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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 06/02/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, nella persona del Giudice Unico, dr. Enrico
COLOGNESI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 5031 dell'anno 2024 del Ruolo Generale Contenzioso, ed avente ad oggetto: opposizione ex artt.615/ 617 c.p.c.
P R O M O S S A da
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] e con domicilio indicato nella procura alle liti rilasciata per la presente opposizione e nell'atto di appello in Sami, Kefalonia (Grecia), rappresentato e difeso dall'avv. Gabriella Campa, fax 069448805, PEC:
Email_1
ATTORE opponente
C O N T R O avv. Maurizio Dell'Unto (C.F. ) nato a [...] il 1° maggio C.F._2
1963 ed elett.te dom.to in Roma presso lo studio dell'avv. Luca Cristini (PEC: he lo rappresenta e difende giusta Email_2 procura rilasci usta telematica della proprio comparsa (creditore opposto), CONVENUTO opposto conclusioni per l'attore: come in atti, conclusioni per il convenuto: come in atti
FATTO Con atto notificato a mezzo PEC il 22 aprile 2024, ha altresì proposto Parte_1 opposizione sia ai sensi dell'art. 615 c.p.c. che dell' . alla procedura esecutiva n. 265/2024 rge pendente dinanzi l'intestato Tribunale di Velletri. Anche in questo caso il ha riferito che, a seguito dell'impossibilità di accedere al proprio conto Parte_1
c so presso per il tramite del proprio legale avrebbe Controparte_1 avuto accesso al detto 024 venendo così a conoscenza del pignoramento presso terzi promosso in suo danno dall'avv. Dell'Unto, in forza dell'ordinanza n. 3812/2023 del Tribunale di Velletri e successivamente ha avuto anche accesso al fascicolo di primo grado del relativo giudizio di merito (r.g. 2427/2022) svoltosi dinanzi il medesimo Tribunale. Nell'opposizione il deducendo la presunta “carenza di certezza del titolo oggetto Parte_1 della presente procedura”, l'asserita “nullità e/o inefficacia del pignoramento presso terzi” e, comunque, “l'inesistenza” della notifica dell'atto di precetto, conclude affinché il Giudicante voglia provvedere, in via principale, a dichiarare “improseguibile” la presente procedura esecutiva o, comunque, a sospenderla “in attesa del pronunciamento della Corte d'Appello presso cui è stato impugnato il provvedimento che è titolo esecutivo della presente procedura” e, in subordine, affinché sia dichiarata l'inesistenza e/o nullità della presente procedura per inesistenza della notifica del precetto e/o del pignoramento. L'Avv. Dell'Unto ha depositato la propria memoria difensiva, con cui:
4.1. Sul primo motivo di opposizione 4.1.a. Con il primo motivo di opposizione, si sostiene la nullità della notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., perché afferma di essere domiciliato presso la sorella in Rocca di Papa alla via delle Barozze, 73, come si evincerebbe dalla sentenza penale di condanna. Il motivo è infondato. Il domicilio indicato nella sentenza penale è quello che l'imputato di un procedimento penale effettua ai sensi dell'art. 161 c.p.p. “per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio … nonché del decreto penale di condanna” (cfr. art. 161, comma 1, c.p.p.). Il domicilio eletto nell'ambito di un procedimento penale, dunque, è deputato solo alla ricezione degli atti penali e non di atti di ogni altro giudizio (civile, tributario, ecc.) e, tale domicilio eletto, cessa di avere efficacia con la conclusione di quello specifico procedimento penale. Si aggiunga che il domicilio eletto a fini penali, proprio per tale specificità, non è paragonabile o assimilabile al domicilio di cui all'art. 43 c.c., ovverosia al luogo in cui la persona stabilisce la sede dei suoi affari, ed è valido nel solo procedimento penale…..
4.2. Sul secondo motivo di opposizione l'odierna procedura esecutiva si fonda su di un titolo valido, efficace e regolarmente notificato come anche i successivi atti esecutivi. Con il secondo motivo, l'opponente sostiene che il pignoramento presso terzi non poteva essere notificato al ex art. 140 c.p.c. perché doveva essere notificato al domicilio eletto in sede penale;
di Parte_1 conseguenza, afferma che “l'atto di precetto è stato notificato il 08.11.2023” e che “la validità dello stesso nei 90gg previsti dalla legge è scaduta” perché la notifica dell'atto di pignoramento dovrebbe ritenersi “inesistente” (cfr. pag. 7 dell'opposizione avversaria) In primo luogo, si osserva che l'atto di pignoramento presso terzi è stato ritualmente notificato ex art. 143 c.p.c., modalità su cui la controparte non eccepisce alcunché. Il Giudice potrà verificare la correttezza della notifica, dai titoli depositati in copia conforme e che si esibiranno in originale. Le modalità di notifica solo quelle già descritte al superiore punto 4.1. In secondo luogo, sulla questione dell'elezione di domicilio valida solo agli effetti penali, si è già argomentato. Pertanto, il motivo è da rigettare.
4.3. Sul terzo motivo di opposizione Con il terzo motivo, il sostiene che anche la notifica dell'atto di precetto sarebbe inesistente Parte_1 perché l'Ufficiale Giudiziario avrebbe dovuto recarsi presso il suo domicilio conosciuto “quale eletto nell'ambito del procedimento penale”. Intanto giova rilevare una evidente contraddizione dell'opponente, laddove nel secondo motivo sostiene che
“l'atto di precetto è stato notificato il 08.11.2023” e che “la validità dello stesso nei 90gg previsti dalla legge è scaduta” (cfr. pag. 7 dell'opposizione avversaria), mentre nel terzo motivo che la notifica del precetto “ex art 140 cpc e poi successivamente ex art. 143 cpc in data 08.11.2023” sarebbe “inesistente” perché prima di procedere ex art. 143 c.p.c. “l'Ufficiale Giudiziario avrebbe dovuto recarsi presso il domicilio conosciuto del sig.
quale eletto nell'ambito del procedimento penale” (cfr. pag. 9 dell'opposizione avversaria). Parte_1 A parte tale contraddizione che evidenzia la strumentalità dell'opposizione, si ripete come il domicilio eletto in ambito penale assolva a specifici fini e non sia equiparabile al domicilio ex art. 43 c.c.; sul punto ci riportiamo a quanto già dedotto, insistendo nel rilevare che il creditore proce-dente ha provveduto a notificare regolarmente tutti gli atti della presente procedura. Anche sotto tale profilo l'opposizione merita di essere rigettata in quanto infondata oltre che chiaramente strumentale.
* * * Per tutte le ragioni esposte, si concludeva per il rigetto della richiesta di sospensione della presente procedura e per il rigetto dell'opposizione avversaria perché inammissibile oltre che infondata, con contestuale assegnazione delle somme pignorate, come da separata nota di precisazione del credito già depositata agli atti, e con condanna dell'opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposto.
ed all'udienza del 25 settembre 2024 il Giudice dell'Esecuzione Dott.ssa Poli si era riservata di decidere;
e quindi: il G.E., a scioglimento della riserva, atteso che la controversia sarà oggetto della causa di merito da introdursi ai sensi dell'art. 616 ed art 618 CPC poichè l'opponente propone opposizione, chiedendo, “ .. la presente procedura sia dichiarata improseguibile per carenza di certezza del titolo, nella denegata ipotesi si chiede che la stessa sia sospesa in attesa del pronunciamento della Corte di Appello .. in subordine sia dichiarata l'inesistenza e/o nullità della .. procedura per inesistenza della notifica del precetto e del pignoramento . ” Lamenta l'opponente “ Carenza di certezza del titolo .. nullità della notifica del ricorso introduttivo in primo grado ..“, lamenta “Nullità e/o inefficacia del pignoramento .. “, lamenta nullità della notifica dell'atto di precetto.
Atteso che è di competenza del G.E., in questa fase, la sola delibazione sommaria dei motivi di opposizione unitamente alla valutazione del sussistere di gravi motivi che possano determinare la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 624 CPC che qui non è stata richiesta visto l'art 616 CPC, fissa la data del 30.01.2025 quale termine perentorio per l'introduzione secondo le modalità previste dalla materia e dal rito, del giudizio di merito relativo all'opposizione spiegata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis ridotti alla metà.
Nel prosieguo dell'esecuzione considerato che la richiesta dell'opponente di sospensione della esecuzione in conseguenza della pendenza di appello non configura pregiudizialità tecnica richiesta dall'art 295 CPC per la sospensione, per altro l'opposto documenta il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata giusto provvedimento della Corte di Appello di Roma del 18.6.2024 in RG 110072024 pertanto rigetta la relativa istanza dell'opponente sulle circostanze rilevabili d'ufficio :
- le doglianze su circostanze precedenti la formazione del titolo vanno dedotte con l'impugnazione dello stesso (che l'opponente appare abbia fatto),
- appare regolare la notifica ex art 143 CPC dell'atto di precetto e, per altro, eventuale nullità nella notificazione del precetto come da giurisprudenza di questo Tribunale e di questo Ufficio, è sanata ex art 156 CPC attesa la spiegata opposizione
- la notifica del pignoramento al debitore e stata tentata ma non è andata a buon fine: infatti l'Ufficiale Giudiziario recatosi in Grottaferrata, via San Nilo, n. 5 dichiara “ Non notificato Il nominativo risulta sconosciuto. Non si rinviene alcuno a cui chiedere “. : la fattispecie non configura pertanto il caso di notifica inesistente atteso che l'atto è stato tempestivamente inoltrato per la notifica, ma la stessa non ha raggiunto il debitore in quanto è risultato sconosciuto all'indirizzo
- la notifica del pignoramento si invece perfezionava per i terzi pignorati
- la mancata notifica al debitore, seppure tentata, impedisce il proseguire nella esecuzione, ma non impedisce il rinnovo della stessa non configurandosi il caso di notifica inesistente o omessa notifica, ma di notifica non andata a buon fine sebbene inoltrata nei luoghi indicati nel certificato di residenza del debitore (depositato dall'opposto) nonché nella stessa procura depositata dall'opponente nella presente procedura il 15.2.2024 allegata alla richiesta di autorizzazione alla visibilità del fascicolo
- non si rinvengono norme che impediscano al G.E. di autorizzare la rinotifica nel caso de quo ove, per altro, la notifica è andata a buon fine per i terzi pignorati incardinando la procedura esecutiva
- come da giurisprudenza di questo Ufficio, che si riporta alla giurisprudenza di legittimità conforme, la costituzione del debitore non sana la mancata notifica in quanto il pignoramento è atto complesso costituito dalla citazione ad udienza e dalla attività svolta dall'Ufficiale giudiziario che non può essere sostituita dalla costituzione del debitore pertanto atteso che non risulta perfezionata la notifica al debitore ne dispone il rinnovo e RINVIAVA alla udienza del 19.3.2025 per proseguo”, nulla statuendo sulle spese di lite relative alla fase cautelare della opposizione;
----quindi, instaurata la fase di merito in relazione ai medesimi motivi oppositivi dello opponente esecutato, ed alle medesime eccezione del creditore opposto,
-in assenza di attività istruttoria richiesta o necessaria, ritenuto validamente costituito lo opponente in virtù di procura rilasciata nella fase di cognizione che aveva portato alla emissione del t.e. azionato “in executivis” ma valida anche in sede esecutiva/oppositiva alla stessa, alla udienza del 5 febbraio 2025, sulla scorta delle rassegnate conclusioni dei procuratori delle parti, con atto scritto, come a ciò autorizzati, e delle note di discussione depositate dagli stessi, il procedimento veniva trattenuto in decisione, MOTIVI DELLA DECISIONE quanto ai motivi oppositivi riguardanti la pretesa azionata, fondata sulla citata ordinanza ex art.702 bis ss cpc, il provvedimento in oggetto, portante condanna a pagamento di somma per la integrazione e definitiva liquidazione del risarcimento danni da minacce, diffamazione e danneggiamento a carico del già accertati, ma non compiutamente liquidati dal giudice Parte_1 penale a seguito del relativo procedimento, è da ritenersi esecutivo ex art.269 cpc, salvo intervenga provvedimento, totale o parziale di inibitoria da parte del giudice di appello presso cui pende il gravame ma nulla è stato sul punto allegato (anzi pare essere stata rigettata la richiesta inibitori dalla C.A. per apparente carenza anche di un semplice “fumus” di fondatezza del gravame), quanto ad esecutività attuale del t.e. che non è allo stato possibile porre in dubbio, dovendo tutte le doglianze sostanziali e procedimentali che avevano portato alla emissione del t.e. medesimo essere considerate (sul punto si rileva comunque la assoluta inutilità per il debitore, in assenza comunque di gravi motivi esposti o documentati di una sospensione della esecuzione presso terzi, posto che le somme staggite sul suo conto bancario/postale resterebbero comunque per lui indisponibili fino alla decisione in via irrevocabile della opposizione e dei gravami al t.e.)
----quanto poi ai motivi procedurali di opposizione, attinenti alla regolarità od esistenza stessa della notificazione degli atti di precetto e titolo/pignoramento al debitore, si rileva come gli stessi sono stati correttamente effettuati ex art.140 cpc alla residenza anagrafica (tuttora attuale) del debitore a nulla rilevando che in altri procedimenti lo stesso avesse eletto domicilio presso altro familiare sempre in Grottaferrata, ovvero in Rocca di Papa ove sembrerebbe fosse agli a.d., ovvero presso il suo difensore, lo stesso attuale nell'ambito del presente processo, in quanto le ricerche, che l'Ufficiale Postale incaricato della notificazione del plico potesse essere ritenuto in grado di compiere con i mezzi a sua disposizione, non avrebbero mai potuto portare al rinvenimento di tali indirizzi (noti solo nell'ambito di altri e diversi giudizi, di altra natura e dinanzi ad altre AA.GG., ed ad altri fini), mentre il non si sa se per trascuratezza o per Parte_1 garantirsi una irraggiungibilità, continuava a mantenere la sua residenza anagrafica in viale San Nilo, 5 di Grottaferrata (nell'ambito di immobile di sua proprietà oggetto di e.i. per la soddisfazione di altro credito sempre relativo alla medesima vicenda nei confronti sia dello odierno opposto sia di altri condomini, già oggetto di aggiudicazione e di decreto di trasferimento, ma si ignora quando effettivamente liberato e nel possesso dello aggiudicatario);
--si rileva, in ogni caso, che il g.e. attesa la opposizione, quanto al predetto motivo, disponeva nuova notificazione di t.e. e precetto ed atto di pignoramento al resso il suo difensore, al fine di consentire allo Parte_1 esecutato conoscenza effettiva degli atti medesimi, e consentirgli di esercitare i suoi diritti in sede esecutiva (pagamento immediato di credito e spese, che avrebbe potuto portare all'immediata estinzione del pignoramento c/o terzi, con liberazione delle somme staggite presso banca/P.I. attività che è ancora possibile prima della udienza di assegnazione delle somme fissata per il 19 marzo p.v., ovvero la richiesta di conversione del pignoramento con pagamento rateale, pure possibile fino a tale udienza citata), per cui alcuna lesione dei suoi diritti può denotare il la cui Parte_1 reiterata volontà oppositiva deve essere nuovamente disattesa e stigmatizzata con esemplare condanna alle spese di lite come in dispositivo liquidate, anche in relazione alla fase celebrata dinanzi al G.E.,
P.Q.M.
-RIGETTA la opposizione, e condanna lo opponente alla rifusione in favore di controparte delle spese di lite, anche della fase cautelare, liquidate in complessivi euro 2.100,00 (1.400,00+700,00) oltre accessori di legge, Velletri, 5 febbraio 2025 il g.u. (dr.E.Colognesi)
Il Tribunale di Velletri, nella persona del Giudice Unico, dr. Enrico
COLOGNESI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 5031 dell'anno 2024 del Ruolo Generale Contenzioso, ed avente ad oggetto: opposizione ex artt.615/ 617 c.p.c.
P R O M O S S A da
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] e con domicilio indicato nella procura alle liti rilasciata per la presente opposizione e nell'atto di appello in Sami, Kefalonia (Grecia), rappresentato e difeso dall'avv. Gabriella Campa, fax 069448805, PEC:
Email_1
ATTORE opponente
C O N T R O avv. Maurizio Dell'Unto (C.F. ) nato a [...] il 1° maggio C.F._2
1963 ed elett.te dom.to in Roma presso lo studio dell'avv. Luca Cristini (PEC: he lo rappresenta e difende giusta Email_2 procura rilasci usta telematica della proprio comparsa (creditore opposto), CONVENUTO opposto conclusioni per l'attore: come in atti, conclusioni per il convenuto: come in atti
FATTO Con atto notificato a mezzo PEC il 22 aprile 2024, ha altresì proposto Parte_1 opposizione sia ai sensi dell'art. 615 c.p.c. che dell' . alla procedura esecutiva n. 265/2024 rge pendente dinanzi l'intestato Tribunale di Velletri. Anche in questo caso il ha riferito che, a seguito dell'impossibilità di accedere al proprio conto Parte_1
c so presso per il tramite del proprio legale avrebbe Controparte_1 avuto accesso al detto 024 venendo così a conoscenza del pignoramento presso terzi promosso in suo danno dall'avv. Dell'Unto, in forza dell'ordinanza n. 3812/2023 del Tribunale di Velletri e successivamente ha avuto anche accesso al fascicolo di primo grado del relativo giudizio di merito (r.g. 2427/2022) svoltosi dinanzi il medesimo Tribunale. Nell'opposizione il deducendo la presunta “carenza di certezza del titolo oggetto Parte_1 della presente procedura”, l'asserita “nullità e/o inefficacia del pignoramento presso terzi” e, comunque, “l'inesistenza” della notifica dell'atto di precetto, conclude affinché il Giudicante voglia provvedere, in via principale, a dichiarare “improseguibile” la presente procedura esecutiva o, comunque, a sospenderla “in attesa del pronunciamento della Corte d'Appello presso cui è stato impugnato il provvedimento che è titolo esecutivo della presente procedura” e, in subordine, affinché sia dichiarata l'inesistenza e/o nullità della presente procedura per inesistenza della notifica del precetto e/o del pignoramento. L'Avv. Dell'Unto ha depositato la propria memoria difensiva, con cui:
4.1. Sul primo motivo di opposizione 4.1.a. Con il primo motivo di opposizione, si sostiene la nullità della notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., perché afferma di essere domiciliato presso la sorella in Rocca di Papa alla via delle Barozze, 73, come si evincerebbe dalla sentenza penale di condanna. Il motivo è infondato. Il domicilio indicato nella sentenza penale è quello che l'imputato di un procedimento penale effettua ai sensi dell'art. 161 c.p.p. “per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio … nonché del decreto penale di condanna” (cfr. art. 161, comma 1, c.p.p.). Il domicilio eletto nell'ambito di un procedimento penale, dunque, è deputato solo alla ricezione degli atti penali e non di atti di ogni altro giudizio (civile, tributario, ecc.) e, tale domicilio eletto, cessa di avere efficacia con la conclusione di quello specifico procedimento penale. Si aggiunga che il domicilio eletto a fini penali, proprio per tale specificità, non è paragonabile o assimilabile al domicilio di cui all'art. 43 c.c., ovverosia al luogo in cui la persona stabilisce la sede dei suoi affari, ed è valido nel solo procedimento penale…..
4.2. Sul secondo motivo di opposizione l'odierna procedura esecutiva si fonda su di un titolo valido, efficace e regolarmente notificato come anche i successivi atti esecutivi. Con il secondo motivo, l'opponente sostiene che il pignoramento presso terzi non poteva essere notificato al ex art. 140 c.p.c. perché doveva essere notificato al domicilio eletto in sede penale;
di Parte_1 conseguenza, afferma che “l'atto di precetto è stato notificato il 08.11.2023” e che “la validità dello stesso nei 90gg previsti dalla legge è scaduta” perché la notifica dell'atto di pignoramento dovrebbe ritenersi “inesistente” (cfr. pag. 7 dell'opposizione avversaria) In primo luogo, si osserva che l'atto di pignoramento presso terzi è stato ritualmente notificato ex art. 143 c.p.c., modalità su cui la controparte non eccepisce alcunché. Il Giudice potrà verificare la correttezza della notifica, dai titoli depositati in copia conforme e che si esibiranno in originale. Le modalità di notifica solo quelle già descritte al superiore punto 4.1. In secondo luogo, sulla questione dell'elezione di domicilio valida solo agli effetti penali, si è già argomentato. Pertanto, il motivo è da rigettare.
4.3. Sul terzo motivo di opposizione Con il terzo motivo, il sostiene che anche la notifica dell'atto di precetto sarebbe inesistente Parte_1 perché l'Ufficiale Giudiziario avrebbe dovuto recarsi presso il suo domicilio conosciuto “quale eletto nell'ambito del procedimento penale”. Intanto giova rilevare una evidente contraddizione dell'opponente, laddove nel secondo motivo sostiene che
“l'atto di precetto è stato notificato il 08.11.2023” e che “la validità dello stesso nei 90gg previsti dalla legge è scaduta” (cfr. pag. 7 dell'opposizione avversaria), mentre nel terzo motivo che la notifica del precetto “ex art 140 cpc e poi successivamente ex art. 143 cpc in data 08.11.2023” sarebbe “inesistente” perché prima di procedere ex art. 143 c.p.c. “l'Ufficiale Giudiziario avrebbe dovuto recarsi presso il domicilio conosciuto del sig.
quale eletto nell'ambito del procedimento penale” (cfr. pag. 9 dell'opposizione avversaria). Parte_1 A parte tale contraddizione che evidenzia la strumentalità dell'opposizione, si ripete come il domicilio eletto in ambito penale assolva a specifici fini e non sia equiparabile al domicilio ex art. 43 c.c.; sul punto ci riportiamo a quanto già dedotto, insistendo nel rilevare che il creditore proce-dente ha provveduto a notificare regolarmente tutti gli atti della presente procedura. Anche sotto tale profilo l'opposizione merita di essere rigettata in quanto infondata oltre che chiaramente strumentale.
* * * Per tutte le ragioni esposte, si concludeva per il rigetto della richiesta di sospensione della presente procedura e per il rigetto dell'opposizione avversaria perché inammissibile oltre che infondata, con contestuale assegnazione delle somme pignorate, come da separata nota di precisazione del credito già depositata agli atti, e con condanna dell'opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposto.
ed all'udienza del 25 settembre 2024 il Giudice dell'Esecuzione Dott.ssa Poli si era riservata di decidere;
e quindi: il G.E., a scioglimento della riserva, atteso che la controversia sarà oggetto della causa di merito da introdursi ai sensi dell'art. 616 ed art 618 CPC poichè l'opponente propone opposizione, chiedendo, “ .. la presente procedura sia dichiarata improseguibile per carenza di certezza del titolo, nella denegata ipotesi si chiede che la stessa sia sospesa in attesa del pronunciamento della Corte di Appello .. in subordine sia dichiarata l'inesistenza e/o nullità della .. procedura per inesistenza della notifica del precetto e del pignoramento . ” Lamenta l'opponente “ Carenza di certezza del titolo .. nullità della notifica del ricorso introduttivo in primo grado ..“, lamenta “Nullità e/o inefficacia del pignoramento .. “, lamenta nullità della notifica dell'atto di precetto.
Atteso che è di competenza del G.E., in questa fase, la sola delibazione sommaria dei motivi di opposizione unitamente alla valutazione del sussistere di gravi motivi che possano determinare la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 624 CPC che qui non è stata richiesta visto l'art 616 CPC, fissa la data del 30.01.2025 quale termine perentorio per l'introduzione secondo le modalità previste dalla materia e dal rito, del giudizio di merito relativo all'opposizione spiegata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis ridotti alla metà.
Nel prosieguo dell'esecuzione considerato che la richiesta dell'opponente di sospensione della esecuzione in conseguenza della pendenza di appello non configura pregiudizialità tecnica richiesta dall'art 295 CPC per la sospensione, per altro l'opposto documenta il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata giusto provvedimento della Corte di Appello di Roma del 18.6.2024 in RG 110072024 pertanto rigetta la relativa istanza dell'opponente sulle circostanze rilevabili d'ufficio :
- le doglianze su circostanze precedenti la formazione del titolo vanno dedotte con l'impugnazione dello stesso (che l'opponente appare abbia fatto),
- appare regolare la notifica ex art 143 CPC dell'atto di precetto e, per altro, eventuale nullità nella notificazione del precetto come da giurisprudenza di questo Tribunale e di questo Ufficio, è sanata ex art 156 CPC attesa la spiegata opposizione
- la notifica del pignoramento al debitore e stata tentata ma non è andata a buon fine: infatti l'Ufficiale Giudiziario recatosi in Grottaferrata, via San Nilo, n. 5 dichiara “ Non notificato Il nominativo risulta sconosciuto. Non si rinviene alcuno a cui chiedere “. : la fattispecie non configura pertanto il caso di notifica inesistente atteso che l'atto è stato tempestivamente inoltrato per la notifica, ma la stessa non ha raggiunto il debitore in quanto è risultato sconosciuto all'indirizzo
- la notifica del pignoramento si invece perfezionava per i terzi pignorati
- la mancata notifica al debitore, seppure tentata, impedisce il proseguire nella esecuzione, ma non impedisce il rinnovo della stessa non configurandosi il caso di notifica inesistente o omessa notifica, ma di notifica non andata a buon fine sebbene inoltrata nei luoghi indicati nel certificato di residenza del debitore (depositato dall'opposto) nonché nella stessa procura depositata dall'opponente nella presente procedura il 15.2.2024 allegata alla richiesta di autorizzazione alla visibilità del fascicolo
- non si rinvengono norme che impediscano al G.E. di autorizzare la rinotifica nel caso de quo ove, per altro, la notifica è andata a buon fine per i terzi pignorati incardinando la procedura esecutiva
- come da giurisprudenza di questo Ufficio, che si riporta alla giurisprudenza di legittimità conforme, la costituzione del debitore non sana la mancata notifica in quanto il pignoramento è atto complesso costituito dalla citazione ad udienza e dalla attività svolta dall'Ufficiale giudiziario che non può essere sostituita dalla costituzione del debitore pertanto atteso che non risulta perfezionata la notifica al debitore ne dispone il rinnovo e RINVIAVA alla udienza del 19.3.2025 per proseguo”, nulla statuendo sulle spese di lite relative alla fase cautelare della opposizione;
----quindi, instaurata la fase di merito in relazione ai medesimi motivi oppositivi dello opponente esecutato, ed alle medesime eccezione del creditore opposto,
-in assenza di attività istruttoria richiesta o necessaria, ritenuto validamente costituito lo opponente in virtù di procura rilasciata nella fase di cognizione che aveva portato alla emissione del t.e. azionato “in executivis” ma valida anche in sede esecutiva/oppositiva alla stessa, alla udienza del 5 febbraio 2025, sulla scorta delle rassegnate conclusioni dei procuratori delle parti, con atto scritto, come a ciò autorizzati, e delle note di discussione depositate dagli stessi, il procedimento veniva trattenuto in decisione, MOTIVI DELLA DECISIONE quanto ai motivi oppositivi riguardanti la pretesa azionata, fondata sulla citata ordinanza ex art.702 bis ss cpc, il provvedimento in oggetto, portante condanna a pagamento di somma per la integrazione e definitiva liquidazione del risarcimento danni da minacce, diffamazione e danneggiamento a carico del già accertati, ma non compiutamente liquidati dal giudice Parte_1 penale a seguito del relativo procedimento, è da ritenersi esecutivo ex art.269 cpc, salvo intervenga provvedimento, totale o parziale di inibitoria da parte del giudice di appello presso cui pende il gravame ma nulla è stato sul punto allegato (anzi pare essere stata rigettata la richiesta inibitori dalla C.A. per apparente carenza anche di un semplice “fumus” di fondatezza del gravame), quanto ad esecutività attuale del t.e. che non è allo stato possibile porre in dubbio, dovendo tutte le doglianze sostanziali e procedimentali che avevano portato alla emissione del t.e. medesimo essere considerate (sul punto si rileva comunque la assoluta inutilità per il debitore, in assenza comunque di gravi motivi esposti o documentati di una sospensione della esecuzione presso terzi, posto che le somme staggite sul suo conto bancario/postale resterebbero comunque per lui indisponibili fino alla decisione in via irrevocabile della opposizione e dei gravami al t.e.)
----quanto poi ai motivi procedurali di opposizione, attinenti alla regolarità od esistenza stessa della notificazione degli atti di precetto e titolo/pignoramento al debitore, si rileva come gli stessi sono stati correttamente effettuati ex art.140 cpc alla residenza anagrafica (tuttora attuale) del debitore a nulla rilevando che in altri procedimenti lo stesso avesse eletto domicilio presso altro familiare sempre in Grottaferrata, ovvero in Rocca di Papa ove sembrerebbe fosse agli a.d., ovvero presso il suo difensore, lo stesso attuale nell'ambito del presente processo, in quanto le ricerche, che l'Ufficiale Postale incaricato della notificazione del plico potesse essere ritenuto in grado di compiere con i mezzi a sua disposizione, non avrebbero mai potuto portare al rinvenimento di tali indirizzi (noti solo nell'ambito di altri e diversi giudizi, di altra natura e dinanzi ad altre AA.GG., ed ad altri fini), mentre il non si sa se per trascuratezza o per Parte_1 garantirsi una irraggiungibilità, continuava a mantenere la sua residenza anagrafica in viale San Nilo, 5 di Grottaferrata (nell'ambito di immobile di sua proprietà oggetto di e.i. per la soddisfazione di altro credito sempre relativo alla medesima vicenda nei confronti sia dello odierno opposto sia di altri condomini, già oggetto di aggiudicazione e di decreto di trasferimento, ma si ignora quando effettivamente liberato e nel possesso dello aggiudicatario);
--si rileva, in ogni caso, che il g.e. attesa la opposizione, quanto al predetto motivo, disponeva nuova notificazione di t.e. e precetto ed atto di pignoramento al resso il suo difensore, al fine di consentire allo Parte_1 esecutato conoscenza effettiva degli atti medesimi, e consentirgli di esercitare i suoi diritti in sede esecutiva (pagamento immediato di credito e spese, che avrebbe potuto portare all'immediata estinzione del pignoramento c/o terzi, con liberazione delle somme staggite presso banca/P.I. attività che è ancora possibile prima della udienza di assegnazione delle somme fissata per il 19 marzo p.v., ovvero la richiesta di conversione del pignoramento con pagamento rateale, pure possibile fino a tale udienza citata), per cui alcuna lesione dei suoi diritti può denotare il la cui Parte_1 reiterata volontà oppositiva deve essere nuovamente disattesa e stigmatizzata con esemplare condanna alle spese di lite come in dispositivo liquidate, anche in relazione alla fase celebrata dinanzi al G.E.,
P.Q.M.
-RIGETTA la opposizione, e condanna lo opponente alla rifusione in favore di controparte delle spese di lite, anche della fase cautelare, liquidate in complessivi euro 2.100,00 (1.400,00+700,00) oltre accessori di legge, Velletri, 5 febbraio 2025 il g.u. (dr.E.Colognesi)