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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/04/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 2939/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
La dott.ssa Elisabetta Tuveri in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in data 4 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 2939 del RACL dell'anno 2014, promossa da:
nato a [...] il [...], ivi residente, elettivamente Parte_1
domiciliato in Iglesias preso lo studio dell'avvocato Federico Melis che lo rappresenta e difende per procura speciale resa a margine del ricorso introduttivo del giudizio
Ricorrente contro
con sede ad Iglesias, Piazza Sella n. 30, in Controparte_1
persona dei legali rappresentanti pro tempore, i soci amministratori Controparte_2
e residenti in [...]in località Funtanamarzu s.n.
[...] Controparte_3
Resistente contumace
Motivi in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 4 luglio 2014, ha allegato di aver Parte_1
lavorato con contratto di collaborazione a progetto per la Controparte_1
dal 14 maggio 2010 al 7 luglio 2011, con qualifica di pizzaiolo Livello VI
[...]
C.C.N.L. pubblici esercizi-turismo, e di aver svolto, durante il suddetto periodo, mansioni corrispondenti al V livello contrattuale del C.C.N.L. applicato.
Il ricorrente ha agito in giudizio per l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro a titolo subordinato per l'intero periodo, con orario superiore a quello pagina 1 di 11 contrattualmente previsto, oltre che per il riconoscimento dello svolgimento di mansioni corrispondenti al quinto livello contrattuale del C.C.N.L. applicato, con la conseguente condanna della società convenuta al pagamento dell'importo di euro 7.123,63 per retribuzioni non corrisposte, dal febbraio 2011 al luglio 2011, e le differenze retributive per gli stipendi erogati, da maggio 2010 a gennaio 2011, in ragione del superiore inquadramento, ROL, ferie non godute, ratei di tredicesima e quattordicesime, festività e lavoro domenicale, oltre la somma pari a euro 1.194,12 per TFR.
Parte attrice ha allegato di aver svolto sin dall'inizio del rapporto di lavoro con la società mansioni appartenenti a un inquadramento Controparte_1 Controparte_1
superiore, corrispondenti al V livello del C.C.N.L. applicato, con modalità di svolgimento dell'attività lavorativa erano quelle corrispettive di un rapporto di lavoro subordinato.
Nello specifico, ha affermato che il contratto di lavoro del 13 maggio 2010, con decorrenza dal 14 maggio 2010 al 28 febbraio 2011, prodotto in atti come doc. 1, aveva a oggetto la collaborazione a progetto per lo svolgimento di attività di pizzaiolo (in realtà si trattava di un contratto di inserimento, come verrà meglio spiegato più oltre), che, in data
7 luglio 2011 si era risolto in quanto il ricorrente aveva presentato dimissioni per giusta causa, in quanto la società non corrispondeva le retribuzioni dovute per il lavoro espletato.
In particolare, ha allegato che il contratto di collaborazione a progetto previsto dal decreto legislativo n. 276 del 2003 prevedeva l'inquadramento nel VI livello del C.C.N.L applicato, con qualifica di pizzaiolo e orario di lavoro su turni di 24 ore settimanali per sei giorni alla settimana, dal martedì alla domenica.
Ha precisato di aver svolto mansioni quale pizzaiolo addetto alla preparazione e lievitazione degli impasti, oltre a occuparsi delle operazioni preliminari per la preparazione dei lievitati, quali il controllo delle materie prime e degli ingredienti necessari per la farcitura.
Il ricorrente ha allegato che tali mansioni erano organizzate secondo le direttive impartite o dal o dalla i titolari della società convenuta, ai quali CP_1 CP_1 Pt_1
era direttamente subordinato, senza alcuna autonomia gestionale e organizzativa.
Ha ulteriormente precisato di essersi occupato anche della preparazione dei lievitati ordinati al tavolo dai clienti durante il pranzo o la cena.
Il ricorrente ha dichiarato che l'orario di lavoro si svolgeva in prevalenza con orari fissi, dalle ore 17:00 alle ore 23:00, e che, durante il pomeriggio o anche durante la mattina a seconda del carico di lavoro, si occupava della preparazione degli impasti e di pagina 2 di 11 predisporre l'occorrente per la preparazione delle pizze.
Ha allegato, inoltre, che a partire dalle ore 19:00 iniziavano a essere effettuate le ordinazioni da parte del personale addetto, con la conseguente predisposizione dell'impasto per la stesura e la farcitura dei lievitati.
Parte attrice ha sostenuto che nel periodo primaverile, estivo e durante le festività gli orari di lavoro si prolungavano per una media di sette od otto ore giornaliere, mentre nei restanti periodi l'orario di lavoro si distribuiva su una media di sei o sette ore giornaliere, e di aver lavorato anche nei giorni festivi oltre il sabato e la domenica. ha allegato di aver ricevuto indicazioni e direttive dai titolari della società Pt_1
e ai quali si rivolgeva anche per la concessione di ferie e permessi, ed ha CP_1 CP_1
lamentato di non avere percepito le retribuzioni relative al periodo che va da febbraio 2011 al 7 luglio 2011, salvo un acconto di circa euro 1.230,91, oltre a vantare le differenze retributive per il restante periodo per lo svolgimento di mansioni superiori a quelle di inquadramento e un maggior numero di ore di lavoro, così che residuava dovuto un totale da corrispondere pari ad euro 7123,63 oltre indennità di mancato preavviso ed 1.194,12 per trattamento di fine rapporto.
*
2. La società convenuta, pur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio, ed è stata dichiarata contumace alla prima udienza del 1.10.2015.
La società e i soci hanno poi ritualmente ricevuto la convocazione per l'interpello della parte convenuta contumace, ma all'udienza del 20 ottobre 2016 è stato dato atto delle mancate risposte in quanto nessuno sé è presentato a rendere l'interrogatorio formale.
La causa è stata istruita con produzioni documentali e con l'audizione dei testi indicati dal ricorrente, e Testimone_1 Tes_2
*
3. La domanda formulata dal ricorrente è sostanzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di cui alla seguente motivazione.
Parte attrice ha sostenuto che il rapporto di lavoro instauratosi aveva, di fatto, le caratteristiche del lavoro subordinato, e non si era quindi svolto con le modalità confacenti al contratto di collaborazione 'a progetto' stipulato. ha dedotto di non avere goduto di alcuna autonomia gestionale e Pt_1
organizzativa, in quanto era tenuto a seguire le direttive impartite dai titolari della società convenuta ai quali doveva richiedere ferie e permessi, e rispettare orari di lavoro specifici,
pagina 3 di 11 anche superiori alle 24 ore settimanali contrattualmente previste. ha inoltre evidenziato di aver svolto mansioni di fatto corrispondenti al V Pt_1
livello del C.C.N.L. applicato, quindi diverse e superiori rispetto a quelle di VI livello previste nella lettera di assunzione.
Preliminarmente occorre analizzare la domanda volta all'accertamento della natura del rapporto di lavoro in oggetto.
Il ricorrente ha invocato la disciplina relativa al contratto di lavoro a progetto
(regolato dall'art. 61 e sgg. del D.Lgs 276/2003), benché la lettera di assunzione del
13/05/2010 risulti in realtà modellata sulla disciplina del cosiddetto contratto di inserimento, previsto dagli articoli 54 e seguenti del D.Lgs 276/2003 (disciplina abrogata dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, salvo che per i contratti in corso), che prevedeva che “1. Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone:
a) soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico..”.
La lettera di assunzione del 13 maggio 2010 già nell'oggetto richiama il “progetto individuale di inserimento”, e fa riferimento alla citata normativa nella parte in cui il datore di lavoro comunica l'assunzione del ricorrente con la qualifica di pizzaiolo al sesto livello
'ai sensi dell'articolo 59 co 1 del D.Lgs 276/2003”, che, per la parte che qui interessa, prevedeva che “Durante il rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento del
pagina 4 di 11 lavoratore non può essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali
è preordinato il progetto di inserimento oggetto del contratto. (…).”.
Nella lettera in atti si parla di un “allegato progetto individuale di inserimento” che
“costituisce parte integrante del presente contratto individuale di inserimento”, che tuttavia non risulta allegato in atti.
Come è noto l'art. 54 del D. lg.vo 276/2003 -oggi abrogato ma qui applicabile ratione temporis - aveva previsto che il contratto di inserimento fosse diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro di alcune categorie di persone.
Per tale contratto, ai sensi dell'art. 57 del medesimo decreto, era prevista una durata non inferiore a nove mesi e non superiore a diciotto mesi, senza possibilità di rinnovo tra le parti, mentre ai sensi del successivo art. 58, salve diverse previsioni, era richiamata l'applicazione delle disposizioni di cui al D. lg.vo 368/2001, che ha ridisegnato la disciplina dei contratti a termine.
Il contratto di inserimento, secondo quanto previsto dall'articolo 56 del D. lg. 276 del 2003, doveva avere forma scritta e doveva contenere la specificazione del progetto individuale di inserimento di cui al precedente art. 55 (che al primo comma recita: 1.
Condizione per l'assunzione con contratto di inserimento è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire
l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo”), finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore, in assenza delle quali il contratto era espressamente considerato nullo e l'assunzione a tempo indeterminato (v. art. 56).
In mancanza del progetto di inserimento, non prodotto in atti, non è neppure il possibile comprendere se il contratto fosse finalizzato a garantire l'inserimento o il reinserimento del lavoratore nel contesto lavorativo, né se fosse indirizzato ad un adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite, o all'acquisizione di una qualifica diversa o superiore rispetto a quella già posseduta.
In mancanza di tali informazioni e di argomentazioni, non fornite dalla parte pagina 5 di 11 convenuta, rimasta contumace e non comparsa a rendere l'interrogatorio formale, deve evidentemente ravvisarsi il difetto di causa lamentato dalla difesa di in relazione al Pt_1
contratto. Tra l'altro, il rapporto è andato oltre la durata contrattualmente prevista del 28 febbraio 2011, essendo di fatto proseguito fino alle dimissioni del avvenute il 7 Pt_1
luglio 2011, ed ha comportato lo svolgimento di un'attività ordinaria della società convenuta, inquadrabile nella tipologia del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno.
Al contrario, si rinvengono nel rapporto in esame gli elementi che, per consolidata giurisprudenza, caratterizzano la subordinazione, rappresentati dall'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro e dallo svolgimento dell'attività lavorativa soggetta alle direttive del datore di lavoro, il quale esercita un potere gerarchico e disciplinare al fine di fare concreto utilizzo della prestazione lavorativa, compatibilmente con le esigenze dell'organizzazione aziendale, nonché dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione, con particolare riferimento all'obbligo di osservanza di un regolare orario di lavoro (cfr. tra tante Cass., Sez. Lav., n. 6983 del
09.04.2004; Cass., Sez. Lav., n. 5436 del 25.02.2019).
4. Ciò premesso, occorre ora analizzare se nel caso di specie si sia instaurato tra le parti un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato.
Il ricorrente, invero, sul presupposto della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la convenuta, svoltosi con le mansioni e gli orari precisati nel CP_4 ricorso e dell'applicazione della disciplina collettiva del settore, e al di fuori dello schema del contratto di inserimento, ha lamentato il mancato pagamento di differenze retributive maturate in dipendenza dello stesso. ha anche contestato il livello di inquadramento in cui era stato inserito in Pt_1
sede contrattuale, inferiore a quello spettante in base alle mansioni svolte, ciò che appare verosimile, trattandosi di contratto di inserimento, in quanto l'inquadramento fino ad uno o due livelli inferiore al dovuto è consentito per tale forma contrattuale, benché possa ritenersi giustificato solo qualora risulti effettivamente dimostrata l'esistenza della causa confacente alla forma contrattuale prescelta del contratto di inserimento (si veda l'art. 59 del D. lg. 276 del 2003, che, come si è detto, al primo comma prevedeva che “Durante il rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento del lavoratore non può essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono
pagina 6 di 11 qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento oggetto del contratto”.
All'esito dell'istruttoria svolta deve ritenersi che la parte ricorrente abbia assolto agli oneri probatori che le competevano relativamente alla pretesa natura subordinata del rapporto di lavoro e alle modalità di svolgimento dello stesso.
Le testimonianze acquisite nel corso dell'istruttoria, invero, hanno dimostrato l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato tra il e la Pt_1 Controparte_1
mentre la società convenuta, rimasta contumace, non ha adeguatamente
[...]
dimostrato di avere messo a disposizione del ricorrente una concreta ed effettiva attività formativa.
All'udienza del 20 ottobre 2016 è stato sentito il teste di parte attrice , Testimone_1
che ha prestato la propria attività lavorativa presso la società convenuta quale cameriere dal 1° agosto 2010 al 15 settembre 2010 e ha riferito che il ricorrente lavorava quale pizzaiolo per la Controparte_1
In particolare, il ha dichiarato “Conosco il ricorrente, nel periodo in cui ho Tes_1
lavorato per la convenuta lui lavorava per la medesima, era pizzaiolo. Il ricorrente faceva
l'impasto, preparava gli ingredienti, faceva le pizze, le stendeva, metteva gli ingredienti e le infornava. L'ho visto fare tutte queste attività. Io iniziavo a lavorare alle 17:00 e finivo tarda sera, da mezzanotte in poi tranne il venerdì che si finiva anche alle 3:00/4:00 del mattino. Lui (n.d.r. il arrivava più o meno alla stessa mia ora ma si tratteneva un Pt_1
po' in più per pulire la zona forno. Lavorava tutti i giorni della settimana con un giorno di riposo, se non ricordo male il lunedì era chiuso. Il titolare, il signor e la moglie CP_1
davano al ricorrente le direttive sugli orari di lavoro. Non ho mai visto il ricorrente prendere ferie. So che qualche volta andava la mattina a fare l'impasto, non so quantificare l'orario”.
Alla stessa udienza è stata sentita anche la testimone che ha lavorato per Tes_2
conto della in qualità di cameriera ai tavoli durante Controparte_1
la stagione estiva del 2011 e ha affermato che in quel periodo il che lavorava già Pt_1 da tempo prima per la società convenuta, svolgeva l'attività di pizzaiolo.
Nello specifico, la teste ha dichiarato che il ricorrente “Era pizzaiolo, faceva
l'impasto, preparava gli ingredienti, stendeva la pizza e la infornava. Era da solo in pizzeria (n.d.r. il . Lavorava tutti i giorni della settimana tranne il giorno di Pt_1 chiusura, il lunedì. Io entravo alle 18:00 e lui c'era già, io finivo verso l'una di notte, il
pagina 7 di 11 ricorrente invece andava via verso le 23:30 – mezzanotte, io mi trattenevo perché i clienti si trattenevano per il servizio al bar. Ho visto il ricorrente qualche volta anche la mattina preparare l'impasto. Non so precisare però se ci andasse tutti i giorni o solo qualche volta per necessità. So che i proprietari davano le direttive a tutti i dipendenti, nello specifico non so se il ricorrente abbia preso ferie e/o permessi”.
Entrambi i testimoni hanno, pertanto, confermato che il ricorrente era un dipendente a tutti gli effetti in quanto era tenuto al rispetto dell'orario di lavoro e delle direttive impartitegli dai titolari e e che, come precisato nelle testimonianze, CP_1 CP_1
operava in qualità di pizzaiolo.
Alla luce di tali testimonianze, deve ritenersi che la prova espletata abbia consentito di acquisire la prova dello svolgimento del rapporto con le ordinarie modalità previste in regime di subordinazione e confermato lo svolgimento delle mansioni dedotte per l'intero periodo dedotto nel ricorso, e non offrono elementi a sostegno del fatto che il ricorrente abbia operato seguendo alcun progetto individuale di inserimento.
Inoltre, nonostante le testimonianze non ricoprano la durata dell'intero arco lavorativo del ricorrente, durato poco più di un anno, si ritiene che non vi siano elementi che possano far emergere uno svolgimento della prestazione lavorativa differente nel corso del rapporto rispetto a quello oggetto della prova testimoniale, tanto più se si considera che il rapporto è pacificamente proseguito fino al 7 luglio 2011, oltre il termine contrattualmente previsto del 28 febbraio 2011.
Sulla base di tali premesse la domanda proposta dal ricorrente volta al riconoscimento delle conseguenti differenze retributive e al pagamento delle mancate retribuzioni deve essere accolta, dovendosi ritenere comprovata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra e la Parte_1 Controparte_1
a far data dal 14 maggio 2010 e fino al 7 luglio 2011.
[...]
6. Deve ritenersi che il ricorrente abbia altresì dimostrato di avere svolto in maniera prevalente e continuativa le superiori mansioni inquadrabili nella quinta categoria del
C.C.N.L. Pubblici esercizi-turismo e non nella sesta categoria come da lettera di assunzione.
è stato assunto dalla convenuta con mansioni di pizzaiolo di VI Parte_1 livello della declaratoria del C.C.N.L. applicato, al quale appartengono “i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali".
pagina 8 di 11 In tale inquadramento rientrano, secondo quanto stabilito dal C.C.N.L. le seguenti figure professionali “
1. Addetto ai servizi mensa con meno di un anno di anzianità 2.
Addetto consegne con o senza mezzi di locomoz. 3. 4. Caffettiere Controparte_5
non barista 5. Caricatore catering.
6. Commis di bar (ex aiuto barista) 7. Commis di cucina, sala, tavola calda, self service 8. Confezionatrice di buffet stazione e pasticceria 9.
Guardarobiera clienti (vestiarista) 10. Guardiano notturno 11. Lavandaia. 12.
13. Secondo banconiere pasticceria 14. Stiratrice” (Doc. n. 3, prod. Controparte_6
di parte ricorrente).
Con il ricorso ha chiesto il riconoscimento dell'inquadramento nella quinta Pt_1
categoria del C.C.N.L. Pubblici esercizi-turismo, che comprende coloro che “in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro”, nella quale vengono previsti profili, fra i quali quello di “27. Operatore pizza” (Doc. n. 3, prod. di parte ricorrente).
Deve ritenersi, sulla base del citato C.C.N.L. applicato e delle mansioni effettivamente svolte dal ricorrente, che a questi spetti l'inquadramento nel quinto livello.
Alla luce delle deposizioni rese dai testi sentiti in corso di causa, invero, deve infatti ritenersi che l'inquadramento contrattuale del nel sesto livello sia sicuramente Pt_1
riduttivo rispetto all'attività effettivamente svolta dal ricorrente, in quanto sbrigava in maniera prevalente mansioni qualificate e di tipo tecnico, più assimilabili a quelle di un operatore inquadrato nel V livello del contratto collettivo applicato piuttosto che a quelle rientranti nel VI livello in cui non si prevede una elevata qualificazione del lavoratore.
Si veda in proposito quanto riferito all'udienza del 20 ottobre 2016 dal teste Tes_1
che, come già riportato più sopra, ha dichiarato che “Conosco il ricorrente. Nel
[...]
periodo in cui ho lavorato per la convenuta lui lavorava per la medesima, era pizzaiolo. Il ricorrente faceva l'impasto, preparava gli ingredienti, faceva la pizza, la stendeva, metteva gli ingredienti e la infornava. L'ho visto fare tutte queste attività”.
Sul punto è concorde anche la testimonianza della teste che ha specificato Tes_2
che il durante lo svolgimento di queste mansioni era da solo nella pizzeria. Pt_1
Quanto riportato in ordine alle mansioni svolte dal ricorrente conferma quanto riferito in premessa, e cioè che effettivamente il non si limitava a svolgere compiti Pt_1
che richiedevano conoscenze elementari, ma di fatto si occupava continuativamente di aspetti per i quali occorreva una specifica conoscenza tecnica e particolari capacità tecnico- pratiche comunque acquisite.
pagina 9 di 11 Per tali motivi si ritiene che il ricorrente abbia diritto al riconoscimento all'inquadramento nel quinto livello oggetto di rivendicazione, in quanto l'inquadramento nel livello inferiore avrebbe trovato giustificazione solo qualora il rapporto tra le parti avesse avuto effettivamente tutte le caratteristiche del contratto di inserimento, non riscontrabili quanto in precedenza esposto.
7. Conseguentemente, il ricorrente ha diritto alle differenze retributive rivendicate, corrispondenti alla differenza tra la retribuzione erogata concretamente e quella spettante per il quinto livello sopra precisato, comprensive di mensilità aggiuntive e di ferie e riposi, oltre al TFR e il pagamento delle retribuzioni non percepite. ha prodotto dettagliati conteggi relativi alle voci oggetto della pretesa nei Pt_1
confronti della società convenuta, dai quali emerge una richiesta complessiva di euro
7.123,63 per retribuzioni non corrisposte da febbraio 2011 a luglio 2011, al netto dell'acconto ricevuto di euro 1.230,91, e per differenze retributive per le mensilità da maggio 2010 a gennaio 2011, in ragione del superiore inquadramento, oltre ROL, ferie non godute, ratei di tredicesima e quattordicesime, festività e lavoro domenicale, cui deve aggiungersi l'importo di euro 1.194,12 per TFR, per un totale dovuto pari a euro 8.317,75
(Doc. n. 4, prod. di parte ricorrente).
Tali conteggi, che dalla legenda iniziale sembrerebbero peraltro redatti sul sesto livello retributivo con un part time al 75% rispetto a un orario pieno di 40 ore settimanali, si ritengono comunque congrui e corretti, anche in rapporto alle tabelle retributive e alle buste paga in atti.
La società in persona dei legali rappresentanti Controparte_1
pro tempore, deve pertanto essere condannata a corrispondere in favore del ricorrente le differenze retributive maturate in relazione al rapporto in essere dal 14 maggio Pt_1
2010 al 7 luglio 2011, in ragione del livello di inquadramento spettante, comprensive di ratei di mensilità aggiuntive, di ferie e riposi e TFR, per un importo complessivo pari a euro 8.317,75, di cui euro 1.194,12 per TFR, con la precisazione che euro 1.115,40 sono richiesti per differenze retributive relative al mese di aprile 2011, euro 986,70 per maggio
2011, euro 1.115,40 per il mese di giugno 2011 ed euro 171,60 per i primi 7 giorni del mese di luglio 2011, oltre rivalutazione e interessi come per legge.
In ragione dell'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., le spese di lite devono essere poste a carico della parte soccombente, con condanna della società resistente alla rifusione delle spese processuali, liquidate come da dispositivo ai sensi del pagina 10 di 11 D.M. 55 del 2014, come integrato dal D.M. 147/2022, con applicazione dei valori compresi tra i minimi e medi per le cause di lavoro di valore compreso tra euro 5002 ed euro 26.000, per tutte le fasi, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratori antistatario nelle note di trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento del ricorso proposto in data 4 luglio 2014 da Parte_1
nei confronti della società con sede in Iglesias, in Controparte_1
persona dei soci amministratori e Controparte_2 Controparte_3
- accerta che tra il ricorrente e la società convenuta Parte_1 [...]
dal 14 maggio 2010 al 7 luglio 2011 è intercorso un rapporto di Controparte_1
lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento nel quinto livello del
C.C.N.L. del settore pubblici esercizi-turismo;
- condanna la società convenuta, come sopra una rappresentata, al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro 7.123,63 per i titoli di cui sopra, oltre ad Pt_1
euro 1.194,12 per TFR, per un importo complessivo pari a euro 8.317,75, oltre a rivalutazione e interessi come per legge;
- condanna altresì la società convenuta alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida per le varie fasi in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Cagliari, il 4 aprile 2025
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Tuveri
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
La dott.ssa Elisabetta Tuveri in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in data 4 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 2939 del RACL dell'anno 2014, promossa da:
nato a [...] il [...], ivi residente, elettivamente Parte_1
domiciliato in Iglesias preso lo studio dell'avvocato Federico Melis che lo rappresenta e difende per procura speciale resa a margine del ricorso introduttivo del giudizio
Ricorrente contro
con sede ad Iglesias, Piazza Sella n. 30, in Controparte_1
persona dei legali rappresentanti pro tempore, i soci amministratori Controparte_2
e residenti in [...]in località Funtanamarzu s.n.
[...] Controparte_3
Resistente contumace
Motivi in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 4 luglio 2014, ha allegato di aver Parte_1
lavorato con contratto di collaborazione a progetto per la Controparte_1
dal 14 maggio 2010 al 7 luglio 2011, con qualifica di pizzaiolo Livello VI
[...]
C.C.N.L. pubblici esercizi-turismo, e di aver svolto, durante il suddetto periodo, mansioni corrispondenti al V livello contrattuale del C.C.N.L. applicato.
Il ricorrente ha agito in giudizio per l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro a titolo subordinato per l'intero periodo, con orario superiore a quello pagina 1 di 11 contrattualmente previsto, oltre che per il riconoscimento dello svolgimento di mansioni corrispondenti al quinto livello contrattuale del C.C.N.L. applicato, con la conseguente condanna della società convenuta al pagamento dell'importo di euro 7.123,63 per retribuzioni non corrisposte, dal febbraio 2011 al luglio 2011, e le differenze retributive per gli stipendi erogati, da maggio 2010 a gennaio 2011, in ragione del superiore inquadramento, ROL, ferie non godute, ratei di tredicesima e quattordicesime, festività e lavoro domenicale, oltre la somma pari a euro 1.194,12 per TFR.
Parte attrice ha allegato di aver svolto sin dall'inizio del rapporto di lavoro con la società mansioni appartenenti a un inquadramento Controparte_1 Controparte_1
superiore, corrispondenti al V livello del C.C.N.L. applicato, con modalità di svolgimento dell'attività lavorativa erano quelle corrispettive di un rapporto di lavoro subordinato.
Nello specifico, ha affermato che il contratto di lavoro del 13 maggio 2010, con decorrenza dal 14 maggio 2010 al 28 febbraio 2011, prodotto in atti come doc. 1, aveva a oggetto la collaborazione a progetto per lo svolgimento di attività di pizzaiolo (in realtà si trattava di un contratto di inserimento, come verrà meglio spiegato più oltre), che, in data
7 luglio 2011 si era risolto in quanto il ricorrente aveva presentato dimissioni per giusta causa, in quanto la società non corrispondeva le retribuzioni dovute per il lavoro espletato.
In particolare, ha allegato che il contratto di collaborazione a progetto previsto dal decreto legislativo n. 276 del 2003 prevedeva l'inquadramento nel VI livello del C.C.N.L applicato, con qualifica di pizzaiolo e orario di lavoro su turni di 24 ore settimanali per sei giorni alla settimana, dal martedì alla domenica.
Ha precisato di aver svolto mansioni quale pizzaiolo addetto alla preparazione e lievitazione degli impasti, oltre a occuparsi delle operazioni preliminari per la preparazione dei lievitati, quali il controllo delle materie prime e degli ingredienti necessari per la farcitura.
Il ricorrente ha allegato che tali mansioni erano organizzate secondo le direttive impartite o dal o dalla i titolari della società convenuta, ai quali CP_1 CP_1 Pt_1
era direttamente subordinato, senza alcuna autonomia gestionale e organizzativa.
Ha ulteriormente precisato di essersi occupato anche della preparazione dei lievitati ordinati al tavolo dai clienti durante il pranzo o la cena.
Il ricorrente ha dichiarato che l'orario di lavoro si svolgeva in prevalenza con orari fissi, dalle ore 17:00 alle ore 23:00, e che, durante il pomeriggio o anche durante la mattina a seconda del carico di lavoro, si occupava della preparazione degli impasti e di pagina 2 di 11 predisporre l'occorrente per la preparazione delle pizze.
Ha allegato, inoltre, che a partire dalle ore 19:00 iniziavano a essere effettuate le ordinazioni da parte del personale addetto, con la conseguente predisposizione dell'impasto per la stesura e la farcitura dei lievitati.
Parte attrice ha sostenuto che nel periodo primaverile, estivo e durante le festività gli orari di lavoro si prolungavano per una media di sette od otto ore giornaliere, mentre nei restanti periodi l'orario di lavoro si distribuiva su una media di sei o sette ore giornaliere, e di aver lavorato anche nei giorni festivi oltre il sabato e la domenica. ha allegato di aver ricevuto indicazioni e direttive dai titolari della società Pt_1
e ai quali si rivolgeva anche per la concessione di ferie e permessi, ed ha CP_1 CP_1
lamentato di non avere percepito le retribuzioni relative al periodo che va da febbraio 2011 al 7 luglio 2011, salvo un acconto di circa euro 1.230,91, oltre a vantare le differenze retributive per il restante periodo per lo svolgimento di mansioni superiori a quelle di inquadramento e un maggior numero di ore di lavoro, così che residuava dovuto un totale da corrispondere pari ad euro 7123,63 oltre indennità di mancato preavviso ed 1.194,12 per trattamento di fine rapporto.
*
2. La società convenuta, pur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio, ed è stata dichiarata contumace alla prima udienza del 1.10.2015.
La società e i soci hanno poi ritualmente ricevuto la convocazione per l'interpello della parte convenuta contumace, ma all'udienza del 20 ottobre 2016 è stato dato atto delle mancate risposte in quanto nessuno sé è presentato a rendere l'interrogatorio formale.
La causa è stata istruita con produzioni documentali e con l'audizione dei testi indicati dal ricorrente, e Testimone_1 Tes_2
*
3. La domanda formulata dal ricorrente è sostanzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di cui alla seguente motivazione.
Parte attrice ha sostenuto che il rapporto di lavoro instauratosi aveva, di fatto, le caratteristiche del lavoro subordinato, e non si era quindi svolto con le modalità confacenti al contratto di collaborazione 'a progetto' stipulato. ha dedotto di non avere goduto di alcuna autonomia gestionale e Pt_1
organizzativa, in quanto era tenuto a seguire le direttive impartite dai titolari della società convenuta ai quali doveva richiedere ferie e permessi, e rispettare orari di lavoro specifici,
pagina 3 di 11 anche superiori alle 24 ore settimanali contrattualmente previste. ha inoltre evidenziato di aver svolto mansioni di fatto corrispondenti al V Pt_1
livello del C.C.N.L. applicato, quindi diverse e superiori rispetto a quelle di VI livello previste nella lettera di assunzione.
Preliminarmente occorre analizzare la domanda volta all'accertamento della natura del rapporto di lavoro in oggetto.
Il ricorrente ha invocato la disciplina relativa al contratto di lavoro a progetto
(regolato dall'art. 61 e sgg. del D.Lgs 276/2003), benché la lettera di assunzione del
13/05/2010 risulti in realtà modellata sulla disciplina del cosiddetto contratto di inserimento, previsto dagli articoli 54 e seguenti del D.Lgs 276/2003 (disciplina abrogata dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, salvo che per i contratti in corso), che prevedeva che “1. Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone:
a) soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico..”.
La lettera di assunzione del 13 maggio 2010 già nell'oggetto richiama il “progetto individuale di inserimento”, e fa riferimento alla citata normativa nella parte in cui il datore di lavoro comunica l'assunzione del ricorrente con la qualifica di pizzaiolo al sesto livello
'ai sensi dell'articolo 59 co 1 del D.Lgs 276/2003”, che, per la parte che qui interessa, prevedeva che “Durante il rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento del
pagina 4 di 11 lavoratore non può essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali
è preordinato il progetto di inserimento oggetto del contratto. (…).”.
Nella lettera in atti si parla di un “allegato progetto individuale di inserimento” che
“costituisce parte integrante del presente contratto individuale di inserimento”, che tuttavia non risulta allegato in atti.
Come è noto l'art. 54 del D. lg.vo 276/2003 -oggi abrogato ma qui applicabile ratione temporis - aveva previsto che il contratto di inserimento fosse diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro di alcune categorie di persone.
Per tale contratto, ai sensi dell'art. 57 del medesimo decreto, era prevista una durata non inferiore a nove mesi e non superiore a diciotto mesi, senza possibilità di rinnovo tra le parti, mentre ai sensi del successivo art. 58, salve diverse previsioni, era richiamata l'applicazione delle disposizioni di cui al D. lg.vo 368/2001, che ha ridisegnato la disciplina dei contratti a termine.
Il contratto di inserimento, secondo quanto previsto dall'articolo 56 del D. lg. 276 del 2003, doveva avere forma scritta e doveva contenere la specificazione del progetto individuale di inserimento di cui al precedente art. 55 (che al primo comma recita: 1.
Condizione per l'assunzione con contratto di inserimento è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire
l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo”), finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore, in assenza delle quali il contratto era espressamente considerato nullo e l'assunzione a tempo indeterminato (v. art. 56).
In mancanza del progetto di inserimento, non prodotto in atti, non è neppure il possibile comprendere se il contratto fosse finalizzato a garantire l'inserimento o il reinserimento del lavoratore nel contesto lavorativo, né se fosse indirizzato ad un adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite, o all'acquisizione di una qualifica diversa o superiore rispetto a quella già posseduta.
In mancanza di tali informazioni e di argomentazioni, non fornite dalla parte pagina 5 di 11 convenuta, rimasta contumace e non comparsa a rendere l'interrogatorio formale, deve evidentemente ravvisarsi il difetto di causa lamentato dalla difesa di in relazione al Pt_1
contratto. Tra l'altro, il rapporto è andato oltre la durata contrattualmente prevista del 28 febbraio 2011, essendo di fatto proseguito fino alle dimissioni del avvenute il 7 Pt_1
luglio 2011, ed ha comportato lo svolgimento di un'attività ordinaria della società convenuta, inquadrabile nella tipologia del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno.
Al contrario, si rinvengono nel rapporto in esame gli elementi che, per consolidata giurisprudenza, caratterizzano la subordinazione, rappresentati dall'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro e dallo svolgimento dell'attività lavorativa soggetta alle direttive del datore di lavoro, il quale esercita un potere gerarchico e disciplinare al fine di fare concreto utilizzo della prestazione lavorativa, compatibilmente con le esigenze dell'organizzazione aziendale, nonché dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione, con particolare riferimento all'obbligo di osservanza di un regolare orario di lavoro (cfr. tra tante Cass., Sez. Lav., n. 6983 del
09.04.2004; Cass., Sez. Lav., n. 5436 del 25.02.2019).
4. Ciò premesso, occorre ora analizzare se nel caso di specie si sia instaurato tra le parti un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato.
Il ricorrente, invero, sul presupposto della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la convenuta, svoltosi con le mansioni e gli orari precisati nel CP_4 ricorso e dell'applicazione della disciplina collettiva del settore, e al di fuori dello schema del contratto di inserimento, ha lamentato il mancato pagamento di differenze retributive maturate in dipendenza dello stesso. ha anche contestato il livello di inquadramento in cui era stato inserito in Pt_1
sede contrattuale, inferiore a quello spettante in base alle mansioni svolte, ciò che appare verosimile, trattandosi di contratto di inserimento, in quanto l'inquadramento fino ad uno o due livelli inferiore al dovuto è consentito per tale forma contrattuale, benché possa ritenersi giustificato solo qualora risulti effettivamente dimostrata l'esistenza della causa confacente alla forma contrattuale prescelta del contratto di inserimento (si veda l'art. 59 del D. lg. 276 del 2003, che, come si è detto, al primo comma prevedeva che “Durante il rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento del lavoratore non può essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono
pagina 6 di 11 qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento oggetto del contratto”.
All'esito dell'istruttoria svolta deve ritenersi che la parte ricorrente abbia assolto agli oneri probatori che le competevano relativamente alla pretesa natura subordinata del rapporto di lavoro e alle modalità di svolgimento dello stesso.
Le testimonianze acquisite nel corso dell'istruttoria, invero, hanno dimostrato l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato tra il e la Pt_1 Controparte_1
mentre la società convenuta, rimasta contumace, non ha adeguatamente
[...]
dimostrato di avere messo a disposizione del ricorrente una concreta ed effettiva attività formativa.
All'udienza del 20 ottobre 2016 è stato sentito il teste di parte attrice , Testimone_1
che ha prestato la propria attività lavorativa presso la società convenuta quale cameriere dal 1° agosto 2010 al 15 settembre 2010 e ha riferito che il ricorrente lavorava quale pizzaiolo per la Controparte_1
In particolare, il ha dichiarato “Conosco il ricorrente, nel periodo in cui ho Tes_1
lavorato per la convenuta lui lavorava per la medesima, era pizzaiolo. Il ricorrente faceva
l'impasto, preparava gli ingredienti, faceva le pizze, le stendeva, metteva gli ingredienti e le infornava. L'ho visto fare tutte queste attività. Io iniziavo a lavorare alle 17:00 e finivo tarda sera, da mezzanotte in poi tranne il venerdì che si finiva anche alle 3:00/4:00 del mattino. Lui (n.d.r. il arrivava più o meno alla stessa mia ora ma si tratteneva un Pt_1
po' in più per pulire la zona forno. Lavorava tutti i giorni della settimana con un giorno di riposo, se non ricordo male il lunedì era chiuso. Il titolare, il signor e la moglie CP_1
davano al ricorrente le direttive sugli orari di lavoro. Non ho mai visto il ricorrente prendere ferie. So che qualche volta andava la mattina a fare l'impasto, non so quantificare l'orario”.
Alla stessa udienza è stata sentita anche la testimone che ha lavorato per Tes_2
conto della in qualità di cameriera ai tavoli durante Controparte_1
la stagione estiva del 2011 e ha affermato che in quel periodo il che lavorava già Pt_1 da tempo prima per la società convenuta, svolgeva l'attività di pizzaiolo.
Nello specifico, la teste ha dichiarato che il ricorrente “Era pizzaiolo, faceva
l'impasto, preparava gli ingredienti, stendeva la pizza e la infornava. Era da solo in pizzeria (n.d.r. il . Lavorava tutti i giorni della settimana tranne il giorno di Pt_1 chiusura, il lunedì. Io entravo alle 18:00 e lui c'era già, io finivo verso l'una di notte, il
pagina 7 di 11 ricorrente invece andava via verso le 23:30 – mezzanotte, io mi trattenevo perché i clienti si trattenevano per il servizio al bar. Ho visto il ricorrente qualche volta anche la mattina preparare l'impasto. Non so precisare però se ci andasse tutti i giorni o solo qualche volta per necessità. So che i proprietari davano le direttive a tutti i dipendenti, nello specifico non so se il ricorrente abbia preso ferie e/o permessi”.
Entrambi i testimoni hanno, pertanto, confermato che il ricorrente era un dipendente a tutti gli effetti in quanto era tenuto al rispetto dell'orario di lavoro e delle direttive impartitegli dai titolari e e che, come precisato nelle testimonianze, CP_1 CP_1
operava in qualità di pizzaiolo.
Alla luce di tali testimonianze, deve ritenersi che la prova espletata abbia consentito di acquisire la prova dello svolgimento del rapporto con le ordinarie modalità previste in regime di subordinazione e confermato lo svolgimento delle mansioni dedotte per l'intero periodo dedotto nel ricorso, e non offrono elementi a sostegno del fatto che il ricorrente abbia operato seguendo alcun progetto individuale di inserimento.
Inoltre, nonostante le testimonianze non ricoprano la durata dell'intero arco lavorativo del ricorrente, durato poco più di un anno, si ritiene che non vi siano elementi che possano far emergere uno svolgimento della prestazione lavorativa differente nel corso del rapporto rispetto a quello oggetto della prova testimoniale, tanto più se si considera che il rapporto è pacificamente proseguito fino al 7 luglio 2011, oltre il termine contrattualmente previsto del 28 febbraio 2011.
Sulla base di tali premesse la domanda proposta dal ricorrente volta al riconoscimento delle conseguenti differenze retributive e al pagamento delle mancate retribuzioni deve essere accolta, dovendosi ritenere comprovata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra e la Parte_1 Controparte_1
a far data dal 14 maggio 2010 e fino al 7 luglio 2011.
[...]
6. Deve ritenersi che il ricorrente abbia altresì dimostrato di avere svolto in maniera prevalente e continuativa le superiori mansioni inquadrabili nella quinta categoria del
C.C.N.L. Pubblici esercizi-turismo e non nella sesta categoria come da lettera di assunzione.
è stato assunto dalla convenuta con mansioni di pizzaiolo di VI Parte_1 livello della declaratoria del C.C.N.L. applicato, al quale appartengono “i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali".
pagina 8 di 11 In tale inquadramento rientrano, secondo quanto stabilito dal C.C.N.L. le seguenti figure professionali “
1. Addetto ai servizi mensa con meno di un anno di anzianità 2.
Addetto consegne con o senza mezzi di locomoz. 3. 4. Caffettiere Controparte_5
non barista 5. Caricatore catering.
6. Commis di bar (ex aiuto barista) 7. Commis di cucina, sala, tavola calda, self service 8. Confezionatrice di buffet stazione e pasticceria 9.
Guardarobiera clienti (vestiarista) 10. Guardiano notturno 11. Lavandaia. 12.
13. Secondo banconiere pasticceria 14. Stiratrice” (Doc. n. 3, prod. Controparte_6
di parte ricorrente).
Con il ricorso ha chiesto il riconoscimento dell'inquadramento nella quinta Pt_1
categoria del C.C.N.L. Pubblici esercizi-turismo, che comprende coloro che “in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro”, nella quale vengono previsti profili, fra i quali quello di “27. Operatore pizza” (Doc. n. 3, prod. di parte ricorrente).
Deve ritenersi, sulla base del citato C.C.N.L. applicato e delle mansioni effettivamente svolte dal ricorrente, che a questi spetti l'inquadramento nel quinto livello.
Alla luce delle deposizioni rese dai testi sentiti in corso di causa, invero, deve infatti ritenersi che l'inquadramento contrattuale del nel sesto livello sia sicuramente Pt_1
riduttivo rispetto all'attività effettivamente svolta dal ricorrente, in quanto sbrigava in maniera prevalente mansioni qualificate e di tipo tecnico, più assimilabili a quelle di un operatore inquadrato nel V livello del contratto collettivo applicato piuttosto che a quelle rientranti nel VI livello in cui non si prevede una elevata qualificazione del lavoratore.
Si veda in proposito quanto riferito all'udienza del 20 ottobre 2016 dal teste Tes_1
che, come già riportato più sopra, ha dichiarato che “Conosco il ricorrente. Nel
[...]
periodo in cui ho lavorato per la convenuta lui lavorava per la medesima, era pizzaiolo. Il ricorrente faceva l'impasto, preparava gli ingredienti, faceva la pizza, la stendeva, metteva gli ingredienti e la infornava. L'ho visto fare tutte queste attività”.
Sul punto è concorde anche la testimonianza della teste che ha specificato Tes_2
che il durante lo svolgimento di queste mansioni era da solo nella pizzeria. Pt_1
Quanto riportato in ordine alle mansioni svolte dal ricorrente conferma quanto riferito in premessa, e cioè che effettivamente il non si limitava a svolgere compiti Pt_1
che richiedevano conoscenze elementari, ma di fatto si occupava continuativamente di aspetti per i quali occorreva una specifica conoscenza tecnica e particolari capacità tecnico- pratiche comunque acquisite.
pagina 9 di 11 Per tali motivi si ritiene che il ricorrente abbia diritto al riconoscimento all'inquadramento nel quinto livello oggetto di rivendicazione, in quanto l'inquadramento nel livello inferiore avrebbe trovato giustificazione solo qualora il rapporto tra le parti avesse avuto effettivamente tutte le caratteristiche del contratto di inserimento, non riscontrabili quanto in precedenza esposto.
7. Conseguentemente, il ricorrente ha diritto alle differenze retributive rivendicate, corrispondenti alla differenza tra la retribuzione erogata concretamente e quella spettante per il quinto livello sopra precisato, comprensive di mensilità aggiuntive e di ferie e riposi, oltre al TFR e il pagamento delle retribuzioni non percepite. ha prodotto dettagliati conteggi relativi alle voci oggetto della pretesa nei Pt_1
confronti della società convenuta, dai quali emerge una richiesta complessiva di euro
7.123,63 per retribuzioni non corrisposte da febbraio 2011 a luglio 2011, al netto dell'acconto ricevuto di euro 1.230,91, e per differenze retributive per le mensilità da maggio 2010 a gennaio 2011, in ragione del superiore inquadramento, oltre ROL, ferie non godute, ratei di tredicesima e quattordicesime, festività e lavoro domenicale, cui deve aggiungersi l'importo di euro 1.194,12 per TFR, per un totale dovuto pari a euro 8.317,75
(Doc. n. 4, prod. di parte ricorrente).
Tali conteggi, che dalla legenda iniziale sembrerebbero peraltro redatti sul sesto livello retributivo con un part time al 75% rispetto a un orario pieno di 40 ore settimanali, si ritengono comunque congrui e corretti, anche in rapporto alle tabelle retributive e alle buste paga in atti.
La società in persona dei legali rappresentanti Controparte_1
pro tempore, deve pertanto essere condannata a corrispondere in favore del ricorrente le differenze retributive maturate in relazione al rapporto in essere dal 14 maggio Pt_1
2010 al 7 luglio 2011, in ragione del livello di inquadramento spettante, comprensive di ratei di mensilità aggiuntive, di ferie e riposi e TFR, per un importo complessivo pari a euro 8.317,75, di cui euro 1.194,12 per TFR, con la precisazione che euro 1.115,40 sono richiesti per differenze retributive relative al mese di aprile 2011, euro 986,70 per maggio
2011, euro 1.115,40 per il mese di giugno 2011 ed euro 171,60 per i primi 7 giorni del mese di luglio 2011, oltre rivalutazione e interessi come per legge.
In ragione dell'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., le spese di lite devono essere poste a carico della parte soccombente, con condanna della società resistente alla rifusione delle spese processuali, liquidate come da dispositivo ai sensi del pagina 10 di 11 D.M. 55 del 2014, come integrato dal D.M. 147/2022, con applicazione dei valori compresi tra i minimi e medi per le cause di lavoro di valore compreso tra euro 5002 ed euro 26.000, per tutte le fasi, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratori antistatario nelle note di trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento del ricorso proposto in data 4 luglio 2014 da Parte_1
nei confronti della società con sede in Iglesias, in Controparte_1
persona dei soci amministratori e Controparte_2 Controparte_3
- accerta che tra il ricorrente e la società convenuta Parte_1 [...]
dal 14 maggio 2010 al 7 luglio 2011 è intercorso un rapporto di Controparte_1
lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento nel quinto livello del
C.C.N.L. del settore pubblici esercizi-turismo;
- condanna la società convenuta, come sopra una rappresentata, al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro 7.123,63 per i titoli di cui sopra, oltre ad Pt_1
euro 1.194,12 per TFR, per un importo complessivo pari a euro 8.317,75, oltre a rivalutazione e interessi come per legge;
- condanna altresì la società convenuta alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida per le varie fasi in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Cagliari, il 4 aprile 2025
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Tuveri
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