresi tra € 1.101,00 ed € 5.200,00, l'importo liquidato nel primo grado di giudizio, pari ad € 762,30, per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. era ricompreso tra i valori minimi (€ 671,00, oggi € 633,00) ed i medi (€
1.205,00, oggi € 1.265,00) del D.M. n. 55/2014 ratione temporis applicabile all'epoca dell'emissione della sentenza, non risultando ancora in vigore il D.M. n. 147/2022.
Tale importo risulta adeguato rispetto all'attività professionale svolta nel predetto giudizio, tenuto conto della complessità della natura giuridica delle questioni dedotte per conto dell'originaria parte attrice, nonché delle attività concretamente espletate in quella sede;
né risultano invece documentate specifiche ragioni atte a legittimare una diversa quantificazione del compenso professionale così maturato. Tanto, anche tenuto conto dell'accoglimento solo parziale delle istanze dell'odierno appellante.
Pertanto, nonostante l'assenza di specifica motivazione sul punto da parte del giudice di prime cure, la liquidazione delle spese di lite deve ritenersi senz'altro corretta.
Non resta che disciplinare le spese di lite del presente grado di giudizio.
Sotto tale profilo, il limitatissimo accoglimento delle doglianze dell'odierno appellante, integra la sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni legittimanti l'integrale compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio (Cass. Civ., SS.UU., 31.10.2022, n. 32061).
Va confermata, per il resto, la statuizione del primo grado di giudizio in punto di regolazione delle spese di lite, giacché l'accoglimento parziale dell'appello non ha comportato alcuna specifica necessità di rimodulare tale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nell'interesse di , nei confronti Parte_1 della , nella qualità di impresa deSInata per la Regione Campania alla Controparte_1 gestione dei sinistri a carico del F.G.V.S., nonché della , in proprio e di Controparte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 208/2018 emessa dal Giudice di Pace di Eboli (SA), con atto di CP_2
citazione ritualmente notificato, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie, in parte, l'appello e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna la e , in solido tra loro, al pagamento, in favore del SI. Controparte_1 Controparte_2
dell'importo di € 1.617,18 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, Parte_1 di cui € 763,70 a titolo di risarcimento del danno biologico permanente ed € 853,48 a titolo di risarcimento del danno da invalidità temporanea, oltre rivalutazione ed interessi come indicato in parte motiva;
2) conferma, per il resto, l'impugnata sentenza;
3) compensa integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in Salerno, il 20.5.2025.
Il giudice
Dott. Giuseppe Barbato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado iscritta al ruolo al n. 8410/2018 R.G., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 208/2018, emessa dal Giudice di Pace di Eboli (Sa), vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta mandato rilasciato a margine dell'atto di Parte_1 comparsa di costituzione e risposta del primo grado di giudizio, dall'avv. Michele Marino, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via B. Freda n. 50;
APPELLANTE
E
“ , nella qualità di impresa deSInata per la Regione Campania alla Controparte_1
gestione dei sinistri a carico del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura alle liti per notaio el 18.12.2014, rep. n. 186905, dall'avv. Raffaele Per_1
Boninfante, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gianluca Divitiis sito in Salerno, alla via Piazza Sedile Campo n. 10;
APPELLATA
E
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
E
“ , evocata in giudizio in proprio. Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza del 11/12/2024, le parti costituite rassegnavano le proprie conclusioni come da rispettive note scritte (cfr., per l'appellante, la nota del 10/12/2024; per l'appellata costituita, la nota del 6/12/2024), qui da intendersi integralmente riportate e trascritte
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione notificato ritualmente notificato, proponeva appello avverso Parte_1
la sentenza n. 208/2018 del 26.2.2018, depositata in pari data e non notificata, emessa dal Giudice di
Pace di Eboli.
Ed invero, l'odierno appellante esponeva che la SI.ra , con atto di citazione Controparte_2
ritualmente notificato, lo aveva convenuto in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Eboli (SA) al fine di conseguire il risarcimento dei danni patiti con riguardo al veicolo di tipo Lancia Ypsilon tg.
DF322MG, subiti in occasione del sinistro verificatosi in data 26.2.2015, alle ore 12:55 circa, in
Battipaglia (SA), all'incrocio tra via Campania e viale Monte Rosa via Aldo Moro.
La stessa evidenziava che, in tali circostanze, il SI. , quale conducente, nonché proprietario PT del motociclo tipo Vespa Piaggio tg. AC09100, nell'effettuare una manovra di sorpasso sul lato destro della carreggiata, collideva con il veicolo condotto, in tali circostanze, dal SI. Parte_2 urtandolo nella fiancata destra, nel mentre quest'ultimo si immetteva nel viale Monte Rosa.
Evidenziando che il motociclo di controparte era sprovvisto di copertura assicurativa, concludeva instando affinché fosse dichiarato che il sinistro per cui è causa si era verificato per esclusiva responsabilità del SI. , e per l'effetto, chiedeva la condanna della Parte_1 Controparte_1
quale impresa deSInata in Campania per il Fondo vittime della strada, al risarcimento dei danni quantificati nella somma di € 831,52, ovvero nella somma minore o maggiore accertata in corso di causa, contenuta entro la somma di € 1.000,00, con vittoria delle spese di lite da attribuirsi al procuratore antistatario.
Così instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta del 20.3.2017, si costituiva in giudizio la , quale impresa deSInata ex art. 283 d.lgs. n. 209/2005, alla Controparte_1 gestione del F.G.V.S., che contestava integralmente l'avverso dedotto sia in ordine all'an che al quantum debeatur spiegando azione di rivalsa nei confronti del responsabile civile, PT
, nell'ipotesi di condanna alla refusione dei danni all'attrice.
[...]
Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda, e in subordine chiedeva la riduzione del quantum nei limiti del giusto e del provato, con vittoria delle spese di lite.
Così instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta del 20.3.2017, si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente che il motociclo condotto dallo stesso Parte_1 fosse, al momento del sinistro per cui è causa, assicurato presso la compagnia
[...]
, polizza n. 103065505, stipulata in data 14.5.2014, e con scadenza entro la stessa Controparte_3 data dell'anno successivo. Nel merito, parte convenuta contestava che il sinistro oggetto di causa si fosse verificato nelle modalità descritte dalla SI.ra . CP_2
In particolare, esponeva che il SI. conducente della Lancia Ypsilon di proprietà Parte_2
della SI.ra , il quale proveniva da via Adige con direzione via Monte Rosa, ometteva di CP_2
fermarsi al segnale di Stop, finendo per impattare con il motociclo condotto dal SI. , che PT riportava danni quantificati nella somma di € 2.978,17.
In conseguenza del sinistro, l'odierno appellante rovinava in terra e subiva lesioni personali per cui era necessario il trasporto presso il presidio ospedaliero di Battipaglia. Di poi, a seguito di visita medico-legale di parte veniva accertato un danno biologico del 2%, una ITT al 100% di 6 giorni, ed una ITP al 50% di 54 giorni.
Tanto premesso, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della Controparte_4
, compagnia assicurativa dell'originaria attrice, chiedendo, in via riconvenzionale, che fosse
[...] accertata l'esclusiva responsabilità della SI. ra nella causazione del sinistro oggetto di causa, Pt_2
con conseguente condanna della SI. , quale proprietaria del veicolo Lancia Ypsilon, in solido CP_2 con la , al risarcimento dei danni patiti, quantificati nella somma di € 5.128,14, Controparte_1
ovvero nella minore o maggiore somma accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazioni dal giorno del sinistro fino al soddisfo.
Nel merito, instava per il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria di spese di lite.
Autorizzata la chiamata in causa richiesta dal convenuto, la rimaneva Controparte_1 contumace. Inoltre, all'udienza del 14.4.2016, anche parte attrice veniva autorizzata alla chiamata in causa del predetto ente assicurativo, in proprio, che pure rimaneva contumace.
Svolta l'istruttoria orale, all'udienza del 15.1.2018, la causa veniva infine trattenuta per la decisione.
Con sentenza n. 208/2018, il Giudice di Pace di Eboli, ritenendo che i conducenti dei veicoli convolti nel sinistro avessero concorso, rispettivamente nella misura del settanta percento (Lancia Ypsilon) e del trenta percento ( ), a cagionare l'evento dannoso in applicazione dell'art. 2054, I e CP_5
II comma c.p.c., accoglieva parzialmente la domanda della SI.ra e condannava la CP_2 [...]
, nella qualità di impresa deSInata per la gestione del F.G.V.S., al pagamento in favore CP_1 dell'attrice della somma di € 312,90, a titolo di spese professionali, dichiarandole compensate per l'ulteriore 70%.
Ancora, accoglieva parzialmente la domanda di , e per l'effetto condannava la Parte_1
ed , in solido tra loro, al pagamento in favore del della Controparte_1 Controparte_2 PT somma di € 1.844,29, oltre interessi e rivalutazione, nonché al pagamento delle spese di lite in complessivi € 762,30. Sicché, impugnava la predetta sentenza deducendo l'incongruità della Parte_1
quantificazione del danno patrimoniale in relazione ai danni subiti con riguardo al motociclo Vespa
Piaggio, nonché, del danno biologico non patrimoniale operata dal giudice di prime cure.
Sotto tale specifico profilo, lamentava l'erronea quantificazione del danno così patito, tenuto conto dell'accertamento del danno biologico riconosciuto per l'importo pari all'1,5%.
Contestava inoltre il mancato riconoscimento, da parte del giudice di prime cure, della componente di sofferenza morale da lui patita in conseguenza del sinistro, che avrebbe invece meritato un'autonoma considerazione mediante una liquidazione quantificata in € 536,21 corrispondente ad
1/4 dell'intero danno biologico.
Infine, si doleva dell'illegittima liquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, quantificate nella misura complessiva di € 762,30, importo ritenuto incongruo rispetto all'attività effettivamente espletata dal difensore e descritta in apposita nota spese depositata in atti, con richiesta di liquidazione della somma di € 905,80, oltre maggiorazione del 15%, CNAP ed IVA, disattesa senza motivazione del Giudice di Pace.
Tanto premesso, concludeva instando perché, in accoglimento del proposto gravame e in riforma dell'impugnata sentenza, e la fossero condannate, in solido Controparte_2 Controparte_1 tra loro, al pagamento, in favore dell'appellante, dell'intera somma di € 2.483,26, a titolo di risarcimento di tutti i danni da lui subiti in conseguenza del sinistro oggetto di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento fino al soddisfo. Ancora, instava per la condanna della SI.ra e della , al pagamento delle competenze professionali CP_2 Controparte_1 sostenute nel primo grado di giudizio per la somma di € 905,80, con vittoria delle spese di lite da attribuirsi al procuratore antistatario.
Così instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione del 25.3.2019, si costituiva in giudizio la , contestando la fondatezza degli avversi motivi di gravame ed instando per Controparte_1 il rigetto dell'appello, con vittoria di spese di lite.
Revocata l'ordinanza del 17.4.2019, con cui veniva dichiarata la contumacia della SI.ra
[...]
, veniva dichiarata la nullità della notificazione dell'atto d'appello nei confronti di CP_2 quest'ultima. Di poi, acquisita la documentazione meglio descritta in sede di verbale d'udienza del
16.11.2023, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, da ultimo, all'udienza del
11.12.2024.
Disposta la sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva introitata in decisione con ordinanza del 30.12.2024, così concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione. In linea preliminare, va rilevata la tempestività dell'impugnazione: ed invero, a fronte della pubblicazione della sentenza in data 26.2.2018, l'atto di citazione in appello veniva spedito per la notifica in data 26.9.2018.
Sempre in via pregiudiziale, va rilevata l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. del presente gravame.
Sotto tale specifico profilo, invero, va ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui il disposto di cui all'art. 342 c.p.c., a seguito della modifica apportata con d.l. n. 83/2012, conv. in l. n. 134/2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, e con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
In tal senso, non occorrono particolari formule sacramentali, né tantomeno la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto del fatto che l'appello continua a mantenere la sua natura di impugnazione a critica libera (Cass. Civ., SS.UU., 16.11.2017,
n. 27199).
Nel caso di specie, dal tenore complessivo dell'atto di impugnazione emerge in maniera inequivoca come siano stati prospettati da parte dell'odierno appellante le specifiche doglianze avverso i punti della sentenza oggetto di contestazione, con contestuale esposizione delle ragioni critiche sottese alla motivazione dello stesso provvedimento giurisdizionale.
Inoltre, alcun dubbio può porsi in merito all'ammissibilità, ai sensi dell'art. 113, II comma e 339, III comma c.p.c., dell'impugnazione: sotto tale profilo, infatti, l'originaria domanda risarcitoria aveva ad oggetto il pagamento della somma sino ad € 5.200,00, così dovendosi senz'altro escludere che la predetta sentenza fosse stata emessa secondo equità.
Sempre in via pregiudiziale, va altresì revocata l'ordinanza del 4.5.2022, con la quale veniva dichiarata la nullità della notificazione dell'atto di appello nei confronti della SI.ra . Controparte_2
Si è invero avuto modo di rilevare che tale notifica veniva effettuata nelle forme di cui al combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 7 l. n. 890/1982.
Più in particolare, l'avviso di ricevimento attinente alla predetta notifica risultava sottoscritto, con riguardo allo spazio relativo alla “firma del destinatario o della persona abilitata”, da tale SInora
, come è altresì dato evincere anche dall'indicazione in stampatello di tale nome pure Persona_2
riportato nel predetto spazio.
La notifica, inoltre, era effettuata presso i procuratori costituiti per conto dell'originaria attrice
( e avv. Lucia Muscariello), presso lo studio legale sito in Battipaglia Controparte_6 (SA), alla via Serroni n. 46. Cionondimeno, non risultava barrata alcuna casella attinente alla specifica identificazione del destinatario della raccomandata.
Dagli allegati alle note del 30.5.2023 e del 12.12.2023 depositate da parte appellante, risulta anzitutto la corrispondenza a mezzo pec intercorsa tra l'avv. Marino e l'avv. risulta Controparte_6 documentato l'inoltro delle pec all'indirizzo corrispondente a Email_1
quello indicato dal medesimo procuratore in sede di atto di citazione per il primo grado di giudizio, nonché le mail di risposta provenienti da tale indirizzo. Più in particolare, dal messaggio di posta elettronica del 13.5.2022 proveniente dal predetto indirizzo, era precisato che “la SI.ra Per_2
è mia madre. Saluti. . Risulta in atti anche ulteriore dichiarazione,
[...] Controparte_6 digitalmente sottoscritta da parte dell' “avv. , in cui si precisava che la notifica Controparte_6 dell'atto di appello era stata ritirata a mani “da mia madre in data 27.9.2018”. Persona_2
Risulta altresì versato in atti il certificato di stato di famiglia attestante che presso il diverso indirizzo di via Serroni n. 18, in Battipaglia (SA), era iscritta la famiglia composta dai seguenti componenti:
n. il 6.1.1950; , n. il 23.5.1952; n. il 19.11.1981; Persona_3 Persona_2 Controparte_6
n. il 19.11.1981. Persona_4
Dai documenti in esame, pertanto, risulta sufficientemente provato che l'effettiva consegnataria dell'atto di citazione in appello fosse la SI.ra , madre dell'avv. Persona_2 Controparte_6 presso cui era domiciliata la SI.ra . Alcun dubbio può porsi in merito all'utilizzabilità Controparte_2
di tali documenti, di formazione sopravvenuta e finalizzati al mero riscontro della validità della notifica dell'atto di appello, in alcun modo attinenti, pertanto, agli elementi costitutivi della domanda risarcitoria.
Ne consegue, quindi, da un lato, come non sussista il requisito dell'incertezza assoluta nell'individuazione della persona a cui fu fatta la notifica, ai sensi dell'art. 160 c.p.c. (ex plurimis,
Cass. Civ., Sez. VI, 8.5.2014, n. 10030); per altro verso, a fronte della ricezione dell'atto da parte della madre del destinatario, deve ritenersi senz'altro riscontrato il requisito della convivenza, sia pure temporanea, della stessa, con il destinatario (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. V, 29.11.2017,
n. 28591).
A fronte di tali SInificativi elementi di prova, pertanto, la notifica dell'atto di appello nei confronti della SI.ra si è validamente perfezionata. Controparte_2
Occorre a questo punto soffermarsi, nel merito, sulle doglianze formulate da parte dell'odierno appellante.
Ed invero, deve evidenziarsi come alcuno specifico motivo di impugnazione, sia pure incidentale, veniva formulato con riguardo non solo all'effettiva fondatezza della domanda risarcitoria formulata da parte dell'odierno appellante, ma anche con riguardo alla quantificazione del suo concorso di responsabilità nella verificazione del fatto oggetto di contestazione.
Ne consegue, pertanto, come in questa sede dovrà esclusivamente aversi riguardo alle doglianze attinenti alla quantificazione dei danni così patiti da parte dell'odierno appellante.
Quanto al primo motivo d'appello, il SI. deduceva l'incongruità della quantificazione da PT
parte del Giudice di prime cure dei danni patiti con riguardo al motociclo Vespa Piaggio tg. AC09100,
a seguito del sinistro per cui è causa, in ragione del fatto che, a fronte di un preventivo di spesa di €
965,17, il giudice di prime cure provvedeva alla liquidazione della somma di € 500,00.
Va al riguardo evidenziato, in linea di principio, che il preventivo di spesa non è dotato, a differenza di una fattura in senso proprio, di un'autonoma efficacia probatoria: ne consegue, pertanto, che lo stesso non appare idoneo, di per sé solo, a riscontrare l'effettivo esborso delle somme necessarie per le riparazioni (Cass. Civ., Sez. III, 26.6.2024, n. 17670).
Tanto premesso, tenuto conto del fatto che il motociclo risultava immatricolato nell'anno 1983, e pertanto del presumibile valore del motociclo all'epoca dei fatti, nonché dei danni evidenziati dalla produzione fotografica, risulta equa la quantificazione del danno nell'importo di € 500,00.
Né risultano dedotti ulteriori elementi di prova atti a riscontare l'esistenza di conseguenze pregiudizievoli più gravi.
Ancora, l'appellante lamentava la mancata considerazione di alcune voci di spesa tra le quali: i costi sostenuti per la reimmatricolazione di un veicolo similare;
i costi necessari alla demolizione;
ed infine, i costi necessari per la ricerca sul mercato di un veicolo analogo.
Va rilevata la genericità delle deduzioni di parte appellante, non potendo pertanto riconoscersi la liquidazione del danno attinente alla spesa dovuta per l'immatricolazione di altro motociclo della stessa marca e modello.
Da un lato, infatti, non v'è prova di tale esborso, né tantomeno dell'avvenuta demolizione del predetto veicolo;
per altro verso, e a tutto voler concedere, avuto riguardo alla complessiva entità dei danni così riscontrati, deve evidenziarsi come l'importo così riconosciuto a titolo di danno patrimoniale debba ritenersi senz'altro idoneo a computare anche tali costi.
Ne consegue il rigetto del primo motivo di appello.
Con il secondo motivo di impugnazione, l'odierno appellante si doleva dell'erronea liquidazione del danno biologico permanente, mentre “l'invalidità temporanea totale e parziale è correttamente liquidata” (cfr. pag. 5 dell'atto di appello); riteneva altresì sussistenti i presupposti per la liquidazione della personalizzazione a titolo di sofferenza morale.
Più in particolare, era dedotta l'erronea liquidazione del danno biologico accertato nella percentuale dell'1,5%. Sul punto, occorre rilevare come dalla documentazione medica in atti, ed in particolare dal referto del pronto soccorso dell'Ospedale di Battipaglia (Sa) del 26.2.2015, si riscontrava che l'odierno appellante avesse riportato “una contusione alla spalla sinistra”.
Più in particolare, a seguito di esami diagnostici si accertava la “rottura dei legamenti conoide e trapezoide con lussazione e versamento in articolazione acromion-claveare; lesione di II grado di circa 2 cm dell'inserzione prossimale del ventre laterale del deltoide, con diffuso edema fasciale anteriore;
lesione I grado dell'inserzione acromiale del trapezio. Area di sofferenza, apparentemente neurogena, del ventre posteriore del muscolo deltoide. Da valutare con esame neurologico o eventuale RM a distanza di 40 gg. borsite subacromiondeltoidea. Nella norma le formazioni tendinee della cuffia dei rotatori. T. del capo lungo bicipite in sede, lievemente tendinosico. Non evidenzia, nei limiti risolutivi della metodica non artrografica, di lesione del cercine glenoideo e capsulo- legamentose. Modesta falda di versamento articolare gleno-omerale e nella guaina del CLB”.
Tali postumi così accertati integravano, secondo la valutazione del Giudice di prime cure, un danno biologico permanente valutabile nella misura complessiva dell'1,5%: a cui faceva seguito l'applicabilità della tabella delle micropermanenti ratione temporis applicabile, aggiornata alla tabella del Decreto del Ministero Sviluppo economico del 17.7.2017.
Veniva quindi riconosciuto, in favore del SI. , la somma di € 850,00, a titolo di risarcimento PT per il danno biologico da invalidità permanente, escludendosi l'ulteriore personalizzazione nella misura massima del 20%, prevista dall'art. 139, comma III, D.lgs. n.209/2005, non risultando emerse nel giudizio circostanze di fatto tali da permettere tale operazione.
Sotto tale profilo, alcuno specifico motivo di gravame veniva dedotto con riguardo alla correttezza dell'accertamento di tale percentuale di danno biologico permanente, che, pertanto, non può essere oggetto di rivalutazione in questa sede.
Deve rilevarsi che, venendo in giuoco la sussistenza di lesioni micropermanenti derivanti da un sinistro stradale, il relativo parametro di liquidazione del danno così patito risulta essere normativamente positivizzato, alla stregua della tabella prevista dall'art. 139, IV comma d.lgs. n.
209/2005.
Applicando pertanto la suddetta tabella, risulta l'effettiva erroneità della quantificazione compiuta dal Giudice di prime cure quanto al calcolo del valore da riconoscere al danno biologico permanente pari all'1,5%.
Ed invero, adottando la quantificazione media tra il valore dell'uno percento (€ 578,73) e del due percento (€ 1.273,20) con riguardo ad una persona di età di sessantasei anni al momento del sinistro, risultava effettivamente che l'importo corrispondente al danno biologico così patito, ammontasse ad
€ 925,97. L'appello è, quindi fondato, in parte qua.
Per altro verso, tenuto conto della vigente delle nuove tabelle adottate con D.M. 16.7.2024, dovrà aversi riguardo ai valori così maggiorati (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 22.11.2019, n. 30516).
Sicché, avuto riguardo al valore medio tra quello dell'uno percento (€ 682,06) e quello del due percento (€ 1.500,52), verrà in rilievo l'importo di € 1.091,29; dovrà infine applicarsi la decurtazione della quota del trenta percento, così ottenendosi il valore complessivo pari ad € 763,70.
Il predetto importo non può essere incrementato, in un'ottica di personalizzazione del danno, alla luce del principio contenuto nel comma 3 dell'art. 139 d.lgs. n. 209/2005, senz'altro applicabile ratione temporis (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. III, 11.11.2019, n. 28994).
Tale disposizione, infatti, prevede che, qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno può essere aumentato dal giudice con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato fino al venti percento.
Nel caso di specie non risulta in alcun modo allegata, prima ancora che provata, la circostanza che la menomazione in esame abbia inciso in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali, ovvero abbia cagionato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità patita da parte dell'appellante. ex plurimis, Cass. Civ., Sez. VI, 4.3.2021, n. 5865). Tra l'altro, deve rilevarsi la modesta entità delle lesioni riscontrate, in alcun modo idonee a riscontrare l'esistenza di una specifica sofferenza in parte qua. Né venivano offerti da parte dell'odierno appellante SInificativi elementi di prova atti, per contro, a riscontrare la sussistenza della sofferenza morale nel caso di specie.
Va pertanto confermata la statuizione del giudice di prime cure con riguardo a tale motivo di doglianza.
Ne consegue, pertanto che, trattandosi di debito di valore, va preliminarmente rilevato che, quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale, essendo stata la liquidazione effettuata all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla data del sinistro (26.2.2015), e rivalutata anno per anno secondo gli indici I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (Cass. Civ., SS.UU., 17.2.1995, n. 1712), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 26.2.2015, fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, che segna la conversione del debito di valore in debito di valuta, sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo.
Alcuna specifico motivo di impugnazione veniva invece dedotto con riguardo al danno da inabilità temporanea, che veniva complessivamente liquidato in € 1.218,88. Sicché, tenuto conto del grado di corresponsabilità del SI. (pari al trenta percento), si otteneva il complessivo importo pari PT ad € 853,48. Tale valutazione deve essere confermata pertanto in questa sede.
Quanto alla doglianza attinente all'erronea regolazione delle spese del primo grado di giudizio occorre anzitutto ribadire che, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, in presenza di nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione dei compensi, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione della riduzione o eliminazione delle voci da lui operata;
onere che si traduce nell'esporre le ragioni di fatto e diritto della pronuncia in modo conciso, ovvero, succinto ma non nel dovere di rispondere esplicitamente e pedissequamente ad ogni singola indicazione (Cass. Civ., Sez. II, 27.7.2023, n. 22762).
Ancora, si è avuto modo di precisare che l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo ed il massimo dei parametri previsti, sia senz'altro consentito, mentre è necessaria la motivazione allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere (Cass. Civ., Sez. II, 5.5.2022, n. 14198).
Nel caso di specie, invero, premesso che non risulta oggetto di contestazione la circostanza che lo scaglione di riferimento attenesse ai valori compresi tra € 1.101,00 ed € 5.200,00, l'importo liquidato nel primo grado di giudizio, pari ad € 762,30, per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. era ricompreso tra i valori minimi (€ 671,00, oggi € 633,00) ed i medi (€
1.205,00, oggi € 1.265,00) del D.M. n. 55/2014 ratione temporis applicabile all'epoca dell'emissione della sentenza, non risultando ancora in vigore il D.M. n. 147/2022.
Tale importo risulta adeguato rispetto all'attività professionale svolta nel predetto giudizio, tenuto conto della complessità della natura giuridica delle questioni dedotte per conto dell'originaria parte attrice, nonché delle attività concretamente espletate in quella sede;
né risultano invece documentate specifiche ragioni atte a legittimare una diversa quantificazione del compenso professionale così maturato. Tanto, anche tenuto conto dell'accoglimento solo parziale delle istanze dell'odierno appellante.
Pertanto, nonostante l'assenza di specifica motivazione sul punto da parte del giudice di prime cure, la liquidazione delle spese di lite deve ritenersi senz'altro corretta.
Non resta che disciplinare le spese di lite del presente grado di giudizio.
Sotto tale profilo, il limitatissimo accoglimento delle doglianze dell'odierno appellante, integra la sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni legittimanti l'integrale compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio (Cass. Civ., SS.UU., 31.10.2022, n. 32061).
Va confermata, per il resto, la statuizione del primo grado di giudizio in punto di regolazione delle spese di lite, giacché l'accoglimento parziale dell'appello non ha comportato alcuna specifica necessità di rimodulare tale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nell'interesse di , nei confronti Parte_1 della , nella qualità di impresa deSInata per la Regione Campania alla Controparte_1 gestione dei sinistri a carico del F.G.V.S., nonché della , in proprio e di Controparte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 208/2018 emessa dal Giudice di Pace di Eboli (SA), con atto di CP_2
citazione ritualmente notificato, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie, in parte, l'appello e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna la e , in solido tra loro, al pagamento, in favore del SI. Controparte_1 Controparte_2
dell'importo di € 1.617,18 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, Parte_1 di cui € 763,70 a titolo di risarcimento del danno biologico permanente ed € 853,48 a titolo di risarcimento del danno da invalidità temporanea, oltre rivalutazione ed interessi come indicato in parte motiva;
2) conferma, per il resto, l'impugnata sentenza;
3) compensa integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in Salerno, il 20.5.2025.
Il giudice
Dott. Giuseppe Barbato