Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 29/05/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
Nr.1026/2023 R.G. Trib.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Caltanissetta, Maria Zammito, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 28.05.2025 dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Rosaria Impaglione (C.F. ed elettivamente C.F._2
domiciliata in Caltanissetta nel viale Sicilia n.106
- ricorrente contro in persona del Presidente pro tempore, e Controparte_1
difeso dagli Avv.ti DOLCE STEFANO e RUSSO CARMELO ed elettivamente domiciliato in
Caltanissetta nella via via Val d'Aosta 14/d - presso l'Avvocatura distrettuale dell' CP_1
- resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 17.09.2023, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate al consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo Parte_1
riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per l'invalidità al 100% e la conseguente fruizione della pensione d'invalidità civile, ai sensi dell'art. 12 della L 118/71, sin dalla visita di revisione.
L.118/71 sin dall'anno 2012; che in data 31/08/2021 sottoposta a visita di revisione la Commissione medica la riconosceva invalida nella misura dell'85%; che con ricorso ritualmente notificato, veniva esperito – quale condizione di procedibilità del presente giudizio - accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc, RG. 579/2022, in esito al quale il nominato CTU, dr. , concludeva le operazioni di consulenza negando la Persona_1
sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti sanitari per la concessione dei benefici richiesti;
Ciò premesso, chiedeva disporsi nuova CTU allo scopo di accertare la gravità delle patologie e il conseguente beneficio richiesto.
Instauratosi il contraddittorio resisteva l' spiegando difese volte al rigetto CP_1 dell'opposizione.
Disposta ed espletata una nuova consulenza tecnica, all'odierna udienza, le parti, collegate da remoto, hanno insistito nelle rispettive richieste e difese.
***
Va premessa la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU, di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
Riassunte le ragioni del contendere si osserva che il ricorso va accolto per le ragioni che seguono.
Ed invero, nella fattispecie in esame, il Consulente medico legale nominato, Dott. Per_2
, è pervenuto alle seguenti conclusioni diagnostiche: “Soggetto di anni 59 in apparenti
[...]
discrete condizioni generali affetto da esiti di trapianto renale ( 2014 ) complicato da insufficienza renale cronica in trattamento conservativo , da linfocele recidivante e da pregressa TVP post- chirurgica parzialmente ricanalizzata , trattamento immunosoppressivo cronico , ipertensione arteriosa , poliartrosi a discreta incidenza funzionale in soggetto con osteoporosi , stato ansioso - depressivo di tipo reattivo”.
Il CTU ha evidenziato (si riporta stralcio della relazione peritale): “Esaminando le patologie ampiamente documentate in atti , possiamo affermare che il complesso morboso accertato in sede peritale , nel suo insieme , determina certamente la condizione di inabilite civile ex art. 12 legge
118/1971 - 100% . Si ritiene infatti che il soggetto in esame per la moltitudine di patologie riconducibili alla iniziale condizione di grave insufficienza renale in rene policistico bilaterale e cisti epatiche, ha necessitato di trapianto renale dopo alcuni anni di terapia dialitica , che d etto trapianto è stato causa di complicanze post-chirurgiche ( linfocele recidivante, TVP , persistente sindrome da ingombro addominale con sollevamento del diaframma e conseguenti difficoltà respiratorie ) , persistente cardiopatia ipertensiva , osteoporosi , artrosi polidistrettuale e persistente insufficienza renale anche se ad oggi di grado lieve , ma certamente stante la molteplice terapia praticata e le persistente ipertensione , in evoluzione peggiorativa . Tutto ciò premesso ci consente di definire il quadro patologico accertato in linea con le tabelle ministeriali comunemente in uso , come “ TRAPIANTO RENALE COMPLICATO “ , che prevede una percentuale di invalidità dal 51% al 100% . Nel caso in esame siamo in presenza di una moltitudine di complicanze post-chirurgiche , nonchè alla ripresa della malattia renale cronica e pertanto appare opportuno assegnare alla perizianda una percentuale invalidità pari al 100% non riducibile a far data dal 31/8/2021 epoca della visita di revisione effettuata dal Centro Medico ”. CP_1
Conclude infine, il consulente: “il complesso morboso accertato in sede peritale rende la perizianda di anni 59 invalida con totale e permanente inabilità lavorativa Controparte_2
100% e pertanto avente diritto alla pensione ordinaria di inabilità poiché susssistono i requisiti sanitari previsti dalla norma . Per quanto attiene la decorrenza di tale condizione di invalidità possiamo affermare che essa decorre a far data dal 31/8/2021 epoca della visita di revisione presso il Centro Medico di Caltanissetta che aveva assegnato una percentuale globale pari CP_1 all'85%”.
In conclusione, i riferimenti ai precedenti anamnestici sono stati puntualmente riportati nella consulenza tecnica e fanno apprezzare una gravità del quadro clinico in misura diversa e più grave di quella riscontrata dal consulente tecnico all'atto della visita nella fase dell'accertamento tecnico preventivo.
L'esito della perizia è esaustivo, congruo ed immune da censure, anche sul piano logico.
Il ricorso deve, di conseguenza essere accolto, accertandosi e dichiarandosi che Parte_1
è soggetto invalido civile nella misura del 100% con decorrenza dal 31/08/2021, data
[...]
della visita medico-legale di revisione e pertanto può godere del relativo beneficio.
Le spese, comprensive di quella della precedente fase per ATP, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Le spese della CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il GOP, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara che, a decorrere dal 31/08/2021, è soggetto Parte_1
invalido civile nella misura del 100% e pertanto può godere del relativo beneficio;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, che vengono liquidate nella complessiva somma CP_1 di € 3.200,00 oltre spese forfettarie al 15% IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore, Avvocato Rosaria Impaglione;
- pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' CP_1
Caltanissetta, 28 maggio 2025
Il GOP
Maria Zammito