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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 17/12/2025, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4227/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 1 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, in persona del giudice unico Stefania Calò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 4227/2022 r.g. promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avvocato Corinda Cracchiolo presso il Parte_1 cui studio in REGGIO EMILIA, VIA R. LIVATINO N. 9, è elettivamente domiciliato;
ATTORE contro rappresentata e difesa dagli Avvocati Valentina Astolfi, Controparte_1
IA TI, GI OT e BE OT presso lo studio dei quali in SCANDIANO,
S.P. 467 N. 2, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giovanni Giaroli presso il cui CP_2 studio in Reggio Emilia, via SAN CARLO, N. 16, è elettivamente domiciliato;
ER CH da
[...] rappresentata e difesa dall'Avvocato ENRICO Controparte_3
LUSETTI presso il cui studio in REGGIO EMILIA, VIA PAOLO BORSELLINO, N. 2 è elettivamente domiciliata;
, rappresentata e difesa dagli Avvocati FRANCESCO Controparte_4
NI e IA AR LE e presso lo studio di quest'ultima in REGGIO
EMILIA, VIA CISALPINA N. 18/1, elettivamente domiciliata;
TERZE CHIAMATE da CP_2
CONCLUSIONI
pagina 2 di 12 Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte in sostituzione dell'udienza del
16.12.2025.
FATTO
Il sig. ha convenuto in giudizio per sentirla Parte_1 Controparte_1 condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, sofferti in conseguenza della condotta omissiva tenuta dal dott. in occasione della visita CP_2 dal medesimo effettuata il 28.3.2014 presso quando “non prescriveva Controparte_1 al alcuna prescrizione fisioterapica né indicava visite di controllo, queste Parte_1 necessarie da buona pratica clinico assistenziale, oltre che consigliabili ai fini della risoluzione della patologia presentata dal in sede di visita, ovvero di un Parte_1 ginocchio in blocco con flessione di 40° conseguente a trauma distorsivo”. Tale omissione causava “una cicatrizzazione dei tessuti ed un persistente stato di retrazione muscolare tale da compromettere irrimediabilmente il ritorno ad una completa funzionalità del ginocchio, ancora oggi in blocco con grave flessione …” e rendeva necessaria l'esecuzione di successivi e numerosi interventi chirurgici, anche presso altre strutture, risultati non risolutivi. ha negato la propria responsabilità, affermando l'assenza di nesso Controparte_1 causale tra la condotta del dott. ed i danni lamentati dal sig. e, CP_2 Parte_1 comunque, la propria estraneità rispetto all'operato di quest'ultimo, libero professionista che aveva “visitato il paziente, concordato le tempistiche ed eseguito l'intervento”. Sulla base di tali premesse, ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa Controparte_1 del dott. , concludendo, nel merito, come segue: CP_2
“-in via principale: respingere integralmente le domande proposte dal ricorrente nei confronti di in quanto infondate in fatto ed in diritto, e dichiararla Controparte_1 esente da ogni responsabilità, condannando il ricorrente a rifondere alla concludente spese e competenze di causa.
-in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito accertasse il diritto del ricorrente a vedersi risarcire per i danni lamentati, riconducendone la causazione all'intervento ed alle prestazioni mediche eseguite dal dott. , condannare in via CP_2 esclusiva quest'ultimo al preteso risarcimento in quanto esclusivo responsabile dei danni sofferti dal sig. Parte_1
- in via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito accertasse e dichiarasse una qualsivoglia responsabilità, in tutto o in parte, di CP_1
pagina 3 di 12 anche in via solidale con il dott. , accertare e determinare le CP_1 CP_2 rispettive porzioni di responsabilità limitando l'eventuale condanna della concludente alla quota di sua propria competenza e, in ogni caso, condannare il dott. a CP_2 rimborsare qualsivoglia somma che fosse tenuta a corrispondere Controparte_1 all'attore in forza del vincolo di solidarietà passiva, in eccesso rispetto a quanto risulterebbe dovuto in dipendenza della sua eventuale quota di responsabilità e/o di apporto causale;
- in via sempre subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito accertasse e dichiarasse una qualsivoglia responsabilità, in tutto o in parte, di per i Controparte_1 fatti di cui è causa, dichiarare il dott. tenuto a manlevare anche in forza degli CP_2 obblighi contrattuali e a tenere indenne la predetta da quanto dovesse CP_1 essere obbligata a pagare in conseguenza di sue accertate responsabilità per le prestazioni mediche rese al sig. e, per l'effetto, condannarlo al pagamento di quanto Parte_1 eventualmente dovuto da in favore dell'attore relativamente alle suddette CP_1 prestazioni;
- in via istruttoria: ….
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Autorizzatane la chiamata in causa, il dott. ha contestato le difese attoree, CP_2 affermando di avere correttamente operato e, in ogni caso, ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa delle proprie compagnie assicurative, a fini di manleva, chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.
Le compagnie assicurative e Controparte_3 Parte_2 hanno negato la responsabilità del dott. , concludendo, rispettivamente, come CP_2 segue:
“in via principale, rigettare tutte le domande proposte contro il dott. in quanto infondate in fatto CP_2
e diritto oltre che sfornite di prova;
con vittoria di spese;
in via subordinata, in denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande da chiunque proposte nei confronti del dott. , accertato il grado della colpa ascrivibile allo stesso CP_2 come lieve o lievissimo, rigettare la domanda di manleva proposta nei confronti di in forza di polizza n. 1/20660/122/162423668 prevedendo la Controparte_3
pagina 4 di 12 stessa una garanzia cd. pregressa con retroattività di due anni dal 31/8/2018 in ipotesi di colpa lieve;
in via ulteriormente subordinata, in denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande da chiunque proposte nei confronti del dott. e di contestuale accertamento del grado della colpa CP_2 ascrivibile allo stesso come grave nonché di contestuale accoglimento della domanda di manleva nei confronti di in forza di polizza n. Controparte_3
1/20660/122/162423668, limitare l'obbligo di manleva entro i limiti del contratto come descritti sub paragrafo E della comparsa di costituzione e risposta, se del caso previo riparto proporzionale ex art. 1910 c. 4 c.c. in presenza di coassicurazione indiretta con
; Controparte_4 quantomeno con compensazione di spese”;
e
“2 – in via principale, accertare la inesistenza di una responsabilità del dott. per CP_2 quanto lamentato dal signor per le ragioni opposte dall'Assicurato con la sua Parte_1 comparsa di costituzione e risposta, e comunque per la certa non opponibilità al dott.
degli accertamenti e delle conclusioni della C.T.U. CP_2
3 – in via principale alternativa e in ogni caso, rigettare la domanda di garanzia proposta dal dott. nei confronti di per la non operatività, rispetto CP_2 Controparte_4 al sinistro per cui è causa, della copertura assicurativa prestata con la Polizza ai sensi dell'art. 2 delle condizioni generali per i motivi esposti dalla Compagnia al paragrafo 2 della comparsa di costituzione e risposta.
4 – In via estremamente subordinata:
4a – per un verso, accogliere l'Azione Risarcitoria e la Domanda di Rivalsa nei limiti esposti dalla Compagnia al paragrafo 3 del-la comparsa di costituzione e risposta;
4b – per altro verso, per i motivi esposti dalla Compagnia sempre al paragrafo 3 della comparsa di costituzione e risposta, accertare essere tenuta ad Controparte_4 indennizzare il dott. nei seguenti limiti: CP_2
4b1 – con esclusione della opponibilità ad della clausola di Controparte_4 manleva contenuta nel Contratto;
4b2 – per la sola quota di responsabilità diretta che compete all'Assicurato, con esclusione di ogni responsabilità derivante-gli in via solidale, e quindi per la misura percentuale massima del 50% dei danni risarcibili al signor Parte_1
pagina 5 di 12 4b3 – in via subordinata alla eccezione opposta al precedente punto 2, con ripartizione proporzionale dell'indennizzo ex art. 1910 c.c. tra la Polizza e la Polizza UnipolSai;
4b4 – fino a concorrenza del massimale, unico per sinistro e per anno assicurativo, di €
2.500.000,00.
Con condanna al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre a rimborso spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A., come per legge”.
Depositate le memorie previste dall'art. 183, 6° comma, c.p.c., è stata acquisita la c.t.u. espletata nel procedimento di A.T.P. n. 4130/2021, è stata ammessa parzialmente la prova per testi formulata dall'attore, è stata disposta una integrazione della c.t.u. espletata nel predetto procedimento di accertamento tecnico preventivo (dott. quale Persona_1 medico chirurgo specialista in medicina legale, e dott. quale medico chirurgo Persona_2 specialista in ortopedia), oggetto, poi, di una richiesta di chiarimenti, ed infine disposto l'espletamento di una nuova c.t.u. affidata ad un diverso collegio peritale (dott.
[...]
quale medico chirurgo specialista in medicina legale, e dott. Per_3 Persona_4 quale medico-chirurgo specialista in ortopedia).
Espletati tali incombenti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 16.12.2025, con termine sino al
5.12.2025 per il deposito di note conclusive.
DIRITTO
La causa va decisa sulla base della c.t.u. espletata dal dott. e dal dott. Persona_3
non potendo condividersi le conclusioni cui sono pervenuti i C.T.U. Persona_4 ed nell'ambito del procedimento di ATP e in questo giudizio, Persona_1 Persona_5 per quanto si va ora ad esporre.
In sede di ATP i consulenti del Tribunale hanno anzitutto spiegato: (i) che “il ginocchio flesso algico è una condizione patologica di non univoca interpretazione, poiché va dalla semplice reazione algica reflessa in seguito a trauma (posizione di difesa) al vero e proprio ginocchio in blocco (blocco meccanico del ginocchio in flessione incoercibile ed irriducibile)”; (ii) che “la diagnosi differenziale fra le diverse condizioni è radiografica, se non vi sono cause radiologicamente percepibili di blocco articolare … è opportuno eseguire una RM e rivedere il paziente a RM eseguita …”; (iii) che “la terapia iniziale deve esser sempre volta al riposo, al controllo del dolore (medica) e al tentativo di recuperare l'estensione completa (fisioterapia)”; nel caso in cui tale terapia non sia risolutiva, “è
pagina 6 di 12 opportuno uno sblocco in narcosi dell'articolazione con accesso artroscopico e visione diretta dell'articolazione a scopo sia diagnostico che terapeutico”.
Poste tali premesse, i dott. e dopo aver evidenziato che nel referto di RM Per_1 Per_2 del 26.3.2014 è scritto “rottura del legamento crociato anteriore, edema da impatto femoro-tibiale, lesione traumatica del menisco mediale”, hanno affermato, visionando le Par immagini della , che “la lesione meniscale riscontrata è la cosiddetta “lesione a manico di secchio”, che è una delle cause riconosciute di “ginocchio in blocco” (pagg. 18 e
19 della c.t.u. del 29.7.2022). Ciò posto, i C.T.U. hanno concluso che l'indicazione chirurgica (ricostruzione LCA + regolarizzazione meniscale) era corretta e le relative tempistiche in linea con quanto suggerito dalla letteratura e che “Quello che però appare omessa è la terapia per il ginocchio in blocco (riposo, terapia medica e fisioterapia) e il controllo a breve termine sempre per la risoluzione del ginocchio in blocco” (pagg. 29 e 30 della c.t.u. citata sopra), sicché il quadro esitale lamentato era da ricondursi, in via esclusiva, all'operato del dott. . CP_2
Nella c.t.u. espletata in questo procedimento in contraddittorio con il dott. e le CP_2 compagnie assicurative, che non erano state parti del procedimento di ATP, il collegio peritale suindicato ha ribadito che “non si ravvisano censure né nell'indicazione all'intervento chirurgico né nell'esecuzione dello stesso intervento, eseguito in data
21.05.2014; si conferma tuttavia una censurabile condotta, non rispettosa delle buone pratiche clinico-assistenziali, in merito ai mancati controlli specialistici eseguiti antecedentemente all'intervento chirurgico e alla omessa prescrizione di iniziale terapia fisioterapica”, essendo il blocco della flessione “evidente al momento del ricovero” (pagg.
25 e 26 della c.t.u. del 10.2.2025), concludendo, però, che “pur confermando la valutazione, in relazione alla nuova discussione, acquisita l'immagine RM” (in realtà già visionata nell'ambito del procedimento di ATP, v. pag. 19), “che non rileva un ginocchio flesso al momento dell'esame, anche considerando la singolarità della vicenda, si ritiene che solo ½ del quadro esitale presente sia addebitabile al Dott. . Si osserva che CP_2 appare inverosimile che a 5 giorni da un trauma distorsivo importante non ci sia una flessione antalgica: va ricordato che la RM è un esame statico e non rappresenta lo stato complessivo dell'articolazione, che va indagata con esame obiettivo ed anamnesi ed, in ciò, la refertazione del Dott. è carente”, con la precisazione che il susseguirsi degli CP_2 interventi eseguiti ha “contribuito alla situazione clinica attuale per cui la responsabilità
pagina 7 di 12 dei medici che ebbero in cura il paziente in primis può essere considerata parziale” (pagg.
29 e 30 della c.t.u. citata sopra).
Nella c.t.u. depositata a seguito della richiesta di chiarimenti del 22.4.2025, i C.T.U. Tudini
e hanno ribadito che “si è assistito ad una carente prescrizione medica e Per_2 fisioterapica alla prima visita, come invece suggerito da linee guida e good practice ortopedica. Nella buona pratica clinica, infatti, alla valutazione iniziale il chirurgo deve raccogliere una storia clinica dettagliata ed eseguire un esame fisico approfondito, identificando eventuali lesioni associate, visionare l'imaging, prescrivere trattamento medico e un piano di riabilitazione e discutere della chirurgia, infine programmare i successivi controlli. La fisioterapia preoperatoria (chiamata anche prehabilitation) è un aspetto cruciale nella gestione di lesioni articolari complesse, come quelle che coinvolgono sia il menisco che il crociato anteriore. L'obiettivo di questa fase è ottimizzare la forza muscolare e migliorare la mobilita articolare prima dell'intervento chirurgico. Questo aiuta a ridurre la rigidità post-operatoria e migliorare i risultati funzionali a lungo termine. Non avendo eseguito adeguata fisioterapia preoperatoria, è probabile che la capacità muscolare e la mobilità del ginocchio non fossero ottimali al momento dell'intervento, aumentando il rischio di complicazioni post-operatorie, come la flessione persistente” (pag. 3 della c.t.u. del 12.5.2025), riferendo, anche, che “Data la carenza documentale di esame obiettivo e manovre, possiamo solo ipotizzare, sulla base della posizione ottenuta durante la RM eseguita qualche giorno prima, che vi fosse un ROM in estensione fino a circa 10-15° di flessione residua. Detto ciò, non sappiamo nulla sullo stato del paziente (dolore, contrattura, deambulazione, carico ecc.) e, come già precisato, appare inverosimile che vi fosse un quadro clinico totalmente asintomatico, asciutto e non dolente a 5 giorni da un trauma distorsivo massivo, tale da non indicare alcuna terapia né medica né fisioterapica, ne controlli a distanza” (pag. 4 della c.t.u. citata sopra). Ciò posto, il collegio peritale ha affermato che “La letteratura ortopedica e le linee guida internazionali (ESSKA, AAOS, ISAKOS) indicano chiaramente che il recupero dell'estensione completa preoperatoria è una condizione necessaria per eseguire in sicurezza la ricostruzione del LCA. In presenza di una limitazione articolare significativa, in particolare un deficit dell'estensione completa del ginocchio, l'esecuzione di un intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore è generalmente controindicata, in quanto associata a un aumentato rischio di rigidità postoperatoria
(artrofibrosi) e scarsi risultati funzionali. L'AAOS fornisce una guida pratica per la pagina 8 di 12 gestione delle lesioni del LCA e sottolinea l'importanza della mobilità articolare completa prima della chirurgia e durante il recupero post-operatorio. La guida afferma che un ginocchio con limitata mobilita (specialmente se bloccato in flessione) prima dell'intervento è un indicatore di rischio maggiore per artrofibrosi e complicazioni post- operatorie. Nel caso di specie è stato dunque eseguito l'intervento sul LCA nonostante il mancato recupero del ROM preoperatorio” (pag. 4 della c.t.u.) e che quindi “la decisione di procedere con l'intervento one step, a più di due mesi dal trauma e senza un adeguato recupero funzionale del ginocchio, non risulta essere la scelta ottimale rispetto alla buona pratica clinica, con elevata prevedibilità di esiti funzionali sfavorevoli” (pag. 6 della c.t.u.).
Si legge, poi, nella c.t.u. che “Nell'ipotesi del “più probabile che non” in ambito di responsabilità civile si può affermare che ci sia stata una condotta discutibile rispetto alle buone pratiche cliniche sul piano tecnico, per l'omissione terapeutica e per aver sottovalutato il rischio di complicanze legato al tempo trascorso prima dell'intervento e alla clinica. Quando un ginocchio rimane flesso in modo persistente prima dell'intervento di ricostruzione del LCA, e molto più probabile che mantenga quella flessione anche dopo l'intervento, a causa di alterazioni tissutali e meccanismi biomeccanici già innescati nel periodo pre-operatorio” (pag. 8 della c.t.u.). Quindi, i C.T.U. hanno concluso che “i comportamenti censurabili possono così essere riassunti:
- Carenza di esame obiettivo, di prescrizione medica e fisioterapica alla prima visita (come da linee guida e good practice ortopedica).
- Carenza di follow up fra la prima visita e l'intervento (come da linee guida e good practice ortopedica)..
- Intervento nonostante il mancato recupero del ROM preoperatorio.
- Intervento combinato one step (crociato + menisco) anziché preferire un two steps.
Questi fattori, seppur di modesta entità presi singolarmente, hanno insieme contribuito, nell'ipotesi del più probabile che non, allo sviluppo di complicanze postoperatorie, quali importante retrazione capsulare e artrofibrosi, altrimenti riducibili o evitabili. La letteratura e le linee guida di buona pratica clinica confermano le suddette supposizioni”
(pag. 10 della c.t.u.).
Dunque, sulla base dell'ATP e della c.t.u. del 10.2.2025, l'intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore (LCA) e di regolarizzazione del menisco fu corretto sia nell'indicazione, che nell'esecuzione e nel timing, mentre sulla base della relazione integrativa del 12.5.2025, costituiscono comportamenti censurabili l'intervento pagina 9 di 12 “nonostante il mancato recupero del ROM preoperatorio” e l'intervento “combinato one step (crociato + menisco) anziché …. two steps”.
Sulla base dell'ATP, poi, il quadro esitale lamentato è riferibile, in via esclusiva, all'operato del dott. , mentre nella c.t.u del 10.2.2025 e nella successiva CP_2 integrazione del 12.5.2025, solo ½ del quadro esitale è addebitabile al dott. e a tali CP_2
Par conclusioni il collegio peritale perviene, nella c.t.u., visionando le immagini della del
26.3.2024, che aveva però già visionato in occasione del procedimento di ATP e tenuto conto del susseguirsi di interventi chirurgici eseguiti, e nella integrazione di tale c.t.u., tenuto conto che “il paziente non si è più presentato a visita dal chirurgo, nonostante una persistente e deficitaria flessione di ginocchio”, oltre al fatto “che ha eseguito numerosi interventi chirurgici anche in altri centri, tutti falliti, con un esito finale definibile disastroso rispetto alla maggioranza dei casi di artrofibrosi di ginocchio, non si può non tener conto che anche questi interventi abbiano contribuito alla situazione clinica attuale”.
Tali conclusioni non sono convincenti, da un lato, per le contraddittorietà di cui si è dato conto sopra, dall'altro, perché la responsabilità del dott. è affermata sul CP_2 presupposto della sussistenza di un blocco articolare del ginocchio destro al momento dell'accesso in Pronto Soccorso e della visita del 28.3.2014, che non trova riscontro nella documentazione sanitaria in atti.
In ragione di quanto precede è stata quindi disposta la rinnovazione della c.t.u., con la nomina dei dott. e i quali hanno verificato: (i) che l'intervento chirurgico Per_3 Per_4 di ricostruzione del legamento crociato anteriore (LCA) e di regolarizzazione del menisco fu corretto sia nell'indicazione, che nell'esecuzione e nel timing (come peraltro inizialmente affermato anche dai C.T.U. e;
(ii) che non sono emerse Per_1 Per_2 censure diagnostico-terapeutiche a carico dei sanitari della struttura e del CP_1 dott. ; (iii) che le complicanze ed i postumi permanenti (artrofibrosi e limitazione CP_2 funzionale) sono eventi avversi, non prevenibili e, quindi, non riconducibili a colpa medica.
In particolare, i C.T.U. e hanno spiegato: 1) che la diagnosi è stata Per_3 Per_4 tempestiva (trauma 23.3.14, RM 26.3.2014); 2) che l'intervento è stato correttamente e tempestivamente eseguito (intervento eseguito il 21.5.2014 e, dunque, a otto settimane dal trauma, “per cui in linea con gli studi di che riporta una minore incidenza di Parte_4 rigidità nei casi operati dopo le 6 settimane dal trauma”); 3) che al momento dell'accesso in Pronto Soccorso, non vi era un blocco articolare del ginocchio destro, dato che “non risulta alcuna manovra ortopedica di sblocco (come confermato dallo stesso periziando nel pagina 10 di 12 corso della visita peritale), la RMN del 26/3/14 evidenzia un ginocchio flesso di circa 13° in relazione alla posizione assunta durante l'espletamento dell'esame, all'esame obiettivo preoperatorio si documentò un ROM da 40° a 90°”; 4) che in ordine al trattamento preoperatorio la letteratura “non pone particolare attenzione al periodo pre-operatorio, e soprattutto non prevede cicli di Kinesioterapia, anche se posso essere utili”. In conclusione, al momento dell'accesso in Pronto Soccorso non vi era un vero e proprio blocco articolare del ginocchio, ma solo una posizione antalgica in flessione di 40°, senza evidenza di un blocco meccanico, mostrando la RM eseguita tre giorni dopo il trauma un ginocchio sostanzialmente esteso, e non in blocco articolare, sicché è da escludersi che andasse prescritta fisioterapia preoperatoria e, anche, che andassero fissati ulteriori controlli clinici.
Sulla base di tali premesse, il collegio peritale ha concluso che il quadro menomativo rilevato non è conseguente a censure diagnostico-terapeutiche, essendo invece riconducibile ad un evento avverso post-traumatico di artrofibrosi, prevedibile, ma non evitabile.
Per tutto quanto esposto sopra, le conclusioni della c.t.u. rinnovata, anche nella parte in replica alle osservazioni del C.T.P. attoreo, meritano piena condivisione.
Pertanto, e concludendo, la domanda attorea va respinta.
Restano assorbite le ulteriori questioni controverse tra le parti.
Le spese di lite, in ragione della controvertibilità delle questioni trattate e del difficile accertamento delle circostanze di fatto sottese alla domanda proposta, implicanti valutazioni di carattere strettamente tecnico di tipo medico-legale, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
Per le stesse ragioni, le spese delle c.t.u., già liquidate con separati decreti, vanno poste, nei rapporti interni, a carico di tutte le parti, in eguale misura tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, così provvede:
- respinge le domande formulate da Parte_1
- compensa integralmente le spese di lite;
- pone definitivamente le spese delle c.t.u. a carico di tutte le parti in eguale misura tra loro.
Reggio Emilia, 17.12.2025
Il Giudice
(Dott. Stefania Calò)
pagina 11 di 12 pagina 12 di 12
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 1 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, in persona del giudice unico Stefania Calò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 4227/2022 r.g. promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avvocato Corinda Cracchiolo presso il Parte_1 cui studio in REGGIO EMILIA, VIA R. LIVATINO N. 9, è elettivamente domiciliato;
ATTORE contro rappresentata e difesa dagli Avvocati Valentina Astolfi, Controparte_1
IA TI, GI OT e BE OT presso lo studio dei quali in SCANDIANO,
S.P. 467 N. 2, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giovanni Giaroli presso il cui CP_2 studio in Reggio Emilia, via SAN CARLO, N. 16, è elettivamente domiciliato;
ER CH da
[...] rappresentata e difesa dall'Avvocato ENRICO Controparte_3
LUSETTI presso il cui studio in REGGIO EMILIA, VIA PAOLO BORSELLINO, N. 2 è elettivamente domiciliata;
, rappresentata e difesa dagli Avvocati FRANCESCO Controparte_4
NI e IA AR LE e presso lo studio di quest'ultima in REGGIO
EMILIA, VIA CISALPINA N. 18/1, elettivamente domiciliata;
TERZE CHIAMATE da CP_2
CONCLUSIONI
pagina 2 di 12 Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte in sostituzione dell'udienza del
16.12.2025.
FATTO
Il sig. ha convenuto in giudizio per sentirla Parte_1 Controparte_1 condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, sofferti in conseguenza della condotta omissiva tenuta dal dott. in occasione della visita CP_2 dal medesimo effettuata il 28.3.2014 presso quando “non prescriveva Controparte_1 al alcuna prescrizione fisioterapica né indicava visite di controllo, queste Parte_1 necessarie da buona pratica clinico assistenziale, oltre che consigliabili ai fini della risoluzione della patologia presentata dal in sede di visita, ovvero di un Parte_1 ginocchio in blocco con flessione di 40° conseguente a trauma distorsivo”. Tale omissione causava “una cicatrizzazione dei tessuti ed un persistente stato di retrazione muscolare tale da compromettere irrimediabilmente il ritorno ad una completa funzionalità del ginocchio, ancora oggi in blocco con grave flessione …” e rendeva necessaria l'esecuzione di successivi e numerosi interventi chirurgici, anche presso altre strutture, risultati non risolutivi. ha negato la propria responsabilità, affermando l'assenza di nesso Controparte_1 causale tra la condotta del dott. ed i danni lamentati dal sig. e, CP_2 Parte_1 comunque, la propria estraneità rispetto all'operato di quest'ultimo, libero professionista che aveva “visitato il paziente, concordato le tempistiche ed eseguito l'intervento”. Sulla base di tali premesse, ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa Controparte_1 del dott. , concludendo, nel merito, come segue: CP_2
“-in via principale: respingere integralmente le domande proposte dal ricorrente nei confronti di in quanto infondate in fatto ed in diritto, e dichiararla Controparte_1 esente da ogni responsabilità, condannando il ricorrente a rifondere alla concludente spese e competenze di causa.
-in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito accertasse il diritto del ricorrente a vedersi risarcire per i danni lamentati, riconducendone la causazione all'intervento ed alle prestazioni mediche eseguite dal dott. , condannare in via CP_2 esclusiva quest'ultimo al preteso risarcimento in quanto esclusivo responsabile dei danni sofferti dal sig. Parte_1
- in via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito accertasse e dichiarasse una qualsivoglia responsabilità, in tutto o in parte, di CP_1
pagina 3 di 12 anche in via solidale con il dott. , accertare e determinare le CP_1 CP_2 rispettive porzioni di responsabilità limitando l'eventuale condanna della concludente alla quota di sua propria competenza e, in ogni caso, condannare il dott. a CP_2 rimborsare qualsivoglia somma che fosse tenuta a corrispondere Controparte_1 all'attore in forza del vincolo di solidarietà passiva, in eccesso rispetto a quanto risulterebbe dovuto in dipendenza della sua eventuale quota di responsabilità e/o di apporto causale;
- in via sempre subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito accertasse e dichiarasse una qualsivoglia responsabilità, in tutto o in parte, di per i Controparte_1 fatti di cui è causa, dichiarare il dott. tenuto a manlevare anche in forza degli CP_2 obblighi contrattuali e a tenere indenne la predetta da quanto dovesse CP_1 essere obbligata a pagare in conseguenza di sue accertate responsabilità per le prestazioni mediche rese al sig. e, per l'effetto, condannarlo al pagamento di quanto Parte_1 eventualmente dovuto da in favore dell'attore relativamente alle suddette CP_1 prestazioni;
- in via istruttoria: ….
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Autorizzatane la chiamata in causa, il dott. ha contestato le difese attoree, CP_2 affermando di avere correttamente operato e, in ogni caso, ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa delle proprie compagnie assicurative, a fini di manleva, chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.
Le compagnie assicurative e Controparte_3 Parte_2 hanno negato la responsabilità del dott. , concludendo, rispettivamente, come CP_2 segue:
“in via principale, rigettare tutte le domande proposte contro il dott. in quanto infondate in fatto CP_2
e diritto oltre che sfornite di prova;
con vittoria di spese;
in via subordinata, in denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande da chiunque proposte nei confronti del dott. , accertato il grado della colpa ascrivibile allo stesso CP_2 come lieve o lievissimo, rigettare la domanda di manleva proposta nei confronti di in forza di polizza n. 1/20660/122/162423668 prevedendo la Controparte_3
pagina 4 di 12 stessa una garanzia cd. pregressa con retroattività di due anni dal 31/8/2018 in ipotesi di colpa lieve;
in via ulteriormente subordinata, in denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande da chiunque proposte nei confronti del dott. e di contestuale accertamento del grado della colpa CP_2 ascrivibile allo stesso come grave nonché di contestuale accoglimento della domanda di manleva nei confronti di in forza di polizza n. Controparte_3
1/20660/122/162423668, limitare l'obbligo di manleva entro i limiti del contratto come descritti sub paragrafo E della comparsa di costituzione e risposta, se del caso previo riparto proporzionale ex art. 1910 c. 4 c.c. in presenza di coassicurazione indiretta con
; Controparte_4 quantomeno con compensazione di spese”;
e
“2 – in via principale, accertare la inesistenza di una responsabilità del dott. per CP_2 quanto lamentato dal signor per le ragioni opposte dall'Assicurato con la sua Parte_1 comparsa di costituzione e risposta, e comunque per la certa non opponibilità al dott.
degli accertamenti e delle conclusioni della C.T.U. CP_2
3 – in via principale alternativa e in ogni caso, rigettare la domanda di garanzia proposta dal dott. nei confronti di per la non operatività, rispetto CP_2 Controparte_4 al sinistro per cui è causa, della copertura assicurativa prestata con la Polizza ai sensi dell'art. 2 delle condizioni generali per i motivi esposti dalla Compagnia al paragrafo 2 della comparsa di costituzione e risposta.
4 – In via estremamente subordinata:
4a – per un verso, accogliere l'Azione Risarcitoria e la Domanda di Rivalsa nei limiti esposti dalla Compagnia al paragrafo 3 del-la comparsa di costituzione e risposta;
4b – per altro verso, per i motivi esposti dalla Compagnia sempre al paragrafo 3 della comparsa di costituzione e risposta, accertare essere tenuta ad Controparte_4 indennizzare il dott. nei seguenti limiti: CP_2
4b1 – con esclusione della opponibilità ad della clausola di Controparte_4 manleva contenuta nel Contratto;
4b2 – per la sola quota di responsabilità diretta che compete all'Assicurato, con esclusione di ogni responsabilità derivante-gli in via solidale, e quindi per la misura percentuale massima del 50% dei danni risarcibili al signor Parte_1
pagina 5 di 12 4b3 – in via subordinata alla eccezione opposta al precedente punto 2, con ripartizione proporzionale dell'indennizzo ex art. 1910 c.c. tra la Polizza e la Polizza UnipolSai;
4b4 – fino a concorrenza del massimale, unico per sinistro e per anno assicurativo, di €
2.500.000,00.
Con condanna al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre a rimborso spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A., come per legge”.
Depositate le memorie previste dall'art. 183, 6° comma, c.p.c., è stata acquisita la c.t.u. espletata nel procedimento di A.T.P. n. 4130/2021, è stata ammessa parzialmente la prova per testi formulata dall'attore, è stata disposta una integrazione della c.t.u. espletata nel predetto procedimento di accertamento tecnico preventivo (dott. quale Persona_1 medico chirurgo specialista in medicina legale, e dott. quale medico chirurgo Persona_2 specialista in ortopedia), oggetto, poi, di una richiesta di chiarimenti, ed infine disposto l'espletamento di una nuova c.t.u. affidata ad un diverso collegio peritale (dott.
[...]
quale medico chirurgo specialista in medicina legale, e dott. Per_3 Persona_4 quale medico-chirurgo specialista in ortopedia).
Espletati tali incombenti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 16.12.2025, con termine sino al
5.12.2025 per il deposito di note conclusive.
DIRITTO
La causa va decisa sulla base della c.t.u. espletata dal dott. e dal dott. Persona_3
non potendo condividersi le conclusioni cui sono pervenuti i C.T.U. Persona_4 ed nell'ambito del procedimento di ATP e in questo giudizio, Persona_1 Persona_5 per quanto si va ora ad esporre.
In sede di ATP i consulenti del Tribunale hanno anzitutto spiegato: (i) che “il ginocchio flesso algico è una condizione patologica di non univoca interpretazione, poiché va dalla semplice reazione algica reflessa in seguito a trauma (posizione di difesa) al vero e proprio ginocchio in blocco (blocco meccanico del ginocchio in flessione incoercibile ed irriducibile)”; (ii) che “la diagnosi differenziale fra le diverse condizioni è radiografica, se non vi sono cause radiologicamente percepibili di blocco articolare … è opportuno eseguire una RM e rivedere il paziente a RM eseguita …”; (iii) che “la terapia iniziale deve esser sempre volta al riposo, al controllo del dolore (medica) e al tentativo di recuperare l'estensione completa (fisioterapia)”; nel caso in cui tale terapia non sia risolutiva, “è
pagina 6 di 12 opportuno uno sblocco in narcosi dell'articolazione con accesso artroscopico e visione diretta dell'articolazione a scopo sia diagnostico che terapeutico”.
Poste tali premesse, i dott. e dopo aver evidenziato che nel referto di RM Per_1 Per_2 del 26.3.2014 è scritto “rottura del legamento crociato anteriore, edema da impatto femoro-tibiale, lesione traumatica del menisco mediale”, hanno affermato, visionando le Par immagini della , che “la lesione meniscale riscontrata è la cosiddetta “lesione a manico di secchio”, che è una delle cause riconosciute di “ginocchio in blocco” (pagg. 18 e
19 della c.t.u. del 29.7.2022). Ciò posto, i C.T.U. hanno concluso che l'indicazione chirurgica (ricostruzione LCA + regolarizzazione meniscale) era corretta e le relative tempistiche in linea con quanto suggerito dalla letteratura e che “Quello che però appare omessa è la terapia per il ginocchio in blocco (riposo, terapia medica e fisioterapia) e il controllo a breve termine sempre per la risoluzione del ginocchio in blocco” (pagg. 29 e 30 della c.t.u. citata sopra), sicché il quadro esitale lamentato era da ricondursi, in via esclusiva, all'operato del dott. . CP_2
Nella c.t.u. espletata in questo procedimento in contraddittorio con il dott. e le CP_2 compagnie assicurative, che non erano state parti del procedimento di ATP, il collegio peritale suindicato ha ribadito che “non si ravvisano censure né nell'indicazione all'intervento chirurgico né nell'esecuzione dello stesso intervento, eseguito in data
21.05.2014; si conferma tuttavia una censurabile condotta, non rispettosa delle buone pratiche clinico-assistenziali, in merito ai mancati controlli specialistici eseguiti antecedentemente all'intervento chirurgico e alla omessa prescrizione di iniziale terapia fisioterapica”, essendo il blocco della flessione “evidente al momento del ricovero” (pagg.
25 e 26 della c.t.u. del 10.2.2025), concludendo, però, che “pur confermando la valutazione, in relazione alla nuova discussione, acquisita l'immagine RM” (in realtà già visionata nell'ambito del procedimento di ATP, v. pag. 19), “che non rileva un ginocchio flesso al momento dell'esame, anche considerando la singolarità della vicenda, si ritiene che solo ½ del quadro esitale presente sia addebitabile al Dott. . Si osserva che CP_2 appare inverosimile che a 5 giorni da un trauma distorsivo importante non ci sia una flessione antalgica: va ricordato che la RM è un esame statico e non rappresenta lo stato complessivo dell'articolazione, che va indagata con esame obiettivo ed anamnesi ed, in ciò, la refertazione del Dott. è carente”, con la precisazione che il susseguirsi degli CP_2 interventi eseguiti ha “contribuito alla situazione clinica attuale per cui la responsabilità
pagina 7 di 12 dei medici che ebbero in cura il paziente in primis può essere considerata parziale” (pagg.
29 e 30 della c.t.u. citata sopra).
Nella c.t.u. depositata a seguito della richiesta di chiarimenti del 22.4.2025, i C.T.U. Tudini
e hanno ribadito che “si è assistito ad una carente prescrizione medica e Per_2 fisioterapica alla prima visita, come invece suggerito da linee guida e good practice ortopedica. Nella buona pratica clinica, infatti, alla valutazione iniziale il chirurgo deve raccogliere una storia clinica dettagliata ed eseguire un esame fisico approfondito, identificando eventuali lesioni associate, visionare l'imaging, prescrivere trattamento medico e un piano di riabilitazione e discutere della chirurgia, infine programmare i successivi controlli. La fisioterapia preoperatoria (chiamata anche prehabilitation) è un aspetto cruciale nella gestione di lesioni articolari complesse, come quelle che coinvolgono sia il menisco che il crociato anteriore. L'obiettivo di questa fase è ottimizzare la forza muscolare e migliorare la mobilita articolare prima dell'intervento chirurgico. Questo aiuta a ridurre la rigidità post-operatoria e migliorare i risultati funzionali a lungo termine. Non avendo eseguito adeguata fisioterapia preoperatoria, è probabile che la capacità muscolare e la mobilità del ginocchio non fossero ottimali al momento dell'intervento, aumentando il rischio di complicazioni post-operatorie, come la flessione persistente” (pag. 3 della c.t.u. del 12.5.2025), riferendo, anche, che “Data la carenza documentale di esame obiettivo e manovre, possiamo solo ipotizzare, sulla base della posizione ottenuta durante la RM eseguita qualche giorno prima, che vi fosse un ROM in estensione fino a circa 10-15° di flessione residua. Detto ciò, non sappiamo nulla sullo stato del paziente (dolore, contrattura, deambulazione, carico ecc.) e, come già precisato, appare inverosimile che vi fosse un quadro clinico totalmente asintomatico, asciutto e non dolente a 5 giorni da un trauma distorsivo massivo, tale da non indicare alcuna terapia né medica né fisioterapica, ne controlli a distanza” (pag. 4 della c.t.u. citata sopra). Ciò posto, il collegio peritale ha affermato che “La letteratura ortopedica e le linee guida internazionali (ESSKA, AAOS, ISAKOS) indicano chiaramente che il recupero dell'estensione completa preoperatoria è una condizione necessaria per eseguire in sicurezza la ricostruzione del LCA. In presenza di una limitazione articolare significativa, in particolare un deficit dell'estensione completa del ginocchio, l'esecuzione di un intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore è generalmente controindicata, in quanto associata a un aumentato rischio di rigidità postoperatoria
(artrofibrosi) e scarsi risultati funzionali. L'AAOS fornisce una guida pratica per la pagina 8 di 12 gestione delle lesioni del LCA e sottolinea l'importanza della mobilità articolare completa prima della chirurgia e durante il recupero post-operatorio. La guida afferma che un ginocchio con limitata mobilita (specialmente se bloccato in flessione) prima dell'intervento è un indicatore di rischio maggiore per artrofibrosi e complicazioni post- operatorie. Nel caso di specie è stato dunque eseguito l'intervento sul LCA nonostante il mancato recupero del ROM preoperatorio” (pag. 4 della c.t.u.) e che quindi “la decisione di procedere con l'intervento one step, a più di due mesi dal trauma e senza un adeguato recupero funzionale del ginocchio, non risulta essere la scelta ottimale rispetto alla buona pratica clinica, con elevata prevedibilità di esiti funzionali sfavorevoli” (pag. 6 della c.t.u.).
Si legge, poi, nella c.t.u. che “Nell'ipotesi del “più probabile che non” in ambito di responsabilità civile si può affermare che ci sia stata una condotta discutibile rispetto alle buone pratiche cliniche sul piano tecnico, per l'omissione terapeutica e per aver sottovalutato il rischio di complicanze legato al tempo trascorso prima dell'intervento e alla clinica. Quando un ginocchio rimane flesso in modo persistente prima dell'intervento di ricostruzione del LCA, e molto più probabile che mantenga quella flessione anche dopo l'intervento, a causa di alterazioni tissutali e meccanismi biomeccanici già innescati nel periodo pre-operatorio” (pag. 8 della c.t.u.). Quindi, i C.T.U. hanno concluso che “i comportamenti censurabili possono così essere riassunti:
- Carenza di esame obiettivo, di prescrizione medica e fisioterapica alla prima visita (come da linee guida e good practice ortopedica).
- Carenza di follow up fra la prima visita e l'intervento (come da linee guida e good practice ortopedica)..
- Intervento nonostante il mancato recupero del ROM preoperatorio.
- Intervento combinato one step (crociato + menisco) anziché preferire un two steps.
Questi fattori, seppur di modesta entità presi singolarmente, hanno insieme contribuito, nell'ipotesi del più probabile che non, allo sviluppo di complicanze postoperatorie, quali importante retrazione capsulare e artrofibrosi, altrimenti riducibili o evitabili. La letteratura e le linee guida di buona pratica clinica confermano le suddette supposizioni”
(pag. 10 della c.t.u.).
Dunque, sulla base dell'ATP e della c.t.u. del 10.2.2025, l'intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore (LCA) e di regolarizzazione del menisco fu corretto sia nell'indicazione, che nell'esecuzione e nel timing, mentre sulla base della relazione integrativa del 12.5.2025, costituiscono comportamenti censurabili l'intervento pagina 9 di 12 “nonostante il mancato recupero del ROM preoperatorio” e l'intervento “combinato one step (crociato + menisco) anziché …. two steps”.
Sulla base dell'ATP, poi, il quadro esitale lamentato è riferibile, in via esclusiva, all'operato del dott. , mentre nella c.t.u del 10.2.2025 e nella successiva CP_2 integrazione del 12.5.2025, solo ½ del quadro esitale è addebitabile al dott. e a tali CP_2
Par conclusioni il collegio peritale perviene, nella c.t.u., visionando le immagini della del
26.3.2024, che aveva però già visionato in occasione del procedimento di ATP e tenuto conto del susseguirsi di interventi chirurgici eseguiti, e nella integrazione di tale c.t.u., tenuto conto che “il paziente non si è più presentato a visita dal chirurgo, nonostante una persistente e deficitaria flessione di ginocchio”, oltre al fatto “che ha eseguito numerosi interventi chirurgici anche in altri centri, tutti falliti, con un esito finale definibile disastroso rispetto alla maggioranza dei casi di artrofibrosi di ginocchio, non si può non tener conto che anche questi interventi abbiano contribuito alla situazione clinica attuale”.
Tali conclusioni non sono convincenti, da un lato, per le contraddittorietà di cui si è dato conto sopra, dall'altro, perché la responsabilità del dott. è affermata sul CP_2 presupposto della sussistenza di un blocco articolare del ginocchio destro al momento dell'accesso in Pronto Soccorso e della visita del 28.3.2014, che non trova riscontro nella documentazione sanitaria in atti.
In ragione di quanto precede è stata quindi disposta la rinnovazione della c.t.u., con la nomina dei dott. e i quali hanno verificato: (i) che l'intervento chirurgico Per_3 Per_4 di ricostruzione del legamento crociato anteriore (LCA) e di regolarizzazione del menisco fu corretto sia nell'indicazione, che nell'esecuzione e nel timing (come peraltro inizialmente affermato anche dai C.T.U. e;
(ii) che non sono emerse Per_1 Per_2 censure diagnostico-terapeutiche a carico dei sanitari della struttura e del CP_1 dott. ; (iii) che le complicanze ed i postumi permanenti (artrofibrosi e limitazione CP_2 funzionale) sono eventi avversi, non prevenibili e, quindi, non riconducibili a colpa medica.
In particolare, i C.T.U. e hanno spiegato: 1) che la diagnosi è stata Per_3 Per_4 tempestiva (trauma 23.3.14, RM 26.3.2014); 2) che l'intervento è stato correttamente e tempestivamente eseguito (intervento eseguito il 21.5.2014 e, dunque, a otto settimane dal trauma, “per cui in linea con gli studi di che riporta una minore incidenza di Parte_4 rigidità nei casi operati dopo le 6 settimane dal trauma”); 3) che al momento dell'accesso in Pronto Soccorso, non vi era un blocco articolare del ginocchio destro, dato che “non risulta alcuna manovra ortopedica di sblocco (come confermato dallo stesso periziando nel pagina 10 di 12 corso della visita peritale), la RMN del 26/3/14 evidenzia un ginocchio flesso di circa 13° in relazione alla posizione assunta durante l'espletamento dell'esame, all'esame obiettivo preoperatorio si documentò un ROM da 40° a 90°”; 4) che in ordine al trattamento preoperatorio la letteratura “non pone particolare attenzione al periodo pre-operatorio, e soprattutto non prevede cicli di Kinesioterapia, anche se posso essere utili”. In conclusione, al momento dell'accesso in Pronto Soccorso non vi era un vero e proprio blocco articolare del ginocchio, ma solo una posizione antalgica in flessione di 40°, senza evidenza di un blocco meccanico, mostrando la RM eseguita tre giorni dopo il trauma un ginocchio sostanzialmente esteso, e non in blocco articolare, sicché è da escludersi che andasse prescritta fisioterapia preoperatoria e, anche, che andassero fissati ulteriori controlli clinici.
Sulla base di tali premesse, il collegio peritale ha concluso che il quadro menomativo rilevato non è conseguente a censure diagnostico-terapeutiche, essendo invece riconducibile ad un evento avverso post-traumatico di artrofibrosi, prevedibile, ma non evitabile.
Per tutto quanto esposto sopra, le conclusioni della c.t.u. rinnovata, anche nella parte in replica alle osservazioni del C.T.P. attoreo, meritano piena condivisione.
Pertanto, e concludendo, la domanda attorea va respinta.
Restano assorbite le ulteriori questioni controverse tra le parti.
Le spese di lite, in ragione della controvertibilità delle questioni trattate e del difficile accertamento delle circostanze di fatto sottese alla domanda proposta, implicanti valutazioni di carattere strettamente tecnico di tipo medico-legale, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
Per le stesse ragioni, le spese delle c.t.u., già liquidate con separati decreti, vanno poste, nei rapporti interni, a carico di tutte le parti, in eguale misura tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, così provvede:
- respinge le domande formulate da Parte_1
- compensa integralmente le spese di lite;
- pone definitivamente le spese delle c.t.u. a carico di tutte le parti in eguale misura tra loro.
Reggio Emilia, 17.12.2025
Il Giudice
(Dott. Stefania Calò)
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