Articolo 8 della Legge 31 luglio 1954, n. 580
Articolo 7Articolo 9
Versione
8 agosto 1954
Art. 8.
All'onere di lire 20 miliardi risultante per il bilancio dello Stato dall'attuazione della presente legge sara' fatto fronte con una corrispondente aliquota dell'entrata netta derivante, per l'esercizio finanziario 1954-1955, dal provvedimento concernente l'istituzione di una imposta sulle societa' e modificazioni in materia di imposte indirette sugli affari.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
La facolta' di cui al precedente comma si estende anche alle assegnazioni di fondi a favore delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo, per sovvenzioni in dipendenza dei maggiori oneri derivanti dalla applicazione delle presente legge.
Entrata in vigore il 8 agosto 1954