Sentenza breve 4 giugno 2025
Decreto collegiale 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 04/06/2025, n. 1943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1943 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 01943/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01321/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la DI
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1321 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Ambrosetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del decreto n. P-MI/L/N/2022/131576 dalla Prefettura di Milano in data 07/04/2025 con il quale veniva revocato il nulla osta all'ingresso in Italia emesso nell'interesse del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che, all’esito della fase cautelare, sussistono i presupposti per definire il ricorso con sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa., lo stesso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo il ricorrente dichiarato, con nota depositata in giudizio in data 23.5.25, di non conservare interesse alla sua definizione, avendo la Prefettura dato avvio al procedimento per il rilascio di un permesso per attesa occupazione.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, in considerazione delle peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la DI (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Mauro Gatti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mauro Gatti | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.