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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/02/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 231/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA seconda sezione civile
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Cristina Salvadori Presidente
Dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere
Dott. Pietro Iovino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 231/2023 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giulio Eugenio Maria Ferruti e Concetta Balestra ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Leonarda Genna, sito in Bologna, in Via della
Zecca n. 2;
-Appellante- contro
C.F. ) TE P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Odile Danesi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Piero Gozzi, sito in Rimini, in Via D. Anghera n. 28;
-Appellata-
AD OGGETTO: LESIONE PERSONALE -
CONCLUSIONI: come da note scritte per l'udienza del 09.04.2024:
APPELLANTE: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, presi gli opportuni provvedimenti, con qualsiasi statuizione in rito e di merito, in via principale rigettare l'appello interposto da avverso la sentenza Parte_1 n. 28/2023 resa dal Tribunale di Rimini nella causa R.G. n. 2368/2018, in quanto inammissibile, improponibile e, comunque, infondato per i motivi tutti spiegati in Comparsa di costituzione, qui integralmente richiamati anche ai sensi dell'art. 346 cpc, per l'effetto confermare la sentenza n. 28/2023 resa inter partes ovvero in via alternativa, ma con effetti pagina 1 di 9 equivalenti, in ogni caso rigettare qualsivoglia domanda svolta contro la soc. appellata che va mandata assolta siccome esente da responsabilità. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'odierno gravame e dunque di accertamento di responsabilità e/o corresponsabilità della società appellata, limitare il risarcimento del danno eventualmente riconosciuto negli stretti limiti del giusto e del rigorosamente provato. Sempre e comunque, previa valutazione, accertamento e quantificazione del grado di incidenza concausale (preponderante, maggioritario ovvero quantomeno paritetico) ravvisabile nel comportamento tenuto nell'occorso da parte della stessa appellante ai sensi degli artt. 1227 e 2056 cc, da decurtarsi pro-quota dalla liquidazione definitiva del danno. Parte_1 In ogni caso con vittoria di spese, funzioni e onorari”.
APPELLATA: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna in riforma della sentenza n. 28/2023 emessa dal Tribunale di Rimini, nell'ambito del giudizio avente R.G. n. 2368/2018, e pubblicata il 17.01.2023 ‐ notificata in data 18.01.2023 ‐, se ritenuto del caso previa escussione dell'ulteriore teste generalizzato dall'attrice, oggi appellante, in Testimone_1 primo grado, accertare e dichiarare la responsabilità della società appellata proprietaria dell'Hotel Controparte_2 Royal Plaza di Rimini, per i fatti dedotti in causa;
per l'effetto, condannarla a risarcire la sig.ra nella Parte_1 seguente misura, o in quella diversa che dovesse ritenersi equa: Danno biologico: ‐ Euro 29.784,00 per I.P. come stimata in sede di C.T.U. (14,5%); ‐ Euro 7.177,50 per I.T. come indicata in sede di C.T.U.; ‐ Il tutto con una personalizzazione per sofferenza interiore e fisica (danno morale) ‐ da ritenersi attestata dalle documentate sedute di psicoterapia e comunque intuibilmente implicita, anche in via presuntiva, in una macropermanente che ha colpito un soggetto particolarmente anziano e già portatore di handicap deambulatori ‐ nella misura non inferiore ad 1/3. Danno patrimoniale: ‐ Euro 1.162,00 per spese di cura ritenute congrue in sede di C.T.U.; ‐ Euro 2.218,00 per spese terapeutiche successive all'espletamento della C.T.U. in primo grado;
‐ Euro 1.000,00 per spese di trasporto in ambulanza dell'infortunata da Rimini al domicilio nel milanese;
‐ Euro 400,00 + IVA per spese di C.T.U.; ‐ Euro 786,00 per contributo unificato e marca giudizio di primo grado;
‐ Con liquidazione equitativa dei costi di badanza attuali e futuri, in ragione della media prevista dal relativo tariffario contrattuale nazionale (euro 15/h). Il tutto maggiorato di rivalutazione ed interessi e con condanna alle spese del doppio grado di giudizio”.
LA CORTE
Udita la relazione della causa fatta dal Consigliere relatore Dott. Pietro Iovino, letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. conveniva in giudizio la società in persona del legale Parte_1 TE rappresentante pro tempore, quale proprietaria dell'Hotel Royal Plaza di Rimini, al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro occorsole in data 24.04.2017.
Nel proprio atto di citazione la riferiva che in tale data – all'epoca ottantacinquenne – Pt_1 attraversava la porta scorrevole a doppio telaio per uscire dalla hall dell'Hotel Royal Plaza di Rimini allorché tale porta, verosimilmente per un malfunzionamento della fotocellula, si chiudeva determinandone lo schiacciamento;
a seguito del sinistro la riportava lesioni personali. Pt_1
Chiedeva, dunque, fosse accertata la responsabilità del convenuto per il fatto occorsole e la condanna dello stesso al risarcimento dei danni.
B. Si costituiva in giudizio la società contestando ogni addebito di TE responsabilità sia in ordine all'an che al quantum; chiedeva, quindi, il rigetto delle richieste attoree e, in subordine, in caso di accoglimento, la riduzione del quantum richiesto.
C. La causa, espletata l'istruttoria orale, dedotta ed ammessa la CTU medico legale sulla persona dell'attrice, veniva decisa a seguito di discussione orale.
D. Con sentenza n. 28/2023, il Tribunale di Rimini rigettava la domanda attorea, ritenendo come la danneggiata non fosse riuscita a dimostrare che l'evento si fosse prodotto come conseguenza naturale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla res. Il Giudice sottolineava gli evidenti deficit nella deambulazione dell'attrice, confermati dall'utilizzo del bastone, e sosteneva come non fosse stata neppure fornita sufficiente prova che la caduta fosse dipesa da un pagina 2 di 9 malfunzionamento della porta scorrevole, che si sarebbe chiusa in maniera improvvisa ed imprevista tale da provocare la caduta dell'attrice, malfunzionamento che si sarebbe verificato, da quanto emergeva, unicamente al passaggio della stessa.
E. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello , lamentando 1) l'erronea e Parte_1 lacunosa valutazione della prova e 2) la lesione del diritto di difesa di parte attrice con specifico riferimento all'onere sancito dall'art. 2697, comma I, c.c.
F. Si costituiva in giudizio la società per chiedere la conferma della Controparte_2 sentenza, deducendo l'infondatezza e l'irrilevanza del gravame, coltivando per scrupolo defensionale tutte le deduzioni, eccezioni ed allegazioni svolte nel giudizio di primo grado e formulando conclusioni anche in via subordinata in ordine al quantum.
G. All'esito delle conclusioni, precisate dalle parti con note scritte per l'udienza del 09.04.2024, la Corte tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella estensione massima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante affida le proprie censure a due motivi, contenenti più ragioni.
1.1 Con il primo motivo lamenta preliminarmente la gestione sommaria della causa da parte del primo Giudice, ritenendo che quest'ultimo avesse adottato, in sede di valutazione della prova, l'inappropriato e rigido criterio penalistico dell'al di là di ogni ragionevole dubbio in luogo di quello civilistico del più probabile che non. Nel merito, allega come la claudicanza e l'uso del bastone da parte dell'infortunata – argomenti utilizzati da parte convenuta per sostenere che la caduta fosse avvenuta per fatto proprio –fossero circostanze del tutto irrilevanti a fini decisori, sia perché nel deficit fisico in sé non possono individuarsi né una condizione colposa del danneggiato (art. 1227 c.c.) né una sorta di presunzione d'infortunio per fatto proprio, sia perché non era stato raccolto alcun elemento istruttorio che potesse deporre per una caduta dell'attrice autonoma o, comunque, estranea al movimento della porta automatica dell'Hotel.
Sostiene, inoltre, come a supporto della propria ricostruzione del sinistro, della prova del rapporto eziologico tra l'azione della porta automatica e la caduta e, dunque, della responsabilità ex art. 2051 c.c. della convenuta, ci siano le due testimonianze, della teste e della teste , a Tes_2 Tes_3 suo dire erroneamente valutate dal primo Giudice.
1.2 Con il secondo motivo d'appello, deduce una “vulnerazione al diritto di difesa della parte” tale da comprometterne “la possibilità potenziale di assolvere al proprio onere probatorio per come attribuito e distribuito dall'art. 2697 c.c.” , avendo, il primo Giudice, da una parte, esercitato la
“facoltà” di ridurre la lista testimoniale e, dall'altra, reputato – ai fini decisori – “non compiutamente raggiunta la prova attraverso la valutazione delle sole stralciate testimonianze ammesse”.
1.3 Da ultimo, in subordine, l'appellante ritiene possano applicarsi al caso di specie altresì l'art. 1176 c.c. e l'art. 1218 c.c.
2. Orbene, da un'attenta disamina degli atti e della documentazione allegata, questa Corte ritiene fondato il primo motivo d'appello, risultandone assorbito tutto il resto.
3. Preliminare al merito è l'inquadramento giuridico della causa nell'alveo della più favorevole responsabilità ex art. 2051 c.c., a norma del quale «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito». Da ciò discende che, in termini di onere pagina 3 di 9 probatorio, il danneggiato è tenuto a provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la res custodita e l'evento lesivo ossia “soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa” (Cass.
18518/2024), mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale.
Trattasi, in particolare, del c.d. caso fortuito, ovverosia quel fattore imprevedibile ed eccezionale in grado di interporsi, fino ad interromperla, nella causalità intercorrente tra la res e l'evento lesivo. Ne consegue che “sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. 20943/2022).
3.1 Nel merito del caso de quo, contrariamente a quanto statuito dal primo Giudice, questa
Corte ritiene che la danneggiata abbia fornito la prova del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo attraverso l'espletamento dell'istruttoria orale.
Infatti, esaminando, valutando ed interpretando congiuntamente le tre deposizioni – ovverosia quella di , quella di e quella di – è Testimone_4 Persona_1 Testimone_5 possibile ottenere una ricostruzione completa e a tuttotondo di quanto in concreto avvenuto, che rende altamente verosimile l'assunto attoreo e, quindi, sussistente una prova del nesso eziologico secondo la regola di funzione “del più probabile che non”.
3.1.1 Esaminando i fatti riportati dai testi secondo un ordine logico-temporale, occorre rammentare in primis la deposizione della teste di parte convenuta, – segretaria Persona_1 dell'Hotel – la quale rispondeva affermativamente al capitolo di prova così formulato “vero che la attrice, al momento del fatto per cui è causa, si trovava ferma in piedi nella hall dell'albergo in prossimità della porta automatica dell'Hotel Royal Plaza”, riferendo come ella si trovasse in quel momento “al banco ricevimento che è posto proprio all'ingresso”.
3.1.2 Proseguendo con la ricostruzione del fatto lesivo da un altro angolo visuale, viene in rilievo la deposizione della teste di parte attrice, – amica della danneggiata e Testimone_4 presente al momento del sinistro – la quale al capitolo di prova di parte attrice “vero che, in data 24.04.2017, presso l'Hotel Royal Plaza al viale Trieste 22 in Rimini, alle ore 9:30 circa, vedevo la sig.ra attraversare la porta scorrevole automatizzata, a doppio telaio, in quel momento aperta, per uscire dalla Hall dell'albergo e rimanere schiacciata dalla porta stessa chiusasi durante il passaggio dell'anziana signora” rispondeva “la era proprio dietro di me perché stavamo andando a Pt_1 messa io sono passata attraverso la porta scorrevole aperta ma l'attrice no ed è caduta all'indietro. Infatti, la porta chiudendosi le ha fatto perdere l'equilibrio. Io ho sentito la porta che si chiudeva mi sono girata e ho visto la già caduta a terra”. Pt_1
3.1.3 Infine, la teste di parte attrice, – figlia dell'attrice – dichiarava di Testimone_5 aver visto l'intera scena, stazionando fuori dall'Hotel, proprio ad aspettare la madre, e confermava, dunque, di averla vista attraversare la porta scorrevole automatizzata e rimanerne schiacciata, essendosi la porta chiusa al passaggio della stessa – rispondendo, dunque, affermativamente al capitolo di prova di parte attrice, di cui sopra.
3.2 Orbene, alla luce delle dichiarazioni testimoniali riportate, questa Corte non comprende la ragione per la quale il primo Giudice sia giunto a ritenere non provata la tesi attorea, considerato, peraltro, come il Giudicante non abbia neppure specificamente motivato la ragione per la quale non ha pagina 4 di 9 ritenuto di dar rilievo alle dichiarazioni delle testi, limitandosi a sostenere, in ordine alla teste , Tes_2 che la stessa non avesse “assistito all'evento in sé avendo visto la già a terra” e alla Pt_1 Tes_3 che la stessa “avesse assistito all'evento pur specificando di avervi assistito dall'esterno dell'Hotel dove stava aspettando la madre”, nulla motivando in ordine alla testimonianza della Per_1
3.2.1 Questa Corte, invece, ritiene fondamentali le tre deposizioni congiuntamente valutate.
In particolare, quella della permette di comprendere perfettamente la sequenza logico- Tes_2 temporale della caduta. Infatti, la teste chiarisce 1) come la si trovasse immediatamente dopo Pt_1 lei;
2) di aver sentito la porta chiudersi dietro lei;
3) come la fosse caduta all'indietro. Pt_1
Quest'ultimo elemento, nello specifico, è eloquente, in quanto se la stessa fosse semplicemente inciampata – come vorrebbe sostenere la convenuta – verosimilmente sarebbe caduta in avanti e, invece, la caduta all'indietro suggerisce l'idea di una spinta, di una forza esterna – quale appunto la porta automatica – intervenuta a destabilizzare l'equilibrio della danneggiata, essendo, come rileva la teste , rimasta incastrata, compressa, tra le due ante scorrevoli della porta automatica e, poi, Tes_3 rilasciata all'apertura.
3.2.2 In merito alla teste , la Corte ritiene non vi sia alcuna ragione per dubitare della Tes_3 sua capacità a testimoniare e della sua attendibilità, come vorrebbe sostenere parte convenuta, laddove sostiene che, non solo, trattasi della figlia dell'attrice, ma altresì come, trovandosi fuori dall'Hotel, non potesse realmente aver contezza di quanto stesse avvenendo all'interno. Orbene, la Corte sottolinea, innanzitutto, come parte convenuta nulla abbia eccepito circa la capacità a testimoniare della Tes_3
– in quanto figlia della danneggiata – nel verbale d'udienza in cui è stata assunta la testimonianza, rammentandosi peraltro come “l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità. La parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza resa da un teste che si assume essere incapace a testimoniare deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione” (Cass. 9456/2023). Conseguentemente, tutto quanto eccepito in questa sede da parte convenuta è irrilevante.
4. A quanto detto fin qui, si aggiungano considerazioni circa due elementi posti in rilievo dal primo Giudice al fine di rigettare la domanda attorea, ovverosia 1) l'annotazione nel verbale di PS
“caduta accidentale in albergo” e 2) la discrasia tra le dichiarazioni della teste e quelle della Tes_3 teste circa la modalità di accompagnamento della danneggiata al Pronto Soccorso. Tes_2
4.1 In ordine alla prima circostanza, è bene dire che questa Corte ritiene, in generale, assolutamente irrilevante l'annotazione effettuata dai sanitari nel verbale circa la ragione del suo ingresso al PS – “caduta accidentale in albergo” – e, nello specifico, sostiene come tale annotazione sia in realtà perfettamente compatibile con quanto effettivamente avvenuto, trattandosi di una caduta accidentale, casuale, e certamente non voluta o abituale.
4.2 In ordine alla seconda circostanza, l'asserita discrasia è insussistente. Infatti, basti confrontare quanto dichiarato dalla teste , la quale ha dichiarato che la danneggiata era stata Tes_3 trasportata al PS con mezzo proprio, con quanto annotato nel verbale di PS, laddove accanto alla voce
“mezzo” veniva segnalato dai sanitari “autonomo (mezzo proprio)”. È evidente, dunque, la comprensibile confusione della teste circa tale dettaglio ininfluente sulla dinamica del sinistro. Tes_2
pagina 5 di 9 5. A tutto quanto detto, si aggiunga altresì come lo stesso CTU, Dott. Persona_2
ha sostenuto “per quanto riguarda il suddetto traumatismo, la dinamica dell'evento, dotato di
[...] sufficiente idoneità lesiva, e le evidenze cliniche emerse in occasione delle visite mediche effettuate e documentate, consentono di confermare i dati emersi nel corso della attuale visita e di dimostrarne la causalità con l'evento in esame” (CTU, pag. 26), con ciò intendendosi che le lesioni riportate dalla danneggiata – frattura di branca ileo pubica dx e frattura IX costa DX – risultavano ampiamente compatibili con le modalità della caduta, così come confermate sia dalla teste sia dalla teste Tes_2
, ovverosia dapprima di schiacciamento tra le ante della porta automatica e, poi, di caduta Tes_3 rovinosa a terra.
6. Provato, dunque, il nesso eziologico tra la res in custodia – la porta automatica – e l'evento lesivo – la caduta – questa Corte ritiene come la convenuta non abbia fornito la prova liberatoria, non avendo convincentemente dedotto la sussistenza del caso fortuito, essendosi limitata a sostenere che la caduta si fosse verificata per una causa autonoma, accollandola alla danneggiata stessa in quanto portatrice di bastone per via del deficit motorio, e che non vi fosse alcun malfunzionamento della porta scorrevole ed, infine, che quello della danneggiata fosse stato l'unico sinistro verificatosi, il tutto senza provare alcuna di queste circostanze. Si limitava, infatti, a depositare in allegato alla seconda memoria due documenti (doc. 1 e doc. 2) dai quali si sarebbe evinta, a suo dire, la prova del corretto funzionamento della porta scorrevole.
6.1 Orbene, il primo documento contiene l'attestazione di un intervento di manutenzione da parte della società nel quale si legge “abbiamo riscontrato che Controparte_3 tale porta è dotata dell'inversione di marcia in presenza di ostacoli”, riferendosi presumibilmente alla porta oggetto della causa. Tale documento, però, è inconferente ai fini del decidere in quanto riporta una data – 05.02.2019 – ampiamente posteriore rispetto a quella in cui è avvenuto il sinistro –
24.04.2017.
Il secondo documento allegato sarebbe, invece, pertinente a livello temporale, in quanto rilasciato il
02.09.2013 e, quindi, ben prima dei fatti, ma irrilevante a livello probatorio, in quanto si limita a riportare l'attestazione di rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e di sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, non specificamente riguardanti la porta automatica in oggetto. In ogni caso la conformità alla disciplina della prevenzione incendi non è circostanza dirimente nel caso di specie.
7. Per tutto quanto detto, accertato l'an, occorre adesso procedere con la disamina del quantum risarcitorio.
In proposito, l'appellante chiede il risarcimento del danno biologico permanente nella misura di
29.784,00 euro in rapporto alla percentuale di danno stimato dal CTU (14,5%) e del danno biologico temporaneo nella misura di 7.177,50 euro in rapporto ai giorni (100) di inabilità variamente stimati dal
CTU. Prosegue l'appellante chiedendo una “personalizzazione per sofferenza interiore e fisica (danno morale), da ritenersi attestata dalle documentate sedute di psicoterapia e comunque intuibilmente implicita, anche in via presuntiva, in una macropermanente che ha colpito un soggetto particolarmente anziano e già portata di handicap deambulatori – nella misura non inferiore ad 1/3”.
In ordine al danno patrimoniale, l'appellante chiede il risarcimento di 1) 1.162,00 per spese di cura, ritenute congrue in sede di CTU;
2) 2.218,00 euro per spese terapeutiche successive all'espletamento della CTU di primo grado;
3) 1.000,00 per spese di trasporto in ambulanza dell'infortunata da Rimini al domicilio nel milanese;
4) 400,00 euro + IVA per spese di CTU;
5) 786,00 per contributo unificato e pagina 6 di 9 marca giudizio di primo grado;
6) liquidazione equitativa dei costi di badanza attuali e futuri, in ragione della media prevista dal relativo tariffario contrattuale nazionale (euro 15/h).
7.1 Orbene, ai fini di un corretto accertamento – e conseguente adeguata liquidazione – del quantum risarcitorio, si ritiene corretto aderire alle conclusioni cui era pervenuto il CTU, posto che la relazione peritale appare, peraltro, immune da vizi logici o giuridici ed esaustivamente motivata, anche con puntuale risposta alle osservazioni dei CTP. In particolare, il consulente stimava il danno biologico permanente nella misura del 14-15%, l'invalidità temporanea in un periodo complessivo di 100 giorni, di cui 25 al 100%, 40 al 75% e 35 al 50% e riconosceva l'esborso di 1.162,00 euro per spese mediche.
7.2 Ciò posto, ai fini della quantificazione del danno biologico permanente, devono osservarsi i criteri stabiliti dalle Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale, aggiornate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano nel 2024, tenendo conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro (85 anni) e della percentuale di invalidità (14,5%). La somma ottenuta incrociando tali dati è pari a 34.617.00 €, di cui 26.521,00 € per la componente di danno biologico nella sua dimensione dinamico-relazionale e 8.096,00 € per la componente di danno morale – quest'ultima ritenuta congrua e comprovata anche in via presuntiva, in quanto, come correttamente allegato dall'appellante, il danno è intervenuto su un soggetto particolarmente anziano e già portatore di significativi handicap deambulatori per altra causa. Il computo è avvenuto sommando ogni voce (sia componente di danno biologico nella sua dimensione dinamico-relazione sia componente di danno morale) risultante sia dalla percentuale di invalidità del 14% sia da quella del 15% e dividendo per due al fine di ottenere la misura intermedia (14,5%).
7.3 Ai fini della quantificazione del danno biologico temporaneo, devono osservarsi i criteri stabiliti dalle Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale, aggiornate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano nel 2024, che fissano in 115,00 € il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta. Dunque, per 25 gg. di inabilità temporanea totale, il risarcimento ammonta a € 2.875,00, per 40 gg. di inabilità temporanea parziale al 75% ammonta a € 3.450,00, per 35 gg. di inabilità temporanea parziale al 50% ammonta a € 2.012,50, per un totale di € 8.337,50.
7.4 Nulla di ulteriore può essere riconosciuto, in quanto l'invocata personalizzazione non è oggetto di allegazioni specifiche in ordine all'evenienza di ulteriori danni o conseguenze lesive peculiari, che si sottraggono alla monetizzazione riconosciuta, quindi, di effetti non ricompresi nelle valutazioni economiche adoperate, posto che le Tabelle di Milano adoperate già contengono una stima del pregiudizio cd morale. Infatti, posto che non risultano allegate e men che meno provate, particolari condizioni di perdita o privazione o sofferenza particolare, aggiuntive ed ulteriori rispetto a quella normalmente conseguente alla media, che sole potrebbero giustificarle, secondo la giurisprudenza di legittimità oramai consolidata ed unanime, nessun' altra somma è dovuta per l'invocata personalizzazione.
7.5 In ordine al danno patrimoniale, questa Corte ritiene di riconoscere e liquidare esclusivamente la somma di 1.162,00 euro per spese mediche, così come ritenuta corretta e congrua dal
CTU e null'altra voce di spesa, in quanto lo stesso CTU ha così chiarito “non si ritiene sussistano ulteriori spese necessarie” (CTU, pag. 41). Inoltre, le sei fatture allegate dall'appellante all'atto d'appello, oltre ad essere di gran lunga posteriori al sinistro de quo, riportando come data il 2021, sono altresì riferite a non meglio specificate – in termini di connessione eziologica con la caduta del 2017 – seduta di psicoterapia, visita reumatologica, seduta di massochinesiterapia, visita psichiatrica. pagina 7 di 9 In merito alla richiesta risarcitoria di € 1.000,00 per spese di trasporto in ambulanza dall'Ospedale di
Rimini al domicilio della danneggiata, questa Corte ritiene di non poterla riconoscere e, dunque, liquidare, in quanto, in primis, essa è stata esclusa dallo stesso CTU, in quanto riteneva di non poterla qualificare precisamente come spesa medica, ma altresì in quanto non provata dalla parte, non essendo stata allegata alcuna fattura in proposito. Valga altrettanto per la richiesta di liquidazione equitativa dei
“costi di badanza” attuali e futuri, dei quali non si ravvisa né ne è comprovata alcuna necessità.
8. Sulle somme tutte indicate, previa ovvia devalutazione trattandosi di somme attualizzate alle
Tabelle Milanesi 2024, andranno corrisposti l'ulteriore rivalutazione, secondo gli indici ISTAT di categoria dalla data del sinistro ovvero dell'esborso effettivo in caso di spesa, alla data della presente pronuncia, e gli interessi legali, questi ultimi da calcolarsi sulle somme rivalutate anno per anno a decorrere dal sinistro (cfr. in termini Cass. SU 1712/95) fino alla presente decisione.
Infatti, trattandosi di debito di valore, va accolta la richiesta di rivalutazione monetaria, determinata secondo gli indici Istat, mirante a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era prima del fatto illecito che ha generato il danno sino alla data della decisione definitiva.
Considerato che la maggior somma così attribuita rappresenta il valore monetario del bene perduto dal danneggiato, va riconosciuto anche il danno provocato dal ritardato pagamento in misura pari agli interessi legali, facendo ricorso, al riguardo, a criteri presuntivi ed equitativi, da calcolare sulla somma via via rivalutata, (cfr., in termini, Cass. S.U. n. 1712/1995).
9. In conclusione, per tutto quanto detto, in applicazione dei principi sopra riportati e sulla base delle risultanze istruttorie, questa Corte ritiene, contrariamente a quanto statuito dal primo Giudice, che risulta provata la sussistenza del nesso causale tra la res custodita – la porta scorrevole – e la verificazione dell'evento di danno – la caduta della danneggiata e le conseguenti lesioni ed oneri economici.
Pertanto, questa Corte afferma la responsabilità esclusiva della società TE quale proprietaria dell'Hotel in cui è avvenuto il sinistro, nella causazione del sinistro ex art. 2051 c.c. Quanto esposto conduce così all'accoglimento dell'appello e alla totale riforma dell'impugnata sentenza.
10. Le spese di lite, tenuto conto delle fasi e del corrispondente scaglione di valore desunto dal decisum e dal DM 55/14 come modificato da ultimo dal DM 147/2022, applicabile ratione temporis, nonché della depositata notula, seguono la soccombenza in relazione ad entrambi i gradi di giudizio e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza n. 28/2023 del Tribunale di Rimini, disattesa e TE respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto in totale riforma della sentenza gravata, accoglie la domanda dell'odierna appellante;
- condanna la società al pagamento del risarcimento in favore di TE
, quantificato in euro 34.617,00 + 8.337,50 a titolo di danno non patrimoniale ed in Parte_1 euro 1.162,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi come indicato in parte motiva;
pagina 8 di 9 - condanna la società lla rifusione a favore di delle TE Parte_1 spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, quantificate:
a) in euro 759,00 + 27,00 per spese ed euro 7.500,00, per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, per il primo grado;
b) in euro 1.138,50 + 27,00 per spese ed euro 6.900,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, per il presente grado;
Pone le spese di CTU definitivamente in capo alla società appellata.
Deciso in Bologna il 14 gennaio 2024
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Pietro Iovino Dott.ssa Maria Cristina Salvadori
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA seconda sezione civile
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Cristina Salvadori Presidente
Dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere
Dott. Pietro Iovino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 231/2023 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giulio Eugenio Maria Ferruti e Concetta Balestra ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Leonarda Genna, sito in Bologna, in Via della
Zecca n. 2;
-Appellante- contro
C.F. ) TE P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Odile Danesi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Piero Gozzi, sito in Rimini, in Via D. Anghera n. 28;
-Appellata-
AD OGGETTO: LESIONE PERSONALE -
CONCLUSIONI: come da note scritte per l'udienza del 09.04.2024:
APPELLANTE: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, presi gli opportuni provvedimenti, con qualsiasi statuizione in rito e di merito, in via principale rigettare l'appello interposto da avverso la sentenza Parte_1 n. 28/2023 resa dal Tribunale di Rimini nella causa R.G. n. 2368/2018, in quanto inammissibile, improponibile e, comunque, infondato per i motivi tutti spiegati in Comparsa di costituzione, qui integralmente richiamati anche ai sensi dell'art. 346 cpc, per l'effetto confermare la sentenza n. 28/2023 resa inter partes ovvero in via alternativa, ma con effetti pagina 1 di 9 equivalenti, in ogni caso rigettare qualsivoglia domanda svolta contro la soc. appellata che va mandata assolta siccome esente da responsabilità. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'odierno gravame e dunque di accertamento di responsabilità e/o corresponsabilità della società appellata, limitare il risarcimento del danno eventualmente riconosciuto negli stretti limiti del giusto e del rigorosamente provato. Sempre e comunque, previa valutazione, accertamento e quantificazione del grado di incidenza concausale (preponderante, maggioritario ovvero quantomeno paritetico) ravvisabile nel comportamento tenuto nell'occorso da parte della stessa appellante ai sensi degli artt. 1227 e 2056 cc, da decurtarsi pro-quota dalla liquidazione definitiva del danno. Parte_1 In ogni caso con vittoria di spese, funzioni e onorari”.
APPELLATA: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna in riforma della sentenza n. 28/2023 emessa dal Tribunale di Rimini, nell'ambito del giudizio avente R.G. n. 2368/2018, e pubblicata il 17.01.2023 ‐ notificata in data 18.01.2023 ‐, se ritenuto del caso previa escussione dell'ulteriore teste generalizzato dall'attrice, oggi appellante, in Testimone_1 primo grado, accertare e dichiarare la responsabilità della società appellata proprietaria dell'Hotel Controparte_2 Royal Plaza di Rimini, per i fatti dedotti in causa;
per l'effetto, condannarla a risarcire la sig.ra nella Parte_1 seguente misura, o in quella diversa che dovesse ritenersi equa: Danno biologico: ‐ Euro 29.784,00 per I.P. come stimata in sede di C.T.U. (14,5%); ‐ Euro 7.177,50 per I.T. come indicata in sede di C.T.U.; ‐ Il tutto con una personalizzazione per sofferenza interiore e fisica (danno morale) ‐ da ritenersi attestata dalle documentate sedute di psicoterapia e comunque intuibilmente implicita, anche in via presuntiva, in una macropermanente che ha colpito un soggetto particolarmente anziano e già portatore di handicap deambulatori ‐ nella misura non inferiore ad 1/3. Danno patrimoniale: ‐ Euro 1.162,00 per spese di cura ritenute congrue in sede di C.T.U.; ‐ Euro 2.218,00 per spese terapeutiche successive all'espletamento della C.T.U. in primo grado;
‐ Euro 1.000,00 per spese di trasporto in ambulanza dell'infortunata da Rimini al domicilio nel milanese;
‐ Euro 400,00 + IVA per spese di C.T.U.; ‐ Euro 786,00 per contributo unificato e marca giudizio di primo grado;
‐ Con liquidazione equitativa dei costi di badanza attuali e futuri, in ragione della media prevista dal relativo tariffario contrattuale nazionale (euro 15/h). Il tutto maggiorato di rivalutazione ed interessi e con condanna alle spese del doppio grado di giudizio”.
LA CORTE
Udita la relazione della causa fatta dal Consigliere relatore Dott. Pietro Iovino, letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. conveniva in giudizio la società in persona del legale Parte_1 TE rappresentante pro tempore, quale proprietaria dell'Hotel Royal Plaza di Rimini, al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro occorsole in data 24.04.2017.
Nel proprio atto di citazione la riferiva che in tale data – all'epoca ottantacinquenne – Pt_1 attraversava la porta scorrevole a doppio telaio per uscire dalla hall dell'Hotel Royal Plaza di Rimini allorché tale porta, verosimilmente per un malfunzionamento della fotocellula, si chiudeva determinandone lo schiacciamento;
a seguito del sinistro la riportava lesioni personali. Pt_1
Chiedeva, dunque, fosse accertata la responsabilità del convenuto per il fatto occorsole e la condanna dello stesso al risarcimento dei danni.
B. Si costituiva in giudizio la società contestando ogni addebito di TE responsabilità sia in ordine all'an che al quantum; chiedeva, quindi, il rigetto delle richieste attoree e, in subordine, in caso di accoglimento, la riduzione del quantum richiesto.
C. La causa, espletata l'istruttoria orale, dedotta ed ammessa la CTU medico legale sulla persona dell'attrice, veniva decisa a seguito di discussione orale.
D. Con sentenza n. 28/2023, il Tribunale di Rimini rigettava la domanda attorea, ritenendo come la danneggiata non fosse riuscita a dimostrare che l'evento si fosse prodotto come conseguenza naturale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla res. Il Giudice sottolineava gli evidenti deficit nella deambulazione dell'attrice, confermati dall'utilizzo del bastone, e sosteneva come non fosse stata neppure fornita sufficiente prova che la caduta fosse dipesa da un pagina 2 di 9 malfunzionamento della porta scorrevole, che si sarebbe chiusa in maniera improvvisa ed imprevista tale da provocare la caduta dell'attrice, malfunzionamento che si sarebbe verificato, da quanto emergeva, unicamente al passaggio della stessa.
E. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello , lamentando 1) l'erronea e Parte_1 lacunosa valutazione della prova e 2) la lesione del diritto di difesa di parte attrice con specifico riferimento all'onere sancito dall'art. 2697, comma I, c.c.
F. Si costituiva in giudizio la società per chiedere la conferma della Controparte_2 sentenza, deducendo l'infondatezza e l'irrilevanza del gravame, coltivando per scrupolo defensionale tutte le deduzioni, eccezioni ed allegazioni svolte nel giudizio di primo grado e formulando conclusioni anche in via subordinata in ordine al quantum.
G. All'esito delle conclusioni, precisate dalle parti con note scritte per l'udienza del 09.04.2024, la Corte tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella estensione massima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante affida le proprie censure a due motivi, contenenti più ragioni.
1.1 Con il primo motivo lamenta preliminarmente la gestione sommaria della causa da parte del primo Giudice, ritenendo che quest'ultimo avesse adottato, in sede di valutazione della prova, l'inappropriato e rigido criterio penalistico dell'al di là di ogni ragionevole dubbio in luogo di quello civilistico del più probabile che non. Nel merito, allega come la claudicanza e l'uso del bastone da parte dell'infortunata – argomenti utilizzati da parte convenuta per sostenere che la caduta fosse avvenuta per fatto proprio –fossero circostanze del tutto irrilevanti a fini decisori, sia perché nel deficit fisico in sé non possono individuarsi né una condizione colposa del danneggiato (art. 1227 c.c.) né una sorta di presunzione d'infortunio per fatto proprio, sia perché non era stato raccolto alcun elemento istruttorio che potesse deporre per una caduta dell'attrice autonoma o, comunque, estranea al movimento della porta automatica dell'Hotel.
Sostiene, inoltre, come a supporto della propria ricostruzione del sinistro, della prova del rapporto eziologico tra l'azione della porta automatica e la caduta e, dunque, della responsabilità ex art. 2051 c.c. della convenuta, ci siano le due testimonianze, della teste e della teste , a Tes_2 Tes_3 suo dire erroneamente valutate dal primo Giudice.
1.2 Con il secondo motivo d'appello, deduce una “vulnerazione al diritto di difesa della parte” tale da comprometterne “la possibilità potenziale di assolvere al proprio onere probatorio per come attribuito e distribuito dall'art. 2697 c.c.” , avendo, il primo Giudice, da una parte, esercitato la
“facoltà” di ridurre la lista testimoniale e, dall'altra, reputato – ai fini decisori – “non compiutamente raggiunta la prova attraverso la valutazione delle sole stralciate testimonianze ammesse”.
1.3 Da ultimo, in subordine, l'appellante ritiene possano applicarsi al caso di specie altresì l'art. 1176 c.c. e l'art. 1218 c.c.
2. Orbene, da un'attenta disamina degli atti e della documentazione allegata, questa Corte ritiene fondato il primo motivo d'appello, risultandone assorbito tutto il resto.
3. Preliminare al merito è l'inquadramento giuridico della causa nell'alveo della più favorevole responsabilità ex art. 2051 c.c., a norma del quale «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito». Da ciò discende che, in termini di onere pagina 3 di 9 probatorio, il danneggiato è tenuto a provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la res custodita e l'evento lesivo ossia “soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa” (Cass.
18518/2024), mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale.
Trattasi, in particolare, del c.d. caso fortuito, ovverosia quel fattore imprevedibile ed eccezionale in grado di interporsi, fino ad interromperla, nella causalità intercorrente tra la res e l'evento lesivo. Ne consegue che “sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. 20943/2022).
3.1 Nel merito del caso de quo, contrariamente a quanto statuito dal primo Giudice, questa
Corte ritiene che la danneggiata abbia fornito la prova del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo attraverso l'espletamento dell'istruttoria orale.
Infatti, esaminando, valutando ed interpretando congiuntamente le tre deposizioni – ovverosia quella di , quella di e quella di – è Testimone_4 Persona_1 Testimone_5 possibile ottenere una ricostruzione completa e a tuttotondo di quanto in concreto avvenuto, che rende altamente verosimile l'assunto attoreo e, quindi, sussistente una prova del nesso eziologico secondo la regola di funzione “del più probabile che non”.
3.1.1 Esaminando i fatti riportati dai testi secondo un ordine logico-temporale, occorre rammentare in primis la deposizione della teste di parte convenuta, – segretaria Persona_1 dell'Hotel – la quale rispondeva affermativamente al capitolo di prova così formulato “vero che la attrice, al momento del fatto per cui è causa, si trovava ferma in piedi nella hall dell'albergo in prossimità della porta automatica dell'Hotel Royal Plaza”, riferendo come ella si trovasse in quel momento “al banco ricevimento che è posto proprio all'ingresso”.
3.1.2 Proseguendo con la ricostruzione del fatto lesivo da un altro angolo visuale, viene in rilievo la deposizione della teste di parte attrice, – amica della danneggiata e Testimone_4 presente al momento del sinistro – la quale al capitolo di prova di parte attrice “vero che, in data 24.04.2017, presso l'Hotel Royal Plaza al viale Trieste 22 in Rimini, alle ore 9:30 circa, vedevo la sig.ra attraversare la porta scorrevole automatizzata, a doppio telaio, in quel momento aperta, per uscire dalla Hall dell'albergo e rimanere schiacciata dalla porta stessa chiusasi durante il passaggio dell'anziana signora” rispondeva “la era proprio dietro di me perché stavamo andando a Pt_1 messa io sono passata attraverso la porta scorrevole aperta ma l'attrice no ed è caduta all'indietro. Infatti, la porta chiudendosi le ha fatto perdere l'equilibrio. Io ho sentito la porta che si chiudeva mi sono girata e ho visto la già caduta a terra”. Pt_1
3.1.3 Infine, la teste di parte attrice, – figlia dell'attrice – dichiarava di Testimone_5 aver visto l'intera scena, stazionando fuori dall'Hotel, proprio ad aspettare la madre, e confermava, dunque, di averla vista attraversare la porta scorrevole automatizzata e rimanerne schiacciata, essendosi la porta chiusa al passaggio della stessa – rispondendo, dunque, affermativamente al capitolo di prova di parte attrice, di cui sopra.
3.2 Orbene, alla luce delle dichiarazioni testimoniali riportate, questa Corte non comprende la ragione per la quale il primo Giudice sia giunto a ritenere non provata la tesi attorea, considerato, peraltro, come il Giudicante non abbia neppure specificamente motivato la ragione per la quale non ha pagina 4 di 9 ritenuto di dar rilievo alle dichiarazioni delle testi, limitandosi a sostenere, in ordine alla teste , Tes_2 che la stessa non avesse “assistito all'evento in sé avendo visto la già a terra” e alla Pt_1 Tes_3 che la stessa “avesse assistito all'evento pur specificando di avervi assistito dall'esterno dell'Hotel dove stava aspettando la madre”, nulla motivando in ordine alla testimonianza della Per_1
3.2.1 Questa Corte, invece, ritiene fondamentali le tre deposizioni congiuntamente valutate.
In particolare, quella della permette di comprendere perfettamente la sequenza logico- Tes_2 temporale della caduta. Infatti, la teste chiarisce 1) come la si trovasse immediatamente dopo Pt_1 lei;
2) di aver sentito la porta chiudersi dietro lei;
3) come la fosse caduta all'indietro. Pt_1
Quest'ultimo elemento, nello specifico, è eloquente, in quanto se la stessa fosse semplicemente inciampata – come vorrebbe sostenere la convenuta – verosimilmente sarebbe caduta in avanti e, invece, la caduta all'indietro suggerisce l'idea di una spinta, di una forza esterna – quale appunto la porta automatica – intervenuta a destabilizzare l'equilibrio della danneggiata, essendo, come rileva la teste , rimasta incastrata, compressa, tra le due ante scorrevoli della porta automatica e, poi, Tes_3 rilasciata all'apertura.
3.2.2 In merito alla teste , la Corte ritiene non vi sia alcuna ragione per dubitare della Tes_3 sua capacità a testimoniare e della sua attendibilità, come vorrebbe sostenere parte convenuta, laddove sostiene che, non solo, trattasi della figlia dell'attrice, ma altresì come, trovandosi fuori dall'Hotel, non potesse realmente aver contezza di quanto stesse avvenendo all'interno. Orbene, la Corte sottolinea, innanzitutto, come parte convenuta nulla abbia eccepito circa la capacità a testimoniare della Tes_3
– in quanto figlia della danneggiata – nel verbale d'udienza in cui è stata assunta la testimonianza, rammentandosi peraltro come “l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità. La parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza resa da un teste che si assume essere incapace a testimoniare deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione” (Cass. 9456/2023). Conseguentemente, tutto quanto eccepito in questa sede da parte convenuta è irrilevante.
4. A quanto detto fin qui, si aggiungano considerazioni circa due elementi posti in rilievo dal primo Giudice al fine di rigettare la domanda attorea, ovverosia 1) l'annotazione nel verbale di PS
“caduta accidentale in albergo” e 2) la discrasia tra le dichiarazioni della teste e quelle della Tes_3 teste circa la modalità di accompagnamento della danneggiata al Pronto Soccorso. Tes_2
4.1 In ordine alla prima circostanza, è bene dire che questa Corte ritiene, in generale, assolutamente irrilevante l'annotazione effettuata dai sanitari nel verbale circa la ragione del suo ingresso al PS – “caduta accidentale in albergo” – e, nello specifico, sostiene come tale annotazione sia in realtà perfettamente compatibile con quanto effettivamente avvenuto, trattandosi di una caduta accidentale, casuale, e certamente non voluta o abituale.
4.2 In ordine alla seconda circostanza, l'asserita discrasia è insussistente. Infatti, basti confrontare quanto dichiarato dalla teste , la quale ha dichiarato che la danneggiata era stata Tes_3 trasportata al PS con mezzo proprio, con quanto annotato nel verbale di PS, laddove accanto alla voce
“mezzo” veniva segnalato dai sanitari “autonomo (mezzo proprio)”. È evidente, dunque, la comprensibile confusione della teste circa tale dettaglio ininfluente sulla dinamica del sinistro. Tes_2
pagina 5 di 9 5. A tutto quanto detto, si aggiunga altresì come lo stesso CTU, Dott. Persona_2
ha sostenuto “per quanto riguarda il suddetto traumatismo, la dinamica dell'evento, dotato di
[...] sufficiente idoneità lesiva, e le evidenze cliniche emerse in occasione delle visite mediche effettuate e documentate, consentono di confermare i dati emersi nel corso della attuale visita e di dimostrarne la causalità con l'evento in esame” (CTU, pag. 26), con ciò intendendosi che le lesioni riportate dalla danneggiata – frattura di branca ileo pubica dx e frattura IX costa DX – risultavano ampiamente compatibili con le modalità della caduta, così come confermate sia dalla teste sia dalla teste Tes_2
, ovverosia dapprima di schiacciamento tra le ante della porta automatica e, poi, di caduta Tes_3 rovinosa a terra.
6. Provato, dunque, il nesso eziologico tra la res in custodia – la porta automatica – e l'evento lesivo – la caduta – questa Corte ritiene come la convenuta non abbia fornito la prova liberatoria, non avendo convincentemente dedotto la sussistenza del caso fortuito, essendosi limitata a sostenere che la caduta si fosse verificata per una causa autonoma, accollandola alla danneggiata stessa in quanto portatrice di bastone per via del deficit motorio, e che non vi fosse alcun malfunzionamento della porta scorrevole ed, infine, che quello della danneggiata fosse stato l'unico sinistro verificatosi, il tutto senza provare alcuna di queste circostanze. Si limitava, infatti, a depositare in allegato alla seconda memoria due documenti (doc. 1 e doc. 2) dai quali si sarebbe evinta, a suo dire, la prova del corretto funzionamento della porta scorrevole.
6.1 Orbene, il primo documento contiene l'attestazione di un intervento di manutenzione da parte della società nel quale si legge “abbiamo riscontrato che Controparte_3 tale porta è dotata dell'inversione di marcia in presenza di ostacoli”, riferendosi presumibilmente alla porta oggetto della causa. Tale documento, però, è inconferente ai fini del decidere in quanto riporta una data – 05.02.2019 – ampiamente posteriore rispetto a quella in cui è avvenuto il sinistro –
24.04.2017.
Il secondo documento allegato sarebbe, invece, pertinente a livello temporale, in quanto rilasciato il
02.09.2013 e, quindi, ben prima dei fatti, ma irrilevante a livello probatorio, in quanto si limita a riportare l'attestazione di rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e di sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, non specificamente riguardanti la porta automatica in oggetto. In ogni caso la conformità alla disciplina della prevenzione incendi non è circostanza dirimente nel caso di specie.
7. Per tutto quanto detto, accertato l'an, occorre adesso procedere con la disamina del quantum risarcitorio.
In proposito, l'appellante chiede il risarcimento del danno biologico permanente nella misura di
29.784,00 euro in rapporto alla percentuale di danno stimato dal CTU (14,5%) e del danno biologico temporaneo nella misura di 7.177,50 euro in rapporto ai giorni (100) di inabilità variamente stimati dal
CTU. Prosegue l'appellante chiedendo una “personalizzazione per sofferenza interiore e fisica (danno morale), da ritenersi attestata dalle documentate sedute di psicoterapia e comunque intuibilmente implicita, anche in via presuntiva, in una macropermanente che ha colpito un soggetto particolarmente anziano e già portata di handicap deambulatori – nella misura non inferiore ad 1/3”.
In ordine al danno patrimoniale, l'appellante chiede il risarcimento di 1) 1.162,00 per spese di cura, ritenute congrue in sede di CTU;
2) 2.218,00 euro per spese terapeutiche successive all'espletamento della CTU di primo grado;
3) 1.000,00 per spese di trasporto in ambulanza dell'infortunata da Rimini al domicilio nel milanese;
4) 400,00 euro + IVA per spese di CTU;
5) 786,00 per contributo unificato e pagina 6 di 9 marca giudizio di primo grado;
6) liquidazione equitativa dei costi di badanza attuali e futuri, in ragione della media prevista dal relativo tariffario contrattuale nazionale (euro 15/h).
7.1 Orbene, ai fini di un corretto accertamento – e conseguente adeguata liquidazione – del quantum risarcitorio, si ritiene corretto aderire alle conclusioni cui era pervenuto il CTU, posto che la relazione peritale appare, peraltro, immune da vizi logici o giuridici ed esaustivamente motivata, anche con puntuale risposta alle osservazioni dei CTP. In particolare, il consulente stimava il danno biologico permanente nella misura del 14-15%, l'invalidità temporanea in un periodo complessivo di 100 giorni, di cui 25 al 100%, 40 al 75% e 35 al 50% e riconosceva l'esborso di 1.162,00 euro per spese mediche.
7.2 Ciò posto, ai fini della quantificazione del danno biologico permanente, devono osservarsi i criteri stabiliti dalle Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale, aggiornate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano nel 2024, tenendo conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro (85 anni) e della percentuale di invalidità (14,5%). La somma ottenuta incrociando tali dati è pari a 34.617.00 €, di cui 26.521,00 € per la componente di danno biologico nella sua dimensione dinamico-relazionale e 8.096,00 € per la componente di danno morale – quest'ultima ritenuta congrua e comprovata anche in via presuntiva, in quanto, come correttamente allegato dall'appellante, il danno è intervenuto su un soggetto particolarmente anziano e già portatore di significativi handicap deambulatori per altra causa. Il computo è avvenuto sommando ogni voce (sia componente di danno biologico nella sua dimensione dinamico-relazione sia componente di danno morale) risultante sia dalla percentuale di invalidità del 14% sia da quella del 15% e dividendo per due al fine di ottenere la misura intermedia (14,5%).
7.3 Ai fini della quantificazione del danno biologico temporaneo, devono osservarsi i criteri stabiliti dalle Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale, aggiornate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano nel 2024, che fissano in 115,00 € il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta. Dunque, per 25 gg. di inabilità temporanea totale, il risarcimento ammonta a € 2.875,00, per 40 gg. di inabilità temporanea parziale al 75% ammonta a € 3.450,00, per 35 gg. di inabilità temporanea parziale al 50% ammonta a € 2.012,50, per un totale di € 8.337,50.
7.4 Nulla di ulteriore può essere riconosciuto, in quanto l'invocata personalizzazione non è oggetto di allegazioni specifiche in ordine all'evenienza di ulteriori danni o conseguenze lesive peculiari, che si sottraggono alla monetizzazione riconosciuta, quindi, di effetti non ricompresi nelle valutazioni economiche adoperate, posto che le Tabelle di Milano adoperate già contengono una stima del pregiudizio cd morale. Infatti, posto che non risultano allegate e men che meno provate, particolari condizioni di perdita o privazione o sofferenza particolare, aggiuntive ed ulteriori rispetto a quella normalmente conseguente alla media, che sole potrebbero giustificarle, secondo la giurisprudenza di legittimità oramai consolidata ed unanime, nessun' altra somma è dovuta per l'invocata personalizzazione.
7.5 In ordine al danno patrimoniale, questa Corte ritiene di riconoscere e liquidare esclusivamente la somma di 1.162,00 euro per spese mediche, così come ritenuta corretta e congrua dal
CTU e null'altra voce di spesa, in quanto lo stesso CTU ha così chiarito “non si ritiene sussistano ulteriori spese necessarie” (CTU, pag. 41). Inoltre, le sei fatture allegate dall'appellante all'atto d'appello, oltre ad essere di gran lunga posteriori al sinistro de quo, riportando come data il 2021, sono altresì riferite a non meglio specificate – in termini di connessione eziologica con la caduta del 2017 – seduta di psicoterapia, visita reumatologica, seduta di massochinesiterapia, visita psichiatrica. pagina 7 di 9 In merito alla richiesta risarcitoria di € 1.000,00 per spese di trasporto in ambulanza dall'Ospedale di
Rimini al domicilio della danneggiata, questa Corte ritiene di non poterla riconoscere e, dunque, liquidare, in quanto, in primis, essa è stata esclusa dallo stesso CTU, in quanto riteneva di non poterla qualificare precisamente come spesa medica, ma altresì in quanto non provata dalla parte, non essendo stata allegata alcuna fattura in proposito. Valga altrettanto per la richiesta di liquidazione equitativa dei
“costi di badanza” attuali e futuri, dei quali non si ravvisa né ne è comprovata alcuna necessità.
8. Sulle somme tutte indicate, previa ovvia devalutazione trattandosi di somme attualizzate alle
Tabelle Milanesi 2024, andranno corrisposti l'ulteriore rivalutazione, secondo gli indici ISTAT di categoria dalla data del sinistro ovvero dell'esborso effettivo in caso di spesa, alla data della presente pronuncia, e gli interessi legali, questi ultimi da calcolarsi sulle somme rivalutate anno per anno a decorrere dal sinistro (cfr. in termini Cass. SU 1712/95) fino alla presente decisione.
Infatti, trattandosi di debito di valore, va accolta la richiesta di rivalutazione monetaria, determinata secondo gli indici Istat, mirante a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era prima del fatto illecito che ha generato il danno sino alla data della decisione definitiva.
Considerato che la maggior somma così attribuita rappresenta il valore monetario del bene perduto dal danneggiato, va riconosciuto anche il danno provocato dal ritardato pagamento in misura pari agli interessi legali, facendo ricorso, al riguardo, a criteri presuntivi ed equitativi, da calcolare sulla somma via via rivalutata, (cfr., in termini, Cass. S.U. n. 1712/1995).
9. In conclusione, per tutto quanto detto, in applicazione dei principi sopra riportati e sulla base delle risultanze istruttorie, questa Corte ritiene, contrariamente a quanto statuito dal primo Giudice, che risulta provata la sussistenza del nesso causale tra la res custodita – la porta scorrevole – e la verificazione dell'evento di danno – la caduta della danneggiata e le conseguenti lesioni ed oneri economici.
Pertanto, questa Corte afferma la responsabilità esclusiva della società TE quale proprietaria dell'Hotel in cui è avvenuto il sinistro, nella causazione del sinistro ex art. 2051 c.c. Quanto esposto conduce così all'accoglimento dell'appello e alla totale riforma dell'impugnata sentenza.
10. Le spese di lite, tenuto conto delle fasi e del corrispondente scaglione di valore desunto dal decisum e dal DM 55/14 come modificato da ultimo dal DM 147/2022, applicabile ratione temporis, nonché della depositata notula, seguono la soccombenza in relazione ad entrambi i gradi di giudizio e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza n. 28/2023 del Tribunale di Rimini, disattesa e TE respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto in totale riforma della sentenza gravata, accoglie la domanda dell'odierna appellante;
- condanna la società al pagamento del risarcimento in favore di TE
, quantificato in euro 34.617,00 + 8.337,50 a titolo di danno non patrimoniale ed in Parte_1 euro 1.162,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi come indicato in parte motiva;
pagina 8 di 9 - condanna la società lla rifusione a favore di delle TE Parte_1 spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, quantificate:
a) in euro 759,00 + 27,00 per spese ed euro 7.500,00, per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, per il primo grado;
b) in euro 1.138,50 + 27,00 per spese ed euro 6.900,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, per il presente grado;
Pone le spese di CTU definitivamente in capo alla società appellata.
Deciso in Bologna il 14 gennaio 2024
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Pietro Iovino Dott.ssa Maria Cristina Salvadori
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