Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/06/2007, n. 13728
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Sentenza 12 giugno 2007

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In tema di sgravi contributivi previsti dall'art. 18, quarto comma, del d.l. 30 agosto 1968 n. 918 (nel testo sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 25 ottobre 1968 n. 1089), per stabilire se sussista il relativo diritto - del cui presupposto (novità dell'azienda) spetta all'azienda interessata fornire la prova -, occorre far riferimento al concetto di azienda in senso oggettivo, senza tener conto delle eventuali variazioni intervenute nella titolarità. Ne consegue che, in caso di formale costituzione di una nuova società, i suddetti benefici competono o meno a seconda che si tratti di un'impresa effettivamente nuova o piuttosto di un'impresa solo derivata (sia pure parzialmente) da un'impresa preesistente, assumendo rilevanza determinante, a tali fini, sia la presenza di significativi elementi di permanenza della preesistente struttura aziendale (o di parte di essa o comunque di elementi aziendali funzionalmente collegati), sia la sussistenza di una sostanziale continuità nell'esercizio dell'impresa, dato che solo in caso di tale continuità può configurarsi la trasmigrazione degli elementi aziendali da un'impresa all'altra e,quindi, la derivazione, quantunque parziale,della neo-costituita società dalla preesistente impresa.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato il beneficio, avendo accertato non essersi costituita un'azienda nuova ma una mera prosecuzione dell'originaria società, poi fallita a distanza di pochi mesi, con trasmigrazione di personale.

In tema di sanzioni civili per omissioni contributive, la deduzione del regime sanzionatorio introdotto con legge n. 388 del 2000 e, ancor prima, con legge n.662 del 1996, che non abbia formato oggetto del giudizio di merito, non può essere proposta in sede di legittimità, né la questione dell'applicabilità di un diverso regime sanzionatorio può trovare spazio come "quaestio iuris" che il giudice d'appello avrebbe dovuto esaminare d'ufficio, ove l'atto d'appello abbia riguardato la legittimità o meno della pretesa dell'INPS e quindi anche la debenza o meno delle somme aggiuntive, ma non la determinazione delle stesse, che è questione diversa, anche se dipendente, e pertanto soggetta a preclusione ove non specificamente proposta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/06/2007, n. 13728
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13728
    Data del deposito : 12 giugno 2007

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