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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/10/2025, n. 1649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1649 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1158/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado, ex art. 51 CCII, iscritta al n. r.g. 1158/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
GENTILINI LORENZA e dell'avv. FACCHINI MICHELA, elettivamente domiciliato in VIA QUARANTOLA 3 48022 LUGO presso il difensore avv. GENTILINI
LORENZA.
RECLAMANTE contro
PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA SUI BENI DI
[...]
IN PERSONA DEL LIQUIDATORE AVV. SILVIA LAMPRONTI, Per_1
pagina 1 di 10 con il patrocinio dell'avv. MORGAGNI LUCA, elettivamente domiciliato in VIA
ALCIDE DE GASPERI 35 48121 RAVENNA presso il difensore avv. MORGAGNI
LUCA.
C.F. ). Persona_1 C.F._1
RECLAMATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note difensive, ex art. 127 ter c.p.c., depositate in via telematica per l'udienza tenuta in modalità cartolare il 26 settembre 2025.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 40/25, resa in data 5/5/2025, il Tribunale di Ravenna, in accoglimento della domanda formulata, ai sensi dell'art. 268 CCII, formulata da aveva Persona_1 dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione controllata sui beni della menzionata istante.
Con ricorso, ex artt. 51 e 270 CCII, depositato in data 3/7/2025, la società
[...]
quale creditrice della società Area 51 s.n.c. di cui è socia Parte_1 Persona_1 illimitatamente responsabile, ha proposto reclamo avverso la suddetta sentenza, chiedendo all'intestata Corte d'Appello : “nel merito, ed in riforma della sentenza impugnata n. 40/2025, pubblicata il 20/05/2025 - Rep. N. 52/2025 del 20/05/2025 – N. ist. 1/2025 R.G. pronunciata dal Tribunale Ordinario di Ravenna – Ufficio Concorsuale
e della Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza, rigettare la domanda di liquidazione controllata (n. procedura 12/2025 RG. Tribunale di Ravenna) presentata dalla sig.ra per i motivi tutti esposti in narrativa. - Con vittoria di spese e compensi di Persona_1 giudizio”.
pagina 2 di 10 Con comparsa di risposta ritualmente depositata, la Procedura di Liquidazione
Controllata sui beni della suddetta debitrice si è costituita in giudizio e, contestando l'ammissibilità e la fondatezza del gravame ex adverso proposto, ha concluso chiedendo il rigetto del reclamo e l'integrale conferma dell'impugnata sentenza.
Nel corso del giudizio, celebrato nella contumacia della reclamata la Persona_1
Corte, previa acquisizione delle note difensive depositate dalle parti per l'udienza tenuta,
a norma dell'art. 127 ter c.p.c., in modalità cartolare il 26/9/2025, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre, in via preliminare di rito, dichiarare formalmente la contumacia della reclamata la quale, benchè ritualmente evocata in causa, non si è costituita nel Persona_1 presente giudizio.
Nel merito, la Corte ritiene che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, il reclamo proposto dalla società non sia meritevole di accoglimento. Parte_1
Ed invero, la società reclamante, con il primo motivo di gravame, ha dedotto l'erroneità della reclamata sentenza nella parte in cui, in asserita violazione degli artt. 2, 33 e 256 comma 2 CCII, previo riconoscimento, in capo all'istante della Persona_1 legittimazione ad agire, ha dichiarato l'ammissibilità e, quindi, l'apertura della procedura di liquidazione controllata disciplinata dagli artt. 268 e segg. CCII sui beni di quest'ultima, al fine di comporre la crisi da sovraindebitamento della stessa ancorchè promiscuamente causata da obbligazioni assunte, in parte, in proprio, quale consumatore, e, in parte, nella qualità, attuale, di socia della società Area 51 s.n.c., a sua volta, tuttora iscritta a Registro Imprese.
pagina 3 di 10 In particolare, la reclamante, a sostegno del sopra dedotto motivo di impugnazione, ha asserito che, dalla lettura combinata degli artt. 2, 33, 256 e 270 CCII, si evincerebbe che la possibilità del socio illimitatamente responsabile di accedere in via autonoma (e cioè, indipendentemente dalle vicende concorsuali della società) ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quale quella di liquidazione controllata, sarebbe soggetta alle seguenti regole : “a) I debiti sociali del socio illimitatamente responsabile possono essere definiti, normalmente, tramite il concordato minore sociale
- i cui effetti esdebitatori si riflettono anche sul socio - o la liquidazione controllata dalla società, il cui avvio determina l'apertura della liquidazione anche del socio illimitatamente responsabile;
b) Fin quando permane in vita la società o il rapporto sociale del socio illimitatamente responsabile, di regola questi non può definire i debiti sociali, dovendo attendere 1) il decorso dell'anno dalla cancellazione della società dal registro delle imprese (art. 33), ovvero, 2) il decorso dell'anno dalla formalizzazione nel registro delle imprese del proprio recesso (art. 256 comma II); 3) il socio illimitatamente responsabile potrà accedere alla procedura del consumatore ex art. 67- anche contestualmente alla eventuale procedura della società - per definire i soli debiti di natura consumeristica, e senza la possibilità di includere anche i debiti sociali su di lui gravanti, essendo espressamente qualificato dalla legge come consumatore solo per i debiti contratti nella qualità di consumatore”.
In pratica, nella prospettazione difensiva dell'odierna reclamante, “il socio, non è legittimato autonomamente ad esperire una procedura negoziale di sovraindebitamento per la composizione unitaria dei debiti personali e sociali, dovendo attendere, a tal fine,
l'iniziativa della società partecipata, a maggior ragione, se, come nella fattispecie in esame, ancora iscritta ed attiva”, ovvero la cancellazione di questa, ovvero ancora il proprio recesso.
Diversamente opinando, si avrebbe, a dire della reclamante, una liquidazione dei beni personali della debitrice a fronte di una società di cui la stessa è tutt'ora socia illimitatamente responsabile, ancora attiva, con conseguente svuotamento di significato della norma di cui all'art. 2291 c.c.”. pagina 4 di 10 Il motivo in esame è infondato.
Infatti, come correttamente argomentato dalla Procedura reclamata in aderenza al chiaro dettato normativo di cui agli artt. 65 e 2 lett. c) CCII ed in continuità con la prevalente e più condivisibile giurisprudenza di merito (v., inter alia, Trib. Bologna sent. n. 96/2024 del 20/05/2024) citata anche da quest'ultima, il presupposto indefettibilmente richiesto al fine di dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione controllata sui beni del debitore e anche del socio di società di persone illimitatamente responsabile, per comporre la propria crisi derivante da sovraindebitamento, in quest'ultimo caso anche c.d. promiscuo (id est, in parte, di fonte consumeristica, e, in parte, di origine sociale), è costituito esclusivamente dalla non assoggettabilità della società (e, conseguentemente, per estensione, del debitore in proprio) alla maggiore procedura di liquidazione giudiziale in quanto impresa c.d. minore.
Il superiore assunto, in assenza di specifiche ed espresse ragioni ostative dettate dalle disposizioni normative evocate dalla reclamante, vale indipendentemente e a prescindere dalle iniziative e/o vicende afferenti alla medesima società, ovvero a quelle riguardanti la persistenza o caducazione del vincolo sociale.
A quest'ultimo riguardo, va altresì osservato come, nella fattispecie in esame, detto vincolo risulti comunque venuto meno, ope legis, a norma dell'art. 2288 c.c. che prevede l'esclusione, di diritto, del socio per effetto dell'apertura della procedura de qua, con la duplice conseguenza che, da un lato, la solidale ed illimitata responsabilità del socio autonomamente ammesso alla procedura di liquidazione controllata, anche nel caso di sovraindebitamento c.d. promiscuo, andrà circoscritta alle sole obbligazioni sociali già maturate alla data di scioglimento, come detto di diritto, del suddetto vincolo, con facoltà per i relativi creditori di insinuarsi “al passivo”, e, dall'altro, per quelle eventualmente contratte in epoca successiva, alcuna responsabilità del medesimo socio potrà essere fatta valere alla stregua di quanto si verificherebbe nei confronti del socio volontariamente receduto da società di persona posta in liquidazione controllata una volta decorso il termine annuale di legge dall'exitus, nel pieno rispetto, per ciò, di quanto previsto dai citati artt. 2288 e 2291 c.c.
pagina 5 di 10 Precisato nei termini sopra esposti il perimetro soggettivo di accessibilità alla procedura di liquidazione controllata, occorre, al riguardo, osservare che, a fronte di una documentata e non contestata inattività pluriennale della società Area 51 s.n.c. a far tempo dall'anno 2015, di mancata registrazioni di ricavi e di mancata predisposizione di dichiarazioni reddituali e/o omessa tenuta di contabilità concernenti il successivo periodo e, quindi, anche il triennio antecedente il deposito dell'istanza di cui in premessa, nella fattispecie in esame, appare certo, anche solo in via presuntiva, o, quantomeno, altamente verosimile che la suddetta società, in tal modo gestita e, soprattutto, così caratterizzata da una conclamata condizione di insolvenza nel senso di incapacità di far fronte con regolarità e con mezzi ordinari alle proprie obbligazioni per manifesta sproporzione tra il passivo accertato (circa € 380.000) e l'assoluta incapienza del suo patrimonio risultato privo di assets rilevanti e significativi, non presenti i requisiti di assoggettabilità a liquidazione giudiziale richiesti dall'art. 2 lett. d) CCII, soprattutto in difetto di elementi di valutazione di segno contrario attestanti, in positivo, il superamento, contestuale e temporale, delle c.d. soglie di fallibilità, la cui allegazione e dimostrazione, diversamente da quanto asserito dalla reclamante, si ritiene incombesse a quest'ultima che, sostenendo, appunto, l'assoggettabilità della propria debitrice alla suddetta maggior procedura liquidatoria, ne ha allegato la ricorrenza per escludere l'accessibilità, in via autonoma, anche del socio illimitatamente responsabile di questa, con argomentazioni, sul punto, anche contraddittorie in ragione dell'inerzia della stessa creditrice sociale che, pur sostenendo quanto sopra riportato, alcuna iniziativa ha assunto al fine di far dichiarare nei confronti del sodalizio debitore l'apertura della ipotizzata procedura di liquidazione giudiziale.
Ad ogni modo, anche a voler prescindere dalle considerazioni che precedono, la qui affermata sussistenza dell'imprescindibile condizione di impresa minore in capo alla società Area 51 s.n.c., di cui, come detto, la è socia illimitatamente Per_1 responsabile, e, conseguentemente, quella di non assoggettabilità di entrambe alla procedura di liquidazione giudiziale, erano state, in ogni caso, già accertate e dichiarate dal primo Giudice con statuizione, in parte qua, coperta da giudicato interno, in quanto pagina 6 di 10 non specificamente impugnata con il reclamo introduttivo del presente giudizio ma contestata dalla reclamante soltanto con le note difensive, ex art. 127 ter c.p.c., depositate successivamente e, quindi, ormai tardivamente, in data 25/9/2025.
Con il secondo motivo di reclamo, la società ha censurato la Parte_1 sentenza di primo grado nella parte in cui “la viene ammessa alla liquidazione Per_1 promiscua sia dei propri debiti personali che sociali senza minimamente valutare la natura solidale di questi ultimi contratti con la odierna reclamante Parte_1 nonchè con l'Agenzia delle Entrate”.
In particolare, la reclamante si duole del fatto che l'apertura della liquidazione controllata sul patrimonio della porterebbe “a definire, in base al riparto, i Per_1 debiti sociali solidali senza aver considerato il patrimonio delle ulteriori socie illimitatamente responsabili al momento del sorgere del credito”.
Il motivo in esame è infondato, oltre che per le assorbenti ragioni sopra illustrate, anche per l'ininfluenza, ai fini che qui interessano, della relativa questione che, semmai, può rilevare non a fini di apertura della procedura di liquidazione controllata, ma a quelli, diversi ed ultronei, di reciproco regresso tra il socio già ammesso alla procedura di liquidazione controllata e gli altri soci anch'essi chiamati a rispondere illimitatamente delle obbligazioni sociali.
Con il terzo motivo di reclamo, è stata dedotta “l'illegittimità della sentenza per carenza del requisito della meritevolezza” di cui all'art. art. 283 comma 7 CCII, evidenziando, al riguardo, come la “è stata condannata in via solidale unitamente alle altre socie Per_1 con il decreto ingiuntivo n. 507/2016 del Tribunale di Bologna, è risultata soccombente nella relativa causa di opposizione N. 4540/2016 R.G. con conseguente concessione della provvisoria esecuzione del predetto d.i. opposto, ha ricevuto da parte della
[...] la notifica di almeno due atti di precetto rispettivamente in data 14/03/2019 Parte_1
e 28/06/2019, ha subito una prima esecuzione mobiliare presso terzi n. 1271/2019 pagina 7 di 10 R.G.ES. avanti il Tribunale di Ravenna avente ad oggetto lo stipendio all'epoca percepito dal terzo datore di lavoro , ed infine, Parte_2 ad oggi, ha ricevuto in notifica un nuovo atto di pignoramento avente ad oggetto l'attribuzione della retribuzione attualmente percepita dalla
[...]
(docc. nn. 7, 8, 9, 10 e 11)”. Parte_3
Il motivo è infondato atteso che, il requisito della meritevolezza, già richiesto ai fini dell'ammissione alla procedura di esdebitazione dell'incapiente, ed oggi introdotto dal c.d correttivo ter (D.lvo n. 136/2024) anche per la procedura di liquidazione controllata, costituisce, però, non una condizione indefettibile ai fini dell'accesso a tale ultima e distinta procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, bensì unicamente un presupposto necessario per il prodursi, ma in una fase diversa e successiva, del perseguito effetto esdebitatorio conseguente all'utile e completo espletamento degli incombenti disposti, a tal fine, dal Tribunale che ne aveva dichiarato l'apertura.
Con il quarto motivo, la reclamante ha censurato la sentenza di primo grado per avere il
Giudice di prime cure ammesso la alla suddetta procedura nonostante “la Per_1 carenza di documentazione e incompletezza nella rappresentazione dello stato patrimoniale e finanziario della debitrice”.
Più specificatamente, la reclamante ha rilevato che dalla relazione particolareggiata emergerebbe che “la debitrice ha quale unico attivo liquidabile il proprio reddito da lavoratrice alle dipendenze della società la Filanda snc pari ad € 1.533,34 mensili lordi dal quale andrebbero dedotti costi di sostentamento personale (tra l'altro non meglio documentati) pari ad € 1.050,00 per un totale residuo mensile di € 483,00”, con la conseguenza che “verrebbe messa a disposizione della procedura liquidatoria per il pagamento dei creditori sociali la somma di € 6.300,00 resa disponibile solo in quanto le spese del procedimento ammontanti ad € 3.250,00 verranno sostenute con finanza esterna concessa dal fratello della ricorrente”, senza tuttavia allegare “gli stipendi, le pensioni o salari degli altri componenti appartenenti al proprio nucleo famigliare ovvero pagina 8 di 10 del padre e del fratello , e senza allegare “alcunché Persona_2 CP_1 sulla successione ereditaria della madre della sig.ra nonostante si dia atto del Per_1 suo decesso nel 2019 e dunque dopo la notifica del DI 507/2016”.
Il motivo di gravame è infondato.
Infatti, anche a ritenere, come sostenuto dalla reclamante, la necessità, ex art. 268 c. IV lett. b) CCII, di allegazione da parte dell'istante di documentazione che rappresenti, in modo completo e attendibile, la situazione patrimoniale non solo del richiedente ma anche quella del proprio nucleo familiare soprattutto se quest'ultimo si è assunto l'onere di fornire, con finanza c.d. esterna, un congruo contributo volto al soddisfacimento dei creditori, in ogni caso, in ossequio alle richieste formulate dalla Corte con il decreto di fissazione di udienza, la procedura reclamata ha ritualmente provveduto al deposito di una relazione (v. doc. n. 10 reclamata), definita dalla stessa reclamante più dettagliata, integrativa di quella originariamente allegata all'istanza ex art. 268 CCII che, peraltro, già attestava la completezza e idoneità della documentazione all'epoca acquisita, da cui
è agevole desumere l'assenza di familiari a carico della debitrice, la capienza del residuo patrimonio personale di quest'ultima per far fronte, nei tempi e con le modalità prescritte, al soddisfacimento delle obbligazioni ammesse al passivo della liquidazione controllata, il regolare e puntuale adempimento di siffatti debiti e, conseguentemente, la superfluità e la sostanziale ininfluenza dell'acquisizione di ulteriore documentazione riguardante la situazione patrimoniale familiare e la finanza esterna ab origine messa a disposizione, ma, in concreto, non indispensabile.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, il reclamo di cui in premessa deve essere rigettato e, per l'effetto, va integralmente confermata la sentenza con cui è stata dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata sui beni di
[...]
Per_1
Inoltre, le spese di lite seguono la soccombenza e, quindi, come da dispositivo, vanno liquidate a carico della società reclamante. pagina 9 di 10 Infine, in considerazione dell'integrale reiezione del gravame, si ritiene che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per dichiarare la reclamante tenuta, ai sensi del DPR n.
115/2002 e succ. mod., al versamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA il reclamo di cui in premessa e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n.
40/2025, resa dal Tribunale di Ravenna in data 20/5/2025.
CONDANNA la reclamante al rimborso, in favore della procedura reclamata, delle spese del presente giudizio liquidate in € 8.250,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.
DICHIARA la reclamante tenuta, a norma del DPR n. 115/2002 e succ. mod. e integr., al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 30 settembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado, ex art. 51 CCII, iscritta al n. r.g. 1158/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
GENTILINI LORENZA e dell'avv. FACCHINI MICHELA, elettivamente domiciliato in VIA QUARANTOLA 3 48022 LUGO presso il difensore avv. GENTILINI
LORENZA.
RECLAMANTE contro
PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA SUI BENI DI
[...]
IN PERSONA DEL LIQUIDATORE AVV. SILVIA LAMPRONTI, Per_1
pagina 1 di 10 con il patrocinio dell'avv. MORGAGNI LUCA, elettivamente domiciliato in VIA
ALCIDE DE GASPERI 35 48121 RAVENNA presso il difensore avv. MORGAGNI
LUCA.
C.F. ). Persona_1 C.F._1
RECLAMATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note difensive, ex art. 127 ter c.p.c., depositate in via telematica per l'udienza tenuta in modalità cartolare il 26 settembre 2025.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 40/25, resa in data 5/5/2025, il Tribunale di Ravenna, in accoglimento della domanda formulata, ai sensi dell'art. 268 CCII, formulata da aveva Persona_1 dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione controllata sui beni della menzionata istante.
Con ricorso, ex artt. 51 e 270 CCII, depositato in data 3/7/2025, la società
[...]
quale creditrice della società Area 51 s.n.c. di cui è socia Parte_1 Persona_1 illimitatamente responsabile, ha proposto reclamo avverso la suddetta sentenza, chiedendo all'intestata Corte d'Appello : “nel merito, ed in riforma della sentenza impugnata n. 40/2025, pubblicata il 20/05/2025 - Rep. N. 52/2025 del 20/05/2025 – N. ist. 1/2025 R.G. pronunciata dal Tribunale Ordinario di Ravenna – Ufficio Concorsuale
e della Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza, rigettare la domanda di liquidazione controllata (n. procedura 12/2025 RG. Tribunale di Ravenna) presentata dalla sig.ra per i motivi tutti esposti in narrativa. - Con vittoria di spese e compensi di Persona_1 giudizio”.
pagina 2 di 10 Con comparsa di risposta ritualmente depositata, la Procedura di Liquidazione
Controllata sui beni della suddetta debitrice si è costituita in giudizio e, contestando l'ammissibilità e la fondatezza del gravame ex adverso proposto, ha concluso chiedendo il rigetto del reclamo e l'integrale conferma dell'impugnata sentenza.
Nel corso del giudizio, celebrato nella contumacia della reclamata la Persona_1
Corte, previa acquisizione delle note difensive depositate dalle parti per l'udienza tenuta,
a norma dell'art. 127 ter c.p.c., in modalità cartolare il 26/9/2025, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre, in via preliminare di rito, dichiarare formalmente la contumacia della reclamata la quale, benchè ritualmente evocata in causa, non si è costituita nel Persona_1 presente giudizio.
Nel merito, la Corte ritiene che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, il reclamo proposto dalla società non sia meritevole di accoglimento. Parte_1
Ed invero, la società reclamante, con il primo motivo di gravame, ha dedotto l'erroneità della reclamata sentenza nella parte in cui, in asserita violazione degli artt. 2, 33 e 256 comma 2 CCII, previo riconoscimento, in capo all'istante della Persona_1 legittimazione ad agire, ha dichiarato l'ammissibilità e, quindi, l'apertura della procedura di liquidazione controllata disciplinata dagli artt. 268 e segg. CCII sui beni di quest'ultima, al fine di comporre la crisi da sovraindebitamento della stessa ancorchè promiscuamente causata da obbligazioni assunte, in parte, in proprio, quale consumatore, e, in parte, nella qualità, attuale, di socia della società Area 51 s.n.c., a sua volta, tuttora iscritta a Registro Imprese.
pagina 3 di 10 In particolare, la reclamante, a sostegno del sopra dedotto motivo di impugnazione, ha asserito che, dalla lettura combinata degli artt. 2, 33, 256 e 270 CCII, si evincerebbe che la possibilità del socio illimitatamente responsabile di accedere in via autonoma (e cioè, indipendentemente dalle vicende concorsuali della società) ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quale quella di liquidazione controllata, sarebbe soggetta alle seguenti regole : “a) I debiti sociali del socio illimitatamente responsabile possono essere definiti, normalmente, tramite il concordato minore sociale
- i cui effetti esdebitatori si riflettono anche sul socio - o la liquidazione controllata dalla società, il cui avvio determina l'apertura della liquidazione anche del socio illimitatamente responsabile;
b) Fin quando permane in vita la società o il rapporto sociale del socio illimitatamente responsabile, di regola questi non può definire i debiti sociali, dovendo attendere 1) il decorso dell'anno dalla cancellazione della società dal registro delle imprese (art. 33), ovvero, 2) il decorso dell'anno dalla formalizzazione nel registro delle imprese del proprio recesso (art. 256 comma II); 3) il socio illimitatamente responsabile potrà accedere alla procedura del consumatore ex art. 67- anche contestualmente alla eventuale procedura della società - per definire i soli debiti di natura consumeristica, e senza la possibilità di includere anche i debiti sociali su di lui gravanti, essendo espressamente qualificato dalla legge come consumatore solo per i debiti contratti nella qualità di consumatore”.
In pratica, nella prospettazione difensiva dell'odierna reclamante, “il socio, non è legittimato autonomamente ad esperire una procedura negoziale di sovraindebitamento per la composizione unitaria dei debiti personali e sociali, dovendo attendere, a tal fine,
l'iniziativa della società partecipata, a maggior ragione, se, come nella fattispecie in esame, ancora iscritta ed attiva”, ovvero la cancellazione di questa, ovvero ancora il proprio recesso.
Diversamente opinando, si avrebbe, a dire della reclamante, una liquidazione dei beni personali della debitrice a fronte di una società di cui la stessa è tutt'ora socia illimitatamente responsabile, ancora attiva, con conseguente svuotamento di significato della norma di cui all'art. 2291 c.c.”. pagina 4 di 10 Il motivo in esame è infondato.
Infatti, come correttamente argomentato dalla Procedura reclamata in aderenza al chiaro dettato normativo di cui agli artt. 65 e 2 lett. c) CCII ed in continuità con la prevalente e più condivisibile giurisprudenza di merito (v., inter alia, Trib. Bologna sent. n. 96/2024 del 20/05/2024) citata anche da quest'ultima, il presupposto indefettibilmente richiesto al fine di dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione controllata sui beni del debitore e anche del socio di società di persone illimitatamente responsabile, per comporre la propria crisi derivante da sovraindebitamento, in quest'ultimo caso anche c.d. promiscuo (id est, in parte, di fonte consumeristica, e, in parte, di origine sociale), è costituito esclusivamente dalla non assoggettabilità della società (e, conseguentemente, per estensione, del debitore in proprio) alla maggiore procedura di liquidazione giudiziale in quanto impresa c.d. minore.
Il superiore assunto, in assenza di specifiche ed espresse ragioni ostative dettate dalle disposizioni normative evocate dalla reclamante, vale indipendentemente e a prescindere dalle iniziative e/o vicende afferenti alla medesima società, ovvero a quelle riguardanti la persistenza o caducazione del vincolo sociale.
A quest'ultimo riguardo, va altresì osservato come, nella fattispecie in esame, detto vincolo risulti comunque venuto meno, ope legis, a norma dell'art. 2288 c.c. che prevede l'esclusione, di diritto, del socio per effetto dell'apertura della procedura de qua, con la duplice conseguenza che, da un lato, la solidale ed illimitata responsabilità del socio autonomamente ammesso alla procedura di liquidazione controllata, anche nel caso di sovraindebitamento c.d. promiscuo, andrà circoscritta alle sole obbligazioni sociali già maturate alla data di scioglimento, come detto di diritto, del suddetto vincolo, con facoltà per i relativi creditori di insinuarsi “al passivo”, e, dall'altro, per quelle eventualmente contratte in epoca successiva, alcuna responsabilità del medesimo socio potrà essere fatta valere alla stregua di quanto si verificherebbe nei confronti del socio volontariamente receduto da società di persona posta in liquidazione controllata una volta decorso il termine annuale di legge dall'exitus, nel pieno rispetto, per ciò, di quanto previsto dai citati artt. 2288 e 2291 c.c.
pagina 5 di 10 Precisato nei termini sopra esposti il perimetro soggettivo di accessibilità alla procedura di liquidazione controllata, occorre, al riguardo, osservare che, a fronte di una documentata e non contestata inattività pluriennale della società Area 51 s.n.c. a far tempo dall'anno 2015, di mancata registrazioni di ricavi e di mancata predisposizione di dichiarazioni reddituali e/o omessa tenuta di contabilità concernenti il successivo periodo e, quindi, anche il triennio antecedente il deposito dell'istanza di cui in premessa, nella fattispecie in esame, appare certo, anche solo in via presuntiva, o, quantomeno, altamente verosimile che la suddetta società, in tal modo gestita e, soprattutto, così caratterizzata da una conclamata condizione di insolvenza nel senso di incapacità di far fronte con regolarità e con mezzi ordinari alle proprie obbligazioni per manifesta sproporzione tra il passivo accertato (circa € 380.000) e l'assoluta incapienza del suo patrimonio risultato privo di assets rilevanti e significativi, non presenti i requisiti di assoggettabilità a liquidazione giudiziale richiesti dall'art. 2 lett. d) CCII, soprattutto in difetto di elementi di valutazione di segno contrario attestanti, in positivo, il superamento, contestuale e temporale, delle c.d. soglie di fallibilità, la cui allegazione e dimostrazione, diversamente da quanto asserito dalla reclamante, si ritiene incombesse a quest'ultima che, sostenendo, appunto, l'assoggettabilità della propria debitrice alla suddetta maggior procedura liquidatoria, ne ha allegato la ricorrenza per escludere l'accessibilità, in via autonoma, anche del socio illimitatamente responsabile di questa, con argomentazioni, sul punto, anche contraddittorie in ragione dell'inerzia della stessa creditrice sociale che, pur sostenendo quanto sopra riportato, alcuna iniziativa ha assunto al fine di far dichiarare nei confronti del sodalizio debitore l'apertura della ipotizzata procedura di liquidazione giudiziale.
Ad ogni modo, anche a voler prescindere dalle considerazioni che precedono, la qui affermata sussistenza dell'imprescindibile condizione di impresa minore in capo alla società Area 51 s.n.c., di cui, come detto, la è socia illimitatamente Per_1 responsabile, e, conseguentemente, quella di non assoggettabilità di entrambe alla procedura di liquidazione giudiziale, erano state, in ogni caso, già accertate e dichiarate dal primo Giudice con statuizione, in parte qua, coperta da giudicato interno, in quanto pagina 6 di 10 non specificamente impugnata con il reclamo introduttivo del presente giudizio ma contestata dalla reclamante soltanto con le note difensive, ex art. 127 ter c.p.c., depositate successivamente e, quindi, ormai tardivamente, in data 25/9/2025.
Con il secondo motivo di reclamo, la società ha censurato la Parte_1 sentenza di primo grado nella parte in cui “la viene ammessa alla liquidazione Per_1 promiscua sia dei propri debiti personali che sociali senza minimamente valutare la natura solidale di questi ultimi contratti con la odierna reclamante Parte_1 nonchè con l'Agenzia delle Entrate”.
In particolare, la reclamante si duole del fatto che l'apertura della liquidazione controllata sul patrimonio della porterebbe “a definire, in base al riparto, i Per_1 debiti sociali solidali senza aver considerato il patrimonio delle ulteriori socie illimitatamente responsabili al momento del sorgere del credito”.
Il motivo in esame è infondato, oltre che per le assorbenti ragioni sopra illustrate, anche per l'ininfluenza, ai fini che qui interessano, della relativa questione che, semmai, può rilevare non a fini di apertura della procedura di liquidazione controllata, ma a quelli, diversi ed ultronei, di reciproco regresso tra il socio già ammesso alla procedura di liquidazione controllata e gli altri soci anch'essi chiamati a rispondere illimitatamente delle obbligazioni sociali.
Con il terzo motivo di reclamo, è stata dedotta “l'illegittimità della sentenza per carenza del requisito della meritevolezza” di cui all'art. art. 283 comma 7 CCII, evidenziando, al riguardo, come la “è stata condannata in via solidale unitamente alle altre socie Per_1 con il decreto ingiuntivo n. 507/2016 del Tribunale di Bologna, è risultata soccombente nella relativa causa di opposizione N. 4540/2016 R.G. con conseguente concessione della provvisoria esecuzione del predetto d.i. opposto, ha ricevuto da parte della
[...] la notifica di almeno due atti di precetto rispettivamente in data 14/03/2019 Parte_1
e 28/06/2019, ha subito una prima esecuzione mobiliare presso terzi n. 1271/2019 pagina 7 di 10 R.G.ES. avanti il Tribunale di Ravenna avente ad oggetto lo stipendio all'epoca percepito dal terzo datore di lavoro , ed infine, Parte_2 ad oggi, ha ricevuto in notifica un nuovo atto di pignoramento avente ad oggetto l'attribuzione della retribuzione attualmente percepita dalla
[...]
(docc. nn. 7, 8, 9, 10 e 11)”. Parte_3
Il motivo è infondato atteso che, il requisito della meritevolezza, già richiesto ai fini dell'ammissione alla procedura di esdebitazione dell'incapiente, ed oggi introdotto dal c.d correttivo ter (D.lvo n. 136/2024) anche per la procedura di liquidazione controllata, costituisce, però, non una condizione indefettibile ai fini dell'accesso a tale ultima e distinta procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, bensì unicamente un presupposto necessario per il prodursi, ma in una fase diversa e successiva, del perseguito effetto esdebitatorio conseguente all'utile e completo espletamento degli incombenti disposti, a tal fine, dal Tribunale che ne aveva dichiarato l'apertura.
Con il quarto motivo, la reclamante ha censurato la sentenza di primo grado per avere il
Giudice di prime cure ammesso la alla suddetta procedura nonostante “la Per_1 carenza di documentazione e incompletezza nella rappresentazione dello stato patrimoniale e finanziario della debitrice”.
Più specificatamente, la reclamante ha rilevato che dalla relazione particolareggiata emergerebbe che “la debitrice ha quale unico attivo liquidabile il proprio reddito da lavoratrice alle dipendenze della società la Filanda snc pari ad € 1.533,34 mensili lordi dal quale andrebbero dedotti costi di sostentamento personale (tra l'altro non meglio documentati) pari ad € 1.050,00 per un totale residuo mensile di € 483,00”, con la conseguenza che “verrebbe messa a disposizione della procedura liquidatoria per il pagamento dei creditori sociali la somma di € 6.300,00 resa disponibile solo in quanto le spese del procedimento ammontanti ad € 3.250,00 verranno sostenute con finanza esterna concessa dal fratello della ricorrente”, senza tuttavia allegare “gli stipendi, le pensioni o salari degli altri componenti appartenenti al proprio nucleo famigliare ovvero pagina 8 di 10 del padre e del fratello , e senza allegare “alcunché Persona_2 CP_1 sulla successione ereditaria della madre della sig.ra nonostante si dia atto del Per_1 suo decesso nel 2019 e dunque dopo la notifica del DI 507/2016”.
Il motivo di gravame è infondato.
Infatti, anche a ritenere, come sostenuto dalla reclamante, la necessità, ex art. 268 c. IV lett. b) CCII, di allegazione da parte dell'istante di documentazione che rappresenti, in modo completo e attendibile, la situazione patrimoniale non solo del richiedente ma anche quella del proprio nucleo familiare soprattutto se quest'ultimo si è assunto l'onere di fornire, con finanza c.d. esterna, un congruo contributo volto al soddisfacimento dei creditori, in ogni caso, in ossequio alle richieste formulate dalla Corte con il decreto di fissazione di udienza, la procedura reclamata ha ritualmente provveduto al deposito di una relazione (v. doc. n. 10 reclamata), definita dalla stessa reclamante più dettagliata, integrativa di quella originariamente allegata all'istanza ex art. 268 CCII che, peraltro, già attestava la completezza e idoneità della documentazione all'epoca acquisita, da cui
è agevole desumere l'assenza di familiari a carico della debitrice, la capienza del residuo patrimonio personale di quest'ultima per far fronte, nei tempi e con le modalità prescritte, al soddisfacimento delle obbligazioni ammesse al passivo della liquidazione controllata, il regolare e puntuale adempimento di siffatti debiti e, conseguentemente, la superfluità e la sostanziale ininfluenza dell'acquisizione di ulteriore documentazione riguardante la situazione patrimoniale familiare e la finanza esterna ab origine messa a disposizione, ma, in concreto, non indispensabile.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, il reclamo di cui in premessa deve essere rigettato e, per l'effetto, va integralmente confermata la sentenza con cui è stata dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata sui beni di
[...]
Per_1
Inoltre, le spese di lite seguono la soccombenza e, quindi, come da dispositivo, vanno liquidate a carico della società reclamante. pagina 9 di 10 Infine, in considerazione dell'integrale reiezione del gravame, si ritiene che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per dichiarare la reclamante tenuta, ai sensi del DPR n.
115/2002 e succ. mod., al versamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA il reclamo di cui in premessa e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n.
40/2025, resa dal Tribunale di Ravenna in data 20/5/2025.
CONDANNA la reclamante al rimborso, in favore della procedura reclamata, delle spese del presente giudizio liquidate in € 8.250,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.
DICHIARA la reclamante tenuta, a norma del DPR n. 115/2002 e succ. mod. e integr., al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 30 settembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
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