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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 30/05/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra AN Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 270/2025 introdotta con ricorso depositato in data 11.03.2025 da
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21.02.1977 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Perozzi del Foro di Roma e nato Parte_2
ad Ascoli Piceno il 20.04.1962, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea M. Trofino del Foro di Ascoli Piceno;
Avente ad oggetto: separazione consensuale;
Conclusioni delle parti: come da ricorso;
Conclusioni del P.M.: il P.M. dichiarava “visto, nulla si oppone”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.03.2025, i ricorrenti sulla premessa che - si univano in matrimonio con rito civile in Maltignano (AP) il 23/03/2002, e dall'unione nascevano nata ad [...] il [...], Persona_1
nato ad [...] il [...], Parte_3 Parte_4
nata ad [...] il [...] e
[...] Persona_2
nato ad [...] il [...];
- con atto del 26.06.2014, la ricorrente proponeva ricorso per separazione giudiziale nei confronti del marito , ma all'udienza del 03.07.2015 nel Parte_2
procedimento all'epoca iscritto al n. RG 1645/2014, i difensori depositavano una dichiarazione dei mediatori familiari presso lo sportello pubblico di Folignano, dalla quale risultava che i coniugi seguivano un percorso di mediazione familiare con esito positivo. Pertanto, il Presidente del Tribunale in data 15.10.2015, visto il parere del PM del 13.10.2015, dichiarava l'estinzione del giudizio per avvenuta conciliazione dei coniugi – Pt_1 Parte_2
- medio tempore erano sopravvenute nuove e gravi circostanze costituenti motivi ex lege fondanti il presente ricorso che dunque si imponeva nel supremo interesse della prole ed al fine di garantire una corretta genitorialità;
- il rapporto matrimoniale era irrimediabilmente compromesso e non c'era possibilità allo stato di una riconciliazione dei coniugi, né di ricomporre il vincolo coniugale a causa di inconciliabili scelte di vita;
- il marito è pensionato ex artigiano, mentre la moglie è inoccupata e di conseguenza non autosufficiente;
- la casa di residenza è di proprietà esclusiva del e va assegnata allo stesso Parte_2
perché genitore collocatario della IG inabile e del figlio minore;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente, all'Ill.mo Tribunale di
Ascoli Piceno, disponendo la trattazione scritta del presente procedimento, di pronunciare la separazione dei coniugi con sentenza omologando le seguenti
CONDIZIONI
1) i coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto;
2) la casa coniugale verrà assegnata al presso il quale resterà collocato Parte_2
il figlio minore e resteranno a vivere gli altri tre figli maggiorenni fra cui Per_2
la IG , inabile civile totale e sottoposta ad amministrazione di sostegno;
Per_1
3) il marito verserà € 250,00 mensili alla moglie a Parte_2 Parte_1
titolo di contributo al mantenimento, essendo la coniuge non autosufficiente per essersi sempre dedicata alla famiglia;
4) la , in considerazione della sua condizione di inoccupata, provvederà a Pt_1
contribuire in via diretta pro quota e secondo le sue esigue possibilità al mantenimento dei figli non autosufficienti, impegnandosi nel reperire attività lavorativa;
5) la pensione di invalidità della IG , affetta da disturbo dello spettro Persona_1
autistico resterà nella disponibilità del padre collocatario e suo amministratore di sostegno, così come gli assegni unici relativi agli altri tre figli ove percepibili;
6) la trasferirà la propria residenza in altra abitazione che prenderà in locazione, Pt_1
impegnandosi al reperimento della stessa il prima possibile;
7) la potrà fare visita liberamente ai figli presso la casa familiare e potrà esercitare Pt_1
il diritto di genitorialità con il figlio minore (di 16 anni), e potrà condurlo Per_2
a casa propria con il consenso del ragazzo e con congruo preavviso al padre
[...]
mentre pur esercitando il diritto di genitorialità con la IG (affetta Parte_2 Per_1
da autismo ed inabile), non potrà condurla al di fuori dell'abitazione ove risiede dalla nascita, poiché proprio a causa della sua patologia, gli spostamenti sarebbero deleteri per le sue condizioni attuali di salute già note, ma ben potrà far visita alla IG ogni qualvolta lo desideri (sempre con congruo preavviso al padre Sig. Per_1
amministratore di sostegno della IG da oltre 5 anni); Parte_2 Per_1
8) la , in linea di massima e salvo impedimenti personali che verranno comunicati Pt_1
al padre si recherà ogni giorno a far visita alla IG presso Parte_2 Per_1
la casa già coniugale e provvederà, secondo le sue possibilità e compatibilmente con il lavoro che dovrà reperire, alle esigenze personali della stessa come sempre ha fatto. La inoltre si accorderà direttamente con il figlio minorenne Pt_1 Per_2 che è capace di discernimento per fargli visita e condurlo con sé fuori – previo avviso al padre – per poi ricondurlo a casa. Parte_2
Il Presidente del Tribunale nominava sé stesso quale Giudice relatore e fissava per il giorno 28.05.2025 l'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi a sé, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
A seguito del trasferimento ad altro ufficio giudiziario del Dott. Luigi Cirillo,
Presidente dell'intestato Tribunale, veniva disposta la ridistribuzione degli incarichi amministrativi e giurisdizionali svolti, fino alla data 13.04.2025, dallo stesso;
pertanto, con provvedimento n. 44/2025 diveniva assegnataria e relatrice di tutti i procedimenti, anche pendenti, di cui all'art. 473 bis.47 c.p.c. iscritti, dopo l'entrata in vigore con
D.Lvo n. 149/2022, con domanda congiunta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., comprese le domande congiunte di modifica, nonché dei procedimenti di divorzi e separazioni contenziosi, la Dott.ssa Rita De Angelis.
Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere del P.M. in sede, il
Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento in quanto è venuta meno l'affezione, nonché la convivenza tra i coniugi, come dimostra il contegno processuale ed extraprocessuale tenuto dalle parti. Osserva, altresì, il
Collegio che le condizioni concordate tra le parti, nei termini sopra riportati, appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse, nonché dei propri figli.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate tra le parti e sopra riportate;
- dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Maltignano, in quanto il matrimonio è stato trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di predetto
Comune all'Anno 2002 Numero 2 Parte I Serie Ufficio 1;
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 30.05.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra AN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra AN Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 270/2025 introdotta con ricorso depositato in data 11.03.2025 da
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21.02.1977 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Perozzi del Foro di Roma e nato Parte_2
ad Ascoli Piceno il 20.04.1962, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea M. Trofino del Foro di Ascoli Piceno;
Avente ad oggetto: separazione consensuale;
Conclusioni delle parti: come da ricorso;
Conclusioni del P.M.: il P.M. dichiarava “visto, nulla si oppone”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.03.2025, i ricorrenti sulla premessa che - si univano in matrimonio con rito civile in Maltignano (AP) il 23/03/2002, e dall'unione nascevano nata ad [...] il [...], Persona_1
nato ad [...] il [...], Parte_3 Parte_4
nata ad [...] il [...] e
[...] Persona_2
nato ad [...] il [...];
- con atto del 26.06.2014, la ricorrente proponeva ricorso per separazione giudiziale nei confronti del marito , ma all'udienza del 03.07.2015 nel Parte_2
procedimento all'epoca iscritto al n. RG 1645/2014, i difensori depositavano una dichiarazione dei mediatori familiari presso lo sportello pubblico di Folignano, dalla quale risultava che i coniugi seguivano un percorso di mediazione familiare con esito positivo. Pertanto, il Presidente del Tribunale in data 15.10.2015, visto il parere del PM del 13.10.2015, dichiarava l'estinzione del giudizio per avvenuta conciliazione dei coniugi – Pt_1 Parte_2
- medio tempore erano sopravvenute nuove e gravi circostanze costituenti motivi ex lege fondanti il presente ricorso che dunque si imponeva nel supremo interesse della prole ed al fine di garantire una corretta genitorialità;
- il rapporto matrimoniale era irrimediabilmente compromesso e non c'era possibilità allo stato di una riconciliazione dei coniugi, né di ricomporre il vincolo coniugale a causa di inconciliabili scelte di vita;
- il marito è pensionato ex artigiano, mentre la moglie è inoccupata e di conseguenza non autosufficiente;
- la casa di residenza è di proprietà esclusiva del e va assegnata allo stesso Parte_2
perché genitore collocatario della IG inabile e del figlio minore;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente, all'Ill.mo Tribunale di
Ascoli Piceno, disponendo la trattazione scritta del presente procedimento, di pronunciare la separazione dei coniugi con sentenza omologando le seguenti
CONDIZIONI
1) i coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto;
2) la casa coniugale verrà assegnata al presso il quale resterà collocato Parte_2
il figlio minore e resteranno a vivere gli altri tre figli maggiorenni fra cui Per_2
la IG , inabile civile totale e sottoposta ad amministrazione di sostegno;
Per_1
3) il marito verserà € 250,00 mensili alla moglie a Parte_2 Parte_1
titolo di contributo al mantenimento, essendo la coniuge non autosufficiente per essersi sempre dedicata alla famiglia;
4) la , in considerazione della sua condizione di inoccupata, provvederà a Pt_1
contribuire in via diretta pro quota e secondo le sue esigue possibilità al mantenimento dei figli non autosufficienti, impegnandosi nel reperire attività lavorativa;
5) la pensione di invalidità della IG , affetta da disturbo dello spettro Persona_1
autistico resterà nella disponibilità del padre collocatario e suo amministratore di sostegno, così come gli assegni unici relativi agli altri tre figli ove percepibili;
6) la trasferirà la propria residenza in altra abitazione che prenderà in locazione, Pt_1
impegnandosi al reperimento della stessa il prima possibile;
7) la potrà fare visita liberamente ai figli presso la casa familiare e potrà esercitare Pt_1
il diritto di genitorialità con il figlio minore (di 16 anni), e potrà condurlo Per_2
a casa propria con il consenso del ragazzo e con congruo preavviso al padre
[...]
mentre pur esercitando il diritto di genitorialità con la IG (affetta Parte_2 Per_1
da autismo ed inabile), non potrà condurla al di fuori dell'abitazione ove risiede dalla nascita, poiché proprio a causa della sua patologia, gli spostamenti sarebbero deleteri per le sue condizioni attuali di salute già note, ma ben potrà far visita alla IG ogni qualvolta lo desideri (sempre con congruo preavviso al padre Sig. Per_1
amministratore di sostegno della IG da oltre 5 anni); Parte_2 Per_1
8) la , in linea di massima e salvo impedimenti personali che verranno comunicati Pt_1
al padre si recherà ogni giorno a far visita alla IG presso Parte_2 Per_1
la casa già coniugale e provvederà, secondo le sue possibilità e compatibilmente con il lavoro che dovrà reperire, alle esigenze personali della stessa come sempre ha fatto. La inoltre si accorderà direttamente con il figlio minorenne Pt_1 Per_2 che è capace di discernimento per fargli visita e condurlo con sé fuori – previo avviso al padre – per poi ricondurlo a casa. Parte_2
Il Presidente del Tribunale nominava sé stesso quale Giudice relatore e fissava per il giorno 28.05.2025 l'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi a sé, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
A seguito del trasferimento ad altro ufficio giudiziario del Dott. Luigi Cirillo,
Presidente dell'intestato Tribunale, veniva disposta la ridistribuzione degli incarichi amministrativi e giurisdizionali svolti, fino alla data 13.04.2025, dallo stesso;
pertanto, con provvedimento n. 44/2025 diveniva assegnataria e relatrice di tutti i procedimenti, anche pendenti, di cui all'art. 473 bis.47 c.p.c. iscritti, dopo l'entrata in vigore con
D.Lvo n. 149/2022, con domanda congiunta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., comprese le domande congiunte di modifica, nonché dei procedimenti di divorzi e separazioni contenziosi, la Dott.ssa Rita De Angelis.
Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere del P.M. in sede, il
Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento in quanto è venuta meno l'affezione, nonché la convivenza tra i coniugi, come dimostra il contegno processuale ed extraprocessuale tenuto dalle parti. Osserva, altresì, il
Collegio che le condizioni concordate tra le parti, nei termini sopra riportati, appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse, nonché dei propri figli.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate tra le parti e sopra riportate;
- dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Maltignano, in quanto il matrimonio è stato trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di predetto
Comune all'Anno 2002 Numero 2 Parte I Serie Ufficio 1;
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 30.05.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra AN