Cass. civ., sez. III, sentenza 11/02/2014, n. 3021
CASS
Sentenza 11 febbraio 2014

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Massime1

L'inadempimento del venditore può far sorgere una responsabilità anche extracontrattuale ove siano stati lesi interessi del compratore che, essendo sorti fuori dal contratto, abbiano consistenza di diritti assoluti, mentre, qualora il danno lamentato sia la conseguenza diretta del minor valore della cosa venduta o della sua distruzione o di un suo intrinseco difetto di qualità, si resta nell'ambito della responsabilità contrattuale, le cui azioni sono soggette a prescrizione annuale. (Nella specie, l'acquirente lamentava essergli stato venduto un cane senza "pedigree"; la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva escluso l'esistenza della responsabilità extracontrattuale trattandosi di posizioni di interesse tutte riconducibili al contratto).

Commentario1

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 11/02/2014, n. 3021
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3021
Data del deposito : 11 febbraio 2014

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