Articolo 5 della Legge 9 gennaio 2004, n. 4
Articolo 4Articolo 6
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1 febbraio 2004
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26 settembre 2018
Art. 5. (Accessibilita' degli strumenti didattici e formativi) 1. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresi', al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado.
2. Le convenzioni stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e le associazioni di editori per la fornitura di libri alle biblioteche scolastiche prevedono sempre la fornitura di copie su supporto digitale degli strumenti didattici fondamentali, accessibili ((anche)) agli ((alunni con disabilita')) e agli insegnanti di sostegno, nell'ambito delle disponibilita' di bilancio.
Entrata in vigore il 26 settembre 2018
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