Cass. civ., sez. III, ordinanza 04/12/2024, n. 31117
CASS
Ordinanza 4 dicembre 2024

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In caso di contratto atipico, ma pur sempre unitario, risultante dalla commistione di elementi dell'affitto di azienda e della promessa di vendita condizionata, con prevalenza della causa traslativa su quella di godimento, la competenza territoriale non deve individuarsi secondo la regola specifica fissata per ciascuno dei contratti tipici che hanno smarrito la loro autonomia nella causa concreta dell'unica operazione economica atipica, con la conseguenza che non sussiste la competenza funzionale di cui agli articoli 21 e 447-bis c.p.c, prevista per il contratto di affitto di azienda, potendo le parti convenzionalmente individuare il foro competente a dirimere le relative controversie.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, ordinanza 04/12/2024, n. 31117
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31117
    Data del deposito : 4 dicembre 2024

    Testo completo