TRIB
Sentenza 5 febbraio 2024
Sentenza 5 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 05/02/2024, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE III CIVILE
In persona del Giudice Istruttore, in funzione di Giudice Unico, dott. Luca Verzeni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 5529/2022, promossa da
, titolare della omonima impresa individuale Parte_1
elett.te domiciliato presso lo studio dell'avv. Costantino Pagliuca, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-attore-
contro
, CP_1 CP_2
elett.te domiciliati presso lo studio dell'avv. Giulia Barzizza, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
-convenuti-
e
, Controparte_3 Controparte_4
elett.te domiciliati presso lo studio dell'avv. Fabio Ratti, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
-convenuti-
Oggetto: contratto di mediazione.
Conclusioni
Per l'attore: come da atto telematico depositato il 17.07.2023, da intendersi integralmente trascritte. Per e come da atto telematico depositato il 04.07.2023, da intendersi CP_1 CP_2
integralmente trascritte.
Per ed come da atto telematico depositato il Controparte_3 Controparte_4
10.07.2023, da intendersi integralmente trascritte.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE –
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”.
E' consentito in applicazione del principio c.d. della “ragione più liquida” analizzare gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza dirimente e non secondo la coerenza logico-argomentativa.
Infatti il principio richiamato suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile per economia processuale ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia, a quello della coerenza logico-sistematica con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti.
Come hanno precisato le sezioni unite della Corte di Cassazione il principio citato risponde ad:
esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Cost. e che ha come sfondo una visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più
come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (cfr. Cass. S.U. 09.10.2008 n. 24883; conf. Cass. S.U. 12.12.2014 n. 26242; Cass.
S.U. 08.05.2014 n. 9936 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. – deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Si vedano pure Cass. Civ., sez. II, 06.05.2022, n. 14404; Cass. Civ., sez. II,
26.09.2019, n. 24071; Cass. Civ. 16.05.2006 n. 11356; Tribunale di Monza 25.01.2016; Tribunale
di Milano sez. V 03.12.2014; Tribunale di Bari sez. III 19.09.2013; Tribunale di Reggio Emilia
29.11.2012; Tribunale di Bari sez. fer. 06.09.2012).
In definitiva, ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni, che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere all'obbligo della motivazione il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15.04.2011 n. 8767; Cass. 20.11.2009 n. 24542).
Deve rammentarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., sez. VI,
26.03.2012, n. 4830), in tema di mediazione, presupposto essenziale del diritto al compenso non è
necessariamente il conferimento espresso dell'incarico, quanto piuttosto la circostanza che il mediatore abbia di fatto svolto un'attività utile per la conclusione dell'affare e che di tale attività le parti fossero consapevoli e da essa abbiano tratto vantaggio.
La Suprema Corte ha precisato, altresì, che anche la semplice attività consistente nel reperimento e nell'indicazione dell'altro contraente, o nella segnalazione dell'affare, legittima il diritto alla provvigione, sempre che la descritta attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore e poi valorizzata dalle parti, tanto che, una volta concluso l'affare è irrilevante e non consente di escludere il nesso causale tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare la circostanza che la trattativa si sia conclusa a condizioni diverse - ad esempio a un prezzo inferiore,
rispetto a quello inizialmente richiesto dal venditore - con l'intervento di altro mediatore e successivamente alla scadenza dell'incarico (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 26.03.2012, n. 4822).
Ora – fermo restando che è incontestato e documentalmente provato che, con atto pubblico del
29.10.2021, e hanno alienato a ed CP_1 CP_2 Controparte_3 [...]
la proprietà dell'immobile sito in Comune di Villa d'Almè, via Ripa, n. 42, al Controparte_4
prezzo di € 260.000,00 (vd. sub doc. n. 2 fasc. attoreo) – non vi è prova certa agli atti dell'attività di mediazione, sub specie di “messa in relazione” dei venditori ed acquirenti del citato compendio immobiliare, asseritamente esplicata dall'attore nei primi mesi dell'anno 2017.
L'attore non ha, infatti, fornito in giudizio, a fronte delle specifiche contestazioni mosse dai convenuti, la prova certa dell'attività di mediazione svolta nei primi mesi del 2017 e volta a mettere in relazione i proprietari dell'immobile de quo con i futuri acquirenti.
In effetti, le prove orali siccome chieste dall' con la memoria istruttoria depositata il 06 Parte_1
marzo 2023 non possono trovare ingresso nel presente procedimento, attesa la genericità, quanto, in specie, ai tempi ed ai luoghi di verificazione delle circostanze che si vuol dimostrare, dei capitoli di prova ivi formulati, volti all'evidenza a dimostrare la dedotta attività mediatrice di messa in relazione, in particolare, del on il CP_1 CP_3
È, infatti, pacifico che, per soddisfare il requisito della specificità, alla cui ricorrenza l'art. 244 c.p.c.
subordina l'ammissibilità della prova testimoniale, i fatti che formano oggetto dei capitoli di prova,
“ancorché non precisati in tutti i loro minuti dettagli” (così già Cass. Civ. 30 maggio 1983 n. 3716),
devono tuttavia essere esposti nei loro elementi essenziali, di tempo, di luogo e di svolgimento,
mentre la facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni ai testi, ai sensi dell'art. 253 c.p.c., essendo diretta soltanto a chiarire i fatti, non può “supplire alle deficienze della prova dedotta” (Cass. Civ. La Suprema Corte ha recentemente ribadito che la specificazione dei fatti oggetto di richiesta di prova testimoniale è soddisfatta quando, sebbene non definiti in tutti i loro minuti dettagli, essi vengono esposti nei loro elementi essenziali per consentire al giudice di controllarne l'influenza e la pertinenza e all'altra parte di chiedere prova contraria, giacché la verifica della specificità e della rilevanza dei capitoli di prova va condotta non soltanto alla stregua della loro letterale formulazione, ma anche in relazione agli altri atti di causa e a tutte le deduzioni delle parti, nonché
tenendo conto della facoltà del giudice di domandare ex art. 253, comma 1, c.p.c. chiarimenti e precisazioni ai testi (cfr. Cass. Civ. n. 22254/21).
Ebbene, nel caso de quo, siccome ut supra indicato, non appare rispettato – anche con riferimento,
oltre alla letterale formulazione dei capitoli di prova, alla diversa ricostruzione dei fatti di causa contenuta nelle difese dei convenuti - il requisito della specificità richiesto dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della ammissibilità delle prove orali chieste dall' Parte_1
Infatti, l'attore non ha specificato il giorno in cui avrebbe ricevuto dal l'incarico di CP_1
procacciare la vendita dell'immobile di Villa d'Almè, così come il giorno in cui il gli CP_3
avrebbe comunicato l'interesse all'acquisto di un immobile in Villa d'Almè nonché il giorno in cui si sarebbe recato con il a visionare l'immobile di proprietà di CP_3 CP_1 CP_2
Rebus sic stantibus, non si comprende quale sia stata l'utilità della prestazione asseritamente adempiuta dall' quale mediatore, idonea causalmente, secondo i principi Parte_1
giurisprudenziali ut supra richiamati, a promuovere, nell'ottobre 2021, la conclusione dell'affare tra i convenuti.
Ne discende che le domande attoree appaiono infondate e vanno reiette.
Stante le ragioni della decisione, cui il Tribunale è giunto in parte attraverso iter argomentativo non sollecitato dalle difese dei convenuti, l'organo giudicante ritiene che vi siano gravi motivi per compensare integralmente inter partes le spese di lite.
-
P. Q. M.
- Il Tribunale di Bergamo, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta le domande attoree;
- rigetta ogni altra domanda ed istanza delle parti;
- compensa integralmente inter partes le spese di lite.
Bergamo, lì 24 gennaio 2024.
Il Giudice
dr. Luca VERZENI 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
22 febbraio 1990 n. 1312).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE III CIVILE
In persona del Giudice Istruttore, in funzione di Giudice Unico, dott. Luca Verzeni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 5529/2022, promossa da
, titolare della omonima impresa individuale Parte_1
elett.te domiciliato presso lo studio dell'avv. Costantino Pagliuca, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-attore-
contro
, CP_1 CP_2
elett.te domiciliati presso lo studio dell'avv. Giulia Barzizza, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
-convenuti-
e
, Controparte_3 Controparte_4
elett.te domiciliati presso lo studio dell'avv. Fabio Ratti, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
-convenuti-
Oggetto: contratto di mediazione.
Conclusioni
Per l'attore: come da atto telematico depositato il 17.07.2023, da intendersi integralmente trascritte. Per e come da atto telematico depositato il 04.07.2023, da intendersi CP_1 CP_2
integralmente trascritte.
Per ed come da atto telematico depositato il Controparte_3 Controparte_4
10.07.2023, da intendersi integralmente trascritte.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE –
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”.
E' consentito in applicazione del principio c.d. della “ragione più liquida” analizzare gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza dirimente e non secondo la coerenza logico-argomentativa.
Infatti il principio richiamato suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile per economia processuale ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia, a quello della coerenza logico-sistematica con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti.
Come hanno precisato le sezioni unite della Corte di Cassazione il principio citato risponde ad:
esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Cost. e che ha come sfondo una visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più
come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (cfr. Cass. S.U. 09.10.2008 n. 24883; conf. Cass. S.U. 12.12.2014 n. 26242; Cass.
S.U. 08.05.2014 n. 9936 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. – deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Si vedano pure Cass. Civ., sez. II, 06.05.2022, n. 14404; Cass. Civ., sez. II,
26.09.2019, n. 24071; Cass. Civ. 16.05.2006 n. 11356; Tribunale di Monza 25.01.2016; Tribunale
di Milano sez. V 03.12.2014; Tribunale di Bari sez. III 19.09.2013; Tribunale di Reggio Emilia
29.11.2012; Tribunale di Bari sez. fer. 06.09.2012).
In definitiva, ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni, che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere all'obbligo della motivazione il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15.04.2011 n. 8767; Cass. 20.11.2009 n. 24542).
Deve rammentarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., sez. VI,
26.03.2012, n. 4830), in tema di mediazione, presupposto essenziale del diritto al compenso non è
necessariamente il conferimento espresso dell'incarico, quanto piuttosto la circostanza che il mediatore abbia di fatto svolto un'attività utile per la conclusione dell'affare e che di tale attività le parti fossero consapevoli e da essa abbiano tratto vantaggio.
La Suprema Corte ha precisato, altresì, che anche la semplice attività consistente nel reperimento e nell'indicazione dell'altro contraente, o nella segnalazione dell'affare, legittima il diritto alla provvigione, sempre che la descritta attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore e poi valorizzata dalle parti, tanto che, una volta concluso l'affare è irrilevante e non consente di escludere il nesso causale tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare la circostanza che la trattativa si sia conclusa a condizioni diverse - ad esempio a un prezzo inferiore,
rispetto a quello inizialmente richiesto dal venditore - con l'intervento di altro mediatore e successivamente alla scadenza dell'incarico (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 26.03.2012, n. 4822).
Ora – fermo restando che è incontestato e documentalmente provato che, con atto pubblico del
29.10.2021, e hanno alienato a ed CP_1 CP_2 Controparte_3 [...]
la proprietà dell'immobile sito in Comune di Villa d'Almè, via Ripa, n. 42, al Controparte_4
prezzo di € 260.000,00 (vd. sub doc. n. 2 fasc. attoreo) – non vi è prova certa agli atti dell'attività di mediazione, sub specie di “messa in relazione” dei venditori ed acquirenti del citato compendio immobiliare, asseritamente esplicata dall'attore nei primi mesi dell'anno 2017.
L'attore non ha, infatti, fornito in giudizio, a fronte delle specifiche contestazioni mosse dai convenuti, la prova certa dell'attività di mediazione svolta nei primi mesi del 2017 e volta a mettere in relazione i proprietari dell'immobile de quo con i futuri acquirenti.
In effetti, le prove orali siccome chieste dall' con la memoria istruttoria depositata il 06 Parte_1
marzo 2023 non possono trovare ingresso nel presente procedimento, attesa la genericità, quanto, in specie, ai tempi ed ai luoghi di verificazione delle circostanze che si vuol dimostrare, dei capitoli di prova ivi formulati, volti all'evidenza a dimostrare la dedotta attività mediatrice di messa in relazione, in particolare, del on il CP_1 CP_3
È, infatti, pacifico che, per soddisfare il requisito della specificità, alla cui ricorrenza l'art. 244 c.p.c.
subordina l'ammissibilità della prova testimoniale, i fatti che formano oggetto dei capitoli di prova,
“ancorché non precisati in tutti i loro minuti dettagli” (così già Cass. Civ. 30 maggio 1983 n. 3716),
devono tuttavia essere esposti nei loro elementi essenziali, di tempo, di luogo e di svolgimento,
mentre la facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni ai testi, ai sensi dell'art. 253 c.p.c., essendo diretta soltanto a chiarire i fatti, non può “supplire alle deficienze della prova dedotta” (Cass. Civ. La Suprema Corte ha recentemente ribadito che la specificazione dei fatti oggetto di richiesta di prova testimoniale è soddisfatta quando, sebbene non definiti in tutti i loro minuti dettagli, essi vengono esposti nei loro elementi essenziali per consentire al giudice di controllarne l'influenza e la pertinenza e all'altra parte di chiedere prova contraria, giacché la verifica della specificità e della rilevanza dei capitoli di prova va condotta non soltanto alla stregua della loro letterale formulazione, ma anche in relazione agli altri atti di causa e a tutte le deduzioni delle parti, nonché
tenendo conto della facoltà del giudice di domandare ex art. 253, comma 1, c.p.c. chiarimenti e precisazioni ai testi (cfr. Cass. Civ. n. 22254/21).
Ebbene, nel caso de quo, siccome ut supra indicato, non appare rispettato – anche con riferimento,
oltre alla letterale formulazione dei capitoli di prova, alla diversa ricostruzione dei fatti di causa contenuta nelle difese dei convenuti - il requisito della specificità richiesto dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della ammissibilità delle prove orali chieste dall' Parte_1
Infatti, l'attore non ha specificato il giorno in cui avrebbe ricevuto dal l'incarico di CP_1
procacciare la vendita dell'immobile di Villa d'Almè, così come il giorno in cui il gli CP_3
avrebbe comunicato l'interesse all'acquisto di un immobile in Villa d'Almè nonché il giorno in cui si sarebbe recato con il a visionare l'immobile di proprietà di CP_3 CP_1 CP_2
Rebus sic stantibus, non si comprende quale sia stata l'utilità della prestazione asseritamente adempiuta dall' quale mediatore, idonea causalmente, secondo i principi Parte_1
giurisprudenziali ut supra richiamati, a promuovere, nell'ottobre 2021, la conclusione dell'affare tra i convenuti.
Ne discende che le domande attoree appaiono infondate e vanno reiette.
Stante le ragioni della decisione, cui il Tribunale è giunto in parte attraverso iter argomentativo non sollecitato dalle difese dei convenuti, l'organo giudicante ritiene che vi siano gravi motivi per compensare integralmente inter partes le spese di lite.
-
P. Q. M.
- Il Tribunale di Bergamo, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta le domande attoree;
- rigetta ogni altra domanda ed istanza delle parti;
- compensa integralmente inter partes le spese di lite.
Bergamo, lì 24 gennaio 2024.
Il Giudice
dr. Luca VERZENI 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
22 febbraio 1990 n. 1312).