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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/06/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N.R.G.V.G. 1565/2024 vertente
TRA
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
ricorrente
E
(C.F. ); CP_1 C.F._2
ricorrente
rappresentati e difesi dall'avv. Nando Rendina, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio sito a Striano (Na) in via Sarno n.168, elettivamente domiciliano;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore; interventore ex lege avente per oggetto: separazione consensuale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato telematicamente l'11.11.2024 volto alla declaratoria di separazione personale, i ricorrenti dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio concordatario il 28.04.2001 nel Comune di Sarno, atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.27, parte II, serie A, anno 2001; che dall'unione coniugale sono nati i figli ( 26.09.2003) ed (24.07.2007); che dopo i primi Per_1 Per_2
anni di serena convivenza matrimoniale, i rapporti tra i coniugi si sono progressivamente incrinati, ragion per cui gli stessi sono addivenuti alla determinazione di separarsi alle condizioni espressamente formalizzate nel ricorso congiunto. Ciò posto, alla luce delle circostanze meglio evidenziante nell'atto introduttivo hanno chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto alle condizioni ivi espressamente formalizzate. 1 Fissata l'udienza del 3.6.2025 innanzi al Giudice rel. per la comparizione delle parti, giusto decreto presidenziale del 14.11.2024, da celebrarsi secondo la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le predette, con note di trattazione scritta depositate telematicamente, in atti, hanno dichiarato di non essersi più riconciliate e di volersi separare alle condizioni indicate in ricorso, sottoscritto dalle parti con firme autenticate dal procuratore costituito ed il giudizio è stato, pertanto, rimesso al Collegio per la decisione.
Tutto quanto sopra premesso e richiamato, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È documentalmente provato che tra i coniugi sia intervenuta una crisi del rapporto coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il tenore del ricorso da cui si ricava, in modo univoco ed inequivoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Tenuto conto della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i medesimi sia definitivamente cessata.
Considerata, dunque, la volontà manifestata dalle parti di volersi separare alle condizioni espressamente indicate nel ricorso di separazione consensuale, per come confermate dalle parti con le dichiarazioni dalle medesime sottoscritte e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente, in atti, ricorrono i presupposti per la declaratoria di separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso congiunto regolativo dei rapporti tra i coniugi e tra questi ultimi e la prole, non in contrasto con le norme imperative.
Spese di lite irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione consensuale così provvede: dichiara la separazione consensuale dei coniugi Parte_1
(C.F. ) e (C.F. ), C.F._1 CP_1 C.F._2
sposatisi nel Comune di Sarno il 28.04.2001, atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.27, parte II, serie A, anno 2001 alle condizioni di cui al ricorso di separazione consensuale, confermate dalle parti con il deposito telematico delle note di trattazione scritta in atti;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Sarno per la trascrizione, l'annotazione e le
2 ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e
49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile).
Spese di lite irripetibili.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 5.6.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N.R.G.V.G. 1565/2024 vertente
TRA
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
ricorrente
E
(C.F. ); CP_1 C.F._2
ricorrente
rappresentati e difesi dall'avv. Nando Rendina, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio sito a Striano (Na) in via Sarno n.168, elettivamente domiciliano;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore; interventore ex lege avente per oggetto: separazione consensuale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato telematicamente l'11.11.2024 volto alla declaratoria di separazione personale, i ricorrenti dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio concordatario il 28.04.2001 nel Comune di Sarno, atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.27, parte II, serie A, anno 2001; che dall'unione coniugale sono nati i figli ( 26.09.2003) ed (24.07.2007); che dopo i primi Per_1 Per_2
anni di serena convivenza matrimoniale, i rapporti tra i coniugi si sono progressivamente incrinati, ragion per cui gli stessi sono addivenuti alla determinazione di separarsi alle condizioni espressamente formalizzate nel ricorso congiunto. Ciò posto, alla luce delle circostanze meglio evidenziante nell'atto introduttivo hanno chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto alle condizioni ivi espressamente formalizzate. 1 Fissata l'udienza del 3.6.2025 innanzi al Giudice rel. per la comparizione delle parti, giusto decreto presidenziale del 14.11.2024, da celebrarsi secondo la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le predette, con note di trattazione scritta depositate telematicamente, in atti, hanno dichiarato di non essersi più riconciliate e di volersi separare alle condizioni indicate in ricorso, sottoscritto dalle parti con firme autenticate dal procuratore costituito ed il giudizio è stato, pertanto, rimesso al Collegio per la decisione.
Tutto quanto sopra premesso e richiamato, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È documentalmente provato che tra i coniugi sia intervenuta una crisi del rapporto coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il tenore del ricorso da cui si ricava, in modo univoco ed inequivoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Tenuto conto della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i medesimi sia definitivamente cessata.
Considerata, dunque, la volontà manifestata dalle parti di volersi separare alle condizioni espressamente indicate nel ricorso di separazione consensuale, per come confermate dalle parti con le dichiarazioni dalle medesime sottoscritte e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente, in atti, ricorrono i presupposti per la declaratoria di separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso congiunto regolativo dei rapporti tra i coniugi e tra questi ultimi e la prole, non in contrasto con le norme imperative.
Spese di lite irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione consensuale così provvede: dichiara la separazione consensuale dei coniugi Parte_1
(C.F. ) e (C.F. ), C.F._1 CP_1 C.F._2
sposatisi nel Comune di Sarno il 28.04.2001, atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.27, parte II, serie A, anno 2001 alle condizioni di cui al ricorso di separazione consensuale, confermate dalle parti con il deposito telematico delle note di trattazione scritta in atti;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Sarno per la trascrizione, l'annotazione e le
2 ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e
49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile).
Spese di lite irripetibili.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 5.6.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire
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