CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 13/01/2026, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 292/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
28/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FACCIOLLA EUGENIO, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1525/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202400004919000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7500/2025 depositato il
18/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato alla Corte di Giustizia Tributaria notificato/spedito il 3.2.2025 alla
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE di Reggio Calabria, e all'Agenzia delle Entrate, Alampi Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1 elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla Indirizzo_1 Scudo n°58 Pellaro presso lo studio del difensore avv. Difensore_1 impugnava il provvedimento di fermo amministrativo n° 09480202400004919000, notificato in data 11.12.2024, iscritto sull'autovettura
Tg Targa_1 per la somma complessiva di €. 9.389,97 per il presunto mancato pagamento della cartella esattoriale n 09420230010844227000 e dell'avviso di accertamento n TD701PF00292/2023, sostenendo la mancata notifica della cartella e di essere venuto a conoscenza dei debiti portati dalle cartelle solo in occasione della notifica dell'atto impugnato, violazione dei diritti di difesa del contribuente e prescrizione della pretesa. Concludeva chiedendo a questa Corte di Giustizia, previa sospensiva, l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva in giudizio la Agenzia delle Entrate invocando in via preliminare la declaratoria di inammissibilità del ricorso per la regolare notifica degli atti prodromici in considerazione – tra l'altro- del fatto che notificata la cartella la stesa è stata impugnata dal contribuente e la causa decisa dalla Corte di
Giustizia Tributaria con esito favorevole all'Ufficio e comunque per la regolare notifica degli atti prodromici;
concludeva nel merito per il rigetto del ricorso per infondatezza.
All'udienza camerale del 28 novembre 2025, il giudice verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è in parte inammissibile, e infondato nel merito dell'atto impugnato.
Il giudice rileva come a fronte della cartella riportata nel preavviso di fermo amministrativo impugnato, il contribuente denuncia con motivo diretto la mancata notifica della stessa.
La parte resistente costituitasi in giudizio, onerata di provare la regolare notificazione delle cartelle di pagamento, ha innanzitutto evidenziato e allegato che la parte risulta aver impugnato l'intimazione di pagamento che oggi disconosce, come da procedimento CGT I° di RC al n. rgr 9536/2024, (avverso l'intimazione di pagamento n. 09420249012870182000 notificata il 21/10/2024), e definito con sentenza
CGT I° n. 2361/02/2025 depositata il 24/03/2025; ha inoltre depositato le relate di notifica e l'avviso di ricevimento relativi (avviso di accertamento n. 188121933713 in data 17.7.2023, intimazione di pagamento n. 09420249012870182000 in data 21/10/2024, per la cartella n. 09420230010844227000 in data 22.5.2023 e l'AVE n. 69423018218983007000), atti regolarmente notificati a Nominativo_1 perdsona qualificatasi come di famiglia presso il domicilio del contribuente. Notifiche eseguite ex art. 26 del DPR 602/1973 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Pertanto, la cartella regolarmente notificata al contribuente è stata opposta nei termini di legge con esito negativo, sicchè il titolo è divenuto definitivo e l'eccezione di mancata notifica dell'atto prodromico è palesemente infondata. Rispetto a tali atti pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile perché divenuti definitivi ed esecutivi per mancata impugnazione.
Non sussiste il dedotto, invero solo genericamente, vizio di motivazione (vizio proprio dell'atto) con riferimento alla sproporzione tra credito e bene, in quanto l'atto è conforme alle disposizioni ministeriali ex art. 7 L.212/2000 e il fermo risulta legittimamente operato e la motivazione è per relationem al contenuto delle sottese cartelle di pagamento indicate nell'atto e ritualmente notificate. Ogni altra questione da ritenersi assorbita nelle precedenti valutazioni. L'intervenuta regolarità della notifica delle cartelle e dell'avviso di accertamento comportano il rigetto dell'eccezione di prescrizione, in quanto il termine ordinario è stato interrotto dalla notifica degli atti prodromici. In materia di crediti erariali il termine di prescrizione è di dieci anni, ex art. 2946 c.c., con decorrenza dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente.
Non si ravvisano vizi propri del preavviso di fermo amministrativo, invero neppure specificatamente dedotti dal ricorrente.
Per il principio di soccombenza, al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese di lite in favore delle resistenti costituite, liquidate ex D.M.37/2018 e DM 147/2022, in misura di euro
2.000,00 complessivi (euro 1.000,00 per parte resistente) in considerazione del valore della lite, delle fasi della stessa e del numero delle parti aventi stessa posizione processuale.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria sezione V^, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di euro 2.000,00 complessivi (euro 1.000,00 per parte resistente) in favore delle parti resistenti costituite, per spese di lite, oltre accessori come per legge. Reggio Calabria,
28.11.2025 Il Giudice Dott. Eugenio FACCIOLLA
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
28/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FACCIOLLA EUGENIO, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1525/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202400004919000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7500/2025 depositato il
18/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato alla Corte di Giustizia Tributaria notificato/spedito il 3.2.2025 alla
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE di Reggio Calabria, e all'Agenzia delle Entrate, Alampi Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1 elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla Indirizzo_1 Scudo n°58 Pellaro presso lo studio del difensore avv. Difensore_1 impugnava il provvedimento di fermo amministrativo n° 09480202400004919000, notificato in data 11.12.2024, iscritto sull'autovettura
Tg Targa_1 per la somma complessiva di €. 9.389,97 per il presunto mancato pagamento della cartella esattoriale n 09420230010844227000 e dell'avviso di accertamento n TD701PF00292/2023, sostenendo la mancata notifica della cartella e di essere venuto a conoscenza dei debiti portati dalle cartelle solo in occasione della notifica dell'atto impugnato, violazione dei diritti di difesa del contribuente e prescrizione della pretesa. Concludeva chiedendo a questa Corte di Giustizia, previa sospensiva, l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva in giudizio la Agenzia delle Entrate invocando in via preliminare la declaratoria di inammissibilità del ricorso per la regolare notifica degli atti prodromici in considerazione – tra l'altro- del fatto che notificata la cartella la stesa è stata impugnata dal contribuente e la causa decisa dalla Corte di
Giustizia Tributaria con esito favorevole all'Ufficio e comunque per la regolare notifica degli atti prodromici;
concludeva nel merito per il rigetto del ricorso per infondatezza.
All'udienza camerale del 28 novembre 2025, il giudice verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è in parte inammissibile, e infondato nel merito dell'atto impugnato.
Il giudice rileva come a fronte della cartella riportata nel preavviso di fermo amministrativo impugnato, il contribuente denuncia con motivo diretto la mancata notifica della stessa.
La parte resistente costituitasi in giudizio, onerata di provare la regolare notificazione delle cartelle di pagamento, ha innanzitutto evidenziato e allegato che la parte risulta aver impugnato l'intimazione di pagamento che oggi disconosce, come da procedimento CGT I° di RC al n. rgr 9536/2024, (avverso l'intimazione di pagamento n. 09420249012870182000 notificata il 21/10/2024), e definito con sentenza
CGT I° n. 2361/02/2025 depositata il 24/03/2025; ha inoltre depositato le relate di notifica e l'avviso di ricevimento relativi (avviso di accertamento n. 188121933713 in data 17.7.2023, intimazione di pagamento n. 09420249012870182000 in data 21/10/2024, per la cartella n. 09420230010844227000 in data 22.5.2023 e l'AVE n. 69423018218983007000), atti regolarmente notificati a Nominativo_1 perdsona qualificatasi come di famiglia presso il domicilio del contribuente. Notifiche eseguite ex art. 26 del DPR 602/1973 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Pertanto, la cartella regolarmente notificata al contribuente è stata opposta nei termini di legge con esito negativo, sicchè il titolo è divenuto definitivo e l'eccezione di mancata notifica dell'atto prodromico è palesemente infondata. Rispetto a tali atti pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile perché divenuti definitivi ed esecutivi per mancata impugnazione.
Non sussiste il dedotto, invero solo genericamente, vizio di motivazione (vizio proprio dell'atto) con riferimento alla sproporzione tra credito e bene, in quanto l'atto è conforme alle disposizioni ministeriali ex art. 7 L.212/2000 e il fermo risulta legittimamente operato e la motivazione è per relationem al contenuto delle sottese cartelle di pagamento indicate nell'atto e ritualmente notificate. Ogni altra questione da ritenersi assorbita nelle precedenti valutazioni. L'intervenuta regolarità della notifica delle cartelle e dell'avviso di accertamento comportano il rigetto dell'eccezione di prescrizione, in quanto il termine ordinario è stato interrotto dalla notifica degli atti prodromici. In materia di crediti erariali il termine di prescrizione è di dieci anni, ex art. 2946 c.c., con decorrenza dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente.
Non si ravvisano vizi propri del preavviso di fermo amministrativo, invero neppure specificatamente dedotti dal ricorrente.
Per il principio di soccombenza, al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese di lite in favore delle resistenti costituite, liquidate ex D.M.37/2018 e DM 147/2022, in misura di euro
2.000,00 complessivi (euro 1.000,00 per parte resistente) in considerazione del valore della lite, delle fasi della stessa e del numero delle parti aventi stessa posizione processuale.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria sezione V^, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di euro 2.000,00 complessivi (euro 1.000,00 per parte resistente) in favore delle parti resistenti costituite, per spese di lite, oltre accessori come per legge. Reggio Calabria,
28.11.2025 Il Giudice Dott. Eugenio FACCIOLLA