Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/06/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1967 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA
, nata in [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
nato a [...] il Parte_2
13/11/1984, C.F.: , C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. DI CARA FABIO PASQUALE, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 12/06/2024 i coniugi
[...]
[...]
nato a [...] il [...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Casalvecchio Siculo il
21 maggio 2016, trascritto nei registri atti di matrimonio dello stato civile presso il predetto Comune dell'anno 2016 al n° 1, parte II, serie A;
- che dall'unione non erano nati figli;
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Sig. contratto in Parte_1 Parte_2
Casalvecchio Siculo (ME) ed ivi registrato Reg. Atti di Matrimonio anno
2016 n. 1 parte II, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Casalvecchio Siculo l'annotazione della sentenza;
2. dare atto che le condizioni stabilite tra le parti per lo scioglimento del matrimonio sono quelle stesse pattuite per la loro separazione e sopra riportate”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 25/07/2024.
Con sentenza non definitiva n. 305/2024 pubbl. il 15/11/2024 nel presente giudizio, il Tribunale omologava la separazione consensuale delle parti alle seguenti condizioni: “
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo
2 di reciproco rispetto e saranno liberi di fissare la rispettiva residenza e domicilio che sembrerà loro più opportuno. All'uopo manifestano il reciproco consenso all'espatrio il rilascio con la conferma dei rispettivi passaporti.
2. I coniugi dichiarano reciprocamente di rinunciare al mantenimento in quanto entrambi indipendenti economicamente.
3. I coniugi dichiarano di aver già proceduto una divisione dei beni materiali, chiusura dei conti correnti null'altro residuando.
4. Per quanto altro qui non previsto le parti si rimettono le disposizioni di legge vigenti in materia”.
Con ordinanza del 12/11/2024 la causa veniva quindi rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio
All'udienza del 21/05/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 305/2024 pubbl. il 15/11/2024, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
3 Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi e non appaiono contrarie a norme imperative.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 12/06/2024, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Casalvecchio Siculo il 21 maggio 2016, trascritto nei registri atti di matrimonio dello stato civile presso il predetto Comune dell'anno
2016 al n° 1, parte II, serie A, tra , nata in [...] Parte_1
(Romania) il 28/01/1987, e nato a Parte_2
IN (ME) il 13/11/1984, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Casalvecchio
Siculo di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 22/05/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
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