Sentenza 12 giugno 2007
Massime • 2
In tema di sgravi contributivi previsti dall'art. 18, quarto comma, del d.l. 30 agosto 1968 n. 918 (nel testo sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 25 ottobre 1968 n. 1089), per stabilire se sussista il relativo diritto - del cui presupposto (novità dell'azienda) spetta all'azienda interessata fornire la prova -, occorre far riferimento al concetto di azienda in senso oggettivo, senza tener conto delle eventuali variazioni intervenute nella titolarità. Ne consegue che, in caso di formale costituzione di una nuova società, i suddetti benefici competono o meno a seconda che si tratti di un'impresa effettivamente nuova o piuttosto di un'impresa solo derivata (sia pure parzialmente) da un'impresa preesistente, assumendo rilevanza determinante, a tali fini, sia la presenza di significativi elementi di permanenza della preesistente struttura aziendale (o di parte di essa o comunque di elementi aziendali funzionalmente collegati), sia la sussistenza di una sostanziale continuità nell'esercizio dell'impresa, dato che solo in caso di tale continuità può configurarsi la trasmigrazione degli elementi aziendali da un'impresa all'altra e,quindi, la derivazione, quantunque parziale,della neo-costituita società dalla preesistente impresa.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato il beneficio, avendo accertato non essersi costituita un'azienda nuova ma una mera prosecuzione dell'originaria società, poi fallita a distanza di pochi mesi, con trasmigrazione di personale.
In tema di sanzioni civili per omissioni contributive, la deduzione del regime sanzionatorio introdotto con legge n. 388 del 2000 e, ancor prima, con legge n.662 del 1996, che non abbia formato oggetto del giudizio di merito, non può essere proposta in sede di legittimità, né la questione dell'applicabilità di un diverso regime sanzionatorio può trovare spazio come "quaestio iuris" che il giudice d'appello avrebbe dovuto esaminare d'ufficio, ove l'atto d'appello abbia riguardato la legittimità o meno della pretesa dell'INPS e quindi anche la debenza o meno delle somme aggiuntive, ma non la determinazione delle stesse, che è questione diversa, anche se dipendente, e pertanto soggetta a preclusione ove non specificamente proposta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/06/2007, n. 13728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13728 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. DE RENZO Michele - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CALCAGNO SOCIETÀ INDUSTRIALE METALMECCANICA EDILIZIA MANUTENZIONE SIMEM SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36/A, presso lo studio dell'avvocato PISANI FABIO, rappresentata e difesa dall'avvocato CALVO GAETANO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO, CORRERÀ FABRIZIO, CORETTI ANTONIETTA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3187/03 del Tribunale di CATANIA, depositata il 30/10/03 - R.G.N. 3159/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/07 dal Consigliere Dott. Ulpiano MORCAVALLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Catania, pronunciando in grado d'appello, ha confermato la decisione del giudice del lavoro della stessa città, di rigetto delle opposizioni proposte dalla società LC RI e c. s.r.l. avverso il Decreto n. 1179 del 1995 emesso dal Pretore di Catania, con cui era stato ingiunto il pagamento in favore dell'INPS di L.
3.437.778.762 a titolo di contributi previdenziali relativi al periodo compreso tra il 1 luglio 1981 e il 28 febbraio 1995 (che la società aveva omesso di versare per effetto dello sgravio aggiuntivo e suppletivo previsto dalla legge per le imprese di nuova costituzione) e somme aggiuntive, e avverso l'ordinanza n. 291/96 emessa dall'INPS, con cui l'Istituto aveva ingiunto il pagamento di L.
2.430.000 per sanzione amministrativa in relazione all'omissione di tali contributi. Il Tribunale ha osservato che, alla stregua dei principi elaborati dalla giurisprudenza, doveva escludersi il carattere di novità dell'impresa, essendo stato accertato dagli ispettori dell'INPS, in particolare, che la società aveva cominciato ad operare effettivamente dal 1 dicembre 1981, subito dopo la cessazione della precedente società LC Gastone e c. s.n.c., avvenuta il 30 novembre 1981 (anteriormente alla dichiarazione di fallimento del successivo 2 febbraio 1982), con gli stessi operai di quest'ultima, transitati alla società di nuova costituzione con passaggio diretto e immediato. Non poteva ritenersi decisivo ne' che la società si fosse già formalmente costituita il 14 luglio 1981 assumendo un solo operaio, ne' che agli operai transitati dalla precedente società fosse stato corrisposto il trattamento di fine rapporto, da parte della curatela, dopo il fallimento della medesima. Inoltre, la neo- costituita società aveva, si, svolto la propria attività per un breve periodo in un capannone in affitto e aveva acquistato alcune attrezzature, ma subito dopo aveva ottenuto dal tribunale fallimentare l'autorizzazione all'uso di beni e locali della società fallita, successivamente acquisiti a seguito di aggiudicazione in sede di vendita giudiziaria. Tutti questi elementi, secondo i giudici d'appello, non dimostravano la effettiva novità dell'azienda, al di là del dato formale, ma inducevano a configurare, in realtà, una continuazione della precedente attività aziendale con gli stessi lavoratori e mezzi e negli stessi locali.
Avverso questa decisione propone ricorso per cassazione la società LC Società Industriale Metalmeccanica Edilizia Manutenzione (S.I.M.E.M.) s.r.l. - qualificandosi come parte "erroneamente indicata, nei precedenti atti di causa e nella sentenza impugnata, come LC RI e c. s.r.l." - mediante due motivi di impugnazione.
L'INPS resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, va disattesa l'eccezione sollevata dall'Istituto controricorrente secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile in quanto proposto dalla società LC SIMEM s.r.l., diversa dalla società LC RI e c. s.r.l. costituitasi nel giudizio d'appello.
In proposito deve osservarsi che la formale diversità del soggetto che propone l'impugnazione rispetto a quello che era parte nella precedente fase di giudizio non determina ex se la carenza di legitimatio ad processum, potendo la parte interessata dimostrare l'identità dei due soggetti (cfr, ex multis Cass. n. 396 del 2003), nel giudizio di cassazione anche mediante produzione documentale ai sensi dell'art. 372 c.p.c. (cfr. Cass. n. 11338 del 2004; n. 12761 del 2004), o comunque potendo essere noto che si tratti di un medesimo soggetto (cfr. Cass. n. 11349 del 2004). Nella specie, la deduzione della società ricorrente secondo cui la LC SIMEM s.r.l. è stata erroneamente indicata nella sentenza d'appello e nelle precedenti fasi come LC RI e c. s.r.l. trova un sicuro riscontro, senza necessità di ulteriori produzioni, negli atti e nei documenti dei gradi di merito (il cui esame è qui consentito onde verificare la contestata legitimatio), in particolare emergendo non solo che nei diversi atti difensivi la società viene indicata, indifferentemente, ora con l'una ora con l'altra denominazione (talora con l'indicazione contratta "società SIMEM" ovvero "società LC"), ma anche che gli stessi verbali ispettivi richiamati nella sentenza del Tribunale, su cui si fonda la pretesa contributiva dell'INPS, fanno riferimento esclusivamente alla società SIMEM così come denominata nell'odierno ricorso: evenienza, quest'ultima, che valse ad integrare l'ammissibilità della domanda dell'Istituto proposta mediante il ricorso monitorio, sotto il profilo della legitimatio ad causam dal lato passivo (la cui carenza non venne infatti rilevata dai giudici di merito), e il cui rilievo, d'altra parte, consente ora la definizione della controversia mediante una sentenza utiliter data (che il giudicato eventualmente formatosi nei confronti della società LC RI e c. non sarebbe opponibile nei confronti della LC SIMEM s.r.l., ove questa fosse una società diversa dalla prima).
2. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli D.P.R. n. 218 del 1978, art. 59, e D.L. n. 918 del 1968, art. 18, comma 4, convertito in L. n. 589 del 1971, e successive modificazioni e proroghe, degli artt. 2697 e 2700 c.c., della L. n. 264 del 1949, art. 11, comma 6, e L. n. 300 del 1970, art. 33, dell'art. 116 c.p.c., nonché vizi di motivazione.
Si lamenta che il Tribunale non abbia fatto una corretta applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di novità dell'impresa ai fini degli sgravi contributivi, non considerando, in particolare: a) che la neocostituita società aveva iniziato ad operare già dal luglio 1981, così come risultava dalla documentazione prodotta in giudizio (erroneamente trascurata dai giudici di merito, affidatisi ai soli verbali ispettivi che invece dovevano far fede solo dei fatti avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale), ivi compresa la quietanza di pagamento di L.
1.200.000 da parte della SIMEM relativa all'affitto di un capannone per il periodo 1 agosto 1981-31 dicembre 1981 e la fattura del 9 settembre 1981 di acquisto da parte della stessa società, per il prezzo di lire 47.725.000, di un bene strumentale di notevole rilievo, cioè un bancone ossitaglio a pantografo;
b) che gli investimenti anche successivi, consistiti nell'acquisto di beni strumentali di cospicuo valore, documentati puntualmente mediante specifica produzione in giudizio, erano avvenuti in gran parte sul libero mercato ed erano comunque qualitativamente prevalenti sulle acquisizioni di beni della precedente società avvenute in sede fallimentare (dapprima per autorizzazione all'uso e poi per definitiva aggiudicazione), dovendosi oltretutto considerare che l'affermazione dei giudici di merito in ordine alla continuità dell'attività aziendale non è supportata da alcuna indagine riguardo alla natura dell'attività della nuova società; c) che i ventotto dipendenti transitati dalla precedente società a quella nuova avevano ricevuto il trattamento di fine rapporto, e ciò dimostrava la definitiva cessazione del precedente rapporto di lavoro e lo stato di disoccupazione di tali lavoratori (mentre nella sentenza impugnata tale circostanza viene immotivatamente trascurata), dovendosi anche sottolineare che dal 1982 in poi la società aveva comunque assunto altri diciotto lavoratori. Tale motivo è infondato.
La disciplina generale degli sgravi contributivi in favore delle imprese operanti nelle aree depresse è contenuta nel corpus del Testo Unico degli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n.218 del 1978, nel quale sono integrate - all'art. 59 - sia la normativa sullo sgravio aggiuntivo (L. n. 1089 del 1968, art. 18), sia quella sullo sgravio supplementare (art. 1 legge n. 589 del 1971), anteriormente alla unificazione disposta dalla L. n. 21 del 1994 (ininfluenti ratione temporis sono, nella fattispecie in esame,
le successive discipline dettate dalla L. n. 448 del 1998, art. 3, comma 6, e L. n. 448 del 2001, art. 44, comma 1, nonché il processo di delegificazione conseguente agli impegni assunti dallo Stato in sede comunitaria).
I tipi di sgravio incentivante restano fissati nelle rispettive normative fondamentali, siccome integrate nel predetto T.U., secondo le seguenti diversificazioni:
a) lo sgravio aggiuntivo di cui al citato art. 59, comma 5 (già L. n. 1089 del 1968, art. 18, comma 4) accede a quello generale e consiste in un ulteriore sgravio contributivo nella misura del dieci per cento delle retribuzioni corrisposte al personale assunto posteriormente alla data del 30 settembre 1968 e risultante superiore al numero complessivo dei lavoratori occupati alla data medesima;
b) lo sgravio supplementare di cui allo stesso art. 59, comma 8 (già L. n. 589 del 1971, art. 1, comma 1) accede allo sgravio aggiuntivo e consiste nella elevazione di quest'ultimo dal dieci al venti per cento calcolato sulle retribuzioni del personale neo-assunto dopo la data del 31 dicembre 1970.
Con riguardo alle ipotesi di aziende costituite ex uovo dopo le date di riferimento indicate nelle anzidette fonti normative, per le quali l'incremento occupazionale sarebbe in re ipsa e inciderebbe su tutti i dipendenti, è principio consolidato che debba trattarsi di una azienda effettivamente nuova, dovendosi avere riguardo al concetto di azienda in senso oggettivo, senza che possano assumere rilievo tutte le eventuali variazioni intervenute nella titolarità dell'impresa, come nelle ipotesi di trasferimento, trasformazione o fusione di aziende, nelle quali si verifichi il mero passaggio di personale alla nuova impresa senza un effettivo incremento dei lavoratori occupati. E la giurisprudenza di questa Corte ha precisato, in proposito, che non ricorre il presupposto per l'attribuzione degli sgravi suddetti, nell'ipotesi di un'impresa, anche societaria, che sia derivata da un'altra impresa, anche individuale - di cui abbia rilevato attrezzature, dipendenti e sede sociale - restando immutato il numero dei lavoratori occupati, anche se la derivazione sia stata parziale, nel senso che l'azienda individuale sia stata conferita in natura per la costituzione di una impresa avente in parte un oggetto diverso e più ampio e in parte il medesimo oggetto di quella individuale (cfr. Cass. n. 10055 del 2002; n. 256 del 2001; n. 4064 del 2004; n. 3207 del 2003). Ciò non significa, naturalmente, che un'impresa debba considerarsi comunque non nuova e derivata tutte le volte in cui abbia in comune con una preesistente impresa uno o più elementi aziendali, dovendosi invece accertare, in primo luogo, la presenza o meno di significativi elementi di permanenza della preesistente struttura aziendale (o di parte di essa o comunque di elementi aziendali funzionalmente collegati), nonché la presenza o meno, altresì, di elementi di novità intervenuti nella struttura, e, in secondo luogo, la sussistenza o meno di una sostanziale continuità nell'esercizio dell'impresa, dato che solo in caso di una tale continuità può configurarsi la trasmigrazione degli elementi aziendali da un'impresa all'altra e, quindi, la derivazione, quantunque parziale, della neo- costituita società dalla preesistente impresa.
Ai delineati principi, osserva il Collegio, si è adeguato il giudice di merito allorché ha escluso la sussistenza delle condizioni per l'attribuzione dei benefici suddetti alla società ricorrente, per non essersi verificata, nella specie, la costituzione di un'azienda effettivamente nuova.
Il Tribunale ha accertato, in particolare, in base ad una verifica in fatto non sindacabile in questa sede, talune significative circostanze, idonee a configurare in capo alla predetta società una mera prosecuzione dell'originaria società, poi fallita a distanza di pochi mesi. A tali fini, è risultato determinante che la società, ancorché costituita formalmente alcuni mesi prima, con l'assunzione di un unico dipendente e con l'acquisto di alcune attrezzature, abbia assunto gli operai della precedente società, per transito diretto, in coincidenza con la cessazione di quest'ultima e che della medesima, dopo il suo fallimento, abbia poi acquisito i locali per svolgervi la propria attività di impresa. Si tratta di circostanze che, quantunque acquisite mediante i verbali ispettivi, non sono comunque smentite dalla stessa società: in tale ordine di idee, dunque, la decisione impugnata risulta coerente con le norme di previsione degli sgravi in questione ed immune dai denunziati vizi di violazione e falsa applicazione degli stessi (anche in relazione all'onere della prova circa l'incremento occupazionale), di guisa che il proprium dei dedotti profili di censura finisce per compendiarsi nel comune sostrato di denuncia della incongruità della motivazione, attraverso la quale i giudici del gravame sono giunti a escludere il novum aziendale della società di nuova costituzione. Anche sotto tali profili, nondimeno, le doglianze della ricorrente devono essere disattese.
Sulla premessa che i beni aziendali e le maestranze della fallita società in nome collettivo furono oggetto di acquisizione da parte della nuova impresa, il Tribunale ha logicamente ritenuto poco rilevante che per qualche mese la nuova società avesse preso in affitto un diverso capannone ed assunto un unico operaio, nonché acquisito alcune attrezzature. Al riguardo, coerenti appaiono le argomentazioni del Tribunale riguardo alla scarsa rilevanza delle acquisizioni esterne: nella specie, il giudice di merito ha concluso che gli elementi esterni fossero minoritari rispetto a quelli interni, così implicitamente reputando che gli investimenti sul libero mercato consistessero in un mero consolidamento di una struttura aziendale acquisita mediante trasmigrazione di beni e dipendenti della precedente impresa. Nè pare rilevante che il Tribunale per giungere a tale conclusione non abbia esaminato in maniera analitica tutti i documenti indicati dalla ricorrente, riguardanti l'acquisizione di attrezzature e strumenti aziendali, posto che, oltretutto, tale documentazione si riferisce in gran parte ad epoca ben successiva a quella della ritenuta trasmigrazione della vecchia azienda in quella nuova e si rivela pertanto priva di decisività ai fini qui rilevanti, al pari dell'assunzione successiva di altri dipendenti.
Neanche si rivela pertinente il rilievo secondo cui il Tribunale avrebbe mancato di esaminare la natura dell'attività imprenditoriale della nuova impresa, mentre non era risultato, al riguardo, che la nuova impresa fosse subentrata in qualche lavoro commesso alla precedente società; ed invero la prova della novità, anche in relazione a questo aspetto, è comunque a carico del soggetto che deduce la spettanza degli sgravi (cfr. Cass. n. 3857 del 2006; n. 4064 del 2004), ma la ricorrente non specifica adeguatamente di avere dimostrato, o chiesto di dimostrare, la diversità dell'attività di impresa della nuova azienda rispetto a quella preesistente, dovendosi osservare, peraltro, che l'acquisizione in blocco delle maestranze di quest'ultima ben poteva far desumere la oggettiva identità delle due attività, in coincidenza con la cessazione dell'attività della società poi fallita.
Uguali considerazioni valgono, infine, per la valutazione operata dal Tribunale in ordine alla carenza di incremento occupazionale, posto che il passaggio diretto dei dipendenti dall'una all'altra azienda in coincidenza con la cessazione della prima non significa - al di là del dato formale della corresponsione del trattamento di fine rapporto - creazione di nuova occupazione ma, appunto, mera trasmigrazione di personale (cfr. Cass. n. 108 3 5 del 2003; n. 4976 del 2003).
3. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 116, commi 8, 9 e 18, del D.L. n. 537 del 1987, art. 4, convertito in L. n. 48 del 1988, della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 217 e 225. Si deduce che le somme aggiuntive di cui al decreto ingiuntivo opposto erano state determinate ai sensi della L. n. 48 del 1988, art. 4, comma 1, lett. c), e comma 2, mentre, in base allo jus superveniens costituito dalla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 18, esse andavano calcolate secondo la nuova e più favorevole disciplina di cui ai commi 8 e 9 di tale Legge o, in subordine, secondo quella di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 217. Tale motivo è inammissibile, così come eccepito dall'Istituto controricorrente.
La L. n. 388 del 2000 invocata in questa sede dalla società ricorrente era già in vigore prima della conclusione del giudizio d'appello, mentre la L. n. 662 del 1996 era in vigore prima della definizione del giudizio di primo grado;
ciò comporta che la deduzione delle relative discipline in questa sede di legittimità è tardiva, non avendo formato oggetto del giudizio di merito. Nè la questione dell'applicabilità di un diverso regime sanzionatorio può trovare spazio come quaestio juris che il giudice d'appello avrebbe dovuto esaminare d'ufficio, atteso che l'atto d'appello -come risulta dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorso della società in questa sede - ha riguardato la legittimità o meno della pretesa dell'INPS, e quindi anche la debenza o meno delle somme aggiuntive, ma non la determinazione delle stesse, che è questione diversa, anche se dipendente, e pertanto soggetta a preclusione ove non specificamente proposta (cfr. Cass. n. 10976 del 1996; n. 5998 del 2001; n. 2385 del 2007; con riferimento all'onere di contestazione del quantum in materia di obbligazioni risarcitone, cfr. Cass. n. 12176 del 2003; per la diversa efficacia di una legge sopravvenuta riguardante la stessa debenza delle sanzioni, cfr. Cass. n. 11906 del 1998).
4. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Ai sensi dell'art. 385 c.p.c., comma 1, la società ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 10,00 per esborsi ed in Euro ottomila per onorari.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2007