Decreto presidenziale 28 settembre 2023
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 30/05/2025, n. 10493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10493 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 10493/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07329/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7329 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Vignola, Milena Poletti, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
il Ministero dell’interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia e domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
del provvedimento n.-OMISSIS- del 18 settembre 2020, notificato in data 22 aprile 2021 con cui il Ministro dell’interno ha respinto l’istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’’art. 9 comma 1, lettera f) della l. n. 91 del 1992 presentata dal ricorrente, nonché di tutti gli atti presupposti, antecedenti, conseguenti e/o comunque connessi con quello impugnato, ivi espressamente comprendendo il preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 della l. n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore il dott. Calogero Commandatore all’udienza ex art. 87, comma 4- bis c.p.a. del 4 aprile 2025, preso atto dell’istanza ex art. 13- quater c.p.a. depositata dal difensore di parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che:
- parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego indicato in oggetto fondato: i ) sulla falsità dei documenti prodotti dall’istante; ii ) sulla sussistenza di precedenti penali; iii ) sull’assenza dei requisiti reddituali;
- l’amministrazione intimata si è costituita in giudizio con memoria di mera forma;
Considerato che:
- per giurisprudenza pacifica, « la concessione allo straniero della cittadinanza nazionale è atto ampiamente discrezionale, che deve tenere conto non soltanto dei fatti penalmente rilevanti, ma valutare anche l’area della prevenzione dei reati, con accurati apprezzamenti sulla personalità e la condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare pregiudizio alla sicurezza dello Stato » (ex multis Cons. Stato, sez. III, 12 marzo 2024, n. 2414);
- l’anzidetta valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale; il sindacato del giudice, infatti, non si estende al merito della valutazione compiuta dall’Amministrazione, non potendo dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr., ex multis , Cons. Stato sez. III, 16 novembre 2020, n. 7036);
- con riferimento all’obbligo di motivazione del diniego della concessione della cittadinanza per la commissione di reati deve aversi riguardo allo stadio del procedimento penale, alla natura del reato commesso, nonché alla circostanza che esso sia stato commesso a distanza di tempo dal momento in cui l’istanza di concessione della cittadinanza viene proposta, con la conseguenza che, “ nel caso di sentenza penale e, a fortiori, di sentenza passata in giudicato l’ampiezza e l’intensità dell’obbligo motivazionale relativo al diniego di concessione di cittadinanza può essere minore rispetto a quello che deve, invece, caratterizzare un diniego in presenza di una mera comunicazione di notizia di reato o di una denuncia, della quale il ricorrente potrebbe non essere al corrente ” (Cons. Stato, sez. I, 4 aprile 2022, n. 713);
- i precedenti penali (tre) a carico del ricorrente come emergenti dal casellario giudiziale prodotta dalla P.A. – seppure non particolarmente gravi – sono plurimi e commessi entro il decennio antecedente alla presentazione dell’istanza, datata 22 dicembre 2015, arco temporale che costituisce il “periodo di osservazione” in cui devono essere maturati i requisiti per la cittadinanza, ai sensi dell’art. 9 legge n. 91 del 1992, inclusi quelli dell’irreprensibilità della condotta (c. T.a.r. Lazio, sez. V-bis, n. 2643/2022; 2944, 2945 del 2022);
- la valutazione della P.A. non appare pertanto illogica, sicché tale profilo di doglianza deve essere rigettato;
- - in presenza di un atto amministrativo cd. “plurimotivato” è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni per sorreggere l’atto in sede giurisdizionale, dal momento che nel caso di un atto fondato su una pluralità di ragioni indipendenti ed autonome le une dalle altre, il rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni rende superfluo l’esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento (Cons. Stato, sez. VI, 20 dicembre 2024, n. 10243);
- le assorbenti considerazioni che precedono rendono irrilevante la disamina delle ulteriori censure formulate dal ricorrente dal cui esame non potrebbe trarre alcuna utilità;
- all’infondatezza della domanda di annullamento consegue il rigetto della domanda risarcitoria;
- le spese di lite possono compensarsi tenuto conto che l’amministrazione resistente si è costituita in giudizio con una memoria di mera forma.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione quinta- bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l’intervento dei magistrati:
Calogero Commandatore, Presidente FF, Estensore
Michele Di Martino, Referendario
Fabio Belfiori, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Calogero Commandatore |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.