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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/03/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il dott. Francesco Aragona, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 15/2024, promossa da nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, difesa dall'avv. Vincenzo Varano;
C.F._1
opponente contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p. t., difeso dall'avv. Silvia Parisi;
opposto e
, con Controparte_2
l'avv. Cristina Nicoletta Folino;
opposto e
in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., con l'avv. Maria Pia Iannaccone;
opposta
1
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, a seguito di intimazione di pagamento n. 03020239001384326/000, notificatale il 17.12.2023, ha proposto opposizione avverso le seguenti cartelle esattoriali ed avvisi di addebito aventi ad oggetto contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti all' ed all' : 1) cartella esattoriale n. 030 2014 CP_2 CP_1
0003686045 000, notificata il 16.04.2014, di importo pari ad euro 6.424,56; 2) cartella esattoriale n. 030 2015 0004745016 000, notificata in data 23.09.2015, di importo pari ad euro 1.191,59; 3) cartella esattoriale n. 030 2016 0009793578 000, notificata in data 17.10.2016, di importo pari a zero, giusto provvedimento di sgravio del ruolo emesso in data 28.08.2023 ed acquisito dal concessionario in data
01.09.2023; 4) cartella esattoriale n. 030 2017 0007830756 000, notificata in data
25.09.2017, di importo pari a zero, giusto provvedimento di sgravio del ruolo emesso in data 28.08.2023 ed acquisito dal concessionario in data 01.09.2023; 5) cartella esattoriale n. 030 2017 0012749749 000, notificata in data 10.04.2018, di importo pari a zero, giusto provvedimento di sgravio del ruolo emesso in data 28.08.2023 ed acquisito dal concessionario in data 01.09.2023; 6) cartella esattoriale n. 030 2018
0008313127 000, notificata in data 10.10.2018, di importo pari a zero, giusto provvedimento di sgravio del ruolo emesso in data 28.08.2023 ed acquisito dal concessionario in data 01.09.2023; 7) cartella esattoriale n. 030 2019 0000200169
000, notificata in data 14.02.2019, di importo pari a zero, giusto provvedimento di sgravio del ruolo emesso in data 28.08.2023 ed acquisito dal in data CP_4
01.09.2023; 8) cartella esattoriale n. 030 2019 0012835839 000, notificata in data
28.09.2019, di importo pari a zero, giusto provvedimento di sgravio del ruolo emesso in data 28.08.2023 ed acquisito dal Concessionario in data 01.09.2023; 9) cartella esattoriale n. 030 2020 0013301529 000, notificata in data 13.04.2022, di importo pari a zero, giusto provvedimento di sgravio del ruolo emesso in data 28.08.2023 ed acquisito dal concessionario in data 01.09.2023; 10) avviso di addebito n.
2 33020120000085859000, contenente l'originaria intimazione di pagare la somma di euro 4.250,81, a titolo di contributi dovuti alla gestione aziende per DM10 insoluti dal 5.2011 al 10.2011 e relative sanzioni civili, ridotta ad euro 3.504,61 in forza di stralci effettuati ai sensi dell'art 4 D. L. 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 1361 e dell'art. 1 comma 222 Legge
- 29/12/2022, n. 197, notificato con racc. a. r. il 22.03.2012; 11) avviso di addebito n. 33020120000577648000, contenente l'originaria intimazione di pagare la somma di euro 6.515,02, a titolo di contributi fissi IVS dovuti alla gestione artigiani per la
4° rata anno 2010 e per la 1°, 2° e 3° rata anno 2011 e relative sanzioni civili, ridotta ad euro 5.732,34 in forza di stralci effettuati ai sensi dell'art 4 D. L. 23 ottobre 2018,
n. 119 convertito, con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 1361 e dell'art. 1 comma 222 Legge - 29/12/2022, n.197, notificato con racc. a. r. il
10.05.2012; 12) avviso di addebito n. 33020120002370831000, contenente l'intimazione di pagare la somma di euro 3.594,83, a titolo di contributi fissi IVS dovuti alla gestione artigiani per la 4° rata anno 2011 e per la 1° rata anno 2012 e relative sanzioni civili, notificato con racc. a. r. il 25.01.2013; 13) avviso di addebito n. 33020130000547812000, contenente l'intimazione di pagare la somma di euro
1.666,67, a titolo di contributi fissi IVS dovuti alla gestione artigiani per la 2° rata anno 2012 e relative sanzioni civili, notificato con racc. a. r. il 17.04.2013; 14) avviso di addebito n. 33020130002065227000, contenente l'intimazione di pagare la somma di euro 3.388,51, a titolo di contributi fissi IVS dovuti alla gestione artigiani per la
3° e 4° rata anno 2012 e relative sanzioni civili, notificato con racc. a. r. il 5.02.2014;
15) avviso di addebito n. 33020140000270209000, contenente l'intimazione di pagare la somma di euro 3.534,23, a titolo di contributi fissi IVS dovuti alla gestione artigiani per la 1° e 2° rata anno 2013 e relative sanzioni civili, notificato con racc. a.
r. il 27.05.2014; 16) avviso di addebito n. 33020140001269854000, contenente l'intimazione di pagare la somma di euro 3.504,71, a titolo di contributi fissi IVS dovuti alla gestione artigiani per la 3° e 4° rata anno 2013 e relative sanzioni civili, notificato con racc. a. r. il 10.10.2014; 17) avviso di addebito n.
33020140002879865000, contenente l'originaria intimazione di pagare la somma di euro 5.637,62, a titolo di contributi fissi IVS dovuti alla gestione artigiani per la 1° e
2° rata anni 2009 e 2010 e 1° e 2° rata anno 2014 e relative sanzioni civili, ridotta ad
3 euro 5.043,99 in forza di stralci effettuati ai sensi dell'art 4 D. L. 23 ottobre 2018, n.
119 convertito, con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 1361 e dell'art. 1 comma 222 Legge - 29/12/2022, n. 197, notificato con racc. a. r. il 06.02.2015; 18) avviso di addebito n. 33020150000476913000, contenente l'intimazione di pagare la somma di euro 3.275,04, a titolo di contributi fissi IVS dovuti alla gestione artigiani per la 3° e 4° rata anno 2014 e relative sanzioni civili, notificato con racc. a. r. il
21.10.2015; 19) avviso di addebito n. 33020160002837472000, contenente l'intimazione di pagare la somma di euro 6.366,32, a titolo di contributi a percentuale
IVS dovuti per l'anno 2009 e relative sanzioni civili, notificato con racc. a. r. il
28.12.2016. Ha eccepito: la prescrizione del credito contributivo;
la nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione, inesatta indicazione dei presupposti titoli esecutivi, mancata allegazione delle cartelle esattoriali e mancata loro notifica.
Si sono costituiti in giudizio l' l' e l' deducendo la CP_1 CP_2 CP_5 inammissibilità del ricorso e, nel merito, l'infondatezza della domanda.
L'opposizione all'intimazione di pagamento, contrariamente a quanto eccepito da parte resistente, è ammissibile dinanzi al giudice ordinario poiché involge un giudizio di opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 29, co. 2, D. Lgs. n. 46/1999, tale essendo quello volto a far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come la prescrizione del diritto.
E se è vero che il decorso del termine previsto dall'art. 24, co. 5, D. Lgs. n. 46/1999, per l'opposizione alla cartella esattoriale (e all'avviso di addebito), comporta l'incontrovertibilità del provvedimento e, dal punto di vista processuale,
l'inammissibilità dell'opposizione, è altresì vero che, qualora nell'eventuale giudizio di opposizione tardivamente introdotto venga in rilievo un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, qual è la sopravvenuta prescrizione del credito contributivo, esso va rilevato d'ufficio dal giudice, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti.
Nella specie, con riguardo alle cartelle esattoriali indicate ai superiori nn. 1) e 2), rispettivamente notificate il 16.04.2014 ed il 23.09.2015, è pacifico che, dopo la loro
4 notifica, l'agente della riscossione non abbia posto in essere, nei confronti di parte opponente, idonei atti conservativi e/o esecutivi, né solleciti di pagamento che valessero a costituirla in mora e ad interrompere il corso della prescrizione.
Infatti, in ordine alla cartella esattoriale n. 030 2014 0003686045 000, CP_2
notificata il 16.04.2014, il termine prescrizionale è stato inizialmente interrotto con la notifica, in data 08.07.2015, del preavviso di preavviso di fermo amministrativo n.
03080201400006498000; tuttavia, dopo la notifica a parte opponente del preavviso di fermo, l' ha lasciato decorrere oltre un Controparte_3
quinquennio prima di notificarle, in data 24.11.2021, l'intimazione di pagamento n.
03020219000948775000, sicché è maturato il termine di prescrizione quinquennale del credito riportato nel suddetto titolo.
Quanto alla cartella esattoriale n. 030 2015 0004745016 000, notificata il CP_2
23.09.2015, l' ha lasciato trascorrere oltre un Controparte_3
quinquennio prima di notificare a parte opponente, in data 24.11.2021, l'intimazione di pagamento n. 03020219000948775000, per cui è decorso il termine di prescrizione quinquennale del relativo credito.
Con riguardo, poi, alle cartelle esattoriali indicate ai nn. da 3) a 9) del CP_2 superiore elenco, l' ha dichiarato nella memoria costitutiva di avere adottato CP_1
provvedimento di sgravio del ruolo, emesso in data 28.08.2023 ed acquisito dal concessionario in data 01.09.2023, sicché i crediti portati dalle rispettive cartelle risultano estinti.
Parimenti, devono intendersi estinti per prescrizione i crediti portati dagli avvisi di addebito indicati ai superiori nn. da 10) a 18). Infatti, tra la notifica dell'avviso CP_1
di addebito n. 18), eseguita il 21.10.2015 (in epoca successiva alla notifica degli avvisi di cui ai nn. da 10 a 17), e la notifica dell'atto di intimazione di pagamento n.
03020219000948775000, eseguita nei confronti dell'opponente in data 24.11.2021, risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale, con conseguente estinzione dei crediti contributivi ivi indicati.
5 L'unico credito che risulta esistente ed esigibile è quello contenuto nell'avviso di addebito n. 33020160002837472000, indicato al n. 19) del superiore elenco, che l' ha regolarmente notificato al contribuente in data 28.12.2016 (cfr. all. nn. 11 CP_1
e 11.1 fascicolo ). CP_1
Infatti, relativamente al suddetto avviso di addebito, il termine di prescrizione quinquennale è stato inizialmente interrotto con la notifica, in data 24.11.2021, dell'intimazione di pagamento n. 03020219000948775000 e, successivamente, con la notifica, in data 17.12.2023, dell'intimazione di pagamento n.
03020239001384326/000, contro cui parte opponente ha reagito nel presente giudizio.
In conclusione, la pretesa dell' risulta fondata soltanto con riguardo al credito CP_1 contributivo indicato nell'avviso di addebito n. 33020160002837472000, indicato al n. 19) del superiore elenco, con conseguente obbligo del contribuente al pagamento del relativo importo.
Passando, infine, al preteso vizio dell'impugnata intimazione di pagamento, giova osservare che la Suprema Corte ha statuito, in punto di contenuto dell'atto di intimazione, che l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del
1973, ha un contenuto vincolato in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata
(cfr. ord. Cass. n. 28689 del 09.11.2018).
In realtà, l'intimazione di pagamento costituisce null'altro che un sollecito di pagamento dei crediti riportati nelle cartelle esattoriali ed avvisi di addebito già ritualmente notificati al contribuente e da questo non opposti: infatti, a norma dell'art. 50, co. 2, D.P.R. n. 602/73, se l'espropriazione forzata non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'art. 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Pertanto, se con l'iscrizione al ruolo si instaura l'avvio della procedura
6 coattiva nei confronti del debitore, la fase esecutiva (pignoramento) deve avvenire entro un anno dall'avvenuta notifica della cartella, mentre nel caso di superamento del termine annuale – come nel caso che ci occupa - l'agente della riscossione per procedere con l'esecuzione forzata deve inviare al contribuente un avviso di intimazione: ed è quanto si è verificato nella specie.
L'opposizione va dunque parzialmente accolta nei termini sopra esposti.
L'accoglimento solo parziale dell'opposizione giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) accoglie per quanto di ragione l'opposizione, dichiarando l'estinzione dei crediti riportati nei titoli indicati nel superiore elenco ai nn. da 1) a 18), che, per l'effetto, vengono annullati;
2) rigetta l'opposizione relativamente all'avviso di addebito n.
33020160002837472000;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Catanzaro, 20.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Francesco Aragona
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