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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 07/11/2025, n. 1619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1619 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara
AR, in esito alle note scritte depositate, ex art. 127ter c.p.c., dalle parti il 5 Novembre 2025 in sostituzione dell'udienza del 7 Novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 660 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa da il signor , nato il [...] ad [...] e ivi residente, nel Viale Alexander Parte_1
Hardcastle, C.F. , elettivamente domiciliato, ai fini del presente CodiceFiscale_1
giudizio, a Porto Empedocle (AG), nella via Sicurelli n. 3, presso lo studio dell'Avv. Lucia
Carlisi, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso depositato il 5/03/2024,
- ricorrente -
CONTRO
l in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, ad
Agrigento, presso l'Avvocatura dell'ente sita nella via Picone n. 20/30, rappresentato e difeso dall'Avv. Viviana Carlisi in virtù di procura generale alle liti allegata agli atti di causa,
- resistente -
Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
Con ricorso depositato in data 5 Marzo 2024 ai sensi dell'art. 445bis, VI comma, c.p.c., il signor , dopo avere presentato la prevista dichiarazione di dissenso contestando le Parte_1
conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio previsto dalla citata norma, promuoveva giudizio di merito. Per il cui tramite chiedeva il riconoscimento dei requisiti sanitari ai fini della concessione e della
1 fruizione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della legge n. 222 del 12 Giugno
1984.
L' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 28 Giugno 2024 il proprio fascicolo con la memoria di risposta. In seno a tale scritto difensivo contestava nel merito la domanda avversaria e ne chiedeva il rigetto.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 7 Novembre 2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto dalle parti il 5 Novembre 2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza, senza ammettere la C.T.U. richiesta dal ricorrente.
Il ricorso introduttivo del procedimento de quo non è giuridicamente legittimo e fondato.
Sicché, merita di essere rigettato per quanto di ragione.
Allo scopo di giustificare la decisione di non accogliere la pretesa azionata dall'istante incoando la vertenza processuale che ci occupa bisogna rilevare una emblematica e significativa circostanza. Segnatamente, ai sensi del VI comma dell'art. 445bis c.p.c., la parte che ha contestato le conclusioni formulate dal C.T.U. a seguito di accertamento tecnico preventivo,
deve nel ricorso introduttivo del giudizio di merito specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Or dunque, nel caso di specie il C.T.U. Dott.ssa , nominato nel corso della Persona_1
fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ha concluso il suo giudizio ritenendo che,
in concreto, le patologie da cui è affetto il signor non sono tali da ridurre la sua Parte_1
capacità di lavoro in occupazioni confacenti a meno di un terzo. Di conseguenza, non può considerarsi invalido ai sensi dell'art. 1 della legge n. 222 del 12 Giugno 1984 (cfr.: relazione tecnica di ufficio del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio e successivi chiarimenti alle osservazioni formulate avverso la bozza della stessa dal legale dell'istante).
Quindi, il ricorrente non presenta i requisiti sanitari stabiliti da tale provvedimento normativo per accedere al beneficio richiesto.
Prendendo atto delle cennate conclusioni formulate dal prefato perito, il signor Parte_1 ha contestato l'esito del suddetto accertamento sanitario. Però, a fronte delle precise ragioni che hanno indotto il C.T.U. alle stesse, egli non ha indicato specifici e precisi elementi tali da infirmare le enunciate conclusioni e giustificare, pertanto, l'ammissione di una nuova consulenza tecnica di ufficio. In particolare, il ricorrente ha lamentato solo una riduttiva
2 valutazione del quadro clinico riconosciuto dal ricordato perito, senza indicare specificamente i motivi per cui la valutazione deve ritenersi riduttiva. A questo proposito, va richiamato il disposto dell'art. 445bis, VI comma, c.p.c., che recita, testualmente: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico
dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuta la inammissibilità e, comunque,
l'infondatezza, per genericità, della domanda formulata dal signor . Parte_1
Il ricorrente, seppure soccombente, deve essere esonerato dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, XI comma, del D.L. n. 269 del 30 Settembre 2003, convertito nella legge n. 326 del 24
Novembre 2003.
In ultima battuta, le spese della fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio non possono essere poste a carico del signor , ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo Parte_1
egli prodotto pure in tale ambito la dichiarazione di cui all'art. 42, XI comma, del D. L. n. 269
del 30 Settembre 2003, convertito con la legge n. 326 del 24 Novembre 2003. Infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nella citata fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara AR, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta, per le ragioni superiormente illustrate, il ricorso introduttivo del presente giudizio,
confermando che il signor non si trovava, né si trova nelle condizioni sanitarie Parte_1
previste per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della legge n. 222 del 12 Giugno 1984;
- dichiara, per le argomentazioni meglio esposte in parte motiva, irripetibili le spese di lite del presente giudizio e del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445bis c.p.c.;
3 - infine, pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio CP_1
della fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Agrigento in data 7 Novembre 2025.
Il Giudice
Barbara AR
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