Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/05/2025, n. 2459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2459 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rilasciata spedizione in Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del forma esecutiva all'Avv.
Giudice Dante Martino, nella causa iscritta al N. 11372/2024 R.G.L. promossa
______________________ D A
, rappresentata e difesa dall'avv.to
Pt_1 Pt_2
BADALUCCO EROS GIOVANNI ed elettivamente domiciliata presso lo Per ___________________ studio sito in via Houel n4, Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_1
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale
, Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria Ciancimino che lo rappresenta e CP_1
difende per mandato generale alle liti rogato in Roma dal Notaio
Per_1 Il Cancelliere
- convenuto –
All'esito dell'udienza del 26/05/2025 tenutasi in trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c ha pronunciato
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 29/07/2024 la ricorrente indicata in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., convenne in giudizio l' per sentir accertare il CP_1
possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per la percezione della pensione di inabilità (invalidità civile 100%) e il riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'art.3 comma 3 l.104/1992 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Resistette in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso di cui CP_1
chiese il rigetto.
1
Il ricorso va respinto.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto la ricorrente invalida nella misura del 68% (cfr. relazione in atti) e le ha riconosciuto la condizione di disabilità di cui all'art.3 comma 1 l.104/1992.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno certamente condivise, sol che si abbia riguardo alla assenza di vizi logici ed alla coerenza con gli accertamenti eseguiti, riferiti con la relazione in atti.
Il ricorso va, quindi, respinto.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003.
Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già CP_1
liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara che la ricorrente non è tenuta alla rifusione delle spese di lite.
Pone a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato CP_1
provvedimento.
Così deciso in Palermo il 27/05/2025
IL GIUDICE
Dante Martino
2