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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/07/2025, n. 2610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2610 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel.
il giorno 15.7.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella causa in grado di appello iscritta al n. 2331/2021 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso da sé medesimo unitamente all'avv. Parte_1 Parte_2
, come da procura in atti
[...]
appellante
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Papandrea, come da procura in atti appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6496/2021 pubblicata il 5.7.2021
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27.7.2020 l'avv. proponeva opposizione avverso il Pt_1 Pt_1 decreto ingiuntivo n. 5103/2020, emesso in data 11.7.2020, notificato a mezzo pec il 14.7.2020, con il quale il Tribunale di Roma, sezione lavoro, aveva ingiunto all'opponente il pagamento, in favore della , della somma di € 57.047,75, a titolo di Controparte_1 omessi o tardivi pagamenti di contributi previdenziali e relative sanzioni per l'annualità 2014, sanzioni per irregolare invio del mod. 5 relativo all'anno 2016 e sanzioni per ritardato versamento per le annualità 2017 e 2018, oltre interessi di mora e spese di procedura. 1 Deduceva che: il decreto ingiuntivo ottenuto dalla era viziato da nullità insanabile CP_1 non sussistendo le condizioni che legittimavano l'emissione del provvedimento monitorio;
l'art. 18 della Legge n. 576/1980, comma 6 dispone che “La può provvedere alla riscossione dei CP_1 contributi insoluti e, in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'articolo
17, a mezzo di ruoli da essa compilati e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette”; la prassi seguita dalla era sempre stata quella di iscrivere a CP_1 ruolo i suoi crediti e di agire in executivis per il tramite dell'Agente della riscossione;
l'azione della costituiva, altresì, un abuso del processo atteso che non era l'ente a vantare un credito nei CP_1 confronti del ricorrente, ma il contrario;
l'opponente era, infatti, titolare di pensione di vecchiaia della Cassa Avvocati, concessa con delibera del 04/09/1999, a decorrere dal 1998, e la sua pensione non era stata più riliquidata in base ai contributi versati per i primi 5 anni, sino al 2003, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 141/92; i contributi successivamente versati erano andati a fondo perduto e il trattamento pensionistico erogato dalla risultava errato;
le somme CP_1 dei redditi Irpef sulle quali era stata liquidata la pensione non erano corrette, in quanto non rispondevano ai parametri previsti dall'art. 1 e dall'art. 4 della legge n. 141/1992; dalla lettera dell'Ente dell'1.10.1999, nella quale si annunciava l'ammissione alla pensione diretta, si evinceva che nel calcolo dei redditi dei migliori dieci anni dell'ultimo quindicennio, l'ente previdenziale non aveva incluso il 1998 e aveva diminuito il reddito del 1996, che da lire 177.077.000 era diventato lire 126.861.900 (rivalutato), mentre tutti gli anni precedenti erano rimasti invariati;
il calcolo effettuato dalla era altresì errato atteso che la pensione annua doveva essere CP_1 suddivisa in un anno solare di 12 mesi e non già di 13 mesi;
da tale errore era scaturito un trattamento più basso per il ricorrente, in quanto la pensione avrebbe dovuto essere di lire 2.124.535 mensili e non di lire 1.961.109, con una differenza, in meno, di lire 163.435.000 (84,37 euro); calcolando correttamente l'anno 1996, cioè l'importo di lire 177.077.000 (e non ridotto inspiegabilmente a lire 126.861.900) rivalutato a lire 183.382.919 (al 1998), il totale dei redditi irpef sarebbe stato di lire 439.895.372 (con una differenza in più di lire 56.521.019); che, conseguentemente, la situazione pensionistica sarebbe dovuta essere: Importo redditi Irpef rivalutato lire 439.895.372 x1,75 : 100 x 38 = lire 29.253.042 annue di pensione: 12 mensilità = lire
2.437.753; pertanto, la pensione giusta sarebbe dovuta essere pari a lire 2.437.753 mensili e non già lire 1.961.109 mensili;
il totale dei migliori redditi dei dieci anni tra gli ultimi 15 anni era pari a euro 290.380,55; tra la pensione erogata dalla e quella che effettivamente sarebbe CP_1 spettata al vi era una differenza mensile in danno di quest'ultimo di lire 1.156.008, pari a Pt_1 euro 596,80; era quindi creditore di euro 201.764,04 nei confronti della per arretrati CP_1 di integrazione di ratei mensili dalla data del collocamento a riposo al 30 giugno 2020; i diritti
2 pensionistici sono imprescrittibili;
la normativa su cui la aveva fondato l'erogazione del CP_1 trattamento previdenziale presentava profili di illegittimità costituzionale, per violazione degli articoli 3 e 36 della Costituzione, perché alle somme che si pretendono quali contributi previdenziali non corrisponde da parte della alcuna prestazione;
che l'art. 2 della legge n. CP_1
576/80 così come modificato dalla legge n. 141/92, art. 1, era vulnerativo dell'art. 36 della
Costituzione e del principio costituzionale del «sinallagma previdenziale»; che, se è vero che la normativa sulla previdenza forense è ispirata al principio solidaristico, nella fattispecie erano stati violati i principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità ai quali, da sempre, si ispira tutta la giurisprudenza della Corte Costituzionale, oltre a risultare discriminatorio ai sensi dell'art. 14 della CEDU e dell'art. all'art. 1 del Protocollo n. 12; la legge n. 141/92, art. 1, comma 5°, aveva violato tali principi costituzionali perché aveva limitato la riliquidazione della pensione degli avvocati, in caso di continuità della professione dopo il pensionamento e al versamento dei relativi contributi previdenziali, ai soli 5 anni successivi alla stessa senza prevedere alcuna riliquidazione ulteriore in costanza di versamenti di contributi per gli anni seguenti;
le pretese vantate dalla CP_1 non erano dovute.
Tanto esposto, così concludeva: “1) in via preliminare, revocare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
2) nel merito, revocare il decreto ingiuntivo n. 5103/2020 dell'11 luglio
2020, accertando l'infondatezza delle pretese avanzate dall'ente previdenziale;
3) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il buon diritto del deducente ad ottenere la riliquidazione della pensione sulla base dei calcoli di cui al presente gravame, pari ad un trattamento mensile al momento del collocamento a riposo di Lire 3.117.117 e non già di Lit. 1.961.109; 4) condannare la al pagamento degli arretrati e della rivalutazione del trattamento, quantificati in € CP_1
201.764,04, occorrendo, previo espletamento di una CTU;
5) in via subordinata disporre in ogni caso la compensazione tra quanto dovuto dall'ente previdenziale e quello che asseritamente dovrebbe essere corrisposto a quest'ultima da parte del ricorrente;
6) in via ulteriormente subordinata – ma tecnicamente pregiudiziale – laddove il Giudice adito ritenesse di condividere i profili di costituzionalità sopra delineati, rimettere innanzi alla Corte Costituzionale la questione di legittimità relativamente all'art. 2, penultimo comma, della legge n. 576/1980, in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione, nonché al combinato disposto degli artt. 117 della nostra Legge fondamentale, dell'art. 1 del Protocollo Aggiuntivo alla CEDU, dell'art. dell'art. 14 della
Convenzione medesima e dell'art. all'art. 1 del Protocollo n. 12; 7) vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”.
Si costituiva in giudizio la deducendo: Controparte_1
l'inammissibilità della domanda riconvenzionale, non essendovi comunanza della stessa con il titolo
3 fatto valere nella domanda principale;
che risultava, in ogni caso, maturata la prescrizione del diritto dell'opponente a vedersi riliquidata la pensione;
che l'avv. avrebbe potuto legittimamente Pt_1 esercitare tale diritto solo entro i successivi 10 anni dal provvedimento di ammissione al trattamento pensionistico;
che, nel caso di specie, l'avv. era stato ammesso alla pensione di vecchiaia Pt_1 con decorrenza dall'1.8.1998, con l'importo mensile lordo di € 1.961,09 e, successivamente, aveva visto riconoscersi la liquidazione dei supplementi biennale e triennale, rispettivamente per gli importi di € 144,59 lordi ed € 43,93 lordi;
che la richiesta di riliquidazione della pensione era avvenuta, invece, esclusivamente nel 2020, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ovvero 22 anni dopo l'emissione del provvedimento di ammissione al trattamento pensionistico, quando il diritto a richiedere il ricalcolo risultava prescritto.
Nel merito, evidenziava che: l'avv. non aveva mosso alcuna sostanziale contestazione in Pt_1 merito alla fondatezza del credito dell'Ente per il quale era stato emesso il decreto ingiuntivo di pagamento;
il comma 6, dell'art. 18 della Legge n. 576/1980, dispone che “La può CP_1 provvedere alla riscossione dei contributi insoluti […] a mezzo di ruoli da essa compilati e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette”, e, quindi, la procedura di riscossione dei contributi insoluti mediante iscrizione a ruolo per il tramite dell'Agente della Riscossione, rappresentava una mera possibilità per la non esisteva alcuna CP_1 norma che vieta alla di procedere al recupero dei crediti dalla medesima vantati mediante CP_1 strumenti alternativi al ruolo esattoriale, né una norma che preveda l'obbligo per l'Ente di riscuotere i contributi a mezzo ruoli esattoriali;
l'anno 1998 era stato correttamente considerato solo quale moltiplicatore e il relativo reddito non era stato inserito nel conteggio, poiché ai sensi dell'art. 2 della legge n. 576/1980 “la pensione è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione all'1,75% della media dei più elevati redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione”; pertanto, la citata norma prevede che la pensione di vecchiaia venga calcolata sui redditi relativi agli anni anteriori all'anno in cui si matura il diritto a pensione, ovvero, nel caso di specie, sino al 1997; il 1998 – rientrato nel calcolo della pensione appunto unicamente come moltiplicatore e non come reddito – era invece rientrato come reddito nel calcolo del supplemento biennale e di quello triennale;
errava l'opponente a ritenere che il reddito relativo all'anno 1996 era stato inopinatamente ridotto da lire 177.077.00 a lire 126.861.900, poiché l'art. 2, comma 2, della Legge n. 576/80, prevede che “per il calcolo della media di cui sopra, si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'art. 10, primo comma, lett. a); i redditi annuali, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'art. 15 della presente legge”; in ossequio alla citata disposizione, il reddito relativo all'anno
4 1996 era stato correttamente inserito nel conteggio della pensione di vecchiaia del professionista entro il tetto indicato dalla normativa che, al tempo in cui l'avv. aveva maturato il diritto Pt_1 alla pensione, era stato fissato in lire 122.100.00; anche i successivi Regolamenti delle Prestazioni adottati dalla con riferimento alle prestazioni di vecchiaia prevedevano espressamente che, CP_1 per il calcolo della quota base (art. 4), si deve considerare solamente la parte di reddito professionale compresa entro il tetto reddituale di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del
Regolamento dei contributi, mentre, per la quota modulare (art. 6), prevedevano il calcolo con il metodo contributivo, sulla base dei contributi di cui agli artt. 3 e 4 del Regolamento dei contributi;
non corrispondeva al vero che “la pensione annua deve essere suddivisa in un anno solare di 12 mesi e non già di 13 mesi” in quanto la provvede a erogare 13 mensilità e non già CP_1
12, ex art. 14, punto 4 del Regolamento, che prevede che “Le pensioni sono pagate in tredici mensilità di eguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre”; l'importo della pensione erogata in favore dell'avv. era stata correttamente rivalutata anno per anno, Pt_1 ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 576/80 (come modificato dall'art. 8 della Legge n. 141/92), secondo i coefficienti determinati annualmente, con delibera del Consiglio di Amministrazione della in proporzione delle variazione dell'indice annuo medio rilevato dall'ISTAT (doc. 11 – CP_1 delibere del Consiglio di Amministrazione della dal 1999 al 2020); le norme che prevedono il CP_1 pagamento della contribuzione di solidarietà da parte di tutti i professionisti iscritti alla CP_1 compresi i pensionati che conservino detta iscrizione, sono espressione del principio costituzionale di solidarietà di cui all'art. 38 della Costituzione, che connota tutti i sistemi previdenziali categoriali;
la richiesta CTU era meramente esplorativa.
Tanto esposto, così concludeva: “In via preliminare accertare e dichiarare che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione e, per l'effetto, dichiarare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 5103/2020 (R.G. n. 18578/2020), emesso dal Tribunale di Roma in data 11.07.2020; sempre in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda riconvenzionale ex adverso spiegata e per l'effetto, rigettare le avverse domande;
ancora in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto del ricorrente al ricalcolo del trattamento pensionistico, per tutti i motivi sopra esposti e, per l'effetto, rigettare le avverse domande;
nel merito, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo ex adverso spiegata poiché infondata in fatto e in diritto oltreché non provata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 5103/2020 (R.G. n. 18578/2020), emesso dal Tribunale di Roma in data11.07.2020 Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma respingeva l'opposizione e la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, e condannava quest'ultimo al pagamento delle spese di
5 lite. In particolare, il Tribunale, ritenuta ammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dall'avv.
e ritenuto legittimo il ricorso alla procedura monitoria da parte della evidenziava che Pt_1 CP_1
l'opponente non aveva mosso alcuna specifica contestazione in merito al credito vantato dalla sotteso al decreto ingiuntivo opposto, e risultante dalla documentazione prodotta dalla CP_1 CP_1 quanto alla domanda riconvenzionale, riteneva, con varie e ampie argomentazioni, corretti i calcoli effettuati dalla ai fini della liquidazione della pensione dell'opponente, e manifestamente CP_1 infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata.
Ha proposto appello l'avv. , affidandolo a tre motivi di seguito sinteticamente Parte_1 indicati:
1) Erroneità della motivazione: violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 25 del D.lgs.
46/1999; violazione e falsa applicazione dell'art. 24 Cost. – L'ente previdenziale è soggetto alla disciplina della riscossione mediante ruolo, non potendo procedere nei confronti dell'appellante per il tramite di un procedimento monitorio;
la condotta della ha CP_1 violata, quindi, il principio del legittimo affidamento, con abuso del processo e del diritto;
2) Erroneità della motivazione;
Omesso esame/omessa pronuncia;
travisamento dei fatti;
violazione e comunque falsa applicazione dell'art. 2 e 10 della L. n. 576/1980 (come peraltro novellata dagli artt. 1 e 4 della L. n. 241/1992); violazione e comunque falsa applicazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione, nonché degli artt. 13 e 6 della CEDU;
violazione e comunque falsa applicazione dell'art. 14 della CEDU e dell'art. 1 del
Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione medesima.
3) Omesso esame/omessa pronuncia;
erroneità della motivazione;
violazione e comunque falsa applicazione degli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione;
violazione e comunque falsa applicazione dell'art. 14 della CEDU e dell'art. 1 del Protocollo Aggiuntivo alla
Convenzione.
Ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di:
“1) revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo medesimo, accertando l'infondatezza delle pretese della;
Controparte_2
2) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il buon diritto del deducente ad ottenere la riliquidazione della pensione sulla base dei calcoli depositati agli atti del gravame, pari ad un trattamento mensile al momento del collocamento a riposo di Lire 3.117.117 (pari ad € 1.609,86) e non già di Lire 1.961.109 (€ 1.012,83). Anche in considerazione del fatto che il trattamento corrisposto è il frutto di un grossolano errore da parte dell'ente di previdenza che ha determinato la pensione su di un anno composto da 13 mesi anziché da 12 ;
6 3) condannare la al pagamento degli arretrati e della rivalutazione del trattamento, CP_1 quantificati in € 201.764,04, previo espletamento – laddove occorra – di una CTU;
4) in via subordinata, disporre in ogni caso la compensazione tra quanto dovuto al de OR dall'ente previdenziale e quello che asseritamente dovrebbe essere corrisposto a quest'ultimo da parte dello stesso ricorrente;
5) in via ulteriormente subordinata – ma tecnicamente pregiudiziale – laddove il Collegio adito ritenesse di condividere i profili di incostituzionalità sopra delineati e più ampiamente dedotti nell'opposizione a Decreto Ingiuntivo, rimettere innanzi alla Corte Costituzionale la questione di legittimità relativamente all'art. 2, penultimo comma, della legge n. 576/1980, in relazione agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, nonché al combinato disposto dell'art. 117 della nostra «Legge fondamentale», dell'art. 1 del Protocollo Aggiuntivo alla CEDU, dell'art. 14 della Convenzione medesima e dell'art. 1 del Protocollo n. 12”, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio la ribadendo, in via Controparte_1 preliminare, l'eccezione di prescrizione del diritto dell'appellante alla riliquidazione della pensione, nel merito, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto, in quanto infondato in fatto e in diritto.
Ritenuta la necessità di espletare una CTU contabile, all'udienza del 15.7.2025, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'odierno appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto legittimo il ricorso alla procedura monitoria da parte della anziché alla riscossione mediante ruolo, e ciò in violazione di quanto stabilito CP_1 dall'art. 18 della L. n. 576/1980.
La censura è infondata.
L'art. 18 della L. n. 576/1980, al comma 6, stabilisce che “La può provvedere alla CP_1 riscossione dei contributi insoluti e, in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'articolo 17, a mezzo di ruoli da essa compilati e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette”.
Dal tenore letterale della norma si evince che la procedura di riscossione dei contributi insoluti mediante iscrizione a ruolo per il tramite dell'Agente della Riscossione, rappresenta non un obbligo per la ma una mera facoltà, concessa ex lege, essendo la un ente privatizzato ex art. 1 CP_1 CP_1 del D.lgs. n. 509/1994, ma deputato allo svolgimento di una funzione pubblica quale quella previdenziale.
7 Anche la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare – sebbene con riferimento alla diversa questione della applicabilità alla della norma introdotta dall'art. 1, comma 527, della legge Pt_3
n. 228/2012, che ha previsto l'annullamento dei crediti di importo inferiore a € 2.000,00 – che
“l'annullamento del ruolo non coincide con l'annullamento del credito sottostante, che ben potrà essere successivamente azionato dall'ente secondo l'ordinaria procedura” (Cass. n. 12229/2019, n.
11972/2020, n. 21386/2021), in tal modo riconoscendo la possibilità per la di procedere al CP_1 recupero dei crediti vantati mediante le ordinarie misure di tutela del credito apprestate ai soggetti privati dall'ordinamento giuridico.
Correttamente, quindi, il giudice di primo grado ha ritenuto legittimo il ricorso alla procedura monitoria da parte della Pt_3
Sempre con il primo motivo di appello, l'avv. ha censurato la condotta della per Pt_1 CP_1 violazione del principio del legittimo affidamento, con abuso del processo e del diritto, in quanto il lungo lasso temporale intercorso dalla presentazione del Modello 5 e dal pagamento dei contributi avrebbe ingenerato nell'appellante un motivato affidamento in merito al rituale adempimento dei propri obblighi verso l'Ente previdenziale.
Tale censura è inammissibile, in quanto proposta per la prima volta nel grado.
2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha affermato la correttezza del calcolo effettuato dalla CP_1 per determinare il trattamento pensionistico, e ha lamentato, in particolare: a) il mancato computo per intero del reddito riferito all'anno 1996, ai fini della determinazione della base pensionabile;
b) la suddivisione della pensione annua in un anno solare di 13 mesi anziché di 12 mesi;
c) la mancata inclusione dell'anno 1998 nel calcolo dei migliori dieci anni dell'ultimo quindicennio.
La censura sub a), con la quale parte appellante ha lamentato il mancato computo per intero del reddito riferito all'anno 1996, ai fini della determinazione della base pensionabile, è infondata.
Correttamente il giudice di primo grado ha rilevato che “l'art. 2, comma 2, della Legge n. 576/80 prevede espressamente che “Per il calcolo della media di cui sopra, si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'art. 10, primo comma, lett. a); i redditi annuali, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'art. 15 della presente legge”.
Pertanto la suindicata disposizione prevede l'utilizzabilità, ai fini pensionistici, del solo reddito professionale dichiarato entro il tetto reddituale di cui all'art. 10, comma 1, lettera a) della legge
n. 576/80: in conseguenza il reddito relativo all'anno 1996 è stato correttamente inserito dalla
nel conteggio della pensione di vecchiaia del professionista entro il tetto indicato dalla CP_1 normativa che, al tempo in cui l'avv. ha maturato il diritto alla pensione, era stato fissato Pt_1 in Lire 122.100.00 (cfr. delibera del Consiglio di Amministrazione della n. 799 del CP_1
8 28.07.1995 con la quale viene fissato il limite di reddito di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) L. n.
576/80, doc.10 fasc. )”. CP_1
A conferma della correttezza dei calcoli effettuati dalla appellata, va osservato che i CP_1 successivi Regolamenti delle Prestazioni adottati dalla con riferimento alle prestazioni di CP_1 vecchiaia, hanno previsto espressamente che, per il calcolo della quota base (art. 4), si deve considerare solo la parte di reddito professionale compresa entro il tetto reddituale di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del Regolamento dei contributi, mentre, per la quota modulare (art. 6), il calcolo deve essere effettuato con il metodo contributivo, sulla base dei contributi di cui agli artt. 3 e 4 del
Regolamento dei contributi (contributo modulare obbligatorio e facoltativo, da versarsi sui redditi entro il tetto ed espressamente destinati al montante individuale contributivo sul quale sarà calcolata la quota modulare di pensione).
Tali disposizioni escludono, quindi, espressamente dal calcolo di entrambe le quote di pensione i redditi dichiarati oltre il tetto nonché i relativi contributi.
Tale interpretazione è conforme a quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui
“il limite (o tetto) previsto dall'art. 2, comma 2, infatti, opera per individuare la misura massima della media dei dieci migliori redditi stabilita con riferimento all'anno in cui l'iscritto alla era CP_1 stato collocato a riposo” (Cass. n. 17996/2019, che richiama Cass. S.U. n. 7280/2004).
E' infondata anche la censura sub b), avendo la correttamente suddiviso la pensione annua Pt_3 in un anno solare di 13 mesi anziché di 12 mesi, dal momento che l'art. 14, punto 4, del
Regolamento per le prestazioni prevede il pagamento delle pensioni in tredici mensilità di uguale importo.
Con riferimento, invece, alla censura sub c), all'esito di un attento esame delle difese svolte dalle parti e dell'espletamento di una CTU contabile, per gli opportuni approfondimenti in ordine alle plurime questioni poste dall'appellante, rileva il Collegio che correttamente la appellata non CP_1 ha incluso l'anno 1998 nel calcolo dei migliori redditi dei dieci anni dell'ultimo quindicennio antecedente il pensionamento.
L'art. 2 della L. n. 576/1980 come sostituito dall'art. 1 L. n. 141/92 prevede che "La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla e sempre che l'iscritto non CP_1 abbia richiesto il rimborso di cui al primo comma dell'articolo 21. La pensione è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF), risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione".
9 L'art. 4 della L. 141/92 stabilisce, inoltre, che "1. Ai fini del diritto a pensione, si calcolano per intero l'anno solare in cui ha avuto decorrenza l'iscrizione e l'anno solare in cui è stata presentata la domanda per la pensione di anzianità, di inabilità o di invalidità o si è verificato l'evento da cui deriva il diritto alla pensione di vecchiaia o indiretta.
2. La disposizione di cui al comma 1 vale anche per il calcolo dell'ammontare della pensione".
Dalla lettura di tali norme, si potrebbe trarre la conseguenza che, per il principio di infrazionabilità degli anni di iscrizione e di contribuzione alla dettato, proprio, dall'art. 4 della legge n. CP_1
141/1992, si debba computare per intero l'anno del pensionamento, anche ai fini della determinazione della base pensionabile.
Tale interpretazione, però, non è stata ritenuta corretta dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, che, nella sentenza n. 7280/2004, ha statuito quanto segue: “Orbene, va premesso che, ai sensi dell'art. 2 della legge 576/1980, modificato dalla legge 2.5.1983, n. 175 e ancora dalla legge 11.2.1992, n. 141, la pensione di vecchia - spettante agli avvocati con almeno 65 anni di età,
e 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla - è pari, per ciascun anno di CP_1 effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75% della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'Irpef, risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione. La norma precisa che i redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'art. 15...". Quest'ultimo articolo dispone che le entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT. Su questa base, il Consiglio di amministrazione della redige CP_1 ed aggiorna entro il 31 maggio di ciascun anno, apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi a ciascun anno e la comunica al Ministro di grazia e giustizia per l'approvazione (che si intende data se non rifiutata entro i due mesi successivi alla comunicazione). Ai fini della rivalutazione si considera il 75% (elevato al 100% per effetto del D.M. del 25.9.1990) "degli aumenti fra i coefficienti relativi (all'anno di produzione dei redditi e quelli del penultimo anno anteriore alla maturazione del diritto alla pensione" (art. 15 c. 3).
L'art. 4 della legge n. 141/1992 precisa che "ai fini del diritto a pensione, si calcolano per intero
l'anno solare in cui ha avuto decorrenza l'iscrizione e l'anno solare in cui è stata presentata la domanda per la pensione...o si è verificato l'evento da cui deriva il diritto alla pensione di vecchiaia o indiretta...". Correttamente ha osservato la ricorrente che per anno "solare" cui CP_1 fa riferimento il legislatore deve intendersi non un periodo di 365 gg., ma il periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre e che è quello preso in considerazione anche ai fini della dichiarazione dei redditi. La coincidenza - nel sistema di previdenza forense - dell'anno civile con quello solare trova
10 ulteriore riscontro anche nella previsione di un contributo minimo soggettivo "annuale" da parte dell'art. 10, c. 3 della legge n. 576/1980. Del resto, come si è visto, l'art. 2 della legge n. 576/80, nell'imporre la rivalutazione di tutti i redditi presi in considerazione escluso l'ultimo, non può che riferirsi - quanto all'esclusione dalla rivalutazione - al reddito prodotto nell'anno precedente il pensionamento.
Con l'ulteriore conseguenza che, proprio perché il sistema delle pensioni erogate della è CP_1 ragguagliato ai redditi dichiarati ai fini IRPEF, il reddito dell'anno in corso al momento del pensionamento non entra nella base di calcolo perché sarà oggetto di dichiarazione solo nel corso dell'anno successivo. In conclusione - contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale di Milano - la liquidazione della pensione in favore dell'avvocato (decorrente dal 1 giugno 1995) deve CP_3 essere effettuata sulla base dei redditi da lui prodotti nel quindicennio terminante al 31 dicembre
1994, escluso, quindi, il reddito relativo all'anno 1995”.
Hanno proseguito le Sezioni Unite precisando ulteriormente che: “Si è già visto come, nel sistema legislativo vigente, la pensione di vecchiaia degli avvocati, erogata dalla si CP_1 determina sulla base della media dei più elevati dieci redditi dichiarati ai fini IRPEF dall'avvocato, tratti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione, in base all'art. 2 della l. 576/80 come risultante a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 141 del 1992. Orbene, questi redditi vengono "attualizzati" nel loro valore mediante la loro rivalutazione ad eccezione dell'ultimo reddito, che la legge (lo stesso art. 2) espressamente esclude dalla rivalutazione.
Se quindi un avvocato va in pensione, la prima operazione necessaria per il calcolo della pensione
è determinare il reddito da prendere a base per il calcolo della pensione.
A tal fine si prendono in considerazione le ultime 15 dichiarazioni dei redditi, (tra le quali eventualmente anche quella redatta nel corso dell'ultimo anno, se già esistente, in quanto quest'ultima è relativa all'anno di reddito immediatamente precedente alla maturazione del diritto a pensione). Tra queste, si scelgono le dieci dichiarazioni che riportano i redditi più cospicui (la legge impone di considerare a questo fine solo la parte del reddito professionale soggetta al contributo obbligatorio). A questo punto si provvede alla rivalutazione dei redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, secondo i criteri fissati dall'art. 15, ovvero si considera il 100 per cento degli aumenti fra i coefficienti relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli del penultimo anno anteriore alla maturazione del diritto a pensione (art. 15, comma 3). Per completare l'esposizione del criterio di calcolo, si fa la media tra i dieci migliori redditi attualizzati e a questo punto si moltiplica il reddito così determinato per un "coefficiente di rendimento annuo" che rende la pensione non inferiore a determinati minimi, ma anche non superiore a determinati massimi (si
11 considerano pari all'intero sia l'anno di iscrizione che quello di cessazione dell'attività, a prescindere dalla data effettiva dell'iscrizione (art. 4 l. n. 141 del 1992 relativo alla infrazionabilità degli anni di iscrizione).
Perciò, il reddito prodotto nell'anno precedente alla maturazione del diritto a pensione viene preso in considerazione due volte dalla legge, ma a due diversi fini:
1) da una parte, l'art. 2, secondo comma, esclude l'ultimo reddito annuale dichiarato dalla rivalutazione ai fini del calcolo dell'ammontare dovuto come pensione;
2) dall'altra, l'art. 15, terzo comma (dedicato alla rivalutazione dei redditi, e non delle pensioni), considera, ai fini della rivalutazione, il 100 per cento "degli aumenti fra coefficienti relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli del penultimo anno anteriore alla maturazione del diritto
a pensione".
Quest'ultima norma stabilisce quindi che l'anno precedente alla maturazione del diritto a pensione non viene preso in considerazione ai fini della rivalutazione dei vari redditi da attualizzare.
Può ritenersi allora che esiste effettivamente un vuoto di attualizzazione relativo alla quantificazione del reddito pensionabile, che il criterio seguito dalla sentenza di queste Sezioni
Unite interveniva a colmare: poiché nell'attualizzare il reddito da porre a base della pensione non si tiene conto della rivalutazione intervenuta l'anno precedente il sorgere del diritto a pensione, di quella esigenza di attualizzazione si terrà conto provvedendo a rivalutare la pensione fin dal 1 gennaio dell'anno successivo al sorgere del diritto”.
Correttamente, quindi, la appellata ha proceduto alla liquidazione della pensione in favore CP_1 dell'appellante (decorrente da agosto 1998) sulla base dei redditi da lui prodotti nel quindicennio terminante al 31.12.1997, escludendo, quindi, il reddito relativo all'anno 1998, ed ha, invece, utilizzato tale anno per calcolare il supplemento biennale della pensione, dovuto a coloro che rimangono iscritti all'albo, come prescritto dall'art. 1, comma 1, della L. n. 141/1992.
Osserva, infine, il Collegio che, da quanto emerso nella consulenza contabile espletata nel corso del giudizio, se si considerasse il reddito relativo all'anno 1998 per la liquidazione della pensione in favore dell'appellante, poiché costui negli anni 1999 e 2000 ha dichiarato un reddito professionale negativo, lo stesso sarebbe tenuto a restituire alla l'importo di € 59.446,70, percepito CP_1 indebitamente a titolo di supplemento biennale (in quanto calcolato dalla con riferimento agli CP_1 anni 1998 e 1999), e l'importo di € 417,48, a titolo di supplemento triennale, in quanto lo stesso andrebbe calcolato in base agli anni 2001-2003 e non agli anni 2000-2002, come invece fatto dalla
CP_1
3. Con il terzo motivo di appello, l'avv. ha censurato la sentenza impugnata sostenendo che Pt_1
“la sentenza si appalesa altresì erronea giacché, nella sostanza, nega i presupposti stessi del
12 sinallagma previdenziale, obliterando oltre ai principi di eguaglianza e non discriminazione, quello di «pensione giusta» che trova ampi riscontri a livello CEDU, tanto che la giurisprudenza della
Corte europea dei Diritti dell'uomo, garantisce ai contributi previdenziali le stesse tutele del diritto di proprietà.
Parimenti da censurare l'inciso motivazionale secondo cui “il sistema della previdenza forense è ispirato ad un criterio solidaristico e non già esclusivamente mutualistico”, assunto che secondo il
Giudice di primo grado, risulterebbe preclusivo all'accoglimento delle doglianze mosse dal ricorrente.
Le conclusioni a cui è giunto il G.L. sono però il frutto di un superficiale esame dei rilievi mossi dal
e delle argomentazioni poste a sostegno del gravame. Pt_1
Come evidenziato sopra, non solo al ricorrente non è corrisposto il giusto importo che egli dovrebbe percepire mensilmente, applicando la normativa di riferimento richiamata sopra – tant'è che la gli corrisponde ben € 596,80 in meno al mese rispetto a quanto gli spetterebbe – ma CP_1 lo stesso, quale lavoratore-pensionato, non riceve alcun adeguamento del trattamento, a fronte degli importi che egli corrisponde annualmente all'ente di previdenza, pari al 4% del reddito (oltre
a varie tipologie di contributi «fissi» dovuti dagli iscritti)”.
Anche tali censure sono infondate.
Come è stato evidenziato al punto che precede, i calcoli effettuati dalla per la CP_1 determinazione del trattamento pensionistico dell'appellante sono corretti.
Inoltre, la appellata ha dimostrato che l'importo della pensione erogata in favore dell'avv. CP_1 [...]
è stato rivalutato anno per anno, ai sensi dell'art. 16 della L. n. 576/1980, come modificato Pt_1 dall'art. 8 della L. n. 141/1992, secondo i coefficienti determinati annualmente dal Consiglio di
Amministrazione della in proporzione alle variazioni dell'indice annuo medio rilevato CP_1 dall'Istat (vedi delibere del Consiglio di Amministrazione della dal 1999 al 2020 – all. 11 al CP_1 fascicolo di primo grado).
4. Infine, anche nel grado, l'appellante ha riproposto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, penultimo comma, della L. n. 576/1980, in relazione agli artt. 3, 36 e 38 della Cost., nonché al combinato disposto dell'art. 117 Cost. dell'art. 1 del Protocollo Aggiuntivo alla CEDU, dell'art. 14 della Convenzione medesima e dell'art. 1 del Protocollo n. 12, perché al versamento dei contributi previdenziali non corrisponde da parte della alcuna prestazione. CP_1
La censura è manifestamente infondata, come già statuito dal giudice di primo grado il quale, a differenza di quanto sostenuto da parte appellante, ha correttamente richiamato la sentenza della
Corte Cost. n. 67/2018, nella quale la Corte, sebbene chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della L. 576/1980, ha analizzato, in generale, il sistema della
13 previdenza forense, affermando che: “Il sistema della previdenza forense − quale disciplinato fondamentalmente dalla legge n. 576 del 1980, più volte modificata, e dalla successiva normativa sulla privatizzazione della , integrata dalla regolamentazione di quest'ultima − è ispirato ad CP_1 un criterio solidaristico e non già esclusivamente mutualistico, come già riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 362 del 1997, n. 1008 del 1988, n. 171 del 1987, n. 169 del 1986, n. 133 e n. 132 del 1984). Gli avvocati assicurati, che svolgono un'attività libero- professionale riconducibile anch'essa all'area della tutela previdenziale del lavoro, garantita in generale dal secondo comma dell'art. 38 Cost., non solo beneficiano – assumendone il relativo onere con l'assoggettamento al contributo soggettivo ed integrativo (ex artt. 10 e 11 della legge n.
576 del 1980) − della copertura da vari rischi di possibile interruzione o riduzione della loro attività con conseguente contrazione o cessazione del flusso di reddito professionale, ma anche condividono solidaristicamente la necessità che, verificandosi tali eventi, «siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita», come prescritto dal richiamato parametro costituzionale. Ciò rappresenta, non diversamente da parallele forme di previdenza per altre categorie di liberi professionisti, la connotazione essenziale della previdenza forense, quale soprattutto risultante dalla riforma introdotta con la citata legge n. 576 del 1980, e segna il superamento dell'originario e risalente criterio, derivato dalle assicurazioni private, di accantonamento dei contributi in conti individuali per fare fronte, in chiave meramente assicurativa e non già solidaristica, a tali rischi. Le plurime prestazioni previdenziali previste dalla legge n. 576 del 1980, quali la pensione di vecchiaia (art. 2), quella di anzianità (art. 3), quella di inabilità (art. 4) o di invalidità (art. 5), quella di reversibilità (art. 7), rappresentano le distinte articolazioni di tale solidarietà mutualistica categoriale prescritta dal legislatore con carattere di obbligatorietà in attuazione del precetto costituzionale posto dall'art. 38, secondo comma, Cost. e da ultimo rafforzata dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), nella misura in cui dall'iscrizione agli albi consegue automaticamente la contestuale iscrizione alla (art. 21, comma 8).L'abbandono di un sistema interamente CP_1 disciplinato dalla legge – dopo la trasformazione della in fondazione di diritto privato, al CP_1 pari di altre casse categoriali di liberi professionisti, in forza del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza) – e l'apertura all'autonomia regolamentare del nuovo ente non hanno indebolito il criterio solidaristico di base, che rimane quale fondamento essenziale di questo sistema integrato, di fonte ad un tempo legale (quella della normativa primaria di categoria)
e regolamentare (quella della , di natura privatistica). Con il citato d.lgs. n. 509 del 1994, il CP_1
14 legislatore delegato, in attuazione di un complessivo disegno di riordino della previdenza dei liberi professionisti (art. 1, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante «Interventi correttivi di finanza pubblica»), ha arretrato la linea d'intervento della legge (si è parlato in proposito di delegificazione della disciplina: da ultimo, Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza
13 febbraio 2018, n. 3461), lasciando spazio alla regolamentazione privata delle fondazioni categoriali, alle quali è assegnata la missione di modellare tale forma di previdenza secondo il criterio solidaristico. Rientra ora nell'autonomia regolamentare della Cassa dimensionare la contribuzione degli assicurati nel modo più adeguato per raggiungere la finalità di solidarietà mutualistica che la legge le assegna, assicurando comunque l'equilibrio di bilancio (art. 2, comma
2, del d.lgs. n. 509 del 1994) e senza necessità di finanziamenti pubblici diretti o indiretti (art. 1, comma 3, del medesimo decreto legislativo.), che sono anzi esclusi (sentenza n. 7 del 2017). È tale connotazione solidaristica che giustifica e legittima l'obbligatorietà – e più recentemente
l'automaticità ex lege – dell'iscrizione alla e la sottoposizione dell'avvocato al suo regime
CP_1 previdenziale e segnatamente agli obblighi contributivi. Il criterio solidaristico significa anche che non c'è una diretta corrispondenza, in termini di corrispettività sinallagmatica, tra la contribuzione, alla quale è chiamato l'avvocato iscritto, e le prestazioni previdenziali (ed anche assistenziali) della . Si ha quindi che l'assicurato, che obbligatoriamente, e da ultimo
CP_1 automaticamente, accede al sistema previdenziale della (ora fondazione con personalità
CP_1 giuridica di diritto privato), partecipa, nel complesso ed in generale, al sistema delle prestazioni di quest'ultima, il cui intervento, al verificarsi di eventi coperti dall'assicurazione di natura previdenziale, si pone in rapporto causale con l'obbligo contributivo senza che sia necessario alcun più stretto ed individualizzato nesso di corrispettività sinallagmatica tra contribuzione e prestazioni. È questo criterio solidaristico che assicura la corrispondenza al paradigma della tutela previdenziale garantita dall'art. 38, secondo comma, Cost. 3.2.– Posto tale criterio solidaristico, cui si ispira il sistema della , il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e quello di
CP_1 adeguatezza dei trattamenti previdenziali (art. 38, secondo comma, Cost.) non risultano in sofferenza allorché l'accesso alle prestazioni della sia in concreto, per il singolo assicurato,
CP_1 altamente improbabile in ragione di circostanze di fatto legate al caso di specie, quale l'iscrizione alla previdenza forense in avanzata età anagrafica, sì che l'aspettativa di vita media lasci prevedere che difficilmente sarà possibile, all'assicurato, conseguire, ad esempio, la pensione di vecchiaia. Il ridotto grado di probabilità per il professionista più anziano di conseguire benefici pensionistici, che presuppongono l'esercizio protratto dell'attività, attiene a circostanze fattuali ricollegabili al momento della vita in cui il soggetto sceglie di intraprendere la professione. Per altro verso, l'avvocato pensionato nella gestione INPS, iscritto alla , che di fatto non possa
CP_1
15 accedere alla pensione di anzianità o di vecchiaia, può in ogni caso maturare, dopo cinque anni di contribuzione, la pensione contributiva di vecchiaia, secondo quanto previsto dal Regolamento generale della . Come riferisce il giudice rimettente e come è pacifico tra le parti, la CP_1 normativa regolamentare della (art. 8 del Regolamento per le prestazioni previdenziali) CP_1 prevede la pensione contributiva secondo i criteri della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) in rapporto al montante dei contributi soggettivi versati entro un determinato tetto reddituale, nonché delle somme corrisposte a titolo di riscatto o di ricongiunzione. Tale prestazione vale comunque ad escludere che la contribuzione versata senza la possibilità concreta di conseguire alcun trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità rimanga erogata “a vuoto”: c'è comunque, anche in caso di iscrizione alla in età CP_1 avanzata, la possibilità concreta di conseguire una prestazione previdenziale di entità calcolata con il sistema contributivo. In conclusione, l'art. 10 della legge n. 576 del 1980, prevedendo
l'ordinario obbligo contributivo per l'avvocato assicurato, anche se iscritto alla Cassa in età avanzata, come il ricorrente nel giudizio a quo, sì da rendere altamente improbabile il raggiungimento dei presupposti per conseguire la pensione di vecchiaia o di anzianità, è immune dalle censure mosse, in generale, dal giudice rimettente in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost.3.3...".
Secondo la Corte Cost., quindi, il sistema della previdenza forense (sia sotto la disciplina fondamentalmente dalla L. n. 576 del 1980 che sotto la successiva normativa sulla privatizzazione della integrata dalla regolamentazione di quest'ultima) è ispirato a un criterio solidaristico e CP_1 non già esclusivamente mutualistico (come già affermato dalle sentenze n. 362 del 1997, n. 1008 del 1988, n. 171 del 1987, n. 169 del 1986, n. 133 e n. 132 del 1984). Gli avvocati assicurati, che svolgono un'attività libero -professionale riconducibile anch'essa all'area della tutela previdenziale del lavoro, garantita in generale dall'art. 38 Cost., comma 2, non solo beneficiano - assumendone il relativo onere con l'assoggettamento al contributo soggettivo ed integrativo (L. n. 576 del 1980, ex artt. 10 e 11) - della copertura da vari rischi di una possibile interruzione o riduzione della loro attività con conseguente contrazione o cessazione del flusso di reddito professionale, ma anche condividono solidaristicamente la necessità che, verificandosi tali eventi, "siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita", come prescritto dal richiamato parametro costituzionale.
E' questa, per la citata sentenza, la connotazione essenziale della previdenza forense, risultante dalla riforma introdotta con la L. n. 576 del 1980; essa segna il superamento dell'originario criterio di accantonamento dei contributi in conti individuali.
16 La trasformazione della in fondazione di diritto privato e l'apertura all'autonomia CP_1 regolamentare del nuovo ente non hanno indebolito il criterio solidaristico di base, che rimane quale fondamento essenziale di questo sistema integrato, di fonte ad un tempo legale (quella della normativa primaria di categoria) e regolamentare (quella della di natura privatistica), in CP_1 attuazione di un complessivo disegno di riordino della previdenza dei liberi professionisti (L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 1, comma 23).
E' tale connotazione solidaristica che giustifica e legittima l'obbligatorietà - e più recentemente l'automaticità ex lege (L. n. 247 del 2012, art. 21) - dell'iscrizione alla e la sottoposizione CP_1 dell'avvocato al suo regime previdenziale e segnatamente agli obblighi contributivi.
Pertanto, non può ravvisarsi alcun stretto ed individualizzato nesso di corrispettività sinallagmatica tra contribuzione e prestazioni ed è questo criterio solidaristico che assicura la corrispondenza al paradigma della tutela previdenziale garantita dall'art. 38 Cost., comma 2.
Dall'esistenza del principio solidaristico si ricava che l'obbligo contributivo permane anche allorché
l'accesso alle prestazioni della sia in concreto, per il singolo assicurato, altamente CP_1 improbabile in ragione di circostanze di fatto legate al caso di specie.
Sulla scia di tale interpretazione, la Corte di cassazione, nella sentenza n. 14807/2020, in tema di obbligo contributivo degli avvocati contemporaneamente iscritti al sistema previdenziale della
Camera dei Deputati, richiamando la precedente sentenza n. 30751/2019, che a sua volta richiamava la n. 10458/1998, ha affermato che il principio solidaristico ispira anche la disposizione di cui alla L. n. 576/1980, art. 22 che, al comma 4, prevede il versamento della misura minima dei contributi integrativi anche da parte di quei soggetti (membri del Parlamento, dei consigli regionali, della Corte Costituzionale, del
Consiglio Superiore della Magistratura e presidenti delle province e sindaci dei comuni capoluoghi di provincia) che pure sono esonerati dal requisito della continuità dell'esercizio professionale durante il periodo di carica.
Si è pure affermato che il carattere solidaristico della previdenza forense, come modellata dalla L. n.
576/1980, è stato evidenziato in più arresti della Corte Costituzionale (Corte Cost. nn. 132 e 133 del
1984), e la cessazione del rapporto non fa venir meno retroattivamente il vincolo di solidarietà.
5. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l'appello deve essere respinto.
6. In applicazione del principio stabilito dall'art. 92, comma 2, c.p.c. nella sua attuale formulazione
(applicabile ratione temporis alla causa in esame, introdotta con ricorso depositato successivamente al 13.9.2014), così come risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 7 marzo - 19 aprile 2018, nonché in considerazione della sussistenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni – costituite nella specie dalla complessità e dalla novità di alcune delle questioni
17 trattate - le spese di lite del doppio grado di giudizio possono essere interamente compensate tra le parti.
Le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento, sono poste a carico di parte appellante.
Si deve, infine, dare atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- compensa tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio;
- condanna parte appellante al pagamento delle spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento;
- dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 15.7.2025
Il Consigliere relatore La Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
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