Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 1648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1648 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Presidente
Dott. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 2269 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2022, avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli numero 9388 pubblicata il 17 novembre 2021 e non notificata, avente a oggetto contratto di appalto e vertente tra
(cf ), incorporante per US la _1 P.IVA_1 CP_1
(cf per atto Notaio in Milano del 29 settembre 2021 –
[...] P.IVA_2 Per_1
Rep. 16392 Racc. 8764, in persona del procuratore speciale, Dott.ssa
[...]
, per atto Notaio in Milano del 14 aprile 2021, Rep. 44956, CP_2 Persona_2
Racc. 14767, rappresentata e difesa dall'Avv. Annalisa Melchiorri (cf
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Sardegna, 50, nello C.F._1 studio del difensore, giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in appello
(per le comunicazioni: pec ); Email_1
appellante
1
Controparte_3
(cf , in persona del legale rappresentante,
[...] P.IVA_3
Dott. rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carmine Controparte_4
Mariano (cf ), Paola Cosmai (cf e C.F._2 C.F._3
Carlo Di Marsilio (cf ), elettivamente domiciliata presso la C.F._4 propria sede legale - UOC Avvocatura ed Affari Legali - in Napoli, Via Mariano
Semmola, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello
(per le comunicazioni: pec - Email_2
- Email_3
; Email_4
appellato
CONCLUSIONI
All'udienza del 1 ottobre 2024, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano come da precedenti scritti difensivi e insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, cessionaria del credito vantato da , mandataria CP_1 Controparte_5 dell'Ati costituita con la , nascente dal contratto di appalto di ristrutturazione CP_6 edilizia del 1 agosto 2007, rep. 39.985, racc. 5.852, conveniva in giudizio l'
[...]
dinnanzi al Tribunale di Napoli, chiedendone la condanna al Controparte_7 pagamento dell'importo di € 161.282,99, oltre interessi, per lavori extra contrattuali,
o, in subordine, a titolo di indennità ex art. 2041 cc, nonché al pagamento di ulteriori somme, da determinarsi anche a mezzo ctu, a titolo di interessi per il ritardato pagamento di altre fatture, con imputazione dei pagamenti effettuati in ritardo prima agli interessi e poi al capitale, nella misura prevista dagli artt. 29 e 30 del dm
145/2000 o al tasso legale.
Si costituiva in giudizio l' , resistendo alla domanda. Controparte_3
Il Tribunale, all'esito del giudizio, istruito documentalmente, così statuiva:
“Passando all'esame della domanda formulata da parte attrice la stessa è solo
2 parzialmente fondata...
Orbene è che in relazione all'affidamento dei lavori al piano terra dell'edificio C dell' relativi alla pavimentazione e al rivestimento in resina non vi è stata la CP_3 stipulazione di un contratto in forma scritta con il e che neppure è Controparte_8 stato emesso un ordine scritto da parte del direttore dei lavori appaltati... Orbene, secondo la prospettazione di parte attrice, la produzione del computo metrico, che riporta nel dettaglio tutte le lavorazioni da eseguirsi con le voci di costo, datato
26.03.2009 e trasmesso dall'ATI al Responsabile Unico del Procedimento, e al
Direttore dei Lavori e da quest'ultimo vistato, dalla relazione sul conto finale nel quale si dà atto del sopralluogo svolto il 30.03.2009, l'approvazione dello stesso conto finale.2009, nonché l'ordine di servizio del 23.04.2009 con il quale il Direttore dei Lavori, ordina all'ATI, già aggiudicataria dell'appalto, “la fornitura e posa in Part opera del Pavimento e rivestimento scelti dal Direttore Generale dell' in data
30.03.2009 al Piano terra Corpo C, ivi compreso corridoio zona Bar e spazio antistante monta lettighe”………. “come da preventivo approvato in data
06.04.2009”, nonché i giornali dei lavori ed infine il riconoscimento che tali lavori sono dovuti nel certificato di pagamento dello stato finale del 31.01.2011 e il certificato di collaudo sarebbero idonei a supportare, in termini di validità ed efficacia, il rapporto contrattuale. Tali documenti soddisferebbero, sempre secondo la prospettazione di parte attrice, le condizioni, ritenute necessarie anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 12540/2016)”. per la costituzione del diritto della attrice al pagamento del corrispettivo contrattuale.
Tale tesi non è condivisibile atteso che anche di recente la Suprema Corte ha ribadito che: "i contratti conclusi dalla P.A. richiedono, al fine di soddisfare il requisito della forma scritta ad substantiam, la contestualità delle manifestazioni di volontà delle parti ... ... La proposta e l'accettazione possono, comunque, essere contenute in documenti distinti, purché siano poi consacrate in un unico testo"
(Cassaz., Sez. III, 20.3.2020 n. 7478).” Pertanto, in mancanza di stipulazione in forma scritta, la domanda contrattuale di pagamento del corrispettivo dei lavori, avanzata dalla società attrice, non può che essere rigettata ...
Esclusa, dunque la proponibilità dell'azione contrattuale di pagamento, appunto per mancanza di titolo contrattuale, si configura invece la ricorrenza del requisito
3 della residualità, idoneo e sufficiente per esperire l'azione ex art.2041 c.c., che va quindi esaminata nel merito...
Non v'è dubbio, quindi, che nella fattispecie l'arricchimento si sia verificato sotto forma di mancato esborso di denaro e, quindi, di risparmio per l' CP_3
d'altra parte l'impoverimento, ossia la correlativa diminuzione
[...] patrimoniale non implica affatto che l'attrice debba dimostrare di avere perso delle favorevoli occasioni per impiegare in termini alternativi e redditizi le sue energie, ma impone semplicemente di verificare se l'impegno profuso senza titolo a vantaggio di altri sia suscettibile di essere valutato economicamente (cfr. Cassaz.,
n.12014/2018).
Inoltre, è incontestato che detti lavori sono stati eseguiti e nessun corrispettivo è stato corrisposto (anzi, è stato espressamente denegato dall'istituto per mancata stipulazione del contratto), si rileva che parte attrice ha dimostrato il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico abbia eccepito e provato di aver rifiutato l'arricchimento o di non aver potuto rifiutarlo perché inconsapevole dell'“eventum utilitatis”.
Passando quindi alla determinazione quantitativa dell'indennità prevista ex art.
2041 c.c., essa va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale
("detrimentum") subita nell'erogazione della prestazione, con esclusione di quanto
l'impoverito avrebbe percepito a titolo di profitto ("lucro cessante") se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace (Cass. 14/05/2019, n. 12702; Cass.
18/02/2010, n. 3905).
Pertanto, appare congruo ridurre del 25% l'importo dettagliatamente contabilizzato dalla società attrice, cui quindi va riconosciuto un indennizzo di
€.120.962,25. oltre interessi legali a far data dalla notificazione della citazione fino al soddisfo...
Quanto alla domanda diretta ad ottenere gli interessi per intervenuto pagamento in ritardo delle fatture di cui al contratto di appalto, la stessa va rigettata perché genericamente formulata”.
Il Tribunale condannava, pertanto l' al pagamento in favore di CP_7 CP_9
[..
[...] [...]
della somma di €.120.962,25, oltre interessi legali dalla data della domanda,
[...] nonché alla reUS delle spese di lite, compensate in misura della metà.
Avverso la decisione proponeva appello incorporante per _1 US , con atto di citazione notificato a mezzo pec il 17 maggio 2022, CP_1 invocandone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia alla Ecc. ma
Corte d'Appello, contrariis rejectis, in riforma della sentenza n. 9388/2021, oggetto di dettagliata censura:
1) In via principale, accertata e dichiarata la sussistenza di una contrattazione in forma scritta in relazione ai lavori contabilizzati nella fattura n. 10113369/09, condannare l'Istituto al pagamento della somma di € 161.282,99 oltre interessi nella misura e con la decorrenza di cui agli artt. 29 e 30 DM 145/00 (poi artt. 143 e 144
DPR 207/2010) ovvero in subordine nella misura legale codicistica a far data dalla presentazione delle partite creditorie, oltre svalutazione monetaria e maggior danno nella misura richiesta in primo grado ovvero da determinarsi in via equitativa.
2) accertato e dichiarato altresì che sulla somma di € 2.140.089,80 pagata in ritardo dall' nelle date comprovate dalla cessionaria erano maturati CP_3 interessi nella misura come sopra alternativamente indicata (per un ammontare da determinarsi anche tramite CTU) dichiarare che gli intervenuti pagamenti da parte dell' sono da imputarsi prima agli interessi e poi al capitale ex art. 1194 C.C., CP_3 con conseguente sussistenza di un ulteriore credito residuo per sorte in favore dell'istante risultante alla data di tali pagamenti pari all'ammontare degli interessi fino a quel momento maturati, e per l'effetto condannare il convenuto al CP_3 pagamento in favore della dell'ulteriore somma risultante da Pt_1 _1 tale imputazione, il tutto maggiorato degli interessi nella misura degli artt. 29 e 30
DM 145/00 dalle date dei rispettivi pagamenti, ovvero in subordine nella misura legale a decorrere dalle date di pagamento.
3) In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento dell'applicabilità del criterio dell'imputazione ex art. 1194 C.C., accertato e dichiarato che sulla somma di € 2.140.089,80 pagata in ritardo dall' nelle CP_3 date comprovate dalla cessionaria erano maturati interessi nella misura come sopra alternativamente indicata, condannare l' al pagamento, oltre alla CP_3
5 sorte residua di cui alla fattura n. 10113368/09, degli interessi maturati sui ritardati pagamenti di € 2.140.089,80, nella misura e con la decorrenza di cui agli artt. 29 e 30 DM 145/00 (poi artt. 143 e 144 DPR 207/2010) ovvero in subordine nella misura legale codicistica a far data dalla presentazione delle partite creditorie, oltre svalutazione monetaria e maggior danno nella misura richiesta in primo grado ovvero da determinarsi in via equitativa.
In via ulteriormente subordinata, nella denegata e non concessa ipotesi di mancato riconoscimento della responsabilità contrattuale in ordine alle prestazioni contabilizzate con la fattura n. 10113368/09, condannare l'Istituto al pagamento a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. della somma di €. 161.282,99
(misura coincidente con il prezzo fatturato) ovvero, in subordine, nella diversa misura che tenga conto della decurtazione dell'utile di impresa da calcolarsi secondo la cd “tecnica del decimo” (5 - 10%) ex L. 2248/1865, maggiorato degli interessi come specificati sub 2.2 del presente atto.
Il tutto con condanna, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1283 e 1224
C.C., in ognuna delle ipotesi su indicate, al pagamento degli interessi maturati sugli interessi scaduti da oltre sei mesi a far data dalla notifica dell'atto di citazione.
Con condanna altresì alle spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria, si reitera quanto già richiesto in primo grado, ovvero si chiede che la Corte di Appello Voglia ammettere consulenza tecnica in ordine all'entità ed al valore dei lavori erogati di cui alla fattura 10113368/09 da calcolarsi secondo i prezzi di mercato ed ai costi sostenuti per la loro realizzazione, nonché per la quantificazione dell'ammontare degli interessi maturati e maturandi che tenga cono del criterio legale dell'imputazione ex art. 1194 C.C.”.
Con comparsa depositata il 16 settembre 2022, si costituiva in giudizio l'
[...]
, eccependo la parziale novità della domanda, con riguardo al Controparte_7 riconoscimento degli interessi sulle somme pagate in ritardo, diversamente formulata in primo grado, l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità delle censure e, nel merito, ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese del grado.
All'udienza di trattazione il processo veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni.
6 All'udienza del 1 ottobre 2024, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti come da rispettive note, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'appellante e l'appellato depositavano comparse conclusionali, l'appellante anche memoria di replica conclusionale.
Le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa appellata non sono fondate.
non ha, invero, chiesto l'attribuzione di un bene della vita diverso da _1 quello già chiesto dall'incorporata nel precedente grado di giudizio, CP_1 avendo insistito per la imputazione dei pagamenti effettuati dalla CP_7
, ai sensi dell'art. 1194 cc, prima agli interessi e poi al capitale, chiedendo
[...] accertarsi e dichiararsi l'esistenza del proprio credito. Quanto alle ulteriori censure esse sono sufficientemente e chiaramente argomentate e l'appello, pertanto, va esaminato nel merito.
La difesa appellante formula tre motivi di gravame non rubricati coi quali sostanzialmente lamenta:
1) l'erroneità della decisione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto la nullità dell'obbligazione contrattuale afferente al pagamento dei lavori extra contratto per difetto di forma scritta essendo stata, invece, prodotta documentazione comprovante la contrattazione avvenuta in forma scritta, precisamente il computo metrico delle Parte lavorazioni, costituente preventivo e offerta, trasmesso dall' al RUP e al Direttore dei Lavori;
la relazione sul conto finale dei lavori e la sua approvazione nonché
l'ordine di servizio del DL il quale disponeva la fornitura e posa in opera del pavimento, come da preventivo approvato, e il giornale dei Lavori. I lavori, infine, erano stati riconosciuti dovuti nel certificato di pagamento dello stato finale e con certificato di collaudo. La documentazione prodotta era, pertanto, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, idonea a comprovare l'avvenuta conclusione del contratto in forma scritta, mediante scambio di proposta e accettazione, con verifica nel rispetto dell'iter procedurale di affidamento del lavoro. Inoltre, lo svolgimento dei lavori aggiuntivi, per l'importo di € 161.282,99 non richiedeva la stipula di contratto autonomo trattandosi di lavori di importo inferiore alla soglia prevista nella materia, quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 11 rd 2440/1923 e 311 comma quarto dpr 207/2010.
7 L'art. 342 L 2248/1865 consente, poi, l'emanazione di ordine scritto da parte del DL per introdurre variazioni e addizioni al lavoro, menzionando la intervenuta superiore approvazione, come avvenuto nel caso di specie nel quale il DL ha ordinato l'esecuzione su preventivo approvato dalla Stazione Appaltante. I lavori, pertanto, attentamente valutata la documentazione in atti, dovevano essere ritenuti autorizzati in forma scritta;
2) con riguardo all'accoglimento della domanda subordinata di ingiustificato arricchimento, l'appellante lamenta l'abbattimento del 25% dell'importo richiesto mentre avrebbe dovuto applicare la cd tecnica del decimo, ai sensi della L 2248/1865, all F art. 245, in base al quale il guadagno dell'imprenditore è quantificabile nella misura del 10% o 5%, a seconda che si tratti di appalto o fornitura di servizi. Il debito, inoltre, era di valore, poiché diretto a reintegrare una diminuzione patrimoniale, dunque, erroneamente il primo giudice aveva escluso la rivalutazione monetaria;
3) l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto e liquidato gli interessi maturati sul ritardato pagamento dell'importo di € 2.140.089,80, a titolo di corrispettivo dell'appalto, produttivo di interessi nella misura prevista dagli artt. 29 e
30 dm 145/2000, o, in subordine, al tasso legale a far data dalla presentazione delle partite creditorie, sull'assunto che non fosse stato quantificato il credito, pur avendo parte attrice assolto tutti gli oneri che le incombevano. Il primo giudice aveva, altresì, omesso di pronunciare sulla domanda di imputazione dei pagamenti ai sensi dell'art. 1194 cc, essendo incontestato e provato per tabulas il ritardo. Infine, si censura la decisione nella parte in cui ha escluso la domanda di liquidazione degli interessi anatocistici, poiché il dies a quo per la maturazione degli interessi decorreva dalla scadenza indicata in fattura dovendosi, successivamente applicare a far data dalla domanda giudiziale, gli interessi anatocistici.
Prima di procedere all'esame dei motivi di impugnazione va respinta l'istanza formulata dall'appellante, peraltro nelle sole conclusioni senza argomentare alcunché nel corpo del gravame, di disporre ctu, sia in ordine ai costi sostenuti per la realizzazione dei lavori sia quanto alla misura degli interessi maturati, le quali, a prescindere da ogni altra considerazione, in carenza di elementi offerti dall'originaria attrice, hanno evidente carattere esplorativo, non potendosi sopperire, mediante ctu, alla mancata osservanza dell'onere probatorio che incombe sulla parte.
8 Il primo motivo di gravame non è fondato.
Pur nell'avvicendarsi delle normative in materia di appalti pubblici, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, con riguardo ai lavori extra contratto, afferma, costantemente e univocamente, che detti lavori possono, eccezionalmente, dar luogo a compenso a condizione che siano qualificati come indispensabili in sede di collaudo, siano riconosciuti come tali anche dall'amministrazione committente e comportino un costo che, addizionato a quello dei lavori commissionati in contratto, rientri, comunque, entro i limiti delle spese approvate. Insufficienti a giustificare il pagamento l'ordine scritto del direttore dei lavori su parere conforme della P.A., laddove l'ordine non indichi gli estremi della approvazione nelle forme di legge, né la certificazione di ultimazione lavori, che contenga la constatazione che l'opera è stata eseguita secondo il progetto e il contratto, in quanto detta certificazione ha la sola funzione di accertare l'avvenuta esecuzione dell'opera, non equivale ad accettazione della stessa e non preclude eventuali contestazioni in ordine alla quantità dei lavori eseguiti (in tal senso, Cass. Ord.8275/2023 e 29988/2020).
Peraltro, nello stralcio della relazione sul conto finale del DL, prodotto con memoria ex art. 183 n. 2 cpc dall'originaria attrice, si legge: “Il RUP e il DL fanno presente al DG Prof. che il nuovo pavimento scelto dal DG e il Persona_3 rivestimento in resina, diversi da quelli previsti in progetto, non rientrano nella disponibilità economica dell'appalto. Il DG Prof. ha chiesto al DA Persona_3
Dott. se tale spesa rientrava nella disponibilità economica Parte_4 dell'istituto e avendone avuto conferma, decide di far fronte a tale maggiore spesa coi fondi dell'istituto”.
Nel prosieguo della relazione si fa, altresì, riferimento a ulteriori lavori extra contratto (apertura sulla parete esterna, lucidatura marmi, scala esterna ecc..).
Il certificato di collaudo opera generico riferimento a lavori extra contratto per un importo di € 212.858,27, con uno stato finale di € 178.861,90.
Come ben si vede, dunque, la documentazione prodotta non è idonea a comprovare l'accordo scritto validamente intercorso tra l'ente e l'ATI con specifico riferimento ai lavori extra contratto dei quali si chiede il pagamento.
9 Peraltro, anche l'art. 132, secondo periodo, Codice degli Appalti Pubblici, all'epoca vigente, consentiva “... nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera”.
Corretta è, pertanto, la decisione di primo grado laddove il Tribunale ha statuito che, in presenza di vizi formali della procedura volta alla stipula del contratto, era ammissibile la sola azione ai sensi dell'art. 2041 cc.
Anche il secondo motivo di gravame, col quale viene lamentata l'erronea liquidazione dell'indennizzo, decurtando equitativamente l'importo fatturato del
25%, invocando, invece, una decurtazione del 10%, non può trovare accoglimento.
In tema di azione d'indebito arricchimento, l'indennità spettante all'appaltatore di un contratto di appalto "va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale da lui subita, e corrisponde quindi, in concreto, ai costi effettivamente affrontati per la costruzione, non potendovi rientrare l'utile d'impresa né ogni altra posta volta a garantire quanto l'appaltatore stesso si riprometteva di ricavare dall'esecuzione di un valido contratto di appalto" (Cass. 20884/2018).
Pertanto, ai fini dell'accoglimento della domanda, è onere della parte attrice allegare e documentare l'ammontare dei costi effettivamente affrontati per eseguire l'appalto, onde dimostrare, ai fini dell'indennizzo ex art. 2041 c.c., di avere subito una diminuzione patrimoniale. Il mancato assolvimento da parte dell'attore dell'onere - a suo carico - di allegazione e prova di uno dei presupposti della fattispecie di cui all'art. 2041 c.c. ne comporta inevitabilmente la negativa delibazione.
L'originaria attrice non ha, nel caso di specie, offerto alcuna prova sul punto ma, in carenza di appello incidentale, la decisione che ha liquidato equitativamente l'indennizzo ha acquisito carattere di definitività.
La censura afferente al mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria
10 sull'importo liquidato a titolo di indennizzo è, invece, fondata giacché, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il credito indennitario "va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia ed il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo" (Cass. 35480/2022).
Non può aderirsi alla tesi propugnata dall'appellata che la somma sia stata liquidata dal Tribunale all'attualità giacché il primo giudice ha operato espresso riferimento all'art. 1224 cc, evidentemente qualificando il debito come di valuta.
Il terzo e ultimo motivo di appello non è fondato.
Oltre alle considerazioni svolte dal primo giudice, si osserva che il contratto di Parte appalto intercorso con l' cedente il credito, prevedeva, all'art. 13, che “i pagamenti di cui sopra verranno effettuati con emissione di mandati di pagamento che saranno estinti presso la tesoreria della Stazione appaltante, nei modi e nei termini indicati dall'Appaltatore”.
Il presupposto previsto dall'art. 30 dm 145/2000 per il riconoscimento degli interessi per ritardato pagamento è l'esistenza di causa imputabile alla Stazione
Appaltante, circostanza questa neanche dedotta in punto di fatto con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, col quale è stato lamentato il solo ritardo nel pagamento, in alcuni casi risibile rispetto alla data di emissione della fattura e, addirittura, in altro caso, anticipato.
Il difetto di allegazione (e, conseguentemente, prova dell'imputabilità del ritardo) è insuperabile e la domanda andava, dunque, in ogni caso respinta.
In conclusione, l'appello può essere accolto limitatamente a quanto in motivazione e il regolamento delle spese del primo grado può essere confermato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, tenuto conto del parziale accoglimento del gravame, possono essere integralmente compensate tra le parti.
PQM
11 la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli numero 9388 pubblicata il 17 novembre 2021, proposto da _1
nei confronti di
[...] Controparte_3
così dispone:
[...]
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, a parziale modifica dell'impugnata sentenza, condanna Controparte_3
in persona del legale rappresentante
[...] protempore, al pagamento in favore di , in persona del legale _1 rappresentante protempore, dell'importo di € 120.962,25, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data della domanda, conferma nel resto;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 21 marzo 2025
Il Giudice Ausiliario estensore avv. Flora de Caro
Il Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli
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