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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 21/07/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale AR, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 198/2023 RG avente ad oggetto la sentenza n. 270/2022 del 23.12.202, depositata n data 28.12.2022, resa nella causa civile n. 27/2017 RG, del Giudice di Pace di Imperia
promossa da
(CF: ), in persona dell'amministratore pro- Parte_1 P.IVA_1 t feso ele FE presso il cui studio in Imperia alla piazza Bianchi n. 5 è eletto domicilio
–appellante – contro
1) (CF: , quale erede di Controparte_1 C.F._1 Per_1
, r ll'avv. Renato G
[...] C.F._2
il cui via della Repubblica n.26 è eletto domicilio
2) (CF: , quale erede di (CF: Controparte_2 C.F._3 NA prese v. Renato GIA l cui C.F._2 via della Repubblica n.26 è eletto domicilio
3) (CF: ), quale erede di Controparte_3 C.F._4 NA (C , r all'avv. Renato G C.F._2 il cui via della Repubblica n.26 è eletto domicilio
4) (CF: ), quale erede di (CF: CP_4 C.F._5 NA
, ra ll'avv. Renato GI il cui C.F._2 via della Repubblica n.26 è eletto domicilio 5) (PI: , in persona del legale rappresentante pro- CP_5 P.IVA_2 te ato e BR FIORI e dall'avv. Gianluca LANTERI presso il cui studio in Imperia alla via T. Schiva n.12 è eletto domicilio
– appellati–
Conclusioni delle parti
• per la parte appellante Parte_1 «Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso, in accoglimento del presente appello ed in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 270/2022 emessa dal Giudice di Pace di Imperia in data 23/12/2022, resa nel giudizio avente R.G. n. 27/2017, pubblicata in data 28/12/2022, respingere tutte le domande originariamente proposte da e ora proseguite dai suoi eredi NA Controparte_ Contropart Sigg.ri , , e , nei confronti del in persona del suo Controparte_1 CP_4 Parte_1 Amministratore pro tempore, poiché infondate in fatto e in diritto;
- in via subordinata, nella negata ipotesi di conferma della sentenza di primo grado nella parte in cui è stata accolta la domanda dell'attore o comunque in ogni caso di accoglimento, anche parziale, di Per_ qualsivoglia domanda a favore degli eredi ed a carico del condominio odierno conchiudente, dichiarare che la convenuta CP_5
tenuta a manlevare il da qualsiasi somma dovesse corrispondere, a qualsiasi titolo, agli eredi di ,
[...] Parte_1 Pt_1 NA e conseguentemente dichiarare tenuta la medesima in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a risarcire al CP_5 (ovvero garantire il) condominio (da) quanto dovesse corrispondere agli eredi di a qualsivoglia titolo per capitale, Pt_1 NA interessi, spese processuali ed ogni altra somma, secondo le disposizioni meglio viste, nonché a rifondere al medesimo convenuto le spese legali per resistere al giudizio promosso nei suoi confronti dell'attore, ivi comprese le spese e le competenze della procedura di negoziazione assistita. Vinti e rifusi le spese e gli onorari di causa, oltre rimborso forfetario e accessori di legge, di entrambi i gradi di giudizio»
1 dott. Pasquale AR CP_
• per le parti appellate e Controparte_6 CP_3 «Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, respingere l'appello proposto da avverso la sentenza n.270/2022 resa Parte_1 dal Giudice di Pace di Imperia, con conseguente conferma della stessa. Vinte le spese ed i compensi del giudizio di appello»
• per la parte appellata CP_5
«Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Imperia, Giudice dell'Appello, contrariis reiectis, previi gli accertamenti e le declare meglio visti, RESPINGERE l'appello proposto dal contro poiché infondato. Con vittoria di compensi del presente Parte_1 CP_5 grado di giudizio, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A., nel rispetto del principio della soccombenza»
Ragioni della decisione (1) abstract. Il , in persona del legale rappresentate pro-tempore, con Parte_1 atto di citazione ritualmente notificato, deducendone (i) l'erroneità/invalidità/illegittimità nella parte in cui riteneva provato che i tubi dalla cui rottura erano derivati i danni fossero condominiali, (ii) l'erroneità/invalidità/illegittimità nella parte in cui respingeva la domanda di manleva proposta nei confronti della
, (iii) l'erroneità/invalidità/illegittimità nella parte in cui condanna il CP_5 condominio alla rifusione delle spese di lite a favore di ed a favore di NA
, evocando in giudizio il e la , CP_5 NA CP_5 proponeva appello avverso la sentenza n. 270/2022 del 23.12.2022, pubblicata in data 28.12.2022, resa nella causa civile n. 27/2017 RG, del Giudice di Pace di Imperia, instando, in via principale, in totale riforma della stessa, per il rigetto delle domande proposte da nei suoi confronti, in via subordinata, per essere manlevata NA da in ordine alle somme da versare in favore di con CP_5 NA vit norari di entrambi i gradi di giudizio. 1.1) Si costituiva in giudizio , che, dedotta la natura condominiale dei NA tubi dalla cui rottura erano derivati i lamentati danni, instava per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese 1.2) Si costituiva in giudizio la , in persona del legale rappresentante pro- CP_5 tempore, che, dedotta l'assenza di operatività della polizza e la mancata copertura assicurativa del danno patito da instava per il rigetto dell'appello, NA con vittoria di spese ed onorari di causa. 1.3) Interrotto il processo per la morte di riassunto il processo dal NA
nei confronti degli eredi di e dell' Parte_1 NA CP_5 enuta in decisione all'udie on as
[...] dei termini di cui agli artt. 189/190 Cpc.
(2) sul primo motivo di appello. Il Giudice di prime cure, richiamata la perizia prodotta da
, a seguito della quale il aveva sottoscritto apposito atto di CP_5 Parte_1 quantificazione del danno in data 26.3.2012, laddove si legge «a seguito di molteplici rotture delle tubazioni di adduzione acqua potabile incassate nella pavimentazione del locale bagno dell'alloggio di proprietà del sig. , dovuta all'azione di correnti galvaniche e/o alla vetustà delle Per_1 tubazioni, si verificava una spargimento di liquidi ….», osservato che non era stata specificamente contestata dalla parti in causa, invocata giurisprudenza di legittimità in ragione della quale «in base ai principi affermati da questa Corte, può in estrema sintesi affermarsi che il criterio di imputazione della responsabilità fondato sul rapporto di custodia ex art. 2051 cc opera in termini rigorosamente oggettivi, e quindi impone al danneggiato di provare il solo nesso di causa tra la cosa in custodia (a prescindere dalla sua pericolosità o dalle sue caratteristiche intrinseche) ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità ed adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, 2 dott. Pasquale AR ed è comprensivo della condotta incauta della vittima» (cass. n.1257/2018), ritenendo che l'attore, “allegando le presunzioni di cui alla memoria ex art. 320 cpc”, aveva “provato il nesso di causalità tra le tubazioni (di cui è pacificamente custode il convenuto) e il danno patito Parte_1 dell'attore”, mentre la parte convenuta non aveva “assolto l'onere della prova liberatoria del caso fortuito”, dichiarava la “responsabilità del in relazione ai danni cagionati Parte_1 nell'alloggio dell'attore, nella misura quantificata dal perito di di € 1.224,00”. CP_5
2.1) Il , lamentando il malgoverno delle risultanze processuali, Parte_1 deduce l'erroneità/invalidità/illegittimità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto provato che i tubi, dalla cui rottura erano derivati i danni risarciti, fossero condominiali. 2.1.1) Allega l'appellante che il che pretende di avere un risarcimento NA danni per la rottura di un tubo idrico orizzontale che, nonostante sia all'interno della sua proprietà, ritenga essere condominiale, avrebbe dovuto fornire la prova della condominialità della tubazione ovvero che la stessa adducesse acqua all'intero condominio o quantomeno ad unità condominiali diverse ed ulteriori rispetto alla sua. Non avendolo fatto, avrebbe errato il giudice di prime nell'accoglimento della domanda. 2.2) Si ha condominio quando più soggetti hanno la proprietà esclusiva di parti distinte di un medesimo fabbricato, laddove alcune parti dell'edificio, strutturalmente e funzionalmente connesse al complesso delle singole unità immobiliari, appartengono in comunione pro indiviso a tutti i comproprietari. I beni comuni, salva diversa indicazione nel titolo, sono quelli elencati nell'art. 1117 cc. 2.3) Ai sensi dell'art. 1117, co.3, cc, in virtù del rapporto di accessorietà necessaria fra beni di proprietà esclusiva e beni comuni che caratterizza il condominio degli edifici, sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio gli impianti idrici ed i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini. 2.4) La presunzione di proprietà comune dell'impianto idrico di un immobile condominiale, ex art. 1117, n. 3, cc, non può estendersi a quella parte dell'impianto ricompresa nell'appartamento dei singoli condomini, cioè nella sfera di proprietà esclusiva di questi e, di conseguenza, nemmeno alle diramazioni che, innestandosi nel tratto di proprietà esclusiva, anche se questo sia allacciato a quello comune, servono ad addurre acqua negli appartamenti degli altri proprietari (cass. 27248/2018). 2.5) Con riferimento al condotto delle acque, il criterio distintivo tra parte di proprietà esclusiva e parte di proprietà condominiale non è quello della destinazione, ma quello della ubicazione.
2.6) Sulla base di queste premesse, trovandosi il tubo all'interno della proprietà del (segnatamente, sotto le piastrelle del bagno privato), non avendo il Parte_1 offerto la prova della natura condominiale del tubo da cui sono NA derivati i danni, non potendo essa inferirsi né dalla perizia di parte laddove si CP_5 legge «a seguito di molteplici rotture delle tubazioni di adduzione acqua potabile incassate nella pavimentazione del locale bagno dell'alloggio di proprietà del sig. , dovuta all'azione di correnti Per_1 galvaniche e/o alla vetustà delle tubazioni, si verificava una spargimento di liquidi ….», in quanto mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio nel corso del giudizio, contestata dal allorché negava, in sede di costituzione Parte_1 nel giudizio di primo grado, che il tratto di tubazione oggetto di contesa fosse di proprietà né dal contenuto della prima segnalazione svolta dal CP_7 ione in data 10.2.2012, effettuata a fini cautelativi, sulla base Parte_1 delle dichiarazioni ricevute dal danneggiato e senza alcun approfondimento tecnico, la conclusione del giudice di prime cure di responsabilità del per i danni Parte_1 subiti dal non è corretta. Per_1
3 dott. Pasquale AR 2.6.1) È vero che, secondo un orientamento «la presunzione di comunione delle parti comuni, elencate dal n. 3 dell'art. 1117 c.c., fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini, non sempre implica che, nell'ambito della porzione di fabbricato esclusiva del singolo condomino, non ricada alcuna parte comune» in quanto «il criterio distintivo tra parti comuni e parti esclusive del condominio è dato solo dalla loro destinazione, così che il condotto di acque è di proprietà esclusiva, indipendentemente dalla sua ubicazione, per la parte in cui direttamente afferisce al servizio del singolo e comune in tutta la restante porzione, in cui ad esso si innestano uno o più altri canali a servizio di altri condomini» (cass. 2151/1964). Purtuttavia, tale orientamento, che per individuare la “diramazione degli impianti” di cui all'art. 1117 cc fa riferimento unicamente alla destinazione del condotto delle acque, prescindendo dal tutto dalla sua ubicazione, non convince, in quanto l'art. 2051 cc prevede «una forma di responsabilità che ha fondamento giuridico nella circostanza che il soggetto chiamato a rispondere si trovi in una relazione particolarmente qualificata con la cosa, intesa come rapporto di fatto o relazione fisica implicante l'effettiva disponibilità della stessa» (cass. 3064/2024; cass. 27248/2018). 2.6.1.1) Non è ulteriormente discutibile che la responsabilità di cui all'art. 2051 Cc abbia natura oggettiva (cass. nn. 2477-2483/2018). Qualificazione che ha ricevuto una definitiva conferma dalle sezioni unite (n. 20943/2022), ribadendo che «la responsabilità di cui all'art. 2051 Cc ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cose in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode». All'affermazione di tale principio, di carattere generale, le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire ulteriori, altrettanto generali precisazioni, così sintetizzabili: (a) l'art. 2051 Cc, nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicchè incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
(b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di lege di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode, rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 Cc, salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
(c) il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
(d) il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, co.1, Cc;
e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dell'art. 2 della Costituzione;
(e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra il fatto e l'evento dannoso,
4 dott. Pasquale AR quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale. Questi i principi che sanciscono in via definitiva l'attuale statuto della responsabilità del custode, «il cui fondamento riposa, pertanto, su elementi di fatto individuati tanto in positivo - la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussitenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa in custodia e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto dell'art. 2051 Cc provando il caso fortuito) – quanto in negativo (l'inaccettabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente)» (cass. n. 19960/2023; cass. n. 26209/2023). 2.6.2) Premessi questi principi, rilevato che il dato normativo va applicato governando la costruzione funzionale dell'illecito e declinandola con la modulazione dei rimedi ad esso conseguenti, ovvero tenendo conto che il sistema risarcitorio si fonda «non solo sulla capacità preventiva della colpa (giustizia correttiva), ma anche sul soddisfacimento di esigenze meramente compensative (giustizia redistributiva, cioè il trasferimento del peso economico di un evento pregiudizievole dal danneggiato su chi abbia la signoria della cosa) e, non da ultimo, muovendosi con la consapevolezza che quello causale, essendo un “giudizio” utilizzato per allocare i costi del danno, deve essere calibrato in relazione alla specifica fattispecie di responsabilità; costituisce, difatti, il proprium della responsabilità civile il presentarsi a geometria variabile, perché moltiplica le sue possibilità a seconda degli istituti con cui si fonde, facendo scattare principi anche solo lievemente diversi ma con implicazioni notevoli sulla allocazione finale dei costi, sulla prevenzione, sulla sostenibilità nel tempo della sua promessa (il risarcimento del danno)» (cass. n. 19960/2023; cass. n. 26209/2023), in ragione dell'orientamento, al quale questo giudice intende dare continuità, per cui la presunzione di condominio dell'impianto idrico di un immobile in condominio non può estendersi a quella parte dell'impianto stesso ricompresa nell'ambito dell'appartamento dei singoli condomini, cioè nella sfera di proprietà esclusiva di questi, e di conseguenza nemmeno alle diramazioni che, innestandosi nel tratto di proprietà esclusiva, anche se questo sia allacciato a quello comune, servono ad addurre acqua negli appartamenti degli altri condomini (cass. 3064/2024; cass. 27248/2018; cass. 2043/1963), nella specie non è rilevabile la prova della correlazione tra le infiltrazioni all'interno dell'unità immobiliare del e la mancata manutenzione della tubatura idrica di Per_1 competenza cond nel possesso del Condominio, che era, ed è titolare una titolata relazione di fatto di natura custodiale. 2.7) Seppure è vero che in tema di condominio, la collocazione delle tubazioni di un impianto idrico destinato al servizio di alcuni appartamenti dell'edificio all'interno delle mura di uno di essi comporta, in virtù del rapporto di accessorietà necessaria fra beni di proprietà esclusiva e beni comuni che caratterizza il condominio degli edifici, l'instaurazione di un rapporto di comproprietà tra i condomini titolari delle unità immobiliari servite dall'impianto, in virtù del quale il titolare dell'appartamento in cui le tubazioni sono collocate, pur non subendo limitazioni nel suo autonomo ed esclusivo godimento, ha l'obbligo di consentirne e conservarne la destinazione al servizio comune, configurandosi l'impedimento all'utilizzazione del servizio da parte degli altri comproprietari come un uso illegittimo dei poteri a lui spettanti in qualità di comproprietario, nella specie non è stato provato che il tubo oggetto di contesa servisse unità immobiliari diverse ed ulteriori rispetto alla sua. All'uopo non è sufficiente la produzione di una fotografia laddove si nota che il tubo continui oltre il punto di rottura, non potendosi dalla stessa inferire che il tubo continui oltre la proprietà
5 dott. Pasquale AR individuale del per addurre acqua ad unità immobiliari condominiali diverse Per_1 da quelle dell'appellato. 2.8) Da tutto quanto sopra consegue l'accoglimento del primo motivo di ricorso, con effetto di assorbimento del secondo di appello, riguardante la operatività della polizza assicurativa, e del terzo motivo di appello. 2.9) La natura della controversia, la circostanza che il con la missiva del Parte_1
20.2.2012, denunciava l'evento del 10.12.2012, affermando che “si è verificato la rottura di una tubazione condominiale con danni da ricerca e riparazione nell'alloggio sito al 1° piano e Per_1 danni da bagnamento dell'alloggio”, che l'assicurazione presentava una relazione di parte laddove si legge «a seguito di molteplici rotture delle tubazioni di adduzione acqua potabile incassate nella pavimentazione del locale bagno dell'alloggio di proprietà del sig. , dovuta Per_1 all'azione di correnti galvaniche e/o alla vetustà delle tubazioni, si verificava una spargimento di liquidi
….», il fatto che la clausola della polizza stipulata da un condominio, la quale preveda la copertura dei danni "involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale", senza contenere alcuna limitazione con riguardo a determinati gradi di colpa, fa ritenere operante la garanzia anche in ipotesi di comportamento gravemente colposo dell'assicurato (nella specie, per il difetto di manutenzione di una tubazione idrica condominiale), con la sola eccezione delle condotte dolose, impongono la integrale compensazione della spese di lite, tra tutte le parti, di entrambe le fasi di giudizio.
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando
1) accoglie il primo motivo di appello e, per l'effetto, riforma integralmente la sentenza n.270/22 del Giudice di Pace di Imperia
2) compensa integralmente le spese processuali, del primo grado e dell'appello, tra le parti 5) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 19.07.2025
Il Giudice dott. Pasquale AR (sottoscritta con firma digitale)
6 dott. Pasquale AR
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale AR, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 198/2023 RG avente ad oggetto la sentenza n. 270/2022 del 23.12.202, depositata n data 28.12.2022, resa nella causa civile n. 27/2017 RG, del Giudice di Pace di Imperia
promossa da
(CF: ), in persona dell'amministratore pro- Parte_1 P.IVA_1 t feso ele FE presso il cui studio in Imperia alla piazza Bianchi n. 5 è eletto domicilio
–appellante – contro
1) (CF: , quale erede di Controparte_1 C.F._1 Per_1
, r ll'avv. Renato G
[...] C.F._2
il cui via della Repubblica n.26 è eletto domicilio
2) (CF: , quale erede di (CF: Controparte_2 C.F._3 NA prese v. Renato GIA l cui C.F._2 via della Repubblica n.26 è eletto domicilio
3) (CF: ), quale erede di Controparte_3 C.F._4 NA (C , r all'avv. Renato G C.F._2 il cui via della Repubblica n.26 è eletto domicilio
4) (CF: ), quale erede di (CF: CP_4 C.F._5 NA
, ra ll'avv. Renato GI il cui C.F._2 via della Repubblica n.26 è eletto domicilio 5) (PI: , in persona del legale rappresentante pro- CP_5 P.IVA_2 te ato e BR FIORI e dall'avv. Gianluca LANTERI presso il cui studio in Imperia alla via T. Schiva n.12 è eletto domicilio
– appellati–
Conclusioni delle parti
• per la parte appellante Parte_1 «Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso, in accoglimento del presente appello ed in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 270/2022 emessa dal Giudice di Pace di Imperia in data 23/12/2022, resa nel giudizio avente R.G. n. 27/2017, pubblicata in data 28/12/2022, respingere tutte le domande originariamente proposte da e ora proseguite dai suoi eredi NA Controparte_ Contropart Sigg.ri , , e , nei confronti del in persona del suo Controparte_1 CP_4 Parte_1 Amministratore pro tempore, poiché infondate in fatto e in diritto;
- in via subordinata, nella negata ipotesi di conferma della sentenza di primo grado nella parte in cui è stata accolta la domanda dell'attore o comunque in ogni caso di accoglimento, anche parziale, di Per_ qualsivoglia domanda a favore degli eredi ed a carico del condominio odierno conchiudente, dichiarare che la convenuta CP_5
tenuta a manlevare il da qualsiasi somma dovesse corrispondere, a qualsiasi titolo, agli eredi di ,
[...] Parte_1 Pt_1 NA e conseguentemente dichiarare tenuta la medesima in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a risarcire al CP_5 (ovvero garantire il) condominio (da) quanto dovesse corrispondere agli eredi di a qualsivoglia titolo per capitale, Pt_1 NA interessi, spese processuali ed ogni altra somma, secondo le disposizioni meglio viste, nonché a rifondere al medesimo convenuto le spese legali per resistere al giudizio promosso nei suoi confronti dell'attore, ivi comprese le spese e le competenze della procedura di negoziazione assistita. Vinti e rifusi le spese e gli onorari di causa, oltre rimborso forfetario e accessori di legge, di entrambi i gradi di giudizio»
1 dott. Pasquale AR CP_
• per le parti appellate e Controparte_6 CP_3 «Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, respingere l'appello proposto da avverso la sentenza n.270/2022 resa Parte_1 dal Giudice di Pace di Imperia, con conseguente conferma della stessa. Vinte le spese ed i compensi del giudizio di appello»
• per la parte appellata CP_5
«Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Imperia, Giudice dell'Appello, contrariis reiectis, previi gli accertamenti e le declare meglio visti, RESPINGERE l'appello proposto dal contro poiché infondato. Con vittoria di compensi del presente Parte_1 CP_5 grado di giudizio, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A., nel rispetto del principio della soccombenza»
Ragioni della decisione (1) abstract. Il , in persona del legale rappresentate pro-tempore, con Parte_1 atto di citazione ritualmente notificato, deducendone (i) l'erroneità/invalidità/illegittimità nella parte in cui riteneva provato che i tubi dalla cui rottura erano derivati i danni fossero condominiali, (ii) l'erroneità/invalidità/illegittimità nella parte in cui respingeva la domanda di manleva proposta nei confronti della
, (iii) l'erroneità/invalidità/illegittimità nella parte in cui condanna il CP_5 condominio alla rifusione delle spese di lite a favore di ed a favore di NA
, evocando in giudizio il e la , CP_5 NA CP_5 proponeva appello avverso la sentenza n. 270/2022 del 23.12.2022, pubblicata in data 28.12.2022, resa nella causa civile n. 27/2017 RG, del Giudice di Pace di Imperia, instando, in via principale, in totale riforma della stessa, per il rigetto delle domande proposte da nei suoi confronti, in via subordinata, per essere manlevata NA da in ordine alle somme da versare in favore di con CP_5 NA vit norari di entrambi i gradi di giudizio. 1.1) Si costituiva in giudizio , che, dedotta la natura condominiale dei NA tubi dalla cui rottura erano derivati i lamentati danni, instava per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese 1.2) Si costituiva in giudizio la , in persona del legale rappresentante pro- CP_5 tempore, che, dedotta l'assenza di operatività della polizza e la mancata copertura assicurativa del danno patito da instava per il rigetto dell'appello, NA con vittoria di spese ed onorari di causa. 1.3) Interrotto il processo per la morte di riassunto il processo dal NA
nei confronti degli eredi di e dell' Parte_1 NA CP_5 enuta in decisione all'udie on as
[...] dei termini di cui agli artt. 189/190 Cpc.
(2) sul primo motivo di appello. Il Giudice di prime cure, richiamata la perizia prodotta da
, a seguito della quale il aveva sottoscritto apposito atto di CP_5 Parte_1 quantificazione del danno in data 26.3.2012, laddove si legge «a seguito di molteplici rotture delle tubazioni di adduzione acqua potabile incassate nella pavimentazione del locale bagno dell'alloggio di proprietà del sig. , dovuta all'azione di correnti galvaniche e/o alla vetustà delle Per_1 tubazioni, si verificava una spargimento di liquidi ….», osservato che non era stata specificamente contestata dalla parti in causa, invocata giurisprudenza di legittimità in ragione della quale «in base ai principi affermati da questa Corte, può in estrema sintesi affermarsi che il criterio di imputazione della responsabilità fondato sul rapporto di custodia ex art. 2051 cc opera in termini rigorosamente oggettivi, e quindi impone al danneggiato di provare il solo nesso di causa tra la cosa in custodia (a prescindere dalla sua pericolosità o dalle sue caratteristiche intrinseche) ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità ed adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, 2 dott. Pasquale AR ed è comprensivo della condotta incauta della vittima» (cass. n.1257/2018), ritenendo che l'attore, “allegando le presunzioni di cui alla memoria ex art. 320 cpc”, aveva “provato il nesso di causalità tra le tubazioni (di cui è pacificamente custode il convenuto) e il danno patito Parte_1 dell'attore”, mentre la parte convenuta non aveva “assolto l'onere della prova liberatoria del caso fortuito”, dichiarava la “responsabilità del in relazione ai danni cagionati Parte_1 nell'alloggio dell'attore, nella misura quantificata dal perito di di € 1.224,00”. CP_5
2.1) Il , lamentando il malgoverno delle risultanze processuali, Parte_1 deduce l'erroneità/invalidità/illegittimità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto provato che i tubi, dalla cui rottura erano derivati i danni risarciti, fossero condominiali. 2.1.1) Allega l'appellante che il che pretende di avere un risarcimento NA danni per la rottura di un tubo idrico orizzontale che, nonostante sia all'interno della sua proprietà, ritenga essere condominiale, avrebbe dovuto fornire la prova della condominialità della tubazione ovvero che la stessa adducesse acqua all'intero condominio o quantomeno ad unità condominiali diverse ed ulteriori rispetto alla sua. Non avendolo fatto, avrebbe errato il giudice di prime nell'accoglimento della domanda. 2.2) Si ha condominio quando più soggetti hanno la proprietà esclusiva di parti distinte di un medesimo fabbricato, laddove alcune parti dell'edificio, strutturalmente e funzionalmente connesse al complesso delle singole unità immobiliari, appartengono in comunione pro indiviso a tutti i comproprietari. I beni comuni, salva diversa indicazione nel titolo, sono quelli elencati nell'art. 1117 cc. 2.3) Ai sensi dell'art. 1117, co.3, cc, in virtù del rapporto di accessorietà necessaria fra beni di proprietà esclusiva e beni comuni che caratterizza il condominio degli edifici, sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio gli impianti idrici ed i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini. 2.4) La presunzione di proprietà comune dell'impianto idrico di un immobile condominiale, ex art. 1117, n. 3, cc, non può estendersi a quella parte dell'impianto ricompresa nell'appartamento dei singoli condomini, cioè nella sfera di proprietà esclusiva di questi e, di conseguenza, nemmeno alle diramazioni che, innestandosi nel tratto di proprietà esclusiva, anche se questo sia allacciato a quello comune, servono ad addurre acqua negli appartamenti degli altri proprietari (cass. 27248/2018). 2.5) Con riferimento al condotto delle acque, il criterio distintivo tra parte di proprietà esclusiva e parte di proprietà condominiale non è quello della destinazione, ma quello della ubicazione.
2.6) Sulla base di queste premesse, trovandosi il tubo all'interno della proprietà del (segnatamente, sotto le piastrelle del bagno privato), non avendo il Parte_1 offerto la prova della natura condominiale del tubo da cui sono NA derivati i danni, non potendo essa inferirsi né dalla perizia di parte laddove si CP_5 legge «a seguito di molteplici rotture delle tubazioni di adduzione acqua potabile incassate nella pavimentazione del locale bagno dell'alloggio di proprietà del sig. , dovuta all'azione di correnti Per_1 galvaniche e/o alla vetustà delle tubazioni, si verificava una spargimento di liquidi ….», in quanto mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio nel corso del giudizio, contestata dal allorché negava, in sede di costituzione Parte_1 nel giudizio di primo grado, che il tratto di tubazione oggetto di contesa fosse di proprietà né dal contenuto della prima segnalazione svolta dal CP_7 ione in data 10.2.2012, effettuata a fini cautelativi, sulla base Parte_1 delle dichiarazioni ricevute dal danneggiato e senza alcun approfondimento tecnico, la conclusione del giudice di prime cure di responsabilità del per i danni Parte_1 subiti dal non è corretta. Per_1
3 dott. Pasquale AR 2.6.1) È vero che, secondo un orientamento «la presunzione di comunione delle parti comuni, elencate dal n. 3 dell'art. 1117 c.c., fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini, non sempre implica che, nell'ambito della porzione di fabbricato esclusiva del singolo condomino, non ricada alcuna parte comune» in quanto «il criterio distintivo tra parti comuni e parti esclusive del condominio è dato solo dalla loro destinazione, così che il condotto di acque è di proprietà esclusiva, indipendentemente dalla sua ubicazione, per la parte in cui direttamente afferisce al servizio del singolo e comune in tutta la restante porzione, in cui ad esso si innestano uno o più altri canali a servizio di altri condomini» (cass. 2151/1964). Purtuttavia, tale orientamento, che per individuare la “diramazione degli impianti” di cui all'art. 1117 cc fa riferimento unicamente alla destinazione del condotto delle acque, prescindendo dal tutto dalla sua ubicazione, non convince, in quanto l'art. 2051 cc prevede «una forma di responsabilità che ha fondamento giuridico nella circostanza che il soggetto chiamato a rispondere si trovi in una relazione particolarmente qualificata con la cosa, intesa come rapporto di fatto o relazione fisica implicante l'effettiva disponibilità della stessa» (cass. 3064/2024; cass. 27248/2018). 2.6.1.1) Non è ulteriormente discutibile che la responsabilità di cui all'art. 2051 Cc abbia natura oggettiva (cass. nn. 2477-2483/2018). Qualificazione che ha ricevuto una definitiva conferma dalle sezioni unite (n. 20943/2022), ribadendo che «la responsabilità di cui all'art. 2051 Cc ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cose in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode». All'affermazione di tale principio, di carattere generale, le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire ulteriori, altrettanto generali precisazioni, così sintetizzabili: (a) l'art. 2051 Cc, nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicchè incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
(b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di lege di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode, rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 Cc, salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
(c) il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
(d) il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, co.1, Cc;
e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dell'art. 2 della Costituzione;
(e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra il fatto e l'evento dannoso,
4 dott. Pasquale AR quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale. Questi i principi che sanciscono in via definitiva l'attuale statuto della responsabilità del custode, «il cui fondamento riposa, pertanto, su elementi di fatto individuati tanto in positivo - la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussitenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa in custodia e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto dell'art. 2051 Cc provando il caso fortuito) – quanto in negativo (l'inaccettabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente)» (cass. n. 19960/2023; cass. n. 26209/2023). 2.6.2) Premessi questi principi, rilevato che il dato normativo va applicato governando la costruzione funzionale dell'illecito e declinandola con la modulazione dei rimedi ad esso conseguenti, ovvero tenendo conto che il sistema risarcitorio si fonda «non solo sulla capacità preventiva della colpa (giustizia correttiva), ma anche sul soddisfacimento di esigenze meramente compensative (giustizia redistributiva, cioè il trasferimento del peso economico di un evento pregiudizievole dal danneggiato su chi abbia la signoria della cosa) e, non da ultimo, muovendosi con la consapevolezza che quello causale, essendo un “giudizio” utilizzato per allocare i costi del danno, deve essere calibrato in relazione alla specifica fattispecie di responsabilità; costituisce, difatti, il proprium della responsabilità civile il presentarsi a geometria variabile, perché moltiplica le sue possibilità a seconda degli istituti con cui si fonde, facendo scattare principi anche solo lievemente diversi ma con implicazioni notevoli sulla allocazione finale dei costi, sulla prevenzione, sulla sostenibilità nel tempo della sua promessa (il risarcimento del danno)» (cass. n. 19960/2023; cass. n. 26209/2023), in ragione dell'orientamento, al quale questo giudice intende dare continuità, per cui la presunzione di condominio dell'impianto idrico di un immobile in condominio non può estendersi a quella parte dell'impianto stesso ricompresa nell'ambito dell'appartamento dei singoli condomini, cioè nella sfera di proprietà esclusiva di questi, e di conseguenza nemmeno alle diramazioni che, innestandosi nel tratto di proprietà esclusiva, anche se questo sia allacciato a quello comune, servono ad addurre acqua negli appartamenti degli altri condomini (cass. 3064/2024; cass. 27248/2018; cass. 2043/1963), nella specie non è rilevabile la prova della correlazione tra le infiltrazioni all'interno dell'unità immobiliare del e la mancata manutenzione della tubatura idrica di Per_1 competenza cond nel possesso del Condominio, che era, ed è titolare una titolata relazione di fatto di natura custodiale. 2.7) Seppure è vero che in tema di condominio, la collocazione delle tubazioni di un impianto idrico destinato al servizio di alcuni appartamenti dell'edificio all'interno delle mura di uno di essi comporta, in virtù del rapporto di accessorietà necessaria fra beni di proprietà esclusiva e beni comuni che caratterizza il condominio degli edifici, l'instaurazione di un rapporto di comproprietà tra i condomini titolari delle unità immobiliari servite dall'impianto, in virtù del quale il titolare dell'appartamento in cui le tubazioni sono collocate, pur non subendo limitazioni nel suo autonomo ed esclusivo godimento, ha l'obbligo di consentirne e conservarne la destinazione al servizio comune, configurandosi l'impedimento all'utilizzazione del servizio da parte degli altri comproprietari come un uso illegittimo dei poteri a lui spettanti in qualità di comproprietario, nella specie non è stato provato che il tubo oggetto di contesa servisse unità immobiliari diverse ed ulteriori rispetto alla sua. All'uopo non è sufficiente la produzione di una fotografia laddove si nota che il tubo continui oltre il punto di rottura, non potendosi dalla stessa inferire che il tubo continui oltre la proprietà
5 dott. Pasquale AR individuale del per addurre acqua ad unità immobiliari condominiali diverse Per_1 da quelle dell'appellato. 2.8) Da tutto quanto sopra consegue l'accoglimento del primo motivo di ricorso, con effetto di assorbimento del secondo di appello, riguardante la operatività della polizza assicurativa, e del terzo motivo di appello. 2.9) La natura della controversia, la circostanza che il con la missiva del Parte_1
20.2.2012, denunciava l'evento del 10.12.2012, affermando che “si è verificato la rottura di una tubazione condominiale con danni da ricerca e riparazione nell'alloggio sito al 1° piano e Per_1 danni da bagnamento dell'alloggio”, che l'assicurazione presentava una relazione di parte laddove si legge «a seguito di molteplici rotture delle tubazioni di adduzione acqua potabile incassate nella pavimentazione del locale bagno dell'alloggio di proprietà del sig. , dovuta Per_1 all'azione di correnti galvaniche e/o alla vetustà delle tubazioni, si verificava una spargimento di liquidi
….», il fatto che la clausola della polizza stipulata da un condominio, la quale preveda la copertura dei danni "involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale", senza contenere alcuna limitazione con riguardo a determinati gradi di colpa, fa ritenere operante la garanzia anche in ipotesi di comportamento gravemente colposo dell'assicurato (nella specie, per il difetto di manutenzione di una tubazione idrica condominiale), con la sola eccezione delle condotte dolose, impongono la integrale compensazione della spese di lite, tra tutte le parti, di entrambe le fasi di giudizio.
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando
1) accoglie il primo motivo di appello e, per l'effetto, riforma integralmente la sentenza n.270/22 del Giudice di Pace di Imperia
2) compensa integralmente le spese processuali, del primo grado e dell'appello, tra le parti 5) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 19.07.2025
Il Giudice dott. Pasquale AR (sottoscritta con firma digitale)
6 dott. Pasquale AR