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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 04/12/2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6677/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
VERBALE DELL'UDIENZA DI CONVALIDA
Oggi 4 dicembre 2024, alle ore 17:20, innanzi al dott. Carmen Giuffrida, sono comparsi:
Il nato il [...] in [...], , assistito e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato d'ufficio Caterina Bove del Foro di Trieste.
Per la Questura di Gorizia l'assistente capo coordinatore . Testimone_1
È presente altresì l'interprete nato in [...] il [...]che Testimone_2 dichiara di accettare l'incarico e giura di bene fedelmente adempiere alle funzioni affidatele al solo scopo di far conoscere al giudice la verità.
Il trattenuto dichiara di parlare e comprendere l'italiano.
La Questura dichiara di aver segnalato la necessità di un interprete non ritenendolo in grado di comprendere e parlare adeguatamente l'italiano.
Vengono esposte al trattenuto la finalità del trattenimento e della presente udienza.
La Questura insiste per la convalida, sulla base dei presupposti di cui al provvedimento di trattenimento del Questore di Biella e, segnatamente, ai sensi dell'art 6 comma 2 lett.
b) e c).
pagina1 di 6 L'avv. Bove si oppone alla convalida, rilevando che il trattenuto ha già espiato la pena inflittagli per il reato commesso ormai nel 2012 e che il CPR non può fungere da luogo ove continuare la detenzione. Né vi è in atto una misura di sicurezza. Rappresenta pertanto l'assenza di attualità della pericolosità che, peraltro, dovrebbe essere cessata anche alla luce della funzione rieducativa della pena detentiva. Rappresenta inoltre che, dal 2012 al
2020, quando veniva detenuto, non ha commesso ulteriori reati.
L'interessato dichiara spontaneamente di voler rimanere in Italia perché così vogliono anche la moglie e i figli.
ADR Io non posso recarmi presso la casa di mia moglie ma mia moglie può venire al mio domicilio ove posso vedere mia figlia di otto anni in presenza di un assistente sociale.
ADR Ho un passaporto pakistano ancora valido attualmente in possesso della Questura di Gorizia.
ADR Attualmente mi ospita mio fratello il quale mi prenderebbe con sé a lavorare.
ADR Prima lavoravo nel settore termoidraulico.
ADR Non ho alcuna dichiarazione di ospitalità ma mio fratello mi ha detto che, non appena verrà emessa la sentenza, farà il necessario.
ADR Non appena rilasciato, sono stato condotto direttamente al CPR.
Alla luce di quanto dichiarato, l'avvocato chiede in subordine che il trattenuto venga rilasciato al momento del deposito della dichiarazione di ospitalità.
La Questura rappresenta che al momento della scarcerazione, il trattenuto ha perso la possibilità di ottenere un permesso.
L'avvocato rappresenta che tale possibilità esiste alla luce della presentazione della domanda di protezione internazionale.
La Questura rappresenta la pretestuosità della domanda.
L'avvocato rappresenta a sua volta che la pretestuosità non è oggetto del provvedimento di trattenimento perché chiesto prima di entrare al CPR.
L'interprete chiede la liquidazione dei compensi.
pagina2 di 6 Il difensore chiede la liquidazione del compenso per il patrocinio a spese dello Stato prestato a favore dell'interessato, riservandosi di depositare la relativa istanza.
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
***
Alle ore 18:15 riapre il verbale, dichiara chiusa la camera di consiglio e pronuncia seguente provvedimento.
Il Tribunale di Trieste
all'esito dell'odierna udienza relativa alla convalida del trattenimento di Parte_1
disposto dal Questore di Biella, ai sensi dell'art. 6 comma c. 2 lettera b) e c) d.lgs.
142/2025, in data 02.12.2024 e notificato in pari data alle ore 15:20;
Premesso che:
- entrava nel territorio dello Stato in data 27.08.2000 dalla frontiera Parte_1
Roma Fiumicino;
- Con decreto del 02.12.2024 notificato in pari data alle ore 15:20, il Questore di
Biella ne disponeva il trattenimento in base al Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n.
142, art 6
• comma 2 lett. b) in quanto il trattenuto rientra in una delle categorie di cui all'art. 1 del D.Lvo 159/2011
• comma 2 lett. c) in quanto il trattenuto costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica
- In data 02.12.2024, l'interessato formalizzava domanda di protezione internazionale, manifestata in data 30.11.2024 durante la detenzione;
pagina3 di 6 OSSERVA
Tempestività della richiesta di convalida
La richiesta di convalida risulta presentata tempestivamente considerato che il provvedimento di trattenimento veniva notificato all'interessato in data 02.12.2024 alle ore 15:20 e la richiesta di convalida perveniva presso il Tribunale di Trieste in data
03.12.2024 alle ore 12:48.
Competenza
Sussiste altresì la competenza del Tribunale di Trieste – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 3, d.l. n. 13/2017, in relazione all'art. 3, comma
1, lett. c), d.l. n. 13/2017, essendo il richiedente di fatto trattenuto nel centro di permanenza per il rimpatrio di Gradisca d'Isonzo, ricompreso nel territorio del distretto della Corte d'Appello di Trieste.
Presupposti per la convalida del provvedimento del trattenimento
Sussistono i presupposti per la convalida del provvedimento del trattenimento e, in particolare:
1) Con riguardo al presupposto di cui all'art 6 comma 2 lett. b) del Decreto Legislativo
18 agosto 2015, n. 142, va rilevato quanto segue.
risulta essere stato condannato a sei anni di reclusione per il reato di Parte_1
cui agli artt. 61 n 11, 81 comma 2 e 609 quater commesso ai danni della figlia minore di 14 anni (sentenza della Corte d'Appello di Torino del 17.05.2018) in quanto appartenente a una delle categorie indicate nell'articolo 1 lett.c del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159 e, segnatamente, perchè alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni.
In ragione della menzionata condanna, non v'è dubbio sul fatto che il trattenuto rientri nella menzionata categoria, segnalandosi a tal fine che egli è stato condannato anche in relazione all'art. 81 n2. Dalla lettura della sentenza si evince che la parte offesa riferiva che per un mese il padre aveva tenuto quel comportamento (penetrazione anale e palpeggiamenti) in due periodi temporali distinti, nel mese di febbraio e agosto pagina4 di 6 2012, e in ripetute occasioni, per un ammontare di circa trenta episodi di violenza sessuale. E' evidente pertanto che il trattenuto può considerarsi dedito alla commissione di tali reati.
2) Con riguardo al presupposto di cui all'art 6 comma 2 lett. c) del Decreto Legislativo
18 agosto 2015, n. 142, va rilevato quanto segue.
Va tenuto conto che la valutazione della pericolosità del trattenuto non può astrattamente basarsi sulla condanne subite e sulla gravità dei reati commessi, dovendo invece effettuarsi una valutazione attualizzata. Pertanto, i precedenti, per quanto gravi, vanno valorizzati solo se sintomatici di una pericolosità attuale desumibile anche da ulteriori elementi.
Nel caso odierno, nonostante i reati risalgano al 2012, si ritiene che il trattenuto sia attualmente soggetto pericoloso. Si sottolinea a tal proposito, innanzitutto, il fatto che nella sentenza di condanna è stata espressamente rilevata l'assenza di resipiscenza e la mancanza di attività riparatorie che, in nessun modo risultano essersi manifestate nel corso della espiazione della pena nè successivamente, non essendo stato a tal fine prodotto alcun documento. Si sottolinea altresì che, neanche in sede di odierna audizione, il trattenuto ha manifestato alcuna resipiscenza, pur avendo egli espressamente fatto cenno alla propria famiglia e all'attuale divieto di avvicinamento.
Tale atteggiamento induce a ritenere che costituisca allo stato pericolo Parte_1
per i minori.
Proporzionalità del trattenimento.
Pur essendo l'interessato sprovvisto di passaporto o documento equipollente, allo stato egli non è stato in grado di fornire alcun indirizzo specifico ove alloggiare, essendosi genericamente limitato ad affermare che il proprio fratello è disposto ad ospitarlo ma non essendo in possesso di alcuna verificabile dichiarazione di ospitalità.
Non risultando pertanto applicabile alcuna delle misure alternative di cui all'art. 14,
Cont comma 1 bis, del D.Lgs. 286/1998, la misura del trattenimento presso il rispetta il principio di proporzionalità del trattenimento.
P.Q.M.
pagina5 di 6 CONVALIDA il trattenimento disposto nei confronti di nato il [...] Parte_1
in Pakistan, , disposto in data 02.12.2024 dal Questore di Biella ai sensi C.F._1
degli artt. 6 comma 2 comma 2 lett.b) e c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n.
142 per 60 giorni.
In Trieste il 04.12.2024
Il Giudice
dott. ssa Carmen Giuffrida
pagina6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
VERBALE DELL'UDIENZA DI CONVALIDA
Oggi 4 dicembre 2024, alle ore 17:20, innanzi al dott. Carmen Giuffrida, sono comparsi:
Il nato il [...] in [...], , assistito e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato d'ufficio Caterina Bove del Foro di Trieste.
Per la Questura di Gorizia l'assistente capo coordinatore . Testimone_1
È presente altresì l'interprete nato in [...] il [...]che Testimone_2 dichiara di accettare l'incarico e giura di bene fedelmente adempiere alle funzioni affidatele al solo scopo di far conoscere al giudice la verità.
Il trattenuto dichiara di parlare e comprendere l'italiano.
La Questura dichiara di aver segnalato la necessità di un interprete non ritenendolo in grado di comprendere e parlare adeguatamente l'italiano.
Vengono esposte al trattenuto la finalità del trattenimento e della presente udienza.
La Questura insiste per la convalida, sulla base dei presupposti di cui al provvedimento di trattenimento del Questore di Biella e, segnatamente, ai sensi dell'art 6 comma 2 lett.
b) e c).
pagina1 di 6 L'avv. Bove si oppone alla convalida, rilevando che il trattenuto ha già espiato la pena inflittagli per il reato commesso ormai nel 2012 e che il CPR non può fungere da luogo ove continuare la detenzione. Né vi è in atto una misura di sicurezza. Rappresenta pertanto l'assenza di attualità della pericolosità che, peraltro, dovrebbe essere cessata anche alla luce della funzione rieducativa della pena detentiva. Rappresenta inoltre che, dal 2012 al
2020, quando veniva detenuto, non ha commesso ulteriori reati.
L'interessato dichiara spontaneamente di voler rimanere in Italia perché così vogliono anche la moglie e i figli.
ADR Io non posso recarmi presso la casa di mia moglie ma mia moglie può venire al mio domicilio ove posso vedere mia figlia di otto anni in presenza di un assistente sociale.
ADR Ho un passaporto pakistano ancora valido attualmente in possesso della Questura di Gorizia.
ADR Attualmente mi ospita mio fratello il quale mi prenderebbe con sé a lavorare.
ADR Prima lavoravo nel settore termoidraulico.
ADR Non ho alcuna dichiarazione di ospitalità ma mio fratello mi ha detto che, non appena verrà emessa la sentenza, farà il necessario.
ADR Non appena rilasciato, sono stato condotto direttamente al CPR.
Alla luce di quanto dichiarato, l'avvocato chiede in subordine che il trattenuto venga rilasciato al momento del deposito della dichiarazione di ospitalità.
La Questura rappresenta che al momento della scarcerazione, il trattenuto ha perso la possibilità di ottenere un permesso.
L'avvocato rappresenta che tale possibilità esiste alla luce della presentazione della domanda di protezione internazionale.
La Questura rappresenta la pretestuosità della domanda.
L'avvocato rappresenta a sua volta che la pretestuosità non è oggetto del provvedimento di trattenimento perché chiesto prima di entrare al CPR.
L'interprete chiede la liquidazione dei compensi.
pagina2 di 6 Il difensore chiede la liquidazione del compenso per il patrocinio a spese dello Stato prestato a favore dell'interessato, riservandosi di depositare la relativa istanza.
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
***
Alle ore 18:15 riapre il verbale, dichiara chiusa la camera di consiglio e pronuncia seguente provvedimento.
Il Tribunale di Trieste
all'esito dell'odierna udienza relativa alla convalida del trattenimento di Parte_1
disposto dal Questore di Biella, ai sensi dell'art. 6 comma c. 2 lettera b) e c) d.lgs.
142/2025, in data 02.12.2024 e notificato in pari data alle ore 15:20;
Premesso che:
- entrava nel territorio dello Stato in data 27.08.2000 dalla frontiera Parte_1
Roma Fiumicino;
- Con decreto del 02.12.2024 notificato in pari data alle ore 15:20, il Questore di
Biella ne disponeva il trattenimento in base al Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n.
142, art 6
• comma 2 lett. b) in quanto il trattenuto rientra in una delle categorie di cui all'art. 1 del D.Lvo 159/2011
• comma 2 lett. c) in quanto il trattenuto costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica
- In data 02.12.2024, l'interessato formalizzava domanda di protezione internazionale, manifestata in data 30.11.2024 durante la detenzione;
pagina3 di 6 OSSERVA
Tempestività della richiesta di convalida
La richiesta di convalida risulta presentata tempestivamente considerato che il provvedimento di trattenimento veniva notificato all'interessato in data 02.12.2024 alle ore 15:20 e la richiesta di convalida perveniva presso il Tribunale di Trieste in data
03.12.2024 alle ore 12:48.
Competenza
Sussiste altresì la competenza del Tribunale di Trieste – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 3, d.l. n. 13/2017, in relazione all'art. 3, comma
1, lett. c), d.l. n. 13/2017, essendo il richiedente di fatto trattenuto nel centro di permanenza per il rimpatrio di Gradisca d'Isonzo, ricompreso nel territorio del distretto della Corte d'Appello di Trieste.
Presupposti per la convalida del provvedimento del trattenimento
Sussistono i presupposti per la convalida del provvedimento del trattenimento e, in particolare:
1) Con riguardo al presupposto di cui all'art 6 comma 2 lett. b) del Decreto Legislativo
18 agosto 2015, n. 142, va rilevato quanto segue.
risulta essere stato condannato a sei anni di reclusione per il reato di Parte_1
cui agli artt. 61 n 11, 81 comma 2 e 609 quater commesso ai danni della figlia minore di 14 anni (sentenza della Corte d'Appello di Torino del 17.05.2018) in quanto appartenente a una delle categorie indicate nell'articolo 1 lett.c del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159 e, segnatamente, perchè alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni.
In ragione della menzionata condanna, non v'è dubbio sul fatto che il trattenuto rientri nella menzionata categoria, segnalandosi a tal fine che egli è stato condannato anche in relazione all'art. 81 n2. Dalla lettura della sentenza si evince che la parte offesa riferiva che per un mese il padre aveva tenuto quel comportamento (penetrazione anale e palpeggiamenti) in due periodi temporali distinti, nel mese di febbraio e agosto pagina4 di 6 2012, e in ripetute occasioni, per un ammontare di circa trenta episodi di violenza sessuale. E' evidente pertanto che il trattenuto può considerarsi dedito alla commissione di tali reati.
2) Con riguardo al presupposto di cui all'art 6 comma 2 lett. c) del Decreto Legislativo
18 agosto 2015, n. 142, va rilevato quanto segue.
Va tenuto conto che la valutazione della pericolosità del trattenuto non può astrattamente basarsi sulla condanne subite e sulla gravità dei reati commessi, dovendo invece effettuarsi una valutazione attualizzata. Pertanto, i precedenti, per quanto gravi, vanno valorizzati solo se sintomatici di una pericolosità attuale desumibile anche da ulteriori elementi.
Nel caso odierno, nonostante i reati risalgano al 2012, si ritiene che il trattenuto sia attualmente soggetto pericoloso. Si sottolinea a tal proposito, innanzitutto, il fatto che nella sentenza di condanna è stata espressamente rilevata l'assenza di resipiscenza e la mancanza di attività riparatorie che, in nessun modo risultano essersi manifestate nel corso della espiazione della pena nè successivamente, non essendo stato a tal fine prodotto alcun documento. Si sottolinea altresì che, neanche in sede di odierna audizione, il trattenuto ha manifestato alcuna resipiscenza, pur avendo egli espressamente fatto cenno alla propria famiglia e all'attuale divieto di avvicinamento.
Tale atteggiamento induce a ritenere che costituisca allo stato pericolo Parte_1
per i minori.
Proporzionalità del trattenimento.
Pur essendo l'interessato sprovvisto di passaporto o documento equipollente, allo stato egli non è stato in grado di fornire alcun indirizzo specifico ove alloggiare, essendosi genericamente limitato ad affermare che il proprio fratello è disposto ad ospitarlo ma non essendo in possesso di alcuna verificabile dichiarazione di ospitalità.
Non risultando pertanto applicabile alcuna delle misure alternative di cui all'art. 14,
Cont comma 1 bis, del D.Lgs. 286/1998, la misura del trattenimento presso il rispetta il principio di proporzionalità del trattenimento.
P.Q.M.
pagina5 di 6 CONVALIDA il trattenimento disposto nei confronti di nato il [...] Parte_1
in Pakistan, , disposto in data 02.12.2024 dal Questore di Biella ai sensi C.F._1
degli artt. 6 comma 2 comma 2 lett.b) e c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n.
142 per 60 giorni.
In Trieste il 04.12.2024
Il Giudice
dott. ssa Carmen Giuffrida
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