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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/07/2025, n. 1913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1913 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
in persona dei signori magistrati: dott. Glauco ZACCARDI Presidente dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 20 maggio 2025, mediante lettura in aula del dispositivo ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2643 Registro Generale Lavoro dell'anno 2022
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Carroccia, Parte_1
APPELLANTE E
in persona del legale rapp.te p.t., CP_1
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Latina n. 856/2022 del 13.9.2022
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 26.8.2020, ha chiesto accertarsi il proprio diritto Parte_1 all'assegno sociale, affermando di essere in possesso dei requisiti anagrafici e reddituali per il 2018, anno in cui il suo reddito complessivo – come risultante dalla dichiarazione dei redditi 2019 per l'anno d'imposta 2018, allegata al ricorso – era di € 563,00, essendo egli proprietario di piccoli appezzamenti di terreno e casa di abitazione;
ha chiesto, quindi, la condanna dell' al pagamento dell'assegno CP_1 sociale a decorrere dal 20.11.2019, data della domanda amministrativa, sino alla data di introduzione del giudizio, oltre interessi legali.
A fondamento della pretesa, il ha dedotto che l' aveva respinto la domanda Pt_1 CP_1 amministrativa del 20.11.2019 per essere egli risultato titolare dal 12.1.2017 di partita IVA ancora attiva e che il successivo ricorso amministrativo da lui inoltrato il 13.1.2020 era rimasto senza esito;
di avere tuttavia diritto all'assegno sociale in quanto, nonostante l'attuale titolarità di una partita IVA per l'attività di agricoltore svolta, il reddito dichiarato per l'anno 2018 – pari ad € 563,00 – risultava comunque inferiore al limite previsto ex lege per beneficiare dell'assegno sociale.
L' si è costituito, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. CP_1
A tal fine ha precisato che la domanda amministrativa era stata respinta in quanto il Pt_1 aveva taciuto l'esistenza di una partita IVA attiva e non aveva documentato gli eventuali introiti derivanti dalla relativa attività per l'anno 2019, avendo allegato solo la dichiarazione dei redditi priva delle entrate derivanti dall'attività di agricoltore;
ha inoltre precisato che per l'anno 2019 il limite reddituale per l'erogazione della prestazione assistenziale era di € 5.495,00 e che non vi era in atti idonea documentazione contabile per l'anno 2019 da cui potesse ricavarsi il mancato superamento della soglia reddituale, tenuto conto anche di quanto percepito dal ricorrente in virtù della suddetta attività autonoma.
Con successive note autorizzate, il ricorrente ha dedotto che l'eventuale ulteriore reddito prodotto in virtù dell'attività autonoma avrebbe rilievo solo ove risultasse dalla dichiarazione dei redditi;
al contrario – giacché l'art. 34, co. 6, d.P.R. n. 633/1972 prevede un regime speciale per i produttori agricoli, tale che qualora detti lavoratori sviluppino un volume d'affari non superiore a €
7.000,00, essi sono esenti da ogni onere fiscale, ivi inclusa la compilazione della dichiarazione annuale dei redditi –, egli per l'anno 2020 non aveva dichiarato redditi da lavoro autonomo, avendo sviluppato un fatturato di soli € 6.388,00 (come da dichiarazione IVA 2020, contestualmente depositata), fatturato che sarebbe rimasto pertanto estraneo al computo del reddito annuale, da determinarsi in soli € 563,00, come risultante dalla dichiarazione dei redditi IRPEF.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Latina ha respinto il ricorso, ritenendolo carente di prova “in ordine al reddito effettivamente percepito nell'anno 2019 e 2020”, e ha dichiarato le spese di lite irripetibili ex art. 152-bis disp. att. c.p.c.
In particolare – richiamati i requisiti necessari per il diritto all'assegno sociale e chiarito che la titolarità di partita IVA può far presumere l'esercizio di un'attività commerciale o di lavoro autonomo ma che “ciò non è di per sé ostativo all'erogazione dell'assegno sociale, non implicando
l'effettiva percezione di reddito” –, il giudice di prime cure ha tuttavia rilevato che per l'anno d'imposta 2019, il non aveva prodotto la dichiarazione dei redditi, avendo depositato solo la Pt_1 dichiarazione relativa al 2018. Per l'anno d'imposta 2020, il Tribunale ha invece rilevato che “il ricorrente ha prodotto certificazione reddituale [dal quale risulta un reddito di €. 563,00, composto dal reddito domenicale e agrario dei terreni (€. 48,00 + €. 79,00) e dal reddito della casa di abitazione (€. 436,00)], e modello iva anno 2021 dalla quale risulta un imponibile pari ad € 6.388,00”; ma ha ritenuto che l'art. 34, co. 6, d.P.R. n. 633/1972, pur applicabile alla fattispecie, “non escluda la valutazione del relativo reddito ai fini della concessione dell'assegno sociale nel quale devono essere computati i redditi soggetti ad IRPEF ma anche i redditi esenti da imposta, quale quello in esame”.
Avverso tale sentenza, ha proposto appello il chiedendone l'integrale riforma e Pt_1 lamentando che il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato la legge n. 335/1995 e parimenti errato nell'attribuire rilevanza alla documentazione reddituale degli anni 2019 e 2020, avendo egli presentato la domanda amministrativa nel novembre 2019, con conseguente rilievo dei soli redditi
2018, che egli aveva ritualmente documentato. Ha in ogni caso dedotto che il Tribunale avrebbe erroneamente computato nei redditi 2020 anche l'imponibile risultante dalla dichiarazione IVA e ha infine contestualmente depositato la dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2019.
L' è rimasto contumace, nonostante rituale notifica. CP_1
All'udienza del 20.5.2025, la causa è stata trattenuta in decisione e definita mediante lettura in aula del dispositivo.
2. Ebbene, con l'unico motivo di ricorso, parte appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente valutato la documentazione da lui prodotta, nonché erroneamente interpretato la l. n.
335/1995.
In particolare, il giudice di prime cure avrebbe errato:
a) nel ritenere che “la parte ricorrente non ha prodotto, come era suo preciso onere, la dichiarazione reddituale afferente il periodo di imposta 2019”, essendo invece onere dell'allora ricorrente produrre la dichiarazione dei redditi relativa al 2018, considerato che la domanda amministrativa era stata presentata nel 2019;
b) nel non disporre la produzione in giudizio della dichiarazione dei redditi 2019, ove ritenuta necessaria;
c) nel ritenere che “Con riferimento … al requisito reddituale afferente l'anno 2020 il ricorrente ha prodotto certificazione reddituale (dal quale risulta un reddito di €. 563,00, composto dal reddito domenicale e agrario dei terreni (€. 48,00 + €. 79,00) e dal reddito della casa di abitazione (€. 436,00), e modello IVA anno 2021 dalla quale risulta un imponibile pari ad €.
6.388,00”, laddove invece l'importo di € 6.388,00 non era l'imponibile ma il volume d'affari;
d) nel ritenere che il ricorrente fosse onerato di dichiarare l'imponibile ai fini IRPEF derivante dall'attività di produttore agricolo benché, come tale, egli beneficiasse del regime di esenzione di cui all'art. 34, co. 6, d.P.R. n. 633/1972;
e) infine, nel qualificare il volume d'affari come reddito esente. 3. Ciò posto, appare opportuno rammentare che, l'art. 3, co. 6, l. n. 335/1995, nel testo pro tempore applicabile (tenuto conto che la domanda amministrativa risale al 20.11.2019), stabilisce che: “Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale".
Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contribuivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
4. Alla luce di tale disposizione, possono quindi essere esaminate le censure articolate.
4.1. Orbene, come è evidente dalla lettera della norma, il reddito di riferimento per valutare la spettanza o meno del beneficio “è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento”.
Tanto comporta anzitutto, a parere del Collegio, che nel caso di specie, essendo stata la domanda amministrativa presentata nel 2019, il reddito da tenere in considerazione doveva essere quello relativo al 2019 e non quello del 2018.
Tuttavia, poiché “l'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”, mentre all'atto della domanda amministrativa (20.11.2019) il non avrebbe potuto dichiarare il reddito 2019 se non Pt_1 in via presuntiva (non essendo ancora concluso l'anno solare di riferimento), al momento dell'instaurazione del giudizio di primo grado (26.8.2020), egli avrebbe invece potuto e dovuto ex art. 414, n. 5) c.p.c. produrre la dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti nell'anno 2019.
Correttamente, pertanto, il giudice di prime cure ha ritenuto che il ricorrente non avesse adempiuto all'onere probatorio su di lui gravante.
4.2. Né, a fronte di tale inadempimento, il medesimo giudice era tenuto ad esercitare i propri poteri istruttori d'ufficio, che l'art. 421 c.p.c. configura come discrezionali (cfr., da ultimo, Cass. n.
14923/2024, secondo cui “Nel rito del lavoro, i poteri istruttori officiosi di cui all' art. 421 c.p.c. - il cui esercizio è del tutto discrezionale e come tale sottratto al sindacato di legittimità - non possono sopperire alle carenze probatorie delle parti, così da porre il giudice in funzione sostitutiva degli oneri delle parti medesime e da tradurre i poteri officiosi anzidetti in poteri d'indagine e di acquisizione del tipo di quelli propri del procedimento penale”).
4.3. Quanto poi alle risultanze della dichiarazione IVA 2021, relativa al periodo d'imposta
2020, rileva il Collegio che l'importo di € 6.388,00 figura al rigo VE20 nella colonna “imponibile”, come derivante da “operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta”, ed è poi riportato al rigo VE24 come somma totale (invariata, in assenza di ulteriori addendi).
La stessa somma figura anche al rigo VE50 come “volume d'affari”, oltre che ai righi VF40
e VF52, di nuovo quale “imponibile”, ed infine di nuovo nel riquadro VT1 quale “totale operazioni imponibili” e “operazioni imponibili verso soggetti IVA”.
Pertanto, se è vero, da un lato, che l'importo in questione è il volume d'affari (come dedotto da parte appellante), è anche vero tuttavia che nel caso di specie esso coincide con l'imponibile ai fini
IVA, di tal ché il giudice di prime cure correttamente ha ritenuto che il ricorrente avesse prodotto
“modello IVA anno 2021 dalla quale risulta un imponibile pari ad €. 6.388,00”, intendendo per tale l'imponibile IVA e non il reddito imponibile IRPEF.
4.4. Quanto ancora al regime di esenzione invocato dall'appellante, deve rammentarsi che l'art. 34, co. 6, d.P.R. n. 633/1972 (“Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto”), dispone, per quanto qui interessa, che “I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a
7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'articolo 39 …”. Ebbene, come è evidente, l'esenzione contemplata dalla norma riguarda il solo pagamento dell'IVA, e non rileva né ai fini IRPEF né ai fini dell'assegno sociale, di tal ché ritiene il Collegio che il Tribunale non abbia errato nel ritenere che “l'operatività di tale disposizione [l'art. 34 cit.] non escluda la valutazione del relativo reddito ai fini della concessione dell'assegno sociale”, dovendo computarsi a tal fine anche i redditi derivanti dall'attività agricola, benché il percettore sia esonerato dall'IVA in ragione di un volume d'affari inferiore alla soglia di € 7.000,00.
Come sopra rammentato, infatti, ai fini dell'assegno sociale, “Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva …”.
4.5. Né il Tribunale, come pretenderebbe l'appellante, ha qualificato l'importo di € 6.388,00 quale reddito esente, essendosi limitato a rilevare appunto che, ai fini dell'assegno sociale, deve tenersi conto “anche [de]i redditi esenti da imposta, quale quello in esame”, così intendendo presumibilmente che il reddito derivante dall'attività agricola va tenuto in considerazione anche laddove, in ragione del volume d'affari inferiore ad € 7.000,00, il produttore agricolo sia esonerato dall'IVA e dai relativi adempimenti documentali e contabili.
Come già rammentato, infatti, l'art. 3, co. 6 cit. include tra i redditi rilevanti quelli “di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte”.
4.6. Ne deriva, in conclusione, che le censure articolate sono infondate.
5. Peraltro, neppure nel presente grado di giudizio il ha offerto prova certa di Pt_1 soddisfare il requisito reddituale per cui è causa.
Ed invero, non può non rilevarsi come la dichiarazione dei redditi 2020 – relativa al periodo d'imposta 2019 –, prodotta con l'atto di appello, risulti incompleta.
Infatti, a fronte di un volume d'affari del valore di € 6.388,00 per l'anno 2020 (come documentato dal modello IVA 2021), nonché della titolarità di partita IVA sin dal 2017 (come dedotto in primo grado dall' e non contestato dall'allora ricorrente), deve presumersi che il CP_1 Pt_1 anche per l'anno 2019 abbia ricavato redditi dalla propria attività di produzione agricola, redditi che tuttavia egli non ha dichiarato ai fini IRPEF (così come non li ha dichiarati a fini IRPEF per l'anno
2020, secondo quanto risulta dalla dichiarazione PF 2021, a dispetto del volume d'affari documentato), benché l'art. 34, co. 6, d.P.R. n. 633/1972 contempli in realtà il solo esonero dagli obblighi documentali e contabili ai fini IVA.
Non è dato sapere, dunque, quale sia il reddito complessivo – comprensivo dei redditi “di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte” – effettivamente percepito dall'appellante per gli anni 2019 e 2020, per i quali egli chiede l'erogazione della prestazione. Mentre appaiono inconferenti le pronunce invocate dall'appellante nelle note del 15.5.2025
(Cass. n. 26315/2023 e Cass. n. 22755/2024) che riguardano redditi meramente potenziali, laddove nel caso di specie si controverte di redditi semplicemente non dichiarati, giacché il non è Pt_1 mero titolare di partita IVA ma risulta aver esercitato effettivamente negli anni in questione l'attività di produzione agricola, con conseguente oggettivo sviluppo di un dato volume d'affari (come da lui stesso dichiarato) e connessa presumibile generazione di reddito (che invece egli non ha inteso dichiarare).
Tanto rilevato, deve rammentarsi che secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, dal quale questa Corte non ha motivo di discostarsi, “In tema di assegno sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995 spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale” (Cass. n. 23477/2010, ma cfr. anche Cass. n. 30580/2018).
Pertanto, giacché l'onere di dimostrare la sussistenza del requisito reddituale grava su chi asserisca di aver diritto alla prestazione, in difetto di prova certa in ordine ai redditi percepiti dall'appellante negli anni 2019 e 2020, il presente appello va respinto, così come correttamente è stato respinto il ricorso di primo grado.
6. Nulla per le spese, stante la contumacia dell' . CP_1
Cionondimeno, dato il rigetto integrale, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte sull'appello proposto così provvede:
1. respinge l'appello;
2. nulla per le spese;
3. dà atto che sussistono, per l'appellante principale, le condizioni richieste dall'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. n. 115/2002 come modificato dalla l. n. 228/2012, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Roma, lì 20.5.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE dott.ssa Sara Foderaro IL PRESIDENTE
dott. Glauco Zaccardi