Articolo 323 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
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26 febbraio 2014
Art. 323. Procedimento di imposizione delle limitazioni 1. Il Comandante militare territoriale ((o il Comandante marittimo)) o il Comandante di regione aerea, se l'opera e', rispettivamente, dell'Esercito italiano o interforze, della Marina militare o dell'Aeronautica militare, predispone il progetto di imposizione delle limitazioni, in attuazione e nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 322, corredandolo di un preventivo di spesa relativo agli indennizzi.
2. Nel presente capo, l'espressione <>
si intende riferita al Comandante militare territoriale ((, al Comandante marittimo)) o al Comandante di regione aerea, se l'opera e', rispettivamente, dell'Esercito italiano o interforze, della Marina militare o dell'Aeronautica militare.
3. Il progetto, con l'allegato preventivo di spesa, e' trasmesso alla ragioneria centrale del Ministero della difesa, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 .
4. Ad avvenuta prenotazione dell'impegno provvisorio, il provvedimento impositivo e' adottato dal Comandante territoriale con decreto nel quale sono indicati gli estremi di registrazione dell'impegno provvisorio di spesa.
5. Le zone soggette a limitazioni e le limitazioni stesse sono indicate su mappe catastali da allegare al decreto impositivo, nelle quali devono risultare individuate le singole proprieta' assoggettate.
Entrata in vigore il 26 febbraio 2014
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