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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 22/12/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1979/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1979/2025, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. PIZZI BARBARA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
21/09/1969 Con il patrocinio dell'Avv. CERON ALFONSO e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e , attraverso sentenza Parte_1 Controparte_1 parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto. 2) Le parti dichiarano che il figlio, , maggiorenne, è economicamente autosufficiente. Persona_1
3)Entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento.
4) La casa coniugale, sita in Castelletto Sopra Ticino (NO), in via Varallo Pombia n. 68, viene assegnata in via definitiva alla Sig.ra in quanto unica legittima proprietaria. Parte_1
Pag. 1 5) Il Sig. dichiara di aver già prelevato dalla casa coniugale i propri effetti. Controparte_1
6)Tra le parti rimane in essere un mutuo fondiario n. 44141093, dell'importo originario di € 102.000,00, acceso in data 20.02.2015 con Intesa Sanpaolo. Tale mutuo è stato richiesto per la ristrutturazione della casa coniugale di proprietà della Sig. . Ad oggi, detto mutuo, ha scadenza 20.01.2046. Attualmente la singola Parte_1 rata mensile è pari ad Le parti intendono regolamentare gli obblighi economici relativi al predetto mutuo come segue:
-a partire dalla sentenza di omologa della separazione il Sig. si impegna a corrispondere da solo Controparte_1
n. 24 rate mensili del mutuo sopra indicato mediante versamento mensile della corrispettiva somma di € 413,89 sul c/c cointestato che le parti hanno in essere per il pagamento del mutuo.
-successivamente al puntuale pagamento delle 24 rate mensili del mutuo da parte del Sig. la Sig.ra CP_1 Pt_1 si impegna definitivamente a provvedere al pagamento integrale di tutte le successive rate d ino all'est dello stesso. A seguito del pagamento di n. 24 rate del mutuo da parte del Sig. la Sig.ra espressamente esonera CP_1 Pt_1
e manleva il sig. da ogni onere, precedente e successivo il pagamento delle 24 rate, relativo al mutuo di cui CP_1 sopra, assumend definitiva ogni obbligo, ciò pur restando il Sig. formalmente cointestatario dello CP_1 stesso mutuo. All'estinzione del mutuo verrà estinto anche il c/c n. aperto presso Intesa San Paolo La sottoscrizione del ricorso da parte dei ricorrenti varrà anche come espressa accettazione della presente condizione.
7) Fatto salvo il rispetto degli accordi indicati al precedente punto 6), le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere e volere reciprocamente a livello economico per qualsiasi titolo e/o ragione attuale e/o pregressa.
8)Entrambi i coniugi si prestano reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti.
9)All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e, fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970 n. 898, i ricorrenti concordano nel richiedere al Tribunale competente di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 06.10.1996, tra i sig.ri
e , trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Castelletto Parte_1 Controparte_1
Sopra Ticino, al n. 33 Parte II Serie A, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni. 10) Con compensazione di spese e competenze del giudizio.”
Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in Castelletto Sopra Ticino (NO), in data 6/10/1996 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 33, parte II, serie A, anno 1996. Dall'unione matrimoniale è nato (18/11/2000) maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente. La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 3/12/2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole.
Pag. 2 Con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dagli stessi concordate. Al riguardo si osserva che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4311/2023, pubblicata il 16.10.2023, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”. Il Collegio osserva, tuttavia, che, in conformità al disposto dell'art. 473-bis.49 c.p.c., la domanda di divorzio congiunto sarà procedibile solo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter., co. 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte, provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di volere invece divorziare alle condizioni dalle stesse concordate. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita al momento della decisione sulla domanda di divorzio. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata in [...] Parte_1
(NO) in data 02/01/1970 e , nato in [...] Controparte_1
(VA) in data 21/09/1969;
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. rinvia la regolamentazione delle spese di lite al momento della decisione sulla domanda di divorzio;
5. provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
6. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 4/12/2025
Il Presidente
Dott. Andrea Ghinetti
Pag. 3 Il Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Maria Amoruso
Pag. 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1979/2025, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. PIZZI BARBARA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
21/09/1969 Con il patrocinio dell'Avv. CERON ALFONSO e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e , attraverso sentenza Parte_1 Controparte_1 parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto. 2) Le parti dichiarano che il figlio, , maggiorenne, è economicamente autosufficiente. Persona_1
3)Entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento.
4) La casa coniugale, sita in Castelletto Sopra Ticino (NO), in via Varallo Pombia n. 68, viene assegnata in via definitiva alla Sig.ra in quanto unica legittima proprietaria. Parte_1
Pag. 1 5) Il Sig. dichiara di aver già prelevato dalla casa coniugale i propri effetti. Controparte_1
6)Tra le parti rimane in essere un mutuo fondiario n. 44141093, dell'importo originario di € 102.000,00, acceso in data 20.02.2015 con Intesa Sanpaolo. Tale mutuo è stato richiesto per la ristrutturazione della casa coniugale di proprietà della Sig. . Ad oggi, detto mutuo, ha scadenza 20.01.2046. Attualmente la singola Parte_1 rata mensile è pari ad Le parti intendono regolamentare gli obblighi economici relativi al predetto mutuo come segue:
-a partire dalla sentenza di omologa della separazione il Sig. si impegna a corrispondere da solo Controparte_1
n. 24 rate mensili del mutuo sopra indicato mediante versamento mensile della corrispettiva somma di € 413,89 sul c/c cointestato che le parti hanno in essere per il pagamento del mutuo.
-successivamente al puntuale pagamento delle 24 rate mensili del mutuo da parte del Sig. la Sig.ra CP_1 Pt_1 si impegna definitivamente a provvedere al pagamento integrale di tutte le successive rate d ino all'est dello stesso. A seguito del pagamento di n. 24 rate del mutuo da parte del Sig. la Sig.ra espressamente esonera CP_1 Pt_1
e manleva il sig. da ogni onere, precedente e successivo il pagamento delle 24 rate, relativo al mutuo di cui CP_1 sopra, assumend definitiva ogni obbligo, ciò pur restando il Sig. formalmente cointestatario dello CP_1 stesso mutuo. All'estinzione del mutuo verrà estinto anche il c/c n. aperto presso Intesa San Paolo La sottoscrizione del ricorso da parte dei ricorrenti varrà anche come espressa accettazione della presente condizione.
7) Fatto salvo il rispetto degli accordi indicati al precedente punto 6), le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere e volere reciprocamente a livello economico per qualsiasi titolo e/o ragione attuale e/o pregressa.
8)Entrambi i coniugi si prestano reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti.
9)All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e, fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970 n. 898, i ricorrenti concordano nel richiedere al Tribunale competente di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 06.10.1996, tra i sig.ri
e , trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Castelletto Parte_1 Controparte_1
Sopra Ticino, al n. 33 Parte II Serie A, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni. 10) Con compensazione di spese e competenze del giudizio.”
Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in Castelletto Sopra Ticino (NO), in data 6/10/1996 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 33, parte II, serie A, anno 1996. Dall'unione matrimoniale è nato (18/11/2000) maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente. La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 3/12/2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole.
Pag. 2 Con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dagli stessi concordate. Al riguardo si osserva che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4311/2023, pubblicata il 16.10.2023, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”. Il Collegio osserva, tuttavia, che, in conformità al disposto dell'art. 473-bis.49 c.p.c., la domanda di divorzio congiunto sarà procedibile solo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter., co. 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte, provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di volere invece divorziare alle condizioni dalle stesse concordate. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita al momento della decisione sulla domanda di divorzio. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata in [...] Parte_1
(NO) in data 02/01/1970 e , nato in [...] Controparte_1
(VA) in data 21/09/1969;
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. rinvia la regolamentazione delle spese di lite al momento della decisione sulla domanda di divorzio;
5. provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
6. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 4/12/2025
Il Presidente
Dott. Andrea Ghinetti
Pag. 3 Il Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Maria Amoruso
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