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Sentenza 18 novembre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 18/11/2024, n. 1950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1950 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 2499/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, e vertente TRA
, C.F. parte nata a CARIATI (CS) in [...] Parte_1 C.F._1
15/08/1981, rappresentata e difesa dall'avv. URSO ANTONELLA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE– E
, C.F. , parte nata a ROSSANO (CS) in [...] Controparte_1 C.F._2 10/06/1975, rappresentata e difesa dall'avv. ZAGARESE ALESSANDRA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE – NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO in Sede
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in Cancelleria in data 04/12/2023 parte ricorrente Pt_1 ha introdotto il presente procedimento di modifica delle condizioni della
[...] separazione nei confronti del marito , chiedendo di: “1) modificare il Controparte_1 provvedimento di omologa di separazione n. 3026/2013 del 12.06.2013 reso nel giudizio n.
764/2013 R.G. Tribunale di Castrovillari ex e disporre temporaneamente e Pt_2 nell'immediatezza l'affidamento congiunto dei figli minori e con Per_1 Persona_2 collocazione stabile dei medesimi presso la madre e diritto di visita del padre secondo le seguenti modalità: due pomeriggi a settimana il lunedì ed il mercoledì dalle ore 16.30 alle ore 20.00 tenuto conto che nel predetto periodo di permanenza presso il padre quest'ultimo deve garantire ai figli l'assolvimento delle incombenze scolastiche e parascolastiche ed igiene personale dei medesimi, ed, altresì, fine settimana alternati il sabato dalle ore 7.45 al fine di garantire l'ingresso a scuola dei medesimi previsto per le ore 7.55 per la figlia maggiore e per le 8.30 per il piccolo fino alle ore 20,00 occupandosi nel mentre della uscita da scuola dei minori e delle attività pomeridiane da svolgersi nei giorni prestabiliti ed, altresì, la domenica dalle ore 11.00 alle ore 20,00. Il pernotto dei minori non risulta temporaneamente auspicabile considerato che i medesimi non hanno mai dormito con il padre se non nel breve periodo di permanenza della madre a Torino ed hanno comunque espresso la volontà di non voler rimanere a dormire a casa del padre nell'immediatezza. Per il periodo delle festività natalizie e pasquali ad anni alterni il giorno Pag. 2 di 5
della vigilia con il padre e quello di Natale con la madre e così il 31 dicembre e Capodanno
e per i giorni di Pasqua e Pasquetta mentre per il periodo estivo il padre terrà con sé i figli per 15 gg nel mese di luglio o agosto da concordare preventivamente tra le parti entro il 5 maggio di ogni anno. 2) Disporre a carico del padre un assegno mensile di mantenimento per i figli pari ad euro 400,00 già liberamente e volontariamente riconosciuto dal resistente e solo da ultimo arbitrariamente decurtato da versarsi mediante bonifico sul conto correte bancario intestato alla ricorrente n. [...] entro il 5 di ogni mese;
3) Autorizzare fin da subito il trasferimento della madre unitamente a due figli a Torino al fine di consentire alla ricorrente di riprendere l'attività lavorativa per la quale veniva di già assunta nel mese di aprile c.a. ed all'uopo, in via istruttoria si fa richiesta di ascolto dei figli minori al fine di valutare la propensione dei medesimi a seguire la madre in una diversa città ove avrebbero anche la possibilità di vivere a titolo gratuito in una abitazione confortevole di proprietà del nonno materno continuando a frequentare lì le scuole;
in tal senso, all'esito del benevolo accoglimento dell'istanza di trasferimento a Torino della ricorrente unitamente ai figli, disporre per il resistente un diritto di visita dei figli da estrinsecarsi per l'intero periodo di vacanza natalizio o pasquale di ogni anno in modo alternato dal giorno successivo alla chiusura della scuola sino a quello antecedente al rientro e per il periodo estivo i mesi di giugno e luglio ovvero luglio e agosto di ogni anno in maniera alternata da concordarsi preventivamente sempre entro il 5 maggio di ogni anno. 4) Diversamente, qualora venisse negata la richiesta di trasferimento, mantenendo ferme le di già avanzate richieste di cui al punto n. 1 delle conclusioni in ordine al diritto di visita paterno, nonché il versamento della somma mensile a titolo di mantenimento per i figli pari ad euro 400,00, porre ulteriormente a carico del resistente le spese di locazione dell'immobile attualmente abitato dalla madre e dai figli in quanto la ricorrente risulta disoccupata e non gode di alcuna entrata economica se non una minima pensione di invalidità e l'aiuto una tantum dei genitori;
ovvero, consentire alla medesima di abitare nella casa coniugale di proprietà del resistente, quest'ultimo nella disponibilità economica di affrontare un canone di locazione per una diversa soluzione abitativa in quanto dipendente comunale mensilmente stipendiato;
5) Disporre, altresì, un assegno di mantenimento in favore della ricorrente pari ad euro 200,00 mensili al fine di garantirle un idoneo sostentamento economico in attesa di un eventuale miglioramento delle proprie condizioni di vita dal punto di vista economico”. A tal fine, la ricorrente ha dedotto che:
- in data 18.08.2005 le parti contraevano matrimonio concordatario;
- dall'unione nasceva il 26.07.2009 in Corigliano Calabro;
Persona_3
- la casa coniugale veniva posta nell'abitazione sita in via Federico Pizzuti nel comune di la cui mobilia di arredo veniva acquistata esclusivamente dalla sig.ra Pt_2 Pt_1
mediante prestito elargitole dal di lei padre per la somma di euro 18.500,00;
[...]
- i coniugi decidevano concordemente di adire il Tribunale di Castrovillari ex Tribunale di
Rossano al fine di ottenere pronuncia giudiziale di separazione personale di cui al decreto di omologa n. 3026/2013 del 12.06.2013;
- a seguito della definizione del giudizio di separazione senza riprendere in alcun modo la convivenza matrimoniale ovvero la coabitazione sotto lo stesso tetto, a distanza di due/tre, la ricorrente frequentava sporadicamente di nascosto il resistente e rimaneva incinta del figlio secondogenito, nato il [...] nel comune di Corigliano Calabro;
Persona_2
- nonostante il concepimento del secondogenito, le parti non riprendevano alcuna relazione sentimentale né tanto meno tornavano a vivere insieme, tanto che la ricorrente risiedeva stabilmente nella casa paterna unitamente alla famiglia di origine che contribuiva al soddisfacimento di qualsivoglia fabbisogno economico della donna e della figlia;
- dopo la nascita del secondogenito, il resistente sebbene non vi fosse alcuna statuizione nella sentenza di separazione del 2013 decideva di provvedere spontaneamente al Pag. 3 di 5
versamento della somma mensile di euro 400,00 da destinare solo ed esclusivamente al mantenimento economico dei due figli minori;
- l'unica fonte di reddito fino ad oggi per la ricorrente è sempre stata una pensione di invalidità civile percepita in quanto negli anni di matrimonio e successivamente la medesima si ammalava di una grave forma oncologica che la costringeva oltre a malessere fisico e psicologico anche a cure mediche continue e cicliche;
- nel corso del tempo a causa di insormontabili esigenze familiari dei di lei genitori la ricorrente si vedeva costretta a lasciare la casa paterna e a trovare una diversa soluzione abitativa mediante locazione di un appartamento sito nel medesimo comune di residenza alla via Sempione n. 37 al primo di uno stabile di maggiore consistenza per cui è costretta a versare la somma mensile a titolo di canone di locazione pari ad euro 350,00 con decorrenza dal 01.07.2021 fino alla scadenza rinnovabile del 30.06.2024;
- la ricorrente si vedeva costretta a trasferirsi per un breve periodo a Torino nel mese di aprile 2023 previo consenso espresso dal resistete a tenere con sé i figli limitatamente al periodo necessario a garantire alla madre di trovare una stabile occupazione lavorativa ed al fine, qualora vi fosse stata una effettiva possibilità di lavoro, di stabilirsi definitivamente a Torino unitamente ai figli;
- la ricorrente veniva assunta come tirocinante presso lo studio professionale Lavoro e
Ambiente Consulting srl per la durata di sei mesi;
- la ricorrente riusciva a reperire contestualmente anche lavori a chiamata svolti il sabato e la domenica presso l'azienda Aurora ed ulteriori offerte di lavoro extra che le permettevano di inserirsi proficuamente nel nuovo contesto sociale;
- per l'attività lavorativa svolta presso lo studio professionale Lavoro e Ambiente Consulting srl nel mese di aprile la ricorrente percepiva retribuzione pari ad euro 445,00;
- al ritorno da Torino la ricorrente si è vista ulteriormente privata anche dell'unica fonte di mantenimento economico verso figli considerato che il resistente decideva arbitrariamente ed ingiustamente di decurtare la somma iniziale di euro 400,00 ad euro
200,00 millantando una subentrata difficoltà economica e riferendo addirittura di dover decurtare il mantenimento per compensare un ulteriore esborso mensile per un debito contratto con una finanziaria e di fatto sempre pagato dalla ricorrente per l'acquisto della propria autovettura;
- nel corso del tempo anche il comportamento assunto dal resistente è andato deteriorandosi in quanto utilizza quotidianamente i figli per carpire informazioni utili al fine di arrecare nocumento alla madre ostacolandola in qualsiasi scelta, come ad esempio, da ultimo, nella scelta della scuola calcio a cui iscrivere il figlio minore;
- il resistente contrasta i figli ogni qualvolta esprimono il desiderio di seguire la madre ed intimorendoli nel riferire loro di stare attenti alle scelte che potrebbero fare per non doversene pentire in seguito;
- è chiaro ed evidente l'atteggiamento oppressivo e prevaricatorio che il resistente assume verso i figli al sol fine di contrastare le scelte materne.
Dichiarata la nullità del ricorso per mancato rispetto del termine a comparire e disposta la rinnovazione del medesimo, in data 12.9.2024 si è costituta la parte resistente, dando atto del raggiungimento di un accordo tra le parti, e chiedendo al Tribunale di: “omologare gli accordi contenuti nella scrittura inter partes del 27.07.2024 qui di seguito segnatamente riprodotti:
1. I figli minori e resteranno affidati congiuntamente ad Persona_3 Persona_2 entrambi i genitori, con collocazione stabile presso la madre, che intende trasferire, a partire dal 1.09.2024 la propria residenza, unitamente a quella dei figli, in Torino con obbligo di fornire al , prima del trasferimento, l'indirizzo completo dell'abitazione, CP_1 delle scuole ove verranno iscritti i minori e delle persone che accompagneranno e preleveranno da scuola gli stessi nonché delle persone che li accudiranno durante gli orari Pag. 4 di 5
lavorativi della madre.
2. All'atto dell'iscrizione dei minori nei nuovi Istituti Scolatici la sig.ra dovrà obbligatoriamente comunicare, entro gg 7, al Sisca tutte le informazioni, Pt_1 corredate da username e password, per l'accesso e la consultazione dei registri elettronici scolastici di entrambi i figli.
3. Il sig. potrà recarsi a proprie spese in Torino per CP_1 visitare i figli e pernottare con gli stessi ogni qualvolta ne avrà la possibilità, previo avviso alla madre almeno 5 giorni prima.
4. La sig.ra si impegna a favorire la Pt_1 frequentazione sia telefonica che in presenza dei figli minori con il padre, attraverso il quale il potrà intrattenere quotidiani rapporti telefonici con i figli, dalle ore 19.00 alle CP_1 ore 20.30 di ogni giorno e comunque ogni qualvolta i minori o il padre ne avranno volontà;
5. I minori pernotteranno e trascorreranno con il padre le vacanze natalizie dal giorno successivo alla chiusura della scuola e fino al 4 gennaio, trascorrendo ad anni alterni con il padre e con la madre, la sera del 24 dicembre ( compresa di pernottamento) ed il giorno del 25 dicembre, la sera del 31 dicembre ( compresa di pernottamento) ed giorno del 1 gennaio e parimente per le vacanze pasquali, durante le quali i minori pernotteranno con il padre dal giovedi Santo fino al giorno della Pasquetta, trascorrendo ad anni alternati tra i genitori, il giorno di Pasqua ed il giorno di Pasquetta;
ogni eventuale cambiamento dovrà essere preventivamente concordato tra le parti .
6. Durante le vacanze estive i minori dovranno essere accompagnati in dalla madre o da persone dalla stessa Pt_2 delegate, a partire dal giorno successivo alla chiusura delle scuole e trascorreranno con il padre il periodo compreso dal giorno di arrivo in (che non dovrà essere Pt_2 successivo al 15.06.) e fino al 31.07 di ogni anno;
qualora la sig.ra dovesse Pt_1 trovarsi durante tale periodo in potrà tenere con sé i minori per 2 pomeriggi a Pt_2 settimana da stabilirsi concordemente tra le parti. Durante il mese di agosto, se la sig.ra dovesse trovarsi in per le vacanze, i minori trascorreranno con il padre Pt_1 Pt_2 2 pomeriggi a settimana da stabilirsi con l'accordo delle parti e secondo la volontà dei minori anche fine settimana alternati tra i genitori. Eventuali periodi di vacanza con i figli minori al di fuori dei comuni di residenza delle parti dovranno essere concordati preventivamente tra i genitori entro il 5 maggio di ogni anno;
7. Il sig. si obbłiga al CP_1 versamento, a titolo di contributo al mantenimento economico dei figli minori, della somma mensile dì euro 320,00 (comprensiva della somma di euro 10,00 per ciascun figlio da destinare a ricarica telefonica mensile) oltre alla concessione del 100% degli assegni familiari in favore della sig.ra che rinuncia espressamente al rimborso del 50% di Pt_1 qualsivoglia spesa di natura straordinaria riguardante i figli;
8. Il sig. accetta e si CP_1 obbliga alla sottoscrizione di nulla osta al trasferimento personale e scolastico dei figli minori nella città di Torino ed al consenso all' eventuale rinnovo di carta di identità obbligatoria se in scadenza e di eventuale rilascio di passaporto in favore dei minori”. Alla prima udienza di comparizione del 10.10.2024 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione e, successivamente rimessa sul ruolo - ordinanza del 25.10.2024 - al fine di disporre la comparizione personale delle parti. All'udienza del 14.11.2024, comparsi personalmente i coniugi, le parti ed i difensori hanno dichiarato congiuntamente di rinunciare alle domande formulate non avendo altro interesse alla prosecuzione della lite, attesa la sopraggiunta la volontà dei coniugi di addivenire ad una pronuncia di divorzio con la quale regolamentare anche l'esercizio della responsabilità genitoriale verso il minore . Persona_2
La causa, dunque, è stata rimessa al collegio per la decisione.
2. Tanto premesso, va prioritariamente dato rilievo alla rinuncia alla domanda di modifica delle condizioni di separazione formulata dalle parti, la quale implica la cessazione della materia del contendere
Orbene, è noto che la cessazione della materia del contendere ricomprende una serie eterogenea di fattispecie caratterizzate dal sopraggiungere, nel corso del processo, di un evento di indole fattuale o processuale che elimina la posizione di contrasto tra le parti Pag. 5 di 5
facendo venir meno la necessità di una pronuncia giudiziale sull'oggetto originario del processo, la quale diventa, in ragione di tale sopravvenienza, inutile o inattuale.
Va altresì ricordato che la pronuncia della cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, precisando conclusioni conformi in tal senso (da ultimo, Cassazione civ., sez. II, 29/07/2021, n.21757).
Nella specie, le parti hanno concordemente dato atto della cessazione della materia del contendere, essendo sopravvenuto il difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio di modifica, in vista della successiva introduzione del giudizio di divorzio.
Tanto premesso, attesa la ricorrenza dei relativi presupposti, va dichiarata cessata la materia del contendere.
3. È altresì noto che, in caso di cessata materia del contendere, le spese vanno regolate facendo ricorso al principio della soccombenza virtuale, secondo cui, il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento delle domande, con riferimento alla fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti. Orbene, considerato che all'udienza le parti hanno chiesto la definizione del processo con compensazione delle spese di lite, può procedersi all'integrale compensazione delle spese, senza far luogo al giudizio di soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari –Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 15.11.2024
Il giudice estensore dott. Eduardo Bucciarelli
Il Presidente dott.ssa Beatrice Magarò
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 2499/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, e vertente TRA
, C.F. parte nata a CARIATI (CS) in [...] Parte_1 C.F._1
15/08/1981, rappresentata e difesa dall'avv. URSO ANTONELLA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE– E
, C.F. , parte nata a ROSSANO (CS) in [...] Controparte_1 C.F._2 10/06/1975, rappresentata e difesa dall'avv. ZAGARESE ALESSANDRA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE – NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO in Sede
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in Cancelleria in data 04/12/2023 parte ricorrente Pt_1 ha introdotto il presente procedimento di modifica delle condizioni della
[...] separazione nei confronti del marito , chiedendo di: “1) modificare il Controparte_1 provvedimento di omologa di separazione n. 3026/2013 del 12.06.2013 reso nel giudizio n.
764/2013 R.G. Tribunale di Castrovillari ex e disporre temporaneamente e Pt_2 nell'immediatezza l'affidamento congiunto dei figli minori e con Per_1 Persona_2 collocazione stabile dei medesimi presso la madre e diritto di visita del padre secondo le seguenti modalità: due pomeriggi a settimana il lunedì ed il mercoledì dalle ore 16.30 alle ore 20.00 tenuto conto che nel predetto periodo di permanenza presso il padre quest'ultimo deve garantire ai figli l'assolvimento delle incombenze scolastiche e parascolastiche ed igiene personale dei medesimi, ed, altresì, fine settimana alternati il sabato dalle ore 7.45 al fine di garantire l'ingresso a scuola dei medesimi previsto per le ore 7.55 per la figlia maggiore e per le 8.30 per il piccolo fino alle ore 20,00 occupandosi nel mentre della uscita da scuola dei minori e delle attività pomeridiane da svolgersi nei giorni prestabiliti ed, altresì, la domenica dalle ore 11.00 alle ore 20,00. Il pernotto dei minori non risulta temporaneamente auspicabile considerato che i medesimi non hanno mai dormito con il padre se non nel breve periodo di permanenza della madre a Torino ed hanno comunque espresso la volontà di non voler rimanere a dormire a casa del padre nell'immediatezza. Per il periodo delle festività natalizie e pasquali ad anni alterni il giorno Pag. 2 di 5
della vigilia con il padre e quello di Natale con la madre e così il 31 dicembre e Capodanno
e per i giorni di Pasqua e Pasquetta mentre per il periodo estivo il padre terrà con sé i figli per 15 gg nel mese di luglio o agosto da concordare preventivamente tra le parti entro il 5 maggio di ogni anno. 2) Disporre a carico del padre un assegno mensile di mantenimento per i figli pari ad euro 400,00 già liberamente e volontariamente riconosciuto dal resistente e solo da ultimo arbitrariamente decurtato da versarsi mediante bonifico sul conto correte bancario intestato alla ricorrente n. [...] entro il 5 di ogni mese;
3) Autorizzare fin da subito il trasferimento della madre unitamente a due figli a Torino al fine di consentire alla ricorrente di riprendere l'attività lavorativa per la quale veniva di già assunta nel mese di aprile c.a. ed all'uopo, in via istruttoria si fa richiesta di ascolto dei figli minori al fine di valutare la propensione dei medesimi a seguire la madre in una diversa città ove avrebbero anche la possibilità di vivere a titolo gratuito in una abitazione confortevole di proprietà del nonno materno continuando a frequentare lì le scuole;
in tal senso, all'esito del benevolo accoglimento dell'istanza di trasferimento a Torino della ricorrente unitamente ai figli, disporre per il resistente un diritto di visita dei figli da estrinsecarsi per l'intero periodo di vacanza natalizio o pasquale di ogni anno in modo alternato dal giorno successivo alla chiusura della scuola sino a quello antecedente al rientro e per il periodo estivo i mesi di giugno e luglio ovvero luglio e agosto di ogni anno in maniera alternata da concordarsi preventivamente sempre entro il 5 maggio di ogni anno. 4) Diversamente, qualora venisse negata la richiesta di trasferimento, mantenendo ferme le di già avanzate richieste di cui al punto n. 1 delle conclusioni in ordine al diritto di visita paterno, nonché il versamento della somma mensile a titolo di mantenimento per i figli pari ad euro 400,00, porre ulteriormente a carico del resistente le spese di locazione dell'immobile attualmente abitato dalla madre e dai figli in quanto la ricorrente risulta disoccupata e non gode di alcuna entrata economica se non una minima pensione di invalidità e l'aiuto una tantum dei genitori;
ovvero, consentire alla medesima di abitare nella casa coniugale di proprietà del resistente, quest'ultimo nella disponibilità economica di affrontare un canone di locazione per una diversa soluzione abitativa in quanto dipendente comunale mensilmente stipendiato;
5) Disporre, altresì, un assegno di mantenimento in favore della ricorrente pari ad euro 200,00 mensili al fine di garantirle un idoneo sostentamento economico in attesa di un eventuale miglioramento delle proprie condizioni di vita dal punto di vista economico”. A tal fine, la ricorrente ha dedotto che:
- in data 18.08.2005 le parti contraevano matrimonio concordatario;
- dall'unione nasceva il 26.07.2009 in Corigliano Calabro;
Persona_3
- la casa coniugale veniva posta nell'abitazione sita in via Federico Pizzuti nel comune di la cui mobilia di arredo veniva acquistata esclusivamente dalla sig.ra Pt_2 Pt_1
mediante prestito elargitole dal di lei padre per la somma di euro 18.500,00;
[...]
- i coniugi decidevano concordemente di adire il Tribunale di Castrovillari ex Tribunale di
Rossano al fine di ottenere pronuncia giudiziale di separazione personale di cui al decreto di omologa n. 3026/2013 del 12.06.2013;
- a seguito della definizione del giudizio di separazione senza riprendere in alcun modo la convivenza matrimoniale ovvero la coabitazione sotto lo stesso tetto, a distanza di due/tre, la ricorrente frequentava sporadicamente di nascosto il resistente e rimaneva incinta del figlio secondogenito, nato il [...] nel comune di Corigliano Calabro;
Persona_2
- nonostante il concepimento del secondogenito, le parti non riprendevano alcuna relazione sentimentale né tanto meno tornavano a vivere insieme, tanto che la ricorrente risiedeva stabilmente nella casa paterna unitamente alla famiglia di origine che contribuiva al soddisfacimento di qualsivoglia fabbisogno economico della donna e della figlia;
- dopo la nascita del secondogenito, il resistente sebbene non vi fosse alcuna statuizione nella sentenza di separazione del 2013 decideva di provvedere spontaneamente al Pag. 3 di 5
versamento della somma mensile di euro 400,00 da destinare solo ed esclusivamente al mantenimento economico dei due figli minori;
- l'unica fonte di reddito fino ad oggi per la ricorrente è sempre stata una pensione di invalidità civile percepita in quanto negli anni di matrimonio e successivamente la medesima si ammalava di una grave forma oncologica che la costringeva oltre a malessere fisico e psicologico anche a cure mediche continue e cicliche;
- nel corso del tempo a causa di insormontabili esigenze familiari dei di lei genitori la ricorrente si vedeva costretta a lasciare la casa paterna e a trovare una diversa soluzione abitativa mediante locazione di un appartamento sito nel medesimo comune di residenza alla via Sempione n. 37 al primo di uno stabile di maggiore consistenza per cui è costretta a versare la somma mensile a titolo di canone di locazione pari ad euro 350,00 con decorrenza dal 01.07.2021 fino alla scadenza rinnovabile del 30.06.2024;
- la ricorrente si vedeva costretta a trasferirsi per un breve periodo a Torino nel mese di aprile 2023 previo consenso espresso dal resistete a tenere con sé i figli limitatamente al periodo necessario a garantire alla madre di trovare una stabile occupazione lavorativa ed al fine, qualora vi fosse stata una effettiva possibilità di lavoro, di stabilirsi definitivamente a Torino unitamente ai figli;
- la ricorrente veniva assunta come tirocinante presso lo studio professionale Lavoro e
Ambiente Consulting srl per la durata di sei mesi;
- la ricorrente riusciva a reperire contestualmente anche lavori a chiamata svolti il sabato e la domenica presso l'azienda Aurora ed ulteriori offerte di lavoro extra che le permettevano di inserirsi proficuamente nel nuovo contesto sociale;
- per l'attività lavorativa svolta presso lo studio professionale Lavoro e Ambiente Consulting srl nel mese di aprile la ricorrente percepiva retribuzione pari ad euro 445,00;
- al ritorno da Torino la ricorrente si è vista ulteriormente privata anche dell'unica fonte di mantenimento economico verso figli considerato che il resistente decideva arbitrariamente ed ingiustamente di decurtare la somma iniziale di euro 400,00 ad euro
200,00 millantando una subentrata difficoltà economica e riferendo addirittura di dover decurtare il mantenimento per compensare un ulteriore esborso mensile per un debito contratto con una finanziaria e di fatto sempre pagato dalla ricorrente per l'acquisto della propria autovettura;
- nel corso del tempo anche il comportamento assunto dal resistente è andato deteriorandosi in quanto utilizza quotidianamente i figli per carpire informazioni utili al fine di arrecare nocumento alla madre ostacolandola in qualsiasi scelta, come ad esempio, da ultimo, nella scelta della scuola calcio a cui iscrivere il figlio minore;
- il resistente contrasta i figli ogni qualvolta esprimono il desiderio di seguire la madre ed intimorendoli nel riferire loro di stare attenti alle scelte che potrebbero fare per non doversene pentire in seguito;
- è chiaro ed evidente l'atteggiamento oppressivo e prevaricatorio che il resistente assume verso i figli al sol fine di contrastare le scelte materne.
Dichiarata la nullità del ricorso per mancato rispetto del termine a comparire e disposta la rinnovazione del medesimo, in data 12.9.2024 si è costituta la parte resistente, dando atto del raggiungimento di un accordo tra le parti, e chiedendo al Tribunale di: “omologare gli accordi contenuti nella scrittura inter partes del 27.07.2024 qui di seguito segnatamente riprodotti:
1. I figli minori e resteranno affidati congiuntamente ad Persona_3 Persona_2 entrambi i genitori, con collocazione stabile presso la madre, che intende trasferire, a partire dal 1.09.2024 la propria residenza, unitamente a quella dei figli, in Torino con obbligo di fornire al , prima del trasferimento, l'indirizzo completo dell'abitazione, CP_1 delle scuole ove verranno iscritti i minori e delle persone che accompagneranno e preleveranno da scuola gli stessi nonché delle persone che li accudiranno durante gli orari Pag. 4 di 5
lavorativi della madre.
2. All'atto dell'iscrizione dei minori nei nuovi Istituti Scolatici la sig.ra dovrà obbligatoriamente comunicare, entro gg 7, al Sisca tutte le informazioni, Pt_1 corredate da username e password, per l'accesso e la consultazione dei registri elettronici scolastici di entrambi i figli.
3. Il sig. potrà recarsi a proprie spese in Torino per CP_1 visitare i figli e pernottare con gli stessi ogni qualvolta ne avrà la possibilità, previo avviso alla madre almeno 5 giorni prima.
4. La sig.ra si impegna a favorire la Pt_1 frequentazione sia telefonica che in presenza dei figli minori con il padre, attraverso il quale il potrà intrattenere quotidiani rapporti telefonici con i figli, dalle ore 19.00 alle CP_1 ore 20.30 di ogni giorno e comunque ogni qualvolta i minori o il padre ne avranno volontà;
5. I minori pernotteranno e trascorreranno con il padre le vacanze natalizie dal giorno successivo alla chiusura della scuola e fino al 4 gennaio, trascorrendo ad anni alterni con il padre e con la madre, la sera del 24 dicembre ( compresa di pernottamento) ed il giorno del 25 dicembre, la sera del 31 dicembre ( compresa di pernottamento) ed giorno del 1 gennaio e parimente per le vacanze pasquali, durante le quali i minori pernotteranno con il padre dal giovedi Santo fino al giorno della Pasquetta, trascorrendo ad anni alternati tra i genitori, il giorno di Pasqua ed il giorno di Pasquetta;
ogni eventuale cambiamento dovrà essere preventivamente concordato tra le parti .
6. Durante le vacanze estive i minori dovranno essere accompagnati in dalla madre o da persone dalla stessa Pt_2 delegate, a partire dal giorno successivo alla chiusura delle scuole e trascorreranno con il padre il periodo compreso dal giorno di arrivo in (che non dovrà essere Pt_2 successivo al 15.06.) e fino al 31.07 di ogni anno;
qualora la sig.ra dovesse Pt_1 trovarsi durante tale periodo in potrà tenere con sé i minori per 2 pomeriggi a Pt_2 settimana da stabilirsi concordemente tra le parti. Durante il mese di agosto, se la sig.ra dovesse trovarsi in per le vacanze, i minori trascorreranno con il padre Pt_1 Pt_2 2 pomeriggi a settimana da stabilirsi con l'accordo delle parti e secondo la volontà dei minori anche fine settimana alternati tra i genitori. Eventuali periodi di vacanza con i figli minori al di fuori dei comuni di residenza delle parti dovranno essere concordati preventivamente tra i genitori entro il 5 maggio di ogni anno;
7. Il sig. si obbłiga al CP_1 versamento, a titolo di contributo al mantenimento economico dei figli minori, della somma mensile dì euro 320,00 (comprensiva della somma di euro 10,00 per ciascun figlio da destinare a ricarica telefonica mensile) oltre alla concessione del 100% degli assegni familiari in favore della sig.ra che rinuncia espressamente al rimborso del 50% di Pt_1 qualsivoglia spesa di natura straordinaria riguardante i figli;
8. Il sig. accetta e si CP_1 obbliga alla sottoscrizione di nulla osta al trasferimento personale e scolastico dei figli minori nella città di Torino ed al consenso all' eventuale rinnovo di carta di identità obbligatoria se in scadenza e di eventuale rilascio di passaporto in favore dei minori”. Alla prima udienza di comparizione del 10.10.2024 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione e, successivamente rimessa sul ruolo - ordinanza del 25.10.2024 - al fine di disporre la comparizione personale delle parti. All'udienza del 14.11.2024, comparsi personalmente i coniugi, le parti ed i difensori hanno dichiarato congiuntamente di rinunciare alle domande formulate non avendo altro interesse alla prosecuzione della lite, attesa la sopraggiunta la volontà dei coniugi di addivenire ad una pronuncia di divorzio con la quale regolamentare anche l'esercizio della responsabilità genitoriale verso il minore . Persona_2
La causa, dunque, è stata rimessa al collegio per la decisione.
2. Tanto premesso, va prioritariamente dato rilievo alla rinuncia alla domanda di modifica delle condizioni di separazione formulata dalle parti, la quale implica la cessazione della materia del contendere
Orbene, è noto che la cessazione della materia del contendere ricomprende una serie eterogenea di fattispecie caratterizzate dal sopraggiungere, nel corso del processo, di un evento di indole fattuale o processuale che elimina la posizione di contrasto tra le parti Pag. 5 di 5
facendo venir meno la necessità di una pronuncia giudiziale sull'oggetto originario del processo, la quale diventa, in ragione di tale sopravvenienza, inutile o inattuale.
Va altresì ricordato che la pronuncia della cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, precisando conclusioni conformi in tal senso (da ultimo, Cassazione civ., sez. II, 29/07/2021, n.21757).
Nella specie, le parti hanno concordemente dato atto della cessazione della materia del contendere, essendo sopravvenuto il difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio di modifica, in vista della successiva introduzione del giudizio di divorzio.
Tanto premesso, attesa la ricorrenza dei relativi presupposti, va dichiarata cessata la materia del contendere.
3. È altresì noto che, in caso di cessata materia del contendere, le spese vanno regolate facendo ricorso al principio della soccombenza virtuale, secondo cui, il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento delle domande, con riferimento alla fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti. Orbene, considerato che all'udienza le parti hanno chiesto la definizione del processo con compensazione delle spese di lite, può procedersi all'integrale compensazione delle spese, senza far luogo al giudizio di soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari –Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 15.11.2024
Il giudice estensore dott. Eduardo Bucciarelli
Il Presidente dott.ssa Beatrice Magarò