Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/04/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2033 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Roberto Senis, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Valentina Senis, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 30/07/2005, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di RR, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 CP_1
dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. i coniugi , nato in [...] il [...], ivi residente Parte_1 nella via Umberto I n. 66 int. 2 (C.F. ) e , C.F._1 CP_1 nata in [...] il [...], residente in [...] int. 2 (C.F. ), vivranno separati, con l'obbligo del mutuo C.F._2 rispetto e saranno liberi di stabilire la propria residenza ove riterranno più opportuno.
2. i coniugi chiedono che il Tribunale di Cagliari Voglia affidare i figli minorenni
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e Persona_1 C.F._3
, nato a [...] il [...] (C.F. ) Persona_2 C.F._4 congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali dovranno continuare a ricevere da entrambi cura, educazione ed istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare anche con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
3. I coniugi adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per i figli tra cui le scelte educative e scolastiche, cure mediche, partecipazione ad attività extrascolastiche, attività sportive e ricreative.
Pag. 2 di 4 Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la potestà separatamente.
I genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo.
4. Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione presso la madre, e diritto per il padre di tenere i figli , nato a [...] il [...] Per_1
(C.F. ) e , nato a [...] il [...] (C.F. C.F._3 Per_2
) con sé ogniqualvolta lo desideri compatibilmente con le C.F._4 esigenze scolastiche, ludiche e ricreative dei bambini.
5. Durante le vacanze estive, da concordare preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno, e potranno stare con ciascun genitore per 15 giorni Per_1 Per_2 anche non consecutivi (in caso di coincidenza del periodo feriale dei coniugi, si darà prevalenza agli interessi del genitore non collocatario), mentre in occasione delle festività pasquali per due giorni consecutivi e, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze natalizie dal 24 al
31 dicembre, ovvero dal 1° al 6 gennaio alternativamente con ciascun genitore.
Tale diritto di visita così come sopra stabilito, dovrà essere modulato sempre rispetto alle volontà del minore e nel rispetto del suo preminente interesse.
6. Determinare a carico di a titolo di contributo di Parte_1 mantenimento dei figli, un assegno mensile dell'importo di € 200,00 (euro duecento/00) con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, con decorrenza dal momento del deposito del ricorso introduttivo del giudizio, e da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese;
disporre che i genitori concorrano nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie, individuate secondo le linee guida previste dal CNF.
I coniugi si assumono l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località, quando hanno con sé i minori.
7. Si conviene che l'assegno unico spettante per i figli, venga percepito al 100% da
CP_1
8. I coniugi dichiarano che ciascuno provvederà al proprio mantenimento e nulla è richiesto e dovuto tra le parti.
9. A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, i coniugi convengono consensualmente di sciogliere la comunione legale dei beni.
10. Anche al fine di regolamentare e definire i loro rapporti economici, i coniugi convengono che la casa coniugale ubicata in RR (SU) nella via Umberto I n.
Pag. 3 di 4 66 int. 2, di proprietà del sig. , venga assegnata al Parte_1 medesimo ove continuerà a mantenere la propria residenza.
11. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro e si scambiano reciprocamente il consenso per l'espatrio, consentendo l'inserimento dei figli nei documenti e si impegnano a comunicare reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambio di residenza o di domicilio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 17/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4