Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/02/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 525 RUOLO GENERALE ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE IV CIVILE
composta dai magistrati
TT. Alberto Massimo Vigorelli Presidente
TT. Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere
TT. Irene Lupo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promoSS in grado d'Appello
DA
(P.IVA , rappresentata e difesa dagli avv.ti PAOLO Parte_1 P.IVA_1
SENALDI (C.F. ) e (C.F. C.F._1 Parte_2
, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in VIA L. BORGHI, 8, C.F._2
GALLARATE,
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. ALFREDO TROTTA _1 P.IVA_2
(C.F. , ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA TURATI, C.F._3
29, MILANO,
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI.
Per Parte_3
1
[...]
accertato e determinato il credito di nei confronti dell'attrice, condannare, occorrendo Parte_1 anche in via riconvenzionale, al pagamento della somma di € _1
101.004,00 al saldo del prezzo dell'impianto, oltre interessi ex D.L.G.S. 231/2002 e rivalutazione, dal dovuto al saldo, ovvero in quella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, anche in via equitativa, con interessi e valutazione, dal dovuto al saldo. Respingere la domanda di manleva, svolta da nei confronti della _1 società concludente, relativa alle prestazioni svolte da LS Wizard, dichiarando, previo ogni accertamento sul contenuto del contratto intercorso tra le parti, anche in via incidentale e riconvenzionale, ove occorra, che è tenuta al _1 pagamento delle prestazioni, svolte da tale società, riferibili comunque al software, condannando a manlevare , nei confronti di ogni _1 Parte_1 richiesta, che dovesse essere avanzata, nei confronti della concludente, da LS Wizard, per l'attività prestata, in relazione al macchinario di cui è causa. Dichiarare altresì che era tenuta a fornire gli utensili da inserire nell'impianto ed _1 al ritiro dello stesso, a propria cura e spese, con condanna della medesima a tali adempimenti. Nel merito, in via subordinata ed, occorrendo, in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi tenuta al pagamento delle Parte_1 prestazioni di LS Wizard, condannare l'attrice a corrispondere a ex Parte_1 art. 2033 c.c., tutto quanto la concludente dovrà pagare a tale titolo, ovvero, in via di ulteriore subordine, condannare al pagamento, a favore della _1 concludente, delle somme relative, ex art. 2041 c.c., comunque in misura non inferiore all'arricchimento ottenuto dall'attrice ed ogni caso in quella diversa misura, maggiore o minore, che dovesse risultare dovuta, anche in via equitativa, con interessi e rivalutazione. Respingersi le eccezioni di inammissibilità delle domande riconvenzionali e di carenza di legittimazione, sollevate all'udienza del 21 ottobre
2 2020. Nella denegata e non creduta ipotesi, in cui le domande riconvenzionali, sopra svolte, da , fossero dichiarate inammissibili, per carenza di Parte_1 legittimazione, dichiararsi, per le stesse ragioni, l'inammissibilità della domanda di condanna e di manleva, proposta da , nei confronti della concludente. CP_1
In ogni caso e comunque, condannare al pagamento di spese e _1 compensi professionali di lite, anche del primo grado di giudizio, comprese le spese di consulenza tecnica ed accessorie e di consulenza di parte, sopportate dalla convenuta e comprese le spese dei procedimenti per accertamento tecnico preventivo, rigettati dal Giudice con ordinanze, prese a scioglimento delle riserve, assunte alle udienze. Respingersi le domande avverse tutte, in via preliminare e pregiudiziale, di merito, di rito, in via principale o subordinata ed istruttoria, di controparte, così come indicate nella comparsa di costituzione e risposta in questo grado di giudizio e nei successivi atti di causa dell'appellata; respingersi, altresì, le domande formulate da CP_1
in via di appello incidentale, in detta comparsa di costituzione, paragrafo VII,
[...] pagina 36 e seguenti, in quanto infondate in fatto ed in diritto. In via istruttoria, anche a modifica delle ordinanze del 15/03/2021, del 20/05/2021, 29.09.22 e del 2.11.2022, primo grado di giudizio ed a modifica dell'ordinanza del 06/06/2024, emeSS in questo grado di giudizio, si chiede l'ammissione dei mezzi di prova tutti, formulati con le memorie ex artt. 183, VI comma c.p.c., numeri II e III, ex art. 183, 6 comma c.p.c., non ammessi, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, richiamati nelle conclusioni formulate in primo grado con il foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 05/09/2023, ulteriormente richiamati e riprodotti con l'atto di citazione di appello, del 15/02/2024, che si ripropongono qui di seguito:
-Memoria 183 VI comma nr. 2 del 21/12/2020: 1) “Vero che la legale rappresentate di TT.SS , nel maggio _1 Per_1
2018, accompagnata da e dal Sig. si recò presso lo Testimone_1 Parte_4 stabilimento di ed espose al Sig. ed al personale Parte_1 CP_2 tecnico della società convenuta, che necessitava di un impianto per la CP_1 produzione di bocchini in metacrilato, fornendo i tre campioni dei bocchini che andavano prodotti”?
2) “Vero che consegnò al personale di Macchine tre bocchini di CP_1 _1 campione, raffigurati nelle fotografie di cui al doc 46 e doc. 54) e che si mostrano al teste”?
3) “Vero che, nella primavera del 2018, si svolse un incontro tra le parti, presente il Sig. per conto di e che venne impostato un pre-studio del Pt_5 _1 progetto, destinato ad inquadrare le esigenze della committente per poi successivamente sviluppare la realizzazione dell'impianto”?
4) “Vero che, in questo incontro, il Sig. specificò che i particolari Parte_6 dei bocchini dovevano essere realizzati con il sistema a tuffo, con particolari frese a profilo e che le stesse frese profilate avrebbero prodotto la sagoma del particolare richiesto”?
3 5)“Vero che, secondo quanto riferito dal Sig. in quell'incontro, ogni fresa Pt_5 avrebbe avuto un costo, stimato dal consulente in € 300,00, per 4 teste, _1 pari ad € 1.200,00”?
6) “Vero che le parti decisero che i bocchini sarebbero stati realizzati con sistema “a tuffo” e che le stesse frese profilate avrebbero prodotto la sagoma del particolare richiesto (tre campioni)?”
7) “Vero che il Sig. e , rappresentarono alla TT.SS , CP_2 Tes_2 Per_1 ed ai Sig.ri e tecnici che espressero Persona_2 Parte_4 CP_1 consenso, che la sagoma radiale del particolare doveva essere realizzata dalla macchina che, con la movimentazione di due assi, controllati a CNC, doveva creare la forma richiesta?”
8) “Vero che, in questo incontro, i tempi di produzione furono ipotizzati dalla in 40/60 sec., senza indicazione, da parte di delle ore di _1 _1 utilizzo del macchinario e dei giorni di lavorazione e della tipologia di campioni, elementi indicati da come determinanti per poter quantificare la produzione”? _1
9) “Vero che, sempre durante l'incontro, comunicò che il fornitore _1 storico della attrice per i bocchini era la Ditta LI di Gallarate, conosciuta dalla
? Parte_1
10) “Vero che le parti concordarono una visita presso la LI, per valutare il processo di costruzione dei bocchini, che risultarono effettivamente prodotti in modo manuale, attraverso torni rotativi.”?
11) “Vero che organizzò un secondo incontro con la per lo _1 _1 scambio delle informazioni, nel giro di un mese dal primo approccio e che venne deciso di elaborare un progetto di impianto, che unisse le lavorazioni singole in una soluzione automatica?”
12) “Vero che, in base a quanto emerso negli incontri, si mise a lavorare al Parte_1 progetto di un macchinario automatico, per lavorazioni di bocchini, con il sistema di lavorazione con frese profilate, che dovevano essere fornite da e a _1
“tuffo”. 13) “Vero che, in relazione alle tre tipologie di bocchini ricevuti, la società convenuta elaborò un progetto, e sottopose a una prima offerta, n. 14/2018 del _1
31.05.2018, costituita da 6 pagine, riferita al macchinario denominato “Centro – 6T CNC per la costruzione di particolare bocchini per pipe, come precisato nell'allegato A alla relazione del Prof. che si mostra al teste?” Persona_3
14) “Vero che, più precisamente, lo studio del progetto dell'impianto e l'offerta di di cui al capitolo precedente, si riferivano alle sole tre Parte_1 geometrie di bocchini, riportate nelle fotografie, allegate alla consulenza tecnica di parte, corrispondenti ai campioni consegnati da ” _1
15) “Vero che specificava ulteriormente la propria offerta, in Parte_1 data 21.06.2018, come da documento, costituito da 7 pagine, di cui all'Allegato B della perizia del Prof. doc.1) che si mostra al teste”? Persona_3
16) “Vero che rinviava a l'offerta conclusiva n. Parte_1 _1
18/2018 26.06.2018, Allegato C – perizia Prof. doc. 1), documento che si Per_3
4 mostra al teste, contenente le modifiche definitive, richieste dalla committente, discusse tra i tecnici della società convenuta e i Sigg.ri TT.SS , Per_1 [...] ed ? Per_2 Parte_7
17) “Vero che, nel luglio 2018, (il 07.07.2018) trasmetteva la Parte_1 conferma d'ordine 18/2018, sottoscritta dalla legale rappresentante di _1
TT.SS e che tale ordine veniva rinviato, sottoscritto, da Per_1 Parte_1
alla committente, come risulta dall'allegato D alla perizia di parte del Prof.
[...]
prodotta sub.doc1, documento che si mostra al teste”? Per_3
18) “Vero che l'ordine e la conferma d'ordine, di cui ali capitoli precedenti, riguardavano un impianto, denominato “Centro – 6T CNC per la costruzione di particolare bocchini per pipe”, per la produzione di tre tipologie di bocchini, conformi ai campioni, forniti da ? _1
19) “Vero che l'impianto Centro – 6T CNC, è quello, rappresentato dalle fotografie, allegate alla relazione peritale di parte del Prof. avente le caratteristiche Per_3 tecniche, descritte in detta perizia, alle pag. 5 -6), che si mostra al teste”?
20) “Vero che il macchinario, configurato, sulla base degli accordi intercorsi a maggio – luglio 2018, tra le società, prevedeva la dotazione di sei testine a controllo, ciascuna delle quali munita di due assi e che su quattro teste era prevista l'installazione di utensili, per la formazione di profili e su due utensili per la foratura dei bocchini, testa porta pezzo, testa per mola, cabina di protezione ed armadio elettrico oltre accessori, specificati negli allegati b – c – e dell'offerta 26.06.2018, doc. 4 di controparte e nell'allegato C alla perizia del Prof doc. 62), Per_3 documenti che si mostrano al teste”?
21) “Vero che il processo produttivo di questo impianto 4.0 era controllato attraverso PLC del controllo numerico, predisposto da adeguato per le tre Parte_1 tipologie di pezzi da produrre, inizialmente forniti e che l'impianto comprendeva anche la taglierina”?
22) “Vero che l'offerta 26.06.2018, che si mostra al teste, prevedeva che frese, accessori e lavorazioni non espreSSmente contemplate, dovevano essere richieste per iscritto, conteggiate a parte e formalizzate attraverso nuove offerte?”
23) “Vero che le parti concordarono espreSSmente che “mole, utensili ed attrezzature, non previste dalla fornitura”, avrebbero dovuto essere messe a disposizione da come risulta dalle condizioni di fornitura, riportate _1 nell'ultima pagina dell'offerta del 26.06.2018, documento che si mostra al teste”? TESTI: , c/o Prof. con Studio in Tes_2 Parte_1 Persona_3
Samarate, Via del Carro 4; , c/o , c/o Testimone_3 Parte_1 Testimone_4
Parte_1
24) “Vero che, nell'agosto del 2018, effettuava un sopralluogo presso _1 lo stabilimento , in Cardano al Campo, a richiesta di che _1 Parte_1 aveva richiesto alla committente di precisare le caratteristiche delle frese, idonee alla lavorazione dei bocchini, per poterle dimensionare ed inserire nelle teste del macchinario”?
5 25) “Vero che l'impianto, secondo quanto le parti avevano programmato di realizzare, poteva produrre un numero di bocchino elevati, col sistema “a tuffo”, per cui era stato progettato, sulla base delle tipologie di bocchini, inizialmente forniti da
” CP_1
26) “Vero che il Sig. dopo che il primo progetto era Parte_7 stato realizzato e il macchinario era in fase avanzata di costruzione, a fine marzo 2019, rappresentò al personale di l'esigenza che l'impianto fosse Parte_1 in grado di produrre 75 modelli di bocchini, le cui caratteristiche vennero successivamente specificate, con la corrispondenza intercorsa tra le parti, in particolare con mail del 01.10.2019, con allegato file dei bocchini, doc. 37 che si mostra la teste”? 27) “Vero che I tecnici di esplicitavano al personale di Parte_1 CP_1 ed anche alla legale rappresentante, TT.SS , nel corso di alcuni
[...] Per_1 incontri, ad ottobre 2019, che, al momento del cambio del bocchino, di volta in volta da realizzare, il personale di avrebbe dovuto provvedere alla _1 sostituzione ed all'inserimento degli utensili, per le quattro teste, preposte alla lavorazione del particolare e che ciò avrebbe inciso sui tempi di attrezzaggio e sulla produttività”? 28) “Vero che, alla luce di tali spiegazioni, valutò anche i costi per _1
l'acquisto di tutti questi utensili (frese), che avrebbe comportato un esborso complessivo di oltre 110.000,00, calcolato in ragione di € 300,00 per ciascuna fresa (Euro 300 x n°4 teste di lavoro x 90 modelli)”? 29) “Vero che, in quella circostanza, segnalò al personale Parte_1 che l'impiego di 90 utensili, che aveva espresso di voler _1 CP_1 produrre, avrebbe richiesto una gestione degli attrezzi laboriosa, che richiedeva periodici costi di riaffilatura, oltre alla necessità di avere un utensile di scorta, come doppione, invitando la a riflettere sul cambiamento del progetto”? _1
30) “Vero che preso atto che il progetto poteva essere variato, _1 utilizzando mole, sempre da fornirsi a sua scelta e spesa, valutati i costi degli utensili, come specificati nei capitoli precedenti, chiese a di studiare un Parte_1 diverso progetto, funzionale alla realizzazione dei 90 tipi di bocchini”?
31) “Vero che si mise ad elaborare un nuovo progetto, che Parte_1 conservasse l'impostazione a sei teste dell'impianto, ma con installazione di un terzo asse, per ogni stazione di lavoro, con lo scopo di far risparmiare la committente e di conservare il più possibile quanto era stato realizzato”?
32) “Vero che l'impianto, implemento da di cui al secondo progetto, Parte_1 prevedeva che sei teste rimanessero fisse, due teste per la foratura, mentre quattro teste venissero destinate alla formazione delle geometrie di novanta bocchini, indicati da ? CP_1
33) “Vero che, nell'impianto, di cui al secondo progetto, ogni testa veniva dotata di nuovi appositi utensili, la cui movimentazione risulta implementata da un nuovo terzo asse, governato da apposito software, studiato appropriatamente, diverso dal software
6 PLC, originariamente previsto, di produzione previsto nell'offerta del Parte_1 giugno 2018”? 34) “Vero che, con l'inserimento di un terzo asse, il macchinario veniva così configurato: impianto a controllo numerico a 6 assi;
Nuova meccanica x 6; Motori numerici digitali + 6 assi;
azionamenti meccanici digitali + 6; Viti ricircolo sfere + 6.”?
35) “Vero che, nell'incontro, tenutosi a fine estate, quando il macchinario era già funzionante, il personale tecnico di specificò al personale Parte_1 ed in particolare, rispondendo ad un richiesta del Sig. , che _1 Parte_8 la regolazione della contropunta, secondo la lunghezza del bocchino, sarebbe stata compito dell'operatore, a meno che non si fosse voluto realizzare un impianto totalmente automatizzato, con controllo numerico anche delle contropunte, soluzione non presa in considerazione dal committente”?
36) “Vero che, nel corso di questo incontro e dei successivi contatti tra le parti, i tecnici di rappresentato a che l'impianto, se fosse Parte_1 _1 stato così implementato, avrebbe richiesto un nuovo Software, da commissionare ad azienda informatica esterna, con costi a carico di ? CP_1
37) “Vero che i tecnici di rappresentarono al personale di che tale _1 CP_1 software avrebbe permesso di gestire, secondo il modello in 3D di ogni singolo bocchino, il ciclo di lavoro di ogni singola stazione, dovendo unicamente l'operatore scegliere il modello di bocchino, poiché si sarebbe trattato di un software, che genera quanto viene trasmesso al CNC macchina, per l'esecuzione del particolare, senza necessità per l'operatore di cambiare l'utensile ogni volta”?
38) “Vero che queste modifiche dell'impianto, come sopra specificate, vennero condivise tra le parti ed approvate da che saldò la fattura n. 19 del _1
06.07.2019, doc. 4 di Euro 40.000,00=, che si mostra al teste, relativa alle integrazioni/implementazioni dell'originale impianto, descritte nei capitoli precedenti”? TESTI: , c/o Prof. con Studio in Tes_2 Parte_1 Persona_3
Samarate, Via del Carro 4; , C/o , c/o Testimone_3 Parte_1 Testimone_4
TT. , titolare di LS Wizard GmbH, con sede a Lohn Parte_1 Tes_5
Ammannsegg, Svizzera.
39) “Vero che al fine di individuare una società informatica, in grado di CP_1 elaborare realizzare il collegamento dell'impianto dalla rete informatica della committente il programma di software dell'impianto, all'inizio del 2019, contattò varie imprese, chiedendo supporto a di indicarle aziende, che Parte_1 avrebbero potuto occuparsi della problematica del software per l'impianto”?
40) “Vero che, a questo proposito, tra le società intercorse uno scambio di corrispondenza, come risulta dalla e-mail del 05.02.2019 (doc.15), con cui il Sig. chiedeva a “informazioni Parte_9 Parte_1 neceSSrie per reperire, a stretto giro, un fornitore in grado di sviluppare software per interconnettere il macchinario Industry 4.0 in prossima consegna” , dalle e-mail, scambiate tra le parti, in data 11.02.2019 (doc.16), dalle mail di del _1
7 21.02.2019 a (doc. 17-18) da quella del 08.03.2019 di Parte_1 CP_1
(doc. 19) e da quelle del 13.03.2019 – 11.04.2019 e 14.05.2019 (doc. 20),
[...] documenti che si mostrano al teste”? 41) “Vero che tenne direttamente i contatti ed i rapporti con la società CP_1
Svizzera Tool Wizard G.M.H.B. del TT. , anche attraverso corrispondenza, Tes_5 come risulta dalle e-mail del 20-21.05.2019, con cui Tool Wizard G.M.H.B. aveva trasmesso la propria offerta, per l'impianto software commissionatole da CP_1
(doc. 21), datata 20.05.2019 (doc. 22) alla la mail del 27.05.2019
[...] _1
(doc. 23 a), con cui la chiedeva alla Tool Wizard un appuntamento, _1 presso la sede di Barasso “finalizzato alla discussione del preventivo allegato parti e dalle mail / LS Wizard del 10/ 18 aprile 2019 (docc. 23 b e c), che si CP_1 mostrano al teste”? 42) “Vero che la circostanza che avesse incaricato LS Wizard di CP_1 realizzare il software era stata più volte partecipata dal TT. , titolare del Tes_5
Società svizzera, nel 2019 a ? Parte_1
43) “Vero che i rapporti tra la LS Wizard e continuarono anche _1 dopo l'estate del 2019, come risulta dalle e-mail del 23.10.2019 (doc. 24) con richiesta di modifica del software, sul quale la LS Wizard stava lavorando e dalla mail del 24.10.2019 (doc. 25), documenti che si mostrano al teste”?
44) “Vero che i file dei bocchini, per la configurazione del software da parte di LS Wizard, furono trasmessi da a ottobre 2018, come risulta dalle mail relative CP_1
(docc. 36-37), documenti che si mostrano al teste”? 45) “Vero che Tool Wizard invitò a formalizzare l'ordine di sviluppo _1 del software, dedicato al nuovo impianto, già comunque in fase di realizzazione da mesi, come risulta dalle e-mail LS Wizard del 25.10.2019 (doc. 26 e 56) e del 18.02.2020 (doc. 40), documenti che si mostrano al teste? 46) “Vero che inviò a LS Wizard una e-mail del 03.12.2019 (doc. _1
27), che si mostra al teste, in cui rappresentava che, non essendo la consegna del macchinario stata effettuata e non essendo in grado di valutare “il risultato finale”, chiedeva di “attendere questo evento” e che successivamente interrompeva ogni contatto con la Tool Wizard – System V.B., senza effettuare alcun pagamento”? 47) “Vero che, comunque al dicembre 2019, la LS Wizard aveva già configurato il software, che era operativo e funzionante, idoneo ad eseguire i test di lavorazione, come contestato, rispondendo alla lettera di del 11.12.2019, anche dal l. r. di CP_1
Sig a con la lettera del 13.01.2020 doc. Parte_1 CP_2 CP_1
2) che si mostra al teste”? TESTI: , c/o Prof. con Studio in Tes_2 Parte_1 Persona_3
Samarate, Via del Carro 4; , C/o , c/o Testimone_3 Parte_1 Testimone_4
TT. , titolare di LS Wizard GmbH, con sede a Lohn Parte_1 Tes_5
Ammansegg, Svizzera. 48) “Vero che la collaborazione tra e per la meSS _1 Parte_1
a punto dell'impianto, continuò sino a settembre-ottobre 2019, attraverso scambio di
8 corrispondenza e contatti telefonici, tra i tecnici delle società, come risulta dalle comunicazioni, di cui ai docc. 28-30, che si mostrano al teste”? 49) “Vero che, richiesta di provvedere al pagamento di un acconto su Euro 101.000,04, rispose negativamente, con lettera 17.12.201,9 doc. 3), _1 che si mostra al teste”? TESTI: , c/o Prof. con Studio in Tes_2 Parte_1 Persona_3
Samarate, Via del Carro 4; , C/o , c/o Testimone_3 Parte_1 Testimone_4
Parte_1
50) “Vero che l'impianto studiato da di cui è lite, è totalmente Parte_1 automatizzato e può funzionare anche senza la presenza di un operatore”?
51) “Vero che, in particolare, l'impianto può funzionare per 18/20 ore al giorno, con interruzioni, legate alla manutenzione, controllo e al cambio della produzione, per circa 320 giorni all'anno e che questa circostanza fu rappresentata dal Sig. CP_2
e dai tecnici a ?
[...] Parte_1 CP_1
52) “Vero che il numero di pezzi che l'impianto può realizzare dipende dalle ore in cui lo stesso viene mantenuto in funzione e dal numero degli step, in ragione della qualità della finitura desiderata”?
53) “Vero che comunicò nell'ottobre 2018, (vedasi mail 25 ottobre _1
2018) ai tecnici della società concludente che l'attrice avrebbe impostato la produzione per cinque giorni alla settimana, per otto ore lavorative al giorno? 54) “Vero che venne contattata telefonicamente da alcuni Parte_1 dipendenti della (i GNi e ) ad _1 Testimone_1 Controparte_3 ottobre-novembre 2019 (vedasi mail 3 dicembre 2019) i quali riferirono che i tempi di lavorazione erano compresi tra i 2.5 minuti e i 4,5 minuti, a secondo della lunghezza del bocchino?”. TESTI: , c/o , C/o Tes_2 Parte_1 Testimone_3 Parte_1
, c/o e c/o Testimone_4 Parte_1 Testimone_1 Controparte_3 CP_1
[...] Testimone_6
55) “Vero che i prototipi, realizzati dall'impianto, predisposto da Parte_1
nell' ottobre-novembre 2019, erano privi di foratura, in quanto i pezzi
[...] dovevano essere inviati ad un fornitore, incaricato di fare le prove di burattatura?”
56) “Vero che tale burattatura, che è una finitura che serve lucidare i bocchini, era di competenza di e che al fine di poter individuare quali CP_1 _1 Parte_1 finiture si potessero ottenere dalla lavorazione con mole, precedeva di propria iniziativa ad una prova di burattatura”?
57) “Vero che le prove di funzionamento dell'impianto erano state approntato anche allo scopo di verificare il funzionamento del software, realizzato da LS Wizard”?
58) “Vero che i prototipi prodotti, consegnati a veniva erano furono CP_1 giudicati dalla committente di elevata qualità”?
59) “Vero che il programma di software, approntato da LS Wizards, in dotazione dell'impianto, leggeva ogni minimo particolare dei file in 3D dei bocchini, fatti avere alla società informatica da riproducendoli in maniera identica, difetti _1 compresi”?
9 60) “Vero che i tecnici di più volte invitarono i tecnici di Parte_1
ad essere presenti alle prove di funzionamento, per prendere CP_1 dimestichezza con l'impianto e per indicare le lavorazioni, neceSSrie a ottenere i risultati richiesti”? 61) “Vero che i tecnici di disertarono questi inviti”? CP_1
62) “Vero che alcuni collaboratori di a seguito di molte insistenze di CP_1 [...]
si recarono due o tre volte presso lo stabilimento , nel 2019, in _1 _1 ragione della necessità di attrezzare l'impianto, con mole adatte alle lavorazioni che doveva indicare e che dovevano essere fornite dalla committente?” _1
63) “Vero che, dopo molti solleciti da parte di Parte_1 _1 nell'estate del 2019, indicò un fornitore di utensili, che fece pervenire a
[...]
, con le quali venne effettuato un test, che diede esito negativo”? Parte_10
64) “Vero che un ulteriore test, con kit di attrezzi dello stesso fornitore, tale venne effettuato, sempre con esito non soddisfacente, nell'estate del Per_4
2019”?
65) “Vero che cercava di acquistare presso propri fornitori delle Parte_1 mole, per effettuare prove di produzione, in particolare rivolgendosi alla ditta CP_4 di Galli, come risulta dalle mail, di cui ai docc. 38 e 39), che si mostrano al teste”?
66) “Vero che aveva preso contatti con la e con il titolare, Sig. _1 CP_4
Galli, che ha prodotto la mola, con cui sono state effettuate, nell'estate del 2019, le lavorazioni dei bocchini, mandati poi alla burattatura.”?
67) “Vero che le mole erano state fornite dalla con materiale, in parte, CP_5 in prova e che il costo di questo intervento, è quello indicato nella fattura di cui al doc. 31), che si mostrano al teste”?
68) “Vero che, durante gli incontri tenutesi nel luglio agosto del 2019, presso lo stabilimento di i tecnici di questa società, più volte, invitarono i Parte_1 tecnici di a procurare gli utensili, che ritenevano idonei alle lavorazioni?” CP_1
69) “Vero che le parti si scambiarono, per mail, le indicazioni, relative alla attrezzaggio dei macchinari, con mole, utensili e frese, come risulta dai documenti 43, 44, 45, documenti che si mostrano al teste”?
70) “Vero che l'impianto, approntato da produsse, nell'agosto Parte_1 del 2019, a seguito di test di lavorazione, i profili dei bocchini, secondo i campioni forniti, destinati ad essere inviati alla burattatura, cioè alla levigazione del manufatto, senza necessità di eseguire la foratura del pezzo”?
71) “Vero che l'impianto, approntato da nell'agosto 2019, poteva Parte_11 realizzare la foratura di ogni singolo bocchino”? TESTI: , c/o Prof. con Studio in Tes_2 Parte_1 Persona_3
Samarate, Via del Carro 4; , C/o , c/o Testimone_3 Parte_1 Testimone_4
L.r. con sede in Firenze;
TT. , l.r. di Parte_1 Controparte_6 Tes_5
LS Wizard. 72) “Vero che la dichiarazione, a firma di cui al documento 21 di Persona_2 controparte del 14 maggio 2020, si riferisce ad un incontro, avvenuto presso lo stabilimento in relazione alla richiesta della società attrice, di modificare i CP_1
10 propri macchinari aziendali, con loro meSS a norma in previsione di una ispezione della finalizzata a verificare la sicurezza dei macchinari”. CP_7
73) “Vero che il Signor indirizzò, presso lo stabilimento il CP_2 CP_1
Sig. , titolare di un'anonima di una omonima azienda di ST Persona_5
ZI, che si occupa di sicurezza dei macchinari e che lo stesso effettuò un sopralluogo presso lo stabilimento dell'attrice, rappresentando che gli interventi sui macchinari, presenti in azienda, non avrebbero risolto le problematiche ed eliminato i rischi”? 74) “Vero che la decisione di implementare l'impianto fu assunta di comune accordo e con il consenso del legale rappresentante della società attrice, TT.SS , Per_1 dopo valutazione sui costi degli utensili, che si sarebbero dovuti impiegare nell'impianto col sistema “a tuffo”, discuSS anche con i Sigg.ri e ”? Tes_1 PT
75) “Vero che, nel corso dell'incontro, indicato nel documento prodotto sub. doc. 24 di controparte, a firma e venne discuso anche il Persona_2 Parte_4 problema delle mole, neceSSrie per le lavorazioni con l'impianto implementato e dei relativi costi, che avrebbero dovuto essere sopportati da “? _1
76) “Vero che i tecnici di e i Signori e , nel corso Parte_1 Tes_1 PT dell'incontro, di cui al documento 24 di controparte, verificarono che i costi del nuovo impianto, sarebbero stati inferiori, a quello degli utensili, previsti per il primo progetto, quantificati in Euro 110.000,00= circa, senza considerare i ricambi”?
77) “Vero che, in questa valutazione, le parti tenero presente, sempre nel corso dell'incontro, di cui ai capitoli precedenti, anche gli ulteriori 40.000,00 Euro, pagati da a con la fattura numero 19/2019 del 6.7.2019 ed anche il CP_1 Parte_1 costo del software, preventivato in euro 30.000,00= circa, che sarebbe sempre stato a carico di “? _1
TESTI: , c/o Prof. con Studio in Tes_2 Parte_1 Persona_3
Samarate, Via del Carro 4; , C/o , c/o Testimone_3 Parte_1 Testimone_4 Pa
TT. , l.r. LS Wizard;
Sul capitolo 73 anche Parte_1 Tes_5
[...]
, titolare omonima azienda in ST ZI. Per_5
78) “Vero che trasmise alla società attrice, per e- mail, lo Parte_1 schema grafico dell'impianto, come risulta dal doc. 32), che si mostra al teste”? TESTI: , c/o Prof. con Studio in Tes_2 Parte_1 Persona_3
Samarate, Via del Carro 4; , C/o , c/o Testimone_3 Parte_1 Testimone_4
Parte_1
79) “Vero che il Prof. ha rilasciato la certificazione di conformità Persona_3 dell'impianto alle disposizioni, in materia di sicurezza ed alla idoneità al rilascio di certificazione CE, come risulta dal doc. 42), allegato alla memoria di replica del 26 maggio 2020 nell'ATP, che si mostra al teste”? TESTI: Prof. con Persona_3
Studio in Samarate, Via del Carro 4; , c/o Tes_2 Parte_1
80) “Vero che ha emesso le fatture numero e note di accredito, Parte_1 di cui ai documenti prodotti sub. 60), che si mostrano al teste”?
11 81) “Vero che dette fatture sono state regolarmente contabilizzate nel Libro registro Iva vendite della società convenuta, come risulta dai documenti 61), che si mostrano al teste”?
82) “Vero che nel 2018 e nel 2019, per supplire alla inerzia di Parte_1
contattò direttamente un fornitore di mole, acquistando i CP_1 CP_5 materiali, indicati nelle fatture e documenti fiscali, prodotti sub. n. 57 (mole, frese e punte) documenti che si mostrano al teste, pagando le fatture?
83) “Vero che pagò la somma, di cui alla fattura 74/2019 Parte_1 documento 58, che si mostra al teste, per l'affilatura filatura delle mole, eseguita dalla Affilatura Bertalli di Nicosia Massimiliano, nonché la somma di Euro 238,55, per le punte alla fornitrice Power Line, come da doc. 59, che si mostra al teste”?
84) “Vero che, dopo contatti telefonici tra il Signor , i tecnici e i CP_2 _1 funzionali amministrativi e tecnici di nell'ottobre-novembre 2019 e dopo CP_1
l'ennesimo sollecito di pagamento, di cui alla lettera 11/12/2019 documento 33), che si mostra al teste, riceveva la diffida ad adempire, di cui al documento Parte_1
16 di controparte, che si mostra al teste”? 85) “Vero che ha offerto più volte, nel corso del 2019, a Parte_1 CP_1 di consegnare il macchinario di che trattasi, dopo il saldo del prezzo?”
[...]
TESTI: TToreSS con Studio in CaSSno Magnago;
Legale Testimone_7 rappresentante di con sede in Firenze, Via Datini 23; Nicosia CP_4 CP_1
Massimiliano, l.r. di Affilatura Bertalli, con sede in Meina, Via Cavallotti 18; L.r.
, con sede in Seregno, via Fogazzaro n. 1 , c/o Controparte_8 Tes_2 [...]
Prof. con Studio in Samarate, Via del Carro 4; Parte_1 Persona_3
, c/o , c/o Testimone_3 Parte_1 Testimone_4 Parte_1
-Dichiararsi l'inammissibilità ed irrilevanza dei mezzi di prova tutti, dedotti da controparte per le ragioni esposte in atti ed in particolar modo nella memoria ex 183 sesto comma numero 3 del 7 gennaio 2021, depositata il 11/01/2021, con particolare riferimento: -circa la cronologia degli eventi, a quanto dedotto ai paragrafi B (a.-b.-c.- d.-e.); -circa i documenti, prodotti da parte avversa, a quanto dedotto al paragrafo B f.- pagine 15; -circa la perizia di parte del Professor , a quanto dedotto al Per_6 paragrafo H- pagine 16-17 ed alle note di puntualizzazione del Professor Per_3 prodotte sub documento 66;
-In merito alle prove orali, dedotte da di cui si chiede il rigetto, a CP_1 confutazione delle stesse, a quanto dedotto alle pagine 17 e seguenti di detta terza memoria 183 VI comma c.p.c., ammettendosi i seguenti capitoli di prova:
-A confutazione dei capitoli 1-11 di controparte, ammettersi capitoli dedotti sub nr. 86- 95 :
86) “Vero che, durante l'incontro del 17 aprile 2018, la dottoreSS mostrò tre Per_1 modelli di bocchini per pipe e non il prodotto completo, dicendo che il materiale di costruzione dei bocchini era metalcrinato, definito dalla steSS di difficile lavorazione?”
87) “Vero che la società attrice sottopose a il nominativo di un loro _1 collaboratore, nella persona del GN esperto di questo materiale, persona Pt_5
12 non conosciuta dalla concludente e che lo stesso Signor si presentò Pt_5 successivamente come fornitore di degli utensili fresa profilati, che CP_1 servivano per la produzione di bocchini?” 88) “Vero che, in questo contesto, il Signor incontrò presso la Pt_5 Tes_2
per discutere sul modello di fresa da applicare come primo test del CP_1 macchinario a tuffo?”.
89) “Vero che produsse e fornì a , per conto di una fresa di Pt_5 _1 CP_1 prova, secondo il suo parere, adatta per questa lavorazione e che tale fresa, impiegata in un test, risultò inidonea alla lavorazione e fu scartata?”.
90) “Vero che fornì una seconda fresa, il cui impiego sul macchinario ebbe Pt_5 esito negativo?
91) “Vero che, durante l'incontro del 17 aprile 2018, la legale rappresentante di comunicò al Sig. che il fornitore di bocchini alla era la Ditta CP_1 _1 CP_1
LI NA di Gallarate, conosciuta da , che vi faceva riferimento per _1
l'affilatura delle frese?” 92) “Vero che chiese espreSSmente al legale rappresentante della CP_2 società attrice per quale motivo era insorta la necessità di realizzare un macchinario, per la produzione dei bocchini, la cui fornitura era interamente garantita dalla e che rispose di temere che la ditta LI decidesse, a CP_9 CP_1 breve, di ceSSre l'attività, per l'età avanzata del titolare?” 93) “Vero che si rese disponibile a studiare un impianto e che la Parte_1
TToreSS lo invitò ad effettuare una visita informale presso la ditta LI, Per_1 al fine di recepire le modalità ed il sistema di lavorazione dei bocchini?”
94) “Vero che il GN visitò l'officina LI NA, in Gallarate, CP_2 individuando le modalità di lavorazione dei bocchini e accertando che il GN LI si serviva di proprie frese profilo, per ogni modello di bocchino e che lo stesso svolgeva la lavorazione, mediante avanzamento a tuffo della fresa, che sagomava il bocchino?”
95) “Vero che, all'esito del sopralluogo presso lo stabilimento LI,
[...]
ne riferì alla e che fu deciso di realizzare un macchinario col CP_2 CP_1 sistema a tuffo, con frese profilate, come faceva manualmente la LI NA?” TESTI: quelli indicati nella seconda memoria ex art. 183, Vi comma c.p.c. Tes_2
, , , , nonché NA LI,
[...] Testimone_3 Testimone_4 Persona_3 titolare della omonima azienda, in Gallarate e Sig. collaboratore Pt_5 CP_1
Nel caso di ammissione dei capitoli avversi, si chiede ammettersi la prova contraria, con i testi qui sopra indicati.
-A confutazione dei capitoli 11-11 avversi, si chiede l'ammissione di questo capitolo di prova:
96) “Vero che, negli incontri tenutisi a metà giugno 2018, le parti discussero della progettazione di un impianto, dotato di sistema a tuffo, che impiegava frese a profilo, senza programmi di software di lettura in 3D dei bocchini?”
13 TESTI: quelli indicati nella seconda memoria ex art. 183, Vi comma c.p.c. Tes_2
, , , e TT. Voicu di LS
[...] Testimone_3 Testimone_4 Persona_3
Wizard) e Sig. collaboratore Pt_5 CP_1
Nella ipotesi di ammissione dei capitoli avversi, sopra indicati, si chiede l'ammissione di prova contraria, con i testi qui sopra indicati.
-A confutazione dei capitoli 16-21 avversi, acquisiti i documenti prodotti, (documenti 64-65), si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova: 97)”Vero che, a fine agosto 2018, su invito il GN , presso lo CP_2 stabilimento , si presentarono la Signora il Signor _1 Testimone_1 PT
, la TToreSS , e che la riunione aveva ad oggetto la produzione dei
[...] Per_1 bocchini, secondo l'impianto commissionato, con impiego di frese (non di mole a profilo), secondo la forma del bocchino e per lavorazioni “a tuffo”, tramite due assi a controllo numerico, frese che si era impegnata a procurare, tramite il CP_1 fornitore Sig. ” ù Pt_5
98) “Vero che, nelle riunioni, tenutesi a fine agosto 2018, la TToreSS Per_1 valutò che, per la produzione di 90 modelli di bocchini, del costo di 300 Euro, per ogni fresa e che per l'attrezzaggio della macchina, composta da sei teste di lavorazione, di cui due, dedicate alla foratura del bocchino ed al taglio del pezzo e quattro teste, dedicate a quattro frese a profilo, il costo sarebbe stato di circa 108.000,00= Euro?”
99) “Vero che la dottoreSS chiese a cosa si sarebbe potuto fare, Per_1 CP_2 per evitare questi costi, e che, in questo contesto, che disse che sarebbe CP_2 potuto studiare una implementazione del progetto, con l'aggiunta di un terzo asse, per ogni stazione?”.
100) “Vero che la TToreSS VO fu informata che il nuovo impianto implementato richiedeva l'adozione di un software aggiuntivo, che gestisse tutte le stazioni con i tre assi e che la Legale rappresentante della società attrice, riferì di non conoscere chi potesse realizzare in software, poiché non aveva esperienza di aziende, che elaborassero programmi di gestione CAD CAM, dedicati a profili speciali?”
101) “Vero che la legale rappresentante di chiese a se poteva CP_1 CP_2 indicare aziende competenti in materia e che riferì che conosceva una CP_2 società Svizzera, la LS Wizard ed in particolare il titolare, TTor , fornendo Tes_5
a gli indirizzi ed i recapiti e che le parti si congedarono, con l'intesa che CP_1 avrebbe preso contatti ed accordi con LS Wizard, come risulta anche CP_1 dalla mail 19 giugno 2019, (doc. 64), che si mostra al teste?” TESTI: Quelli indicati nella seconda memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. Tes_2
, , , e TT. Voicu di LS
[...] Testimone_3 Testimone_4 Persona_3
Wizard). Nel caso di ammissione dei capitoli avversi, si chiede ammettersi prova contraria, con i testi qui sopra indicati. A confutazione dei capitoli 22-24 avversi, si richiamano i documenti 67-69 depositati.
14 Nel caso di ammissione dei capitoli avversi, si chiede l'ammissione di prova contraria, con i testi indicati nella seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. ( , , , TT. Voicu di LS Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 Persona_3
Wizard, Sig. Galli, L.R. Ditta Abratec).
- In merito alla consulenza tecnica d'ufficio, accogliersi le osservazioni ed istanze, di cui alla memoria 29/03/2022 ed allegata relazione di parte del Professor Per_3
e quanto dedotto con le note scritte di parte convenuta per l'udienza del
[...]
01/06/2022, con convocazione, ove neceSSrio, del CTU a chiarimenti, come richiesto con dette note. Respingersi le richieste istruttorie avverse e le deduzioni, contenute in merito ai mezzi di prova, riproposte dalla parte appellata, nella comparsa di costituzione in appello e nelle conclusioni, paragrafo: “3.- In via istruttoria”, formulate da CP_1
pagina 51 e seguenti, della comparsa di costituzione in appello, in quanto
[...] inammissibili, come dedotto negli atti di causa, ammettendosi, in caso di loro ammissione, la prova contraria, come formulata negli atti di causa di
[...]
[...]
[...]
_10
1.In via preliminare e/o pregiudiziale:
1.2.- accertare e dichiarare l'inammissibilità, per carenza di legittimazione attiva e/o interesse ad agire, della domanda avversaria di accertamento di un obbligo di pagamento in capo a nei confronti della società LS Wizard Gmbh, ivi CP_1 compresa la domanda subordinata ex artt. 2033 e 2041 c.c.
2. Nel merito: 2.1.- Confermare la sentenza n. 1804/2023 del 4.12.2023 emeSS dal Tribunale di ST ZI (r.g. 291/2020), nella parte in cui ha accolto le domande attoree di risoluzione contrattuale, di restituzione prezzo e risarcimento dei danni, nonché rigettare l'appello proposto da in quanto inammissibile e/o Parte_1 infondato, per tutti i motivi indicati in atti;
2.2.- In ogni caso, in parziale riforma della sentenza n. 1804/2023 del 4.12.2023 emeSS dal Tribunale di ST ZI (r.g. 291/2020):
-condannare a manlevare rispetto ad ogni Parte_1 _1 richiesta che dovesse essere avanzata nei confronti di quest'ultima da LS Wizard GmbH, Steinackerstrasse 9m CH-4573 Lohn-Ammannsegg, Switezerland per l'attività prestata in relazione al macchinario oggetto di causa;
-condannare al risarcimento dei danni patrimoniali contestati da Parte_1 in atti, ulteriori a quelli riconosciuti nella sentenza di primo grado, _1 nell'importo determinato in atti e pertanto in una somma non inferiore a complessivi Euro 261.746, e comunque in quella maggiore o minor somma accertata in corso di giudizio, anche in via equitativa, secondo i criteri e le voci di danno descritte in atti. 2.3.- Per il denegato caso di accoglimento, in tutto o in parte, del gravame proposto da Parte_1
In via principale:
15 a) Annullare, ai sensi dell'art. 1427-1439 c.c. e/o 1427-1428-1429 c.c. e seguenti nonché di tutte le ulteriori norme ritenute applicabili, per tutti i motivi indicati in atti, il contratto stipulato in data 9 luglio 2018 tra e e Parte_1 _1 successive modifiche e integrazioni e, per l'effetto:
-accertare che nulla è dovuto da a in relazione al _1 Parte_1 suddetto contratto;
-ordinare a di restituire le somme versate da a titolo di Parte_1 CP_1 acconto prezzo, pari ad Euro 275.676;
-condannare ai sensi dell'art. 1338 c.c. e/o 2043 c.c. e/o di Parte_1 qualsiasi altra norma ritenuta applicabile, al risarcimento dei danni patrimoniali sofferti da nell'importo determinato in atti e pertanto in una somma _1 non inferiore a complessivi Euro 281.741, e comunque in quella maggiore o minor somma accertata in corso di giudizio, anche in via equitativa, secondo i criteri e le voci di danno descritte in atti. b) Accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati in atti, la responsabilità ex art. 2043 c.c. di nei confronti di e, per l'effetto: Parte_1 _1
-accertare che nulla è dovuto da a in relazione al _1 Parte_1 contratto stipulato in data 9 luglio 2018 tra e e Parte_1 _1 successive modifiche e integrazioni;
-condannare al risarcimento dei danni patrimoniali sofferti da Parte_1 nell'importo determinato in atti e pertanto in una somma non inferiore _1 ad Euro 557.417 e comunque in quella maggiore o minor somma accertata in corso di giudizio, anche in via equitativa, secondo i criteri e le voci di danno descritte in atti. In via subordinata: c) Accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati in atti, l'inadempimento contrattuale di e per l'effetto: Parte_1
-risolvere, ai sensi dell'art. 1453 c.c. e/o dichiarare risolto ai sensi dell'art. 1454 c.c. e/o di qualsiasi altra norma ritenuta applicabile, il contratto stipulato da CP_1
e in data 9 luglio 2018 e successive modifiche e
[...] Parte_1 integrazioni;
-accertare che nulla è dovuto da a in forza del _1 Parte_1 suddetto contratto;
-condannare a restituire in favore di le somme da Parte_1 _1 quest'ultima versate alla steSS in acconto prezzo per un importo complessivo pari ad Euro 275.676;
-condannare al risarcimento dei danni patrimoniali sofferti da Parte_1 in conseguenza dell'inadempimento, nell'importo determinato in atti e _1 pertanto in una somma non inferiore ad Euro 281.741 e comunque in quella maggiore o minor somma accertata in corso di giudizio, anche in via equitativa, secondo i criteri e le voci di danno descritte in atti. 3.- In via istruttoria
16 a)- Oltre a tutte le istanze istruttorie richieste da ed esperite in primo _1 grado, ammettere anche la prova testimoniale richiesta da nella memoria CP_1 ex art. 183 co. VI n. 2 cpc, come di seguito trascritta: 1)Vero che all'incontro del 17 aprile 2018 tra e _1 Parte_1 presso i locali di la dott.SS ed io abbiamo mostrato al sig. _1 Per_1
i modelli di pipe prodotti da e i locali e le macchine per CP_2 _1 la produzione;
3) Vero che all'incontro del 17 aprile 2018 tra e _1 Parte_1 presso i locali di la dott.SS ed io abbiamo fornito al sig. _1 Per_1
il nominativo di una persona esperta nella lavorazione del metacrilato, CP_2 sig. al quale il sig. avrebbe potuto rivolgersi;
Pt_5 _1
4) Vero che all'incontro del 17 aprile 2018 tra e _1 Parte_1 presso i locali di la dott.SS ed io abbiamo riferito al sig. _1 Per_1
che il macchinario avrebbe dovuto essere in grado di produrre almeno CP_2
100.000 bocchini all'anno e tutti i modelli di bocchini utilizzati da che CP_1 erano novanta;
5) Vero che all'incontro del 17 aprile 2018 tra e _1 Parte_1 presso i locali di la dott.SS ed io abbiamo riferito al sig. _1 Per_1
che il macchinario richiesto sarebbe servito anche per la produzione di CP_2 nuovi bocchini in quanto era intenzione di rendersi indipendente nella _1 produzione anche di tale componente;
7) Vero che all'incontro del 17 aprile 2018 tra e _1 _1 Parte_1 presso i locali di il sig. ha dichiarato alla sottoscritta e _1 CP_2 alla dott.SS che era in grado di soddisfare le esigenze produttive che Persona_7 gli avevamo manifestato, di cui ai capitoli che precedono, aggiungendo che uno dei fornitori di bocchini di LI NA & Co. di Gallarate, era un cliente CP_1 di che quest'ultima avrebbe potuto contattare per i chiarimenti e Parte_1 le verifiche neceSSrie;
10) Vero che all'incontro del 17 aprile 2018 tra e _1 Parte_1 presso i locali di il GN ci suggeriva, per effettuare le CP_1 CP_2 scansioni 3D/STL dei sei modelli di bocchini che gli avevamo consegnato la dott.SS
ed io, di rivolgerci ad una società specializzata di Bologna, V-Ger S.r.l.; Per_1
12) Vero che all'incontro del 14 giugno 2018 tra e _1 Parte_1 tenutosi presso i locali di quest'ultima, il sig. ha descritto le
[...] CP_2 caratteristiche del macchinario che aveva progettato, specificando che tale macchinario avrebbe svolto automaticamente tutte le fasi di lavorazione, realizzando i bocchini secondo le forme e le misure dei modelli di _1
14) Vero che all'incontro del 14 giugno 2018 tra e _1 Parte_1 tenutosi presso i locali di quest'ultima, il sig. ha dichiarato che la
[...] CP_2 lavorazione dei bocchini sarebbe stata gestita da un software che poteva leggere le scansioni 3D dei vari modelli di bocchini;
16) vero che in data 9 agosto 2018 e 10 agosto 2018 la dott.SS ha Persona_7 trasmesso a le mail che mi si rammostrano (doc. 20) che Parte_1
17 contenevano, nel link WeTransfer, i 70 modelli di bocchini che mi si rammostrano
(doc. 20a). 17) Vero che in occasione dell'incontro tenutosi ad agosto 2018 tra e _1
presso la sede di quest'ultima , il GN ha Parte_1 CP_2 informato la dott.SS che: a) aveva calcolato che la spesa annuale che Persona_7 avrebbe dovuto affrontare per frese e mole dedicate per ogni modello _1 di bocchino sarebbe stata di Euro 100.000, oltre al costo del personale che avrebbe dovuto essere impiegato per la sostituzione di tali utensili man mano che si usuravano;
b) sarebbe stato più conveniente apportare una modifica al macchinario inizialmente proposto. 19) Vero che in occasione dell'incontro tenutosi ad agosto 2018 tra e _1
presso la sede di quest'ultima, il GN ha Parte_1 CP_2 informato la dott.SS che, con la modifica progettuale del macchinario Persona_7 proposta di cui al capitolo che precede, avrebbe dovuto dotare il macchinario di _1 un software aggiuntivo. 20) Vero che in occasione dell'incontro di agosto 2018 tra e _1 [...]
presso la sede di quest'ultima, la dott.SS ha Parte_1 Persona_7 domandato al sig. se fossero neceSSrie competenze particolari per far CP_2 funzionare il macchinario e il sig. ha risposto che non erano neceSSrie _1 specifiche competenze e che i suoi incaricati avrebbero provveduto ad istruire quelli di _1
21) Vero che in occasione dell'incontro di agosto 2018 tra e _1 [...]
presso la sede di quest'ultima, la dott.SS ha Parte_1 Persona_7 domandato al Sig. a quanto ammontassero i costi dell'integrazione del CP_2 macchinario proposta e il sig. rispondeva che li doveva ancora quantificare, ma _1 che in ogni caso sarebbero stati inferiori ai costi aggiuntivi che avrebbe CP_1 dovuto sostenere mantenendo il progetto iniziale. 22) Vero che in data 27 agosto 2019, 30 agosto 2019 e 30 ottobre 2019 mi sono recato presso la sede di per verificare lo stato di funzionamento Parte_1 del macchinario commissionato da per la produzione di bocchini per _1 pipe;
26) Vero che per seguire il progetto di realizzazione del macchinario per la produzione di bocchini per pipe commissionato da a _1 Parte_1
ha impiegato quattro risorse interne tra aprile 2018 e novembre
[...] _1
2019, che sono state impiegate per 320 ciascuna e precisamente:
-l'amministratore delegato;
Persona_7
-il GN manager addetto ai lanci di produzione e controllo Parte_12 magazzino bocchini;
-la GNa direttrice produzione Testimone_1 _1
-il GN , dipendente di Controparte_3 _1
Si indicano come testimoni:
-sui capitoli la GNa direttrice Testimone_8 Testimone_1 produzione di residente in [...] 21038 Leggiuno _1
18 (VA); sui capitoli 12,14,16,17,19,20,21 il GN , manager Testimone_9 addetto ai lanci di produzione e controllo magazzino bocchini di _1 residente in Corso Magenta 48 20123 Milano (MI);
-sul capitolo 22 il GN , dipendente di residente Controparte_3 _1 in Viale Belforte 62 21100 Varese (VA), il GN , manager Testimone_9 addetto ai lanci di produzione e controllo magazzino bocchini di _1 residente in Corso Magenta 48 20123 Milano (MI) e il GN Testimone_10 dipendente di residente in Via Gavinana 14 21100 Varese (VA); _1
-sul capitolo 26 la Signora dipendente di Testimone_11 _1 residente in [...]. Ammettere la prova testimoniale richiesta da nella terza memoria ex _1 art. 183 co. VI c.p.c., a prova contraria diretta sul capitolo n. 26 articolato da parte avversaria nella seconda memoria 183 cpc;
si chiede che venga sentito su tale capitolo il GN . Testimone_9
b)- Si ribadiscono i motivi di opposizione a tutti i capitoli di prova per testi formulati da per tutti i motivi indicati da con terza Parte_1 _1 memoria ex art. 183 co. VI c.p.c. e, per il denegato caso di ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi articolati da parte avversaria nella seconda memoria ex art. 183 co. VI cpc e riproposti in appello, ammettere la prova testimoniale richiesta da nella terza memoria ex art. 183 co. VI c.p.c., a prova contraria diretta e _1 indiretta, come di seguito trascritta:
-per il denegato e non creduto caso di ammissione dei capitoli di prova per testi nn. 1,2,6,7 articolati da parte avversaria nella seconda memoria ex art. 183 co. VI cpc, si chiede che vengano sentiti sui medesimi capitoli, a prova contraria diretta, la GNa
direttrice produzione di residente in [...] _1
Moscarolo 2 21038 Leggiuno (VA) ed il GN , manager Testimone_9 addetto ai lanci di produzione e controllo magazzino bocchini di _1 residente in Corso Magenta 48 20123 Milano (MI);
-per il denegato caso di ammissione dei capitoli di prova per testi 4 e 5, articolati da parte avversaria nella seconda memoria ex art. 183 co. VI cpc, si chiede che venga sentito sui medesimi capitoli, a prova contraria diretta, il sig. residente Tes_12 in Via Bergamina 21, 20862 Arcore (MB);
-per il denegato caso di amissione del capitolo di prova per testi n. 10 articolato da parte avversaria nella seconda memoria ex art. 183 co. VI cpc, si chiede che vengano sentiti sul medesimo capitolo, a prova contraria diretta, i GNi Testimone_9
e
[...] Testimone_1
-per il denegato caso di ammissione del capitolo di prova per testi n. 24 articolato da parte avversaria nella seconda memoria ex art. 183 co. VI cpc, si chiede che vengano sentiti sul capitolo medesimo, a prova contraria diretta, la GNa e il Testimone_1 GN . Testimone_9
-per il denegato caso di ammissione del capitolo di prova per testi n. 27 articolato da parte avversaria nella seconda memoria ex art. 183 co. VI cpc, si chiede che vengano sentiti sul medesimo capitolo, a prova contraria diretta, il GN , Controparte_3
19 dipendente di residente in [...] 21100 Varese (VA) e il _1 GN dipendente di residente in [...] Testimone_10 _1
21100 Varese (VA);
-per il denegato caso di ammissione del capitolo di prova 35 articolato da parte avversaria nella seconda memoria ex art. 183 co. VI cpc, si chiede che venga sentito sul medesimo capitolo, a prova contraria diretta, il GN e di Controparte_3 essere ammessi alla prova per testi, a prova contraria indiretta, sul seguente capitolo di prova: 28) vero che in occasione del sopralluogo svolto da in data 27 agosto _1
2019 presso la sede di per verificare lo stato di funzionamento Parte_1 del macchinario per la produzione di bocchini per pipe commissionato da CP_1
il GN ha domandato al GN se la
[...] Controparte_3 CP_2 regolazione delle contropunte avvenisse automaticamente ogni volta che cambiava il modello di bocchino da produrre e il GN ha risposto che la CP_2 regolazione non era automatica ma doveva essere fatta manualmente da un operatore e che la regolazione automatica sarebbe costata talmente tanto che aveva omesso di proporla a _1
Si indicano come testimoni sul capitolo 28 il GN e il GN Controparte_3
Testimone_10
-Per la denegata ipotesi in cui i capitoli di prova 39 e 40 articolati da parte avversaria nella seconda memoria ex art. 183 co. VI cpc dovessero essere ammessi, si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli a prova contraria indiretta:
29) vero che in data 5 e 11 febbraio 2019 ho inviato al sig. le mail che CP_2 mi si rammostrano (docc. 15 e 16 ), mediante le quali gli ho domandato _1 informazioni circa le caratteristiche tecniche del macchinario per la produzione di bocchini per pipe progettato da informazioni che Parte_1 _1 avrebbe dovuto comunicare al soggetto che avrebbe realizzato il software di connessione del macchinario alla rete aziendale, neceSSrio affinchè _1 potesse usufruire dei contributi statali previsti dalla legge Sabatini;
30) vero che in data 21 febbraio 2019 ho inviato al GN la mail che CP_2 mi si rammostra (doc. 17 ), mediante la quale gli ho comunicato i contatti _1 dell'Ingegnere che stava completando, per conto di la pratica _1 neceSSria ad usufruire dei contributi statali previsti dalla legge Sabatini e che avrebbe contattato il sig. per avere informazioni circa le caratteristiche CP_2 tecniche del macchinario per la produzione di bocchini per pipe che Parte_1 aveva progettato e stava realizzando;
[...]
31)vero che in data 21 febbraio 2019 (doc. 18 ) ho inviato al GN _1 CP_2
la mail che mi si rammostra, mediante la quale gli ho inviato i contatti dei
[...] soggetti ai quali aveva richiesto dei preventivi per realizzare il _1 software di interconnessione del macchinario alla rete aziendale, neceSSrio affinchè potesse usufruire dei contributi statali previsti dalla legge Sabatini. _1
32) Vero che in data 8 marzo 2019 (doc. 19 ) ho inoltrato al GN _1 CP_2 la mail che mi si rammostra, mediante la quale gli ho domandato conferma che il
20 macchinario per la produzione per bocchini per pipe che stava Parte_1 realizzando, avesse i requisiti minimi neceSSri per poter realizzare il software di interconnessione del macchinario alla rete aziendale, neceSSrio affinchè CP_1 potesse usufruire dei contributi statali previsti dalla legge Sabatini.
[...]
Si indica come testimone sui capitoli 29,30, 31 e 32 il GN . -Per Controparte_3 il denegato caso di ammissione dei capitoli di prova 60, 61 articolati da parte avversaria nella seconda memoria ex art. 183 co. VI cpc, si chiede che vengano sentiti sui medesimi capitoli, a prova contraria diretta, il GN e Controparte_3
Testimone_10
-Per il denegato caso di ammissione dei capitoli di prova 63 e 64 articolati da parte avversaria nella seconda memoria ex art. 183 co. VI cpc, si chiede di essere ammessi a prova contraria indiretta sui seguenti capitoli: (33) vero che all'inizio del mese di settembre 2019 la dott.SS Persona_7 [...]
durante un incontro presso riferiva al GN Parte_7 Parte_1
che, visti gli esiti negativi dei sopralluoghi effettuati da per CP_2 CP_1 verificare lo stato di funzionamento del macchinario per la produzione di bocchini per pipe, avvenuti in data 27 e 29 agosto 2019, era disponibile ad aiutare nella _1 ricerca di una ditta che producesse mole. (34) vero che il 29 ottobre 2019 la ditta ha consegnato _11 delle mole a che quest'ultima ha poi consegnato a il CP_1 Parte_1
30.10.2019.
(35) vero che le mole fornite il 29 ottobre 2019 dalla ditta di cui al CP_11 capitolo che precede, sono le uniche ad essere state consegnate a Parte_1 da _1
Si indicano come testimoni sui capitoli 33,34 e 35 il GN e il Controparte_3 GN Testimone_10
c)- In relazione alla CTU espletata, si reitera la richiesta formulata da _1
(in con note scritte del 27 maggio 2022 per l'udienza del 1 giugno 2022 avanti al Tribunale di ST ZI), di disporre che il CTU provveda al deposito in giudizio, ad integrazione degli allegati alla relazione peritale, delle fotografie scattate durante gli incontri peritali e dei campioni/pezzi prodotti dal macchinario, durante gli incontri medesimi.
d)- Si reitera la richiesta di autorizzazione al deposito in cancelleria, su supporto informatico, delle riproduzioni video del sopralluogo del 29 agosto 2019, richiamate a p. 4 della seconda memoria ex art. 183 co. VI cpc di _1
In ogni caso
-Con il favore delle spese di lite, ivi comprese quelle relative al primo grado di giudizio, alla consulenza tecnica esperita e ai procedimenti di istruzione preventiva esperiti nel corso del procedimento di primo grado.
21 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
società produttrice di pipe e articoli per fumatori, conveniva in _1 giudizio, innanzi al Tribunale di ST ZI, rappresentando: Parte_1
- di aver contattato, nella primavera del 2018, la società convenuta, al fine di commissionarle la realizzazione di un macchinario per la produzione di una componente delle pipe (bocchini in metacrilato), non intendendo più esternalizzarne la produzione;
- di avere fornito alla società convenuta, nel corso delle trattative, le specifiche caratteristiche del macchinario desiderato. In particolare, sosteneva l'attrice: di avere rappresentato a la necessità che il macchinario fosse in grado di _1 produrre tutti i modelli di bocchini della gamma Savinelli e di averle, a tale scopo, fornito i disegni e le specifiche in 3D di alcuni suoi bocchini (requisito qualitativo); di averle indicato le esigenze quantitative annuali di produzione, nell'ordine di circa 100.000 bocchini annui (requisito quantitativo); di aver richiesto che il macchinario rispettasse determinati requisiti di automazione, neceSSri per beneficiare delle agevolazioni statali previste dalla “Legge Sabatini” (L. n. 98/2013) (requisito di automazione);
- che la convenuta l' assicurava quanto al soddisfacimento delle rappresentate esigenze;
- che la convenuta, in data 26.06.2018, formalizzava la proposta contrattuale per la produzione del macchinario denominato “centro CNC-6 teste”, con termine di consegna fiSSto per il dicembre 2018, e prezzo complessivo di euro 336.680,00;
- di aver proceduto, in data 09.07.2018, alla sottoscrizione dell'ordine proposto, versando acconti per un totale complessivo di euro 235.676,00;
- che, in fase di realizzazione del macchinario, si verificavano una serie di circostanze imputabili a che complicavano il progetto, con aumento dei costi;
_1
- di avere corrisposto alla convenuta, a metà del 2019, ulteriori € 40.000,00, per consentire l'esecuzione di alcune modifiche tecniche, proposte da , _1 dell'impianto originale, e di aver poi ricevuto una successiva richiesta di pagamento, da parte di un fornitore svizzero, la società LS Wizard Gmbh, che aveva realizzato il software ulteriore, neceSSrio per il funzionamento del macchinario;
- che il termine contrattuale del 31 dicembre 2018 non veniva rispettato e che il macchinario veniva messo in funzione solo nel corso del 2019;
- che il macchinario non soddisfaceva i requisiti quantitativi, qualitativi e di automazione prospettati in sede di trattative;
22 - che, per tali ragioni, in data 17.12.2019, trasmetteva a diffida ad Parte_1 adempiere ex art. 1454 c.c., alla quale la società convenuta rispondeva negando ogni sua responsabilità e, anzi, invitando la committente al pagamento delle somme residue, a mettere a disposizione gli utensili neceSSri al funzionamento del macchinario e ad acquistare il software.
Su tali basi, l'attrice chiedeva l'annullamento del contratto per dolo e/o errore e, in subordine, domandava la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 c.c. o 1454
c.c., per inadempimento imputabile alla convenuta, e ne invocava la responsabilità ai sensi dell'art. 1218 c.c., chiedendone la condanna alla restituzione degli importi versati in forza del contratto e al risarcimento dei danni.
L'attrice domandava, inoltre, la condanna della convenuta a manlevarla da quanto dovuto alla società svizzera LS Wizard Gmbh, autrice del software destinato al macchinario, assumendo che proprio la convenuta aveva commissionato a tale società la realizzazione del software e che la steSS si era quindi impegnata a sostenerne i costi.
si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le domande Parte_1 attoree. Preliminarmente, la convenuta contestava la ricostruzione di parte attrice, precisando che la trattativa contrattuale si era, in realtà, svolta in due fasi:
- nel corso della prima fase (maggio-giugno 2018), aveva manifestato CP_1
l'esigenza di un macchinario finalizzato alla produzione di un numero limitato di bocchini ( corrispondenti ai 3 modelli consegnati dalla committente), da realizzarsi con le tempistiche di uno ogni 40/60 secondi. La negoziazione esitava poi nella proposta del 26.06.2018;
- seguiva una ulteriore negoziazione, determinata dalle successive richieste di che, solo a partire dall'agosto 2018, inviava a i modelli 3D di tutti i CP_1 _1 bocchini destinati alla produzione, e che, solo a partire dell'ottobre 2018, domandava a la realizzazione di un macchinario destinato alla produzione di 90 tipologie di _1 bocchini. A fronte di tali richieste, aveva quindi proposto a una _1 CP_1 modifica tecnica del macchinario inizialmente ideato, che veniva poi accettata dalla committente.
Quanto alle inadempienze lamentate, parte convenuta deduceva che:
- il macchinario era stato progettato e realizzato correttamente, in conformità alle mutevoli richieste avanzate nel tempo dalla committente e nel rispetto dei requisiti qualitativi, quantitativi e di automazione richiesti;
23 In via riconvenzionale, domandava la condanna di al Parte_1 CP_1 pagamento del saldo di tutto quanto dovuto, in relazione alla realizzazione dell'impianto commissionato, nonché al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'inadempimento dell'attrice agli obblighi contrattuali. Domandava, inoltre, l'accertamento dell'obbligo di al pagamento del CP_1 corrispettivo in favore della società svizzera fornitrice del software, con condanna in via subordinata anche ai sensi degli artt. 2033 e 2041 ss. c.c.
Istruita la causa mediante l'escussione di alcuni testi e CT sul macchinario, il Tribunale di ST ZI, con sentenza n. 1804/2023, accoglieva la domanda subordinata dall'attrice, volta all'accertamento della risoluzione di diritto del contratto, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione del prezzo pagatole in acconto nonché al risarcimento di una parte dei danni.
Il Tribunale, in particolare, così motivava.
Per quanto riguarda il contenuto del contratto e il modo in cui esso si era formato, il giudice di prime cure qualificava come “mera puntuazione” la proposta d'ordine del 26.06.2018, “posto che la steSS non si pronuncia sull'intero contenuto contrattuale ed affida alla contrattazione verbale molteplici elementi essenziali dell'accordo”.
Secondo il Tribunale, dalle emergenze probatorie era emerso che le parti avevano a latere verbalmente concordato – tra le altre – sia le esigenze qualitative che quelle quantitative del macchinario. Nello specifico, riteneva il primo giudice che:
- “sotto il profilo qualitativo il macchinario doveva essere in grado di produrre tutti i novanta bocchini voluti dalla società attrice”. Sul punto, evidenziava che “Alla luce della deposizione testimoniale, risulta provato che sin dalle prime fasi delle trattative il requisito qualitativo era stato definito tra le parti nella sua portata più ampia, non limitato (come affermato da parte convenuta) alla produzione di soli 3 bocchini, bensì esteso all'intera gamma dei bocchini di;
_1
- “sotto il profilo quantitativo lo stesso doveva essere in grado di realizzare un bocchino ogni 40/60 secondi e almeno 100.000 bocchini l'anno”.
Specificava che i succitati due requisiti quantitativi (tempistica di produzione del singolo bocchino e tasso di produttività annuo) dovevano essere interpretati, anzitutto, alla luce del requisito qualitativo – cioè, “nel senso che il macchinario sia in grado di produrre qualsiasi format di bocchino in 40/60 secondi e di garantire lo standard annuo di almeno 100.000 pezzi per tutti i modelli della gamma – CP_1
e, comunque, l'uno in funzione dell'altro – nel senso che “secondo la comune intenzione delle parti, le stesse hanno convenuto una produttività pari a circa 480 pezzi al giorno in 8 ore giornaliere (1 pezzo ogni 60 secondi, 60 pezzi all'ora, 480
24 pezzi in otto ore lavorative”, e circa 100.000 pezzi annui in 220 giorni lavorativi all'anno (480, moltiplicato per 220, è pari a 105.600)”.
Tanto premesso, il primo giudice, alla luce di quanto emerso anche dalla CT, riteneva che il macchinario non fosse idoneo a soddisfare il requisito quantitativo di produzione e che tale vizio fosse “suscettibile di giustificare, alla stregua dell'art. 1455 c.c., la risoluzione del contratto, ed inoltre idoneo a rendere la cosa del tutto inidonea alla sua destinazione, ai sensi dell'art. 1668 comma 2 c.c.”.
A fronte della mancanza del requisito di produttività del macchinario, riteneva, altresì, che il negozio tra le parti fosse risolto di diritto, in forza della diffida del
17.12.2019, con condanna di alla restituzione del prezzo versatole in acconto, _1 pari a euro 275.676,00.
Il primo giudice accoglieva, inoltre, la richiesta di risarcimento di parte attrice, limitatamente alle voci di danno concernenti i costi sostenuti per le modifiche ai locali e per l'interconnessione del macchinario alla rete aziendale, per il complessivo importo di euro 23.244,75.
Non venivano, invece, riconosciuti i seguenti danni: 1) costi connessi al contratto di finanziamento bancario, stipulato da in vista dell'acquisizione del CP_1 macchinario con Ubi Banca, 2) costi sostenuti da per l'approvvigionamento CP_1 esterno dei bocchini, 3) costi sostenuti per l'attività di consulenza per l'accesso ai contributi statali e 4) costi riconducibili all'attività svolta dal personale di CP_1 per seguire il progetto commissionato a . Ciò per ragioni legate, in parte, al fatto _1 che si sarebbe trattato di conseguenze non legate causalmente alla sorte del contratto di appalto, bensì derivanti da scelte autonome dell'imprenditore, in parte, al fatto che le asserite voci di danno si fondavano sulla tardiva consegna del macchinario che, tuttavia, non integrava un inadempimento imputabile, essendo stato il termine di consegna di comune accordo dilazionato, e, infine, al difetto di prova.
Il primo giudice rigettava, infine, la richiesta attorea volta ad ottenere la condanna di a tenerla manlevata da qualsiasi richiesta che fosse stata avanzata da LS _1
Wizards, in relazione al software realizzato. In proposito, riteneva che tale domanda, da riqualificarsi alla stregua di domanda di adempimento, fosse inammissibile (stante la domanda di risoluzione di ed in ogni caso che non sussistesse un obbligo CP_1 contrattuale in capo a rispetto alle prestazioni rese da LS, mentre i costi di _1 realizzazione del software sarebbero stati di competenza di CP_1
25 Rigettava tutte le domande riconvenzionali svolte da . _1
Quanto alla regolamentazione delle spese, il Tribunale condannava la convenuta alla rifusione delle spese di lite, nella misura del 70% (compensando la parte residua, incluse le spese relative ai procedimenti di istruzione preventiva dichiarati inammissibili) e poneva interamente a carico di le spese di CT. _1
Avverso tale sentenza proponeva appello sollevando sei motivi Parte_1 di gravame.
Nella specie, l'appellante censurava la sentenza di primo grado in quanto:
- basata su testimonianze inammissibili ed inutilizzabili;
- basata su un'erronea ricostruzione dei fatti, in tema di iter formativo del contratto;
- avrebbe erroneamente ritenuto non contestata da parte di la circostanza che il _1 macchinario avrebbe dovuto essere in grado di produrre un pezzo ogni 40/60 secondi ed almeno 100.000 bocchini all'anno;
- avrebbe erroneamente risolto il contratto di diritto, nonostante, da un lato,
l'insussistenza di qualsivoglia inadempimento di e, dall'altro, l'esistenza di _1 plurime inadempienze della committente CP_1
- avrebbe erroneamente ritenuto ravvisabili i presupposti per l'applicazione dell'art. 1668 co. 2 c.c.;
- poneva a carico di le spese della CT, nonostante la perizia avesse smentito _1 parte delle contestazioni sollevate dall'attrice e compensava le spese di CP_1 lite relative ai due procedimenti di istruzione preventiva (promossi in corso di causa da . CP_1
Si costituiva tempestivamente in giudizio domandando il rigetto _1 dell'appello e, in parziale riforma della sentenza, proponeva appello incidentale, censurando la decisione:
- nella parte in cui rigettava la sua domanda ad essere manlevata da rispetto ad _1 eventuali richieste economiche da parte della società svizzera, per la realizzazione del software;
- nella parte in cui non riconosceva parte dei danni asseritamente sofferti in conseguenza dell'inadempimento di;
_1
- in punto di spese di lite.
interponeva altresì appello incidentale condizionato, censurando tra _1
l'altro la statuizione in ordine al rigetto delle domande dalla medesima proposte in via principale in primo grado (di annullamento del contratto per dolo e/o errore e di
26 accertamento della responsabilità di per lesione dell'autodeterminazione _1 negoziale)
Disposta la trattazione cartolare del procedimento ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., questa Corte ha trattenuto la causa in decisione in data 30.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante eccepisce l'inammissibilità delle testimonianze rese da e da sulle quali si sarebbe allora Testimone_13 Parte_13 erroneamente fondato il convincimento del giudice di prime cure.
La doglianza non merita di essere accolta.
Infatti, l'incapacità a testimoniare disciplinata dall'art. 246 cpc non è rilevabile d'ufficio, sicchè ove la parte non formuli la relativa eccezione prima dell'ammissione del mezzo eSS rimane definitivamente preclusa , senza che poSS poi proporsi, ove la testimonianza sia ammeSS e assunta , l'eccezione di nullità della prova;
inoltre, laddove tempestivamente formulata, l'eccezione deve essere riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere rinunciata, così da non poter essere riproposta in sede di appello ( Cass su 9456/23).
Nella specie, non risulta che l'eccezione sia stata formulata da nei Parte_1 termini sopra detti sicchè l'eccezione svolta per la prima volta in questa sede è nuova e, pertanto, inammissibile.
Ritiene, inoltre, questa Corte che, come correttamente rilevato dal primo giudice, non vi sia motivo di dubitare dell'attendibilità delle testimonianze rese, avendo entrambi i testimoni reso dichiarazioni, come si dirà esaminando gli ulteriori motivi di appello, coerenti con il resto della documentazione in atti.
L'appellante insiste, inoltre, nell'ammissione dei capitoli di prova dedotti nella terza memoria ex art 183 comma 6 cpc ritenuti, dal giudice di prime cure inammissibili in quanto superflui e/o non rilevanti, e che si confermano tali alla luce di quanto si dirà oltre.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura il Tribunale per non aver tenuto in considerazione, ai fini del positivo accertamento dell'esecuzione, da parte di
, delle prestazioni contrattualmente assunte, che alla prima proposta d'ordine del _1
26.06.2018, accettata dalla committente, aveva poi fatto seguito una distinta contrattazione, esitata in un successivo e diverso accordo. In pratica, la prospettazione dell'appellante è che, le parti erano addivenute alla definizione di un primo accordo contrattuale mediante l'accettazione dell'ordine del
26.06.2018, il quale si riferiva alle sole 3 geometrie di bocchini di CP_1 effettivamente corrispondenti ai campioni da quest'ultima consegnati fino a quel momento. Successivamente, nell'agosto dello stesso anno, le stesse avevano concluso un “nuovo negozio contrattuale autonomo e distinto dall'originario considerati i presupposti costitutivamente differenti circa il contenuto delle prestazioni pretese da ossia che l'impianto fosse in grado di produrre tutte le 90 tipologie di CP_1 bocchini da eSS prodotti.
A parere dell'appellante, il primo giudice avrebbe pertanto erroneamente ritenuto sussistente l'inadempimento di , avendolo rapportato alla prima stipulazione _1 pattizia e non, invece, all'accordo contrattuale successivo, qualitativamente diverso.
Con il terzo motivo di gravame (strettamente correlato alla precedente doglianza), censura la decisione anche nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto che il macchinario avrebbe dovuto essere in grado di produrre, per tutti i 90 modelli, un pezzo ogni 40/60 secondi ed almeno 100.000 bocchini all'anno. Secondo l'appellante, il giudice avrebbe errato nel sostenere che mai avrebbe _1 contestato la suddetta circostanza, se non tardivamente, in comparsa conclusionale.
Sostiene, al contrario, di aver sempre eccepito, sin dalla prima difesa, che il requisito quantitativo, di produttività dell'impianto, sarebbe stato indicato dall'attrice nel corso dei colloqui riferiti al primo contratto, e dalla steSS ipotizzato sulla base delle sole 3 tipologie di bocchini e che, invece, nessun requisito quantitativo sarebbe stato concordato per il secondo contratto riferito ai 90 modelli.
Sempre secondo l'appellante, sarebbero altresì errate le stesse valutazioni peritali svolte sulle potenzialità produttive della macchina.
Entrambe le doglianze, da esaminare congiuntamente, involgendo censure connesse e che si prestano ad analoghe considerazioni, sono infondate e non meritano accoglimento.
Va, anzitutto, premesso che la proposta del 26-6-18 sottoscritta dalle parti riguarda la produzione di un macchinario per costruzione di bocchini per pipe e che in eSS non
è specificata né la tipologia di bocchini né la produttività che deve garantire il macchinario.
L'appellante non contesta che avesse richiesto il requisito quantitativo (un CP_1 pezzo ogni 40/60 secondi ed almeno 100.000 bocchini all'anno) e che avesse _1
28 confermato tale capacità produttiva ma sostiene che ciò avrebbe riguardato solo il primo contratto conclusosi con l'accettazione dell'ordine del 26.06.2018, ordine poi superato da accordi verbali che avrebbero enucleato un secondo contratto.
Ritiene, anzitutto, questa Corte che trattasi di allegazione nuova atteso che, in base alle allegazioni della steSS come rinvenienti dalla costituzione in primo grado, _1 le parti non conclusero due contratti con condizioni diverse ( il primo per la produzione di sole tre geometrie di bocchini da prodursi un pezzo ogni 40/60 secondi e un altro contratto che andava a sostituire il primo per la produzione di 90 tipologie di bocchini senza l'impegno di produrre un pezzo ogni 40/60 secondi) .
Infatti è la steSS che riferisce in comparsa di risposta in primo grado che “il _1 rapporto contrattuale di che trattasi, si è sviluppato progressivamente e non certo per l'intendimento nascosto dalla appaltatrice di ingannare la ma _1 proprio perché la odierna ricorrente, di volta in volta, è andata a specificare le proprie esigenze produttive, che sono, alla fine, risultate differenti, rispetto alle iniziali richieste” .
Dunque , secondo le stesse allegazioni di in primo grado, il contratto avrebbe _1 avuto una formazione progressiva ed è pacifico che la richiesta di CP_1 esplicitata a , correlata alle sue esigenze aziendali di sostituire il proprio _1 fornitore di bocchini e non esternalizzare più la produzione, fosse quella di poter produrre un bocchino ogni 40/60 secondi.
Il CT, al quale è stato posto il quesito specifico, ha concluso che la macchina non è in grado di produrre un pezzo ogni 40/60 secondi bensì ogni 141 secondi.
Assume , in comparsa conclusionale in primo grado ( pag 22), che ” la _1 produttività di un bocchino ogni 40-60 secondi, 100.000 pezzi annui non avrebbe potuto essere raggiunta con la produzione di 90 tipologie di bocchini ma solo con la produzione di tre geometrie” e che il requisito quantitativo era stato superato successivamente dalle parti, laddove avevano aumentato la tipologia dei bocchini da fabbricare.
Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure l'allegazione del superamento consensuale del requisito quantitativo in relazione alla produzione di 90 tipologie di bocchini anziché di 3 è nuova in quanto dedotta solo in comparsa conclusionale all'esito della CT . 29 In ogni caso, non vi è prova che abbia mai rinunciato a tale requisito CP_1 quantitativo e anzi dalla documentazione in atti risulta proprio il contrario avendo sempre insistito per il requisito quantitativo. CP_1
I testi escussi3, poi, hanno dichiarato che fin dall'inizio le parti si erano accordati per la produzione di 90 modelli di bocchini diversi in 40/60 secondi, ma che, su richiesta della steSS, vennero consegnati non tutti e 90 i modelli ma solo alcuni di essi _1 ritenuti più significativi per la progettazione del macchinario.
L'attendibilità dei testi, genericamente contestata dall'appellante, trova conferma nel fatto pacifico ( in quanto ammesso da nel capitolo di prova n. 924 dedotto in _1
primo grado) che ben sapeva che tutta la produzione di bocchini avrebbe _1 dovuto essere realizzata attraverso il macchinario oggetto di commeSS e che la ragione che giustificava la commeSS era proprio quella di garantire a una CP_1 capacità produttiva di bocchini che potesse sostituire quella del suo fornitore.
Dunque, la deposizione dei testi è coerente, in quanto, per sostituire il fornitore, la produzione avrebbe dovuto riguardare tutte le tipologie di bocchini ( e non solo 3) che avrebbero dovuto essere prodotti uno ogni 40/60 secondi per garantire le stesse quantità esternalizzate.
In conclusione, l'allegazione del superamento consensuale del requisito quantitativo
(produzione dei bocchini in 40/60 secondi) in relazione alla produzione di 90 tipologie di bocchini anziché di 3 non solo è nuova ma è anche del tutto sfornita di prova e, anzi, contraria ai documenti in atti e alle prove orali raccolte.
Non colgono nel segno neppure le censure mosse sul punto dall'appellante alle risultanze peritali.
Il CT ha infatti osservato che “la macchina non è in grado di produrre un pezzo ogni 40/60 secondi. Il tempo di lavorazione del bocchino più piccolo della gamma, e quindi teoricamente il più veloce da realizzare, il BAM0013X55, testato dopo aver ottimizzato i cicli di lavoro, è risultato di 141 secondi a pezzo” (pag. 59), rilevando altresì che “se per lavorare il bocchino BAM0013X55 che è lungo 55 millimetri ci sono voluti 141 secondi, per realizzare un bocchino simile come forma ma lungo
200mm come il BASAM014x200 , ci vorranno circa 550 secondi, ottenendo poco più di 6 pezzi ogni ora” (pag. 60). Su tali basi, il giudice di prime cure condivisibilmente attestava che “il tempo di lavorazione del singolo bocchino, suscettibile di ampia variazione in base al modello realizzato, si colloca nella forbice tra i 141 secondi, pari a circa il doppio tempo di produzione per bocchino concordato fra le parti, e i 550 secondi, pari a quasi dieci volte il tempo di produzione contrattualmente pattuito”.
L'appellante sostiene che le valutazioni del CT sulle potenzialità produttive della macchina sarebbero, comunque, del tutto errate, in quanto il requisito quantitativo potrebbe essere soddisfatto ove si facesse lavorare la macchina in continuo ed anche al di fuori dei normali giorni lavorativi, potendo l'impianto funzionare senza interruzione di continuità e senza la presenza di un operatore, essendo lo stesso automatizzato.
Ciò premesso, ritiene la Corte che la circostanza, evidenziata dall'appellante, che, intervenendo sulle ore di lavorazione del macchinario, sarebbe stato possibile pervenire (in tesi) al raggiungimento dell'obiettivo annuo di produttività è smentita dalla steSS che nella mail del 13-1-20 ritiene che far lavorare il macchinario _1
320 gg all'anno per 20 ore al gg. non è un obiettivo praticabile. In conclusione, come è stato ampiamente dimostrato dagli accertamenti peritali, il macchinario è inidoneo a rispettare i tempi di produzione contrattualmente pattuiti.
Con la quarta doglianza, censura la sentenza nella parte in cui il Parte_1
Tribunale ha ritenuto ravvisabili i presupposti per l'applicazione dell'art. 1668 co. 2
c.c., ai sensi del quale il committente può chiedere la risoluzione del contratto di
31 appalto quando le difformità o i vizi dell'opera siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione.
Sul punto, l'appellante richiama le risultanze della CT, le quali avrebbero confermato il corretto funzionamento del macchinario, con la sola eccezione del mancato raggiungimento del requisito quantitativo, di produttività, evidenziando che tale unico difetto non avrebbe potuto rendere il macchinario del tutto inadatto alla sua destinazione.
Nemmeno tale censura è fondata.
Correttamente, infatti, il primo giudice ha ritenuto che il requisito di produttività in parola costituisse un aspetto imprescindibile di funzionalità del macchinario, trattandosi di un dato che era stato posto dalle parti al centro della contrattazione, come tale, dunque, idoneo a giustificare di per sé solo l'inadempimento di anche _1 ai sensi della citata norma.
In effetti, dalla richiesta di rappresentata a fin dai primi colloqui, a che CP_1 _1 la macchina fosse in grado di arrivare ad una produzione annua di notevoli proporzioni, pari cioè a ben 100.000 pezzi all'anno, traspare il prioritario motivo sotteso alla commeSS medesima, ossia l'intenzione di a rendersi del tutto CP_1 indipendente anche nella produzione di bocchini per pipa, internalizzando così completamente la produzione di tali componenti, precedentemente devoluta a fornitori esterni. La circostanza, come si è detto, è espreSSmente ammeSS da _1 che nella memoria ex art 183 comma 6 n. 3 cpc chiede di provare (cap 92) “ vero che
chiese espreSSmente al legale rappresentante della società attrice CP_2 per quale motivo era insorta la necessità di realizzare un macchinario per la produzione di bocchini la cui fornitura era interamente garantita dalla CP_9
e che rispose di temere che la ditta di LI decidesse a breve di
[...] CP_1 ceSSre l'attività per l'età avanzata del titolare?”
Dunque ben sapeva che tutta la produzione di bocchini doveva essere realizzata _1 attraverso il macchinario oggetto di commeSS e che la ragione che giustificava la commeSS era quella di garantire a una capacità produttiva di bocchini che CP_1 potesse sostituire quella del suo fornitore.
Dunque, la ridotta produttività del macchinario lo rendeva del tutto inadatto alla sua destinazione, come pacificamente esplicitata dal CP_1
Con il quinto motivo di appello, l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha dichiarato risolto il contratto tra le parti ai sensi dell'art. 1454 c.c., per effetto della diffida ad adempiere.
Secondo l'appellante, la diffida ad adempiere sarebbe inammissibile in quanto la steSS si sarebbe rifiutata di dar corso all'ordine per il software, di procurare CP_1
32 gli attrezzi da montare sull'impianto e di saldare il prezzo. Deduce che, così facendo, avrebbe ostacolato l'adempimento di , non essendole stato possibile CP_1 _1 eseguire il collaudo della macchina.
Il motivo è infondato. Come si è detto, il macchinario realizzato al momento della diffida e per il quale aveva versato acconti per un totale complessivo di CP_1 euro 235.676,00, non era in grado di soddisfare quei requisiti di produttività essenziali per la produzione di e invece assicurati da . CP_1 _1
stesso rispondendo alla diffida riferisce che la produzione di 100.000 bocchini è _1 impossibile nei 260 giorni lavorativi escludendo quindi la capacità della macchina di produrre un pezzo ogni 40/60 secondi.
A fronte del dichiarato inadempimento di , nessun inadempimento è imputabile _1
a che, avendo pagato già oltre 2/3 del valore del macchinario avrebbe CP_1 dovuto pagare il saldo in parte al collaudo ed in parte a distanza di seSSnta giorni dalla data di consegna della macchina (doc. 4 attrice), collaudo e consegna di un macchinario per il quale non era possibile , a detta di stesso, garantire la _1 produttività richiesta e che giustificava, pertanto la risoluzione intimata da CP_1 ante collaudo e consegna.
Per quanto riguarda il software realizzato da LS - rinviando per una più estesa disamina a quanto si dirà in sede di esame del primo motivo di appello incidentale -, ritiene questa Corte che l'inadempienza della diffidante all'obbligo di pagamento di quanto richiesto dalla società svizzera, non ha costituito un diretto ostacolo all'esecuzione dei collaudi. È infatti già emerso che i collaudi si rendevano impraticabili non solo perché né né avevano pagato quanto richiesto CP_1 _1 dalla società svizzera, con il che quest'ultima era rimasta l'unica proprietaria delle relative licenze d'uso, ma anche e, significativamente, perché non aveva _1 comunque messo a disposizione il primo kit di utensili, anch'essi, neceSSri per il funzionamento della macchina.
Insomma, quandanche, a fronte del pagamento di di quanto richiesto da CP_1
LS, fossero state rilasciate le dovute licenze d'uso del software, il macchinario non sarebbe stato comunque in grado di garantire la produttività richiesta come dichiarato da e come accertato dal CT né collaudabile, vista l'ulteriore inadempienza di _1
, che non metteva a disposizione gli altri utensili neceSSri per lo svolgimento _1 delle prove di funzionamento5. Ne deriva, in conclusione, alla stregua del cennato accertamento, che legittimamente ometteva di saldare il prezzo dell'appalto. CP_1
Col sesto motivo, l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha posto a carico di le spese di CT, che, invece, a dire _1 dell'appellante, avrebbero dovuto essere (parzialmente) compensate, in quanto la perizia avrebbe smentito parte delle contestazioni sollevate da sul CP_1 funzionamento del macchinario.
L'appellante contesta, altresì, la sentenza nella parte in cui ha compensato le spese dei due procedimenti di istruzione preventiva proposti da parte attrice e rigettati, anziché porle a carico della sola CP_1
La censura deve essere integralmente disattesa.
Quanto alle spese di CT, ritiene questa Corte che correttamente il primo giudice le abbia poste interamente a carico dell'odierna appellante, in quanto, per la parte oggetto di accertamento in quella sede, ossia l'idoneità o meno del macchinario a soddisfare, sotto tutti i profili, le richieste tecniche della committente, è risultata _1 soccombente, considerato che, come si è detto, il requisito quantitativo aveva rappresentato un elemento imprescindibile di funzionalità del macchinario.
Anche la compensazione delle spese dei due procedimenti di istruzione preventiva, operata dal primo giudice è immune da censure atteso che, sebbene i due procedimenti siano stati dichiarati inammissibili, tuttavia i vizi dedotti sono stati poi, in parte accertati dalla CT .
È possibile, a questo punto, paSSre alla disamina dell'appello incidentale, interposto da _1
Del tutto eloquenti, a questo riguardo, sono le testimonianze rese dal teste , il quale, interrogato sul cap. 18, PT seconda memoria ex 183 co. 6 c.p.c. attrice (“Vero che in occasione dell'incontro tenutosi ad agosto 2018 tra CP_1 e presso la sede di quest'ultima, il GN ha informato la dott.SS
[...] Parte_1 CP_2 Persona_7 che la modifica progettuale proposta di cui al capitolo che precede, prevedeva l'utilizzo del macchinario tramite mole e che il primo kit delle stesse sarebbe stato fornito da ) ha dichiarato che si offriva di Parte_1 CP_2 procurare il primo kit di mole, e dal teste , dipendente della società attrice, che, interrogato sul cap. 62, Parte_8 seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. convenuta (“Vero che alcuni collaboratori di a seguito di molte CP_1 Pt_ insistenze di , si recarono due o tre volte presso lo stabilimento , nel 2019, in ragione della necessità Parte_1 Controparte_ di attrezzare l'impianto, con mole adatte alle lavorazioni che doveva indicare e che dovevano essere fornite dalla committente?”) riferiva che nello stadio iniziale del rapporto contrattuale la fornitura delle mole era ancora offerta da . Parte_1 Pt_ Significativamente, ciò che emerge è che nella fase iniziale del rapporto la fornitura degli utensili era “offerta” da , mentre, successivamente, e, verosimilmente, a collaudo già effettuato, alla steSS vi avrebbe poi provveduto CP_1 Deriva da quanto precede che, contrariamente alla tesi propugnata dall'appellante, ad aver impedito il collaudo, considerata la mancanza di alcuni utensili neceSSri per il funzionamento del macchinario, fu proprio un'inadempienza Pt_ di e non di la quale aveva sì l'obbligo di acquistare tali componenti (mole, frese, etc.), fatto salvo, però, il CP_1 primo kit.
34 Con la prima doglianza, impugna incidentalmente la sentenza nella parte CP_1 in cui il Tribunale ha rigettato la sua domanda ad essere manlevata da rispetto _1 ad eventuali richieste economiche da parte della società svizzera.
L'appellante incidentale articola la doglianza in due distinti profili, lamentando sia l'erronea qualificazione della domanda, quale accertamento dell'obbligo di adempimento a pagare LS Wizard, anziché di manleva, sia l'erronea esclusione dell'obbligo di pagare il software in capo a . _1
Riferisce l'appellante incidentale che i rapporti con tale fornitore erano stati tenuti esclusivamente da , che aveva fornito tutte le specifiche tecniche e le direttive _1 neceSSrie, e che solo successivamente aveva ricevuto “sorprendentemente” CP_1 una proposta contrattuale da LS relativa al software.
Evidenzia che la steSS aveva in ogni caso già corrisposto a € CP_1 _1
40.000,00, a titolo di integrazione del prezzo per tutte le modifiche tecniche apportare al macchinario, in cui dovevano allora essere ricompresi anche i costi per la realizzazione del nuovo software.
Sostiene quindi l'appellante incidentale che, se il Tribunale avesse esaminato correttamente tali circostanze di fatto, questi sarebbe pervenuto alla decisione di ritenere direttamente committente dell'impianto di software, come Parte_1 tale, tenuta al pagamento del relativo prezzo.
L'assunto va respinto, non trovando conforto nel compendio probatorio in atti.
Va anzitutto premesso che trattasi di secondo software apposito resasi neceSSria per la modifica del macchinario , software ulteriore rispetto a quello base previsto nell'offerta sottoscritta dalle parti. Dal doc 21 fascolo primo grado ( dichiarazioni di e ) risulta CP_1 Tes_1 PT che la acconsentì alla modifica tecnica con costi aggiuntivi a carico di Per_1
CP_1
È, inoltre, pacifico che fu a fornire a a fronte di specifica Parte_1 CP_1 richiesta di quest'ultima (v. mail del 05.02.2019, doc. 15 convenuta), il contatto della società svizzera LS Wizard, legalmente rappresentata da tale . Tes_5
È provato che, a parte il primo contatto (v. mail del 20.05.2019, di cui al doc. 21 convenuta, con cui trasmetteva a i contatti di , si _1 Tes_5 CP_1 CP_1 rapportò direttamente con LS Wizard (v. mail del 21.05.2019, di cui al cit. doc. 21, con cui trasmetteva a l'offerta per il progetto “ , di cui al Tes_5 CP_1 CP_1 doc. 22), chiedendo poi alla società svizzera incontri per la meSS a punto del progetto e per poter discutere del preventivo (v. mail del 03.12.2019, doc. 23A convenuta, ma anche docc. 23C, 24, 25, 26 e 27).
I documenti in esame attestano la sussistenza di un diretto rapporto contrattuale tra e . CP_1 Tes_5
35 Ne discende, quindi, che i relativi costi devono essere posti a carico di e non CP_1 di , non avendo quest'ultima intrattenuto alcun rapporto con la società svizzera. _1
Né può ritenersi che i costi per la realizzazione di tale software fossero già ricompresi nel prezzo proposto da per la realizzazione delle modifiche tecniche del _1 macchinario, pari a euro 40.000,00, proprio perché, sempre dalla citata documentazione, è dimostrato che avrebbe dovuto autonomamente e CP_1 direttamente trattare con LS il costo dell'intero software, in quanto oggetto di un autonomo contratto concluso con . Tes_5
In conclusione, essendo dimostrata l'esistenza di rapporto contrattuale diretto tra e LS Wizard, quanto alla realizzazione del software, e precisato _1 pure che, come correttamente accertato dal primo giudice, non risulta nemmeno pattuito alcun obbligo contrattuale di garanzia in capo a , la domanda di manleva _1 svolta dall'odierna appellante incidentale non può essere accolta, con conferma, anche sotto questo profilo, della sentenza impugnata.
Con la seconda doglianza, deduce l'erroneità della sentenza anche _1 nella parte in cui non ha riconosciuto parte dei danni sofferti e, in particolare, quelli riguardanti: 1) i costi connessi al contratto di finanziamento bancario, 2) la perdita del contributo statale, 3) i costi sostenuti per l'approvvigionamento esterno dei bocchini e 4) i costi connessi all'attività svolta dal personale di sul progetto. CP_1
La censura va, nel suo complesso, rigettata.
Ritiene infatti questa Corte che sia del tutto infondata la pretesa dell'appellante incidentale di far gravare in capo all'appaltatrice i costi del finanziamento bancario, i costi del contributo statale, gli importi versati a per l'attività di CP_12 consulenza ed assistenza, in quanto tutti e tre discendenti da un'autonoma scelta dell'imprenditore che desidera accedere ai contributi statali.
Né possono farsi gravare in capo a tale parte le conseguenze della revoca del finanziamento inizialmente concesso, per scadenza del termine, ciò sul rilievo che, dall'esame della corrispondenza intrattenuta tra e , per tutto il corso dei CP_1 _1 rapporti contrattuali, è dimostrato che le stesse parti condivisero l'intendimento di differire le tempistiche inizialmente pattuite.
La statuizione del primo giudice merita poi di essere condivisa anche per quanto riguarda il mancato riconoscimento della voce di danno relativa ai costi sostenuti da dal gennaio 2019 in poi per l'approvvigionamento esterno dei bocchini, CP_1 quantificati dall'appellante incidentale in euro 30.238,00. La quantificazione del supposto pregiudizio è stata fatta dall'odierna appellante incidentale sulla base di criteri di calcolo unilaterali (costo medio unitario sostenuto da costo CP_1 unitario stimato di ciascun bocchino, numero annuo di bocchini che vengono
36 mediamente acquistati da , privi di obiettivo riscontro probatorio, che, come CP_1 tali, non possono essere presi in considerazione da questa Corte per pervenire al riconoscimento di tale posta risarcitoria.
Infine, per quanto riguarda i costi riconducibili all'attività svolta dal personale il Tribunale ha correttamente osservato che tali costi, quantificati da CP_1 in euro 37.082,39, non poSSno essere riconosciuti, per ragioni, anche CP_1 questo caso, legate al difetto di prova, in ordine, sia al personale effettivamente impiegato per il progetto per cui è causa, sia al monte ore indicato da sia, CP_1 infine, allo stipendio mensile asseritamente percepito dal personale in questione
(avendo, a questo riguardo, parte attrice prodotto in primo grado solamente le buste paga di alcuni dipendenti di . CP_1
Alla luce di tutto quanto sopra emerso, e meritando la sentenza di primo grado integrale conferma anche con riferimento alle censure poste con l'appello incidentale, deve pertanto essere respinta anche la terza doglianza, con cui _1 domanda la riforma della sentenza sulle spese di lite.
L'appello principale e quello incidentale sono dunque inaccoglibili e l'appellante principale in quanto prevalentemente soccombente è tenuto al pagamento delle spese del grado che si liquidano in dispositivo sulla base del valore della lite, delle questioni trattate e delle tariffe professionali vigenti nella misura di ½, compensate per il resto. Sussistono i presupposti per il versamento da parte sia dell'appellante principale che di quello incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
1. Rigetta l'appello principale proposto da e l'appello Parte_1 incidentale proposto da e per l'effetto conferma la sentenza CP_1 impugnata del tribunale di ST ZI n. 1804/23 del 4-12-23;
2. Condanna al pagamento in favore dell'appellata delle spese Parte_1 del grado che liquida già ridotte di ½ in euro 7000,00 oltre spese generali e oneri di legge
3. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e di quello incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228.
Così deciso in Milano, 05/02/2025
37 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Lupo Alberto Massimo Vigorelli
38 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Direttrice della fabbrica CP_1 2 figlio dell'amministratore delegato di CP_1
27 3 il primo teste, direttrice di fabbrica di sul cap. 2, di cui alla seconda memoria 183 co. 6 c.p.c. Testimone_14 CP_1 Controparte Controparte attrice (“Vero che all'incontro del 17 aprile 2018 tra e presso i locali di Parte_1 Controparte la dott.SS ed io abbiamo mostrato al sig. tutti i modelli di bocchini per pipe di che Per_1 CP_2 erano novanta, facendo presente che essi sono in metacrilato”) ha dichiarato: “confermo. io ero l'altra persona oltre alla dott.SS presente a quell'incontro”. Successivamente interrogata sul cap. 8 (“Vero che all'incontro del 17 Per_1Controparte_ aprile 2018 tra e presso i locali di il sig. ha dichiarato alla Parte_1 CP_1 CP_2 sottoscritta e alla dott.SS che per progettare il macchinario e formulare l'offerta avrebbe avuto bisogno Persona_7 solo dei 4/5 modelli con le forme più significative di bocchini e che gli altri modelli avremmo potuto fornirglieli anche successivamente”), ha dichiarato: “confermo. ci ha detto che quei 4/5 modelli erano i più difficili e significativi per la produzione”; , manager di sentito sul cap 13 ha confermato che all'incontro del 14 giugno Parte_4 CP_1 2018 tra e il sig ha dichiarato che il macchinario che aveva progettato avrebbe potuto CP_1 _1 CP_2 produrre un bocchino ogni 40/60 secondi a ciclo continuo 24 ore su 24; cap. 15 (“Vero che all'incontro del 14 giugno Controparte 2018 tra e presso i locali di quest'ultima, la dott.SS chiedeva al sig. Parte_1 Per_1 CP_2 Controparte
se avesse bisogno subito delle scansioni 3D di tutti i modelli di bocchini utilizzati da e il sig.
[...] CP_2
rispondeva: (i) che erano sufficienti le scansioni in 3D dei modelli che gli erano già stati consegnati in quanto, se il
[...] macchinario poteva realizzare tali modelli, avrebbe potuto realizzare anche gli altri;
(ii) che le scansioni in 3D degli altri modelli avrebbero potuto essergli inviate una volta iniziata la costruzione del macchinario, in quanto sarebbero servite solo per la realizzazione del software”), ha dichiarato: “confermo in toto”. 4 92) “Vero che chiese espreSSmente al legale rappresentante della società attrice per quale motivo era CP_2 insorta la necessità di realizzare un macchinario, per la produzione dei bocchini, la cui fornitura era interamente garantita dalla e che rispose di temere che la ditta LI decidesse, a breve, di ceSSre CP_9 CP_1 l'attività, per l'età avanzata del titolare?”
30 5 Dal compendio probatorio in atti è anzitutto emerso che la mole, gli utensili e tutte le attrezzature non previste nella Pt_ fornitura erano a carico della committente salvo la dotazione del primo kit, da parte di . CP_1
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