Art. 2.
Al pagamento delle prestazioni si provvede con un contributo a carico dei datori di lavoro nella misura dell'1 per cento della retribuzione lorda corrisposta agli operai indicati all'articolo 1 soggetta al contributo per l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 14 settembre 1978, n.897 ha disposto (con l'articolo unico) che "A decorrere dal 1 gennaio 1978, le aliquote dei contributi previsti dall' art. 2 della legge 2 febbraio 1970, n. 14 e dall' art. 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1058 , sono elevate rispettivamente al 4 per cento ed al 2,80 per cento della retribuzione lorda imponibile."
Al pagamento delle prestazioni si provvede con un contributo a carico dei datori di lavoro nella misura dell'1 per cento della retribuzione lorda corrisposta agli operai indicati all'articolo 1 soggetta al contributo per l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 14 settembre 1978, n.897 ha disposto (con l'articolo unico) che "A decorrere dal 1 gennaio 1978, le aliquote dei contributi previsti dall' art. 2 della legge 2 febbraio 1970, n. 14 e dall' art. 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1058 , sono elevate rispettivamente al 4 per cento ed al 2,80 per cento della retribuzione lorda imponibile."