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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/07/2025, n. 2243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2243 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6986/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott. Giovanni D'Onofrio
- Presidente -
- Giudice - 2. Dott.ssa Luigia Franzese
3. Dott.ssa Rossella Di Palo
- Giudice relatore -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6986 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023,
avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente tra
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to CONCETTA RUZZO;
Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to CARMEN MAROTTA;
CP_1
RESISTENTE
nonché
il Controparte_2 presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 01.07.2025 i procuratori delle parti, con note di trattazione scritta, hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 16.10.2023, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio concordatario in Marcianise (CE) il 13.06.2013 con parte resistente, dalla cui unione nascevano i figli
Per (il 13.11.2013), Per_2 (il 10.04.2015) e (il 10.11.2016).Per_
Essendo divenuta impossibile la prosecuzione della vita matrimoniale, chiedeva la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente, l'affido condiviso dei figli minori con residenza privilegiata presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre, l'assegnazione a sé
della casa, un assegno di mantenimento per lei e per i figli a carico del resistente pari ad euro
2.000,00 mensili per i figli, oltre alla contribuzione al 50% alle spese straordinarie e il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla stessa.
Si costituiva in data 20.12.2023 il resistente, il quale non si opponeva alla richiesta di separazione ma chiedeva la collocazione prevalente dei minori presso il padre e un assegno di mantenimento in favore dei figli a carico della madre di euro 600,00 mensili, oltre al contributo al 50% delle spese straordinarie;
in subordine, chiedeva il collocamento alternato settimanale dei minori presso i genitori con l'obbligo per entrambi di provvedere al mantenimento dei minori nei periodi di rispettiva permanenza.
All'udienza di prima comparizione del 19.01.2024, il giudice delegato ascoltava le parti e constata l'elevata conflittualità adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti disponendo anche la nomina di un curatore speciale per i minori.
Con comparsa del 24.1.2024 si costituiva il curatore speciale
All'udienza del 12.03.2025, i difensori rappresentavano l'intenzione delle parti di trasformare l'odierno procedimento da giudiziale in consensuale, avendo i coniugi raggiunto un accordo.
All'udienza del 01.07.2025, le parti e il curatore speciale dei minori concludevano riportandosi all'accordo sottoscritto e depositato in atti e il g.i. rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità
delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive: -i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
- la casa coniugale, sita in Marcianise (Ce) alla Via R. Musone n. 186, rimarrà nella esclusiva disponibilità della RD, con i beni e gli arredi ivi contenuti, ove la medesima vivrà congiuntamente ai figli minori;
-affido condiviso dei minori UO LI, UO PP e UO RO ad entrambi i genitori RD MA e UO AN, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
-collocamento prevalente dei minori UO LI, UO PP e UO RO presso la madre RD MA in Marcianise (CE), alla Via Raffaele Musone n.186, fissando ivi, conseguentemente, il domicilio dei minori stessi;
-espressa regolamentazione del diritto di visita patemo secondo le seguenti modalità e cadenze temporali: -week end: i minori trascorreranno i fine settimana alternativamente con ciascuno dei genitori;
quando il fine settimana è di spettanza del padre, i minori staranno con il padre dalle ore 16,00 circa del venerdì pomeriggio (ovvero terminato il doposcuola in caso di ripetizioni pomeridiane post- scuola) alle ore 21 della domenica sera;
frequentazione Infrasettimanale: nelle settimane in cui i minori devonó trascorrere il week end con la madre il padre terrà con se i figli minori per un pomeriggio infrasettimanale fin d'ora fissato nel giomo di giovedì dalle ore 16,00 (ovvero terminato il doposcuola in caso di ripetizioni pomeridiane post- scuola) alle ore 21.00 della sera. Nei giorni di propria spettanza sarà cura del padre prelevare e riaccompagnare i minori presso la residenza materna;
- vacanze natalizie e vacanze pasquali: secondo il criterio dell'alternanza. I minori trascorreranno con il padre metǎ delle vacanze natalizie e pasquali alternando ogni anno con la madre, il Natale com il
Capodanno, la Pasqua con il lunedi dell'Angelo; - vacanze estive: durante le vacanze estive il padre avrà con se i minori in modo esclusivo, nei mesi di luglio ed agosto per un periodo minimo di tre e massimo di quattro settimane anche non consecutive da concordare con la madre entro il mese di maggio di ciascun anno;
del pari la madre avrà con sè i minori in modo esclusivo per un periodo minimo di tre e massimo di quattro settimane anche non consecutive da concordare con il padre entro il mese di maggio di ciascun anno, pertanto, il padre entro il
15 maggio di ogni anno provvederà ad inviare comunicazione via email all'indirizzo: libardimarta87@live.it, indicando alla madre le settimane di vacanza durante le quali intende tenere i figli con sé, dopodichè i genitori potranno prendere accordi. Per il restante periodo di vacanza scolastica, ci si atterrà al calendario di frequentazione di cui sopra. Il tutto,
con paritetica assunzione di responsabilità e di impegni e con pari opportunità rispetto a ciascun genitore, e fatti salvi i casi di impossibilità materiale. Le parti precisano che le spese per le vacanze estive per i figli verranno sopportate autonomamente da ciascun genitore, non potranno in alcun modo essere detratte da) imantenimento, dunque, come per legge, il sig.
PP è obbligato a corrispondere il mantenimento anche durante il periodo delle vacanze, quando i figli sono con lui, e, non potrà in alcun modo sospendere la corresponsione dell'assegno mensile, così come stabilito;
-assegno mensile per il mantenimento dei minori posto a carico del signor UO AN
(genitore non collocatario) quantificato, in complessivi Euro 750,00, (pari ad Euro € 250,00
per ciascun figlio,) oltre rivalutazione istat con decorrenza dall'anno successivo all'intervenuta sentenza di separazione, da corrispondersi alla signora RD MÁ (genitore collocatario) entro il giorno 25 di ciascun mese a mezzo di bonifico bancario sulle coordinate all'uopo indicate o comunque in altro modo tracciabile. Mentre l'assegno unico per i figli verrà
riscosso, come per legge, in misura parietetica, (vale a dire al 50%) da ciascun genitore.
Le spese straordinarie nell'interesse del figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente schema di massima, redatto in conformità al relativo,
Protocollo d'intesa intervenuto tra il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e il Consiglio
dell'ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere Prot. n.28/03/2024. 0001244.1, da intendersi qui per richiamato integralmente:
-Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, esami diagnostici presso strutture private, apparecchi sanitari ortodontici (apparecchio mobile o fisso); b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
e) prestazioni sanitarie non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: Fermo
restando l'accordo sulla scelta della scuola ai sensi del novellato art.316 cc, a) lasse scolastiche e universitarle per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di 7 studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private (ripetizioni post -scuola); d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria.
I Genitori espressamente si impegnano, nell'interesse dei minori, a consentire ai medesimi di poter usufruire di lezioni private post-scuola, ove se ne ravvisi per gli stessi la necessità sotto il profilo didattico, concorrendo in maniera paritetica (50%) alla relativa spesa, fin d'ora fissata entro un tetto massimo di circa 80/90 Euro mensili per le scuole elementari e circa
110/120 Euro mensili per le scuole medic/superiori, fatta salva, la possibilità di concordare la scelta dell'insegnante di riferimento. - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo, oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali;
c) spese inerenti la comunione dei minori limitatamente alla sola funzione religiosa (abito monacale;
fiori e fotografo in chiesa);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i)) centri ricreativi estivi organizzati da enti e/o strutture private. Al fine garantire una maggiore trasparenza nella gestione delle spese straordinarie e una più
efficiente organizzazione dei pagamenti si conviene espressamente che:
-tutte le spese extra, assegno dovranno essere adeguatamente documentate e rispondenti all'interesse dei figli;
-ogni richiesta di rimborso per spese straordinarie dovrà essere accompagnata da idonea documentazione fiscale (fatture, ricevute fiscali, scontrini parlanti) che attesti l'effettivo sostenimento della spesa e ne consenta la detraibilità fiscale ove prevista dalla normativa vigente;
-il padre provvederà, ove ciò sia possibile e, compatibilmente con la natura della spesa, al pagamento diretto della propria quota parte direttamente al fornitore del servizio/bene, evitando così l'anticipazione integrale da parte della madre e successiva richiesta di rimborso;
-per le spese straordinarie di particolare rilevanza economica sarà preventivamente condivisa tra i genitori la scelta e la modalità di pagamento, al fine di garantire una gestione trasparente e condivisa nell'interesse dei figli;
-la quantificazione della contribuzione straordinaria dovrà essere proporzionata alle specifiche esigenze dei figli e alle effettive condizioni economiche dei genitori (Cassazione n.
15229/2023).
Al fine di rendere veloci e agevoli le comunicazioni nell'interesse dei figli e in special modo per le informazioni ed autorizzazioni relative alle spese extra che richiedono il preventivo accordo le parti forniscono i seguenti indirizzi email, la comunicazione si intenderà eseguita á
tuati gli effetti di legge ai seguenti indirizzi email: PP AN:GA.com
MA LI: libardimarta87@live.it
-Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
REGIME TRANSITORIO (Giugno- Agosto 2025)
I signori RD MA e UO AN avuto riguardo all'interesse superiore dei loro figli minori UO ID. UO PP, e UO RO, e delle concrete esigenze familiari, al fine di: consentire ai minori stessi di abituarsi progressivamente alla nuova situazione familiare attraverso un periodo di transizione graduale;
garantire il mantenimento di rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori durante il periodo estivo;
assicurare loro la stabilità necessaria per l'inizio del nuovo anno scolastico e minimizzare l'impatto emotivo del cambiamento, sulla serenità degli stessi, convengono di adottare una soluzione graduale che privilegi il loro benessere psico-fisico e la loro stabilità emotiva.
All'uopo i signori RD MA e UO AN convengono che gli accordi come innanzi raggiunti (in ordine al collocamento prevalente dei minori presso la Madre, alla regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario. al concorso al mantenimento dei minori ad opera del medesimo), troveranno piena ed integrale applicazione a far data dal 1° settembre 2025 in coincidenza con l'inizio dell'anno scolastico.
Per i soli mesi di giugno luglio ed agosto del corrente anno i signori RD MA e
UO AN convengono e concordano l'applicazione, in via transitoria, di un regime
* di collocazione paritaria dei minori UO LI, UO PP, c UO RO, presso ciascun genitore (di fatto già in essere), secondo il criterio dell'alternanza settimanale,
cosi regolamentato: Prima settimana: presso la madre;
Seconda settimana: presso il padre;
Terza settimana: presso la madre;
Quarta settimana: presso il padre
Per la ultima settimana mese di Luglio: nei giorni del 28 e 29 luglio presso la madre;
30 e
31 presso il padre.
Il cambio di collocazione avverrà ogni domenica alle ore 18:00, salvo diverso accordo tra le parti. Eccezionalmente il signor UO su espressa richiesta della signora RD si impegna ad accompagnare i minori presso la residenza materna nella giornata di lunedì 2 giugno del corrente anno (in luogo della domenica 1 giugno). Ciascun genitore provvederà nei periodi di própria spettanza a prelevare e riaccompagnare i minori presso la residenza di riferimento.
Mese di agosto 2025
Per il mese di agosto 2025, in concomitanza con le ferie di entrambi i genitori e compatibilmente con le stesse, ciascun genitore avrà con sé i minori per due settimane consecutive così suddivise per espresso intervenuto accordo:
Prime due settimane (1-16 agosto): i minori trascorreranno il periodo presso la madre;
Seconde due settimane (17-31 agosto): i minori trascorreranno il periodo presso la il padre.
Le date specifiche potranno essere oggetto di ulteriore accordo tra le parti entro il 30 giugno
2025, nel rispetto della ripartizione sopra indicata.
Durante tutto il periodo di vigenza di tale accordo transitorio:
--ciascun genitore si farà carico esclusivo di tutte le spese del minori per il periodo in cui gli stessi sono collocati presso di sé e, provvederà al mantenimento diretto dei figli nei periodi di rispettiva spettanza;
--ciascun genitore si impegna a mantenere l'altro costantemente informato su ogni aspetto rilevante riguardante la salute, l'educazione e il benessere dei minori;
-ciascun genitore garantirà all'altro la possibilità di mantenere contatti telefonici quotidiani con i minori negli orari compatibili con le loro esigenze.
Le decisioni di maggiore interesse per i minori continueranno ad essere assunte di comune accordo tra i genitori, in conformità a quanto previsto dall'art. 316 del Codice civile.
Qualora dovessero sorgere difficoltà nell'applicazione degli accordi come sopra raggiunti dai signori RD MA e UO AN o situazioni impreviste che richiedano adattamenti, i medesimi si impegnano fin d'ora ricercare soluzioni condivise attraverso il dialogo, eventualmente con il supporto di figure professionali specializzate, sempre privilegiando l'interesse superiore dei minori.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi dei figli minori. Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi Parte_1 nata a [...] il [...], e 'nato a [...] il CP_1
,
24/07/1980;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marcianise (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 45,
Parte II, serie A, anno 2013);
3) Spese compensate.
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 1.07.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Giovanni D'Onofrio Dott.ssa Rossella Di Palo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott. Giovanni D'Onofrio
- Presidente -
- Giudice - 2. Dott.ssa Luigia Franzese
3. Dott.ssa Rossella Di Palo
- Giudice relatore -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6986 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023,
avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente tra
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to CONCETTA RUZZO;
Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to CARMEN MAROTTA;
CP_1
RESISTENTE
nonché
il Controparte_2 presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 01.07.2025 i procuratori delle parti, con note di trattazione scritta, hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 16.10.2023, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio concordatario in Marcianise (CE) il 13.06.2013 con parte resistente, dalla cui unione nascevano i figli
Per (il 13.11.2013), Per_2 (il 10.04.2015) e (il 10.11.2016).Per_
Essendo divenuta impossibile la prosecuzione della vita matrimoniale, chiedeva la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente, l'affido condiviso dei figli minori con residenza privilegiata presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre, l'assegnazione a sé
della casa, un assegno di mantenimento per lei e per i figli a carico del resistente pari ad euro
2.000,00 mensili per i figli, oltre alla contribuzione al 50% alle spese straordinarie e il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla stessa.
Si costituiva in data 20.12.2023 il resistente, il quale non si opponeva alla richiesta di separazione ma chiedeva la collocazione prevalente dei minori presso il padre e un assegno di mantenimento in favore dei figli a carico della madre di euro 600,00 mensili, oltre al contributo al 50% delle spese straordinarie;
in subordine, chiedeva il collocamento alternato settimanale dei minori presso i genitori con l'obbligo per entrambi di provvedere al mantenimento dei minori nei periodi di rispettiva permanenza.
All'udienza di prima comparizione del 19.01.2024, il giudice delegato ascoltava le parti e constata l'elevata conflittualità adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti disponendo anche la nomina di un curatore speciale per i minori.
Con comparsa del 24.1.2024 si costituiva il curatore speciale
All'udienza del 12.03.2025, i difensori rappresentavano l'intenzione delle parti di trasformare l'odierno procedimento da giudiziale in consensuale, avendo i coniugi raggiunto un accordo.
All'udienza del 01.07.2025, le parti e il curatore speciale dei minori concludevano riportandosi all'accordo sottoscritto e depositato in atti e il g.i. rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità
delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive: -i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
- la casa coniugale, sita in Marcianise (Ce) alla Via R. Musone n. 186, rimarrà nella esclusiva disponibilità della RD, con i beni e gli arredi ivi contenuti, ove la medesima vivrà congiuntamente ai figli minori;
-affido condiviso dei minori UO LI, UO PP e UO RO ad entrambi i genitori RD MA e UO AN, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
-collocamento prevalente dei minori UO LI, UO PP e UO RO presso la madre RD MA in Marcianise (CE), alla Via Raffaele Musone n.186, fissando ivi, conseguentemente, il domicilio dei minori stessi;
-espressa regolamentazione del diritto di visita patemo secondo le seguenti modalità e cadenze temporali: -week end: i minori trascorreranno i fine settimana alternativamente con ciascuno dei genitori;
quando il fine settimana è di spettanza del padre, i minori staranno con il padre dalle ore 16,00 circa del venerdì pomeriggio (ovvero terminato il doposcuola in caso di ripetizioni pomeridiane post- scuola) alle ore 21 della domenica sera;
frequentazione Infrasettimanale: nelle settimane in cui i minori devonó trascorrere il week end con la madre il padre terrà con se i figli minori per un pomeriggio infrasettimanale fin d'ora fissato nel giomo di giovedì dalle ore 16,00 (ovvero terminato il doposcuola in caso di ripetizioni pomeridiane post- scuola) alle ore 21.00 della sera. Nei giorni di propria spettanza sarà cura del padre prelevare e riaccompagnare i minori presso la residenza materna;
- vacanze natalizie e vacanze pasquali: secondo il criterio dell'alternanza. I minori trascorreranno con il padre metǎ delle vacanze natalizie e pasquali alternando ogni anno con la madre, il Natale com il
Capodanno, la Pasqua con il lunedi dell'Angelo; - vacanze estive: durante le vacanze estive il padre avrà con se i minori in modo esclusivo, nei mesi di luglio ed agosto per un periodo minimo di tre e massimo di quattro settimane anche non consecutive da concordare con la madre entro il mese di maggio di ciascun anno;
del pari la madre avrà con sè i minori in modo esclusivo per un periodo minimo di tre e massimo di quattro settimane anche non consecutive da concordare con il padre entro il mese di maggio di ciascun anno, pertanto, il padre entro il
15 maggio di ogni anno provvederà ad inviare comunicazione via email all'indirizzo: libardimarta87@live.it, indicando alla madre le settimane di vacanza durante le quali intende tenere i figli con sé, dopodichè i genitori potranno prendere accordi. Per il restante periodo di vacanza scolastica, ci si atterrà al calendario di frequentazione di cui sopra. Il tutto,
con paritetica assunzione di responsabilità e di impegni e con pari opportunità rispetto a ciascun genitore, e fatti salvi i casi di impossibilità materiale. Le parti precisano che le spese per le vacanze estive per i figli verranno sopportate autonomamente da ciascun genitore, non potranno in alcun modo essere detratte da) imantenimento, dunque, come per legge, il sig.
PP è obbligato a corrispondere il mantenimento anche durante il periodo delle vacanze, quando i figli sono con lui, e, non potrà in alcun modo sospendere la corresponsione dell'assegno mensile, così come stabilito;
-assegno mensile per il mantenimento dei minori posto a carico del signor UO AN
(genitore non collocatario) quantificato, in complessivi Euro 750,00, (pari ad Euro € 250,00
per ciascun figlio,) oltre rivalutazione istat con decorrenza dall'anno successivo all'intervenuta sentenza di separazione, da corrispondersi alla signora RD MÁ (genitore collocatario) entro il giorno 25 di ciascun mese a mezzo di bonifico bancario sulle coordinate all'uopo indicate o comunque in altro modo tracciabile. Mentre l'assegno unico per i figli verrà
riscosso, come per legge, in misura parietetica, (vale a dire al 50%) da ciascun genitore.
Le spese straordinarie nell'interesse del figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente schema di massima, redatto in conformità al relativo,
Protocollo d'intesa intervenuto tra il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e il Consiglio
dell'ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere Prot. n.28/03/2024. 0001244.1, da intendersi qui per richiamato integralmente:
-Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, esami diagnostici presso strutture private, apparecchi sanitari ortodontici (apparecchio mobile o fisso); b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
e) prestazioni sanitarie non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: Fermo
restando l'accordo sulla scelta della scuola ai sensi del novellato art.316 cc, a) lasse scolastiche e universitarle per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di 7 studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private (ripetizioni post -scuola); d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria.
I Genitori espressamente si impegnano, nell'interesse dei minori, a consentire ai medesimi di poter usufruire di lezioni private post-scuola, ove se ne ravvisi per gli stessi la necessità sotto il profilo didattico, concorrendo in maniera paritetica (50%) alla relativa spesa, fin d'ora fissata entro un tetto massimo di circa 80/90 Euro mensili per le scuole elementari e circa
110/120 Euro mensili per le scuole medic/superiori, fatta salva, la possibilità di concordare la scelta dell'insegnante di riferimento. - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo, oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali;
c) spese inerenti la comunione dei minori limitatamente alla sola funzione religiosa (abito monacale;
fiori e fotografo in chiesa);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i)) centri ricreativi estivi organizzati da enti e/o strutture private. Al fine garantire una maggiore trasparenza nella gestione delle spese straordinarie e una più
efficiente organizzazione dei pagamenti si conviene espressamente che:
-tutte le spese extra, assegno dovranno essere adeguatamente documentate e rispondenti all'interesse dei figli;
-ogni richiesta di rimborso per spese straordinarie dovrà essere accompagnata da idonea documentazione fiscale (fatture, ricevute fiscali, scontrini parlanti) che attesti l'effettivo sostenimento della spesa e ne consenta la detraibilità fiscale ove prevista dalla normativa vigente;
-il padre provvederà, ove ciò sia possibile e, compatibilmente con la natura della spesa, al pagamento diretto della propria quota parte direttamente al fornitore del servizio/bene, evitando così l'anticipazione integrale da parte della madre e successiva richiesta di rimborso;
-per le spese straordinarie di particolare rilevanza economica sarà preventivamente condivisa tra i genitori la scelta e la modalità di pagamento, al fine di garantire una gestione trasparente e condivisa nell'interesse dei figli;
-la quantificazione della contribuzione straordinaria dovrà essere proporzionata alle specifiche esigenze dei figli e alle effettive condizioni economiche dei genitori (Cassazione n.
15229/2023).
Al fine di rendere veloci e agevoli le comunicazioni nell'interesse dei figli e in special modo per le informazioni ed autorizzazioni relative alle spese extra che richiedono il preventivo accordo le parti forniscono i seguenti indirizzi email, la comunicazione si intenderà eseguita á
tuati gli effetti di legge ai seguenti indirizzi email: PP AN:GA.com
MA LI: libardimarta87@live.it
-Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
REGIME TRANSITORIO (Giugno- Agosto 2025)
I signori RD MA e UO AN avuto riguardo all'interesse superiore dei loro figli minori UO ID. UO PP, e UO RO, e delle concrete esigenze familiari, al fine di: consentire ai minori stessi di abituarsi progressivamente alla nuova situazione familiare attraverso un periodo di transizione graduale;
garantire il mantenimento di rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori durante il periodo estivo;
assicurare loro la stabilità necessaria per l'inizio del nuovo anno scolastico e minimizzare l'impatto emotivo del cambiamento, sulla serenità degli stessi, convengono di adottare una soluzione graduale che privilegi il loro benessere psico-fisico e la loro stabilità emotiva.
All'uopo i signori RD MA e UO AN convengono che gli accordi come innanzi raggiunti (in ordine al collocamento prevalente dei minori presso la Madre, alla regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario. al concorso al mantenimento dei minori ad opera del medesimo), troveranno piena ed integrale applicazione a far data dal 1° settembre 2025 in coincidenza con l'inizio dell'anno scolastico.
Per i soli mesi di giugno luglio ed agosto del corrente anno i signori RD MA e
UO AN convengono e concordano l'applicazione, in via transitoria, di un regime
* di collocazione paritaria dei minori UO LI, UO PP, c UO RO, presso ciascun genitore (di fatto già in essere), secondo il criterio dell'alternanza settimanale,
cosi regolamentato: Prima settimana: presso la madre;
Seconda settimana: presso il padre;
Terza settimana: presso la madre;
Quarta settimana: presso il padre
Per la ultima settimana mese di Luglio: nei giorni del 28 e 29 luglio presso la madre;
30 e
31 presso il padre.
Il cambio di collocazione avverrà ogni domenica alle ore 18:00, salvo diverso accordo tra le parti. Eccezionalmente il signor UO su espressa richiesta della signora RD si impegna ad accompagnare i minori presso la residenza materna nella giornata di lunedì 2 giugno del corrente anno (in luogo della domenica 1 giugno). Ciascun genitore provvederà nei periodi di própria spettanza a prelevare e riaccompagnare i minori presso la residenza di riferimento.
Mese di agosto 2025
Per il mese di agosto 2025, in concomitanza con le ferie di entrambi i genitori e compatibilmente con le stesse, ciascun genitore avrà con sé i minori per due settimane consecutive così suddivise per espresso intervenuto accordo:
Prime due settimane (1-16 agosto): i minori trascorreranno il periodo presso la madre;
Seconde due settimane (17-31 agosto): i minori trascorreranno il periodo presso la il padre.
Le date specifiche potranno essere oggetto di ulteriore accordo tra le parti entro il 30 giugno
2025, nel rispetto della ripartizione sopra indicata.
Durante tutto il periodo di vigenza di tale accordo transitorio:
--ciascun genitore si farà carico esclusivo di tutte le spese del minori per il periodo in cui gli stessi sono collocati presso di sé e, provvederà al mantenimento diretto dei figli nei periodi di rispettiva spettanza;
--ciascun genitore si impegna a mantenere l'altro costantemente informato su ogni aspetto rilevante riguardante la salute, l'educazione e il benessere dei minori;
-ciascun genitore garantirà all'altro la possibilità di mantenere contatti telefonici quotidiani con i minori negli orari compatibili con le loro esigenze.
Le decisioni di maggiore interesse per i minori continueranno ad essere assunte di comune accordo tra i genitori, in conformità a quanto previsto dall'art. 316 del Codice civile.
Qualora dovessero sorgere difficoltà nell'applicazione degli accordi come sopra raggiunti dai signori RD MA e UO AN o situazioni impreviste che richiedano adattamenti, i medesimi si impegnano fin d'ora ricercare soluzioni condivise attraverso il dialogo, eventualmente con il supporto di figure professionali specializzate, sempre privilegiando l'interesse superiore dei minori.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi dei figli minori. Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi Parte_1 nata a [...] il [...], e 'nato a [...] il CP_1
,
24/07/1980;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marcianise (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 45,
Parte II, serie A, anno 2013);
3) Spese compensate.
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 1.07.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Giovanni D'Onofrio Dott.ssa Rossella Di Palo