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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/06/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
r.g. 5812/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 05.06.2025, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 5812/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “rapporto di lavoro subordinato privato: risarcimento danni” e vertente
TRA
- avv. SCHIANO Parte_1 C.F._1
LOMORIELLO ROSARIO ( ; C.F._2
RICORRENTE
E
( - avv. STRIANO PIETRO Controparte_1 P.IVA_1
( ); C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
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Con ricorso depositato in data 02.12.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe deduceva di aver subito un infortunio sul lavoro in data 25.11.2021 CP_ che gli aveva procurato un danno alla regione lombare, liquidato dall con € 3.385,62 a titolo di sola inabilità temporanea assoluta. Ritenendo, invece che il danno alla salute fosse attribuibile alla responsabilità della datrice, la quale, pur tenendo conto delle sue pregresse condizioni fisiche, lo aveva ritenuto idoneo alle mansioni di operatore ecologico, chiedeva al giudice del lavoro adito di condannare la controparte al pagamento del relativo danno differenziale, quantificato in € 3.784,44.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 23.05.2025, concludendo come in atti.
La domanda attorea si presenta infondata e non meritevole di accoglimento, senza necessità di ulteriore istruttoria.
Preliminarmente, si rammenta in diritto che la pretesa che il lavoratore può azionare direttamente nei confronti del datore di lavoro riguarda solo il CP_ cd. danno differenziale, cioè quello non risarcibile da parte dell' atteso che l'indennizzo erogato dall già copre lo specifico Controparte_3 danno alla capacità di lavoro e di guadagno del lavoratore assicurato e una parte del danno biologico. Per costante giurisprudenza, l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per i danni occorsi al lavoratore infortunato e la limitazione dell'azione risarcitoria di quest'ultimo al cosiddetto danno differenziale riguarda l'ambito della copertura assicurativa, cioè il danno patrimoniale collegato alla riduzione della capacità lavorativa generica. Invece - in armonia con i principi ricavabili dalle sentenze della Corte cost. n. 356 e 485 del 1991 e con il conseguente orientamento della giurisprudenza ordinaria sui limiti della surroga dell'assicuratore - tale esonero non riguarda il danno alla salute o biologico e il danno morale di cui all'art. 2059 c.c., entrambi di natura non patrimoniale, al cui integrale risarcimento il lavoratore ha diritto ove sussistano i presupposti della relativa responsabilità del datore di lavoro
(così Cass. n. 777/15).
Per un verso, quindi, non può farsi gravare sul datore la quota di danno che costituisce oggetto di specifica tutela di competenza dell'ente
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previdenziale, mentre per altro verso l'eventuale danno concretamente CP_ subito dal lavoratore in eccedenza rispetto a quello già coperto dall' può essere posto a carico del datore solo in caso di effettiva colpa datoriale per omissione di cautele antinfortunistiche.
Dopo l'entrata in vigore dell'art. 13 del d.lgs. n. 38/00, infatti, il danno CP_ biologico coperto dall' riguarda non l'intero danno possibile, ma solo la lesione all'integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico-legale secondo le ricadute di effetti dinamico relazionali di un uomo medio (cfr.
Cass. n. 12326/09). Grava quindi sul datore il risarcimento del danno arrecato agli interessi della persona diversi qualitativamente da quelli espressamente indicati dalla citata norma oppure quantitativamente non CP_ ristorati del tutto dalla prestazione Del resto, come autorevolmente enunciato, l'indennizzo erogato dall'ente previdenziale svolge una funzione sociale (libertà dal bisogno, garanzia di mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore secondo il dettato dell'art. 38 Cost.), mentre quello inerente al cd. danno differenziale è più propriamente un risarcimento di natura civilistica, oltre che finalizzato a sanzionare e prevenire l'illecito (cfr. Corte costituzionale n. 87/91; Cass. n. 18469/12). Ciò esclude che possa ravvisarsi una duplicazione di risarcimenti, in quanto l'erogazione di CP_ competenza dell' è limitata alla lesione alla integrità psico-fisica del lavoratore, senza estendersi al danno morale, esistenziale, alla vita di relazione (cfr. Cass. n. 2228/12; Cass. n. 14402/11).
Un'altra fondamentale differenza deriva dal fatto che il risarcimento presuppone necessariamente la sussistenza di un illecito (contrattuale o CP_ extracontrattuale), mentre le prestazioni assicurative erogate dall' sono indipendenti dall'esistenza di un illecito civile e sono garantite a prescindere dalla colpa dell'autore della condotta dannosa (e quindi anche in presenza del caso fortuito), e a prescindere anche dall'esistenza di un responsabile diverso dal danneggiato, in quanto il rischio dell'infortunio dovuto a caso fortuito o a colpa dello stesso lavoratore si sposta così sulla collettività. Ne discende il corollario che, nella controversia instaurata dal lavoratore contro il datore per il risarcimento del cd. danno differenziale, non sussiste il CP_ litisconsorzio necessario tra il datore di lavoro e l' proprio in quanto la
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pretesa azionata verso l'azienda è ammissibile solo entro il limite di tale differenza (cfr. Cass. n. 19003/04).
Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio, secondo il condivisibile parere della Corte regolatrice, il lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro deve allegare e provare la esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno, e il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno
(Cass. n. 21590/08).
In particolare, il lavoratore, pur dovendo dare la prova dei predetti tre elementi (inadempimento, nesso causale, danno), non è tenuto a dimostrare anche la colpa del datore di lavoro, nei cui confronti opera la presunzione posta dall'art. 1218 c.c., (Cass. S.U. n. 13533/01; Cass. n.
16003/07), mentre, invece, la prova che tutto era stato approntato ai fini dell'osservanza del precetto dell'art. 2087 c.c. e che gli esiti dannosi erano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile deve essere fornita dal datore di lavoro (Cass. n. 10441/07), tenuto conto del grado di diligenza esigibile nella predisposizione delle misure di sicurezza alla luce di disposizioni di legge (o altra fonte equiparata) oppure di conoscenze sperimentali e tecniche, nonché degli standard di sicurezza normalmente osservati o che trovino riferimento in altre fonti analoghe (Cass. n.
17547/10; Cass. n. 16881/06; Cass. n. 4148/06). Inoltre, laddove si tratti di misure di sicurezza cd “innominate” ex art. 2087 c.c., la prova liberatoria a carico del datore di lavoro riguarda la dimostrazione di avere adottato comportamenti specifici che, ancorché non risultino dettati dalla legge (o altra fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli standard di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe (cfr. Cass. n. 10319/19; Cass. n.
27964/18; Cass. n. 15082/14; Cass. n. 3033/12).
Venendo ora al caso di specie, si rileva che non solo il lavoratore non ha dedotto alcuna violazione specifica, da parte del datore di lavoro, di obblighi connessi alla sicurezza, ma non emergono neppure specifiche cautele che quest'ultimo avrebbe dovuto adottare per prevenire l'infortunio
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de quo. Invero, il lavoratore deduce che, prima dell'evento per cui è causa, lo stato del suo apparato oste-scheletrico fosse già compromesso e la controparte avrebbe dovuto evitare di affidargli le mansioni di operatore ecologico. Tuttavia, tale asserzione assurge a una mera petizione di principio, atteso che il dato clinico che avrebbe potuto rappresentare una pregressa debolezza del rachide è rinvenibile da un pregresso infortunio occorso in data 08.08.2017, quindi oltre quattro anni prima dell'incidente del 25.11.2021, con diagnosi di “distorsione lombare” ritenuta di non CP_ elevata entità, tanto che lo stesso aveva disposto la cessazione dell'infermità in data 27.08.2017. Inoltre, non è neppure obliterabile il dato secondo cui il lavoratore non ha dato prova in questo giudizio di aver reso tempestivamente edotta la datrice circa la sussistenza di una sua compromissione del rachide e dagli atti non emerge neppure che vi sia un diverso giudizio ad opera del medico competente ovvero che il lavoratore abbia impugnato il giudizio medico-legale di idoneità ai compiti di raccolta dei rifiuti.
Ne deriva, in conclusione, che la datrice non aveva alcun elemento a lei imputabile per escludere la parte ricorrente dalle mansioni affidatigli e che l'evento sia da ricondurre esclusivamente a una causa fortuita.
Le spese processuali sono eccezionalmente compensate per la controvertibilità delle questioni affrontate.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese processuali.
Nocera Inferiore, 05.06.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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