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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 09/07/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. Marco Bartoli Consigliere relatore
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1191/2023 R.G. rimessa in decisione all'udienza del 28.5.2025 e vertente
TRA
costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, con sede legale in Conegliano Parte_1
(TV), Via Vittorio Alfieri 1, iscritta al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno, e per essa la
[...] con sede a Milano, via Valtellina n. 15/17, iscritta al Registro delle Imprese Controparte_1 di Milano, C.F., giusta procura speciale del 2.11.2018 a rogito del Notaio di Persona_1
Pordenone, rep. 53366, racc. 39537, qui rappresentata da in forza di Controparte_2 procura speciale del 9/5/2019 con atto a firma autenticata dal Notaio in Milano, Persona_2 rep. 140483/35371, registrato in data 20/5/2019 in Milano 2 alla serie 1T 25329, con sede legale in
Milano, Via Valtellina, 15/17, capitale sociale € 100.000,00 i.v., numero di iscrizione presso il
Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, C.F. e P.IVA , in persona del P.IVA_1 dott. giusta procura del Dott. nella sua qualità di Consigliere Persona_3 Controparte_3 della in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del Controparte_2
24/07/2019, con firma autenticata il 31/07/2019 dal Notaio in Milano, rep. Persona_2
141139, racc. 35696 e registrata in data 5/08/2019 in Milano 2 alla serie 1T 22856, rappresentata, assistita e difesa, giusta procura speciale allegata, dall'avv. Lorenzo Albanese Ginammi con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Ginammi Albanese, sito in Roma, via Giuseppe Palumbo, 12 e all'indirizzo pec fax 0697859226, in virtù di Email_1 procura in atti
1 APPELLANTE
E
rappresentato e difeso, giusta procura da intendersi in calce alla comparsa Controparte_4 di costituzione in appello, dall'avv. Sabatino Vaccarelli ed elettivamente domiciliato presso e nello studio del medesimo in L'Aquila, Via Arco dei Veneziani n. 27
APPELLATO
Controparte_5
APPELLATA - CONTUMACE
[...]
OGGETTO: appello avverso sentenze del Tribunale di Chieti n. 271/2023 pubblicata il 15.5.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante:
<Voglia l'Ecc.ma Corte riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, dichiarare validamente promossa la procedura esecutiva pendente dinanzi il Tribunale di L'Aquila rge 18/2021 disponendone la prosecuzione. Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado.>>
Appellato
<< Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, per tutti i motivi esposti in narrativa, ogni eccezione, istanza e domanda avversaria rigettata:
- in via principale, respingere l'appello formulato dalla e per essa la Parte_1 [...] in atti rappresentata da in quanto Controparte_1 Controparte_2 inammissibile/improcedibile per le motivazioni tutte in precedenza esposte, e comunque, nel merito, ampiamente infondato, confermando – conseguentemente – la sentenza oggi impugnata;
- in via di mero subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello cui si resiste, accogliere le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado e, segnatamente:
Ø Preliminarmente, in rito, per le ragioni tutte di cui in narrativa, in accoglimento della presente opposizione dichiari la nullità e/o improcedibilità e/o inefficacia del precetto, del successivo pignoramento e, conseguentemente, della esecuzione rubricata al R.G.E.
n. 18/2021 del Tribunale di L'Aquila e dei relativi atti, con conseguenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge;
2 Ø in via principale, nel merito, accertata la nullità delle clausole contrattuali relative agli interessi dei contratti di mutuo sottoscritti dall'odierno attore, per l'effetto, la conseguente sua nullità, per mancanza di causa e per nullità delle clausole del contratto presupposto, anche parziale ed in proporzione al minor importo derivante dai contratti con ogni conseguenza circa la legittimità dell'azione esecutiva oggi contrastata;
Ø ancora in via principale, nel merito, accerti la nullità dei contratti di mutuo per mancanza di requisiti ex art. 38 TUB nonché per illegittimità degli interessi come in atto
e, per l'effetto, determini la minor somma dovuta dal Sig. al creditore CP_4 procedente, anche mediante idonea consulenza tecnica d'ufficio che individui e verifichi
i parametri economico-finanziari e normativi ed i criteri contabili sulla base della documentazione prodotta e a prodursi con riferimento alle partite dare/avere tra le parti tutte del giudizio con ogni statuizione circa la legittimità dell'azione esecutiva oggi contrastata;
Ø conseguentemente, accertata la mancanza dei requisiti di fondiarietà, dichiari la nullità dell'iscrizione ipotecaria agli stessi collegata per le motivazioni addotte nel presente atto, e per l'effetto ne disponga la cancellazione;
Ø in linea di merio e rigoroso subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni sopra rassegnate, accertata e dichiarata la nullità delle clausole convenzionali relative agli interessi contrattuali, per i motivi per cui è causa, ridetermini il credito del creditore procedente, all'esito di consulenza tecnica d'ufficio contabile di cui si torna ad invocare la disposizione da parte del Giudicante.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.
Salvezze illimitate.>>
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 615, comma 2, c.p.c. del 24.5.2022 si opponeva alla Controparte_4 esecuzione promossa dalla con atto di pignoramento immobiliare notificatogli in data Parte_1
8.6.2014 per i seguenti motivi:
1) nullità del mandato difensivo;
2) nullità dell'atto di precetto e, in via conseguenziale, del pignoramento per mancanza di legittimazione ex artt. 77 e 83 c.p.c.;
3) mancanza assoluta di prova sulla effettiva titolarità del credito in capo alla procedente
[...]
Parte_1
4) mancata notifica del titolo esecutivo;
3 5) nullità di entrambi i contratti di mutuo;
6) violazione dell'art. 492, comma 3, c.p.c.;
7) inesistenza del titolo e illegittima decadenza dal beneficio del termine, usurarietà degli interessi;
8) effetti dell'art. 1815 su entrambi i contratti di mutuo;
9) violazione di norme imperative violazione delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto. invocando:
− in via preliminare, la sospensione dell'esecuzione con decreto reso inaudita altera parte adottando, altresì, ogni conseguente provvedimento necessario;
− sempre in via preliminare, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'istanza che precede, disporre la sospensione dell'esecuzione, e delle operazioni di vendita ove medio tempore avviate, con ordinanza resa nel contraddittorio delle parti;
− nel merito, previa adozione di ogni provvedimento necessario, l'accertamento della inammissibilità/improcedibilità della procedura esecutiva cui si resiste e per l'effetto dichiari privo di efficacia il pignoramento immobiliare adottando, altresì, ogni conseguente e definitivo provvedimento in punto di affrancamento dal vincolo di indisponibilità degli immobili pignorati.
1.1. La creditrice opposta costituitasi in giudizio, contestava l'eccepita carenza Parte_1 di legittimazione attiva e l'eccepita violazione dell'art. 492, comma 3, c.p.c., affermava, inoltre,
l'applicabilità dell'art. 41 t.u.b. alla fattispecie in esame e deduceva, infine, l'infondatezza della eccezione d'invalidità dei due contratti di mutuo, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
1.2. Nella contumacia dell'altra opposta , creditrice intervenuta nella Controparte_6 procedura esecutiva, il Tribunale di L'Aquila, con la sentenza sopraindicata, in accoglimento della opposizione e, in particolare, aderendo al secondo motivo di opposizione, accertava <l'inesistenza del diritto di credito azionato dall'opposta in via esecutiva nei confronti dell'opponente e, per
l'effetto, dichiara la nullità dell'atto di pignoramento in questa sede opposto>> compensando, tra le parti, le spese del giudizio.
2. Avverso tale decisione, l'opposta ha proposto appello in base ad un unico motivo. Pt_1
In particolare, l'appellante lamenta che, al contrario di quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la documentazione versata in atti comprova la sussistenza della titolarità della situazione giuridica attiva
(diritto di credito). Invero, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione
4 per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. L'estratto della Gazzetta
Ufficiale pubblicato dalla stessa indica espressamente che “i crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché' la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte delle Banche Cedenti e della Società, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul sito internet https://istituzionale.bper.it/ e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto.”.
Il credito nei confronti del deriva dai finanziamenti del 29 dicembre 2005 e 7 febbraio 2007, CP_4 classificato "a sofferenza" e segnalato in "Centrale dei Rischi. Risulta, quindi, dimostrato che la
Società con cartolarizzazione ai sensi della Legge 130/99, in forza di contratto di Parte_1 cessione di crediti ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130, ha acquistato pro- soluto da tutti i crediti sorti nel periodo compreso tra il 1988 e il 2017, i cui debitori sono stati CP_7 classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti)
e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 e che tale atto sia stato validamente portato a conoscenza del debitore ceduto a norma di legge. Inoltre, a dimostrazione della cessione del credito, l'opposta ha prodotto la dichiarazione della dott.ssa
[...]
Direttrice Generale e Procuratore Speciale di giusta procura per atto Notaio Per_4 CP_7 Per_5 rep 49440/14898, diretta proprio al debitore ceduto, di cui il Tribunale doveva tenere conto non
[...] trattandosi di una mera comunicazione interna tra cedente e cessionario, ma di una dichiarazione unilaterale della cedente rilasciata al fine di dimostrare, nel giudizio in corso, che il credito è tra quelli ceduti stante la contestazione del debitore ceduto.
3. Si è costituito depositando comparsa deducendo l'infondatezza dell'unico Controparte_4 motivo di appello e, in ogni caso, riproponendo espressamente tutte le istanze ed eccezioni formulate in primo grado,
4. Sulle conclusioni riportate in epigrafe e all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 3, comma 26, del d.lgs. 149/2022), all'udienza del 28.5.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
5. Il motivo di appello è fondato.
5.1. Come si è innanzi evidenziato, l'opponente, odierno appellato, aveva Controparte_4 eccepito la carenza di prova della cessione del credito (contestando, dunque, la titolarità della stessa in capo all'odierna appellante) ed il giudice di prime cure ha ritenuto che, a tal fine, non costituisse
5 prova sufficiente l'avvenuta pubblicazione dell'avviso della cessione sulla Gazzetta Ufficiale né tanto meno la dichiarazione di cessione versata in atti.
5.2. La motivazione della decisione gravata non si attaglia alla specificità della fattispecie in esame (art. 58 t.u.b.) della quale – come si evince anche dalle citazioni di pronunce della Suprema
Corte molto risalenti e/o non pertinenti – trascura i tratti peculiari rispetto alla disciplina ordinaria della cessione del credito.
5.3. Sul tema della prova della cessione in blocco dei crediti bancari ai sensi dell'art. 58 TUB va richiamato il principio giurisprudenziale secondo il quale, per dimostrare la contestata titolarità del credito in capo al cessionario – che si traduce nell'eccezione della non inclusione della cessione per cui è causa in quella effettuata in blocco ai sensi della citata disposizione –, è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (così già Cass.
31188/2017 e, più di recente, Cass. 10860/2024, Cass. 29872/2024, Cass. 4277/2023 e Cass.
21821/2023).
5.4. Nel caso in esame, nell'avviso pubblicato sulla gazzetta ufficiale, i crediti ceduti da
[...] ad sono indicati come quelli aventi le seguenti caratteristiche: “ CP_8 Parte_1 CP_7 tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) delle Banche Cedenti derivanti da finanziamenti e linee di credito ipotecari o chirografari sorti nel periodo compreso tra l'1 aprile 1988 e il 31 dicembre 2017, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei
Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991
… I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte delle Banche Cedenti e della Società, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul sito internet https://istituzionale.bper.it/ e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto.”.
5.5. Ebbene, il credito azionato dalla Parte_1
a) deriva da due contratti denominato di mutuo fondiario e, quindi, “di finanziamento”;
b) è sorto nel periodo tra il 1988 e il 2017, derivando pacificamente da contratti di mutuo sottoscritti con atti notarili notarile del 30.12.2005 e dell8.2.2207;
6 c) è qualificabile “a sofferenza” a fronte del suo incontestato mancato pagamento, a cui è seguita una procedura di espropriazione forzata immobiliare, e della sua pacifica segnalazione alla centrale rischi della Banca d'Italia;
d) nel sito internet della mediante il link ipertestuale indicato, si rinviene Controparte_8 agevolmente (https://group.bper.it/documents/133577364/214866342/Elenco+dei+rapporti+ceduti+
l'elenco dei rapporti ceduti inclusi quelli in favore della elenco nel quale vi è la CP_9 Pt_1 posizione dell'appellato (cedente borrower NDG 4583837) Controparte_8
Dunque, data la coincidenza tra il credito azionato dalla appellante e i crediti indicati nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, deve ritenersi che il primo sia compreso tra i secondi e perciò la cessione e la titolarità del credito da parte della parte appellante sia provato.
5.6. Anche volendo aderire all'indirizzo giurisprudenziale più favorevole all'appellato – per il quale, in sintesi, ai fini della prova della cessione del credito non è sufficiente dimostrare l'avvenuta pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 t.u.b. potendo, comunque, la stessa essere data con ogni mezzo di prova anche mediante presunzioni e dovendo, pertanto, il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze istruttorie anche di carattere indiziario (in tal senso, tra le più recenti, cfr. Cass. 17944/2023 ribadita da Cass. 3538/2025) – l'esistenza della sopraindicata cessione in blocco dei crediti bancari e/o della inclusione nella stessa del credito in questione – e, quindi, la titolarità attiva del credito dedotto dell'appellante – si ricava, oltre che dalla predetta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale effettuata dalla cessionaria (che non risulta che la cedente abbia mai contestato), ulteriormente dalla dichiarazione datata 9.6.2022 di cessione del credito per cui è causa (identificato con tutti i dati del contratto di mutuo nonché degli estremi identificativi) in favore della resa dalla Parte_1 Controparte_10
(appartenente al Gruppo IVA agente quale mandataria in nome e per conto di CP_8 [...]
come da documentazione versata in atti dalla parte appellante). Dichiarazione che, CP_8 provenendo dal creditore originario cedente, costituisce un elemento assolutamente inequivoco dell'avvenuta cessione del credito nei confronti della cessionaria, odierna appellante (nel senso che la dichiarazione del cedente, poi notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, ai fini della prova della cessione, cfr. Cass. 10200/2021; la citazione da parte dell'appellato di Cass. 3405/2024 non coglie nel segno poiché tale pronuncia riguarda un caso nel quale, agli atti, era stato versato unicamente l'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, in assenza di qualsivoglia altro elemento di prova).
7 5.7. Dunque, la cessione del credito in favore della parte appellante deve ritenersi provata e così la titolarità del credito azionato in via esecutiva da parte della stessa.
6. Il rigetto del motivo di appello impone di esaminare gli altri motivi di opposizione ritenuti assorbiti dal giudice di prime cure e riproposti, ex art. 346 c.p.c., dall'appellato.
7. Il primo motivo dell'opposizione, relativo alla nullità del mandato difensivo per l'avvio della azione esecutiva in favore dell'avv. Lorenzo Albanese Ginammi, è infondato.
7.1. L'opponente ha argomentato l'eccezione di nullità sotto due profili:
a) il mandato è stato conferito da e, per essa, da nella Pt_1 Controparte_2 persona del dott. ma il procuratore generale della è la Persona_3 Pt_1 [...]
non la Controparte_1 Controparte_2
b) il mandato difensivo è conferito da un asserito procuratore della Controparte_2
(segnatamente, dott. a sua volta delegato da un consigliere della stessa società Persona_3
(segnatamente, dott. in virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione di cui, Controparte_3 tuttavia, in atti non v'è traccia.
7.3. Ebbene, si rileva che la PV, costituendosi in giudizio nel primo grado del giudizio, Pt_1 ha depositato la procura speciale del 9.5.2019 con atto a firma autenticata dal Notaio Per_2
in Milano, rep. 140483/35371, registrato in data 20/5/2019 in Milano 2 alla serie 1T 25329
[...] in forza della quale la rappresenta la Ne Controparte_2 Controparte_1 segue che vi è la prova della rappresentanza della .. Controparte_2
7.4. Inoltre, è stata depositata la procura speciale del 25.5.2020 con atto a firma dott.
[...]
autenticata dal Notaio in Milano, rep. 142719/36506, registrato in CP_3 Persona_2 data 27/5/2020 in Milano alla serie 1T 35001, di conferimento dei poteri di procuratore della
[...] al dott. Quanto ai poteri del dott. in calce Controparte_2 Persona_3 Controparte_3 alla testé citata procura speciale, il Notaio dava atto che il conferente agiva in forza dei poteri a lui attribuiti con delibera “assunta del Consiglio di Amministrazione della Controparte_2 nella seduta 24 luglio 2019 - debitamente iscritta presso il Registro delle Im prese di Milano - Sezione
Ordinaria“ (delibera, secondo quanto scrive l'appellante, avente “firma autenticata il 31/07/2019 dal
Notaio in Milano, rep. 141139, racc. 35696 e registrata in data 5.8.2019 in Persona_2
Milano 2 alla serie 1T 22856 di conferimento dei poteri al dott. nella sua qualità Controparte_3 di consigliere del consiglio di amministrazione della medesima società”). Poiché la deliberazione di conferimento dei poteri al consigliere dott. è soggetta ad iscrizione nel Registro Controparte_3 delle Imprese – ed è stata ivi iscritta secondo quanto attestato dal Notaio – trova, nel caso di specie, applicazione il principio giurisprudenziale per il quale è onere del procuratore indicare la fonte del
8 proprio potere rappresentativo e, qualora il potere derivi da un atto soggetto a pubblicità legale, è, invece, onere della controparte provare l'irregolarità dell'atto di conferimento (v., tra le altre, Cass.
20164/2015 e Cass. 20563/2014 nonché, più di recente, Cass. 13365/2023). Onere che l'opponente, odierno appellato, non ha minimamente assolto.
8. Da quanto esposto segue l'infondatezza anche del secondo motivo di opposizione, relativo alla nullità del precetto e del pignoramento come conseguenza della invalidità della procura alle liti del procuratore dell'appellante.
9. Il quarto motivo di opposizione, avente ad oggetto la mancata notifica del titolo esecutivo, è infondato.
9.1. Come evidenziato nell'atto di precetto, la notifica del titolo esecutivo non è stata effettuata in quanto esso è rappresentato da mutuo fondiario per il quale l'art. 41 t.u.b., come è noto, la esclude.
9.2. Tale disposizione si applica in ragione della natura del credito e, dunque, è irrilevante che ad agire sia il cessionario del credito al quale, peraltro, al contrario di quanto assume l'appellato, in caso di cessione in blocco ex art. 58 t.u.b., si trasmettono tutti i privilegi previsti a favore del cedente come espressamente stabilito dal terzo comma della citata disposizione (in tal senso, tra le pronunce più recenti, cfr. Tribunale di Firenze n. 1942/2025 del 6.6.2025).
10. Il quinto motivo di opposizione, con cui è eccepita sotto vari profili la nullità dei contratti di mutuo fondiario, è infondato.
10.1. In ordine al superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 t.u.b., è sufficiente richiamare, in quanto del tutto condivisibile, il più recente indirizzo della Suprema Corte secondo cui
<il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo
o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere.>>
(così Cass. SS.UU. sentenza n. 33719/2022).
10.2. E' stata, altresì, dedotta l'estraneità delle finalità per le quali sono stati conclusi entrambi i contratti a quelle “precipue delle mutuo fondiario”, estraneità che imporrebbe di qualificarli quali
9 mutui ordinario con la conseguente “nullità della procedura esecutiva intrapresa” per la inosservanza dei vincoli procedurali esecutivi ordinari.
10.2.1. Nel contratto di mutuo fondiario del 29.12.2005 la finalità di erogazione delle somme è testualmente indicata con riferimento alla esigenza di “ripiano passività” e in quello del 7.2.2007, a tal proposito, sono menzionate le “necessità finanziarie” della parte mutuataria.
10.2.2. Ciò precisato, secondo la giurisprudenza di legittimità, è valido il mutuo fondiario finalizzato ad estinguere passività pregresse e, quando le parti abbiano incontrovertibilmente voluto stipulare un mutuo fondiario (per i vantaggi che il modello legale assicura ad entrambe le parti) – e questo è senz'altro il caso di specie ove il punto è pacifico –, non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto al fine di neutralizzarne gli effetti legali propri, pure in presenza della contestazione della sua validità per superamento del limite di finanziabilità e/o per destinazione della somma mutuata a ripianare passività pregresse, contestazioni che attengono a profili che non implicano la nullità del mutuo fondiario stipulato e che, a ben vedere, implicano anzi la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario (nel senso anzidetto, cfr. la citata pronuncia
Cass. SS.UU. 33719/2019 e, in precedenza, tra le altre, Cass. 23149/2022 e Cass. 28663/2013 sul presupposto che il mutuo fondiario non costituisce un mutuo di scopo;
in generale, poi, sulla validità del mutuo solutorio cfr. Cass. SS.UU. 5841/2025).
10.2.3. Tale approdo interpretativo della giurisprudenza nomofilattica è condiviso dal Collegio.
Ne segue che la contestazione dell'opponente deve essere disattesa.
11. Il sesto motivo di opposizione, relativo all'eccepita violazione dell'art. 492, comma 3, c.p.c.,
è manifestamente infondato.
11.1. L'opponente ha eccepito che l'atto di pignoramento non contiene l'avvertimento che, a norma dell'art. 615 comma 2, c.p.c. (come modificato dall'art. 4, comma 1 del d.l.
3.5.2016 n. 59 convertito con legge 30.6.2016 n. 119, disposizione vigente dal 4.5.2016), l'opposizione è inammissibile se proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti o se l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile. Pertanto, l'atto di pignoramento sarebbe nullo e l'esecuzione forzata improcedibile.
11.2. Ebbene, al di là del rilievo che, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.l. 59/2016, le modifiche apportate all'art. 492 c.p.c. si applicano ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente all'entrata in vigore della succitata legge di conversione del d.l. cioè dopo la data del 3.7.2016 (e non, quindi, dal giorno successivo a quello della pubblicazione del d.l. nella
Gazzetta Ufficiale avvenuta il 3.5.2016), l'atto di pignoramento in parola, notificato, ex art. 140 c.p.c.,
10 in data 12.4.2021 (v. doc. n. 5 fasc. di parte appellante), contiene il predetto avvertimento, circostanza dalla quale si deve evincere che la contestazione è frutto di un evidente abbaglio, peraltro del quale la parte non si è resa conto neppure in questo grado del giudizio malgrado la replica della controparte sin dalla costituzione in giudizio di primo grado.
12. L'ottavo motivo di opposizione è così articolato:
A) Mutuo A (contratto del 29.12.2005). Il contratto rientra, tra quelli “sospesi” a causa dei noti e tragici eventi sismici del 06.04.2009. Invero, ai sensi del decreto-legge n. 39/2009, nonché della legge di conversione n. 77/2009, infatti, per i residenti nei Comuni interessati dal sisma, il pagamento delle rate di mutuo veniva sospeso dal 06.04.2009 al 30.07.2009; tale termine veniva poi esteso – per effetto delle OPCM emesse dal Presidente del Consiglio – fino al 31.12.2009. Tuttavia, malgrado la disposta sospensione del pagamento delle rate, la banca mutuante, alla ripresa del pagamento delle rate di mutuo, applicava al piano di ammortamento interessi calcolati in eccesso rispetto alla corretta quantificazione degli stessi. Invero, nel piano di ammortamento l'istituto di credito ha lasciato l'importo afferente e relativo gli interessi ricadenti sulle rate oggetto di sospensione e precisamente le rate dalla n. 34 alla n. 42, avendo all'uopo incrementato di fatto ed illegittimamente ciascuna delle rate nella parte degli interessi che avrebbero dovuto essere calcolati in modo del tutto diverso. Trattasi di importo quantificato in violazione del pacifico principio secondo cui, in ordine alle rate di mutuo il cui pagamento è stato sospeso a seguito del sisma del 6.4.2009, vanno applicati i soli interessi compensativi sulla sola quota capitale delle rate venute a scadenza nel periodo di sospensione. La somma precettata sarà sicuramente maggiore di quella dovuta, dovendo, infatti, essere escluso il diritto del creditore a percepire, durante il periodo di sospensione, interessi moratori (nell'atto di opposizione si legge anche: << … In questa ottica, in mancanza di una diversa previsione nel d.l.
39/09 e nella citata lettera dell'8.2.2010 – che contiene l'informativa data, sia pure in ritardo, al cliente circa le condizioni praticate in caso di adesione alla sospensione volontaria - appare ragionevole ritenere che gli interessi di sospensione siano calcolati sulla quota in linea capitale delle sole rate venute a scadenza nel periodo di sospensione e non sull'intero residuo debito, come invece vorrebbe la banca. In linea di principio le rate sospese vanno collocate in coda al piano di ammortamento, che viene così a prolungarsi per una durata corrispondente, salvo restando il diritto del mutuatario di provvedere al pagamento delle rate sospese in un momento anteriore, beneficiando di una riduzione dell'ammontare degli “interessi di sospensione”, in ragione della minor durata dell'intervallo tra la data di scadenza (originaria) della rata e quella del suo pagamento Il diritto della banca a percepire gli interessi di sospensione deve essere quindi circoscritto alle sole tre rate la cui data di scadenza ricadeva nel periodo di operatività della sospensione.>>).
11 B) Mutuo B (contratto del 8.2.2017). Il mutuo è stato sottoposto a perizia econometrica (cfr. doc. 8) che ha rilevato quanto segue: l'atto di mutuo è stato stipulato in data 7 febbraio 2007 per un importo di € 75.000,00 da rimborsarsi mediante n. 180 rate mensili di € 554,77; il finanziamento è regolato al tasso nominale annuo determinato nella misura del 4,00% per il periodo di preammortamento e per le prime 6 rate di ammortamento ovvero fino al 31/08/2007; per il periodo successivo il tasso sarà modificato semestralmente in aumento o diminuzione in relazione all'andamento dell'Euribor 6 mesi aumentato di uno spread del 1,55 p.p.; le parti hanno convenuto che il tasso così determinato non potrà mai scendere al di sotto del 5,00%. E' stata verificata la esistenza:
1) di “usura in ipotesi di estinzione anticipata” per come calcolata sulla verifica del costo dell'operazione di mutuo nel caso di estinzione anticipata del rapporto in corrispondenza della ventesima rata con conseguente applicazione della penale di estinzione anticipata nella misura dell'1,50% calcolata sul debito estinto anticipatamente;
2) di una “usura sopravvenuta” accertata dalla 30^ alla 49^ un TAEG rata > tasso soglia vigente alla scadenza delle rate.
Inoltre, si è sostenuto quanto segue:
<La perizia ha consentito di verificare l'effettivo impatto dell'applicazione della mora sul contratto.
A prescindere dall'indicazione in termini percentuali del Tasso Nominale di Mora contrattuale, è infatti necessario verificare in concreto quale sia il Tasso Effettivo di Mora, in risposta alla giurisprudenza del Supremo Collegio, che fa discendere la gratuità del mutuo ove questo sia usurario anche solo con riferimento al Tasso di Mora pattuito. La sentenza della Corte di Cassazione del 20 febbraio 2003, n.2593 è molto chiara nel sostenere che l'applicazione degli interessi di mora sull'intera rata (capitale + interessi) determina un fenomeno anatocistico vietato dall'art. 1283 c.c.
Per calcolare quale sia il T.E.MO (Tasso Effettivo di è necessario calcolare l'importo dovuto Pt_2 secondo il Tasso di Mora applicato all'importo della rata scaduta per i giorni di ritardo e verificare
a quanto corrisponda in termini percentuali l'importo così ottenuto sulla quota di capitale della rata.
Asserzione questa che ben potrà trovare conferma in una espletanda CTU la quale non potrà altro che confermare la base di calcolo contenuta nella relazione al presente atto allegata. Lo spirito della legge vuole che, qualunque simulazione si operi, si resti sempre e comunque al di sotto dei limiti di legge. Ciò non accade.>>
12.1. Quanto al primo contratto di mutuo supra sub A, la contestazione è formulata in maniera assolutamente generica. Non è stato, tra l'altro, dedotto e non è chiaro quali sono le rate pagate e quali quelle insolute e che cosa, al termine del periodo di sospensione, abbia comunicato al cliente l'istituto
12 di credito e come sia stata regolata in concreto la sospensione dei predetti ratesi;
sul punto non è stata neppure prodotta la citata lettera dell'istituto di credito datata 8.2.2010 che, stando all'appellato, conterrebbe “ … l'informativa data, sia pure in ritardo, al cliente circa le condizioni praticate in caso di adesione alla sospensione volontaria”. Inoltre, l'opponente espone, in termini meramente dubitativi e ipotetici e con espressioni chiaramente stereotipate, le ricadute (di quanto vagamente lamentato) sulla corretta quantificazione del credito azionato in via esecutiva senza alcuna indicazione di quanto sarebbe stato ingiustamente preteso e a che titolo da parte dell'istituto di credito mutuante. Sul punto in parola, un eventuale supplemento istruttorio risulterebbe del tutto esplorativo oltre che di fatto impraticabile per l'assenza di qualsivoglia dato contabile concreto. Dunque, l'ottavo motivo di opposizione all'esecuzione, sotto il profilo ora esaminato, è inammissibile per genericità.
12.2. Venendo al secondo contratto di mutuo supra sub B, si osserva che, dalla stessa c.t.p. allegata, si evince che “il tasso annuo effettivo globale (t.a.e.g.)”, pari al 5,70% è sempre inferiore al
“tasso soglia mutui a tasso fisso alla stipula (t.e.g.m. + 50%)” (del 7,65%).
12.2.1. L'unica ipotesi di “usura pattizia” è formulata, per il caso di estinzione anticipata del rapporto in corrispondenza del pagamento della 20^ rata poiché, per effetto dell'applicazione della penale di estinzione anticipata pattuita pari all'1,5%, il t.a.e.g. diverrebbe pari al 7,78% superiore al tasso soglia.
12.2.2. L'ipotesi è, tuttavia, del tutto infondata giacché la penale di estinzione anticipata non può essere considerata in alcun modo ai fini del superamento dei tassi soglia antiusura trattandosi di una voce meramente eventuale (in tal senso, le istruzioni della Banca d'Italia) e di un corrispettivo a fronte del venir meno dell'impegno assunto dalla parte mutuataria (cfr. Cass. sent. 7352/2022 <In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi.>>).
12.2.3. Quanto alla dedotta “usura sopravvenuta”, essa appare, in tutta franchezza, non illustrata e riportata indicata in modo oscuro nella relazione tecnica di parte (v. anche allegato 7; si consideri che, sul punto in esame, manca qualsiasi premessa metodologica ove, infatti, non compare alcuna indicazione circa il “TEG RATA” apoditticamente adoperato per dedurre l'usura in questione).
12.2.4. In ogni caso, risulta chiaro un punto: nel prospettare tale usurarietà (avuto riguardo al periodo dalla 30^ alla 49^ rata), si è fatto riferimento al “tasso soglia” vigente tempo per tempo alla scadenza di ciascuna rata del mutuo. Ciò è in radicale contrasto con il ben noto principio che l'usura
13 deve essere verificata esclusivamente al tempo dell'insorgenza del vincolo contrattuale (principio affermato dalla Suprema Corte a SS.UU. con sentenza n. 24675/2017 secondo cui <Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge
n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.>>).
12.2.5. Dunque, sotto entrambi i profili appena esaminati, l'ottavo motivo di opposizione risulta infondato.
12.2.6. Infine, l'ultima doglianza sopra trascritta appare formulata in modo del tutto generico e astruso ed è, pertanto, inammissibile (la relativa richiesta di c.t.u. è all'evidenza del tutto esplorativa).
Peraltro, è solo il caso di accennare che, secondo la stessa c.t.p. allegata, non sussiste usurarietà con riferimento al tasso di mora pattuito (+1,95 punti rispetto a quello vigente al momento della cadenza della rata). E', poi, appena il caso di far notare che tale usurarietà va verificata rispetto al tasso soglia valevole per tale tipologia di interessi e calcolato in conformità ai principi espressi dall'indirizzo della
Suprema Corte (v. Cass. SS.UU. sent. 19597/2020).
13. Sono inammissibili e, comunque, alla luce di quanto appena esposto infondati l'ottavo ed il nono motivo di opposizione contenenti una vaga e del tutto teorica disamina degli effetti della asserita usurarietà ex art. 1815 c.c. sui contratti fondiari per cui è causa e una discettazione riguardante la violazione delle regole di correttezza e buona fede da parte del creditore senza il minimo specifico appiglio alla fattispecie concreta in esame.
14. Dunque, i motivi di opposizione all'esecuzione proposta da risultano Controparte_4 infondati ovvero inammissibili secondo quanto innanzi illustrato con specifico riferimento a ognuno di essi. Pertanto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza gravata, l'opposizione va respinta.
14.1. Non spetta alla Corte disporre sulla prosecuzione della procedura esecutiva sospesa come invocato dall'appellante il quale è onerato alla riassunzione del processo esecutivo ai sensi dell'art. 627 c.p.c..
15. Le spese seguono la soccombenza.
14 15.1. Esse si liquidano, in conformità ai parametri di cui al d.m. 147/2024, come in dispositivo, sulla base della documentazione versata in atti, scaglione conforme al valore della domanda (pari alla entità del credito in contestazione ex art. 17 c.p.c.), valori minimi per la fase istruttoria / trattazione
(attesa la minima attività in concreto svolta) del presente grado d'appello, e medi per tutte le restanti fasi del primo e secondo grado del giudizio.
P.Q.M.
la Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza gravata, così provvede:
1) rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta dall'appellato Controparte_4
2) condanna l'appellato a rimborsare in favore della parte appellante (e per essa la Parte_1 rappresentata da le spese del primo Controparte_1 Controparte_2 grado del giudizio liquidate in € 14.103,00, oltre 15% di rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, per compenso, nonché le spese del presente grado di giudizio liquidate in € 12.154,00, oltre
15% di rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, per compenso, ed € 1.165,50 per esborsi.
Così deciso nella camera di consiglio dell'8.7.2025.
Il Consigliere estensore
(dott. Marco Bartoli)
Il Presidente
(dott. Francesco S. Filocamo)
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