Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 13/01/2026, n. 292
CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Mancata notifica cartella esattoriale

    La Corte ha ritenuto provata la regolarità delle notifiche degli atti prodromici, inclusa una precedente cartella, evidenziando che il contribuente aveva già impugnato un'intimazione di pagamento relativa a tali debiti, la cui causa era stata decisa con esito favorevole all'Ufficio. Pertanto, l'eccezione di mancata notifica è infondata e il ricorso in relazione a tali atti è inammissibile perché divenuti definitivi.

  • Rigettato
    Violazione dei diritti di difesa

    La Corte ha ritenuto infondata tale doglianza in quanto le notifiche degli atti prodromici sono state accertate come regolari.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa

    La Corte ha rigettato l'eccezione di prescrizione, ritenendo che la notifica degli atti prodromici abbia interrotto il decorso del termine decennale.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione del fermo amministrativo

    La Corte ha escluso il vizio di motivazione, ritenendo l'atto conforme alle disposizioni di legge e la motivazione per relationem alle cartelle regolarmente notificate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 13/01/2026, n. 292
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 292
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

    Testo completo