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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/05/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
23/05/2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 37472018 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
residente in [...], codice fiscale , CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Militello Rosmarino (ME), Via Rosso di San Secondo, n. 8, presso lo studio dell'Avv. Antonino Araca, Che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente-
Oggetto: A.N.F.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c. CP_ Parte ricorrente con il ricorso depositato in data 28/11/2018, conveniva in giudizio l' esponendo che:
Il Sig. convive, more uxorio, con la Sig.ra , e dalla Parte_1 Parte_2 predetta unione sono nate due figlie.
Oggi, il nucleo familiare del Sig. , come risulta dallo stato di famiglia Parte_1 rilasciato dal Comune di Militello Rosmarino, oltre allo stesso, è così composto:
1) figlia- nata a [...] il [...]; Controparte_2
2) figlia- nata a [...] il [...]; Controparte_3
3) altra affine- nata a [...] il [...]; Persona_1
4) Convivente- nata a [...] il [...]. Parte_2
Il ricorrente, considerate le condizioni economiche in cui versava la propria famiglia e sussistendone tutti i requisiti di legge, ha presentato domanda per ottenere l'assegno per il nucleo familiare (ANF) per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015.
Invero, il Sig. , ha inoltrato la domanda per la liquidazione ed il pagamento degli Parte_1 assegni familiari, allegando la necessaria documentazione relativa agli anni di riferimento, ma le domande sono rimaste prive di riscontro alcuno, nonostante più volte l'istante abbia regolarmente CP_ sollecitato i pagamenti sul portale dell' interrompendo anche l'eventuale prescrizione.
Inspiegabilmente, in un primo momento, le domande risultavano in pagamento, successivamente non riportavano più la predetta dicitura - così come si evince dalla documentazione allegata al presente ricorso e fornite dal ricorrente, il quale ha provveduto a salvare le pagine web prima che venissero rimosse e prima che, misteriosamente, le richieste di pagamento scomparissero dalla sua pagina personale.
Tuttavia, a seguito del mancato pagamento di quanto dovuto, l'odierno ricorrente, in data 1 agosto 2018 (ricevuta n. 1517590), presentava ricorso amministrativo, senza alcun esito.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. CP_ L' si costituiva eccependo la decadenza dall'azione e nel merito contestava le pretese avverse. La causa veniva istruita documentalmente ed all'esito dell'udienza del 23/05/2025, r c.p.c., veniva decisa.
La domanda va dichiarata improponibile ed inammissibile.
Risulta dagli atti, che le prestazioni ds/agr anni 2012 (presentata il 14.03.2013), 2013 (presentata il
19.03.2014), 2014 (presentata il 04.03.2015) e 2015 (presentata il 08.03.2016), sono state liquidate rispettivamente il 10.06.2013, 10.06.2014, 11.06.2015 e 21.06.2016, senza che siano stati corrisposti, gli anf, in quanto il ricorrente non era in possesso di autorizzazione anf, necessaria in presenza di nucleo familiare monogenitoriale.
Detta autorizzazione è stata richiesta solo in data 13.12.2017 e rilasciata il 18.01.2018 a decadenza maturata.
Il ricorrente ha quindi presentato ricorso amministrativo, avverso il mancato pagamento degli anf per gli anni sopracitati, e detto ricorso è stato respinto per inammissibilità poiché presentato oltre il termine di decadenza dell'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 47, 2 e 3 comma DPR 639/70. Infatti, l'art. 4 del D.L. 384/92 (convertito con modificazioni in legge 14 novembre 1992, n. 438) che ha modificato il citato articolo 47 del d.P.R. n. 639/70, prevede che “Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo
1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma.
In ordine, al dies a quo di decorrenza del termine di decadenza la predetta disposizione (art. 47 cit.), prevede quanto alla decorrenza del termine decadenziale per l'esercizio dell'azione giudiziaria, alternativamente, tre ipotesi di dies a quo:
1) dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto;
2) dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione;
3) dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione;
ove, manchi il ricorso amministrativo, alla data della richiesta, dunque, si sommano i termini presuntivi (art. 7 legge n. 533 del
1973, art. 46 commi 5 e 6 della legge n. 88 del 1989) per l'esaurimento del procedimento amministrativo ai quali si aggiungono i tre anni o un anno di decadenza a secondo della prestazione richiesta.
In ogni caso, sia che il diritto sorga a seguito di una domanda amministrativa, sia che sorga indipendentemente dalla domanda, per essersi verificato un determinato fatto previsto dalla legge, la decorrenza resta fissata dal giorno in cui la domanda giudiziale è proponibile.
Orbene, rilevato che il ricorrente non indica la data di presentazione della domanda e considerato che la decadenza è rilevabile d'ufficio manca, la prova utile a dare fondamento alla pretesa della ricorrente. Pertanto, la domanda proposta con il presente giudizio, va dichiarata improponibile e/o inammissibile.
Visto dichiarazione in atti, e l'evoluzione giurisprudenziale, spese compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda CP_ proposta da , contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione Parte_1
e deduzione, così provvede:
1)Dichiara, il presente ricorso improponibile e/o inammissibile, e conseguentemente rigetta la domanda;
2)Compensa le spese di lite;
Così deciso in Patti, 23/05/2025
Il Giudice on.
Antonino Casdia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
23/05/2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 37472018 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
residente in [...], codice fiscale , CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Militello Rosmarino (ME), Via Rosso di San Secondo, n. 8, presso lo studio dell'Avv. Antonino Araca, Che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente-
Oggetto: A.N.F.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c. CP_ Parte ricorrente con il ricorso depositato in data 28/11/2018, conveniva in giudizio l' esponendo che:
Il Sig. convive, more uxorio, con la Sig.ra , e dalla Parte_1 Parte_2 predetta unione sono nate due figlie.
Oggi, il nucleo familiare del Sig. , come risulta dallo stato di famiglia Parte_1 rilasciato dal Comune di Militello Rosmarino, oltre allo stesso, è così composto:
1) figlia- nata a [...] il [...]; Controparte_2
2) figlia- nata a [...] il [...]; Controparte_3
3) altra affine- nata a [...] il [...]; Persona_1
4) Convivente- nata a [...] il [...]. Parte_2
Il ricorrente, considerate le condizioni economiche in cui versava la propria famiglia e sussistendone tutti i requisiti di legge, ha presentato domanda per ottenere l'assegno per il nucleo familiare (ANF) per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015.
Invero, il Sig. , ha inoltrato la domanda per la liquidazione ed il pagamento degli Parte_1 assegni familiari, allegando la necessaria documentazione relativa agli anni di riferimento, ma le domande sono rimaste prive di riscontro alcuno, nonostante più volte l'istante abbia regolarmente CP_ sollecitato i pagamenti sul portale dell' interrompendo anche l'eventuale prescrizione.
Inspiegabilmente, in un primo momento, le domande risultavano in pagamento, successivamente non riportavano più la predetta dicitura - così come si evince dalla documentazione allegata al presente ricorso e fornite dal ricorrente, il quale ha provveduto a salvare le pagine web prima che venissero rimosse e prima che, misteriosamente, le richieste di pagamento scomparissero dalla sua pagina personale.
Tuttavia, a seguito del mancato pagamento di quanto dovuto, l'odierno ricorrente, in data 1 agosto 2018 (ricevuta n. 1517590), presentava ricorso amministrativo, senza alcun esito.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. CP_ L' si costituiva eccependo la decadenza dall'azione e nel merito contestava le pretese avverse. La causa veniva istruita documentalmente ed all'esito dell'udienza del 23/05/2025, r c.p.c., veniva decisa.
La domanda va dichiarata improponibile ed inammissibile.
Risulta dagli atti, che le prestazioni ds/agr anni 2012 (presentata il 14.03.2013), 2013 (presentata il
19.03.2014), 2014 (presentata il 04.03.2015) e 2015 (presentata il 08.03.2016), sono state liquidate rispettivamente il 10.06.2013, 10.06.2014, 11.06.2015 e 21.06.2016, senza che siano stati corrisposti, gli anf, in quanto il ricorrente non era in possesso di autorizzazione anf, necessaria in presenza di nucleo familiare monogenitoriale.
Detta autorizzazione è stata richiesta solo in data 13.12.2017 e rilasciata il 18.01.2018 a decadenza maturata.
Il ricorrente ha quindi presentato ricorso amministrativo, avverso il mancato pagamento degli anf per gli anni sopracitati, e detto ricorso è stato respinto per inammissibilità poiché presentato oltre il termine di decadenza dell'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 47, 2 e 3 comma DPR 639/70. Infatti, l'art. 4 del D.L. 384/92 (convertito con modificazioni in legge 14 novembre 1992, n. 438) che ha modificato il citato articolo 47 del d.P.R. n. 639/70, prevede che “Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo
1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma.
In ordine, al dies a quo di decorrenza del termine di decadenza la predetta disposizione (art. 47 cit.), prevede quanto alla decorrenza del termine decadenziale per l'esercizio dell'azione giudiziaria, alternativamente, tre ipotesi di dies a quo:
1) dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto;
2) dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione;
3) dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione;
ove, manchi il ricorso amministrativo, alla data della richiesta, dunque, si sommano i termini presuntivi (art. 7 legge n. 533 del
1973, art. 46 commi 5 e 6 della legge n. 88 del 1989) per l'esaurimento del procedimento amministrativo ai quali si aggiungono i tre anni o un anno di decadenza a secondo della prestazione richiesta.
In ogni caso, sia che il diritto sorga a seguito di una domanda amministrativa, sia che sorga indipendentemente dalla domanda, per essersi verificato un determinato fatto previsto dalla legge, la decorrenza resta fissata dal giorno in cui la domanda giudiziale è proponibile.
Orbene, rilevato che il ricorrente non indica la data di presentazione della domanda e considerato che la decadenza è rilevabile d'ufficio manca, la prova utile a dare fondamento alla pretesa della ricorrente. Pertanto, la domanda proposta con il presente giudizio, va dichiarata improponibile e/o inammissibile.
Visto dichiarazione in atti, e l'evoluzione giurisprudenziale, spese compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda CP_ proposta da , contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione Parte_1
e deduzione, così provvede:
1)Dichiara, il presente ricorso improponibile e/o inammissibile, e conseguentemente rigetta la domanda;
2)Compensa le spese di lite;
Così deciso in Patti, 23/05/2025
Il Giudice on.
Antonino Casdia