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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 02/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
1440/24 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ER
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott. ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1440/24 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
Dello Stritto Antonella, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Dello Stritto CP_1
Antonella, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis.51 cpc, le parti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto il 03/09/2016 in Terni (TR), precisando che dall'unione è nato il figlio:
nato il [...] in [...]; Persona_1
e che a far data dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione consensuale pronunciata con sentenza non vi era stata alcuna forma di riconciliazione.
All'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“1. pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e a CP_1 Parte_1
Terni, in data 03.09.2016, atto registrato all'anno 2016, atto n. 111 parte I, ordinando al competente
Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2. disporre che la casa coniugale, sita in Terni alla Piazza Dalmazia n. 6, di proprietà esclusiva di già assegnata allo stessa in sede di separazione, venga definitivamente assegnata ad CP_1 essa;
3. disporre che il minore venga affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori in ottemperanza della Legge 54/2006 relativa all'affidamento condiviso, con collocazione paritetica dello stesso presso ciascuno di essi, secondo il piano genitoriale che si allega in uno al ricorso, da intendersi parte integrante del presente atto;
4. disporre la fissazione della residenza anagrafica del minore presso l'abitazione della di lui madre, sita in Terni alla Piazza Dalmazia n. 6 e fissare il domicilio del minore presso entrambi i genitori;
5. disporre l'assunzione dell'impegno, da parte del genitore presso il quale il minore si troverà di volta in volta collocato a seconda delle modalità e tempistiche in tal senso stabilite dalle parti, a provvedere in via esclusiva e diretta alle esigenze materiali del figlio;
6. disporre che i coniugi provvederanno, previo accordo, alle spese scolastiche (tassa di iscrizione, assicurazione, acquisto libri e materiale scolastico di inizio anno, gite ed eventi scolastici, eventuali ripetizioni ecc), mediche (farmaci, analisi, esami, terapie, visite specialistiche, vaccini, cure ed apparecchi ortodontici ecc), sportive (tassa di iscrizione, assicurazione, quota mensile, abbigliamento) e ludiche ricreative (feste, ricorrenze, ricariche telefoniche) e per ogni altra spesa di natura eccezionale che si dovesse rendere necessaria per il suddetto minore in proporzione del 50%, ciascuno, previa esibizione dei relativi documenti fiscali, ove possibile;
7. disporre che le eventuali altri spese straordinarie di rilevante entità riguardanti i minori anche per il futuro (viaggi di istruzione all'estero, canone di locazione di appartamento per gli studi universitari, abbonamenti e/o biglietti treni o mezzi pubblici per recarsi in facoltà, computer, sport e/o attività particolari etc.) saranno concordate preventivamente dai coniugi e, normalmente, ripartite in parti uguali tra loro;
8) disporre che la responsabilità genitoriale venga esercitata da entrambi i genitori e che le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute siano assunte previo comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore;
9. disporre che i ricorrenti, nel precipuo interesse di evitare disagi di natura psicologico – emotiva e di consentire un graduale adattamento alla interruzione del rapporto di convivenza al figlio tenuto conto anche della tenera età del predetto, si impegnino per i primi due anni dalla Per_1 data di deposito del ricorso a non intraprendere una convivenza con altro soggetto terzo con il quale intrattengono una relazione di natura sentimentale;
10. disporre che ciascun genitore venga previamente informato dall'altro circa l'identità di eventuali terze persone che frequentino abitualmente il minore Per_1
11. disporre che, in considerazione della dichiarata autosufficienza economica degli istanti, nulla sia dovuto a titolo di mantenimento né a titolo di assegno divorzile;
12. dichiarare, infine, che non sussistono altre o diverse ragioni o pretese di natura economico – patrimoniale tra i ricorrenti da dirimere non avendo più gli stessi nulla a che pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo e ragione.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 03/09/2016 in Terni (TR) tra
[...]
e alle condizioni congiunte indicate in ricorso e riportate in parte Parte_1 CP_1 motiva;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di ER
(TR) (atto n. 111, parte I, Uff.1, anno 2016);
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 9.12.2024
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ER
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott. ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1440/24 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
Dello Stritto Antonella, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Dello Stritto CP_1
Antonella, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis.51 cpc, le parti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto il 03/09/2016 in Terni (TR), precisando che dall'unione è nato il figlio:
nato il [...] in [...]; Persona_1
e che a far data dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione consensuale pronunciata con sentenza non vi era stata alcuna forma di riconciliazione.
All'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“1. pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e a CP_1 Parte_1
Terni, in data 03.09.2016, atto registrato all'anno 2016, atto n. 111 parte I, ordinando al competente
Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2. disporre che la casa coniugale, sita in Terni alla Piazza Dalmazia n. 6, di proprietà esclusiva di già assegnata allo stessa in sede di separazione, venga definitivamente assegnata ad CP_1 essa;
3. disporre che il minore venga affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori in ottemperanza della Legge 54/2006 relativa all'affidamento condiviso, con collocazione paritetica dello stesso presso ciascuno di essi, secondo il piano genitoriale che si allega in uno al ricorso, da intendersi parte integrante del presente atto;
4. disporre la fissazione della residenza anagrafica del minore presso l'abitazione della di lui madre, sita in Terni alla Piazza Dalmazia n. 6 e fissare il domicilio del minore presso entrambi i genitori;
5. disporre l'assunzione dell'impegno, da parte del genitore presso il quale il minore si troverà di volta in volta collocato a seconda delle modalità e tempistiche in tal senso stabilite dalle parti, a provvedere in via esclusiva e diretta alle esigenze materiali del figlio;
6. disporre che i coniugi provvederanno, previo accordo, alle spese scolastiche (tassa di iscrizione, assicurazione, acquisto libri e materiale scolastico di inizio anno, gite ed eventi scolastici, eventuali ripetizioni ecc), mediche (farmaci, analisi, esami, terapie, visite specialistiche, vaccini, cure ed apparecchi ortodontici ecc), sportive (tassa di iscrizione, assicurazione, quota mensile, abbigliamento) e ludiche ricreative (feste, ricorrenze, ricariche telefoniche) e per ogni altra spesa di natura eccezionale che si dovesse rendere necessaria per il suddetto minore in proporzione del 50%, ciascuno, previa esibizione dei relativi documenti fiscali, ove possibile;
7. disporre che le eventuali altri spese straordinarie di rilevante entità riguardanti i minori anche per il futuro (viaggi di istruzione all'estero, canone di locazione di appartamento per gli studi universitari, abbonamenti e/o biglietti treni o mezzi pubblici per recarsi in facoltà, computer, sport e/o attività particolari etc.) saranno concordate preventivamente dai coniugi e, normalmente, ripartite in parti uguali tra loro;
8) disporre che la responsabilità genitoriale venga esercitata da entrambi i genitori e che le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute siano assunte previo comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore;
9. disporre che i ricorrenti, nel precipuo interesse di evitare disagi di natura psicologico – emotiva e di consentire un graduale adattamento alla interruzione del rapporto di convivenza al figlio tenuto conto anche della tenera età del predetto, si impegnino per i primi due anni dalla Per_1 data di deposito del ricorso a non intraprendere una convivenza con altro soggetto terzo con il quale intrattengono una relazione di natura sentimentale;
10. disporre che ciascun genitore venga previamente informato dall'altro circa l'identità di eventuali terze persone che frequentino abitualmente il minore Per_1
11. disporre che, in considerazione della dichiarata autosufficienza economica degli istanti, nulla sia dovuto a titolo di mantenimento né a titolo di assegno divorzile;
12. dichiarare, infine, che non sussistono altre o diverse ragioni o pretese di natura economico – patrimoniale tra i ricorrenti da dirimere non avendo più gli stessi nulla a che pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo e ragione.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 03/09/2016 in Terni (TR) tra
[...]
e alle condizioni congiunte indicate in ricorso e riportate in parte Parte_1 CP_1 motiva;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di ER
(TR) (atto n. 111, parte I, Uff.1, anno 2016);
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 9.12.2024
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti