Sentenza 7 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/02/2001, n. 1771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1771 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2001 |
Testo completo
1 7 7 1 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Дін іш в Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente R.G. N. 5622/98 Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Consigliere 6712/98 Cron. 3689 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere- Rep. 570 Dott. Antonio VELLA Rel. Consigliere Dott. GI SETTIMJ Consigliere Ud. 16/05/00 ha pronunciato la seguente LIRE 3000 408 SE N TE NZA CANCELLERIA sul ricorso proposto da: MA MM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CG521957 LAZIO 20/C, presso lo studio dell'avvocato COGGIATTI VV C., difeso dall'avvocato CESTER GIORGIO, giusta delega CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE in atti;
UFFICIO COPIE Richiesta copia stúdio
- ricorrente -
IL SOLE 24 ORE dal Sig. 3000 contro per diritti L. 17 FEB.2001 MA MA, MA AR, BO MA LE, IL CANCELLIERE BO RI OV, BO LE SIVIERO, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE NI LE, NI OLIVIERO;
Richiesta copia studio dal Sig. R.d.c.. intimati - per diritti L. 2000 02 01 e sul 2° ricorso n 06712/98 proposto da: 2000 IL CANCELLIERE MA, MA AR, elettivamente 944 MA -1- domiciliati in ROMA VIA F CONFALONIERI 5, presso lo studio MANZI LUIGI, che li difendedell'avvocato GOGGIATH MIGLIORINI LUIGI, giusta unitamente all'avvocato 3000 27.3.91 delega in atti;
controricorrenti e ricorrenti incidentali nonchè
contro
MA MM, BO RI OV, BO LE Моиз SIVIERO, NI LE, 30 MAR 2001 BO MA LE " NI OLIVIERO;
та intimati con integrazione del contraddittorio avverso la sentenza n. 484/97 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 04/04/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica LIRE 1500 CANCELLER udienza del 16/05/00 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito l'Avvocato Giorgio CESTER, difensore del 0476077 ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso LIRE 1500 CANCELLERIA principale;
udito l'Avvocato Carlo ALBINI, per delega dell'Avv. Luigi MANZI, dep. in udienza, difensore del 0476078 LIRE 2000 controricorrente e ric.incid. che ha chiesto CANCELLERIA l'accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto di quello principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore "BB105718 Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il BB105723 -2- rigetto del ricorso incidentale, l'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, il rigetto del primo, assorbito il terzo. -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 2 agosto 1983 EM TO convenne, davanti al Tribunale di Rovigo, i propri germani AR e RD TO per la reintegrazione delle quote ad essa riservate, quale legittimaria, delle eredità dei genitori IG TO ed EM ES AG e per la divisione dei beni che di esse facevano parte, previo accertamento della simulazione dei contratti di compravendita, dissimulanti delle donazioni, stipulati il 6 e l'undici dicembre 1974, con i quali i danti causa avevano trasferito la proprietà di tutti i loro immobili ai figli RD e AR, che erano anche nel possesso di cinquanta milioni di lire e di tutti i mobili dei danti causa. I convenuti, costituitisi in giudizio, contestarono il fondamento delle pretese e ne chiesero il rigetto. ed eseguita Fu successivamente ordinata nei confronti l'integrazione del contraddittorio dei fratelli EL e dei fratelli CO, figli rispettivamente di LI e di IN TO, premorte ai genitori IG TO e ES AG. Tutti costoro rimasero contumaci. Con sentenza del 9 giugno 1993 il Tribunale 4 rigettò la domanda per difetto di prova della simulazione dei menzionati contratti. EM TO propose impugnazione alla quale resistettero i convenuti. Con sentenza del 4 aprile 1997 la Corte d'appello di Venezia, in riforma della decisione di primo grado, ha condannato RD e AR TO a pagare ad EM TO rispettivamente le somme di lire 660.000 e 410.000, oltre agli interessi al tasso legale dalla data della notifica della citazione introduttiva del processo. Ha ritenuto la Corte che i contratti non erano simulati, ma costituivano delle donazioni indirette dei genitori ai due figli, soggette all'azione di riduzione dal cui accoglimento derivava l'obbligo di RD e di AR TO di versare rispettivamente la somma di 660.000 lire e quella di 410.000 lire alla parte attrice. Quest'ultima ricorre per cassazione con tre motivi. TO resistono con AR e RD propongono ricorso incidentale controricorso e sorretto da un motivo. Le parti hanno depositato memorie. Non essendo stato il ricorso incidentale 5 notificato a tutte le parti del giudizio di merito, è stata disposta, e ritualmente eseguita, l'integrazione del contraddittorio a MA GI, a EL SI e a AR AD ON e ad AD e OL EL. MOTIVI DELLA DECISIONE Pregiudizialmente si dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell'art. 335 del codice di procedura civile. Con il primo motivo del ricorso principale si censura la sentenza impugnata per avere la Corte d'appello erroneamente negato la simulazione dei contratti di compravendita in presenza di univoci elementi rivelatori di essa (prezzo vile, rapporto di parentela tra le parti;
testamento pubblico di data anteriore, con il quale i genitori avevano disposto di una parte dei propri beni a favore della ricorrente). Il motivo è infondato. La Corte d'appello non è incorsa nell'errore avendo giustificato l'esclusionedenunziato, dell'ipotesi simulatoria con la logica ed contratti diesauriente osservazione che nei due compravendita il pagamento del prezzo era stato eseguito al momento della conclusione di essi, 6 perché in tal senso vi era l'attestazione del notaio rogante non contraddetta neanche ha,informalmente dalle parti. La stessa Corte però, ritenuto che con tali contratti i genitori avevano voluto indirettamente donare ai figli AR e RD gli importi di denaro costituiti dalla differenza tra i prezzi pattuiti e versati e il valore degli immobili oggetto delle compravendite, perché i corrispettivi pagati (f.
4.000.000 versate da RD e £.
2.000.000 da AR) erano inferiori di oltre alla metà ai valori dei beni (£.
8.950.000 e £. 5.080.000); e che, essendo anche le soggette all'azionedonazioni indirette di riduzione, i due terzi delle somme di denaro (£.
3.300.000 e £. 2.053.000) di cui RD e AR avevano beneficiato, dovevano dividersi tra i cinque figli dei danti causa. -Con l'unico motivo del ricorso incidentale da esaminare prima degli altri due motivi del ricorso caso di suo principale perché questi, in accoglimento resterebbero assorbiti si censura la - sentenza impugnata sostenendosi che la Corte d'appello è incorsa nel vizio di estrapetizione, perché ha condannato i convenuti al pagamento delle somme di denaro a favore dell'attrice in 7 accoglimento di una domanda diversa da quella proposta essendo basata su di una donazione indiretta e non sulla simulazione relativa dei contratti di compravendita dissimulanti delle donazioni dirette. Il motivo è fondato. Per la giurisprudenza pacifica della Corte di Cassazione la norma che richiede la corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.), vieta al giudice di deliberare su una domanda diversa da quella proposta. E tale divieto violato qualora, come siè è verificato nella sia pure al fine della specie, il giudice decisione sull'azione di riduzione di un atto di -liberalità per asserita lesione di legittima dopo avere esaminata e ritenuta infondata la pretesa espressamente basata nella citazione introduttiva del giudizio sulla simulazione del contratto, invece di limitarsi a respingerla, la consideri anche sotto il profilo della donazione indiretta. In tal caso è evidente che il giudice sostituisce, senza averne il potere, il fatto costitutivo della domanda (divergenza tra volontà e sua manifestazione) con un fatto diverso, quale è il compravendita voluto per conseguire contratto di 8 indirettamente lo scopo di liberalità. Pertanto, il ricorso incidentale deve essere accolto e del secondo e terzo motivo di quello principale deve dichiararsi l'assorbimento, in quanto con il primo di essi si critica un punto della pronuncia d'appello travolto dall'accertata violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. (criterio denaro liquidato perdi calcolo dell'importo di lesione della legittima) e con l'altro si censura la statuizione accessoria di compensazione delle spese dei due gradi del giudizio di merito. Consegue, inoltre, la cassazione della sentenza impugnata, in relazione al ricorso incidentale accolto, da deliberarsi senza rinvio, perché il divieto per il giudice di pronunciarsi su domanda non proposta, si concreta in una preclusione all'esercizio della giurisdizione. Per la sussistenza di giusti motivi si dispone la compensazione delle spese dell'intero processo. P.T.M. riunisce i ricorsi, accoglie il La Corte ricorso incidentale, e del ricorso principale dichiara assorbiti il secondo e il terzo motivo e rigetta il primo motivo. Cassa la sentenza impugnata senza rinvio e compensa tra le parti le 9 spese dell'intero Roma 6 giugno Arckerio processo. 2000. Villa Стаички Син Таль рик IL CANCELLIERE 01 Valeria NeriVaterial 07 FEB. 2001 60000 310000 1 MAR. 2001 Degistrato in c am. 10.306 al 5 2 5 A 2 5 M O 10