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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 11/12/2024, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
Proc. n. 630\2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale di Barcellona P.G., sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
dott. Giovanni De Marco Presidente
dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice rel.-est.
dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 630\2024 R.G.;
promossa da c.f.: nato Parte_1 C.F._1
a Milazzo, il 17/04/1971 ed elettivamente domiciliato in Barcellona P.G. Via
Umberto I n. 214, presso lo studio dell'avv. Mazzeo Lorella, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
, c.f. , nata a Controparte_1 C.F._2
Milazzo il 20/08/1974 ed ivi elettivamente domiciliata alla via Giorgio Rizzo n.
115 presso lo studio dell'avv. Martines Antonina, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistente
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO. interventore ex lege
Oggetto: divorzio;
cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 18.10.2024, le parti hanno concluso come da verbale, da intendersi richiamato in questa sede. Il PM ha fatto pervenire il proprio parere senza nulla osservare.
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22/05/2024, Parte_1
ha premesso di aver contratto matrimonio concordatario con
[...]
nel Comune di Milazzo in data 7/06/2003, Controparte_1
regolarmente trascritto, e che dal matrimonio è nata la figlia (cl. 2007). Ha Per_1
adito questo Tribunale chiedendo che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, avendo il Tribunale omologato la separazione con decreto del 17.01.2023 e non essendo più tra i coniugi ripristinabile la comunione spirituale e materiale. Ha chiesto, inoltre, stante la propria precarietà lavorativa,
di nulla prevedere a titolo di mantenimento della figlia e di disporre a carico della resistente un assegno alimentare dell'importo di €.400,00 da versare in proprio favore;
in subordine, di disporre un contributo al mantenimento della figlia non superiore alla somma di €.100,00, oltre al 10% delle spese straordinarie da sostenere in suo favore, confermando nel resto le condizioni pattuite in sede di separazione. Con note del 14.10.2024, il ricorrente ha dato atto del mutamento delle proprie condizioni economiche, stante la stipulazione di un contratto di lavoro avvenuta in data 8.10.2024. Pertanto, all'udienza di comparizione delle
2 parti del 18.10.2024, il ricorrente ha rinunciato alla domanda relativa all'assegno alimentare e ha chiesto di rideterminare il contributo al mantenimento della figlia per l'importo mensile di €.400,00 mensili.
Si è costituita , la quale ha contestato Controparte_1
quanto contenuto nel ricorso avversario. Ha chiesto che fosse pronunziata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
che nulla fosse previsto a carico del marito a titolo di assegno alimentare, di confermare il contributo al mantenimento della figlia per l'importo di €.600,00 oltre al 60%
delle spese straordinarie da sostenere in suo favore, così come stabilito in sede di separazione. In via riconvenzionale, la ha chiesto di disporre un CP_1
assegno divorzile in proprio favore dell'importo di €.150,00 e la percezione integrale dell'assegno unico universale.
Disposta la comparizione personale delle parti per l'udienza del
18.10.2024, fallito il tentativo di conciliazione, fatte precisare le conclusioni e ordinata la discussione orale, il Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione in conformità al disposto di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, sussistendone i presupposti. È documentalmente provato che tra i coniugi
è stata omologata la separazione personale con decreto del 17.01.2023 e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso è certamente trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione. La manifestazione della volontà di far venire meno gli effetti del vincolo coniugale conferma inequivocabilmente la rottura insanabile della comunione materiale e spirituale di vita che sorregge il matrimonio, avendo entrambe le parti, dopo la pronuncia della separazione, dimostrato l'interesse a
3 formalizzare la definitiva ed irreversibile crisi del loro rapporto. Ricorrono
pertanto i presupposti di cui all'artt. 3, n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970,
n. 898, e successive modifiche, per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In corso di causa il EN ha rinunciato alla domanda di assegno divorzile, pertanto nulla occorre disporre al riguardo.
Va rigettata, invece, la domanda di assegno divorzile, per l'importo di
€.150,00 mensili, avanzata dalla . CP_1
Come noto, l'art. 5, VI co., L. 898/70 stabilisce che con la sentenza che pronuncia, tra l'altro, lo scioglimento del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ognuno di essi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
Tale disposizione di legge è stata oggetto della nota pronuncia della
Cassazione a Sezioni Unite, la n. 18287/18, che innovando rispetto ai precedenti orientamenti, ha affermato il principio secondo cui: "L'assegno divorzile ha una
funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, e richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di
procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla
prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere
conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce
4 della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle
parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione
della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di
ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”. In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente ribadito che “la differenza reddituale tra gli ex coniugi non legittima, di per sé sola, il riconoscimento dell'assegno divorzile”, per cui è necessario svolgere
“un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di
colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la
quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali
e reddituali, la cui prova spetta al richiedente” (cfr. Cass. Civ. Sentenza n. 7596
del 18.3.2022 e Ordinanza n. 29920 del 13.10.2022).
Nel caso in esame, dalla documentazione versata in atti dal ricorrente, è
emerso che il EN è stato dipendente della “Sialab srl” fino al
15.06.2024 ed ha percepito un reddito annuo di €.25.130,17 nell'anno d'imposta
2023, di €.61.215,00 nell'anno d'imposta 2022, di €.42.226,27 nell'anno d'imposta 2021 (v. doc. fiscale allegata in ricorso, all. 9,10,11). Egli ha percepito l'indennità Naspi nei mesi di disoccupazione, per l'importo di circa €.1200,00 (v. processo verbale del 18.10.2024). Con contratto del 8.10.2024, egli è stato assunto in qualità di responsabile alle vendite per “D.t.o. srl” in Emilia-Romagna, ed ha dichiarato di percepire un importo mensile di €.2.100,00 (v. verbale dell'udienza del 18.10.2024 e autocertificazione reddituale depositata il 14.10.2024). Egli vive in un immobile condotto in locazione per l'importo di €.700,00 mensili (all. 4), tuttavia, ha riferito di doversi trasferire al nord in vista della nuova assunzione (v.
ancora processo verbale del 18.10.2024). Egli, inoltre, è socio della “Settantuno81
5 srl”, con quota del 12,5%, da cui non ha ricavato compensi negli anni 2022 e 2023
(v. all. b e c del 14.10.2024); ed è titolare di un motoveicolo immatricolato nel
2000 e di un autoveicolo immatricolato nel 1996 (v. all. a del 14.10.2024).
Diversamente, la ha dichiarato di svolgere attività lavorativa in CP_1
qualità di insegnante, con docenza di ruolo dall'anno 2015, percependo un importo di circa €.1.500,00/1.600,00 mensili (v. dichiarazioni rese all'udienza del
18.10.2024, nonché autocertificazione reddituale depositata con la costituzione in giudizio). Ella risulta, inoltre, titolare di un autoveicolo peugeot 208
immatricolato nel 2020, nonché di un c/c con saldo al 13.12.2023 di €.80.000,00
(v. autocertificazione reddituale). La vive in un immobile di CP_1
proprietà del di lei padre, per il quale ha asserito di dover effettuare dei lavori di ristrutturazione dell'importo di €.24.370,68 (v. all. 3, 4, 5 depositati il
13.09.2024). Dalla documentazione fiscale in atti si evince che la CP_1
ha percepito nell'anno d'imposta 2023 l'importo di €.25.920,00, nell'anno 2022 di €.24.291,00, nell'anno 2021 di €.23.192,00 (v. all 8, 9, 10 depositati il
13.09.2024).
Alla luce di tali considerazioni, pur rilevando l'esistenza di uno squilibrio economico fra le parti, va tenuto conto che la è inserita nel mondo CP_1
del lavoro e dispone di mezzi adeguati per vivere. La stessa, infatti, non ha avanzato alcuna pretesa di assegno di mantenimento in sede di separazione consensuale, omologata con decreto nel 2023, e da allora non è avvenuta alcuna decurtazione del proprio reddito da lavoro. La circostanza affermata dalla resistente, di disporre di un reddito ridotto in raffronto a quello dell'ex coniuge e la richiesta di un assegno finalizzata esclusivamente a garantire alla resistente un introito pari a quello dell'ex marito, ora che è definitivamente cessato il vincolo
6 coniugale, esorbita la ratio dell'assegno divorzile. La resistente, inoltre, pur adducendo la sussistenza di eventuali aspettative professionali sacrificate per l'impostazione della vita coniugale e familiare (“dopo la laurea del 2000, mio
marito ha iniziato a lavorare come formatore scientifico e stava sempre fuori
casa, per intere settimane;
quindi, mi sono sempre occupata io di organizzare il
ménage familiare. Anche se avevo iniziato a frequentare uno studio professionale,
ho dovuto abbandonare. È stata una scelta legata a circostanze contingenti […]
La mia carriera da libera professionista è iniziata in uno studio professionale,
poi ho dovuto lasciare. Mio marito non c'era”, v. processo verbale del
18.10.2024), ha tuttavia dichiarato di essere stata assunta di ruolo già in costanza di convivenza coniugale (“Vedendo la situazione economica, mi sono iscritta
nelle graduatorie e sono entrata a scuola di ruolo nel 2015 e ho iniziato a
Civitavecchia”, v. ancora dichiarazioni rese all'udienza del 18.10.2024, nonché atto di costituzione in giudizio). Inoltre, le circostanze articolate dalla ai fini del richiesto interrogatorio formale (che non è stato CP_1
ammesso) si appalesano generiche e non conducenti nel dimostrare l'avvenuta rinuncia a realistiche - e non meramente ipotetiche - occasioni professionali reddituali per dedicarsi alla vita familiare. Sicché deve ritenersi non provata tanto la componente assistenziale dell'assegno divorzile (per essere la resistente del tutto abile al lavoro, come pienamente dimostrato nel corso del giudizio), quanto quella perequativo- compensativa, non essendo stato dimostrato l'apporto alla formazione del patrimonio familiare (solo astrattamente ipotizzabile dalla durata del matrimonio e dalla nascita della figlia ). Sulla scorta di quanto precede Per_1
è da escludere la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, in favore della
, del diritto a percepire un assegno divorzile. CP_1
7 Va disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore con collocazione prevalente presso il domicilio della madre.
In ordine al diritto di visita da parte del genitore non collocatario, il collegio dispone che, salvi diversi accordi tra i coniugi che tengano conto delle esigenze della minore, il padre potrà permanere con la figlia: per due giorni nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 17:00 fino alle ore 21:00 nonché, a settimane alterne,
dalle ore 17:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica, salvo diverso accordo da stabilire preventivamente e con congruo anticipo tenendo conto delle esigenze della ragazza ed, in subordine, tenuto conto degli impegni lavorativi del padre durante la settimana;
durante le vacanze estive la minore vivrà con il padre e con la madre per un periodo paritario di giorni, tenuto comunque conto dei desideri e delle esigenze della minore stessa;
per quanto riguarda le festività natalizie -
sempre tenuto comunque conto dei desideri e delle esigenze della minore stessa -
per un periodo di quattro giorni consecutivi in modo da consentire al genitore non domiciliatario di potere trascorrere con la figlia, alternativamente, un anno il giorno di Natale e l'anno successivo il giorno di Capodanno, da concordare preventivamente entro il 31 ottobre di ogni anno oppure, in difetto del raggiungimento di un accordo, dal 24 al 27 dicembre il primo anno e dal 30
dicembre al 02 gennaio dal secondo anno, e così via ad anni alterni;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo;
il giorno del compleanno della minore alternativamente a pranzo o a cena;
il giorno del compleanno del genitore dalle ore 16:00 alle ore 22:00.
Con riferimento al mantenimento dei figli minori, l'art. 337 ter c.c., dispone che “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio
8 reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunta da ciascun genitore”. Il versamento dell'assegno è una modalità di mantenimento indiretto attraverso il quale un genitore adempie al suo obbligo di concorrere alle spese necessarie alla crescita dei figli che non siano prevalentemente con lo stesso conviventi. La misura dell'assegno indiretto, se non concordata, è giudizialmente stabilita in proporzione alla capacità reddituale e patrimoniale dell'obbligato al fine di assicurare al figlio, considerato il concorrente obbligo dell'altro genitore, il soddisfacimento delle sue esigenze primarie e di crescita tendenzialmente assicurandogli il medesimo tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei suoi genitori (art. 337-ter comma 4 c.c.).
Tanto posto, nel caso di specie, il EN si è dichiarato disponibile a contribuire al mantenimento della figlia al ridotto importo di €.400,00 Per_1
mensili. Di contro, la ha chiesto di confermare l'importo stabilito CP_1
in sede di separazione consensuale per la somma di €.600,00 mensili, oltre al 60%
delle spese straordinarie.
Orbene, il fatto che sulla base della dichiarazione relativa all'anno 2023, il reddito professionale del EN sia pari ad €.25.130,17, non è di per sé
sintomatico di una riduzione della sua capacità economica così significativa da giustificare una diminuzione del contributo previsto a favore della figlia. Egli, peraltro, ha dichiarato di essere stato assunto, in data 8.10.2024, presso la “D.t.o.
9 srl” per l'importo mensile di €.2.100,00, a fronte di un precedente reddito mensile di €.2.547,17 (v. autocertificazione reddituale depositata il 5.12.2022 in sede di separazione consensuale e allegata dalla resistente in data 13.09.2024). Pertanto,
l'asserita contrazione dei redditi del EN, stante il licenziamento nel mese di giugno 2024 (a cui è seguita tuttavia la percezione della Naspi), appare non significativa e solamente transitoria. Di contro, occorre tenere in considerazione dell'allocazione esclusiva della figlia presso la madre e della valenza economica dei compiti di cura dalla stessa sola assolti. Sulla scorta di tali elementi, il contributo al mantenimento posto a carico di
[...]
va confermato nella misura di € 600.00. La somma così Parte_1
determinata appare congrua e realisticamente sostenibile dal ricorrente, senza che egli venga esposto a pretese economiche incompatibili con le proprie odierne condizioni di vita.
Quanto al riparto delle spese straordinarie, va precisato che, in difetto di previo accordo tra genitori, il concorso di questi viene determinato in misura proporzionale al reddito di ciascuno, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti (cfr. Cass. Sez. 1,
ord. n. 35710 del 19/11/2021). A fronte delle rispettive capacità economiche delle parti, il Collegio ritiene che il contributo alla partecipazione debba essere fissato nella misura del 60% a carico del EN e del restante 40% a carico della
. CP_1
In tale categoria rientrano tutte le spese dirette a fronteggiare eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del minore, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli
10 di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, retta scolastica, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica,
informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN -a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche,
visite specialiste). In regime di affidamento condiviso, tutte le spese straordinarie,
per essere rimborsate al genitore che le ha anticipate, devono essere preventivamente concordate. Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute, anche in assenza della previa concertazione, sono le spese straordinarie "obbligatorie", tra cui rientrano, tra le spese extra sanitarie: ticket per esami, visite specialistiche e terapie prescritti dal pediatra di base o dal medico di base, presso strutture pubbliche;
spese dentistiche e ortodontiche presso strutture pubbliche;
spese farmaceutiche non coperte dal servizio sanitario nazionale solo se prescritte dal pediatra di base, dal medico di base o dallo specialista;
tra le spese extra di studio: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche (dopo il primo anno fuori corso, l'iscrizione all'università deve essere concordata tra i genitori); b) libri di testo e materiale scolastico indicato dalla scuola a inizio anno scolastico, anche nel caso di scuola privata;
c) gite e uscite scolastiche senza pernottamento;
d)
abbonamenti al trasporto pubblico per e dalla scuola;
tra le ulteriori altre spese straordinarie: a) spese di manutenzione, bollo e assicurazione dell'automobile e della moto solo se il mezzo sia stato acquistato previo accordo tra i genitori;
b)
spese necessarie per conseguire la patente (con limitazione delle lezioni al numero
11 minimo, salvo diverso accordo, e con possibilità di ripetere l'esame solo una volta).
Per quanto concerne l'assegno unico familiare, va disposto che esso venga percepito in ragione di 50% da ciascun genitore, indipendentemente dall'ammontare del contributo per il mantenimento.
Tenuto conto della natura della causa e delle ragioni della decisione, che ha disatteso parzialmente le richieste di entrambe le parti, le spese vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P.G., sezione civile, uditi il PM e le parti,
disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Milazzo, in data 7/06/2003, da
[...]
, trascritto nei Parte_1 Controparte_1
registri dello Stato civile del predetto comune, anno 2003, Parte II, serie A,
n. 32;
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del comune di Milazzo di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone, per l'effetto,
che la decisione, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al suddetto Ufficiale di stato civile a cura della cancelleria;
3. rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata da
[...]
; Controparte_1
4. affida ad entrambi i genitori la figlia con Persona_2
collocamento prevalente presso il domicilio materno, e regola i tempi di
12 frequentazione tra padre e figlia secondo quanto esplicitato in parte motiva;
5. pone a carico di l'obbligo di Parte_1
versamento, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Per_1
della somma mensile di €.600,00, con rivalutazione annuale ex indici Istat
entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 60%;
6. dispone la percezione dell'assegno unico in ragione del 50% per ciascun genitore;
7. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona P.G. nella camera di consiglio del 9/12/2024
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Maria Marino Merlo) (dott. Giovanni De Marco)
Alla redazione del provvedimento ha partecipato la dott.ssa Gabriella Ruggeri, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale di Barcellona P.G., sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
dott. Giovanni De Marco Presidente
dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice rel.-est.
dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 630\2024 R.G.;
promossa da c.f.: nato Parte_1 C.F._1
a Milazzo, il 17/04/1971 ed elettivamente domiciliato in Barcellona P.G. Via
Umberto I n. 214, presso lo studio dell'avv. Mazzeo Lorella, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
, c.f. , nata a Controparte_1 C.F._2
Milazzo il 20/08/1974 ed ivi elettivamente domiciliata alla via Giorgio Rizzo n.
115 presso lo studio dell'avv. Martines Antonina, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistente
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO. interventore ex lege
Oggetto: divorzio;
cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 18.10.2024, le parti hanno concluso come da verbale, da intendersi richiamato in questa sede. Il PM ha fatto pervenire il proprio parere senza nulla osservare.
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22/05/2024, Parte_1
ha premesso di aver contratto matrimonio concordatario con
[...]
nel Comune di Milazzo in data 7/06/2003, Controparte_1
regolarmente trascritto, e che dal matrimonio è nata la figlia (cl. 2007). Ha Per_1
adito questo Tribunale chiedendo che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, avendo il Tribunale omologato la separazione con decreto del 17.01.2023 e non essendo più tra i coniugi ripristinabile la comunione spirituale e materiale. Ha chiesto, inoltre, stante la propria precarietà lavorativa,
di nulla prevedere a titolo di mantenimento della figlia e di disporre a carico della resistente un assegno alimentare dell'importo di €.400,00 da versare in proprio favore;
in subordine, di disporre un contributo al mantenimento della figlia non superiore alla somma di €.100,00, oltre al 10% delle spese straordinarie da sostenere in suo favore, confermando nel resto le condizioni pattuite in sede di separazione. Con note del 14.10.2024, il ricorrente ha dato atto del mutamento delle proprie condizioni economiche, stante la stipulazione di un contratto di lavoro avvenuta in data 8.10.2024. Pertanto, all'udienza di comparizione delle
2 parti del 18.10.2024, il ricorrente ha rinunciato alla domanda relativa all'assegno alimentare e ha chiesto di rideterminare il contributo al mantenimento della figlia per l'importo mensile di €.400,00 mensili.
Si è costituita , la quale ha contestato Controparte_1
quanto contenuto nel ricorso avversario. Ha chiesto che fosse pronunziata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
che nulla fosse previsto a carico del marito a titolo di assegno alimentare, di confermare il contributo al mantenimento della figlia per l'importo di €.600,00 oltre al 60%
delle spese straordinarie da sostenere in suo favore, così come stabilito in sede di separazione. In via riconvenzionale, la ha chiesto di disporre un CP_1
assegno divorzile in proprio favore dell'importo di €.150,00 e la percezione integrale dell'assegno unico universale.
Disposta la comparizione personale delle parti per l'udienza del
18.10.2024, fallito il tentativo di conciliazione, fatte precisare le conclusioni e ordinata la discussione orale, il Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione in conformità al disposto di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, sussistendone i presupposti. È documentalmente provato che tra i coniugi
è stata omologata la separazione personale con decreto del 17.01.2023 e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso è certamente trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione. La manifestazione della volontà di far venire meno gli effetti del vincolo coniugale conferma inequivocabilmente la rottura insanabile della comunione materiale e spirituale di vita che sorregge il matrimonio, avendo entrambe le parti, dopo la pronuncia della separazione, dimostrato l'interesse a
3 formalizzare la definitiva ed irreversibile crisi del loro rapporto. Ricorrono
pertanto i presupposti di cui all'artt. 3, n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970,
n. 898, e successive modifiche, per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In corso di causa il EN ha rinunciato alla domanda di assegno divorzile, pertanto nulla occorre disporre al riguardo.
Va rigettata, invece, la domanda di assegno divorzile, per l'importo di
€.150,00 mensili, avanzata dalla . CP_1
Come noto, l'art. 5, VI co., L. 898/70 stabilisce che con la sentenza che pronuncia, tra l'altro, lo scioglimento del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ognuno di essi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
Tale disposizione di legge è stata oggetto della nota pronuncia della
Cassazione a Sezioni Unite, la n. 18287/18, che innovando rispetto ai precedenti orientamenti, ha affermato il principio secondo cui: "L'assegno divorzile ha una
funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, e richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di
procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla
prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere
conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce
4 della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle
parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione
della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di
ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”. In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente ribadito che “la differenza reddituale tra gli ex coniugi non legittima, di per sé sola, il riconoscimento dell'assegno divorzile”, per cui è necessario svolgere
“un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di
colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la
quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali
e reddituali, la cui prova spetta al richiedente” (cfr. Cass. Civ. Sentenza n. 7596
del 18.3.2022 e Ordinanza n. 29920 del 13.10.2022).
Nel caso in esame, dalla documentazione versata in atti dal ricorrente, è
emerso che il EN è stato dipendente della “Sialab srl” fino al
15.06.2024 ed ha percepito un reddito annuo di €.25.130,17 nell'anno d'imposta
2023, di €.61.215,00 nell'anno d'imposta 2022, di €.42.226,27 nell'anno d'imposta 2021 (v. doc. fiscale allegata in ricorso, all. 9,10,11). Egli ha percepito l'indennità Naspi nei mesi di disoccupazione, per l'importo di circa €.1200,00 (v. processo verbale del 18.10.2024). Con contratto del 8.10.2024, egli è stato assunto in qualità di responsabile alle vendite per “D.t.o. srl” in Emilia-Romagna, ed ha dichiarato di percepire un importo mensile di €.2.100,00 (v. verbale dell'udienza del 18.10.2024 e autocertificazione reddituale depositata il 14.10.2024). Egli vive in un immobile condotto in locazione per l'importo di €.700,00 mensili (all. 4), tuttavia, ha riferito di doversi trasferire al nord in vista della nuova assunzione (v.
ancora processo verbale del 18.10.2024). Egli, inoltre, è socio della “Settantuno81
5 srl”, con quota del 12,5%, da cui non ha ricavato compensi negli anni 2022 e 2023
(v. all. b e c del 14.10.2024); ed è titolare di un motoveicolo immatricolato nel
2000 e di un autoveicolo immatricolato nel 1996 (v. all. a del 14.10.2024).
Diversamente, la ha dichiarato di svolgere attività lavorativa in CP_1
qualità di insegnante, con docenza di ruolo dall'anno 2015, percependo un importo di circa €.1.500,00/1.600,00 mensili (v. dichiarazioni rese all'udienza del
18.10.2024, nonché autocertificazione reddituale depositata con la costituzione in giudizio). Ella risulta, inoltre, titolare di un autoveicolo peugeot 208
immatricolato nel 2020, nonché di un c/c con saldo al 13.12.2023 di €.80.000,00
(v. autocertificazione reddituale). La vive in un immobile di CP_1
proprietà del di lei padre, per il quale ha asserito di dover effettuare dei lavori di ristrutturazione dell'importo di €.24.370,68 (v. all. 3, 4, 5 depositati il
13.09.2024). Dalla documentazione fiscale in atti si evince che la CP_1
ha percepito nell'anno d'imposta 2023 l'importo di €.25.920,00, nell'anno 2022 di €.24.291,00, nell'anno 2021 di €.23.192,00 (v. all 8, 9, 10 depositati il
13.09.2024).
Alla luce di tali considerazioni, pur rilevando l'esistenza di uno squilibrio economico fra le parti, va tenuto conto che la è inserita nel mondo CP_1
del lavoro e dispone di mezzi adeguati per vivere. La stessa, infatti, non ha avanzato alcuna pretesa di assegno di mantenimento in sede di separazione consensuale, omologata con decreto nel 2023, e da allora non è avvenuta alcuna decurtazione del proprio reddito da lavoro. La circostanza affermata dalla resistente, di disporre di un reddito ridotto in raffronto a quello dell'ex coniuge e la richiesta di un assegno finalizzata esclusivamente a garantire alla resistente un introito pari a quello dell'ex marito, ora che è definitivamente cessato il vincolo
6 coniugale, esorbita la ratio dell'assegno divorzile. La resistente, inoltre, pur adducendo la sussistenza di eventuali aspettative professionali sacrificate per l'impostazione della vita coniugale e familiare (“dopo la laurea del 2000, mio
marito ha iniziato a lavorare come formatore scientifico e stava sempre fuori
casa, per intere settimane;
quindi, mi sono sempre occupata io di organizzare il
ménage familiare. Anche se avevo iniziato a frequentare uno studio professionale,
ho dovuto abbandonare. È stata una scelta legata a circostanze contingenti […]
La mia carriera da libera professionista è iniziata in uno studio professionale,
poi ho dovuto lasciare. Mio marito non c'era”, v. processo verbale del
18.10.2024), ha tuttavia dichiarato di essere stata assunta di ruolo già in costanza di convivenza coniugale (“Vedendo la situazione economica, mi sono iscritta
nelle graduatorie e sono entrata a scuola di ruolo nel 2015 e ho iniziato a
Civitavecchia”, v. ancora dichiarazioni rese all'udienza del 18.10.2024, nonché atto di costituzione in giudizio). Inoltre, le circostanze articolate dalla ai fini del richiesto interrogatorio formale (che non è stato CP_1
ammesso) si appalesano generiche e non conducenti nel dimostrare l'avvenuta rinuncia a realistiche - e non meramente ipotetiche - occasioni professionali reddituali per dedicarsi alla vita familiare. Sicché deve ritenersi non provata tanto la componente assistenziale dell'assegno divorzile (per essere la resistente del tutto abile al lavoro, come pienamente dimostrato nel corso del giudizio), quanto quella perequativo- compensativa, non essendo stato dimostrato l'apporto alla formazione del patrimonio familiare (solo astrattamente ipotizzabile dalla durata del matrimonio e dalla nascita della figlia ). Sulla scorta di quanto precede Per_1
è da escludere la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, in favore della
, del diritto a percepire un assegno divorzile. CP_1
7 Va disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore con collocazione prevalente presso il domicilio della madre.
In ordine al diritto di visita da parte del genitore non collocatario, il collegio dispone che, salvi diversi accordi tra i coniugi che tengano conto delle esigenze della minore, il padre potrà permanere con la figlia: per due giorni nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 17:00 fino alle ore 21:00 nonché, a settimane alterne,
dalle ore 17:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica, salvo diverso accordo da stabilire preventivamente e con congruo anticipo tenendo conto delle esigenze della ragazza ed, in subordine, tenuto conto degli impegni lavorativi del padre durante la settimana;
durante le vacanze estive la minore vivrà con il padre e con la madre per un periodo paritario di giorni, tenuto comunque conto dei desideri e delle esigenze della minore stessa;
per quanto riguarda le festività natalizie -
sempre tenuto comunque conto dei desideri e delle esigenze della minore stessa -
per un periodo di quattro giorni consecutivi in modo da consentire al genitore non domiciliatario di potere trascorrere con la figlia, alternativamente, un anno il giorno di Natale e l'anno successivo il giorno di Capodanno, da concordare preventivamente entro il 31 ottobre di ogni anno oppure, in difetto del raggiungimento di un accordo, dal 24 al 27 dicembre il primo anno e dal 30
dicembre al 02 gennaio dal secondo anno, e così via ad anni alterni;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo;
il giorno del compleanno della minore alternativamente a pranzo o a cena;
il giorno del compleanno del genitore dalle ore 16:00 alle ore 22:00.
Con riferimento al mantenimento dei figli minori, l'art. 337 ter c.c., dispone che “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio
8 reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunta da ciascun genitore”. Il versamento dell'assegno è una modalità di mantenimento indiretto attraverso il quale un genitore adempie al suo obbligo di concorrere alle spese necessarie alla crescita dei figli che non siano prevalentemente con lo stesso conviventi. La misura dell'assegno indiretto, se non concordata, è giudizialmente stabilita in proporzione alla capacità reddituale e patrimoniale dell'obbligato al fine di assicurare al figlio, considerato il concorrente obbligo dell'altro genitore, il soddisfacimento delle sue esigenze primarie e di crescita tendenzialmente assicurandogli il medesimo tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei suoi genitori (art. 337-ter comma 4 c.c.).
Tanto posto, nel caso di specie, il EN si è dichiarato disponibile a contribuire al mantenimento della figlia al ridotto importo di €.400,00 Per_1
mensili. Di contro, la ha chiesto di confermare l'importo stabilito CP_1
in sede di separazione consensuale per la somma di €.600,00 mensili, oltre al 60%
delle spese straordinarie.
Orbene, il fatto che sulla base della dichiarazione relativa all'anno 2023, il reddito professionale del EN sia pari ad €.25.130,17, non è di per sé
sintomatico di una riduzione della sua capacità economica così significativa da giustificare una diminuzione del contributo previsto a favore della figlia. Egli, peraltro, ha dichiarato di essere stato assunto, in data 8.10.2024, presso la “D.t.o.
9 srl” per l'importo mensile di €.2.100,00, a fronte di un precedente reddito mensile di €.2.547,17 (v. autocertificazione reddituale depositata il 5.12.2022 in sede di separazione consensuale e allegata dalla resistente in data 13.09.2024). Pertanto,
l'asserita contrazione dei redditi del EN, stante il licenziamento nel mese di giugno 2024 (a cui è seguita tuttavia la percezione della Naspi), appare non significativa e solamente transitoria. Di contro, occorre tenere in considerazione dell'allocazione esclusiva della figlia presso la madre e della valenza economica dei compiti di cura dalla stessa sola assolti. Sulla scorta di tali elementi, il contributo al mantenimento posto a carico di
[...]
va confermato nella misura di € 600.00. La somma così Parte_1
determinata appare congrua e realisticamente sostenibile dal ricorrente, senza che egli venga esposto a pretese economiche incompatibili con le proprie odierne condizioni di vita.
Quanto al riparto delle spese straordinarie, va precisato che, in difetto di previo accordo tra genitori, il concorso di questi viene determinato in misura proporzionale al reddito di ciascuno, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti (cfr. Cass. Sez. 1,
ord. n. 35710 del 19/11/2021). A fronte delle rispettive capacità economiche delle parti, il Collegio ritiene che il contributo alla partecipazione debba essere fissato nella misura del 60% a carico del EN e del restante 40% a carico della
. CP_1
In tale categoria rientrano tutte le spese dirette a fronteggiare eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del minore, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli
10 di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, retta scolastica, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica,
informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN -a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche,
visite specialiste). In regime di affidamento condiviso, tutte le spese straordinarie,
per essere rimborsate al genitore che le ha anticipate, devono essere preventivamente concordate. Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute, anche in assenza della previa concertazione, sono le spese straordinarie "obbligatorie", tra cui rientrano, tra le spese extra sanitarie: ticket per esami, visite specialistiche e terapie prescritti dal pediatra di base o dal medico di base, presso strutture pubbliche;
spese dentistiche e ortodontiche presso strutture pubbliche;
spese farmaceutiche non coperte dal servizio sanitario nazionale solo se prescritte dal pediatra di base, dal medico di base o dallo specialista;
tra le spese extra di studio: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche (dopo il primo anno fuori corso, l'iscrizione all'università deve essere concordata tra i genitori); b) libri di testo e materiale scolastico indicato dalla scuola a inizio anno scolastico, anche nel caso di scuola privata;
c) gite e uscite scolastiche senza pernottamento;
d)
abbonamenti al trasporto pubblico per e dalla scuola;
tra le ulteriori altre spese straordinarie: a) spese di manutenzione, bollo e assicurazione dell'automobile e della moto solo se il mezzo sia stato acquistato previo accordo tra i genitori;
b)
spese necessarie per conseguire la patente (con limitazione delle lezioni al numero
11 minimo, salvo diverso accordo, e con possibilità di ripetere l'esame solo una volta).
Per quanto concerne l'assegno unico familiare, va disposto che esso venga percepito in ragione di 50% da ciascun genitore, indipendentemente dall'ammontare del contributo per il mantenimento.
Tenuto conto della natura della causa e delle ragioni della decisione, che ha disatteso parzialmente le richieste di entrambe le parti, le spese vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P.G., sezione civile, uditi il PM e le parti,
disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Milazzo, in data 7/06/2003, da
[...]
, trascritto nei Parte_1 Controparte_1
registri dello Stato civile del predetto comune, anno 2003, Parte II, serie A,
n. 32;
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del comune di Milazzo di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone, per l'effetto,
che la decisione, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al suddetto Ufficiale di stato civile a cura della cancelleria;
3. rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata da
[...]
; Controparte_1
4. affida ad entrambi i genitori la figlia con Persona_2
collocamento prevalente presso il domicilio materno, e regola i tempi di
12 frequentazione tra padre e figlia secondo quanto esplicitato in parte motiva;
5. pone a carico di l'obbligo di Parte_1
versamento, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Per_1
della somma mensile di €.600,00, con rivalutazione annuale ex indici Istat
entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 60%;
6. dispone la percezione dell'assegno unico in ragione del 50% per ciascun genitore;
7. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona P.G. nella camera di consiglio del 9/12/2024
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Maria Marino Merlo) (dott. Giovanni De Marco)
Alla redazione del provvedimento ha partecipato la dott.ssa Gabriella Ruggeri, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021
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